Novità Modello 730/2012
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Novità Modello 730/2012
Roma, 6 febbraio 2012 OGGETTO: LE NOVITA’ DEL MODELLO 730/2012 Il modello 730/2012 è stato approvato con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n.4314 del 16 gennaio 2012. Scadenze 2012: • entro il 28 febbraio il contribuente riceve dal sostituto d’imposta il modello CUD 2012; • entro il 30 aprile il contribuente presenta al proprio sostituto d’imposta il modello 730 base e la busta contenente il modello 730-1 per la scelta della destinazione dell’8 e del 5 per mille dell’IRPEF; • entro il 31 maggio il contribuente presenta al CAF il modello 730 base, la busta contenente il modello 730-1 per la scelta della destinazione dell’8 e del 5 per mille dell’IRPEF e la documentazione per l’apposizione del visto di conformità; • entro il 15 giugno il CAF consegna al contribuente il modello 730 base elaborato e il modello 730-3; • entro il 30 giugno il CAF trasmette telematicamente all’Agenzia delle Entrate i modelli 730 elaborati e i modelli 730-4; • entro il 25 ottobre il contribuente può presentare al CAF il modello 730 integrativo e la documentazione per l’apposizione del visto di conformità; • entro il 10 novembre il CAF consegna al contribuente il modello 730 base integrativo elaborato e il modello 730-3 integrativo e trasmette telematicamente all’Agenzia delle Entrate i modelli 730 integrativi elaborati e i modelli 730-4 integrativi. Scelta per la destinazione del 5 per mille dell’IRPEF L’art.33, co.11 della legge n.183/2011 ha previsto anche per il periodo d’imposta 2011 la possibilità di destinare una quota pari al 5 per mille dell’IRPEF a determinate finalità e l’art.23, co.46 del D.L. n.98/2011 ha previsto tra le finalità destinatarie del 5 per mille dell’IRPEF il sostegno alle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici. Pertanto, quest’anno il contribuente ha facoltà di destinare una quota pari al 5 per mille dell’IRPEF ad una delle seguenti finalità: a) sostegno del volontariato e delle altre ONLUS di cui all’art.10 del D. Lgs. n.460/1997, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e provinciali previsti dall’art.7 commi da 1 a 4 della legge n.383/2000 e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all’art.10, co. 1, lett. a) del D. Lgs. n. 460/1997; b) finanziamento della ricerca scientifica e dell’università; c) finanziamento della ricerca sanitaria; d) sostegno alle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici; e) sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di residenza del contribuente; f) sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge che svolgono una rilevante attività di interesse sociale, individuate secondo i criteri fissati nell’art.1 del D.M. del 2 aprile 2009, come modificato dal D.M. del 16 aprile 2009. Come è noto, la scelta va espressa sul modello 730-1 apponendo la propria firma nel riquadro prescelto con la facoltà di indicare anche il codice fiscale del soggetto cui si intende destinare direttamente la quota del 5 per mille dell’IRPEF. Ad esempio, il contribuente che vuole destinare il 5 per mille della propria IRPEF alle ACLI dovrà comportarsi nel modo seguente: • apporre la propria firma leggibile nel 1° riquadro ; • indicare, nello stesso riquadro, in maniera corretta il codice fiscale 80053230589. Gli elenchi dei soggetti ai quali può essere destinata la quota del 5 per mille dell’IRPEF sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it. Casi di esonero con limiti di reddito Relativamente al primo caso di esonero della tabella, previsto dall’art.11 “Determinazione dell’imposta”, co.2-bis del TUIR che recita “Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi fondiari di cui all’art.25 di importo complessivo non superiore a 500 euro l’imposta non è dovuta”, il reddito complessivo è al lordo del reddito derivante dall’abitazione principale e dalle sue pertinenze e dell’imponibile della cedolare secca. Altri redditi da dichiarare utilizzando il modello UNICO PF 2012 E’ previsto che i contribuenti che presentano il modello 730/2012 devono presentare, a seconda dei casi, anche i quadri RM, RT, RW, AC del modello UNICO 2012 PF. Il quadro RM deve essere presentato anche: - per indicare i dati relativi alla rivalutazione del valore dei terreni operata nel 2011 ai sensi dell’art.7, co.2, lettere dd), dd-bis), ee), ff), e gg) del D.L. n.70/2011 (possono essere oggetto di rivalutazione i terreni posseduti alla data del 1° luglio 2011 per i quali entro il 30 giugno 2012 è rideterminato il valore d’acquisto e versata l’imposta sostitutiva; vedi circolare n.47/E del 24/10/2011); nel quadro RM è presente la sezione X “Rivalutazione del valore dei terreni”; - per indicare i dati relativi ai redditi, e alle relative ritenute subite, percepiti nell’ambito della procedura di pignoramento presso terzi nel caso di redditi soggetti a tassazione separata (ad esempio, TFR e arretrati di lavoro dipendente), a ritenuta a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva; nel quadro RM è presente la sezione XI “Redditi derivanti da procedura di pignoramento presso terzi”; - dai contribuenti proprietari o titolari di altro diritto reale su immobili situati all’estero o che possiedono attività finanziarie all’estero per il calcolo dell’imposta dello 0,76% sul valore degli immobili all’estero e dell’imposta dello 0,1% sulle attività detenute all’estero (art.19, commi da 13 a 22 del D.L. n.201/2011); nel quadro RM è presente la sezione XVI “Imposta su immobili e attività finanziarie detenute all’estero”. Il quadro RT deve essere presentato anche per indicare i dati relativi alla rivalutazione delle partecipazioni operata nel 2011 ai sensi dell’art.7, co.2, lettere dd), dd-bis), ee), ff), e gg) del D.L. n.70/2011 (possono essere oggetto di rivalutazione le partecipazioni possedute alla data del 1° luglio 2011 per le quali entro il 30 giugno 2012 è rideterminato il valore d’acquisto e versata l’imposta sostitutiva; vedi circolare n.47/E del 24/10/2011); nel quadro RT è presente il riquadro “Partecipazioni rivalutate”. Nel quadro RT è presente anche il nuovo riquadro “Opzione per l’affrancamento” per l’affrancamento delle plusvalenze e minusvalenze latenti al 31 dicembre 2011 ai sensi dell’art.2, commi da 29 a 34 del D.L. n.138/2011 (vedi D.M. del 13 dicembre 2011 “Modalità di esercizio dell’opzione per l’affrancamento delle plusvalenze latenti”). Gli amministratori di condominio devono riportare nel quadro AC anche i dati catastali degli immobili oggetto di interventi sulle parti comuni condominiali per i quali è stato eliminato l’obbligo della comunicazione al Centro operativo di Pescara (art.7, co.2, lett. q del D.L. n.70/2011, entrato in vigore il 14 maggio 2011). Compilazione del frontespizio E’ prevista la possibilità per il contribuente di evidenziare particolari condizioni che riguardano la dichiarazione dei redditi indicando un apposito codice nella nuova casella “Situazioni particolari”. Tale esigenza può emergere con riferimento a fattispecie che si sono definite successivamente alla pubblicazione del modello 730/2012 (ad esempio a seguito di chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate in relazione a quesiti posti dagli utenti e riferiti a specifiche problematiche). La casella può essere compilata solo se l’Agenzia delle Entrate comunica (ad esempio con circolare, risoluzione o comunicato stampa) uno specifico codice da utilizzare per indicare la situazione particolare. Sono forniti maggiori dettagli con riferimento al domicilio fiscale per l’attribuzione dell’addizionale regionale e dell’addizionale comunale all’IRPEF e al riguardo è precisato che: - i contribuenti residenti nel territorio dello Stato hanno il domicilio fiscale nel Comune nella cui anagrafe sono iscritti e, pertanto, il domicilio fiscale coincide generalmente con la residenza anagrafica; i soggetti non residenti hanno il domicilio fiscale nel Comune in cui si è prodotto il reddito o, se il reddito è prodotto in più Comuni, nel Comune in cui si è prodotto il reddito più elevato (art.58 “Domicilio fiscale”, co.2 del DPR n.600/1973); - l’Amministrazione finanziaria può stabilire il domicilio fiscale del contribuente nel Comune dove lo stesso svolge in modo continuativo la principale attività (art.59 “Domicilio fiscale stabilito dall’amministrazione”, co.1 del DPR n.600/1973); - quando concorrono particolari circostanze l’Amministrazione finanziaria può consentire al contribuente, che ne faccia motivata istanza, che