Santa Teresa Capitolato speciale v2013

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Santa Teresa Capitolato speciale v2013
COMUNE DI TAGGIA
Provincia di Imperia
ex Convento di Santa Teresa
via Littardi_Taggia
PROGETTO ESECUTIVO
Centro di documentazione
e informazione sulla
produzione dell'oliva
Taggiasca
Studio TEKNE
Mirella SCIANDA
Sergio RAIMONDO
Francesca BUCCAFURRI
architetti
Collaboratori:
arch. Carlotta Gazzadi
geom. Sascha Marc Hoffmann
dott. in arch. Davide Lantrua
Oggetto
CAPITOLATO SPECIALE
d'APPALTO
data: ottobre 2011
Studio di progettazione TEKNE - arch. Mirella Scianda, arch. Sergio Raimondo, arch. Francesca Buccafurri
via Matteotti, 62 Ospedaletti (IM) tel.0184/689738; fax 0184/683291; email: [email protected]
Csa
COMUNE DI TAGGIA
Lavori di realizzazione di un centro di documentazione e informazione sulla produzione dell’oliva Taggiasca
nei locali dell’ex convento di Santa Teresa_Taggia
Progetto Esecutivo: CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
INDICE
CAPO I
OGGETTO ED AMMONTARE DELL’APPALTO. DESCRIZIONE, FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE
OPERE
ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO ………………………………………………………………………………….4
ART. 2 - AMMONTARE DELL’APPALTO. CATEGORIE E QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI ……………..4
ART. 3 – COMPETENZA DEI LAVORI ………………………………………………………………………………...6
ART. 4 - DESCRIZIONE DEI LAVORI ………………………………………………………………………………….6
ART. 5 – FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE ……………………………………………………...8
ART. 6 – VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE …………………………………………………………………8
ART. 7 - ORDINE DA TENERSI NELL’ANDAMENTO DEI LAVORI ……………………………………………..…..8
ART. 8 – OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E NORME IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI …………..8
ART. 9 - ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE …………………………………..……………...9
Art. 9.01 - RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE ……………………………………………..………………...14
CAPO II
DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO E MODO DI VALUTARE I LAVORI
ART. 10 - TEMPI DI STIPULA E DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO ………………………….15
ART. 11 - QUALIFICAZIONE DELL’IMPRESA APPALTATRICE …………………………………………………….16
ART. 12 - GARANZIE, CAUZIONI, I.V.A. …………………………………………………………………………..16
ART. 13 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO ………………………………………………………………………….17
ART. 14 - LIQUIDAZIONI DI FATTURE RELATIVE A FORNITURE ………………………………………………….17
ART. 15 - OBBLIGHI DELL'IMPRESA - TRATTAMENTO DEI LAVORATORI ………………...……………………17
ART. 15.01 - PAGAMENTO DEI DIPENDENTI DELL’APPALTATORE …………...…………………………………19
ART. 16 - ASSICURAZIONI …………………………………………………………………………………………..19
ART. 17 - CONSEGNA ED INIZIO DEI LAVORI ……………………………………………………………………20
ART. 18 - TERMINE PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI - PENALI - PROROGHE ………..……………………….21
ART. 19 - PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI - INIZIO E TERMINE PER L’ESECUZIONE – SOSPENSIONI
……………………………………………………………………………………………………………………………22
ART. 20 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA …………………………………………………………….24
ART. 20. 01 - NORME DI SICUREZZA GENERALI …………………………………………………………..……..24
ART. 20. 02 - SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO ……………………………………………………………...24
ART. 20. 03 - PIANO DI SICUREZZA ………………………………………………………………………………..24
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architetti
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Progetto Esecutivo: CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
ART. 20. 04 - MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO ………….25
ART. 20. 05 - PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA ………………………………………………………………...26
ART. 20. 06 - OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA ………………………………………...26
ART. 20. 07 - SOSPENSIONE DEI LAVORI PER PERICOLO GRAVE ED IMMEDIATO O PER MANCANZA DEI
REQUISITI MINIMI DI SICUREZZA …………………………………………………………………………………...28
ART. 21 - RAPPRESENTANTI DELL’APPALTATORE E REQUISITI DEL PERSONALE DI CANTIERE ……………..28
ART. 22 - VARIAZIONI IN CORSO D’OPERA ……………………………………………………………………..30
ART. 23 - DOMICILIO E REPERIBILITA’ DELL’APPALTATORE ………………………………………………...…..31
ART. 24 - PAGAMENTI IN ACCONTO E PAGAMENTI A SALDO ………………………………………………32
ART. 25 - DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AL PREZZO DEI LAVORI - INVARIABILITÀ DEI PREZZI - NUOVI
PREZZI …………………………………………………………………………………………………………………..32
Art. 26 - NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI ……………………………………....35
Art. 27 - VALUTAZIONE DEI LAVORI A MISURA E IN ECONOMIA …………………………………………....35
ART. 27.01 - VALUTAZIONE DEI LAVORI A MISURA ………………………………………………………..…...35
ART. 27.02 - VALUTAZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA ………………………………………………..……..36
ART. 28 - CONTO FINALE ……………………………………………………………………………………………36
ART. 29 - CONTROLLI – PROVE E VERIFICHE DEI LAVORI ……………………………………………………...37
ART. 30 - DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI ED IL COLLAUDO DEGLI STESSI ………………..38
ART. 30. 01 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE ……………………………………...38
ART. 30. 02 - TERMINI PER IL COLLAUDO O PER L’ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE ….38
ART. 30. 03 - PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI ……………………………………………………39
ART. 31 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO…………………………………………………………...40
ART. 32 - SPESE DI CONTRATTO …………………………………………………………………………………….40
ART. 33 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI ANTIMAFIA …………………………………………………………...41
Art. 34 - DANNI …………………………………………………………………………………………….….……..41
Art. 34.01 - DANNI ALLE OPERE – DANNI DI FORZA MAGGIORE ……………………………………..……..41
Art. 34.02 - SINISTRI ALLE PERSONE E DANNI ALLE PROPRIETÀ ………………………………………..……..42
ART. 35 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE …………………………………………………………………..42
CAPO III
PRESCRIZIONI TECNICHE
ART. 36 - OPERE PROVVISIONALI, PONTEGGI E PUNTELLAMENTI ……………………………………………43
ART. 36. 01 - PONTEGGI E PUNTELLAMENTI ……………………………………………………………………...43
ART. 36. 02 - OPERE PROVVISIONALI ……………………………………………………………………………..44
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ART. 37 - OPERAZIONI PRELIMINARI, SAGGI ANALISI E CAMPIONATURE ………………………………….45
ART. 38 - OPERE DI RESTAURO: CRITERI DI SCELTA DEI MATERALI E DELLE METODOLOGIE DI INTERVENTO
……………………………………………………………………………………………………………………………46
ART. 38. 01 - PULITURE SUPERFICIALI ……………………………………………………………………………...48
ART. 38. 02 - RESTAURO DELLE MURATURE ……………………………………………………………………….54
ART. 38. 03 - RESTAURO DEGLI INTONACI ……………………………………………………………………….56
ART.38.04 - PULITURA E RESTAURO DELLE PELLICOLE PITTORICHE E DEGLI STUCCHI ……………………...57
ART. 38. 05 - OPERE STRUTTURALI ………………………………………………………………………………….62
ART. 39 - DOCUMENTAZIONE E MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI ………………………………………65
ART. 39. 01 - MAPPATURA DEGLI INTERVENTI ……………………………………………………………………65
ART. 39. 02 - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA ……………………………………………………………...65
ART. 39. 03 - DIARIO DI CANTIERE ………………………………………………………………………………...67
ART. 39. 04 - SCHEDATURA DEGLI INTERVENTI …………………………………………………………………..67
ART. 40 - MATERIALI IN GENERE …………………………………………………………………………………...68
ART. 41 - OPERAZIONI DI ASPORTAZIONI, DEMOLIZIONI E SMONTAGGI …………………………………..69
ART. 42 - SCAVI IN GENERE ………………………………………………………………………………………..70
ART. 42. 01 - SCAVI DI SPLATEAMENTO E SBANCAMENTO …………………………………………………...72
ART. 42. 02 - SCAVI DI FONDAZIONE OD IN TRINCEA …………………………………………………………72
ART. 42. 03 - DEPOSITO DI MATERIALI IN PROSSIMITÀ DEGLI SCAVI ………………………………………..74
ART. 42. 04 - DIVIETI PER L’APPALTATORE ………………………………………………………………………..74
ART. 43 - SCAVI CON ASSISTENZA DI ARCHEOLOGO ED EVENTUALI RITROVAMENTI …………………...74
ART. 44 – DEUMIDIFICAZIONI ………………………………………………………………………………………75
ART. 45 - COPERTURE E IMPERMEABILIZZAZIONI ………………………………………………………………..75
ART. 45. 01 – IMPERMEABILIZZAZIONI …………………………………………………………………………….76
ART. 46 – SERRAMENTI ………………………………………………………………………………………………79
ART. 46. 01 – GENERALITÀ ………………………………………………………………………………………….79
ART. 46. 02 - SERRAMENTI DA RESTAURARE ……………………………………………………………………..80
ART. 46. 03 - SERRAMENTI IN LEGNO E VETRO ANTISFONDAMENTO ……………………………………….81
ART. 46. 04 - SERRAMENTI IN LAMIERA METALLICA TRATTATA CORTEN E VETRO ANTISFONDAMENTO 81
ART. 47 – PAVIMENTAZIONI E RIVESTIMENTI …………………………………………………………………….82
ART. 47. 01 – PAVIMENTAZIONI ESISTENTI DA RESTAURARE …………………………………………………..82
ART. 47. 02 – PAVIMENTAZIONI E RIVESTIMENTI CONTINUI …………………………………………………...84
ART. 48 - PRESCRIZIONI TECNICHE OPERE IMPIANTISTICHE …………………………………………………..87
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CAPO I
OGGETTO ED AMMONTARE DELL’APPALTO.
DESCRIZIONE, FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE
Art. 1 - Oggetto dell’appalto
L’appalto ha per oggetto l’esecuzione delle opere di “Realizzazione del centro di documentazione
e informazione sulla produzione dell’oliva Taggiasca” che troverà localizzazione nell’ex Convento
di Santa Teresa, nel centro storico di Taggia.
L’appalto riguarda le opere di restauro conservativo, recupero e riconversione d’uso e interessa
solo parte del fabbricato (piano cantine, piano terra rialzato, piano primo e parte del piano
secondo) mentre per la restante parte sono previsti interventi di salvaguardia preventiva quali il
rifacimento delle coperture e la posa in opera dei serramenti esterni.
L’appalto è computato parte a corpo e parte a misura come specificatamente definito dall’art.2
del presente Capitolato Speciale.
Art. 2 - Ammontare dell’appalto – categorie e quadro economico dei lavori
L’importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell’appalto, ammonta € 741.972,93
(settecentoquarantunomilanovecentosettantadue/93), IVA esclusa, di cui:
-
€ 713.777, 96 (settecentotredicimilasettecentosettantasette/96) per lavori soggetti a ribasso
d’asta
-
€ 28.194,97 (ventottomilacentonovantaquattro/97) per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso d’asta
Quadro economico dei lavori
A LAVORI OGGETTO DELL’APPALTO (esclusa IVA)
A.1
Lavori soggetti a ribasso d’asta
euro 713.758, 72
A.2
Oneri per la sicurezza (non soggetti a
euro
28.194,21
ribasso d’asta)
TOTALE A
euro 741.952,93
Somme a disposizione dell’amministrazione
euro 217.976,29
B SOMME A DISPOSIZIONE
B.1
(inclusa IVA)
TOTALE B
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euro 217.976,29
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SOMMA COMPLESSIVA FINANZIATA (A+B)
euro 959.929,22
L’oggetto dei lavori si compone nelle specifiche categorie di opere, per gli importi a base di
appalto, come risulta dal seguente prospetto:
progr.
importo
descrizione
a corpo
a misura
001
Opere provvisionali
€
-
€ 19.152,73
002
Coperture e impermeabilizzazioni
€
-
€ 41.534,79
003
Serramenti
€ 73.853,53
004
Pavimentazioni
€
-
€ 57.600,12
005
Restauro paramenti
€
-
€ 298.588,58
006
Scavi, demolizioni e trasporti
€
-
€ 39.654,05
007
Opere murarie, intonaci e tinteggiature
€
-
€ 49.068,81
008
Forniture
€
-
€ 4.779,62
009
Impianti
€
-
€ 122.402,44
010
Opere strutturali
€
-
€ 34.850,00
011
Allestimento
€
-
€
-
012
Giardino
€
-
€
-
13
Opere in ferro
€
-
€ 468,26
SOMMANO A CORPO
€
-
€ 73.853,53
SOMMANO A MISURA
TOTALE COMPLESSIVO
€ 668.099,40
€ 741.952,93
Le cifre del precedente prospetto, che indicano gli importi presuntivi delle diverse categorie di
lavoro soggetti al medesimo ribasso d’asta, con la sola esclusione dell’importo relativo al costo
della sicurezza, il cui importo non sarà soggetto a ribasso contrattuale, potranno variare tanto in
più quanto in meno (e ciò sia in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni a seguito di
modifiche, aggiunte o soppressioni che la Stazione Appaltante riterrà necessario od opportuno
apportare al progetto) nei limiti e con le prescrizioni di cui agli artt. 10 e 12 del vigente Capitolato
Generale D. Min. LL. PP. 19 aprile 2000 n° 145.
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Art. 3 – Competenza dei lavori
Le categorie individuate, di cui all’allegato A del D.P.R. 34/2000 e s.m.i., relativamente ai lavori
oggetto del presente capitolato Speciale di Appalto, ed i relativi importi (al netto dell’IVA) sono di
seguito riportate:
prevalente
categoria
descrizione
importo
OG2
Restauro beni immobili sottoposti a tutela
€ 714.095,42
Art. 4 - Descrizione dei lavori
I lavori che formano oggetto dell’appalto, specificati nel dettaglio all’interno della relazione
tecnica e degli elaborati di progetto di cui all’art.10 del presente capitolato, riguardano le opere
di restauro conservativo, recupero e riconversione d’uso di parte dell’ex Convento di Santa Teresa,
al fine di realizzare un centro di documentazione e informazione sulla produzione dell’oliva
Taggiasca e possono riassumersi come appresso, salvo più precise indicazioni che all’atto
esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori:
•
Formazione del cantiere, ponteggi ed opere provvisionali;
•
Scavi, liberazioni e demolizioni comprendenti: opere di liberazione degli ambienti oggetto
di intervento e di quelli superiori direttamente a contatto con le volte da restaurare;
realizzazione di scavi e sondaggi con assistenza di archeologo negli ambienti del piano
cantine, terra e primo; piccole opere diffuse di demolizione e taglio a forza di murature per
la creazione/integrazione di varchi;
•
Coperture e impermeabilizzazioni consistenti in: realizzazione di impermeabilizzazione in
corrispondenza
dei
solaio
piani
di
copertura
dei
terrazzi
completo
di
guaina
impermeabilizzante a doppio strato e massetto per formazione di pendenza; realizzazione
di coperture in tegole e lastre perimetrali in ardesia compresi le scossaline, la ferramenta, i
raccordi, le gronde e i pluviali; realizzazione di un coronamento in betoncino speciale sulle
teste dei paramenti in muratura
•
Fornitura e posa di nuovi infissi in profili metallici e lignei;
•
Interventi strutturali di ordine puntuale consistenti nella demolizione e ricostruzione di un
solaio ligneo a piano primo (solaio di copertura della stanza a), rifacimento di due falde di
copertura con cordonatura perimetrale (vani d2 a piano secondo e d3 a piano terzo) e
interventi puntuali di consolidamento statico di murature che presentano lesioni passanti e
fessurazioni;
•
Realizzazione di nuove pavimentazioni (compreso il sottofondo) e rivestimenti murali
in
materiale continuo a basso spessore ad alta resistenza realizzato con un impasto composto
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da malte minerali naturali (polveri di marmo, cocciopesto, sabbie naturali lavate, terre
coloranti naturali, calci idrauliche naturali) e un legante organico a base acquosa;
•
Opere di restauro della pavimentazioni storiche (inclusi il vano scala , le soglie e i davanzali
interni e esterni) consistenti in pulitura, disinfestazione, restauro e integrazione;
•
Opere di restauro dei paramenti storici comprendenti: pulitura e disinfestazione di superfici
lapidee, sia in muratura che intonacate; consolidamento e restauro degli intonaci (pareti e
volte) e dei paramenti murari; pulitura e restauro delle superfici lapidee costituenti
l'intradosso di volte in muratura; pulitura, consolidamento e restauro dei lacerti di pellicola
pittorica; pulitura, consolidamento e
restauro di decorazioni in
stucco; pulitura,
consolidamento e restauro di elementi decorativi in pietra;restauro di stipiti ed imbotti delle
bucature ed assistenza alla posa degli infissi;
•
Opere in ferro e connesse consistenti in: pulitura, consolidamento e restauro di elementi
metallici fornitura e posa in opera di ringhiere e parapetti;
•
Opere murarie, di intonacatura e di tinteggiatura;
•
Realizzazione di impianto di scarico delle acque reflue, idro-sanitario, di riscaldamento e di
raffrescamento, di adduzione di gas metano;
•
Realizzazione di impianto elettrico, di protezione e terra, elettronico, di illuminazione, di
videosorveglianza e antintrusione;
•
Provvista e posa di varie forniture.
