Slide sulle opportunità, le attrattive e i vantaggi di investire a San

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Slide sulle opportunità, le attrattive e i vantaggi di investire a San
Studio Dr.ssa Stefania Maria Gatti
Repubblica San Marino
Le opportunità, le attrattive ed i vantaggi di
investire a San Marino
anche alla luce dell’apertura dello scambio
d’informazioni a seguito
della recente convenzione con l’Italia.
1
INQUADRAMENTO GENERALE
NOME UFFICIALE: Repubblica di San Marino
FORMA DI GOVERNO: Repubblica Sovrana
POPOLAZIONE: 34.000 residenti
SUPERFICIE: 60,57 Kmq
DIVISIONE AMMINISTRATIVA: 9 castelli
CAPITALE: San Marino
LINGUA: Italiano
MONETA: Euro
RAPPORTI PRINCIPALI ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI: ONU, Consiglio d’Europa,
OCSE, UNESCO, FMI, Banca Mondiale, etc.
SISTEMA ELETTORALE: suffragio universale diretto per i cittadini al di sopra dei 18 anni
ORDINAMENTO GIURIDICO: Diritto comune
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LA STRUTTURA POLITICA
SISTEMA LEGISLATIVO: il potere legislativo è esercitato dal Consiglio Grande e Generale
composto da 60 Consiglieri eletti ogni cinque anni. Ha la caratteristica di essere
unicamerale. Il potere legislativo è inoltre esercitato direttamente dal corpo elettorale
che svolge importanti funzioni: quella elettorale, quella referendaria, quella di iniziativa
legislativa popolare tramite la presentazione di progetti di legge.
CAPO DELLO STATO: la carica di capo dello Stato è ricoperta da due Capitani Reggenti,
nominati ogni sei mesi (1° ottobre – 1° aprile). Svolgono anche funzione legislativa
tramite l’adozione di decreti con forza di legge che devono essere ratificati entro 3 mesi,
pena la loro decadenza.
GOVERNO: l’organo esecutivo del governo è il Congresso di Stato, formato da 10 membri,
nominati dal Consiglio Grande e Generale.
SISTEMA GIURISDIZIONALE: si suddivide in tre settori: penale, amministrativo, civile.
AMMINISTRAZIONE LOCALE: È affidata alle Giunte di Castello (i Castelli rappresentano
le circoscrizioni territoriali in cui si suddivide San Marino) che hanno compiti consultivi,
propositivi e promozionali.
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SISTEMA SOCIETARIO SAMMARINESE – LE TIPOLOGIE
SOCIETA’ DI
PERSONE
S.N.C.
Società in nome
collettivo
Responsabilità
illimitata dei
soci
SOCIETA’ DI
CAPITALI
S.R.L.
Società a
responsabilità
limitata
S.p.A.
Società per
azioni
Capitale
sociale
minimo €
25.500
Capitale
sociale
minimo €
77.000
Responsabilità limitata
4
SISTEMA SOCIETARIO SAMMARINESE - ORGANI SOCIALI
POTERI E COMPETENZE
ASSEMBLEA
DEI SOCI
Approvazione del bilancio;
Modifica dell’atto costitutivo e dello statuto;
Nomina e revoca di amministratori, sindaci revisori e
società di revisione;
Determinazione dei compensi degli amministratori, dei
sindaci revisori e della società di revisione;
Esercizio dell’azione di responsabilità nei confronti degli
amministratori, dei sindaci revisori, della società di
revisione;
Emissione di obbligazioni;
Trasformazione, scissione, fusione, liquidazione, nonché
nomina, revoca e determinazione dei poteri dei
liquidatori;
Ogni altra questione attinente alla gestione della
società, riservata alla sua competenza dalla legge, dallo
statuto, o sottoposta al suo esame dagli amministratori.