il suo domicilio fiscale sia stabilito in un Comune diverso da quello di residenza (art.59, co.2 del DPR n.600/1973). I dati da indicare nei righi relativi al domicilio fiscale sono necessari per l’individuazione della Regione e del Comune per i quali è dovuta rispettivamente l’addizionale regionale e comunale all’IRPEF e sono il Comune, la sigla della provincia e il codice catastale del Comune rilevabile dall’elenco “Codici catastali comunali e aliquote dell’addizionale comunale”, presente sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it. Si ricorda che i contribuenti hanno la possibilità di scegliere il domicilio (diverso dal domicilio fiscale di cui sopra) presso persona o ufficio nel Comune del proprio domicilio fiscale per la notifica degli atti o degli avvisi che lo riguardano; in tal caso è necessario comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi al domicilio scelto (la presentazione dell’apposito modello può essere cartacea o telematica). Al riguardo la normativa e la prassi sono le seguenti: - art.38, co.4 del D.L. n.78/2010: nuove modalità di comunicazione all’Agenzia delle Entrate del domicilio, diverso dalla residenza, eletto ai fini della notificazione degli atti e degli avvisi che riguardano il contribuente; - circolare n.4/E del 15/02/2011, § 18: chiarimenti; - provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n.116331 del 02/11/2011: approvazione del modello per comunicare i dati relativi al domicilio per la notifica degli atti. Familiari a carico Nel limite di reddito di € 2.840,51 che il familiare deve possedere per essere considerato fiscalmente a carico va computato anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni. E’ presente la nuova colonna 8 “Detrazione 100% Affidamento figli” che va barrata nel caso di affidamento esclusivo, congiunto o condiviso dei figli, dal genitore che fruisce della detrazione per figli a carico nella misura del 100% Si ricorda che in base alla circolare n.15/E del 16/03/2007, § 1.4.5 (vedi anche la risoluzione n.143/E del 30/12/2010) la detrazione per figli a carico è stabilita nel modo che segue. 1) Affidamento esclusivo: - 100% al genitore affidatario, in mancanza di accordo; - 50% a ciascun genitore, previo accordo; - 100% all’altro genitore con reddito più elevato, previo accordo; - 100% all’altro genitore se il genitore affidatario non può usufruire in tutto o in parte della detrazione per limiti di reddito, previo accordo. 2) Affidamento congiunto o condiviso: - 50% a ciascun genitore, in mancanza di accordo; - 100% al genitore con reddito più elevato, previo accordo; - 100% ad uno dei genitori se l’altro genitore non può usufruire in tutto o in parte della detrazione per limiti di reddito, previo accordo. Quadro B – Redditi dei fabbricati Le novità della sezione I “Redditi dei fabbricati – Tassazione ordinaria e cedolare secca” (nella quale sono presenti le due nuove colonne 6 “Codice canone” e 11 “Cedolare Secca”) e della sezione II “Dati relativi ai contratti di locazione e di comodato” del Quadro B (nella quale sono presenti le due nuove colonne 4 “Serie” e 7 “Contratti non superiori a 30 giorni”) riguardano l’applicazione della cedolare secca sugli affitti. La normativa e la prassi relative alla cedolare secca sugli affitti sono le seguenti: - art.3 “Cedolare secca sugli affitti” del D.Lgs. n.23/2011 “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale”: istituzione; - provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n.55394 del 07/04/2011: modalità di esercizio dell’opzione; - risoluzione n.59/E del 25/05/2011: istituzione dei codici tributo “1840”, “1841” e “1842”; - circolare n.26/E del 01/06/2011: primi chiarimenti; - comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 25/11/2011: differimento dell’acconto; risoluzione n.117/E del 30/11/2011: Istituzione codice tributo “1844”. Indipendentemente dalle modalità di esercizio dell’opzione (opzione in sede di registrazione o opzione in dichiarazione) nella sezione I del quadro B vanno indicati i dati dell’immobile concesso in locazione e va barrata la casella di colonna 11, mentre nella sezione II del quadro B devono essere indicati gli estremi di registrazione del contratto di locazione nelle colonne 3, 4, 5 e 6 (nel caso di contratti di durata non superiore a 30 giorni non registrati va invece barrata la casella di colonna 7 “Contratti non sup. 30 gg.”); è possibile optare per il regime della cedolare secca in presenza delle condizioni descritte nel paragrafo “Locazioni per finalità abitative – Opzione per l’applicazione della cedolare secca”. Si ricorda che l’opzione va espressa nella dichiarazione dei redditi: - per i contratti in corso nel 2011 scaduti oppure oggetto di risoluzione volontaria alla data del 7 aprile 2011, per i contratti in corso alla data del 7 aprile 2011 per i quali era già stata eseguita la registrazione e per i contratti prorogati per i quali era già stato effettuato il relativo pagamento; - per i contratti di locazione per i quali non sussiste l’obbligo di registrazione (contratti di durata non superiore a 30 giorni complessivi nell’anno), salvo che il contribuente provveda alla registrazione volontaria o in caso d’uso del contratto in data antecedente alla presentazione della dichiarazione dei redditi; in tal caso l’opzione deve essere esercitata in sede di registrazione del contratto. Nel caso di opzione in sede di dichiarazione dei redditi la comunicazione al conduttore tramite lettera raccomandata deve essere stata già effettuata entro il termine per il versamento dell'acconto 2011 oppure, se non è dovuto acconto, deve essere effettuata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. Si ricorda, altresì, che: - il reddito fondiario assoggettato alla cedolare secca deve essere aggiunto al reddito complessivo del locatore per determinare la condizione di familiare fiscalmente a carico, per calcolare le detrazioni per carichi di famiglia, le altre detrazioni d’imposta previste dall’art13 del TUIR, le detrazioni per canoni di locazione e, in generale, per stabilire la spettanza o la misura di benefici, fiscali e non, collegati al possesso di requisiti reddituali (esempio l’ISEE); al riguardo si precisa che nel modello 730-3 è presente nella sezione “Altri dati” il nuovo rigo 137 “Reddito di riferimento per agevolazioni fiscali (comprensivo dell’imponibile cedolare secca locazioni)”; - se nella dichiarazione dei redditi il canone derivante dalla locazione di immobili ad uso abitativo non è indicato (omessa dichiarazione) o è indicato in misura inferiore a quella effettiva (dichiarazione infedele), si applicano in misura raddoppiata le sanzioni amministrative previste rispettivamente dall’art.1, commi 1 (e quindi dal 240% al 480% dell’imposta dovuta) e 2 (e quindi dal 200% al 400% della maggiore imposta dovuta), del D.Lgs. n.471/1997. Nelle istruzioni per la compilazione della colonna 1 “Rendita catastale” dei righi da B1 a B10 della sezione I è precisato che nel caso di immobile di interesse storico e/o artistico va indicata la rendita determinata in base alla minore tra le tariffe d’estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è collocato il fabbricato. Relativamente alla colonna 2 “Utilizzo” è precisato che: - relativamente al codice 1 “Immobile utilizzato come abitazione principale”, se l’unità immobiliare in parte è utilizzata come abitazione principale e in parte è concessa in locazione, nella colonna 2 va indicato il codice 1 e vanno compilate le colonne 5 - - - - - “Codice canone” e 6 “Canone di locazione”; nel caso di opzione per il regime della cedolare secca va barrata la casella di colonna 11 “Cedolare secca” e va compilata la sezione II (sul reddito imponibile si calcolerà l’imposta sostitutiva del 21%); se l’immobile è situato in uno dei Comuni ad alta densità abitativa e dato in locazione a canone “concordato”, nella colonna 2 va indicato il codice 8 (nel caso di opzione per il regime della cedolare secca sul reddito imponibile si calcolerà l’imposta sostitutiva del 19%); relativamente al codice 3 “immobile locato in regime di libero mercato” o “patti in deroga”, nel caso di opzione per il regime della cedolare secca va barrata la casella di colonna 11 e va compilata la sezione II (sul reddito imponibile si calcolerà l’imposta sostitutiva del 21%); relativamente al codice 4 “immobile locato in regime legale di determinazione del canone (equo canone)”, nel caso di opzione per il regime della cedolare secca va barrata la casella di colonna 11 e va compilata la sezione