L’Appaltatore è tenuto ad eseguire tutte le opere specificate come descritto nel progetto, ovvero
operando tutte le modificazioni, che non comportino aumenti o variazioni consistenti nelle
lavorazioni, derivanti da prescrizioni del Direttore dei Lavori in corso d’opera.
In generale si tratta di operazioni che devono esser condotte con estrema delicatezza,
considerata la loro localizzazione nell’ambito di un edificio sottoposto a tutela per effetto del D.lgs.
22 gennaio 2004 n.42 contenente “Codice dei Beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art.10
della legge 6 luglio 2002, n.137”.
L’impresa appaltatrice, per tutte le opere di restauro sopra descritte e meglio dettagliate nel
progetto esecutivo di cui all’art.10 del presente capitolato, dovrà utilizzare esclusivamente i
materiali, di cui dovranno sempre essere disponibili in cantiere le specifiche schede tecniche,
approvati dalla Direzione lavori come altresì previsto all’art. 9 del presente capitolato.
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Art. 5 – Forma e principali dimensioni delle opere
Le tipologie di intervento, che formano oggetto dell’appalto, risultano dalla relazione illustrativa
generale e dall'elenco dei prezzi unitari, salvo quanto verrà meglio precisato all’atto esecutivo
dalla Direzione Lavori.
In caso di difformità o diverse indicazioni contenute negli elaborati di progetto l’Impresa
appaltatrice dei lavori è edotta che verrà considerata l’indicazione più favorevole per
l’Amministrazione e comunque secondo le indicazioni della Direzione dei Lavori.
Art. 6 – Variazioni delle opere progettate
Le indicazioni e gli elaborati di cui ai precedenti articoli debbono ritenersi unicamente come
norme di massima per le opere da realizzare.
La Stazione appaltante e/o la D.L. si riserva perciò l’insindacabile facoltà di introdurre nelle opere,
all’atto esecutivo, quelle varianti che riterrà opportune nell’interesse della buona riuscita e
dell’economia dei lavori, senza che l’impresa possa trarne motivi per avanzare pretese di
compensi e indennizzi di qualsiasi natura e specie, non stabilite nel vigente Capitolato Speciale
d’appalto. Devono essere comunque osservate le disposizioni di cui all’art. 132 del D.Lgs. n.
163/2006.
Art. 7 - Ordine da tenersi nell’andamento dei lavori
Il Direttore dei Lavori impartisce tutte le disposizioni ed istruzioni all’appaltatore, mediante ordini di
servizio, redatti in duplice copia sottoscritta dal Direttore dei Lavori e comunicati all’Appaltatore
che li restituisce firmati per avvenuta conoscenza.
L’Amministrazione si riserva, in ogni modo, il diritto di ordinare l’esecuzione di un determinato lavoro
entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l’ordine di esecuzione dei lavori nel modo che
riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di
opere ed alla consegna delle forniture escluse dall’appalto, senza che l’Appaltatore possa rifiutarsi
o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.
Art. 8 – Osservanza di Leggi, Regolamenti e Norme in materia di Appalti Pubblici
L’appalto, oltre che alle norme del presente capitolato speciale, del capitolato generale
d’appalto, approvato con D.M.LL.PP. 19.04.2000, n.145, del Regolamento di esecuzione e
attuazione del “Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” D.Lgs n°163/2006,
approvato con D.P.R. n°207 del 5 Ottobre 2010, del D.P.R. 24 gennaio 2000, n.34 e s.m.i., del
“Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture” approvato con D. lgs 12 aprile 2006, n.163
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e s.m.i. e del “Codice dei beni culturali e del paesaggio” approvato con Decreto legislativo 22
gennaio 2004, n.42, è regolato da tutte le leggi statali e regionali, dalle istruzioni ministeriali vigenti
ed inerenti la materia d’appalto ed esecuzione delle opere pubbliche, che l’Appaltatore, con la
sottoscrizione
della
forma
contrattuale
prevista,
dichiara
di
conoscere
integralmente,
impegnandosi all’osservanza delle stesse.
Art. 9 - Oneri ed obblighi a carico dell’Appaltatore
Oltre a quanto specificato dal Capitolato generale d’appalto, approvato con D.M. LL.PP.
19.4.2000, n. 145, e a quanto altrimenti prescritto dal presente Capitolato speciale, e non
espressamente riportato al presente articolo, si intendono comprese nel prezzo dei lavori a totale
ed esclusivo carico dell’Impresa, gli oneri e gli obblighi di seguito specificati:
1. la formazione di cantiere adeguatamente attrezzato e recintato in relazione alla natura
dell'opera e in conformità alle vigenti disposizioni in materia, compresi:
a. le eventuali necessarie opere di relativa entità per l’adeguamento dei percorsi di accesso al
cantiere ed eventuale protezione e messa in sicurezza di pavimentazioni, antiche o recenti, e
sedimi che potrebbero essere danneggiati dai mezzi di cantiere, compresi eventuali sterri, riporti,
diserbi e decespugliamenti di zone in cui la presenza di vegetazione possa rendere difficoltosi
l’accesso e/o la fruizione dell’area di cantiere;
b. gli allacciamenti, impianti e consumi d’acqua ed energia elettrica ad uso cantiere, la
recinzione, pulizia e manutenzione del cantiere secondo quanto verrà richiesto dal D.L.;
c. l’esecuzione delle opere ed impianti provvisionali, qualunque ne sia l’entità, nonché di quanto
previsto dal progetto d’intervento concernente la sicurezza e contenuto nel relativo piano di
sicurezza e coordinamento;
2. a mantenere nel territorio comunale un adeguato magazzino, che potrà essere ubicato anche
all’interno del cantiere, ed essere reperibile direttamente, ovvero a mezzo del Direttore tecnico del
cantiere, al fine di consentire la tempestiva predisposizione, d'intesa con la Direzione Lavori, degli
eventuali provvedimenti che si rendessero necessari per cause di forza maggiore interessanti il
cantiere in oggetto;
3. rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su
motivata richiesta del Direttore dei Lavori o dal Responsabile del Procedimento o dall’organo di
collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o
all’emissione del certificato di regolare esecuzione, di tutte le utenze pubbliche e private in
sottosuolo e/o soprassuolo interessanti le opere in oggetto, intendendosi a completo carico
dell'Appaltatore medesimo gli eventuali spostamenti, ricollocazioni, opere provvisionali e/o
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definitive, comunque strutturate ed eseguite, necessari per l'eliminazione delle interferenze
determinate dall'esecuzione dei lavori oggetto d'appalto, nonché ogni onere e danno dipendenti
dalle utenze o a queste provocati;
4. la forniture di attrezzi, strumenti e manodopera richiesti per l’esecuzione di rilievi e misurazioni in
occasione delle operazioni di consegna, verifica, contabilità e collaudo lavori;
5. le pratiche presso Amministrazioni ed Enti per permessi, licenze, concessioni, nulla-osta,
occupazione di suoli pubblici o privati, interruzioni provvisorie di servizi, attraversamenti, trasporti. In
caso
di
carenze
o
omissioni
delle
pratiche
suddette
rimangono
ad
esclusivo
carico
dell’Appaltatore le eventuali sanzioni e risarcimento dei danni derivanti da tale condotta omissiva;
6. prima di dare inizio a qualsiasi lavoro, con particolare attenzione per le opere di scavo e
demolizione, l’Impresa è tenuta ad informarsi se, eventualmente, nella zona nella quale ricadono i
suddetti lavori esistano cavi sotterranei (telefonici, elettrici), o condutture (acquedotti, fognature,
sistemi a rete). In caso affermativo, l’impresa dovrà comunicare agli Enti proprietari delle opere la
data presumibile dell’esecuzione dei lavori nelle zone interessate, chiedendo altresì tutti quei dati
necessari al fine di eseguire i lavori con le cautele opportune per evitare eventuali danni. Il
maggior onere al quale l’Impresa dovrà sottostare, per l’esecuzione dei lavori nelle condizioni
sopra menzionate, s’intende compreso e compensato nel prezzo dell’appalto. Nell’ipotesi in cui si
dovessero verificare danni, nonostante le cautele adottate, l’Impresa sarà l’unica responsabile nei
confronti degli Enti proprietari delle opere danneggiate, rimanendo del tutto estranea
l’Amministrazione da qualsiasi vertenza civile o penale in merito;
7. le spese per la custodia diurna e notturna del cantiere, delle attrezzature e dei depositi dei
materiali e delle opere e per tutti gli apprestamenti igienici o ricoveri o altro per gli operai è a
carico dell’Impresa, fino al collaudo definitivo ed alla consegna all’Amministrazione;
8. le esecuzioni e rimozione di ponti di servizio e di puntellature ed opere provvisionali in genere;
9. l’esecuzione di tutte le modifiche necessarie e tutti gli approntamenti ritenuti utili in corso
d’opera a rendere i ponteggi e le opere provvisionali già predisposte idonei all’esecuzione
ottimale di tutte le lavorazioni oggetto dell’appalto, nei modi prescritti dalla D.L. in corso d’opera.
10. l’impianto, la manutenzione e l’illuminazione del cantiere, nonché il loro smontaggio e lo
sgombero, l’eliminazione dei detriti, dovrà essere effettuata entro il termine fissato dal D.L. Il
materiale di risulta dovrà, a spese dell’Appaltatore, essere trasportato nelle pubbliche discariche
secondo le norme vigenti in materia di rifiuti e i criteri fissati dal D.Lgs. n. 22/97 e s.m.i.;
11. esporre, a sua cura e spese, in cantiere le prescritte tabelle nonché il cartello indicante
l’oggetto dei lavori, l’Impresa esecutrice e gli eventuali subappaltatori, l’Ente appaltante, le
persone fisiche preposte alle varie funzioni in attuazione delle disposizioni di legge. Le tabelle ed il
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suddetto cartello dovranno necessariamente essere del tipo, formato e delle dimensioni prescritte
dalla Direzione dei lavori. E’ fatto divieto all’Appaltatore di affiggere qualsiasi cartello, telo,
immagine, scritta o logo di tipo pubblicitario che non venga preventivamente autorizzato dalla
Stazione Appaltante la quale se ne riserva il diritto esclusivo;
12. alle spese per l’elaborazione dei progetti esecutivi di tutte le opere provvisionali, necessarie allo
svolgimento dei lavori, a firma di un tecnico abilitato, con l’esclusione delle eventuali spese,
qualora la Stazione appaltante ritenesse di utilizzare i ponteggi per l’istallazione di cartelli
pubblicitari, per la redazione del progetto per la verifica di resistenza al vento del ponteggio fisso, a
cura di un tecnico abilitato, che saranno a carico della Stazione Appaltante;
13. ad acconsentire all’utilizzo delle superfici esterne dei ponteggi, o di qualsivoglia parte del
cantiere, per l’affissione di cartelli o teli pubblicitari opportunamente progettati, che è esclusivo
diritto della Stazione Appaltante, senza chiedere alcun compenso od onere aggiuntivo;
14. al risarcimento dei danni di ogni genere ai proprietari i cui immobili fossero in qualche modo
danneggiati durante l'esecuzione dei lavori; l'Appaltatore è responsabile della stabilità delle
superfici degli scavi e delle strutture e fabbricati esistenti in prossimità degli stessi e dovrà di
conseguenza operare e predisporre armature di sostegno e di contenimento in maniera e quantità
tale da garantire la sicurezza delle opere;
15. la puntuale e tempestiva campionatura dei materiali e dei manufatti che verranno richiesti
dalla Direzione dei lavori, la fornitura della necessaria documentazione di qualificazione e
certificazione dei materiali usati ove specificatamente previsto dalle norme vigenti nonché le
spese, presso Istituti incaricati muniti di adeguate ed idonee certificazioni, di tutte le prove e saggi
che verranno in ogni tempo ordinati dalla Direzione dei lavori sui materiali impiegati, in correlazione
a quanto prescritto circa l’accettazione dei materiali stessi nei termini di quanto prescritto dal
progetto ed agli articoli 37. e 38. del presente Capitolato;
16. restano a totale carico dell’Appaltatore i versamenti delle indennità di occupazione
temporanea delle aree necessarie per l’esecuzione dei lavori limitatamente alle aree non
interessate dagli espropri e/o servitù pubbliche e relative fasce di rispetto, nonché gli oneri connessi
e gli eventuali risarcimenti di danni;
17. l’Appaltatore dovrà anche provvedere alla esecuzione di tutte le opere accessorie necessarie
all’esecuzione dei lavori oggetto dell’appalto ed alla successiva gestione e manutenzione quali:
demolizioni e ricostruzione delle recinzioni delle proprietà private limitrofe alla zona dei lavori
(secondo quanto verrà concordato in sede di redazione degli stati di consistenza delle aree da
occupare); allo spostamento di tutte le pertinenze gravanti sulle proprietà occupate, al taglio di
piante e arbusti necessario per l’esecuzione dei lavori oggetto dell’appalto;
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18. ove non sia prevista dagli elaborati di progetto, le spese per la fornitura di fotografie in stampa
e negativo (anche in formato digitale su CD e a stampa) delle opere sia in corso nei vari periodi
dell’appalto che delle opere ultimate, nel numero e nei formati che saranno di volta in volta
indicati dalla Direzione dei Lavori e nei modi previsti all’articolo 39.02. del presente Capitolato;
19. l’Appaltatore dovrà approntare, produrre e definire esclusivamente in corso d’opera e fornire
alla Stazione appaltante tutti gli elaborati richiesti dalla Direzione dei lavori che documentino e
mappino dettagliatamente le varie fasi dei lavori. Tali elaborati comprendono anche la
“mappatura degli interventi”, la “documentazione fotografica”, il “diario di cantiere” e la
“schedatura degli interventi” e dovranno esser predisposti nei modi prescritti all’art. 39, come
dettagliatamente definito ai rispettivi punti 39.01., 39.02., 39.03., 39.04., del presente Capitolato, e
secondo quanto indicato anche in corso d’opera dalla Direzione dei lavori;
20. ove sia richiesto alla compilazione dei progetti “as build” illustranti lo stato finale dell’opera nelle
sue componenti architettoniche, strutturali, impiantistiche (di detti elaborati saranno fornite tre
copie cartacee una copia riproducibile in poliestere ed una copia cd-rom in formato Autocad,
Word, Excel);
21. a denunciare, ove previsto dal D.P.R. 547/55, l'impianto di terra, l'impianto di protezione contro
le scariche atmosferiche, di edifici e di grandi masse metalliche, al competente Istituto Superiore
per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (ISPESL) provvedendo all'assistenza tecnica, ai collaudi
relativi, fino all'ottenimento di tutte le certificazioni o verbali di cui l'opera necessiti;
22. le spese per il collaudo tecnico - amministrativo e quelle per eventuali collaudi in corso
d’opera, provvedendo alla necessaria assistenza e a tutte le spese per l’esecuzione dei collaudi,
escluso il solo onorario dei collaudatori;
23. per tutto il periodo corrente tra l’esecuzione parziale o totale delle opere fino alla consegna
all’Amministrazione usuaria, l’Appaltatore è garante delle opere e delle forniture eseguite, e dovrà
procedere a tutte le riparazioni, sostituzioni e ripristini che si rendessero necessari. Tale
manutenzione dovrà essere eseguita nel modo più tempestivo provvedendo di volta in volta alle
riparazioni necessarie senza pregiudicare la funzionalità degli edifici e senza che occorrano
particolari inviti da parte della Direzione Lavori;
24. consentire l’uso anticipato delle opere su richiesta della Direzione dei lavori, senza che
l'Appaltatore abbia per ciò diritto a speciali compensi. Esso potrà però richiedere che sia
constatato lo stato delle opere stesse per essere garantito dagli eventuali danni che potessero
derivargli;
25. sarà obbligo dell’Appaltatore adottare nell’esecuzione di tutti i lavori, i procedimenti e le
cautele necessarie per garantire la sicurezza e l’incolumità degli operai, delle persone addette ai
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lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni più ampia
responsabilità in caso di infortunio ricadrà sull’Appaltatore, restandone sollevata l’Amministrazione,
nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza nei limiti di quanto previsto dalle leggi
vigenti;
26. nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’Impresa si obbliga ad
applicare integralmente tutte le norme relative ai contratti di lavoro in vigore per il tempo in cui si
svolgono i lavori sopra menzionati. I suddetti obblighi vincolano l’Impresa anche se non aderente
alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale, o
artigiana, dalla struttura e dimensione dell’Impresa stessa ed ogni altra sua qualificazione giuridica,
economica o sindacale;
27. l’Impresa è responsabile verso l’Amministrazione appaltante, dell’osservanza delle norme
richiamate nell’art. 20 del presente Capitolato, da parte di eventuale subappaltatori e nei
confronti dei loro dipendenti. La mancata autorizzazione del subappalto non esime l’impresa dagli
obblighi previsti all’ art. 20;
28. l’Impresa è tenuta al rispetto delle disposizioni dettate dall’art. 118, comma 6, del D.Lgs 12 aprile
2006, n. 163 e s.m.i. riguardanti la trasmissione alla stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori,
della documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali inclusa la Cassa Edile;
29. ai fini della perfetta realizzazione delle opere appaltate l’Impresa si impegna a condurre il
cantiere mediante adeguata dotazione di personale tecnico idoneo, la cui capacità
professionale deve essere commisurata e rapportata alla natura e a l’importanza dei lavori ai sensi
del DPR 34/2000 e s.m.i., e di quanto prescritto all’art. 21. del presente Capitolato;
30. l’Appaltatore si impegna a mantenere contatti stabili con gli incaricati della Stazione
Appaltante;
31. l’Appaltatore dovrà inoltre provvedere al mantenimento dell'accesso al cantiere, al libero
passaggio nello stesso e nelle opere costruite od in costruzione per le persone addette a
qualunque altra impresa o soggetto al quale siano stati affidati lavori od incarichi non compresi nel
presente
appalto,
nonché
per
le
persone
che
eseguono
lavori
per
conto
diretto
dell'Amministrazione appaltante. L’Appaltatore è altresì tenuto a fornire adeguata assistenza agli
stessi e predisporre tutti gli approntamenti necessari a garantire la sicurezza delle operazioni nei
modi indicati dal D.L. e del C.S.E. senza che ciò costituisca fonte di compensi aggiuntivi;
32. ad assicurare eventualmente, su richiesta della Direzione dei lavori, l'uso parziale o totale, da
parte delle imprese o persone di cui al precedente comma, dei ponti di servizio, impalcature,
costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente
all'esecuzione dei lavori che l'Amministrazione appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero
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a mezzo di ditte, senza che l'Appaltatore possa pretendere compenso alcuno. L'eventuale mano
d’opera richiesta dalla Direzione dei lavori, in aiuto alle imprese che eseguono lavori per conto
diretto dell'Amministrazione, qualora non diversamente previsto nell’elenco prezzi di cui all’art. 10
del presente capitolato, verrà contabilizzata in economia;
33. alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali, forniture ed opere escluse dal
presente appalto, ma provviste od eseguite da altre ditte per conto dell'Amministrazione
appaltante. I danni, che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali
forniti ed ai lavori compiuti da altre ditte, dovranno essere riparati a carico esclusivo
dell'Appaltatore;
34. adeguare e concordare il proprio programma esecutivo con quello delle altre imprese
eventualmente presenti in cantiere ed attenersi ad ogni indicazione e prescrizione che in tal senso
verrà impartita dal Direttore lavori, senza che questo e quanto indicato nei precedenti commi
costituisca per lui fonte di compensi aggiuntivi.
