Slide sulle opportunità, le attrattive e i vantaggi di investire a San
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Slide sulle opportunità, le attrattive e i vantaggi di investire a San
Studio Dr.ssa Stefania Maria Gatti Repubblica San Marino Le opportunità, le attrattive ed i vantaggi di investire a San Marino anche alla luce dell’apertura dello scambio d’informazioni a seguito della recente convenzione con l’Italia. 1 INQUADRAMENTO GENERALE NOME UFFICIALE: Repubblica di San Marino FORMA DI GOVERNO: Repubblica Sovrana POPOLAZIONE: 34.000 residenti SUPERFICIE: 60,57 Kmq DIVISIONE AMMINISTRATIVA: 9 castelli CAPITALE: San Marino LINGUA: Italiano MONETA: Euro RAPPORTI PRINCIPALI ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI: ONU, Consiglio d’Europa, OCSE, UNESCO, FMI, Banca Mondiale, etc. SISTEMA ELETTORALE: suffragio universale diretto per i cittadini al di sopra dei 18 anni ORDINAMENTO GIURIDICO: Diritto comune 2 LA STRUTTURA POLITICA SISTEMA LEGISLATIVO: il potere legislativo è esercitato dal Consiglio Grande e Generale composto da 60 Consiglieri eletti ogni cinque anni. Ha la caratteristica di essere unicamerale. Il potere legislativo è inoltre esercitato direttamente dal corpo elettorale che svolge importanti funzioni: quella elettorale, quella referendaria, quella di iniziativa legislativa popolare tramite la presentazione di progetti di legge. CAPO DELLO STATO: la carica di capo dello Stato è ricoperta da due Capitani Reggenti, nominati ogni sei mesi (1° ottobre – 1° aprile). Svolgono anche funzione legislativa tramite l’adozione di decreti con forza di legge che devono essere ratificati entro 3 mesi, pena la loro decadenza. GOVERNO: l’organo esecutivo del governo è il Congresso di Stato, formato da 10 membri, nominati dal Consiglio Grande e Generale. SISTEMA GIURISDIZIONALE: si suddivide in tre settori: penale, amministrativo, civile. AMMINISTRAZIONE LOCALE: È affidata alle Giunte di Castello (i Castelli rappresentano le circoscrizioni territoriali in cui si suddivide San Marino) che hanno compiti consultivi, propositivi e promozionali. 3 SISTEMA SOCIETARIO SAMMARINESE – LE TIPOLOGIE SOCIETA’ DI PERSONE S.N.C. Società in nome collettivo Responsabilità illimitata dei soci SOCIETA’ DI CAPITALI S.R.L. Società a responsabilità limitata S.p.A. Società per azioni Capitale sociale minimo € 25.500 Capitale sociale minimo € 77.000 Responsabilità limitata 4 SISTEMA SOCIETARIO SAMMARINESE - ORGANI SOCIALI POTERI E COMPETENZE ASSEMBLEA DEI SOCI Approvazione del bilancio; Modifica dell’atto costitutivo e dello statuto; Nomina e revoca di amministratori, sindaci revisori e società di revisione; Determinazione dei compensi degli amministratori, dei sindaci revisori e della società di revisione; Esercizio dell’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, dei sindaci revisori, della società di revisione; Emissione di obbligazioni; Trasformazione, scissione, fusione, liquidazione, nonché nomina, revoca e determinazione dei poteri dei liquidatori; Ogni altra questione attinente alla gestione della società, riservata alla sua competenza dalla legge, dallo statuto, o sottoposta al suo esame dagli amministratori. 5 SISTEMA SOCIETARIO SAMMARINESE - ORGANI SOCIALI POTERI E COMPETENZE AMMINISTRATORI Amministratore Unico o Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di due membri Hanno il potere di compiere tutti gli atti necessari o utili al perseguimento dell’oggetto sociale ad eccezione di quelli per i quali la legge o lo statuto richiedano la deliberazione dell’assemblea. 6 SISTEMA SOCIETARIO SAMMARINESE - ORGANO DI CONTROLLO SINDACO UNICO S.p.A.; S.R.L. (con capitale sociale superiore a €. 