II (sul reddito imponibile si calcolerà l’imposta sostitutiva del 21%); relativamente al codice 8 “immobile situato in uno dei comuni ad alta densità abitativa dato in locazione a canone concordato” (art.2, co.3, art. 5, co.2 e art.8 della legge n.431/1998), nel caso di opzione per il regime della cedolare secca va barrata la casella di colonna 11 e va compilata la sezione II (sul reddito imponibile si calcolerà l’imposta sostitutiva del 19%); relativamente al codice 14 “immobile situato nella regione Abruzzo dato in locazione”, nel caso di opzione per il regime della cedolare secca va barrata la casella di colonna 11 e va compilata la sezione II (sul reddito imponibile si calcolerà l’imposta sostitutiva del 21%); se l’opzione per la cedolare secca riguarda un immobile situato in uno dei Comuni ad alta densità abitativa e dato in locazione a canone “concordato”, nella colonna 2 va indicato il codice 8 (nel caso di opzione per il regime della cedolare secca sul reddito imponibile si calcolerà l’imposta sostitutiva del 19%); relativamente al nuovo codice 16 “immobile di interesse storico e/o artistico, riconosciuto in base al D.Lgs. n.42/2004, concesso in locazione”, nella colonna 1 va indicata la rendita determinata in base alla minore tra le tariffe d’estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è collocato il fabbricato; nel caso di applicazione della tassazione ordinaria l’importo del canone di locazione non rileva per la determinazione del reddito imponibile del fabbricato, ma devono comunque essere compilate le colonne 5 e 6; nel caso di opzione per la cedolare secca si applicano le regole previste per tale regime e pertanto nella colonna 1 va riportata l’effettiva rendita catastale dell’immobile e devono essere compilate le colonne 5 e 6, deve essere barrata la casella di colonna 11 e va compilata la sezione II (sul reddito imponibile si calcolerà l’imposta sostitutiva del 21%); se l’opzione per la cedolare secca riguarda un immobile di interesse storico e/o artistico situato in uno dei Comuni ad alta densità abitativa e dato in locazione a canone “concordato” nella colonna 2 va indicato il codice utilizzo 8 (nel caso di opzione per il regime della cedolare secca sul reddito imponibile si calcolerà l’imposta sostitutiva del 19%). Relativamente agli immobili riconosciuti di interesse storico e/o artistico si ricorda la seguente normativa e prassi: - art.1, co.1 della legge n.413/1991: agevolazione; - circolare n.2/E del 17/01/2006: determinazione del reddito e gestione delle controversie; - risoluzione n.28/E del 09/03/2011: determinazione del reddito e modalità di compilazione del modello 730/2011 (modalità diversa da quella del 730/2012); - circolare n.28/E del 21/06/2011, § 6.3: rilevanza del reale reddito finanziario ai fini dell’accertamento sintetico. Nella nuova colonna 5 “Codice canone”, da compilare se tutto o parte dell’immobile è dato in locazione, va indicato uno dei seguenti codici corrispondenti alla percentuale del canone che viene riportata nella colonna 6: “1” nel caso di applicazione della tassazione ordinaria; il canone annuo di locazione deve essere indicato nella colonna 6 nella misura dell’85%; “2” nel caso di applicazione della tassazione ordinaria, se il fabbricato è situato nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, Murano e Burano; il canone annuo di locazione deve essere indicato nella colonna 6 nella misura del 75%; “3” nel caso di opzione per il regime della cedolare secca; il canone annuo di locazione deve essere indicato nella colonna 6 nella misura del 100%. Nella colonna 6 “Canone di locazione”, da compilare se tutto o parte dell’immobile è dato in locazione, va riportato: - l’85% del canone annuo che risulta dal contratto di locazione se nella colonna 5 è stato indicato il codice 1; - il 75% del canone annuo che risulta dal contratto di locazione se nella colonna 5 è stato indicato il codice 2; - il 100% del canone annuo che risulta dal contratto di locazione se nella colonna 5 è stato indicato il codice 3. Pertanto l’importo del canone indicato nella colonna 6 è quello da utilizzare ai fini della determinazione dell’imponibile sia per la tassazione ordinaria che per la cedolare secca. Il reddito a tassazione ordinaria confluirà nel rigo 3 “Redditi dei fabbricati” del modello 730-3 e quindi nel rigo 11 “Reddito complessivo” del modello 730-3. Il reddito da assoggettare a cedolare secca confluirà nel rigo 6 “Imponibile cedolare secca” del modello 730-3 e l’ammontare dell’imposta sostitutiva (del 21% e/o del 19%) sarà riportato nel rigo 81 “Cedolare secca dovuta” del modello 730-3. Nel rigo 137 “Reddito di riferimento per agevolazioni fiscali (comprensivo dell’imponibile cedolare secca locazioni)” sarà riportato l’importo del reddito complessivo aumentato del reddito assoggettato a cedolare secca. Nella colonna 7 “Casi particolari” relativamente al codice 6 “immobile locato a soggetti che si trovano in particolari condizioni di disagio” per i quali è intervenuta la sospensione della procedura esecutiva di sfratto ai sensi della legge n.9/2007 è precisato che i termini della sospensione della procedura esecutiva di sfratto sono stati prorogati al 31 dicembre 2012 (art.1 del D.L. n.158/2008, come modificato dall’art.2, co.12-sexies del D.L. n.225/2010 e dall’art.29, co.16 del D.L. n.216/2011). Nella nuova colonna 11 “Cedolare secca” la casella va barrata nel caso di opzione per l’applicazione della cedolare secca sulle locazioni solo in presenza delle condizioni descritte nel paragrafo “Locazioni per finalità abitative – Opzione per l’applicazione della cedolare secca”. La casella può essere compilata solo se nella colonna 2 “Utilizzo” è stato indicato uno dei seguenti codici: “1” locazione parziale abitazione principale; “3” canone libero; “4” equo canone; “8” canone concordato; “14” locazione agevolata di un immobile situato in Abruzzo; “16” immobile di interesse storico e/o artistico locato. Sul reddito imponibile, a seconda dei casi, sarà calcolata l’imposta sostitutiva con l’aliquota del 21% o del 19%. Se è stata barrata la casella della colonna 11 è necessario compilare la sezione II “Dati relativi ai contratti di locazione o comodato” (righi da B11 a B14). Sarà pertanto necessario compilare la sezione II: - sia per la riduzione del 30% del reddito, in caso di applicazione della tassazione ordinaria, se nella colonna 2 della sezione I sono indicati i codici 8, 14 e 15; - sia per l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 21% e del 19% in caso di opzione per l’applicazione della cedolare secca, se risulta barrata la casella di colonna 11 della sezione I. Relativamente alla sezione II è precisato che: - per la compilazione delle colonne da 3 a 6 “Estremi di registrazione del contratto di locazione o comodato” i dati possono essere ricavati dal contratto di locazione o di comodato registrato presso l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate o dalla ricevuta rilasciata dai servizi telematici nel caso di registrazione tramite “Siria”, “Locazioni web” o “Contratti on line”; - nella colonna 4 “Serie” va indicato il codice relativo alla modalità di registrazione (3, 3A, 3B, 3P, 3T); - nella colonna 5 “Numero e sottonumero di registrazione” va indicato il numero e l’eventuale sottonumero di registrazione del contratto; - nella colonna 6 “Codice Ufficio” va indicato il codice identificativo dell’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate presso il quale è stato registrato il contratto; i codici degli uffici dell’Agenzia delle Entrate sono reperibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it nella apposita tabella presente nella sezione relativa ai contratti di locazione; - nella colonna 7 “Contratti non sup. 30 gg” va barrata la casella nel caso di contratto di locazione di durata non superiore a 30 giorni complessivi nell’anno che non è stato registrato in quanto per tale tipologia di contratto è previsto l’obbligo di registrazione solo in caso d’uso; se è barrata tale casella non vanno compilate le colonne 3, 4, 5 e 6 relative agli estremi di registrazione del contratto; - nella colonna 8 “Anno dichiarazione ICI” va indicato l’anno di presentazione della dichiarazione ICI relativa all’immobile in questione; la colonna va compilata solo nel caso di applicazione della tassazione ordinaria per fruire della riduzione del 30% del reddito prevista nel caso di contratti a canone concordato (codici 8, 14 e 15 nella colonna 2 della Sezione I). Quadro C – Redditi di lavoro dipendente