35. mantenere praticabile l’accesso al borgo di Taggia garantendo l’utilizzo, sia pedonale che
carrabile, di tutte le strade (via Littardi, salita Monastero, piazza Barbarasa, salita Asilo Infantile) che
circondano il fabbricato oggetto dell’appalto. L’Appaltatore, senza che ciò costituisca fonte di
ulteriori compensi, dovrà predisporre le eventuali opere provvisionali atte a garantire l’accessibilità
e la percorrenza della strada in completa sicurezza.
La mancata osservanza delle prescrizioni sopra riportate potrà comportare la rescissione del
contratto d’appalto per negligenza dell’appaltatore ad insindacabile giudizio della Stazione
appaltante.
Art. 9.01 - Responsabilità dell’Appaltatore
L’Appaltatore è l’unico responsabile dell’esecuzione delle opere appaltate in conformità alle
migliori regole d’arte, della rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali,
del rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento.
Le disposizioni impartite dalla Direzione lavori, la presenza nel cantiere del personale di assistenza e
sorveglianza, l’approvazione dei tipi, procedimenti e dimensionamenti strutturali e qualunque altro
intervento devono intendersi esclusivamente connessi con la miglior tutela dell’Amministrazione e
non diminuiscono la responsabilità dell’Appaltatore, che sussiste in modo assoluto ed esclusivo
dalla consegna dei lavori al collaudo, fatto salvo maggior termine di cui agli artt. 1667 e 1669 del
C.C.
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Capo II
DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO
E MODO DI VALUTARE I LAVORI
Art. 10 - Tempi di stipula e documenti che fanno parte del contratto
Ai sensi di quanto disposto dall’art.11, comma 9, del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. è previsto
per la data stipula del contratto d’appalto il termine di 60 (sessanta) giorni successivi a far data dal
decreto di aggiudicazione definitiva dell’appalto stesso.
Fanno parte integrante del contratto d’appalto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non
materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante, i
seguenti documenti:
1) Capitolato generale d’appalto (approvato con D.M. LL.PP. n. 145/2000);
2) A. Relazioni:
¾
Relazione tecnico illustrativa generale del progetto esecutivo (Rel.1.G)
¾
Abaco dei serramenti (All.1)
¾
Relazioni tecniche specialistiche:
•
impianti idrosanitari e di climatizzazione (Rel.1.imp)
•
impianti elettrici ed elettronici (Rel.2.imp)
•
opere strutturali: relazione di calcolo (Rel.1.st), relazione illustrativa (Rel.2.st), relazione sui
materiali (Rel.3.st), relazione geotecnica sulle fondazioni (Rel.4.st)
•
relazione tecnica di allestimento (Rel.1.A)
3) B. Documenti d’appalto:
¾
Elenco dei prezzi unitari
¾
Schema di contratto e Capitolato speciale d’appalto;
¾
Cronoprogramma dei lavori;
4) D. Elaborati grafici di progetto;
5) E: Piano di Sicurezza e coordinamento;
Non fanno parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali i seguenti documenti:
6) Analisi dei prezzi
7) Computo metrico estimativo
Si fa riferimento allo schema di contratto e si ricorda in particolare che l’impresa è vincolata:
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- al Capitolato generale, approvato con D. Min. LL. PP. 19 aprile 2000 n°145;
- al Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.Lgs. n°163/2006 e s.m.i.;
- al Regolamento di esecuzione e attuazione del “Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture” D.Lgs n°163/2006, approvato con D.P.R. n°207 del 5 Ottobre 2010;
- a tutte le vigenti disposizioni di legge in materia di appalti delle opere pubbliche e in particolare
di quelle che regolano la categoria dei lavori appaltati;
- alle leggi e regolamenti in materia di prevenzioni degli infortuni sul lavoro, assicurazioni degli
operai contro gli infortuni sul lavoro.
- alla Legge n°136 del 13 Agosto 2010 e s.m.i. recante”Piano straordinario contro la mafia, nonché
la delega al Governo in materia di antimafia” .
Art. 11 - Qualificazione dell’impresa appaltatrice
Per quanto riguarda i lavori previsti dal presente Capitolato l’Appaltatore all’atto della
presentazione dell’offerta deve possedere attestazione SOA in corso di validità che documenti il
possesso della qualificazione relativa alla categoria OG2, classifica III, adeguata ai lavori da
eseguire.
I concorrenti stabiliti in altri stati dell’Unione Europea devono dimostrare i requisiti corrispondenti a
quelli richiesti alle imprese aventi sede in Italia, ai sensi dall’art. 3, comma 7, del DPR 34/2000 e s.m.i.
Art. 12 – Garanzie, Cauzioni, I.V.A.
L’Impresa dovrà corredare l’offerta per l’affidamento dell’esecuzione dei lavori di una garanzia
(cauzione provvisoria) , sotto forma di cauzione o di fideiussione, pari al 2% dell’importo dei lavori,
da prestare in conformità e con le modalità di cui all’art. 75 del D.Lgs. n°163/2006. Detta garanzia
viene svincolata per i concorrenti non aggiudicatari dalla stazione appaltante ai sensi del comma
9, dello stesso articolo.
L’esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria ( cauzione definitiva)
del 10% dell’importo contrattuale , in conformità e con le modalità di cui all’art. 113 del D.Lgs.
n°163/2006 e s.m.i..
Per i ribassi superiori al 10% si applica il comma 1 del citato art. 113.
La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e
del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse,
nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’Appaltatore rispetto alle risultanze
della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.
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La Stazione appaltante avrà il diritto di valersi della cauzione per l’eventuale maggiore spesa
sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno
dell’Appaltatore; inoltre avrà il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di
quanto dovuto dall’Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e
prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione,
assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.
La cauzione viene svincolata ai sensi dei commi 3 e 5 del citato art.113.
L’imposta valore aggiunto sarà a totale carico dell’Ente Appaltante.
Art. 13 - Disciplina del subappalto
Per quando riguarda eventuali opere di subappalto, esse dovranno essere preventivamente
autorizzate, ai sensi della normativa vigente, dall’Ente appaltante ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs.
n°163/2006.
Nel contratto sottoscritto tra l’appaltatore ed i subappaltatori e subcontraenti della filiera delle
imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, sia inserita, a pena di nullita' assoluta, un'apposita
clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilita' dei flussi finanziari di cui
alla legge n°136 del 13 Agosto 2010.
L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria
controparte agli obblighi di tracciabilita' finanziaria di cui all’art. 3 della Legge n°136 del 13 Agosto
2010, procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente
la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
Art. 14 - Liquidazioni di fatture relative a forniture
Qualora fossero necessarie opere o forniture da far effettuare a terzi, l’Appaltatore, su richiesta del
Direttore dei Lavori, ha l’obbligo di liquidare le relative fatture, intestate alla Stazione Appaltante,
che gli saranno presentate. Dette fatture, debitamente quietanzate, saranno inserite nell’acconto
immediatamente seguente alla loro liquidazione. Su dette somme anticipate, non sarà corrisposto
alcun interesse.
Art. 15 – Obblighi dell’impresa - Trattamento dei lavoratori
In conformità alle prescrizioni di cui all’art. 7 del Capitolato generale, nell’esecuzione dei lavori che
formano oggetto del presente appalto, l’impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le
norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle
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aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e
nella località i cui si svolgono i lavori anzidetti.
L’impresa si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la
scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con soci.
Sarà a carico dell’Appaltatore, la comunicazione all’ufficio dirigente, entro il venti di ogni mese a
partire da quello in cui si effettua la consegna, di tutte le notizie relative all’impiego della mano
d’opera.
I suddetti obblighi, vincolano l’impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o
receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale e artigiana, dalla struttura e
dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.
L’impresa è responsabile in rapporto alla stazione appaltante, dell’osservanza delle norme
anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche
nei casi in cui il contratto non disciplini l’ipotesi di subappalto.
Il fatto che il subappalto non sia autorizzato, non esime l’impresa dalla responsabilità di cui al
comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante.
In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla Stazione
appaltante o ad essa segnalata dall’Ispettorato del Lavoro, la Stazione appaltante medesima
comunicherà all’impresa e, se del caso, anche all’ispettorato suddetto, l’inadempienza accertata
e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di
esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando
le somme così accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra.
Il pagamento all’impresa delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando
dall’Ispettorato del lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente
adempiuti.
Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l’impresa non può opporre eccezioni
alla Stazione appaltante, ne ha titolo a risarcimento di danni.
L’appaltatore è tenuto ad osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori. Si richiamano
al riguardo tutte le norme vigenti in materia e in particolare la Legge n°266/2002.
Per assicurare la tracciabilita' dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, ai sensi
dell’art. 3 della Legge n°136 del 13 Agosto 2010, l’appaltatore, i subappaltatori ed i subcontraenti
della filiera dell’ impresa devono utilizzare uno o piu' conti correnti bancari o postali, accesi presso
banche o presso la societa' Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva,
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Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la
piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione del contratto.
Art. 15.01 - Pagamento dei dipendenti dell’appaltatore
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, in conformità
all’art.13 del Capitolato Generale, l’Appaltatore sarà invitato per iscritto dal Responsabile del
procedimento a provvedere entro i successivi 15 giorni.
Ove egli non provvederà o non contesterà formalmente e motivatamente la legittimità della
richiesta entro il termine sopra assegnato la Stazione appaltante potrà pagare anche in corso
d’opera direttamente i lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme
dovute all’Appaltatore in esecuzione al contratto.
I pagamenti di cui al primo capoverso fatti dalla Stazione appaltante saranno provati dalle
quietanze predisposte a cura del Responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati.
Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte dell’Appaltatore, il Responsabile del
procedimento provvederà all’inoltro delle richieste e delle contestazioni all’Ufficio provinciale del
lavoro e della massima occupazione per i necessari accertamenti.
Art. 16 - Assicurazioni
L’Appaltatore dei lavori è obbligato ai sensi dell’art. 129 , 1 comma, del D.Lgs. n°163/2006, a
stipulare una polizza di assicurazione che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di
esecuzione
da qualsiasi causa determinati, eccetto i casi previsti dalla norma stessa, e che
preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino
alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.
La polizza, redatta in conformità allo schema tipo di cui al Decreto Ministero Attività Produttive n.
123 del 12.3.2004, dovrà assicurare la stazione appaltante per i seguenti importi:
- Copertura dei danni alle opere durante la loro esecuzione e garanzia di mantenimento
Opere per un massimale di € 741.972,93 (settecentoquarantunomilanovecentosettantadue/93)
pari all’importo complessivo dei lavori a base d’asta;
- Responsabilità civile verso terzi Euro 500.000,00
Le coperture assicurative decorreranno dalla data di consegna dei lavori e cesseranno alla data
di emissione del certificato di collaudo o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione
dei lavori risultante dal relativo certificato. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute
a titolo di premio da parte dell’esecutore non comporterà l’inefficacia della garanzia. Sarà
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obbligo dell’Appaltatore trasmettere all’Ente Appaltante copia della polizza di cui sopra almeno
dieci giorni prima della consegna dei lavori.
In caso di associazione temporanea di imprese o di consorzi di cui all’art.37 del D.Lgs. n°163/2006,
le garanzie fideiussorie ed assicurative saranno presentate, su mandato irrevocabile, dall’impresa
mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale o
responsabilità pro quota” in conformità all’articolo 128 del D.P.R. n.207/2010.
Art. 17 - Consegna ed inizio dei lavori
La consegna dei lavori all'Impresa appaltatrice verrà effettuata entro 45 giorni dalla data di stipula
del contratto, in conformità a quanto previsto dal Regolamento in materia di LL.PP. di cui all'art.
153 del D.P.R. n.207/2010.
Nel giorno e nell'ora fissati dalla Stazione appaltante, l'Appaltatore dovrà trovarsi sul posto indicato
per ricevere la consegna dei lavori, che sarà certificata mediante formale verbale in bollo redatto
in contraddittorio, in conformità a quanto indicato nell’art. 154 del Regolamento.
All'atto della consegna dei lavori, l'Appaltatore dovrà esibire le polizze assicurative per i lavoratori
contro gli infortuni, i cui estremi dovranno essere esplicitamente richiamati nel verbale di consegna.
L’Appaltatore dovrà comunque dare effettivo inizio ai lavori entro il termine improrogabile di giorni
7 dalla data del verbale di consegna, fermo restando il rispetto del termine, di cui all’art. 19 del
presente Capitolato, per la presentazione del programma esecutivo dei lavori.
Se nel giorno fissato e comunicato l’Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori,
il Direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i
termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso
inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e
incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine
del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta.
Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori,
l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave
negligenza accertata.
L'Appaltatore è tenuto a trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'effettivo inizio dei lavori e
comunque entro cinque giorni dalla consegna degli stessi, la documentazione dell'avvenuta
denunzia agli Enti previdenziali assicurativi ed infortunistici comprensiva della valutazione
dell'Appaltatore circa il numero giornaliero minimo e massimo di personale che si prevede di
impiegare nell'appalto. Lo stesso obbligo fa carico all'Appaltatore, per quanto concerne la
trasmissione della documentazione di cui sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici,
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cosa che dovrà avvenire prima dell'effettivo inizio dei lavori e comunque non oltre dieci giorni
dalla data dell'autorizzazione, da parte della Stazione appaltante, del subappalto o cottimo.
Ai sensi dell’art.43 del D.P.R. n.207/2010, l'Impresa presenterà alla Direzione dei Lavori una proposta
di programma operativo dettagliato per l'esecuzione delle opere che dovrà essere redatto
tenendo conto del tempo concesso per dare le opere ultimate entro il termine fissato dal presente
Capitolato.
Prima della consegna dei lavori, la Direzione lavori trasmetterà all’Appaltatore i documenti
contabili affinché lo stesso provveda, a propria cura e spese, alla relativa bollatura presso gli uffici
del registro ai sensi dell’art. 2215 del codice civile.
Art. 18 - Termine per l’ultimazione dei lavori – Penali - Proroghe
L’Appaltatore dovrà dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine di giorni 540
(cinquecentoquaranta) naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna e comunque, in
ogni caso, in base alla tempistica richiesta dalla Regione Liguria.
La suddetta durata tiene conto dell’incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole per
cui non saranno concesse proroghe per motivi stagionali che non abbiano carattere di
eccezionalità.