5
SISTEMA SOCIETARIO SAMMARINESE - ORGANI SOCIALI
POTERI E COMPETENZE
AMMINISTRATORI
Amministratore
Unico
o
Consiglio di
Amministrazione
composto da un
minimo di due
membri
Hanno il potere di compiere tutti gli atti
necessari o utili al perseguimento
dell’oggetto sociale ad eccezione di quelli
per i quali la legge o lo statuto richiedano
la deliberazione dell’assemblea.
6
SISTEMA SOCIETARIO SAMMARINESE - ORGANO DI CONTROLLO
SINDACO UNICO
S.p.A.;
S.R.L. (con
capitale sociale
superiore a €.
77.000 oppure
ricavi > 2 Mil € per
2 esercizi
consecutivi)
COLLEGIO
SINDACALE
S.p.A. o S.R.L.
ricavi > 7,3 Mil €
per 2 esercizi
consecutivi
7
SETTORI D’IMPRESA SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE
GOVERNATIVA PREVENTIVA
1. le attività economiche che rientrano nel campo di applicazione dell’Accordo tra la Repubblica di
San Marino e la Repubblica Italiana sulla Regolamentazione Reciproca dell’Autotrasporto
Internazionale, fatto a San Marino il 7 maggio 1997 e ratificato con Decreto 21 luglio 1997 n.73 e
successive modifiche;
2. le attività economiche di stampa e produzione nel settore merceologico prodotti e valori
numismatici e filatelici;
3. le attività economiche di costruzione nel settore merceologico dell’edilizia;
4. le attività economiche di messa in opera e realizzazione nei settori merceologici dei pavimenti,
rivestimenti, pareti in cartongesso, finiture di ambienti;
5. le attività economiche di installazione e riparazione nei settori merceologici degli apparecchi di
riscaldamento, di condizionamento, idrico-sanitari, e di distribuzione acqua e gas, di utilizzazione
di energia elettrica;
6. le attività economiche di costruzione nel settore merceologico delle strade compreso la
formazione delle reti sottostanti inerenti alle opere di urbanizzazioni primarie;
7. tutte le attività economiche nel settore merceologico dell’energia;
8. tutte le attività economiche nei settori merceologici delle telecomunicazioni, del traffico
telefonico, delle carte telefoniche e degli apparecchi telefonici;
9. le attività economiche di smaltimento e trattamento nel settore merceologico dei rifiuti;
8
SETTORI D’IMPRESA SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE
GOVERNATIVA PREVENTIVA
10. le attività economiche di acquisto, gestione e vendita nel settore merceologico degli immobili, le
quali inoltre devono avere la forma di S.R.L. o S.P.A., se S.R.L. il capitale minimo deve essere di, €
75.000 e deve essere interamente versato entro 60 gg.;
11. le attività economiche di noleggio con e/o senza conducente e commercializzazione nel settore
merceologico dei veicoli, imbarcazioni ed aeromobili;
12. le attività economiche di commissionario;
13. tutte le attività economiche di servizio per l’igiene e l’estetica della persona;
14. tutte le attività economiche nel settore merceologico delle armi, dei prodotti esplosivi e delle
polveri piriche;
15. tutte le attività economiche nel settore della vigilanza privata, effettuata anche attraverso l’uso di
tecnologie, e della investigazione privata;
16. le attività economiche di servizio, di carattere non finanziario, per il recupero crediti;
17. le attività economiche nel settore dei rottami ferrosi;
18. le attività economiche connesse all’erogazione di corsi di istruzione e formazione finalizzati al
conseguimento di titoli di studio aventi valore legale o propedeutici al loro ottenimento
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DISCIPLINA DELL’IMPOSTA GENERALE SUI REDDITI
Art. 1
(Presupposto)
1. Tutti i redditi, ovunque prodotti, dai soggetti residenti di cui ai successivi Titoli
II e III in denaro o in natura, continuativi od occasionali, provenienti da
qualsiasi fonte, sono soggetti all’imposta generale sui redditi prevista dalla
presente legge.
2. I soggetti non residenti sono soggetti passivi d’imposta limitatamente ai
redditi prodotti nel territorio alle condizioni previste al successivo articolo 5.