77.000 oppure ricavi > 2 Mil € per 2 esercizi consecutivi) COLLEGIO SINDACALE S.p.A. o S.R.L. ricavi > 7,3 Mil € per 2 esercizi consecutivi 7 SETTORI D’IMPRESA SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE GOVERNATIVA PREVENTIVA 1. le attività economiche che rientrano nel campo di applicazione dell’Accordo tra la Repubblica di San Marino e la Repubblica Italiana sulla Regolamentazione Reciproca dell’Autotrasporto Internazionale, fatto a San Marino il 7 maggio 1997 e ratificato con Decreto 21 luglio 1997 n.73 e successive modifiche; 2. le attività economiche di stampa e produzione nel settore merceologico prodotti e valori numismatici e filatelici; 3. le attività economiche di costruzione nel settore merceologico dell’edilizia; 4. le attività economiche di messa in opera e realizzazione nei settori merceologici dei pavimenti, rivestimenti, pareti in cartongesso, finiture di ambienti; 5. le attività economiche di installazione e riparazione nei settori merceologici degli apparecchi di riscaldamento, di condizionamento, idrico-sanitari, e di distribuzione acqua e gas, di utilizzazione di energia elettrica; 6. le attività economiche di costruzione nel settore merceologico delle strade compreso la formazione delle reti sottostanti inerenti alle opere di urbanizzazioni primarie; 7. tutte le attività economiche nel settore merceologico dell’energia; 8. tutte le attività economiche nei settori merceologici delle telecomunicazioni, del traffico telefonico, delle carte telefoniche e degli apparecchi telefonici; 9. le attività economiche di smaltimento e trattamento nel settore merceologico dei rifiuti; 8 SETTORI D’IMPRESA SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE GOVERNATIVA PREVENTIVA 10. le attività economiche di acquisto, gestione e vendita nel settore merceologico degli immobili, le quali inoltre devono avere la forma di S.R.L. o S.P.A., se S.R.L. il capitale minimo deve essere di, € 75.000 e deve essere interamente versato entro 60 gg.; 11. le attività economiche di noleggio con e/o senza conducente e commercializzazione nel settore merceologico dei veicoli, imbarcazioni ed aeromobili; 12. le attività economiche di commissionario; 13. tutte le attività economiche di servizio per l’igiene e l’estetica della persona; 14. tutte le attività economiche nel settore merceologico delle armi, dei prodotti esplosivi e delle polveri piriche; 15. tutte le attività economiche nel settore della vigilanza privata, effettuata anche attraverso l’uso di tecnologie, e della investigazione privata; 16. le attività economiche di servizio, di carattere non finanziario, per il recupero crediti; 17. le attività economiche nel settore dei rottami ferrosi; 18. le attività economiche connesse all’erogazione di corsi di istruzione e formazione finalizzati al conseguimento di titoli di studio aventi valore legale o propedeutici al loro ottenimento 9 DISCIPLINA DELL’IMPOSTA GENERALE SUI REDDITI Art. 1 (Presupposto) 1. Tutti i redditi, ovunque prodotti, dai soggetti residenti di cui ai successivi Titoli II e III in denaro o in natura, continuativi od occasionali, provenienti da qualsiasi fonte, sono soggetti all’imposta generale sui redditi prevista dalla presente legge. 2. I soggetti non residenti sono soggetti passivi d’imposta limitatamente ai redditi prodotti nel territorio alle condizioni previste al successivo articolo 5. NOVITA’: INTRODUZIONE DEL C.D. WORLD WIDE PRINCIPLE PER I SOGGETTI RESIDENTI TASSAZIONE SU BASE TERRITORIALE PER I NON RESIDENTI 10 Applicazione dell’imposta - Principi RESIDENTI NON RESIDENTI L’imposta si applica sui redditi ovunque prodotti L’imposta si applica solo sui redditi prodotti nel territorio dello Stato: TASSAZIONE «SU BASE MONDIALE» TASSAZIONE «SU BASE TERRITORIALE» Collegamento con il territorio dello Stato 11 Applicazione dell’imposta - Aliquote PERSONA FISICA Scaglioni di reddito sino a €10.000,00 da €10.000,01 a €18.000,00 da €18.000,01 a €28.000,00 da €28.000,01 a €38.000,00 da €38.000,01 a €50.000,00 da €50.000,01 a €65.000,00 da €65.000,01 a €80.000,00 Oltre €80.000,00 PERSONA GIURIDICA Aliquota 9% 13% 17% 21% 25% 28% 31% 35% Aliquota proporzionale del 17% 12 Applicazione dell’imposta - Criteri 1. INERENZA ECONOMICA: tutti i componenti negativi sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono all’attività da cui derivano o potrebbero derivare ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito. 2. COMPETENZA TEMPORALE: i componenti positivi e negativi concorrono alla determinazione del reddito imponibile nell’esercizio di competenza se in tale esercizio ne risulti certa l’esistenza e determinabile in modo oggettivo l’ammontare; in caso contrario i componenti positivi e negativi concorrono a formare il reddito imponibile dell’esercizio in cui si verifichino tali condizioni. 