ed assimilati Le istruzioni per la compilazione del quadro C e di altri quadri del modello 730/2012 precisano quali dati sono da prelevare dal modello CUD 2012 approvato il 16 gennaio 2012 che deve essere consegnato ai lavoratori e ai pensionati entro il 28 febbraio 2012. Quadro C – Sezione I – Rigo C5 “Somme per incremento della produttività” Con l’art.53, del D.L. n.78/2010 e con l’art.1, co.47 della legge n.220/2010 sono state prorogate per l’anno 2011 le misure sperimentali per l’incremento della produttività del lavoro (art.2, co.1, lett. c, del D.L. n.93/2008): l’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali all’IRPEF, pari al 10%, è applicata sulle somme erogate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2011 entro il limite di importo complessivo non superiore a € 6.000 con esclusivo riferimento al settore privato e per titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore nell’anno 2010 a € 40.000, al lordo delle somme assoggettate nel 2010 all’imposta sostitutiva del 10% (con la circolare n.3/E del 14/02/2011 sono stati forniti chiarimenti relativamente alla proroga dell’agevolazione per il 2011). Come è noto: - l’agevolazione è riservata ai lavoratori dipendenti del settore privato i quali hanno percepito nel 2010 redditi di cui all’art.49 “Redditi di lavoro dipendente” del TUIR, di ammontare non superiore a € 40.000 lordi; pertanto rilevano anche i redditi indicati nel co. 2 dell’art.49, come ad esempio le pensioni e gli assegni ad esse equiparati, mentre non rilevano i redditi diversi da quelli di lavoro dipendente, come ad esempio i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente previsti dall’art.50 del TUIR; - la verifica del limite di reddito deve essere effettuata con riferimento all’anno 2010 a nulla rilevando la circostanza che nel 2011 il reddito di lavoro dipendente sia superiore al predetto limite di € 40.000; - il datore di lavoro ha assoggettato tali compensi o ad imposta sostitutiva (punti 251 e 252 del CUD 2012 compilati) o a tassazione ordinaria (punti 251 e 254 del CUD 2012 compilati); - nel caso in cui le somme erogate per l’incremento della produttività siano costituite, in tutto o in parte, da importi che concorrono alla determinazione del reddito imponibile nella misura del 50% del loro ammontare, ai sensi dell’art.51, co.6, del TUIR (es. indennità di volo) il datore di lavoro: • nel punto 251 ha indicato le somme (per il 50%) che concorrono alla formazione del reddito imponibile ai sensi dell’art.51, co.6, del TUIR; • nel punto 255 “Redditi non imponibili art.51, co.6, del TUIR” ha indicato l’ammontare (per il 50%) che non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell’art.51, co.6, del TUIR; • nel caso in cui abbia applicato l’imposta sostitutiva ha indicato nel punto 252 l’ammontare dell’imposta pari al 10% della somma degli importi indicati nei punti 251 e 255; • nel caso in cui abbia applicato la tassazione ordinaria (punto 254 barrato) nel punto 1 ha ricompreso esclusivamente l’importo indicato nel punto 251. La novità del rigo C5 riguarda le due nuove colonne 4 “Non imponibili” e 5 “Non imponibili assoggettati all’imposta sostitutiva” relative agli importi di cui all’art.51, co.6 del TUIR. Al riguardo la circolare n.20/E del 13/05/2011, § 5.12 ha chiarito che: - se si opta per la tassazione ordinaria, l’indennità di volo concorre alla formazione del reddito imponibile nella misura del 50% del suo ammontare; - se si opta per l’imposta sostitutiva, a tale imposta è assoggettato l’intero importo dell’indennità di volo. La compilazione del rigo C5 può essere obbligatoria o facoltativa a seconda delle situazioni particolari in cui si trova il lavoratore dipendente. La compilazione è obbligatoria (poiché è necessario correggere erronee tassazioni) se: • i suddetti compensi sono stati erogati da uno o più datori di lavoro e l’importo dei compensi assoggettati ad imposta sostitutiva (punto 251 + punto 255) è superiore a € 6.000; in tale caso il contribuente dovrà compilare le colonne del rigo secondo le istruzioni (in particolare in colonna 5 andrà indicato l’importo del punto 255 del CUD 2012 nel quale risulta anche compilato il punto 252) e dovrà barrare la casella di colonna 7 “Tassazione sostitutiva” per rideterminare l’imposta sostitutiva (l’importo dei compensi che eccede € 6.000 sarà assoggettato a tassazione ordinaria e la relativa imposta sostitutiva trattenuta dal sostituto sarà considerata ritenuta IRPEF a titolo d’acconto); • i suddetti compensi sono stati erogati da uno o più datori di lavoro e sono stati assoggettati ad imposta sostitutiva in mancanza dei requisiti previsti (perché, ad esempio, il lavoratore nel 2010 ha percepito un reddito di lavoro dipendente superiore a € 40.000); in tale caso il contribuente dovrà compilare le colonne del rigo secondo le istruzioni (in particolare in colonna 5 andrà indicato l’importo del punto 255 del CUD 2012 nel quale risulta anche compilato il punto 252) e dovrà barrare la casella di colonna 6 “Tassazione ordinaria” in quanto non ha le condizioni per fruire dell’imposta sostitutiva (i compensi concorreranno alla formazione del reddito complessivo e l’imposta sostitutiva trattenuta dal sostituto sarà considerata ritenuta IRPEF a titolo d’acconto). La compilazione è facoltativa se: • si ha interesse ad assoggettare a tassazione ordinaria i compensi percepiti per incrementi della produttività ai quali il datore di lavoro ha applicato l’imposta sostitutiva (punti 251 e 252 del CUD 2012 compilati); in tale caso il contribuente dovrà indicare nella colonna 5 l’importo indicato al punto 255 del CUD 2012 nel quale risulta anche compilato il punto 252 e dovrà barrare la casella di colonna 6 “Tassazione ordinaria”; i suddetti compensi concorreranno alla formazione del reddito complessivo e l’imposta sostitutiva trattenuta dal sostituto sarà considerata ritenuta IRPEF a titolo d’acconto (è il caso, ad esempio, della presenza di oneri detraibili/deducibili di importo tale da abbattere l’IRPEF); • si ha interesse (se nell’anno 2010 si è percepito un reddito di lavoro dipendente non superiore a € 40.000) ad assoggettare a tassazione sostitutiva i compensi percepiti per incrementi della produttività che il datore di lavoro ha assoggettato a tassazione ordinaria (punti 251 e 254 del CUD 2012 compilati); in tale caso il contribuente dovrà indicare nella colonna 4 l’importo indicato al punto 255 del CUD 2012 nel quale risulta anche compilato il punto 254 e dovrà barrare la casella di colonna 7 “Tassazione sostitutiva”; i suddetti compensi (per un importo massimo di € 6.000) saranno dedotti dal reddito complessivo e sugli stessi sarà calcolata l’imposta sostitutiva del 10%. Quadro C – Sezione V “Personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso” L’art.4 co. 3 del D.L. n.185/2008, modificato dall’art.1, co.47 della legge n.220/2010, ha previsto per l’anno 2011 a favore del personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, titolare di reddito di lavoro dipendente non superiore nell’anno 2010 a € 35.000, una riduzione dell’IRPEF e delle addizionali, regionale e comunale, per un importo massimo di € 141,90 (DPCM 19/05/2011) sul trattamento economico accessorio (per l’anno 2010 l’importo stabilito dal DPCM 23/04/2010 era di € 149,50). Pertanto, l’importo del rigo C14 “Detrazione riconosciuta” non potrà essere superiore a € 142,00. Si ricorda che l’art.33, co.13 della legge n.183/2011 ha prorogato l’agevolazione per l’anno 2012. Quadro C – Sezione VI “Altri dati” A decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 31 dicemb re 2013 se il reddito complessivo di cui all’art.8 del TUIR è superiore a € 300.000 è dovuto un contributo di solidarietà del 3% sulla parte di reddito che eccede il predetto importo di € 300.000, fermo restando che tale contributo si applica sui redditi ulteriori rispetto a quelli già assoggettati: - alla riduzione di cui all’art.9, co.2 del D.L. n.78/2010 (che prevede per i dipendenti pubblici, nel periodo 1° gennaio 2011 – 31 dicembre 2013, un a riduzione degli stipendi pari al 5% per gli importi eccedenti € 90.000, che si eleva al 10% dopo € 150.000); - al contributo di perequazione di cui all’art.18, co.22-bis del D.L. n.98/2011 (che prevede per i pensionati, nel periodo 1° agosto 2011 – 31 dicembre 2014, un a riduzione delle pensioni pari al 5% per gli importi eccedenti € 90.000, che si eleva al 10% dopo € 150.000) (l’art.24, co.31-bis della legge n.214/2011 ha previsto un’ulteriore riduzione del 15% degli importi