NOVITA’: INTRODUZIONE DEL C.D. WORLD WIDE PRINCIPLE PER I SOGGETTI
RESIDENTI
TASSAZIONE SU BASE TERRITORIALE PER I NON RESIDENTI
10
Applicazione dell’imposta - Principi
RESIDENTI
NON RESIDENTI
L’imposta si applica sui redditi
ovunque prodotti
L’imposta si applica solo sui redditi
prodotti nel territorio dello Stato:
TASSAZIONE
«SU BASE MONDIALE»
TASSAZIONE
«SU BASE TERRITORIALE»
Collegamento con il territorio dello
Stato
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Applicazione dell’imposta - Aliquote
PERSONA FISICA
Scaglioni di reddito
sino a €10.000,00
da €10.000,01 a €18.000,00
da €18.000,01 a €28.000,00
da €28.000,01 a €38.000,00
da €38.000,01 a €50.000,00
da €50.000,01 a €65.000,00
da €65.000,01 a €80.000,00
Oltre €80.000,00
PERSONA GIURIDICA
Aliquota
9%
13%
17%
21%
25%
28%
31%
35%
Aliquota proporzionale del
17%
12
Applicazione dell’imposta - Criteri
1. INERENZA ECONOMICA: tutti i componenti negativi sono
deducibili se e nella misura in cui si riferiscono all’attività da
cui derivano o potrebbero derivare ricavi o altri proventi che
concorrono a formare il reddito.
2. COMPETENZA TEMPORALE: i componenti positivi e negativi
concorrono alla determinazione del reddito imponibile
nell’esercizio di competenza se in tale esercizio ne risulti
certa l’esistenza e determinabile in modo oggettivo
l’ammontare; in caso contrario i componenti positivi e
negativi concorrono a formare il reddito imponibile
dell’esercizio in cui si verifichino tali condizioni.
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TASSAZIONE PLUSVALENZE
Le plusvalenze derivanti da atti di trasferimento a titolo oneroso, compresi la
permuta e il conferimento, aventi per oggetto i diritti di proprietà, usufrutto
e ogni altro diritto riferibile a partecipazioni in società residenti o non
residenti, non concorrono alla formazione del reddito d’impresa (c.d. PEX).
L’esenzione opera alle seguenti condizioni:
a) Che la partecipazione nelle società sia detenuta ininterrottamente dal
primo giorno del 12º mese precedente all’avvenuto realizzo;
b) Che
la
partecipazione
sia
classificata
nella
categoria
delle
immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso nel periodo di
possesso.
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TASSAZIONE DIVIDENDI
Le somme o i valori derivanti dalla distribuzione in denaro o in natura, di utili o di
riserve, anche in occasione della liquidazione, da parte di società non residenti nel
territorio di San Marino, non concorrono alla formazione del reddito della società
ricevente, per il 95% del loro ammontare. Tale esclusione opera a condizione che la
partecipazione nelle suddette società sia detenuta ininterrottamente per almeno 12
mesi, risulti dalla contabilità sociale e da almeno un bilancio.
Le somme ed i valori derivanti dalla distribuzione, in denaro o in natura, di utili o di
riserve, anche in occasione della liquidazione, da parte di società aventi personalità
giuridica, residenti nel territorio della Repubblica di San Marino, non concorrono alla
formazione del reddito della società ricevente, essendo l’imposta assolta dalla società
partecipata liberatoria nei confronti della partecipante.
Nel caso in cui i dividendi siano invece distribuiti da una società sammarinese nei
confronti di una persona fisica residente o non residente viene applicata una ritenuta
del 5% che è a titolo d’imposta per le persone fisiche residenti; per le persone fisiche
non residenti dovrà di volta in volta essere valutata la tassazione nel proprio paese di
residenza e l’eventuale recupero della ritenuta col meccanismo del credito di
imposta.
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INCENTIVI
Detassazione degli utili reinvestiti;
Incentivi fiscali per il sostegno dell’occupazione;
Incentivi fiscali per le imprese di nuova costituzione;
Incentivi volti alla patrimonializzazione delle imprese;
Incentivi per imprese start up ad alta tecnologia.