Nella suddetta durata sono compresi anche i tempi necessari all'ottenimento da parte
dell'Appaltatore di tutte le autorizzazioni e/o certificazioni obbligatorie o propedeutiche
all'esecuzione dei lavori, nonché dei giorni di andamento stagionale sfavorevole e degli eventi
meteorologici, in qualsiasi misura e durata essi si manifestino.
Per quanto attiene alla durata delle singole tipologie dei lavori ed alle relative fasi si rimanda al
CRONOPROGRAMMA LAVORI.
La penale pecuniaria di cui all’art. 22 del Capitolato Generale rimane stabilita per ogni giorno di
ritardo, nella misura dello 1 per mille dell’ammontare netto contrattuale.
La penale, nella stessa misura percentuale di cui sopra, trova applicazione anche in caso di
ritardo:
a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi;
b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore
dei lavori;
c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o
danneggiati;
d) nel rispetto dei termini imposti dal CRONOPROGRAMMA LAVORI e dal PROGRAMMA ESECUTIVO
di cui al successivo art. 19.
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Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del
pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10
per cento dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di
importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione quanto previsto in materia di
risoluzione del contratto.
L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali
danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi per i quali
l’Appaltatore è ritenuto interamente responsabile.
L’Appaltatore, qualora per cause ad esso non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel
termine fissato, potrà chiedere con domanda motivata, proroghe che se riconosciute giustificate
saranno concesse dall’Ente appaltante purché le domande pervengano, pena la decadenza,
prima di 20 giorni dalla data fissata per l’ultimazione dei lavori (art. 26 Capitolato generale).
La concessione della proroga non pregiudica i diritti che possono competere all’Appaltatore
qualora la maggior durata dei lavori sia imputabile all’Ente appaltante.
Art. 19 - Programma esecutivo dei lavori - Inizio e termine per l’esecuzione – Sospensioni
Entro e non oltre 7 giorni dalla data del verbale di consegna, e comunque prima dell'inizio effettivo
dei lavori, l'Appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma
esecutivo dei lavori, elaborato in relazione:
- alle proprie tecnologie;
- alle proprie scelte imprenditoriali;
- alla propria organizzazione lavorativa con specifica indicazione della quantità di mano d’opera
impiegata giornalmente distinta per qualifica e mansione;
- a consentire l’accesso nell’area di cantiere ed in special modo qualora dovessero intervenire sul
manufatto oggetto dei lavori altre Imprese incaricate dalla Stazione appaltante o da altre
Amministrazioni.
Tale programma inoltre deve:
- riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare
presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori;
- essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione;
- essere approvato dalla Direzione lavori, mediante apposizione di un visto.
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Il programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore può essere modificato o integrato dalla
Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior
esecuzione dei lavori e in particolare:
a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al
contratto ed in particolar modo per la contemporaneità con altri appalti per l’esecuzione di
ulteriori lavorazioni;
b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti
siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad
inadempimenti o ritardi della Stazione committente;
c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione
appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e
le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le
società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti
reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la
fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e
funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza al
D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere
coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, e con i POS presentati da tutti i
soggetti che intervengono nell’appalto (anche gli eventuali subappaltatori) ed eventualmente
integrato ed aggiornato.
L'Impresa appaltatrice è tenuta, quindi, non appena avuti in consegna i lavori, ad iniziarli,
proseguendoli poi attenendosi al programma operativo di esecuzione da essa redatto in modo da
darli completamente ultimati nel numero di giorni naturali, solari, consecutivi previsti per
l'esecuzione indicato in precedenza, decorrenti dalla data di consegna dei lavori, eventualmente
prorogati ai sensi di legge.
Le sospensioni parziali o totali delle lavorazioni e criteri di determinazione degli indennizzi e dei
danni sono regolate in base all’art.158 del Regolamento ed all’art.24 del C.G.OO.PP.
Nell'eventualità che, successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili
o di forza maggiore, impedimenti che non consentano di procedere, parzialmente o totalmente,
al regolare svolgimento delle singole categorie di lavori, l'Impresa appaltatrice è tenuta a
proseguire i lavori eventualmente eseguibili, mentre si provvederà alla sospensione, anche parziale,
dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti.
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Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori verrà
incrementato, su istanza dell'Impresa, soltanto degli eventuali maggiori tempi tecnici strettamente
necessari per dare completamente ultimate tutte le opere indipendentemente dalla durata della
sospensione.
Le sospensioni dovranno risultare da regolare verbale, secondo le disposizioni di cui all’art. 24 del
Capitolato generale d’appalto, verrà redatto in contraddittorio tra Direzione Lavori ed Impresa
appaltatrice, nel quale dovranno essere specificati i motivi della sospensione e, nel caso di
sospensione parziale, le opere sospese.
Art. 20 - Disposizioni in materia di sicurezza
Art. 20. 01 - Norme di sicurezza generali
1) I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di
prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza
e igiene.
2) L’Appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente
Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
3) L’Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli
appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
4) L’Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di
quanto stabilito nel presente articolo.
5) L’Appaltatore informa le lavorazioni nonché le lavorazioni da lui direttamente subappaltate al
criterio «incident and injury free».
Art. 20. 02 - Sicurezza sul luogo di lavoro
1) L'Appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione,
l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al
rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
2) L’Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.Lgs 9
aprile 2008, n. 81 e s.m.i, nonché le disposizioni di cui al Titolo IV dello stesso decreto applicabili alle
lavorazioni previste nel cantiere.
Art. 20. 03 - Piano di sicurezza
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1) L’Appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di
sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione
da parte della Stazione appaltante, ai sensi del art. 100 del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.
2) L’obbligo di cui al precedente punto 1) è altresì esteso per le eventuali integrazioni e modifiche
disposte, approvate o accettate dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del
successivo articolo 20.04 del presente capitolato.
Art. 20. 04 - Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento
1) L’Appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più
proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei
seguenti casi:
a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio
garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla
consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a
rilievi da parte degli organi di vigilanza;
b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei
lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni
degli organi di vigilanza.
2) L'Appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci
tempestivamente,
con
atto
motivato
da
annotare
sulla
documentazione
di
cantiere,
sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono
vincolanti per l'Appaltatore.
3) Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte
dell’Appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la
sicurezza non si pronunci:
a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte;
b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate.
4) Nei casi di cui al comma 1, lettera a), l’eventuale accoglimento delle modificazioni e
integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né
maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
5) Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora l’eventuale accoglimento delle modificazioni e
integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente
provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.
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Art. 20. 05 - Piano operativo di sicurezza
1) L'Appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve
predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza
nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte
autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il
piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell’articolo 6 del D.P.R. n. 222 del 2003 e s.m.i,
comprende il documento di valutazione dei rischi e gli adempimenti connessi di cui agli artt. 17, 28,
29, 30 del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.
2) Ai sensi dell’art. 131 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. l’Appaltatore è tenuto ad acquisire i piani
operativi di sicurezza redatti dalle imprese sub-appaltatrici di cui all’art. 13 del presente capitolato,
nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli
specifici piani operativi di sicurezza tra loro compatibili e coerenti con il piano presentato
dall’Appaltatore.
3) Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di
sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 20.03, previsto dagli articoli 91 e 100 del D.Lgs 9
aprile 2008, n. 81 e s.m.i.
Art. 20. 06 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza
1) L’Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.Lgs 9
aprile 2008, n. 81 e s.m.i, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli
articoli 95 e 96 del medesimo decreto legislativo.
2) I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del
12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di
recepimento, al d.P.R. n. 222 del 2003 e s.m.i e alla migliore letteratura tecnica in materia.
3) L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e
quindi periodicamente, a richiesta della stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla
camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi
applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e
previdenziali.
L’affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di
rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il
piano presentato dall’appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese
detto obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è
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responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei
lavori.
4) Il piano di sicurezza ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di
appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque
accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione
del contratto.
5) All’atto dell’inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, l’Impresa dovrà dichiarare
esplicitamente di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro ai sensi del
D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i in cui si colloca l’appalto e cioè:
• che il Responsabile dei Lavori, incaricato dal suddetto Committente, (ai sensi dell’art. 89 e 90 del
D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81) è il Responsabile del procedimento dell’ente appaltante;
• che i lavori appaltati rientrano nelle soglie fissate dall’art. 90 del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 per la
nomina dei Coordinatori della Sicurezza;
• che il Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione è il geom. Luca DAGUI’
dell’Amministrazione Comunale di Taggia;
• di essere a conoscenza del nominativo del tecnico incaricato quale Coordinatore della
Sicurezza in fase di esecuzione;
• di aver preso visione del piano di sicurezza e coordinamento e/o del piano generale di sicurezza
in quanto facenti parte del progetto e di avervi adeguato le proprie offerte;
• di aver preso atto che gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta ai sensi dell’art. 31,
comma 3, del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., ammontano complessivamente a € 28.194,97
(ventottomilacentonovantaquattro/97) come risulta dal computo allegato al piano di sicurezza e
coordinamento.
6) Il piano (o i piani) dovranno comunque essere sottoscritti dall’Appaltatore, dal Direttore di
Cantiere e, ove diverso da questi, dal progettista del piano, che assumono, di conseguenza:
• Il progettista del piano: la responsabilità della rispondenza delle misure previste alle disposizioni
vigenti in materia;
• L’Appaltatore ed il Direttore di Cantiere: la responsabilità dell’attuazione delle stesse in sede di
esecuzione dell’appalto.
7) E’ fatto obbligo all’Appaltatore di portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e
dei rappresentanti dei lavori per la sicurezza il piano (o i piani) di sicurezza ed igiene del lavoro e gli
eventuali successivi aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale, secondo le
direttive eventualmente emanate dal Coordinatore per l’esecuzione.
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8) Le gravi e ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’Appaltatore, previa la sua formale
costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto di appalto in suo danno.
20.07 - Sospensione dei lavori per pericolo grave ed immediato o per mancanza dei requisiti
minimi di sicurezza
In caso di inosservanza di norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro o in caso di pericolo
imminente per i lavoratori, il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori, potrà ordinare la sospensione
dei lavori, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa
vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.
Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente il Committente non riconoscerà alcun
compenso o indennizzo all’Appaltatore; la durata delle eventuali sospensioni dovute ad
inosservanza dell’Appaltatore delle norme in materia di sicurezza, non comporterà uno slittamento
dei tempi di ultimazione dei lavori previsti dal contratto.
Art. 21 - Rappresentanti dell’Appaltatore e requisiti del personale di cantiere
1) L’Appaltatore, prima della consegna dei lavori, è tenuto a nominare una persona
giuridicamente e professionalmente idonea, che possa ricevere ordini e disporre per l’esecuzione
degli stessi a cui spetterà la responsabilità della Direzione del Cantiere stesso, nonché garantire la
presenza continua in cantiere del Capo Cantiere il quale verrà nominato dall’Appaltatore
anch’esso prima della consegna dei lavori.
2) Qualora l’Appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione
appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto approvato
con D.M. LL.PP. 19.4.2000, n. 145, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea,
sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal
direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni di cui ai successivi
commi 3) e 4) del presente articolo, in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.
L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega
conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da
esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
3) L’atto di nomina del Direttore di cantiere e del Capo cantiere da parte dell’Appaltatore, pena
la nullità dello stesso, deve essere accompagnato da:
a) un documento sottoscritto dai soggetti incaricati che attesti da parte loro l’avvenuta
accettazione dell’incarico;
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b) i curricula professionali del Direttore di cantiere e del Capo cantiere, che ne dimostrino
l’idoneità tecnica, debitamente sottoscritti dai soggetti incaricati.
La nomina del Direttore di cantiere e del Capo cantiere è comunque subordinata
all’approvazione dei curricula di cui alla lett. b) da parte del Direttore lavori ed è da intendersi
come tacitamente accolta trascorsi 20 giorni dalla ricezione da parte della Stazione Appaltante
dei curricula stessi.
4) Il Direttore tecnico di cantiere dovrà essere un Tecnico in possesso dell’abilitazione professionale
e possedere la specifica competenza nonché la comprovata esperienza nella conduzione di
lavori tipologicamente affini a quelli oggetto dell’appalto. Qualora non venga nominato alcun suo
collaboratore con mansioni di Capo cantiere l’Appaltatore dovrà garantire, durante il corso dei
lavori, la presenza continuativa dello stesso Direttore tecnico di cantiere.
5) L’Appaltatore, anche a parziale ottemperanza di quanto previsto all’art. 15 del presente
Capitolato, è tenuto fornire al Direttore Lavori l’elenco nominativo, con relative generalità e
mansioni svolte nell’ambito del cantiere, di tutto il personale addetto ai lavori e ad aggiornare tale
elenco qualora egli ritenga di dover impiegare soggetti ivi non nominati. Inoltre, per tutte le
lavorazioni descritte dal presente Capitolato, l’Appaltatore dovrà preventivamente dimostrarne
l’idoneità tecnica del personale impiegato documentandone i requisiti e la “provata esperienza”,
relativamente alla tipologia di lavori che si debbono eseguire, presentando alla D.L.,
preventivamente all’inizio dei lavori , i relativi curricula professionali sottoscritti dagli interessati.
6) Ogni variazione dei soggetti incaricati delle mansioni di cui al presente articolo deve essere
tempestivamente notificata alla Stazione appaltante e, qualora sia previsto dai precedenti commi
approvata dalla Direzione lavori; ogni variazione del soggetto incaricato delle mansioni di Direttore
di cantiere deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto
di mandato.
7) L’Appaltatore, prima della stipula del contratto, deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di
cui all’articolo 3 del Capitolato Generale d’Appalto approvato con D.M. LL.PP. 19.4.2000, n. 145, le
generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all’importanza dei
lavori da eseguire ed ai termini di consegna stabiliti o concordati con la Direzione dei Lavori anche
in relazione a quanto indicato dal programma dei lavori. Dovrà pertanto essere formato e
informato in materia di approntamento di opere, di presidi di prevenzione e protezione e in
materia di salute e igiene del lavoro.
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L’inosservanza delle predette condizioni costituisce per l’Appaltatore responsabilità, sia in via
penale che civile, dei danni che per effetto dell’inosservanza stessa dovessero derivare al
personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.
L’Appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti
sull’assunzione,
tutela,
protezione
ed
assistenza
dei
lavoratori
impegnati
sul
cantiere,
comunicando, non oltre 15 giorni dall’inizio dei lavori, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti
previdenziali ed assicurativi.
L’Appaltatore è in ogni caso responsabile dei danni cagionati dalla inosservanza e trasgressione
delle prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai
regolamenti vigenti.
La Direzione dei Lavori potrà esigere l’immediato cambiamento del Tecnico di cantiere e del
personale per incapacità, insubordinazione o grave negligenza, fermo restando la responsabilità
dell’Appaltatore nei confronti dell’Ente committente per i danni, inadempienze, malafede o frode
degli addetti nell’impiego dei materiali.
A fronte di tali eventi né l’Appaltatore né il suo rappresentante potranno vantare alcuna indennità.
Art. 22 - Variazioni in corso d’opera
1) Fatte salve le disposizioni di cui all’art. 6 del presente capitolato, non può essere introdotta
alcuna variazione o addizione da parte dell’Appaltatore al progetto approvato. I lavori eseguiti e
non autorizzati non verranno pagati dall’Amministrazione appaltante e l’appaltatore dovrà a
proprie spese provvedere a ripristinare i lavori e le opere riportandoli alla situazione originaria
secondo le disposizioni impartite dal direttore lavori.
2) Durante il corso dei lavori, su proposta dell’Appaltatore, il Direttore lavori può disporre eventuali
variazioni migliorative ai sensi dell’art. 205, comma 2, del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., purché non
comportino un aumento dell’importo originario. Le modalità di presentazione, accettazione,
esecuzione sono disciplinate dall’art. 11 del capitolato generale d’appalto.
3) La stazione appaltante può ordinare una variazione dei lavori nei casi previsti dagli articoli 132 e
205, del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., così come specificato nell’art. 6. del presente Capitolato speciale.
4) Non sono considerati varianti in corso d'opera gli interventi disposti dal Direttore dei lavori per
risolvere aspetti di dettaglio, finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o
deterioramento dei beni tutelati, che non modificano qualitativamente l'opera nel suo insieme e
che non comportino una variazione in aumento o in diminuzione superiore al venti per cento del
valore di ogni singola categoria di lavorazione senza modificare l'importo complessivo
contrattuale.
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5) Per le medesime finalità di cui al precedente comma 4), il Responsabile del procedimento, può,
altresì disporre varianti in aumento rispetto all'importo originario del contratto entro il limite del dieci
per cento, qualora vi sia disponibilità finanziaria nel quadro economico tra le somme a disposizione
della Stazione appaltante.
6) Sono ammesse, nel limite del venti per cento in più dell'importo contrattuale, le varianti in corso
d'opera resesi necessarie, posta la natura e la specificità dei beni sui quali si interviene, per fatti
verificatisi in corso d'opera, per rinvenimenti imprevisti o imprevedibili nella fase progettuale,
nonché per adeguare l'impostazione progettuale qualora ciò sia reso necessario per la
salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento.
7) Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, oltre che nei casi previsti dall’articolo 132
del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., su proposta del direttore dei lavori e sentito il progettista, in quanto
giustificate dalla evoluzione dei criteri della disciplina del restauro.
Art. 23 - Domicilio e reperibilità dell’appaltatore
L’Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante il domicilio di cui
all’art. 2 del Capitolato generale d’appalto approvato con D.M. LL.PP. 19.4.2000, n. 145. Ogni
successiva variazione deve essere immediatamente comunicata all’Amministrazione appaltante,
in difetto questa è sollevata da ogni responsabilità.
Le richieste, le intimazioni, gli ordini, le prescrizioni di termini ed ogni altra notificazione o
comunicazione potranno essere fatte tanto alla persona dell’appaltatore direttamente quanto ai
suoi rappresentanti.
Le citazioni e gli atti giudiziari saranno notificati in conformità alle prescrizioni vigenti. Per qualsiasi
controversie il foro competente è quello di Sanremo.
L’impresa deve garantire la reperibilità totale e l’immediata attivazione del servizio nei casi
d’emergenza.
L’Appaltatore presenterà al Committente, subito dopo la firma del contratto, con nota scritta e
controfirmata, il recapito telefonico al quale l’Amministrazione farà ricorso nei casi in cui si
manifestassero necessità urgenti, ivi comprese le ore ed i giorni non lavorativi. L’impresa deve
organizzarsi in modo da garantire l’avvio immediato, nei suddetti casi, dei lavori che le saranno
ordinati e che saranno richiesti telefonicamente al recapito di cui sopra. Nel caso in cui essa,
contattata telefonicamente, non risultasse reperibile o non intervenisse con i criteri descritti,
l’Amministrazione resta in facoltà di ricorrere alla risoluzione immediata del contratto, salvo
addebito dei danni che potessero conseguire dal mancato intervento della ditta.
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Art. 24 - Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo
L’Impresa avrà diritto a pagamenti in acconto in corso d’opera, nei termini previsti dall’art. 29
C.G.OO.PP., ogni volta i lavori eseguiti, al netto del ribasso d’asta e della prescritta ritenuta (0,5%),
comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano la cifra di Euro 150.000,00
(diconsi centocinquantamila/00) e comunque a discrezione della Direzione dei Lavori.
L’importo del costo della sicurezza sarà pari all’ammontare di cui all’art. 2 del presente capitolato
ed inserito percentualmente, in misura pari alla percentuale dell’avanzamento lavori, in ogni stato
avanzamento lavori sino al raggiungimento della cifra di Euro 28.194,97.
La trattenuta di garanzia verrà effettuata nella misura dello 0,5% per infortuni.
Si farà luogo al pagamento dell’ultima rata di acconto, qualunque ne sia l’ammontare, al netto
delle ritenute di cui sopra. La rata di saldo sarà corrisposta in conformità all’art. 235 del
Regolamento.
I materiali approvvigionati nel cantiere, sempre che siano stati accettati dalla Direzione dei Lavori
e certificati mediante la compilazione di un verbale di accertamento, verranno, ai sensi e nei limiti
dell’art. 28 del Capitolato generale, compresi negli stati di avanzamento dei lavori per i pagamenti
suddetti.
Art. 25 - Disposizioni generali relative al prezzo dei lavori - Invariabilità dei prezzi - Nuovi prezzi
Nei prezzi unitari a misura espressi nell’elenco prezzi, parte integrante del contratto, sono compresi
tutti gli oneri ed obblighi richiamati nel presente capitolato e negli altri atti contrattuali che
l’Appaltatore dovrà sostenere per l’esecuzione di tutta l’opera e delle sue parti nei tempi e modi
prescritti.
L’esecuzione dell’opera indicata dovrà, avvenire nella completa applicazione della disciplina
vigente relativa alla materia, includendo tutte le fasi contrattuali, di progettazione, di messa in
opera, di prevenzione infortuni e tutela dei lavoratori, della sicurezza, ecc. includendo qualunque
altro aspetto normativo necessario al completamento dei lavori nel rispetto delle specifiche
generali e particolari già citate.
I prezzi unitari sono accettati dall’Appaltatore nella più completa ed approfondita conoscenza del
tipo di lavoro da svolgere rinunciando a qualunque altra pretesa di carattere economico che
dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza dei fatti di natura geologica,
tecnica, realizzativa o normativa legati all’esecuzione dei lavori.
Le eventuali varianti che comportino modifiche sostanziali al progetto dovranno essere
ufficialmente autorizzate dalla Direzione dei Lavori; non sono compresi, in questa categoria, i lavori
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di rifacimento richiesti per cattiva esecuzione o funzionamento difettoso che dovranno essere
eseguiti a totale carico e spese dell’Appaltatore.
I prezzi per tutti i lavori, le forniture di materiali e di impianti sono comprensivi, inoltre, dell’onere per
l’eventuale posa in periodi diversi di tempo, qualunque possa essere l’ordine di arrivo in cantiere
dei materiali forniti dall’Appaltatore; queste norme si applicano per tutti i lavori indicati dal
presente capitolato (eseguiti a misura, in economia, ecc.).
I prezzi comprendono e compensano tutte le lavorazioni, i materiali, gli impianti, i mezzi e la mano
d’opera necessari alla completa esecuzione delle opere richieste dalle prescrizioni progettuali e
contrattuali, dalle indicazioni della Direzione dei Lavori e da quanto altro, eventualmente
specificato, nella piena osservanza della normativa vigente e delle specifiche del presente
capitolato speciale.
Le prestazioni in economia saranno eseguite nella piena applicazione della normativa vigente sulla
mano d’opera, i noli, i materiali incluse tutte le prescrizioni contrattuali e le specifiche del presente
capitolato; le opere dovranno essere dettagliatamente descritte (nelle quantità, nei tempi di
realizzazione, nei materiali, nei mezzi e numero di persone impiegate) e controfirmate dalla D.L.
Nel caso di lavori non previsti o non contemplati nel contratto iniziale, le opere da eseguire
dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Direzione Lavori.
Il prezzo relativo alla mano d’opera sarà comprensivo di ogni spesa per la fornitura di tutti gli
attrezzi necessari agli operai, la quota delle assicurazioni, la spesa per l’illuminazione, gli accessori,
le spese generali e l’utile dell’Appaltatore.
Il prezzo dei noli è comprensivo di tutte le operazioni da eseguire per avere le macchine operanti
in cantiere, compresi gli operatori, gli operai specializzati, l’assistenza, la spesa per i combustibili,
l’energia elettrica, i lubrificanti, i pezzi di ricambio, la manutenzione di qualunque tipo,
l’allontanamento dal cantiere e quant’altro si rendesse necessario per la piena funzionalità dei
macchinari durante tutto il periodo dei lavori.
Nel prezzo dei materiali sono incluse tutte le spese e gli oneri richiesti per avere i materiali in
cantiere immagazzinati in modo idoneo a garantire la loro protezione e tutti gli apparecchi e mezzi
d’opera necessari per la loro movimentazione, la mano d’opera richiesta per tali operazioni, le
spese generali, i trasporti, le parti danneggiate, l’utile dell’Appaltatore e tutto quanto il necessario
alla effettiva installazione delle quantità e qualità richieste.
Le somministrazioni, noli e prestazioni non effettuate dall’appaltatore nei modi e termini indicati
dalla D.L. non saranno in alcun modo riconosciute.
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Tutti i ritardi, le imperfezioni ed i danni causati dalla mancata osservanza di quanto prescritto
saranno prontamente riparati, secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, a totale carico e
spese dell’Appaltatore.
I lavori appaltati ed eseguiti a misura e le somministrazioni per opere in economia saranno pagati
dopo deduzione del pattuito ribasso d’asta.
Nel caso di danni per infortuni, resta inteso che le disposizioni del Capitolato generale d’appalto
circa le responsabilità dell’appaltatore si intendono estese a tutti i lavori in economia che a tal fine
fanno parte dell’appalto.
L’Appaltante ritiene in via assoluta che l’Appaltatore prima di adire l’appalto abbia
diligentemente visitato i luoghi ove si svolgeranno i lavori, le attuali vie di comunicazione e si sia
reso conto delle opere da eseguire, della loro entità, dei luoghi per l’approvvigionamento di tutti i
materiali occorrenti, delle distanze dei mezzi di trasporto, delle difficoltà di accesso ai luoghi di
lavoro e di ogni circostanza che possa occorrergli per dare i lavori tutti eseguiti a regola d’arte e
secondo le prescrizioni del presente Capitolato ed allegati contrattuali.
I prezzi unitari, sotto le condizioni tutte del contratto e del presente Capitolato speciale, si
intendono dunque accettati dall’appaltatore in base a calcoli di sua convenienza a tutto suo
rischio e pericolo; essi sono fissi ed invariabili.
Si richiamano le disposizioni di cui all’art.133 del D.Lgs n.163/2006.
Per l’esecuzione di categorie di lavoro non previste nel contratto e per le quali non si hanno i prezzi
corrispondenti, si procederà alla determinazione di nuovi prezzi ragguagliati a lavori consimili
compresi nel contratto ovvero deducendoli dal “Prezzario regionale Opere Edili della Liguria-”
edito dall’Unione Regionale Camere di Commercio della Liguria, approvato con Decreto del
Provveditorato Regionale delle Opere Pubbliche per la Liguria -Genova -, ovvero si provvederà
ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove e regolari analisi (Art.163 del Regolamento).
Le nuove analisi verranno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d’opera,
materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell’offerta.
I nuovi prezzi saranno determinati in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l’Appaltatore ed
approvati dal Responsabile del procedimento.
Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, essi saranno
approvati dalla Stazione appaltante su proposta del Responsabile del procedimento prima di
essere ammessi nella contabilità dei lavori.
I nuovi prezzi saranno sottoposti a ribasso contrattuale.
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Se l’Appaltatore non accetterà i nuovi prezzi così determinati ed approvati, la Stazione appaltante
potrà ingiungergli l’esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di
detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità.
Art. 26 - Norme per la misurazione e valutazione dei lavori
Per tutte le opere dell’appalto le varie quantità di lavoro saranno determinate con misure
geometriche o a numero o a peso, escluso ogni altro metodo.
I prezzi unitari in base ai quali saranno pagati i lavori a misura appaltati e le forniture sono indicati
rispettivamente nell'elenco descrittivo delle lavorazioni e forniture e nell'elenco prezzi unitari
allegati.
I prezzi unitari si intendono comprensivi di spese generali ed utili.
I documenti amministrativi e di contabilità per l’accertamento dei lavori e la loro compilazione
saranno quelli indicati nel Regolamento
I rilievi e le misurazioni dei lavori saranno eseguiti in contraddittorio tra la Direzione Lavori e
l’Appaltatore. All’atto delle misurazioni la Direzione Lavori effettuerà il controllo della buona
esecuzione dei lavori e la loro corrispondenza con rilievi e schizzi.
Gli elaborati grafici occorrenti per la contabilizzazione delle opere dovranno essere approntati
dall’Appaltatore e, ove lo stesso non fornisca gli elaborati in tempo utile alla Direzione Lavori per
l’emissione degli stati di avanzamento dei lavori, non si potrà procedere alla contabilizzazione e
per il ritardo derivante l’Appaltatore non avrà diritto al risarcimento o ad indennizzo alcuno.
I materiali approvvigionati in cantiere, semprechè siano stati accettati dalla Direzione Lavori e
certificati mediante la compilazione di un verbale di accertamento, verranno, ai sensi e nei limiti
dell'art.28 del Capitolato Generale, compresi negli stati di avanzamento dei lavori per i pagamenti
suddetti.
Gli oneri derivanti dall'adempimento degli obblighi previsti nel presente articolo e dalle
conseguenti responsabilità dell'Appaltatore, si intendono compresi e compensati nei prezzi
contrattuali.
Art. 27 - Valutazione dei lavori a misura e in economia
Art. 27.01 - Valutazione dei lavori a misura
La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date
nelle norme del Capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso
diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate
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in loco, senza che l’Appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori
che modifichino le quantità realmente poste in opera.
Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti
dimensionali di alcun genere se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla Direzione dei
lavori.
Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale
d’appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.
Art. 27.02 - Valutazione dei lavori in economia
Gli eventuali lavori in economia che dovessero rendersi indispensabili possono essere autorizzati ed
eseguiti solo nei limiti impartiti, con ordine di servizio, dalla D.L.
Per i lavori in economia verranno applicati i costi della mano d'opera desunti dal prezzario
regionale edito dall'Unione Regionale delle Camere di Commercio della Liguria, vigenti al
momento della stipula del contratto, comprensivi del 15% per spese generali e di un ulteriore 10%
per utili dell'impresa, per una percentuale complessiva del 26,50%.
Tali prezzi comprendono ogni spesa per fornire gli operai delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi
di protezione individuali di cui al D.Lgs. n° 626/94 e s.m.i, per il loro nolo e manutenzione, per
l'assistenza e sorveglianza sul lavoro, per l'illuminazione del cantiere, per assicurazioni e contributi
sociali ed assistenziali, per ferie ed assegni familiari e per ogni altro onere stabilito per legge a
carico del datore di lavoro.
Gli eventuali materiali e/o mezzi impiegati, qualora non presenti nell’elenco prezzi contrattuale,
verranno pagati con i prezzi di cui al Prezzario Regionale edito dall’Unione Regionale delle Camere
di Commercio della Liguria.
La liquidazione dei lavori in economia ed a misura è condizionata alla presentazione di appositi
fogli di registrazione, giornalmente rilasciati dalla Direzione dei Lavori, con l’indicazione delle
lavorazioni eseguite in corso d’opera e dovrà pertanto essere effettuata con le stesse modalità
stipulate per il contratto principale.
Art. 28 - Conto finale
Il conto finale dovrà essere redatto entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori in conformità
all’art.200 del Regolamento.
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Art. 29. Controlli – Prove e verifiche dei lavori
Tutti i lavori dovranno essere eseguiti secondo quanto contenuto e prescritto dai documenti
contrattuali.
Il Committente procederà, a mezzo della Direzione dei lavori, al controllo dello svolgimento dei
lavori, verificandone lo stato.
La Direzione dei lavori potrà procedere in qualunque momento all’accertamento e misurazione
delle opere compiute; ove l’Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali
operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale gli verranno addebitati i
maggiori oneri per conseguenza sostenuti. In tal caso, inoltre, l’Appaltatore non potrà avanzare
alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell’emissione dei certificati di
pagamento. Sempre nel caso in cui l’Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio le
misurazioni delle opere compiute, per la Direzione lavori sono sufficienti due testimoni per
l’accertamento delle lavorazioni compiute da inserire nelle contabilità dell’appalto.
Il Direttore dei lavori segnalerà tempestivamente all’Appaltatore le eventuali opere che ritenesse
non eseguite in conformità alle prescrizioni contrattuali o a regola d’arte; l’Appaltatore provvederà
a perfezionarle a sue spese.
Qualora l’Appaltatore non intendesse ottemperare alle disposizioni ricevute, il Committente avrà la
facoltà di provvedervi direttamente od a mezzo di terzi.
In ogni caso prima di dar corso ai perfezionamenti o rifacimenti richiesti, dovranno essere
predisposte, in contraddittorio fra le parti, le necessarie misurazioni o prove; le spese incontrate per
l’esecuzione delle opere contestate, nonché quelle inerenti alle misurazioni e alla precostituzione
delle prove, saranno a carico della parte che, a torto, le ha provocate.
Insorgendo controversie su disposizioni impartite dal Direttore dei lavori o sulla interpretazione delle
clausole contrattuali, l’Appaltatore potrà formulare riserva entro 15 (quindici) giorni da quando i
fatti che la motivano si siano verificati o siano venuti a sua conoscenza.
La formulazione delle riserve dovrà effettuarsi mediante lettera raccomandata.
Le riserve dovranno essere specificate in ogni loro elemento tecnico ed economico.
Entro 15 (quindici) giorni dalla formulazione delle riserve il Direttore dei lavori farà le sue
controdeduzioni.
Le riserve dell’Appaltatore e le controdeduzioni del Direttore dei lavori non avranno effetto
interruttivo o sospensivo per tutti gli altri aspetti contrattuali.
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Art. 30 - Disposizioni per l’ultimazione dei lavori ed il collaudo degli stessi
Art. 30. 01 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione
1) Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’impresa appaltatrice il direttore dei lavori
redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di fine lavori; entro trenta giorni dalla data del
certificato di fine lavori il direttore dei lavori procede all’accertamento sommario della regolarità
delle opere eseguite e redige il verbale di ultimazione dei lavori.
2) In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e
verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l’impresa appaltatrice è tenuta a eliminare
a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il
risarcimento del danno dell’ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale
per i ritardi prevista dall’apposito articolo del presente capitolato speciale, proporzionale
all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal
mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
3) L’ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con
apposito verbale immediatamente dopo l’accertamento sommario se questo ha avuto esito
positivo, ovvero nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.
4) Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione con
durata di anni due; tale periodo cessa con l’approvazione finale del collaudo o del certificato di
regolare esecuzione da parte dell’ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal
capitolato speciale.
Art. 30. 02 - Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione
1) Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’ultimazione dei lavori
ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data
dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto
formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di
collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre
mesi dall’ultimazione dei lavori.
2) Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo
volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a
quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.
3) I termini di inizio e di conclusione delle operazioni di collaudo dovranno comunque rispettare le
disposizioni di cui al Regolamento in materia di LL.PP. approvato con DPR 207/2010, nonché le
disposizioni dell’art. 141, comma 1, del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.
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Il collaudo, anche se favorevole, e l'accettazione delle opere non esonerano l'Appaltatore dalle
garanzie e responsabilità di legge ed, in specie, dalle garanzie di difformità e vizi dell'opera. A tali
effetti, anche per la decorrenza dei termini di cui all'ultimo capoverso dell'art.1667 Cod. Civ., le
opere si intenderanno consegnate definitivamente alla Committente solo dopo l’emissione del
certificato di regolare esecuzione o del collaudo .
Per tutto il periodo intercorrente fra l’ultimazione dei lavori ed il collaudo definitivo , e salve le
maggiori responsabilità sancite dall’articolo 1669 del C.C., l’Appaltatore è quindi garante delle
opere e delle forniture eseguite, obbligandosi a sostituire i materiali che si mostrassero non
rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i guasti e le degradazioni che dovessero
verificarsi anche in conseguenza di un normale uso, purché corretto, delle opere.
Non adempiendo l’Appaltatore a tale obbligo, l’amministrazione procederà alle prescritte
riparazioni valendosi delle somme contenute nella rata di saldo e di quella depositata per
cauzione.
L’Impresa sarà sempre responsabile dei difetti di costruzione e della cattiva qualità dei materiali
impiegati e delle insufficienze derivanti dalla inosservanza delle prescrizioni del capitolato speciale
d’appalto che eventualmente venissero riscontrate dal D.L. all’atto della visita di collaudo.
Art. 30. 03 - Presa in consegna dei lavori ultimati
1) La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere
appaltate anche subito dopo l’ultimazione dei lavori o di parte di essi.
2) Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all’Appaltatore
per iscritto, lo stesso Appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi
di sorta.
3) Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere
garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4) La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato
dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in
presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5) Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere
dopo l’ultimazione dei lavori, l’Appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla
gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato speciale.
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Art. 31 - Risoluzione del contratto e recesso
Qualora nei confronti dell’Appaltatore sia intervenuta l’emanazione di un provvedimento definitivo
che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all’art. 3 della Legge 27
dicembre 1956 n. 1423, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi
nei riguardi della Stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti
comunque interessati ai lavori, nonché per violazioni degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro,
il Responsabile del procedimento valuterà, in relazione allo stato dei lavori ed alle eventuali
conseguenze nei riguardi delle finalità dell’intervento, l’opportunità di procedere alla risoluzione
del contratto. Nel caso di risoluzione, l’Appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento dei lavori
regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Si
applicano le disposizioni di cui all’art. 135 del D.Lgs. n. 163/2006.
Se la Direzione Lavori dovesse accertare che comportamenti dell’Appaltatore concretano grave
inadempimento alle obbligazioni del contratto compreso gravi irregolarità e grave ritardo saranno
applicate le disposizioni di cui agli artt..136, 138 e 139 del D.Lgs. n.163/2006.
Nel caso di fallimento dell’appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento
dell’originario appaltatore la Stazione Appaltante potrà interpellare per la prosecuzione delle
opere le imprese successivamente classificate in graduatoria ai sensi dell’art. 140 del D.Lgs.
n.163/2006.
Il contratto s’intenderà risolto in caso di violazione degli adempimenti previsti dalla Legge n°136 del
13 Agosto 2010 ”Piano straordinario contro la mafia, nonché la delega al Governo in materia di
antimafia”.
Art. 32 - Spese di contratto
1) Oltre gli oneri previsti dal capitolato generale d’appalto, approvato con D.M. LL.PP. 19.4.2000, n.
145, e agli altri indicati nel presente Capitolato speciale, saranno a carico dell'Appaltatore, senza
diritto di rivalsa, gli oneri ed obblighi seguenti:
a) tutte le spese occorrenti alla stipulazione del contratto, comprese quelle di redazione bollo e
registrazione del contratto e dei relativi allegati nel numero di copie necessario;
b) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione
dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico,
passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o
indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;
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d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione
del contratto.
2) Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione
del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di
regolare esecuzione.
3) Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli
delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono
comunque a carico dell’appaltatore e trova applicazione l’articolo 8 del capitolato generale.
4) A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o
indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
5) Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla
legge.
6) Tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d’appalto si intendono I.V.A. esclusa.
Art. 33 - Adempimenti in materia di antimafia
Prima e dopo l’aggiudicazione l’appaltatore dovrà attenersi alle prescrizioni previste dalla legge
n°575 del 31 maggio 1965 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 34 - Danni
Art. 34.01 - Danni alle opere – danni di forza maggiore
In caso di danni alle opere eseguite, dovuti a qualsiasi motivo, con la sola esclusione delle cause di
forza maggiore, l’Appaltatore dovrà provvedere, a propria cura e spese, senza sospendere o
rallentare l’esecuzione dei lavori, al ripristino di tutto quanto danneggiato.
Quando invece i danni dipendono da cause di forza maggiore, l’Appaltatore è tenuto a farne
denuncia al Direttore dei Lavori entro 5 (cinque) giorni dal verificarsi dell’evento, pena la
decadenza dal diritto al risarcimento (art. 20 del capitolato generale e art. 166 del Regolamento).
Ricevuta la denuncia il Direttore dei Lavori procederà alla redazione di un processo verbale di
accertamento, indicando eventuali prescrizioni ed osservazioni.
Il compenso che l’Ente appaltante riconoscerà all’Appaltatore è limitato esclusivamente
all’importo dei lavori necessari per la riparazione o il ripristino del danno.
I materiali approvvigionati in cantiere a piè d'opera rimarranno a rischio e pericolo dell'Appaltatore
per qualunque causa di deterioramento o perdita e potranno essere rifiutati se al momento
dell'impiego o dell'entrata nel magazzino non saranno più ritenuti idonei dalla Direzione Lavori.
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L'Appaltatore non potrà, per alcun motivo, sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori tranne
che per quelle parti il cui stato deve rimanere inalterato sino ad avvenuto accertamento dei fatti.
Art. 34.02 - Sinistri alle persone e danni alle proprietà
Qualora nell’esecuzione dei lavori avvengano sinistri alle persone, o danni alle proprietà il Direttore
di Lavori compilerà apposita relazione che trasmetterà al Responsabile del procedimento
indicando il fatto e le presumibili cause ed adotterà gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre
per la Stazione appaltante le conseguenze dannose.
Art. 35 - Definizione delle controversie
Si applicano gli
artt. 239, 240
e 244 del D.Lgs. n.163/2006
per le controversie derivanti
dall’esecuzione del Contratto.
E’ esclusa la competenza arbitrale.
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Capo III
PRESCRIZIONI TECNICHE
Art. 36 - Opere provvisionali, ponteggi e puntellamenti
Art. 36. 01 - Ponteggi e puntellamenti
Tutti i ponteggi, interni ed esterni, ed i puntellamenti devono esser eseguiti con metodologie ed
elementi conformi a tutte le norme vigenti in materia al momento dell’esecuzione delle opere ed
essere autorizzati dal Ministero del Lavoro, nonché rispettare le indicazioni del Piano di sicurezza e
di coordinamento.
I ponteggi saranno realizzati con elementi prefabbricati di tipo multipiano o a tubo-giunto con
piani di lavoro, sottopiani, tavole fermapiede e parapetti metallici; sarà consentito l’utilizzo di
tavole lignee solo se adeguatamente ignifugate.
Il montaggio di tali elementi sarà effettuato esclusivamente da personale specializzato.
Sono da evitare, se possibile, strutture a sbalzo.
Tutte le strutture con altezze superiori ai m. 20, o con eventuali parti a sbalzo, o di particolare
complessità tecnica, dovranno essere realizzate sulla base di un progetto redatto da un ingegnere
o architetto abilitato, il cui onere è totalmente a carico dell’Appaltatore.
L’Appaltatore dovrà, inoltre, verificare l’adeguatezza delle strutture esistenti a supportare i carichi
trasmessi dal ponteggio e, nel caso, prevedere adeguati puntellamenti ed opere provvisionali.
La suddetta verifica, la realizzazione dei puntellamenti e la definizione dei loro schemi statici e
distributivi, che dovranno essere elaborati da un tecnico abilitato, sono esclusivamente a carico
dell’Appaltatore.
I puntellamenti ed in generale tutte le opere provvisionali destinate al sostegno delle strutture o di
elementi o masse fatiscenti saranno costruiti in legname, ferro o, solo in casi particolari ove le
necessità tecniche lo impongano, in calcestruzzo di cemento armato.
Sono a carico dell’Appaltatore tutte le modifiche del ponteggio esistente, tali modifiche dovranno
essere eseguite seguendo tutte le prescrizioni riportate al presente articolo o impartite in corso
d’opera dalla D.L.
Sono a carico dell’Appaltatore i montaggi e gli smontaggi e le varie movimentazioni e modifiche
di parte dei ponteggi per consentire l’esecuzione dei lavori secondo le norme di sicurezza; oltre
alla posa e fornitura di montacarichi, mantovane, ripari e di teloni protettivi, montati sia
internamente che esternamente.
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Tutte le operazioni di modifica dei ponteggi saranno eseguite esclusivamente da personale
specializzato nell’esecuzione di tale operazione e preventivamente autorizzate dalla Direzione
Lavori.
Nel corso di tali modifiche le aree di cantiere dovranno esser delimitate e rese inaccessibili a tutto il
personale non impegnato in tali operazioni fintanto che non siano ripristinate in pieno le idonee
condizioni di sicurezza.
Se richiesto dalla Direzione dei lavori l’Appaltatore nei modi previsti per le operazioni di modifica
dovrà provvedere allo smontaggio parziale, e successivo rimontaggio, dei piani di lavoro o di parti
della struttura del ponteggio onde permettere la valutazione dei lavori su aree estese o da punti di
vista non ravvicinati.
E’ fatto obbligo all’Appaltatore, ai sensi del D.Lgs. 235/2003 e s.m.i., di redigere il Piano di
Montaggio, Uso e Smontaggio (PIMUS) del ponteggio. La redazione del PIMUS è a carico
dell’impresa che monta e smonta il ponteggio e deve essere predisposto prima di iniziare le attività
sul ponteggio e/o preventivamente a qualsiasi modifica, anche parziale, da apportare alla
struttura del ponteggio già predisposta.
Tutti gli oneri di progettazione e verifica degli schemi costruttivi, redazione del PIMUS, anche
relativamente alle modifiche da apportare alle impalcature esistenti, quando necessari o richiesti
dalla Direzione dei lavori, sono esclusivamente a carico dell’Appaltatore.
Art. 36. 02 - Opere provvisionali
L’Appaltatore dovrà eseguire tempestivamente tutte le opere provvisionali necessarie a garantire
la sicurezza sia del manufatto oggetto dell’appalto sia di tutti gli oggetti e beni mobili in esso
contenuto.
Egli è responsabile per tutti i danni e manomissioni sia diretti che indiretti eventualmente riscontrati
nel corso dei lavori e nel tempo intercorrente tra la data di consegna lavori e quella relativa al
certificato di collaudo.
E’ quindi a carico dell’Appaltatore la fornitura, la verifica e la posa di adeguati sistemi di
protezione di tutte le parti, anche mobili (compresi gli arredi), che potessero esser danneggiate o
subire alterazioni, sia direttamente sia indirettamente, durante il corso dei lavori, con particolare
riguardo ai manufatti di particolare interesse storico artistico.
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Art. 37 - Operazioni preliminari, saggi analisi e campionature
Dopo l’allestimento del ponteggio sul rilievo grafico generale verrà eseguita la mappatura dei
materiali costitutivi, delle finiture dell’architettura e del loro stato di conservazione come descritto
all’art. 39.01 del presente Capitolato.
Prima di ogni intervento l’Appaltatore dovrà compiere un accurata verifica e ricognizione dello
stato di conservazione del manufatto e segnalare, anche in sede di sopralluogo congiunto, alla
Direzione Lavori ogni mutamento, alterazione ed accrescimento dello stato di degrado in rapporto
ai dati forniti dal progetto. Tale verifica partirà dalla definizione degli stati materici di cui l’opera
risulta composta e dalla ricerca di una possibile datazione degli stessi in relazione alla definizione
delle stratigrafie, viste anche in relazione alle varie fasi esecutive del manufatto, comprese le
aggiunte e manomissioni che vennero o prodursi.
Secondo quanto concordato con la Direzione lavori, come previsto all’art. 9 del presente
Capitolato, l’Appaltatore predisporrà delle schede per ogni singolo intervento nelle quali
andranno descritte tutte le operazioni da svolgere onde costituire una sintesi di tutti i dati registrati
sul diario di cantiere di cui all’art. 39 del presente Capitolato.
Quanto sopra definito andrà ad integrare la documentazione richiesta all’Appaltatore in relazione
a tutti gli interventi che verranno da lui eseguiti nel corso dell’appalto e non costituirà, in ogni caso,
fonte di compensi aggiuntivi.
E’ onere specifico dell’Appaltatore produrre un adeguata documentazione fotografica generale,
dei particolari dello stato di fatto, di cui all’art. 39.02 del presente Capitolato, in mancanza della
quale non potrà essere avviato alcun intervento sulle specifiche parti. Tale documentazione, come
previsto all’art. 39 del presente Capitolato dovrà essere integrata relativamente alle principali
operazioni svolte durante le fasi del restauro e, da subito, messa a disposizione della Direzione
Lavori che, qualora la ritenesse incompleta o inadeguata, potrà ordinare la sospensione degli
specifici interventi.
L’Appaltatore dovrà eseguire in via preliminare tutte le indagini per la caratterizzazione dei
materiali costitutivi di tutte le superfici, e relativi supporti, oggetto dell’intervento (superfici lapidee,
intonaci, pellicole pittoriche, stucchi, ecc.) e, se necessario e/o richiesto dalla Direzione lavori,
integrarle onde assicurare la perfetta conoscenza del manufatto. Tali indagini dovranno altresì
definire l’effettivo stato di conservazione al fine di riconoscere ed approfondire gli aspetti relativi
alla natura specifica del manufatto stesso e delle caratteristiche dei materiali fornendo una
dettagliata caratterizzazione delle alterazioni, del degrado e delle sovramissioni e/o manomissioni
riscontrati.
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L’esecuzione dei saggi e delle analisi sarà condotta nei modi e secondo le metodologie prescritte
dalla Direzione lavori stessa seguendo dettagliatamente tutte le prescrizioni di cui al presente
Capitolato e contenute nelle raccomandazioni NORMAL relative ai materiali lapidei naturali e
precisamente:
- descrizione delle alterazioni macroscopiche: Normal 1/88;
- campionamento e conservazione dei campioni: Normal 3/80, 2/80;
- caratterizzazione chimico-mineralogico-petrografico-morfologica: Normal 16/84, 6/81, 8/81,
10/82, 14/83, 28/88, 13/83, 32/89, 34/91;
- caratterizzazione fisica: Normal 4/80, 7/81, 11/85, 21/85, 22/86, 29/88, 33/89, 40/93, 43/93, 44/93,
42/93;
- agenti biologici del degrado: Normal 19/85, 9/88, 25/87, 24/86.
Ciò premesso, l’Appaltatore nel corso della fase preliminare dell’intervento dovrà predisporre,
senza che ciò arrechi alcuna modifiche al cronoprogramma dei lavori, un piano dettagliato di
tutte le operazioni legate alla fase di analisi preliminare e campionatura.
Tali operazioni potranno essere eseguite, se autorizzate dalla Direzione dei lavori, anche in più fasi,
dando avvio, preventivamente alla conclusione delle analisi preliminari, a quelle opere di restauro
per le quali non sia ritenuto, dalla Direzione dei lavori stessa, assolutamente rilevante il risultato delle
predette indagini.
Per ridurre i tempi di permanenza delle strutture provvisionali verranno eseguite tutte le prove
possibili, in condizioni di completa sicurezza, in assenza di ponteggi e, se incomplete, verranno
completate successivamente con il ponteggio in opera. L’interpretazione dei risultati acquisiti
attraverso tali prove e di quelli delle indagini conoscitive di natura scientifica e storico-artistica,
costituirà e/o integrerà la base di riferimento per l’esecuzione di tutti gli interventi.
Art. 38 - OPERE DI RESTAURO: CRITERI DI SCELTA DEI MATERALI E DELLE METODOLOGIE DI INTERVENTO
Nell’intervento di restauro, partendo dal presupposto che è impossibile arrestare per sempre il
naturale degrado di un manufatto, l’applicazione scorretta di prodotti e sostanze può aumentare
le disomogeneità di partenza del sistema, certamente complesso, di materiali e strutture che
costituiscono il manufatto stesso, rischiando di aumentarne la fragilità e, conseguentemente,
creando le premesse per un accelerazione, anche irreversibile, dei processi di degrado.