eccedenti € 200.000). Ai fini dell’IRPEF il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo. Si ricorda che: - l’art.2, co.2 del D.L. n.138/2011 ha istituito il contributo di solidarietà; - con D.M. del 21/11/2011 sono state definite le modalità di attuazione della normativa; - con la risoluzione n.4/E del 09/01/2012 sono stati istituiti i codici tributo “1618” e “145E”. Pertanto, relativamente al nuovo rigo C15 “Dati contributo di solidarietà”: - in colonna 1 “Reddito al netto della riduzione” va riportato l’importo indicato nel punto 134 del CUD 2012 relativo all’ammontare: o del reddito erogato ai dipendenti pubblici al netto della riduzione applicata in base all’art.9, co.2, del D.L. n.78/2010; o dei trattamenti pensionistici erogati al netto della riduzione applicata in base all’art.18, co.22-bis, del D.L. n.98/2011; - in colonna 2 “Contributo di solidarietà trattenuto” va riportato l’importo indicato nel punto 136 del CUD 2012 relativo all’ammontare del contributo di solidarietà trattenuto dal sostituto d’imposta. I suddetti dati sono necessari perché se il contributo è determinato in sede di dichiarazione bisogna scomputare quanto già eventualmente trattenuto dal sostituto d’imposta, tenendo altresì conto che il contributo non si applica sulla parte di reddito assoggettato a riduzione (lavoro dipendente pubblico) ovvero al contributo di perequazione (pensione). Nel modello 730-3 i righi relativi al contributo di solidarietà sono: 83 “Base imponibile contributo di solidarietà”, 84 “Contributo di solidarietà dovuto”, 85 “Contributo di solidarietà risultante dalla certificazione” e 102 “Contributo di solidarietà” (122 per il coniuge). Quadro D – Sezione I – Redditi di capitale, lavoro autonomo e redditi diversi Nella colonna 1 del rigo D2 “Altri redditi di capitale” va indicato il nuovo codice 8 in caso di redditi imputati per trasparenza dai fondi immobiliari diversi da quelli di cui al co.3 dell’art.32 del D.L. n.78/2010, come modificato dall’art.8 del D.L. n.70/2011, ai partecipanti diversi dai soggetti indicati nel suddetto co.3 che possiedono quote di partecipazione in misura superiore al 5% del patrimonio del fondo. Quadro E – Sezione I “Spese per le quali spetta la detrazione d’imposta del 19%” Relativamente al rigo E1 “Spese sanitarie” in Appendice alla voce “Spese sanitarie” è precisato che: - è possibile fruire della detrazione del 19% per le spese relative all’acquisto o all’affitto di dispositivi medici (ad esempio apparecchio per aerosol o per la misurazione della pressione sanguigna) purché dallo scontrino o dalla fattura risulti il soggetto che sostiene la spesa e la descrizione del dispositivo medico che deve essere contrassegnato dalla marcatura CE (circolare n.20/E del 13/05/2011, § 5.16); - la documentazione sanitaria straniera eventualmente redatta in sloveno può essere corredata da una traduzione italiana non giurata se il contribuente, residente nella Regione Friuli Venezia Giulia, appartiene alla minoranza slovena. Relativamente al rigo E14 “Spese funebri” è precisato che: - il limite di € 1.549,37 riferito a ciascun decesso resta fermo anche se più soggetti sostengono la spesa; - nel caso di più eventi, per ciascun decesso occorre compilare un nuovo modello. Relativamente al rigo E15 “Spese per addetti all’assistenza personale” è precisato che la detrazione spetta solo se l’importo indicato nel rigo 137 “Reddito di riferimento per agevolazioni fiscali (comprensivo dell’imponibile cedolare secca locazioni)” del modello 730-3 non è superiore a € 40.000. Il rigo E16 “Spese per attività sportive praticate dai ragazzi” è composto da due colonne e a riguardo è precisato che: - se la spesa è stata sostenuta con riferimento ad un solo ragazzo l’importo va indicato nella colonna 1; - se la spesa riguarda due ragazzi nelle colonne 1 e 2 va riportato l’ammontare della spesa sostenuta con riferimento a ciascun ragazzo; - nel caso di spese sostenute per più di due ragazzi occorre compilare un ulteriore modulo. Non sono più presenti i righi E17 “Spese per intermediazione immobiliare” e E18 “Spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari” in quanto diventano righi generici i righi E17, E18 e E19 e le predette spese sono identificate, rispettivamente, con i codici 17 e 18. Relativamente alle spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari (art.15, co.1, lett. i-sexies, del TUIR), si ricorda che a decorrere dal 1° gennaio 2012 (730/2013) la detrazione spetta anche per i canoni derivanti da contratti di locazione e di ospitalità ovvero da atti di assegnazione in godimento stipulati, ai sensi della normativa vigente nello Stato in cui l'immobile è situato, dagli studenti iscritti a un corso di laurea presso un'università ubicata nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al D.M. emanato ai sensi dell'art.168-bis (art.16 della legge n.217/2011). Relativamente ai seguenti codici del rigo E17; - 24 “Erogazioni in denaro a favore della Società di cultura La Biennale di Venezia”; - 27 “Erogazioni liberali a favore degli enti dello spettacolo”; - 28 “Erogazioni in denaro a favore di fondazioni operanti nel settore musicale”; è precisato che per la spettanza della detrazione il reddito di riferimento è quello riportato nel rigo 137 del modello 730-3. Relativamente ai codici 25 “Spese relative ai beni soggetti a regime vincolistico” e 26 “Erogazioni liberali in denaro a favore delle attività culturali e artistiche” del rigo E17 si ricorda che l’art.40, co.9 del D.L. n.201/2011 (entrato in vigore il 6 dicembre 2011) ha previsto che la documentazione e le certificazioni attualmente richieste ai fini del conseguimento delle agevolazioni fiscali in materia di beni e attività culturali di cui agli artt. 15, co.1, lett. g (spese relative ai beni soggetti a regime vincolistico) e h (erogazioni liberali in denaro a favore delle attività culturali e artistiche) del TUIR sono sostituite da un'apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, presentata dal richiedente al Ministero per i beni e le attività culturali, attestante le spese effettivamente sostenute per lo svolgimento degli interventi e delle attività agevolate. Quadro E – Sezione II “Spese e oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo” Relativamente ai seguenti righi e codici: - rigo E26 “Altri oneri deducibili” codice 2 “Contributi, donazioni e oblazioni erogate alle ONG”; - rigo E26 codice 3 “Erogazioni liberali in denaro o in natura a favore di ONLUS, di APS e di alcune fondazioni e associazioni riconosciute”; - rigo E31 “Contributi versati a fondi pensione negoziali da dipendenti pubblici”; è precisato che per la spettanza della deduzione il reddito di riferimento è quello riportato nel rigo 137 del modello 730-3. Relativamente al rigo E28 “Contributi versati da lavoratori di prima occupazione” si ricorda che con il 2011 termina il periodo di 5 anni per i lavoratori di prima occupazione dal 2007 (2007 – 2011); costoro dal 2012 (730/2013) possono portare in deduzione i contributi versati nel 2012 oltre il limite di € 5.164,57 (vedi risoluzione n.131/E del 27/12/2011). Quadro E Sezione III A “Spese per le quali spetta la detrazione d’imposta del 36% e/o del 41%”; Sezione III B “Dati catastali identificativi degli immobili e altri dati per fruire della detrazione del 36%” L’agevolazione è stata prorogata anche per l’anno 2011 dall’art.1, co.15 della legge n.203/2008; dall’anno 2012 la detrazione del 36% è a regime (nuovo art.16-bis “Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici” del TUIR) ai sensi dell’art.4 del D.L. n.201/2011. Il D.L. n.70/2011, entrato in vigore il 14 maggio 2011, ha eliminato l’obbligo: - di inviare tramite raccomandata la comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara (art.7, co.2, lett. q); tale disposizione vale anche per gli acquisti di box e posti auto pertinenziali; - di indicare il costo della manodopera in fattura (art.7, co.2, lett. r). In luogo della comunicazione di inizio lavori, il contribuente deve indicare nella dichiarazione dei redditi (righi da E51 a E53 della nuova sezione III B): - i dati catastali identificativi dell’immobile; - gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo (ad esempio, contratto di affitto), se i lavori sono effettuati dal detentore; - gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione. Il contribuente deve, inoltre, conservare i documenti individuati dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n.149646 del 02/11/2011. L’art.2, commi 12-bis e 12-ter del