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VANTAGGI DEL SISTEMA “SAN MARINO”
1. Esistenza di un'unica imposta che colpisce il reddito prodotto. Le persone
giuridiche pagano un’imposta proporzionale pari al 17%. Le persone fisiche
pagano un’imposta progressiva a scaglioni di reddito; in ogni caso le persone
fisiche (lavoratori autonomi) sino al 31/12/2017 pagano l’imposta proporzionale
del 17% anziché l’imposta progressiva per scaglioni di reddito.
2. Relativa semplicità del sistema.
3. Deducibilità di tutti i costi sostenuti nell’esercizio d’impresa purché inerenti al
conseguimento dei ricavi o proventi che concorrono a formare il reddito
d’impresa, con l’eccezione di alcune tipologie di costo che sono deducibili
percentualmente rispetto al valore dei ricavi per le vendite e le prestazioni.
4. Possibilità di accantonare al fondo svalutazione crediti una quota ogni anno sino
alla concorrenza del 5% dei crediti esistenti al 31/12 di ciascun anno.
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VANTAGGI DEL SISTEMA “SAN MARINO”
5. Ammortamenti: deduzione integrale anche per il primo esercizio con possibilità
di ammortamento anticipato per i primi due anni (20%).
6. Utile prodotto è completamente distribuibile (non esiste riserva legale, ad
eccezione di banche e società finanziarie).
7. Contratto di locazione finanziaria: possibilità di deduzione sulla base della durata
del contratto (altrimenti per i beni immobili l’ammortamento fiscale ammesso è
pari al 3%). Durata minima dei contratti di locazione finanziaria: 24 mesi per i
beni mobili, 48 mesi per i beni immobili (fiscalmente però la durata minima del
contratto si assume a 8 anni).
8. Possibilità di portare in deduzione la perdita fiscale nel limite dell’80% dal
reddito imponibile nei tre periodi di imposta successivi; la deduzione è del 100%
senza limiti di tempo per i primi tre periodi d’imposta a condizione che si tratti di
una nuova attività economica.
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VANTAGGI DEL SISTEMA “SAN MARINO”
9. Misure di incentivazione per progetti di investimento, per incentivare
l’occupazione, per patrimonializzare le imprese e per imprese di nuova
costituzione;
10. A San Marino, non esiste il sistema IVA; i beni e i servizi connessi sono
assoggettati all’imposta sulle importazioni con aliquota massima pari al 17% (ad
eccezione dei prodotti petroliferi). L’imposta non colpisce il valore aggiunto, ma
solo il costo del bene quando lo stesso viene introdotto a San Marino, in
particolare:
a) non colpisce i servizi che non siano connessi all’importazione di beni.
b) nel caso di importazioni da Paesi Extra-CEE non è previsto l’anticipo dell’IVA
in dogana;
c) se l’operatore economico esporta completamente i beni precedentemente
importati annulla l’effetto dell’imposta sulle importazioni in quanto la stessa
viene rimborsata integralmente (non colpendo il “valore aggiunto”).
d) esistono aliquote agevolate per beni direttamente strumentali all’attività
svolta (1%) e aliquote agevolate per autovetture (7%)
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RESIDENZA – SETTORI DA PRIVILEGIARE
a) Produzione di beni e servizi tecnologicamente avanzati;
b) Settore dell’economia verde;
c) Settore della ricettività e del turismo;
d) Settore dell’intrattenimento e del divertimento tesi alla valorizzazione
del territorio e dell’offerta turistica;
e) Settore del commercio;
f) Settore delle arti e della cultura;
g) Insediamento in territorio di attività di direzione, sviluppo, marketing,
relazioni internazionali, formazione, ricerca;
h) Settori produttivi tradizionali con basso impatto ambientale;
i) Settori sanitario e farmaceutico.