13 TASSAZIONE PLUSVALENZE Le plusvalenze derivanti da atti di trasferimento a titolo oneroso, compresi la permuta e il conferimento, aventi per oggetto i diritti di proprietà, usufrutto e ogni altro diritto riferibile a partecipazioni in società residenti o non residenti, non concorrono alla formazione del reddito d’impresa (c.d. PEX). L’esenzione opera alle seguenti condizioni: a) Che la partecipazione nelle società sia detenuta ininterrottamente dal primo giorno del 12º mese precedente all’avvenuto realizzo; b) Che la partecipazione sia classificata nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso nel periodo di possesso. 14 TASSAZIONE DIVIDENDI Le somme o i valori derivanti dalla distribuzione in denaro o in natura, di utili o di riserve, anche in occasione della liquidazione, da parte di società non residenti nel territorio di San Marino, non concorrono alla formazione del reddito della società ricevente, per il 95% del loro ammontare. Tale esclusione opera a condizione che la partecipazione nelle suddette società sia detenuta ininterrottamente per almeno 12 mesi, risulti dalla contabilità sociale e da almeno un bilancio. Le somme ed i valori derivanti dalla distribuzione, in denaro o in natura, di utili o di riserve, anche in occasione della liquidazione, da parte di società aventi personalità giuridica, residenti nel territorio della Repubblica di San Marino, non concorrono alla formazione del reddito della società ricevente, essendo l’imposta assolta dalla società partecipata liberatoria nei confronti della partecipante. Nel caso in cui i dividendi siano invece distribuiti da una società sammarinese nei confronti di una persona fisica residente o non residente viene applicata una ritenuta del 5% che è a titolo d’imposta per le persone fisiche residenti; per le persone fisiche non residenti dovrà di volta in volta essere valutata la tassazione nel proprio paese di residenza e l’eventuale recupero della ritenuta col meccanismo del credito di imposta. 15 INCENTIVI Detassazione degli utili reinvestiti; Incentivi fiscali per il sostegno dell’occupazione; Incentivi fiscali per le imprese di nuova costituzione; Incentivi volti alla patrimonializzazione delle imprese; Incentivi per imprese start up ad alta tecnologia. 16 VANTAGGI DEL SISTEMA “SAN MARINO” 1. Esistenza di un'unica imposta che colpisce il reddito prodotto. Le persone giuridiche pagano un’imposta proporzionale pari al 17%. Le persone fisiche pagano un’imposta progressiva a scaglioni di reddito; in ogni caso le persone fisiche (lavoratori autonomi) sino al 31/12/2017 pagano l’imposta proporzionale del 17% anziché l’imposta progressiva per scaglioni di reddito. 2. Relativa semplicità del sistema. 3. Deducibilità di tutti i costi sostenuti nell’esercizio d’impresa purché inerenti al conseguimento dei ricavi o proventi che concorrono a formare il reddito d’impresa, con l’eccezione di alcune tipologie di costo che sono deducibili percentualmente rispetto al valore dei ricavi per le vendite e le prestazioni. 4. Possibilità di accantonare al fondo svalutazione crediti una quota ogni anno sino alla concorrenza del 5% dei crediti esistenti al 31/12 di ciascun anno. 17 VANTAGGI DEL SISTEMA “SAN MARINO” 5. Ammortamenti: deduzione integrale anche per il primo esercizio con possibilità di ammortamento anticipato per i primi due anni (20%). 6. Utile prodotto è completamente distribuibile (non esiste riserva legale, ad eccezione di banche e società finanziarie). 7. Contratto di locazione finanziaria: possibilità di deduzione sulla base della durata del contratto (altrimenti per i beni immobili l’ammortamento fiscale ammesso è pari al 3%). Durata minima dei contratti di locazione finanziaria: 24 mesi per i beni mobili, 48 mesi per i beni immobili (fiscalmente però la durata minima del contratto si assume a 8 anni). 