D.L. n.138/2011, entrato in vigore il 17 settembre 2011, ha previsto, invece, che in caso di vendita dell’unità immobiliare oggetto dell’intervento prima che sia trascorso il periodo di godimento della detrazione, le quote di detrazione possono essere utilizzate dal venditore oppure essere trasferite all’acquirente persona fisica (la detrazione del 36% potrà essere trasferita o meno, a scelta delle parti, anche in presenza di atti a titolo gratuito, come la donazione, o in caso di permuta). Si ricorda che sul sito dell’Agenzia delle Entrate è stato pubblicato il manuale “l’agenzia informa: ristrutturazioni edilizie - le agevolazioni fiscali” aggiornato a novembre 2011. Pertanto, per gli interventi effettuati dal 14 maggio 2011 è previsto che: - - - nel caso di interventi effettuati su parti comuni condominiali, i singoli condomini devono indicare nella colonna 3 “Codice fiscale” dei righi da E41 a E44 della sezione III A il codice fiscale del condominio e devono barrare la casella di colonna 2 “Comunicazione C.O. Pescara/ Condominio” dei righi da E51 a E53 della sezione III B, senza riportare i dati catastali identificativi dell’immobile; tali dati saranno indicati dall’amministratore di condominio nel quadro AC del proprio modello UNICO PF 2012; nel caso di interventi sostenuti da parte di uno dei soggetti di cui all’articolo 5 “Redditi prodotti in forma associata” del TUIR (es. società di persone), i soggetti cui si imputano i redditi a norma dello stesso articolo devono indicare nella colonna 3 dei righi da E41 a E44 della sezione III A il codice fiscale della società o ente e devono riportare i dati catastali identificativi dell’immobile nella sezione III B; negli altri casi la colonna 3 dei righi da E41 a E44 della sezione III A non va compilata. La nuova colonna 10 “N. d’ordine immobile” della sezione III A va compilata nel caso di interventi iniziati nel 2011; per tali interventi deve essere compilata anche la sezione III B. In tale colonna va indicato: - un numero progressivo che identifica l’immobile oggetto degli interventi di ristrutturazione; - lo stesso numero d’ordine identificativo in tutti i righi compilati relativi al medesimo immobile, nel caso in cui siano stati effettuati più interventi con riferimento allo stesso immobile e quindi siano stati compilati più righi della sezione III A. I righi E51 e E52 della nuova sezione III B vanno compilati nel modo che segue: - in colonna 1 “N. d’ordine immobile” va riportato il numero progressivo che identifica l’immobile oggetto degli interventi di ristrutturazione, indicato nella colonna 10 della sezione III A; nel caso in cui siano stati effettuati più interventi con riferimento allo stesso immobile, e quindi siano stati compilati più righi della sezione III A indicando lo stesso numero d’ordine nella colonna 10, va compilato un solo rigo; - la colonna 2 “C.O. Pescara/Condominio” va barrata nei seguenti casi: o interventi iniziati nel 2011 prima del 14 maggio 2011; barrando questa casella si dichiara di aver già inviato la comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara e, pertanto, non vanno compilate le successive colonne relative ai dati catastali dell’immobile; o interventi effettuati su parti comuni condominiali dal 14 maggio 2011; barrando questa casella si dichiara che la spesa riportata nella sezione III A si riferisce ad interventi effettuati su parti comuni condominiali; in questo caso nella colonna 3 della sezione III A va riportato il codice fiscale del condominio, mentre non devono essere compilate le successive colonne dei righi E51 e E52 relative ai dati catastali dell’immobile, in quanto tali dati saranno indicati dall’amministratore di condominio nel quadro AC della propria dichiarazione dei redditi; - in colonna 3 “Codice Comune” va indicato il codice catastale del Comune dove è situata l’unità immobiliare; - in colonna 4 “Terreni/Urbano” va indicata la lettera “T” se l’immobile è censito nel catasto terreni o la lettera “U” se l’immobile è censito nel catasto edilizio urbano; - in colonna 5 “Intero/Porzione” va indicata la lettera “I” se si tratta di immobile intero (particella o unità immobiliare) o la lettera “P” se si tratta di porzione di immobile; - in colonna 6 “Sezione Urbana/Comune Catastale” vanno riportate le lettere o i numeri indicati nel documento catastale, se presenti; per gli immobili siti nelle zone in cui vige il sistema tavolare va indicato il codice “Comune catastale”; - in colonna 7 “Foglio” va riportato il numero di foglio indicato nel documento catastale; - - in colonna 8 “Particella” va riportato il numero di particella indicato nel documento catastale che può essere composto da due parti, rispettivamente di cinque e quattro cifre, separato da una barra spaziatrice; se la particella è composta da una sola serie di cifre, quest’ultima va riportata nella parte a sinistra della barra spaziatrice; in colonna 9 “Subalterno” va riportato, se presente, il numero di subalterno indicato nel documento catastale. Se i lavori sono effettuati dal conduttore (o comodatario), devono essere indicati, oltre ai dati catastali identificativi dell’immobile (righi E51 e E52) anche gli estremi di registrazione del contratto di locazione o di comodato (colonne da 3 a 6 del rigo E53); se l’immobile non è ancora stato censito al momento di presentazione della dichiarazione devono essere riportati gli estremi della domanda di accatastamento (colonne da 7 a 9 del rigo E53). Pertanto il rigo E53 “Altri dati, estremi di registrazione del contratto e dati della domanda di accatastamento” della nuova sezione III B va compilato nel modo che segue: - in colonna 1 “N. d’ordine immobile” va riportato il numero progressivo che identifica l’immobile oggetto degli interventi di ristrutturazione indicato nella colonna 10 della sezione III A; - la colonna 2 “C.O. Pescara/Condominio” va compilata come la colonna 2 dei righi E51 e E52; se è barrata questa casella non devono essere compilate le successive colonne del rigo E53; - per la compilazione delle colonne da 3 a 6 “Estremi di registrazione del contratto” i dati possono essere ricavati dal contratto di locazione o di comodato registrato presso l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate o dalla ricevuta rilasciata dai servizi telematici nel caso di registrazione tramite “Siria”, “Locazioni web” o “Contratti on line”; - in colonna 3 “Data” va indicata la data di registrazione del contratto; - nella colonna 4 “Serie” va indicato il codice relativo alla modalità di registrazione (3, 3A, 3B, 3P, 3T); - nella colonna 5 “Numero e sottonumero di registrazione” va indicato il numero e l’eventuale sottonumero di registrazione del contratto; - nella colonna 6 “Codice Ufficio Agenzia Entrate” va indicato il codice identificativo dell’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate presso il quale è stato registrato il contratto; i codici degli uffici dell’Agenzia delle Entrate sono reperibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it nella apposita tabella presente nella sezione relativa ai contratti di locazione; - vanno compilate le colonne da 7 a 9 “Domanda di accatastamento” se l’immobile non è ancora stato censito al momento di presentazione della dichiarazione; - in colonna 7 “Data” va indicata la data di presentazione della domanda di accatastamento; - in colonna 8 “Numero” va indicato il numero della domanda di accatastamento; - in colonna 9 “Provincia Ufficio Agenzia Territorio” va indicata la sigla della Provincia in cui è situato l’Ufficio Provinciale dell’Agenzia del Territorio presso il quale è stata presentata la domanda. Non è più presente nel Quadro E la Sezione IV Rigo E37 colonne 1,2 e 3 relative alle spese per le quali spetta la detrazione d’imposta del 20% Solo fino all’anno 2010 era possibile avvalersi della detrazione del 20% per le spese sostenute per la sostituzione di frigoriferi (e congelatori e loro combinazioni), per l’acquisto e l’installazione di motori ad elevata efficienza e per l’acquisto di variatori di velocità (ai sensi dell’art.1, commi 20 e 22 della legge n.244/2007). Quadro E – Sezione IV “Spese per le quali spetta la detrazione d’imposta del 55%” L’agevolazione è stata prorogata per l’anno 2011 dall’art.1, co.48 della legge n.220/2010. L’art.4, co.4 del D.L. n.201/2011: - ha prorogato l’agevolazione anche per il 2012; - ha previsto che le disposizioni di cui al co.347 “Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale” della legge n.296/2006 si applicano anche alle spese per interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria; - ha disposto che la detrazione prevista dal nuovo art.16-bis, co.1, lettera h (concernente la realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici), del TUIR si applica alle spese effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2013. Le novità per l’anno d’imposta 2011 sono: - per le spese sostenute nel 2011 la detrazione è ripartita in 10 rate annuali di pari importo (da 3 a 10 rate se la spesa è stata sostenuta nel 2008, 5 rate se la spesa è stata sostenuta nel 2009 e/o nel 2010); - dal 14 maggio 2011 è stato eliminato l’obbligo di indicare il costo della manodopera in fattura (l’obbligo è stato previsto dal 4 luglio 2006 al 13 maggio 2011); - dal 17 settembre 2011, in caso di vendita dell’unità immobiliare oggetto dell’intervento prima che sia trascorso il periodo di godimento della detrazione, le quote di detrazione possono essere utilizzate dal venditore oppure essere trasferite all’acquirente persona fisica. Si ricorda che sul sito dell’Agenzia delle Entrate è stato pubblicato il manuale “l’agenzia informa: le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico” aggiornato a dicembre 2011. Quadro E – Sezione VI “Dati per fruire di altre detrazioni d’imposta” Quanto andava riportato nella sezione IV “Spese per le quali spetta la detrazione d’imposta del 20%” rigo E37 colonna 4 “Bonus Arredi” del modello 730/2011 va ora indicato nel rigo E82 della nuova sezione IV. Si ricorda che la detrazione per l’acquisto di mobili, apparecchi televisivi, computer e elettrodomestici spetta solo per le spese sostenute dal 7 febbraio 2009 al 31 dicembre 2009 che vanno ripartite in cinque rate annuali (art.2 del D.L. n.5/2009). L’indicazione della spesa nel modello 730/2012 consente unicamente di fruire della detrazione della terza rata. Quadro F – Sezione I “Acconti IRPEF, Addizionale comunale e Cedolare secca relativi al 2011” Relativamente al differimento dell’acconto dell’IRPEF e della cedolare secca sulle locazioni per il 2011 la normativa e la prassi sono le seguenti: - comunicato stampa del MEF del 23/11/2011 n.190: differimento acconto IRPEF dal 99% all’82%; - comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 25/11/2011: differimento acconto IRPEF dal 99% all’82%, differimento acconto cedolare secca dall’85% al 68%; - DPCM del 21/11/2011: differimento acconto IRPEF 2011 dal 99% all’82% e dell’acconto IRPEF 2012 dal 99% al 96%; - risoluzione n.117/E del 30/11/2011: istituzione codice tributo “1844” per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta relativo alla cedolare secca e del codice tributo “4035” per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta relativo all’IRPEF. Relativamente al rigo F1 è precisato quanto segue: - in colonna 2 “Seconda o unica rata di acconto IRPEF 2011” i contribuenti che hanno effettuato il pagamento dell’acconto IRPEF nella misura del 99% in luogo dell’82% devono indicare l’intero importo versato; - in colonna 3 “Eccedenza acconto IRPEF compensata nel mod. F24”, riservata ai contribuenti che hanno effettuato il pagamento dell’acconto IRPEF nella misura del 99% in luogo dell’82%, va indicato l’importo del credito d’imposta, pari alla differenza pagata in eccesso, utilizzato in compensazione con il modello F24 (codice tributo 4035); - in colonna 6 “Prima rata acconto cedolare secca 2011” va indicato l’importo di eventuali versamenti eseguiti autonomamente con il modello F24 a titolo di prima rata di acconto della cedolare secca 2011 (codice tributo 1840); - in colonna 7 “Seconda o unica rata acconto cedolare secca 2011” va indicato l’importo di eventuali versamenti eseguiti autonomamente con il modello F24 a titolo di seconda o unica rata di acconto della cedolare secca 2011 (codice tributo 1841); - in colonna 8 “Eccedenza acconto cedolare secca compensata nel mod. F24”, riservata ai contribuenti che hanno effettuato il pagamento dell’acconto della cedolare secca 2011 nella misura dell’85% in luogo del 68%, va indicato l’importo del credito d’imposta, pari alla differenza pagata in eccesso, utilizzato in compensazione con il modello F24 (codice tributo 1844). Pertanto nel rigo 82 “Acconti cedolare secca versati per il 2001” del modello 730-3 è riportato il risultato della seguente operazione: rigo F1, col.6 + rigo F1, col.7 – rigo F1, col.8. Quadro F – Sezione IV “Ritenute e acconti sospesi per eventi eccezionali” Per la compilazione della colonna 1 “Codice evento” del rigo F5 sono presenti, in Appendice alla voce “Eventi eccezionali”, i seguenti nuovi codici: 3 per i contribuenti, residenti alla data del 12 febbraio 2011 nel Comune di Lampedusa e Linosa interessati dall’emergenza umanitaria legata all’afflusso di migranti dal Nord Africa, per i quali l’OPCM n.3947 del 16/06/2011 ha previsto la sospensione dal 16 giugno 2011 al 30 giugno 2012 dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari scadenti nel medesimo periodo; 5 per i contribuenti interessati dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel mese di ottobre 2011 nel territorio delle province di La Spezia e Massa Carrara l’art.29, co.15 del D.L. n.216/2011 ha previsto la proroga al 16 luglio 2012 dei termini degli adempimenti e versamenti tributari che scadono dal 1° ottobre 2011 al 30 giugno 2012 (il D.L. n.216/2011, in corso di conversione, prevede che con OPCM siano stabiliti i criteri per l’individuazione dei soggetti che usufruiscono dell’agevolazione); 6 per i contribuenti interessati dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 4 all’8 novembre 2011 nel territorio della provincia di Genova, l’art.29, co.15 del D.L. n.216/2011 ha previsto la proroga al 16 luglio 2012 dei termini degli adempimenti e versamenti tributari che scadono dal 4 novembre 2011 al 30 giugno 2012. Nel rigo F5 sono presenti le nuove colonne: - 6 per indicare l’acconto della cedolare secca sospesa; - 7 per indicare il contributo di solidarietà sospeso. Quadro F – Sezione V “Misura degli acconti per l’anno 2012 e rateazione del saldo 2011” Il rigo F6 deve essere compilato: - se si ritiene di non dover versare o di versare in misura inferiore gli acconti dell’IRPEF (col.1 o col.2) e/o dell’addizionale comunale (col.3 o col.4) e/o della cedolare secca (col.5 o col.6) per l’anno 2012; - se si vogliono rateizzare le somme eventualmente dovute per il 2011 (anche relative alla cedolare secca). Nel rigo F6 sono presenti le nuove colonne - 5 che va barrata se si ritiene di non dover versare alcuna somma a titolo di acconto per la cedolare secca; - 6 per indicare la minore somma che deve essere trattenuta dal sostituto d’imposta nel corso del 2012 se si ritiene che sia dovuto un minore acconto per la cedolare secca per il 2012. Nella colonna 7 “Numero rate” è possibile indicare in quante rate (da 2 a 5) si vuole frazionare il versamento qualora si voglia rateizzare l’importo eventualmente dovuto: - per il 2011 a saldo dell’IRPEF, delle addizionali regionale e comunale all’IRPEF e della cedolare secca, per l’acconto del 20% sui redditi soggetti a tassazione separata, per l’imposta sostitutiva sull’incremento della produttività; - per il 2012 per la prima rata di acconto IRPEF, per l’acconto dell’addizionale comunale all’IRPEF, nonché per la prima rata di acconto della cedolare secca. Quadro F – Sezione VI – “Soglie di esenzione addizionale comunale” Sono presenti: - la nuova colonna 2 “Esenzione totale saldo 2011” del rigo F7 “Soglia esenzione saldo 2011”, la cui casella va barrata in presenza di un’esenzione non collegata con il reddito imponibile; - la nuova colonna 2 “Esenzione totale acconto 2012” del rigo F8 “Soglia esenzione acconto 2012”, la cui casella va barrata in presenza di un’esenzione non collegata con il reddito imponibile. Quadro F – Sezione VII “Dati da indicare nel modello 730 integrativo” Nel rigo F9 “Importi rimborsati dal sostituto d’imposta” è presente la nuova colonna 4 “Cedolare secca” per indicare l’importo del credito relativo alla cedolare secca sulle locazioni rimborsato dal sostituto d’imposta che risulta dal modello 730-3/2012 originario. Il dichiarante deve riportare l’importo del rigo 99, col.4, del 730-3/2012; se la dichiarazione originaria è stata presentata in forma congiunta e la dichiarazione integrativa è presentata dal coniuge dichiarante, bisogna riportare in questa colonna l’importo del rigo 119, col.4, del 7303/2012. Nel rigo F10 “Crediti utilizzati con il modello F24 per il versamento dell’IMU” è presente la nuova colonna 4 “Credito cedolare secca” per indicare l’ammontare del