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RESIDENZA – IMPEGNI
1. Presentazione del “business plan”;
2. Impegni minimi occupazionali;
3. Presentazione di fidejussione bancaria o assicurativa;
4. Entro 12 mesi investimento immobiliare a svincolo della
fidejussione;
5. Polizza assicurativa.
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CONVENZIONI CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI
•A cosa servono le convenzioni contro la
doppia imposizione??
•Le convenzioni internazionali contro la doppia imposizione sono
accordi stipulati tra due Stati e hanno lo scopo di
regolare/evitare, con opportune disposizioni vincolanti per
entrambi gli Stati, il fenomeno della doppia imposizione.
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CONVENZIONI CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI
CONVENZIONE CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI ITA-RSM
Quando applico la convenzione?
L. 166/2013
Art. 9
(Accordi internazionali)
Le disposizioni della presente legge si applicano, se più favorevoli al
contribuente, anche in deroga agli accordi internazionali contro la
doppia imposizione.
Le norme convenzionali si applicano se più favorevoli al contribuente
rispetto alla normativa interna
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CONVENZIONI CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI
CONVENZIONE CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI ITA-RSM
Quando applico la convenzione?
TUIR
Art. 128
Le disposizioni interne dettate dal TUIR si applicano, se più favorevoli al
contribuente, anche in deroga agli accordi internazionali contro le doppie
imposizioni.
In presenza di accordi contro le doppie imposizioni stipulate tra l’Italia e il
paese estero, le norme convenzionali prevalgono sulle norma interna, salvo
che questa non sia più favorevole al contribuente.
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CONVENZIONI CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI
)?
QUAL’E’ IL PERCORSO NORMATIVO DA
EFFETTUARE PER INDIVIDUARE LA
MODALITA’ DI TASSAZIONE DI UN
REDDITO PERCEPITO DA UN SOGGETTO
RESIDENTE IN UNO STATO MA
PROVENIENTE DA ALTRO PAESE (c.d.
REDDITO DI FONTE ESTERA)?
25
CONVENZIONI CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI
Verifica della
sussistenza del
presupposto
territoriale di
tassabilità nel
Paese di fonte
del reddito
(COLLEGAMENTO
CON IL TERRITORIO)
Verifica della
misura e delle
modalità di
tassazione in base
alla normativa
interna del Paese
di fonte del
reddito
Tassazione
secondo la
norma interna
del paese di
fonte del
reddito ovvero
secondo la
normativa
convenzionale
se più
favorevole
Tassazione
definitiva nel
Paese di
residenza del
percettore con
scomputo
dell’eventuale
imposta pagata
all’estero (credito
di imposta)
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CONVENZIONE DOPPIE IMPOSIZIONI ITA - RSM
Art. 10 - DIVIDENDI:
I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell’altro
Stato contraente sono imponibili in detta altro Stato. [TASSAZIONE CONCORRENTE]
Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui la società
che paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se
l'effettivo beneficiario dei dividendi è un residente dell'altro Stato contraente, l'imposta
così applicata non può eccedere:
a) lo 0 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se l'effettivo beneficiario è una
società diversa da una società di persone che ha detenuto almeno il 10 per cento del
capitale della società che distribuisce i dividendi per un periodo di almeno 12 mesi
antecedente alla data della delibera di distribuzione dei dividendi;
b) il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, in tutti gli altri casi.
Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità
di applicazione di tali limitazioni.
Il presente paragrafo non riguarda l'imposizione della società per gli utili con i quali sono
stati pagati i dividendi.
… OMISSIS …
27
CONVENZIONE DOPPIE IMPOSIZIONI ITA - RSM
Art. 11 - INTERESSI:
1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente
sono imponibili in detto altro Stato. [TASSAZIONE CONCORRENTE]
2. Tuttavia, tali interessi possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale essi provengono
e in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se l'effettivo beneficiario degli interessi è un
residente dell'altro Stato contraente, l'imposta così applicata non può eccedere:
a) lo 0 per cento dell'ammontare lordo degli interessi se l'effettivo beneficiario è una società
diversa da una società di persone che ha detenuto almeno il 25 per cento del capitale della società
che paga gli interessi per un periodo di almeno 12 mesi antecedente alla data di pagamento degli
interessi;
b) il 13 per cento dell'ammontare lordo degli interessi, in tutti gli altri casi. Le autorità
competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di
tali limitazioni.