8. Possibilità di portare in deduzione la perdita fiscale nel limite dell’80% dal reddito imponibile nei tre periodi di imposta successivi; la deduzione è del 100% senza limiti di tempo per i primi tre periodi d’imposta a condizione che si tratti di una nuova attività economica. 18 VANTAGGI DEL SISTEMA “SAN MARINO” 9. Misure di incentivazione per progetti di investimento, per incentivare l’occupazione, per patrimonializzare le imprese e per imprese di nuova costituzione; 10. A San Marino, non esiste il sistema IVA; i beni e i servizi connessi sono assoggettati all’imposta sulle importazioni con aliquota massima pari al 17% (ad eccezione dei prodotti petroliferi). L’imposta non colpisce il valore aggiunto, ma solo il costo del bene quando lo stesso viene introdotto a San Marino, in particolare: a) non colpisce i servizi che non siano connessi all’importazione di beni. b) nel caso di importazioni da Paesi Extra-CEE non è previsto l’anticipo dell’IVA in dogana; c) se l’operatore economico esporta completamente i beni precedentemente importati annulla l’effetto dell’imposta sulle importazioni in quanto la stessa viene rimborsata integralmente (non colpendo il “valore aggiunto”). d) esistono aliquote agevolate per beni direttamente strumentali all’attività svolta (1%) e aliquote agevolate per autovetture (7%) 19 RESIDENZA – SETTORI DA PRIVILEGIARE a) Produzione di beni e servizi tecnologicamente avanzati; b) Settore dell’economia verde; c) Settore della ricettività e del turismo; d) Settore dell’intrattenimento e del divertimento tesi alla valorizzazione del territorio e dell’offerta turistica; e) Settore del commercio; f) Settore delle arti e della cultura; g) Insediamento in territorio di attività di direzione, sviluppo, marketing, relazioni internazionali, formazione, ricerca; h) Settori produttivi tradizionali con basso impatto ambientale; i) Settori sanitario e farmaceutico. 20 RESIDENZA – IMPEGNI 1. Presentazione del “business plan”; 2. Impegni minimi occupazionali; 3. Presentazione di fidejussione bancaria o assicurativa; 4. Entro 12 mesi investimento immobiliare a svincolo della fidejussione; 5. Polizza assicurativa. 21 CONVENZIONI CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI •A cosa servono le convenzioni contro la doppia imposizione?? •Le convenzioni internazionali contro la doppia imposizione sono accordi stipulati tra due Stati e hanno lo scopo di regolare/evitare, con opportune disposizioni vincolanti per entrambi gli Stati, il fenomeno della doppia imposizione. 22 CONVENZIONI CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI CONVENZIONE CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI ITA-RSM Quando applico la convenzione? L. 166/2013 Art. 9 (Accordi internazionali) Le disposizioni della presente legge si applicano, se più favorevoli al contribuente, anche in deroga agli accordi internazionali contro la doppia imposizione. Le norme convenzionali si applicano se più favorevoli al contribuente rispetto alla normativa interna 23 CONVENZIONI CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI CONVENZIONE CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI ITA-RSM Quando applico la convenzione? TUIR Art. 128 Le disposizioni interne dettate dal TUIR si applicano, se più favorevoli al contribuente, anche in deroga agli accordi internazionali contro le doppie imposizioni. In presenza di accordi contro le doppie imposizioni stipulate tra l’Italia e il paese estero, le norme convenzionali prevalgono sulle norma interna, salvo che questa non sia più favorevole al contribuente. 24 CONVENZIONI CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI )? QUAL’E’ IL PERCORSO NORMATIVO DA EFFETTUARE PER INDIVIDUARE LA MODALITA’ DI TASSAZIONE DI UN REDDITO PERCEPITO DA UN SOGGETTO RESIDENTE IN UNO STATO MA PROVENIENTE DA ALTRO PAESE (c.d. REDDITO DI FONTE ESTERA)? 