credito per cedolare secca sulle locazioni riportato nella col.3 del rigo 99 (o nella col.3 del rigo 119 per il coniuge dichiarante) del modello 730-3/2012 originario che, entro la data di presentazione del modello 730 integrativo, è stato utilizzato in compensazione con il modello F24 per il versamento dell’IMU. Quadro F – Sezione VIII “Altri dati” – Rigo F13 “Pignoramento presso terzi” In questo rigo devono essere riportati i dati relativi alle ritenute subite in relazione ai redditi percepiti tramite procedura di pignoramento presso terzi. Al riguardo è utile tenere presente che in caso di pagamento eseguito mediante pignoramenti presso terzo, quest’ultimo (c.d. terzo erogatore) se riveste la qualifica di sostituto d’imposta è obbligato ad operare, all’atto del pagamento, una ritenuta del 20% a titolo d’acconto dell’IRPEF dovuta dal creditore pignoratizio (beneficiario del pagamento e contribuente tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi); pertanto il terzo erogatore deve certificare al creditore pignoratizio l’ammontare delle somme erogate e delle ritenute effettuate entro i termini previsti dall’art.4, co. 6-quater del DPR n.322/1998 (cioè entro il 28/02/2012) mentre il creditore pignoratizio deve indicare nella dichiarazione dei redditi i redditi percepiti e le ritenute subite, anche se si tratta di redditi soggetti a tassazione separata, a ritenuta a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva (vedi provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n.34755 del 03/03/2010 e circolare n.8/E del 02/03/2011). Le ritenute subite possono essere scomputate dall’imposta risultante dalla dichiarazione. Le somme percepite a seguito della procedura di pignoramento presso terzi vanno indicate nel relativo quadro di riferimento (ad esempio se si tratta di redditi di lavoro dipendente questi vanno riportati nel quadro C). Nel rigo F13 va indicato: - nella colonna 1 “Tipo di reddito” uno dei seguenti codici relativi alla tipologia di reddito percepito tramite pignoramento presso terzi: 1 reddito di terreni; 2 reddito di fabbricati; 3 reddito di lavoro dipendente; 4 reddito di pensione; 5 redditi di capitale; 6 redditi diversi. - nella colonna 2 “Ritenute” l’ammontare delle ritenute subite da parte del terzo erogatore in relazione al tipo di reddito indicato in colonna 1. Nel caso di redditi soggetti a tassazione separata (ad esempio TFR e arretrati di lavoro dipendente), a ritenuta a titolo di imposta o a imposta sostitutiva i contribuenti che presentano il modello 730 devono presentare anche il quadro RM del modello UNICO PF 2012 compilando la sezione XI “Redditi derivanti da procedura di pignoramento presso terzi”. ATTENZIONE: Nel caso di redditi da assoggettare a tassazione ordinaria percepiti tramite procedura di pignoramento presso terzi che non sono compresi nel modello 730, i contribuenti sono tenuti a presentare il modello UNICO PF 2012, compilando l’apposita sezione del quadro RM. Quadro G – Sezione II “Credito d’imposta per il reintegro delle anticipazioni sui fondi pensione” Nel rigo G3 è presente la nuova colonna 4 “Residuo precedente dichiarazione” per indicare il credito d’imposta che non ha trovato capienza nell’imposta che risulta dalla precedente dichiarazione e che è indicato nel rigo 134 del modello 730-3/2011 o nel rigo RN43, col.4, del quadro RN del modello UNICO PF 2011. Quadro G – Sezione V “Credito d’imposta per l’incremento dell’occupazione” Non è previsto un credito d’imposta per l’anno 2011 (non è presente il relativo rigo) e nella colonna 1 “Residuo precedente dichiarazione” del rigo G7 va riportato l’importo residuo del credito d’imposta indicato nel rigo 132 del 730-3/2011 o nel rigo RN43, col.3, del quadro RN del modello UNICO PF 2011. Quadro G – Sezione VI “Credito d’imposta mediazioni per la conciliazione di controversie civili e commerciali” Nel rigo G8 è presente la nuova colonna 1 “Residuo precedente dichiarazione” per indicare il credito d’imposta che non ha trovato capienza nell’imposta che risulta dalla precedente dichiarazione e che è indicato nel rigo 135 del modello 730-3/2011 o nel rigo RN43, col.5, del quadro RN del modello UNICO PF 2011. Quadro I – IMU Questo quadro può essere compilato dal contribuente che sceglie di utilizzare l’eventuale credito che risulta dal modello 730/2012 per pagare l’IMU dovuta per l’anno 2012 mediante compensazione nel mod. F24. Le istruzioni non sono modificate rispetto a quelle del modello 730/2011 e l’unica differenza è la sostituzione dell’acronimo ICI con quello di IMU (art.13 del D.L. n.201/2011). Il modello 730-3 Nella sezione “Riepilogo redditi” il rigo 6 già “Locazioni provincia dell’Aquila” è ora rubricato “Imponibile cedolare secca”. Nella sezione “Calcolo del reddito imponibile e dell’imposta lorda” il rigo 13 “Oneri deducibili” è comprensivo dell’importo del rigo 102 “Contributo di solidarietà” (rigo 122 per il coniuge). Nella sezione “Calcolo detrazioni e crediti d’imposta” risulta un rigo in meno in quanto nel quadro E del 730/2012 non c’è più la Sezione VII. Sono presenti i seguenti nuovi righi e sezioni: - nella sezione “Cedolare secca locazioni” il rigo 81 “Cedolare secca dovuta” e il rigo 82 “Acconti cedolare secca versati per il 2011”; - nella sezione “Contributo di solidarietà” il rigo 83 “Base imponibile contributo di solidarietà”, il rigo 84 “Contributo solidarietà dovuto” e il rigo 85 “Contributo di solidarietà risultante dalla certificazione”; - nella sezione “Liquidazione delle imposte del dichiarante” il rigo 99 “Cedolare secca locazioni” (in tale rigo sarà riportato l’ammontare a debito ovvero a credito dell’imposta per cedolare secca risultante dalla differenza tra l’importo indicato nel rigo 81 e gli acconti versati e indicati nel rigo 82), il rigo 100 “Prima rata di acconto cedolare secca per il 2012”, il rigo 101 “Seconda o unica rata di acconto cedolare secca per il 2012” e il rigo 102 “Contributo di solidarietà” (relativamente al coniuge dichiarante i righi sono: 119, 120, 121 e 122); - nella sezione “Altri dati” il rigo 137 “Reddito di riferimento per agevolazioni fiscali (comprensivo dell’imponibile cedolare secca locazioni)”; nella sezione “Dati compilazione modello F24 per pagamento IMU” il rigo 164 “Cedolare secca locazioni” (nella colonna 2 “Credito Dichiarante” è riportato l’importo indicato nella colonna 3 “Credito da utilizzare in compensazione con F24 per versamenti IMU” del rigo 99 “cedolare secca locazioni”; per il coniuge nella colonna 4 del rigo 164 è riportato l’importo della colonna 3 del rigo 119). Relativamente ai righi 94 “Prima rata di acconto IRPEF per il 2012” (rigo 114 per il coniuge) e 95 “Seconda o unica rata di acconto IRPEF per il 2012” (rigo 115 per il coniuge) delle sezioni “Liquidazione delle imposte del dichiarante e del coniuge” si ricorda che l’acconto IRPEF per l’anno d’imposta 2012, a seguito del differimento di 3 punti percentuali (DPCM del 21/11/2011), è dovuto nella misura del 96%; tale differimento ha effetto sulla seconda o unica rata di acconto e pertanto l’importo della prima rata sarà pari al 40% del 99% e l’importo della seconda rata sarà pari all’acconto determinato nella misura del 96% diminuito dell’importo dovuto come prima rata. Relativamente ai righi 100 “Prima rata di acconto cedolare secca per il 2012” (rigo 120 per il coniuge) e 101 “Seconda o unica rata di acconto cedolare secca per il 2012” (rigo 121 per il coniuge) delle sezioni “Liquidazione delle imposte del dichiarante e del coniuge” si ricorda che l’acconto per cedolare secca per l’anno d’imposta 2012, a seguito del differimento di 3 punti percentuali (DPCM del 21/11/2011), è dovuto nella misura del 92%; tale differimento ha effetto sulla seconda o unica rata di acconto e pertanto l’importo della prima rata sarà pari al 40% del 95% e l’importo della seconda rata sarà pari all’acconto determinato nella misura del 92% diminuito dell’importo dovuto come prima rata (l’acconto per la cedolare secca è calcolato sull’importo del rigo 81 “cedolare secca dovuta”). Il modello 730-4 Sono presenti i seguenti nuovi righi: - Cedolare secca locazioni da trattenere; - Cedolare secca locazioni da rimborsare; - Prima rata di acconto cedolare secca per il 2012; - Seconda o unica rata di acconto cedolare secca per il 2012; - Contributo di solidarietà da trattenere. Il modello 730-4 Integrativo Sono presenti i seguenti nuovi righi: - Rimborso per cedolare secca locazioni; - Rimborso per contributo di solidarietà. Cordiali saluti Il Direttore Generale Paolo Conti