3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi provenienti da uno degli Stati contraenti sono
esenti da imposta in detto Stato se:
a) il debitore degli interessi è il Governo di detto Stato contraente o un suo ente locale; o
b) gli interessi sono pagati al Governo dell'altro Stato contraente o ad un suo ente locale o ad un
ente od organismo (compresi gli istituti finanziari) interamente di proprietà di questo altro Stato
contraente o di un suo ente locale; o
c) gli interessi sono pagati, per conto del Governo, ad altri enti od organismi (compresi gli istituti
finanziari) in dipendenza di finanziamenti da essi concessi nel quadro di accordi conclusi tra i
Governi degli Stati contraenti.
…(omissis)….
28
CONVENZIONE DOPPIE IMPOSIZIONI ITA - RSM
Art. 12 - CANONI:
1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e il cui beneficiario effettivo è un residente
dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. [TASSAZIONE CONCORRENTE]
2. Tuttavia, tali canoni sono imponibili anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed
in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se l’effettivo beneficiario dei canoni è un
residente dell’altro Stato contraente, l’imposta così applicata non può eccedere:
a) lo 0 per cento dell’ammontare lordo dei canoni se l’effettivo beneficiario è una società
diversa da una società di persone che ha detenuto almeno il 25 per cento del capitale della
società che paga i canoni per un periodo di almeno 12 mesi antecedente alla data di
pagamento dei canoni;
b) il 10 per cento dell’ammontare lordo dei canoni, in tutti gli altri casi. Le autorità
competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di
applicazione di tale limitazione.
3. Ai fini del presente articolo il termine “canoni” designa i compensi di qualsiasi natura
corrisposti per l’uso o la concessione in uso, di un diritto d’autore su opere letterarie,
artistiche o scientifiche, ivi compresi il software, le pellicole cinematografiche e le
registrazioni per trasmissioni radiofoniche o televisive, di brevetti, marchi di fabbrica o di
commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, nonché per l’uso o la
concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche o per informazioni
concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.
…(omissis)….
29
FONTE DEL REDDITO ITALIA – PERCETTORE DEL REDDITO PERSONA FISICA RESIDENTE A SAN MARINO
TASSAZIONE ITA
CONVENZIONE ITA –RSM*
TASSAZIONE RSM
INTERESSI DA P.O. O
ALTRI TITOLI DI
CREDITO
20%**
13%
8% (RITENUTA NETTO
INTERESSI DA C/C
0% CERTIFICAZIONE DI NON
(13%) NON SERVE INVOCARE LA
11% (TASSAZIONE SEPARATA
RESIDENZA –ASSENZA DI
COLLEGAMENTO
TERRITORIALE
CONVENZIONE IN ASSENZA DEL
PRESUPPOSTO TERRITORIALE PER LA
TASSAZIONE IN ITALIA
NETTO FRONTIERA)
CAPITAL GAIN SU TITOLI
QUOTATI
0% CERTIFICAZIONE DI NON
0%
8% (TASSAZIONE SEPARATA)
DIVIDENDI
20%
15%
3% (RITENUTA NETTO
FRONTIERA)
12,5% TITOLI DI STATO**
0 TITOLI DI STATO
(IN ALTERNATIVA TASSAZIONE
ORDINARIA IN DICHIARAZIONE)
(IN ALTERNATIVA TASSAZIONE
ORDINARIA IN DICHIARAZIONE)
RESIDENZA –ASSENZA DI
COLLEGAMENTO
TERRITORIALE
FRONTIERA)
*Le percentuali di ritenuta qui rappresentate fanno riferimento a quanto previsto in caso non vi siano
rapporti di controllo tra erogante e percettore