25 CONVENZIONI CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI Verifica della sussistenza del presupposto territoriale di tassabilità nel Paese di fonte del reddito (COLLEGAMENTO CON IL TERRITORIO) Verifica della misura e delle modalità di tassazione in base alla normativa interna del Paese di fonte del reddito Tassazione secondo la norma interna del paese di fonte del reddito ovvero secondo la normativa convenzionale se più favorevole Tassazione definitiva nel Paese di residenza del percettore con scomputo dell’eventuale imposta pagata all’estero (credito di imposta) 26 CONVENZIONE DOPPIE IMPOSIZIONI ITA - RSM Art. 10 - DIVIDENDI: I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detta altro Stato. [TASSAZIONE CONCORRENTE] Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se l'effettivo beneficiario dei dividendi è un residente dell'altro Stato contraente, l'imposta così applicata non può eccedere: a) lo 0 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se l'effettivo beneficiario è una società diversa da una società di persone che ha detenuto almeno il 10 per cento del capitale della società che distribuisce i dividendi per un periodo di almeno 12 mesi antecedente alla data della delibera di distribuzione dei dividendi; b) il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, in tutti gli altri casi. Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tali limitazioni. Il presente paragrafo non riguarda l'imposizione della società per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi. … OMISSIS … 27 CONVENZIONE DOPPIE IMPOSIZIONI ITA - RSM Art. 11 - INTERESSI: 1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. [TASSAZIONE CONCORRENTE] 2. Tuttavia, tali interessi possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale essi provengono e in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se l'effettivo beneficiario degli interessi è un residente dell'altro Stato contraente, l'imposta così applicata non può eccedere: a) lo 0 per cento dell'ammontare lordo degli interessi se l'effettivo beneficiario è una società diversa da una società di persone che ha detenuto almeno il 25 per cento del capitale della società che paga gli interessi per un periodo di almeno 12 mesi antecedente alla data di pagamento degli interessi; b) il 13 per cento dell'ammontare lordo degli interessi, in tutti gli altri casi. Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tali limitazioni. 3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi provenienti da uno degli Stati contraenti sono esenti da imposta in detto Stato se: a) il debitore degli interessi è il Governo di detto Stato contraente o un suo ente locale; o b) gli interessi sono pagati al Governo dell'altro Stato contraente o ad un suo ente locale o ad un ente od organismo (compresi gli istituti finanziari) interamente di proprietà di questo altro Stato contraente o di un suo ente locale; o c) gli interessi sono pagati, per conto del Governo, ad altri enti od organismi (compresi gli istituti finanziari) in dipendenza di finanziamenti da essi concessi nel quadro di accordi conclusi tra i Governi degli Stati contraenti. …(omissis)…. 28 CONVENZIONE DOPPIE IMPOSIZIONI ITA - RSM Art. 12 - CANONI: 1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e il cui beneficiario effettivo è un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. [TASSAZIONE CONCORRENTE] 2. Tuttavia, tali canoni sono imponibili anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se l’effettivo beneficiario dei canoni è un residente dell’altro Stato contraente, l’imposta così applicata non può eccedere: a) lo 0 per cento dell’ammontare lordo dei canoni se l’effettivo beneficiario è una società diversa da una società di persone che ha detenuto almeno il 25 per cento del capitale della società che paga i canoni per un periodo di almeno 12 mesi antecedente alla data di pagamento dei canoni; b) il 10 per cento dell’ammontare lordo dei canoni, in tutti gli altri casi. Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione. 3. Ai fini del presente articolo il termine “canoni” designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l’uso o la concessione in uso, di un diritto d’autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi compresi il software, le pellicole cinematografiche e le registrazioni per trasmissioni radiofoniche o televisive, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, nonché per l’uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico. …(omissis)…. 