Per evitare che ciò accada è necessario un controllo e quindi una conoscenza specifica di tutte le
implicazioni legate agli interventi che si vanno ad eseguire, mettendo a punto le più idonee
metodologie operative in relazione alle specifiche problematiche che si pongono, anche in corso
d’opera.
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L’Appaltatore dovrà agire, seguendo le indicazioni della Direzione lavori, sempre nell’ottica della
conservazione avendo cura di mettere in atto interventi che rallentino o se possibile arrestino il
pregresso deperimento del manufatto, introducendo materiali di restauro compatibili con
l’originale e soprattutto, conformemente alle indicazioni di progetto ed alle prescrizioni della
Direzione Lavori, che siano se possibile potenzialmente reversibili.
E’ fondamentale che fin dalla fase iniziale dell’intervento ed in corso d’opera si valutino tutti gli
elementi che possono accrescere il processo di conoscenza del manufatto e soprattutto che non
siano introdotte altre incognite alle già complesse problematiche relative al restauro.
L’Appaltatore ha l’obbligo di fornire alla Direzione Lavori tutti i dati relativi a quanto riscontrato o a
quanto emerso nel corso dei lavori e di trasmettere, preventivamente ad ogni fase dell’intervento,
tutte le notizie riguardo a materiali, prodotti e tecniche che intende impiegare per ogni
operazione. Tale adempimento sarà ottemperato dall’Appaltatore redigendo gli elaborati previsti
all’art. 39 del presente capitolato nei modi e nei termini specificati. E’ altresì dovere
dell’Appaltatore trasmettere, se specificatamente richiesto dalla Direzione Lavori, qualsiasi altro
dato essa ritenesse utile e necessario compresi quelli relativi alle proprietà chimico-fisiche ed alla
composizione specifica dei materiali e prodotti utilizzati.
La scelta delle specifiche tecniche operative, dei materiali e dei prodotti da utilizzare verrà
effettuata dalla Direzione Lavori sempre sulla base dei risultati dei saggi e delle analisi preliminari.
L’Appaltatore, senza che ciò costituisca fonte di compensi aggiuntivi, dovrà pertanto adottarne e
farne proprie le scelte, seguendo dettagliatamente tutte le prescrizioni ed, ove richiesto dalla
Direzione dei lavori stessa, apportando anche le opportune modifiche e variazioni alle indicazioni
di progetto, non rilevanti sul piano dei costi, onde garantire la migliore riuscita dell’intervento.
Ogni specifico intervento che l’Appaltatore andrà ad operare inoltre non dovrà generare alcun
interferenza o incompatibilità con le successive fasi del restauro, ma, ove necessario, aver
caratteristiche di propedeuticità ad esse. I materiali dovranno esser scelti ed applicati sempre
scegliendo le idonee condizioni ambientali, programmando ed attuando le lavorazioni secondo
l’arco temporale che meglio garantisca la sussistenza di dette condizioni, provvedendo
tempestivamente a sospendere, alternare o scaglionare le lavorazioni, anche su specifica richiesta
della Direzione lavori, senza che questo costituisca fonte di compensi aggiuntivi o, ove non si
verifichino
condizioni
imprevedibili
che
possano
compromettere
la
qualità
sostanziale
dell’intervento, proroghe al termine di scadenza contrattuale dei lavori.
Tecniche operative, metodologie d’intervento, materiali e prodotti impiegati dall’Appaltatore per
l’esecuzione di tutte le opere di restauro dovranno rispettare i requisiti di reversibilità, compatibilità,
autenticità e durabilità.
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Ogni operazione e lavorazione dovrà essere eseguita esclusivamente da operatori altamente
qualificati e di provata esperienza nelle specifiche tipologie di intervento. La Direzione dei lavori
procederà alla verifica dell’idoneità del personale impiegato dall’Appaltatore il quale dovrà,
obbligatoriamente, dimostrarne i requisiti come previsto all’art. 20 del presente Capitolato.
La Direzione dei lavori, se l’Appaltatore non soddisferà completamente tutte condizioni di cui
sopra, ha facoltà insindacabile di sospendere i lavori fin tanto che dette condizioni non risulteranno
soddisfatte.
Art. 38. 01 - Puliture superficiali
Preventivamente
all’esecuzione
di qualsiasi operazione
di restauro, fatti salvi eventuali
preconsolidamenti ed operazioni preliminari necessarie alla messa in sicurezza di parti fortemente
decoese, l’Appaltatore deve provvedere all’esecuzione ed al completamento della pulitura delle
superfici.
Generalità
Prima di eseguire le operazioni di pulitura è opportuno attenersi a delle specifiche procedure al fine
di salvaguardare l’integrità del materiale e, allo stesso tempo, prepararlo in modo da garantire
l’efficacia, più o meno incisiva, dell’intervento. Le operazioni preliminari comprendono:
- analisi puntuale e dettagliata della consistenza dei materiali da pulire al fine di avere un quadro
esplicativo relativo alla loro natura, compattezza ed inerzia chimica;
- analisi dei prodotti di reazione, così da poter identificare la loro effettiva consistenza, la natura e
la reattività chimica;
- preconsolidamento (preferibilmente reversibile), se si riscontra la necessità, del materiale prima di
iniziare la pulitura;
- applicazione del sistema di pulitura prescelto su campionature di materiale;
- analisi dei risultati ottenuti sulla superficie campione prima di estendere le operazioni di pulitura a
tutta la superficie.
Lo scopo che ogni operazione di pulitura, indipendentemente dal sistema prescelto, deve
prefiggersi è quello di asportare dalla superficie ogni tipo di deposito incoerente in particolare
modo quelli che possono proseguire il deterioramento del materiale. La facilità o difficoltà
dell’asportazione e, di conseguenza, il ricorso a metodologie più o meno aggressive, dipende
strettamente dalla natura del deposito stesso:
- depositi incoerenti (particellato atmosferico terroso o carbonioso) che non risultano coesi con il
materiale o derivati da reazione chimica, depositati per gravità, o perché veicolati dalle acque
meteoriche, o di risalita (efflorescenze saline);
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- depositi incoerenti (particelle atmosferiche penetrate in profondità, sali veicolati dall’acqua di
dilavamento ecc.) che tendono a solidarizzarsi alla superficie del materiale tramite un legame
meccanico non intaccando, però, la natura chimica del materiale;
- strato superficiale derivato dalla combinazione chimica delle sostanze esterne (volatili o solide)
con il materiale di finitura; i prodotti di reazione che ne derivano sono, ad esempio, le croste
(prodotti gessosi) e la ruggine (ossidi di ferro).
La rimozione dei depositi incoerenti presenti sul materiale che, a differenza delle croste, non
intaccano la natura chimica del materiale, potrà essere eseguita ricorrendo a dei sistemi
meccanici semplici facili da applicare come ad esempio: stracci, spazzole di saggina, scope,
aspiratori ecc. integrati, dove il caso specifico lo richiede, da bisturi piccole spatole e lavaggi con
acqua; invece nel caso in cui si debbano asportare depositi solidarizzati con il materiale, sarà
conveniente ricorrere a dei cicli di pulitura più consistenti come, ad esempio tecniche di pulitura a
base d’acqua, pulitura con impacchi acquosi o con sostanze chimiche, pulitura meccanica,
pulitura mediante l’uso di apparecchi aeroabrasivi, sabbiatura controllata ecc..
Ogni qualvolta si utilizzeranno sistemi di pulitura che implicheranno l’uso di considerevoli
quantitativi d’acqua (spray di acqua a bassa pressione, idropulitura, acqua nebulizzata, acqua
atomizzata ecc.) dovrà essere pianificato in sede di cantiere, prima di procedere con l’intervento,
il sistema di raccolta e di convogliamento del liquido e dovrà essere prevista la protezione
(mediante l’utilizzo di teli impermeabili) delle parti che, non essendo interessate dall’operazione di
pulitura (serramenti, vetri ecc.), potrebbero essere danneggiate durante la procedura.
Operazioni preliminari di protezione
Ove il materiale lapideo si presenti fortemente degradato con scaglie e/o granuli pericolanti, è
opportuno fissare temporaneamente le parti in via di distacco prima di procedere con le
operazioni di pulitura. Quando i depositi calcarei e gli strati nerastri sono tenacemente aderenti al
materiale lapideo molto fragile, attaccato da solfatazione, frantumato e scagliato, si procede con
il preconsolidamento della superficie e riadesione delle scaglie rigonfiate. Inizialmente si dovranno
sostenere anche croste nere pericolanti, per salvaguardare la superficie originale del materiale
lapideo su cui esse aderiscono tenacemente. Tali operazioni dovranno essere eseguite con
estrema delicatezza e ripetute con lunghe pause per la stabilizzazione dei collanti prima di poter
iniziare la pulitura.
Per sorreggere le scaglie leggere, non più ampie di una mano, si utilizza provvisoriamente come
collante una malta magra, l’impasto deve contenere poca calce così da essere rimovibile (1 parte
di calce e 4 parti di inerte; la granulometria dell’inerte deve essere molto fine così da formare uno
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strato sottile che non impedisca la sovrapposizione precisa dei bordi. Per assicurare una
permanenza della scaglia sul supporto, considerata la scarsa resistenza a trazione della malta
stessa, è utile assicurarla con fasciature di sostegno fatte aderire con collanti flessibili e di facile
rimozione. La scelta del materiale per la fasciatura è fatta in considerazione del peso e della
consistenza del frammento da sostenere, esse possono essere di carta giapponese o tessuto di
cotone. I collanti adatti sono: colle poliviniliche, colle animali, resine acriliche in soluzione. La
gamma dei collanti che possono “fasciare” temporaneamente la superficie si limita ai prodotti
indicati perché in tale fase è necessario tenere insieme sia i cristalli decoesi del materiale lapideo
sia lo sporco, consentendo successivamente l’esecuzione delle normali operazioni di pulitura. I
collanti di difficile rimozione o molto rigidi saranno da evitare perché provocherebbero il distacco
di particelle di materiale lapideo o lo strappo di scaglie superficiali. Ogni tipo di collante sopra
elencato si potrà poi rimuovere utilizzando il solvente con il quale è stato preparato. Per la
riadesione di particelle molto piccole di materiale lapideo o per il preconsolidamento di pochi
cristalli separati di calcite risulta molto efficace il silicato di etile (o estere silicico). È un liquido
incolore, già pronto per l’applicazione senza bisogno di essere diluito. Si applica a pennello o si
instilla con tubicini di plastica; dà un precipitato inorganico capace di aderire ai minerali del
materiale lapideo, consentendo comunque la successiva rimozione dello sporco intercristallino. Il
prodotto sarà applicato sulla superficie priva di acqua e umidità, e protetto dall’acqua stessa per
almeno tre settimane. Nel caso in cui si utilizzi il pennello su superfici rese polverulente dal degrado,
si possono interporre tra il pennello e la superficie stessa dei fogli di carta giapponese così da
evitare che il passaggio delle setole rimuova la parte più fine. Nel caso si utilizzino i tubicini di
plastica, questi dovranno essere inseriti nelle cavità già presenti nel materiale lapideo o dovranno
essere appoggiati alla superficie con sostegni esterni, o ancora saranno fissati direttamente alla
superficie con nastro di carta adesiva o con lattice di gomma.
Rimozione della macroflora
Prima di procedere con le operazioni diserbanti, in special modo quelle indirizzate alle piante
infestanti, è opportuno:
- identificare il tipo di vegetazione (erbacea o arbustiva) e la specie di pianta così da poter capire
quanto profonde e resistenti potranno essere le loro radici;
- prevedere i danni che le operazioni meccaniche di asportazione delle radici e dei semi penetrati
in profondità potrebbero recare alla struttura muraria;
- definire la reale possibilità d’intervento sulle diverse specie presenti e soprattutto accertare se
esistono le circostanze per cui poter operare su tutta la superficie invasa.
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Nel caso si decida di ricorrere all’utilizzo di biocidi, la scelta dovrà essere fatta in riferimento al
compito specifico che dovranno assolvere, in base a questo si distingueranno:
- prodotti indicati ad estirpare piante a foglia larga da quelli per piante a foglia stretta,
- prodotti da assorbimento fogliare da quelli ad assorbimento radicale,
- prodotti circoscritti contro la vegetazione erbacea da quelli arbusticidi,
-prodotti come erbicidi “di contatto” (agiscono sugli apparati vegetativi delle specie già
sviluppate) dagli erbicidi “residuali” (penetrano anche nel terreno garantendo un’azione
prolungata nel tempo).
I biocidi impegnati dovranno, inoltre, indipendentemente dal tipo selezionato, presentare le
seguenti caratteristiche:
- essere incolori o trasparenti con principi attivi poco solubili in acqua,
- presentare un basso grado di tossicità,
- essere degradabili nel tempo,
- non provocare azione fisica o chimica nei riguardi delle strutture murarie,
- dopo l’applicazione non persistere sulla superficie trattata lasciando residui di inerti stabili per
questo si dovranno evitare sostanze oleose o colorate.
Indipendentemente dal tipo di prodotto chimico selezionato l’applicazione potrà avvenire per:
- irrorazione, previa diluizione (normalmente 0,1-1%) del biocidi in acqua e la conseguente
applicazione sulla vegetazione. Si può applicare sia su piante erbacee sia su arboree; l’irrorazione
avverrà utilizzando annaffiatoi dotati di pompe manuali (da evitare pompe a pressione) o più
specifici nebulizzatori.
- iniezioni, di soluzioni acquose di biocidi (diluizione 1:10), direttamente nei canali conduttori della
pianta; tecnica che si attua previo taglio della pianta all’altezza del colletto radicale,
particolarmente adatta per piante lignificate di una certa consistenza. L’iniezione eviterà la
dispersione della soluzione al di fuori dell’area del trattamento evitando in questo modo possibili
fenomeni d’interferenza con il materiale lapideo;
- impacchi applicati al colletto della radice appena tagliato particolarmente indicati contro le
piante lignificate realizzati con argille impregnate di biocida.
L’uso dei biocidi dovrà essere fatto con la massima attenzione e cautela da parte dell’operatore
che, durante l’applicazione, dovrà ricorrere ai dispositivi di protezione personale, come guanti ed
occhiali, ed osservare le norme generali di prevenzione degli infortuni relativi all’utilizzo di prodotti
chimici velenosi.
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Rimozione della microflora
Le sostanze biocide utilizzate per la rimozione della microflora dovranno rispondere a delle
specifiche esigenze tra le quali:
- non dovranno risultare tossiche per l’uomo e per gli animali,
- dovranno essere biodegradabili nel tempo,
- non dovranno provocare azione fisica o chimica nei riguardi delle strutture murarie,
- dopo l’applicazione non dovranno persistere sulla superficie trattata lasciando residui di inerti
stabili per questo si dovranno evitare sostanze oleose o colorate.
L’uso dei biocidi dovrà essere fatto con la massima attenzione e cautela da parte dell’operatore
che, durante l’applicazione, dovrà ricorrere ai dispositivi di protezione personale, come guanti ed
occhiali, ed osservare le norme generali di prevenzione degli infortuni relativi all’utilizzo di prodotti
chimici velenosi.
La rimozione della patina biologica potrà essere fatta tramite pulitura manuale (bisturi, spazzole
ecc.), meccanica (di microsabbiatura) o mediante l’uso di biocidi. L’efficacia dei sistemi
d’asportazione manuale potrà risultare limitata poiché non risulteranno sempre in grado di
rimuovere completamente la patologia così come la sabbiatura potrà risultare lesiva per il
substrato
del
materiale.
Le
colonie
da
rimuovere
meccanicamente
possono
essere
preventivamente ammorbidite con sostanze chimiche alcaline (per esempio ammoniaca in
soluzione acquosa al 5%).
Le sostanze biocide utilizzate dovranno essere applicate seguendo le indicazioni dettate nello
specifico dal prodotto utilizzato e si dovranno relazionare alla natura del materiale lapideo allo
scopo di evitare il danneggiamento del substrato e alterarne lo stato conservativo, in molti casi,
precario. Le sostanze biocide in relazione al tipo d’organismi che saranno in grado di rimuovere, si
distingueranno in battericidi e fungicidi; la loro applicazione potrà essere fatta a pennello, a
spruzzo o tramite impacchi.
In presenza di materiali molto porosi sarà preferibile applicare il biocida mediante impacchi o a
pennello che favoriscono la maggior penetrazione del prodotto e ne prolungano l’azione (per il
timolo e la formaldeide si può ricorrere anche alla vaporizzazione, poiché si tratta di sostanze attive
sotto forma di vapore); o a trattamento a spruzzo (applicato con le dovute precauzioni e
protezioni da parte dell’operatore) che sarà particolarmente indicato in presenza di materiali fragili
e decoesi. Gli interventi saranno ripetuti per un numero di volte sufficiente a debellare la crescita
della patologia.
Dopo l’applicazione della sostanza biocida si procederà all’asportazione manuale della patina;
l’operazione verrà ultimata da una serie di lavaggi ripetuti con acqua deionizzata, in modo da
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eliminare ogni possibile residuo di sostanza sul materiale. In presenza di patine spesse ed aderenti,
prima dell’applicazione del biocida, si eseguirà una parziale rimozione meccanica (mediante l’uso
di pennelli dotati di setole rigide) della biomassa.