** Le ritenute sopra indicate fanno riferimento alla normativa applicabile ai Paesi non inclusi nel D.M. white
list 4 settembre 1996
30
FONTE DEL REDDITO RSM – PERCETTORE PERSONA FISICA RESIDENTE IN ITALIA
INTERESSI DA P.O. O
ALTRI TITOLI DI
CREDITO EMESSI DA
SOGGETTI LISF
TASSAZIONE RSM
CONVENZIONE ITA –RSM*
TASSAZIONE ITA
4%
(13%) NON SERVE INVOCARE LA
20%
CONVENZIONE IN QUANTO MENO
FAVOREVOLE RISPETTO ALLA NORMA
SAMMARINESE
0 TITOLI DI STATO
INTERESSI DA C/C O
DEPOSITI BANCARI
11%
DIVIDENDI
5%
(13%) NON SERVE INVOCARE LA
20%
CONVENZIONE IN QUANTO MENO
FAVOREVOLE RISPETTO ALLA NORMA
SAMMARINESE
(15%) NON SERVE INVOCARE LA
20%
CONVENZIONE IN QUANTO MENO
FAVOREVOLE RISPETTO ALLA NORMA
SAMMARINESE
*Le percentuali di ritenuta qui rappresentate fanno riferimento a quanto previsto in caso non vi siano
rapporti di controllo tra erogante e percettore
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REDDITI DI CAPITALE DI FONTE SAMMARINESE
RITENUTA (A TITOLO DI
IMPOSTA SE NEI CONFRONTI
DI PF O PG NON RESIDENTI)
Ritenuta su redditi di capitale corrisposte da soggetti diversi
da soggetti LISF esclusi P.O o altri titoli di debito sammarinesi
13%
Ritenuta su redditi di capitale da P.O o altri titoli di debito
sammarinesi corrisposte da soggetti diversi da soggetti LISF
10%
Interessi da da c/c o da deposito corrisposti da soggetti LISF
11%
Interessi e altri proventi corrisposti su operazioni di pronti
contro termine
5%
Interessi e altri proventi derivanti da certificati di deposito di
durata inferiore a 18 mesi
5%
Interessi e altri proventi derivanti da certificati di deposito di
durata superiore a 18 mesi
4%
Interessi passivi su P.O emessi da soggetti LISF
4%
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CONVENZIONE DOPPIE IMPOSIZIONI ITA - RSM
Art. 26 – SCAMBIO DI INFORMAZIONI
PROTOCOLLO DI MODIFICA DEL 13/06/2012
L’articolo è in linea con la nuova formulazione del Modello OCSE 2005 e pertanto con gli standard
internazionali in materia
Massima estensione possibile dello scambio di informazioni in materia fiscale e al contempo
chiarisce che gli Stati Contraenti non sono liberi di intraprendere “spedizioni di pesca”
(“fishing expedition”: termine per definire richieste di informazioni generiche e non
specifiche ovvero non adeguatamente circostanziate alla luce dei criteri fissati dall’OCSE).
Qualora lo scambio di informazioni non venisse effettivamente attuato le disposizioni degli
articoli 10, 11 e 12 non verrebbero applicate e pertanto, le aliquote applicabili saranno
rispettivamente:
• 5% anziché 0 per quanto riguarda la ritenuta su dividendi di cui alla lettera a) articolo 10;
• 13% anziché 0 per quanto riguarda la ritenuta sugli interessi di cui alla lettera a) articolo 11;
• 10% anziché 0 per quanto riguarda la ritenuta sui canoni di cui alla lettera a) articolo punto
12.
Articolo VI del Protocollo di modifica sottoscritto in data 13/06/2012 ha introdotto un principio
fondamentale per la Repubblica di San Marino:
“I due Stati contraenti convengono di esaminare le fattispecie applicative dell’articolo 4 della
Convenzione citata in materia di residenza fiscale, tenuto altresì conto della particolare
situazione socio-economica e geografica dei due Paesi.”
33