29 FONTE DEL REDDITO ITALIA – PERCETTORE DEL REDDITO PERSONA FISICA RESIDENTE A SAN MARINO TASSAZIONE ITA CONVENZIONE ITA –RSM* TASSAZIONE RSM INTERESSI DA P.O. O ALTRI TITOLI DI CREDITO 20%** 13% 8% (RITENUTA NETTO INTERESSI DA C/C 0% CERTIFICAZIONE DI NON (13%) NON SERVE INVOCARE LA 11% (TASSAZIONE SEPARATA RESIDENZA –ASSENZA DI COLLEGAMENTO TERRITORIALE CONVENZIONE IN ASSENZA DEL PRESUPPOSTO TERRITORIALE PER LA TASSAZIONE IN ITALIA NETTO FRONTIERA) CAPITAL GAIN SU TITOLI QUOTATI 0% CERTIFICAZIONE DI NON 0% 8% (TASSAZIONE SEPARATA) DIVIDENDI 20% 15% 3% (RITENUTA NETTO FRONTIERA) 12,5% TITOLI DI STATO** 0 TITOLI DI STATO (IN ALTERNATIVA TASSAZIONE ORDINARIA IN DICHIARAZIONE) (IN ALTERNATIVA TASSAZIONE ORDINARIA IN DICHIARAZIONE) RESIDENZA –ASSENZA DI COLLEGAMENTO TERRITORIALE FRONTIERA) *Le percentuali di ritenuta qui rappresentate fanno riferimento a quanto previsto in caso non vi siano rapporti di controllo tra erogante e percettore ** Le ritenute sopra indicate fanno riferimento alla normativa applicabile ai Paesi non inclusi nel D.M. white list 4 settembre 1996 30 FONTE DEL REDDITO RSM – PERCETTORE PERSONA FISICA RESIDENTE IN ITALIA INTERESSI DA P.O. O ALTRI TITOLI DI CREDITO EMESSI DA SOGGETTI LISF TASSAZIONE RSM CONVENZIONE ITA –RSM* TASSAZIONE ITA 4% (13%) NON SERVE INVOCARE LA 20% CONVENZIONE IN QUANTO MENO FAVOREVOLE RISPETTO ALLA NORMA SAMMARINESE 0 TITOLI DI STATO INTERESSI DA C/C O DEPOSITI BANCARI 11% DIVIDENDI 5% (13%) NON SERVE INVOCARE LA 20% CONVENZIONE IN QUANTO MENO FAVOREVOLE RISPETTO ALLA NORMA SAMMARINESE (15%) NON SERVE INVOCARE LA 20% CONVENZIONE IN QUANTO MENO FAVOREVOLE RISPETTO ALLA NORMA SAMMARINESE *Le percentuali di ritenuta qui rappresentate fanno riferimento a quanto previsto in caso non vi siano rapporti di controllo tra erogante e percettore 31 REDDITI DI CAPITALE DI FONTE SAMMARINESE RITENUTA (A TITOLO DI IMPOSTA SE NEI CONFRONTI DI PF O PG NON RESIDENTI) Ritenuta su redditi di capitale corrisposte da soggetti diversi da soggetti LISF esclusi P.O o altri titoli di debito sammarinesi 13% Ritenuta su redditi di capitale da P.O o altri titoli di debito sammarinesi corrisposte da soggetti diversi da soggetti LISF 10% Interessi da da c/c o da deposito corrisposti da soggetti LISF 11% Interessi e altri proventi corrisposti su operazioni di pronti contro termine 5% Interessi e altri proventi derivanti da certificati di deposito di durata inferiore a 18 mesi 5% Interessi e altri proventi derivanti da certificati di deposito di durata superiore a 18 mesi 4% Interessi passivi su P.O emessi da soggetti LISF 4% 32 CONVENZIONE DOPPIE IMPOSIZIONI ITA - RSM Art. 26 – SCAMBIO DI INFORMAZIONI PROTOCOLLO DI MODIFICA DEL 13/06/2012 L’articolo è in linea con la nuova formulazione del Modello OCSE 2005 e pertanto con gli standard internazionali in materia Massima estensione possibile dello scambio di informazioni in materia fiscale e al contempo chiarisce che gli Stati Contraenti non sono liberi di intraprendere “spedizioni di pesca” (“fishing expedition”: termine per definire richieste di informazioni generiche e non specifiche ovvero non adeguatamente circostanziate alla luce dei criteri fissati dall’OCSE). Qualora lo scambio di informazioni non venisse effettivamente attuato le disposizioni degli articoli 10, 11 e 12 non verrebbero applicate e pertanto, le aliquote applicabili saranno rispettivamente: • 5% anziché 0 per quanto riguarda la ritenuta su dividendi di cui alla lettera a) articolo 10; • 13% anziché 0 per quanto riguarda la ritenuta sugli interessi di cui alla lettera a) articolo 11; • 10% anziché 0 per quanto riguarda la ritenuta sui canoni di cui alla lettera a) articolo punto 12. Articolo VI del Protocollo di modifica sottoscritto in data 13/06/2012 ha introdotto un principio fondamentale per la Repubblica di San Marino: “I due Stati contraenti convengono di esaminare le fattispecie applicative dell’articolo 4 della Convenzione citata in materia di residenza fiscale, tenuto altresì conto della particolare situazione socio-economica e geografica dei due Paesi.” 33