Sistemi di pulitura per gli elementi lapidei
Con
il
termine
“materiale
lapideo”
dovranno
sempre
essere
intesi
(in
accordo
alle
raccomandazioni NorMaL) oltre che i marmi e le pietre propriamente detti, anche gli stucchi, le
malte, gli intonaci ed i prodotti ceramici come laterizi e cotti.
I materiali lapidei rientrano nella categoria dei materiali a pasta porosa e come tali risentono
particolarmente dell’azione disgregatrice operata dalle condizioni al contorno. La superficie,
generalmente lavorata, a contatto con gli agenti atmosferici è sottoposta ad una serie di lente
trasformazioni chimiche-fisiche che portano, nel corso degli anni, alla formazione di una patina
superficiale, non dannosa, una sorta di protezione naturale che si limita ad alterare solo l’aspetto
cromatico del materiale. Attualmente, le sostanze inquinanti presenti nell’atmosfera ostacolano la
formazione della patina attaccando direttamente i materiali lapidei favorendone la disgregazione
e l’insorgenza di croste nere. L’intervento di pulitura su questo tipo di materiali deve,
principalmente, essere indirizzato ad eliminare la presenza di efflorescenze, croste nere, macchie
ecc. che provocano il lento deterioramento della materia e, laddove è presente, conservare la
patina naturale.
Le croste nere che ricoprono gli elementi lapidei, costituiscono un tipo di degrado che più di altri
può alterare lo stato di fatto del materiale; oltre a mascherare le policromie, annullando l’originale
gioco di luce e di ombre caratteristici degli apparati decorativi, costituiscono una fonte pericolosa
di sali solubili e la loro persistenza fa sì che la superficie sia sempre a contatto con le sostanze
inquinanti.
La presenza di croste nere può inoltre accentuare l’effetto di variazioni termiche, accelerare il
fenomeno di esfoliazione degli strati superficiali della pietra provocando il distacco di frammenti.
La pulitura dove essere eseguita e regola d’arte e pertanto, se necessario, anche a fronte di
richiesta della D.L., l’Appaltatore è tenuto a ripetere più volte le operazioni o ad eseguirle
utilizzando tecniche e metodologie diverse e/o alternative senza che ciò costituisca fonte di
ulteriori compensi.
La pulitura e la disinfestazione delle superfici lapidee, sia in muratura a vista sia intonacate, da
preservare e conservare deve eseguirsi tramite:
- rimozione preliminare di depositi superficiali quali polvere, terriccio, guano etc. operata con bisturi
e/o spazzole a setole morbide e successivo lavaggio con acqua deionizzata;
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- diserbo chimico di vegetazione superiore inclusa l'eventuale estirpazione manuale ad
essiccazione avvenuta;
- preconsolidamento con silicato di etile nelle aree che presentano fenomeni di decoesione o
disgregazione, da effettuarsi per vaporizzazione o stesura a pennello, opportunamente diluito, sulla
superficie da trattare per facilitare la penetrazione del consolidante in profondità;
- rimozione di scialbi, incrostazioni o ridipinture tenaci e aderenti alle superfici originarie e delle
integrazioni con intonaci cementizi o stuccature che hanno perduto la loro funzione conservativa
o estetica, tramite azione meccanica di precisione esercitata con l'ausilio di vibro incisore e
microscalpello con punta in widia;
- rimozione di elementi metallici quali perni, staffe o grappe che risultino possibile causa di degrado
o non siano più utili;
- blanda pulitura aereoabrasiva per la rimozione dei depositi compatti ed aderenti alle superfici e
delle patine biologiche;
- applicazione di biocida a pennello o a spruzzo per l'inibizione degli attacchi biologici, incluso il
risciacquo con acqua deionizzata;
- pulitura localizzata aero-abrasiva di rifinitura; ulteriore trattamento con biocida con finalità
preventive per inibire la crescita di biodeteriogeni.
- rimozione vandalismo grafico, da eseguirsi con rimotori antigraffiti a base di terpeni e tensioattivi o
solventi addensanti, entrambi da applicare a pennello. L’asportazione dei residui si effettua con
l’ausilio di cotone asciutto e spazzolini a setole morbide, seguiti dal successivo lavaggio della
superficie con acqua demineralizzata e/o con acetone, seguirà poi l’applicazione del protettivo,
così come su tutta la superficie interessata dal restauro.
Compresa l'eventuale puntellatura provvisoria di parti d'intonaco in pericolo di caduta, per
sostegno dello stesso durante le fasi di consolidamento o di rimozione di elementi inidonei, inclusi gli
oneri relativi all'applicazione e rimozione di uno strato di velatino di garza, all'allestimento del
puntello e alla rimozione di colla dalla superficie.
Da misurarsi vuoto per pieno, escludendo dalla misurazione gli imbotti delle aperture anche se
oggetto di intervento, e secondo la proiezione verticale delle superfici.
Compreso ogni altro onere e magistero, anche derivante da prescrizioni della D.L. in corso d'opera,
necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.
Art. 38. 02 - Restauro delle murature
Successivamente alla pulitura superficiale ed al diserbo l’Appaltatore deve eseguire il restauro
completo dei paramenti murari antichi. La fase preliminare del restauro deve essere attuata
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agendo a campioni nelle diverse zone del manufatto, operando tutte le preventive campionature
come descritto all’art. 37, con particolare riguardo al confezionamento dei provini delle malte.
Le procedure di restauro, per quanto possibile, dovranno essere giudicate compatibili dalla
Direzione lavori, inoltre dovranno essere riconoscibili e distinguibili dai manufatti originari ed
eseguite in modo da garantire una loro, eventuale, reversibilità.
In linea generale gli interventi di restauro sulle pareti murarie ove sarà possibile, dovranno utilizzare
materiali con caratteristiche fisico-chimiche e meccaniche analoghe, o quantomeno il più
compatibile possibile, con quelle dei materiali in opera.
Il restauro deve essere eseguito e regola d’arte e pertanto, se necessario, anche a fronte di
richiesta della D.L. , l’Appaltatore è tenuto a ripetere più volte le operazioni o ad eseguirle
utilizzando tecniche e metodologie diverse e/o alternative senza che ciò costituisca fonte di
ulteriori compensi.
Il restauro della murature deve eseguirsi tramite:
- consolidamento di parti decoese, ammalorate e friabili mediante preventiva rimozione degli
elementi esterni fortemente degradati e disgregati, successiva pulizia delle superfici con lavaggio
di acqua deionizzata;
- scarificazione dei giunti di allettamento inconsistenti, sostituzione degli elementi dismessi con nuovi
elementi murari in conci di materiale compatibile, provenienti dalle demolizioni e/o nuovi,
collocazione di questi con malta preconfezionata di calce idraulica, composta di calce aerea in
polvere ad alto titolo d’idrato di calcio 95% e pozzolane naturali di diversa finezza ed energia; gli
aggregati dovranno avere caratteristiche tecniche, granulometriche e cromatiche simili a quelle
delle malte originarie;
- stilatura dei giunti e riempimento di piccole cavità con l'utilizzo di analoga malta compreso la
risarcitura e sigillatura di lesioni di qualsiasi tipo, lo smontaggio di parti incompatibili in malta
cementizia, metallo o qualsivoglia materiale altamente degradato (non facente parte
dell'apparato murario) e poste in epoche remote di tutte le parti e /o aggiunte incoerenti o
incompatibili con le caratteristiche del manufatto;
- eventuale ripristino di mancanze con materiali e malte compatibili, se necessario operando con
la tecnica dello scuci-cuci;
- protezione finale mediante applicazione anche in più riprese di idoneo prodotto, inclusi gli oneri
relativi al successivo controllo dell'assorbimento ed eliminazione delle eccedenze di prodotto dalla
superficie trattata.
Da misurarsi vuoto per pieno, escludendo dalla misurazione gli imbotti delle aperture anche se
oggetto di intervento, secondo la proiezione verticale delle superfici. Inclusi gli oneri relativi alla
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protezione delle superfici circostanti ed ogni altro onere e magistero, anche derivante da
prescrizioni della D.L. in corso d'opera, necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola
d'arte.
E’ inoltre facoltà della Direzione Lavori imporre all’Impresa che l’esecuzione delle opere di restauro
avvengano con tecniche e materiali differenti a seconda delle zone d’intervento, senza che ciò
costituisca fonte di ulteriori compensi.
Art. 38. 03 - Restauro degli intonaci
Successivamente alle pulitura superficiale l’appaltatore deve eseguire il restauro completo degli
intonaci. La fase preliminare del restauro deve essere attuata agendo a campioni nelle diverse
zone del manufatto, operando tutte le preventive campionature come descritto all’art. 37, con
particolare riguardo al confezionamento dei provini delle malte.
Il restauro deve essere eseguito e regola d’arte e pertanto, se necessario, anche a fronte di
richiesta della D.L. , l’Appaltatore è tenuto a ripetere più volte le operazioni o ad eseguirle
utilizzando tecniche e metodologie diverse e/o alternative senza che ciò costituisca fonte di
ulteriori compensi.
Il restauro e consolidamento degli intonaci deve eseguirsi tramite:
- ristabilimento della coesione mediante impregnazione applicazione di prodotto consolidante fino
al rifiuto, inclusi gli oneri relativi alla preparazione del prodotto, alla verifica dei risultati ed alla
rimozione degli eccessi del prodotto applicato;
- ristabilimento dell'adesione tra supporto murario ed intonaco mediante iniezioni di adesivi
riempitivi, compresa la messa in opera, se necessaria, di microbarre in vetroresina, inclusi gli oneri
relativi alla preparazione del prodotto, alla stuccatura delle crepe anche di piccola entità e
successiva eliminazione dell'eccesso di prodotto dalle superfici ed esclusi gli oneri relativi alla
velinatura di parti in pericolo di caduta e puntellatura;
- stuccatura di mancanze o di zone interessate da cadute di strati d'intonaco, inclusi i saggi per la
composizione della malta idonea per colorazione e granulometria, l'applicazione di due o più strati
d'intonaco, successiva pulitura e revisione cromatica dei bordi;
- integrazione plastica di parti mancanti del modellato delle cornici al fine di restituire unità di
lettura all'opera o anche di ricostituire parti architettoniche o decorative strutturalmente necessarie
alla conservazione delle superfici circostanti, compresa l'eventuale applicazione di perni in acciaio
o vetroresina onde garantire la perfetta adesione al supporto;
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- riduzione dell'interferenza visiva dell'intonaco di supporto mediante stesura di velature a base di
latte di calce pigmentato ed additivato in bassa percentuale con resina acrilica, al fine di restituire
unità di lettura cromatica dell'opera;
- protezione finale mediante applicazione anche in più riprese di idoneo prodotto, inclusi gli oneri
relativi al successivo controllo dell'assorbimento ed eliminazione delle eccedenze di prodotto dalla
superficie trattata.
Da misurarsi vuoto per pieno, escludendo dalla misurazione gli imbotti delle aperture anche se
oggetto di intervento, secondo la proiezione verticale delle superfici.
Inclusi gli oneri relativi alla protezione delle superfici circostanti ed ogni altro onere e magistero,
anche derivante da prescrizioni della D.L. in corso d'opera, necessario per dare l'opera compiuta a
perfetta regola d'arte.
E’ inoltre facoltà della Direzione Lavori imporre all’Impresa che l’esecuzione delle opere di restauro
avvengano con tecniche e materiali differenti a seconda delle zone d’intervento, senza che ciò
costituisca fonte di ulteriori compensi.
Art. 38. 04 – Pulitura e restauro delle pellicole pittoriche e degli stucchi
Operazioni di asportazione di “scialbature” soprammesse incompatibili
Discialbo manuale
Operazione di asportazione manuale, di strati di pitture o tinte soprammesse alla superficie
decorata o dipinta, eseguita previa indagine stratigrafica al fine di delimitare con esattezza la
zona di intervento. Se non diversamente specificato l’operazione di discialbo dovrà essere
eseguita mediante mezzi meccanici (bisturi, piccole spatole, lame, raschietti, vibroincisori ecc.),
impacchi chimici (pasta di cellulosa e carbonato di ammonio) o con idonei solventi (ad es.
acetone, cloruro di metilene, miscela 3A, miscela 4A, essenza di trementina alcool etilico ecc.)
capaci di asportare gli strati di pitture o tinte soprammesse alla superficie decorata senza recare
alcun danno. L’operazione in oggetto dovrà, necessariamente, essere limitata alle sole superfici
previste dal progetto ovvero indicate dalla D.L.
Al termine della procedura di discialbo tutte le eventuali porzioni di dipinto murale rinvenuto, a
prescindere dallo stato di conservazione, dovranno, obbligatoriamente, essere conservate.
Specifiche: la scelta delle varie tipologie di discialbo dovrà essere attentamente valutata sia per
mezzo di prove-campione, sia di indagini preliminari. Queste ultime si renderanno necessarie al fine
di accertare: del dipinto celato dallo scialbo la tecnica di esecuzione (ad affresco, a mezzo fresco,
a secco) e lo stato di conservazione ovvero la presenza di eventuali patologie di degrado (quali
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ad es. risalite capillari, efflorescenze saline, distacchi del dipinto dal supporto ecc.) mentre, dello
strato da asportare potranno essere appurate le caratteristiche tecnologiche (scialbatura a
tempera o calce su affresco, scialbatura a tempera o calce su decorazioni a secco, pellicola
polimerica su superficie decorata molto compatta e poco permeabile, pellicola polimerica su
affresco, pellicola polimerica su dipinto a secco) e la relativa adesione al supporto dipinto.
Consolidamento delle pellicole pittoriche
Il consolidamento delle pellicole pittoriche murali si rende necessario nei casi in cui si verifichi il
distacco dell’intonaco dal supporto murario (consolidamento in profondità) e/o il disfacimento
dello strato dipinto in scaglie o la polverizzazione (consolidamento corticale della pellicola
pittorica).
Consolidamento in profondità
L’operazione di consolidamento in profondità delle superfici dipinte si rende necessaria nei casi in
cui sia accertato il distacco dell’intonaco dal supporto murario. L’intervento prevede gli stessi
passaggi esplicati nella procedura di consolidamento in profondità mediante miscele leganti
facendo attenzione in questo caso, ad utilizzare malte a base di calce idraulica (premiscelata o
realizzate in situ) a basso peso specifico; inoltre, nella fase di foratura delle parti distaccate, dovrà
essere fatta particolare attenzione a non intaccare zone figuratesfruttando, dove risulterà possibile,
piccole fessure o lacune già presenti sulla superficie.
Consolidamento corticale della pellicola pittorica
Il consolidamento corticale della pellicola pittorica si prefigge lo scopo di arrestare il disfacimento
della superficie dipinta procedendo alla riadesione e al fissaggio dello strato cromatico al supporto
ricorrendo all’utilizzo di prodotti consolidanti e riaggreganti. Prima di procedere con l’intervento di
consolidamento, la superficie dovrà essere ispezionata al fine di rintracciare eventuali alterazioni
postume (integrazioni, restauri mal riusciti ecc.) o stati avanzati di degrado (efflorescenze saline,
patine, polveri, sostanze grasse ecc.). In presenza di consistenti cristallizzazioni saline dovrà esserne
operata la rimozione procedendo prima, all’asportazione superficiale mediante l’ausilio di pennelli
morbidi e successivamente, all’estrazione dei sali solubili seguendo quanto indicato nella specifica
procedura. L’eventuale presenza di solfati dovrà essere ovviata ricorrendo all’ausilio di carbonato
d’ammonio.
Dovranno, inoltre, essere attuate, se necessarie, le operazioni di preconsolidamento e di pulitura
della
superficie
procedendo
seguendo
quanto
indicato
nelle
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specifiche
procedure.
Il
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preconsolidamento potrà essere effettuato per mezzo di velinatura con carta giapponese o
velatino di cotone per garantire il fissaggio della parti sollevate della pellicola pittorica e con
iniezioni localizzate per garantire la riadesione di scaglie e sollevamenti di parti macroscopiche
dello strato pittorico; in quest’ultimo caso dovrà essere fatta particolare attenzione sia
nell’esecuzione dell’operazione, sia nella scelta del prodotto da utilizzare al fine di evitare di
compromettere la riuscita dell’operazione finale di consolidamento dell’intera superficie ovvero
l’impedimento dell’adeguata penetrazione del consolidante in profondità poiché ostacolato dal
prodotto applicato per la riadesione di scaglie.
La risoluzione prescelta per realizzare il consolidamento dovrà essere preventivamente verificata su
campioni così da poterne attestare l’effettiva efficacia ovvero, l’azione fissativa ed adesiva delle
parti di colore sollevate e la compatibilità materica rispetto alle componenti costituenti il dipinto. I
prodotti che potranno essere utilizzati dovranno relazionarsi alla specifica tecnica utilizzata per il
dipinto (affresco o a secco) così da poter definire le giuste proporzioni delle diverse parti
componenti. Il prodotto potrà essere applicato sulle superfici ricorrendo a diverse tecniche
(spruzzo, impacco o a pennello) da prescegliere in funzione delle caratteristiche e allo stato di
conservazione del dipinto e del supporto; per questo risulterà necessario eseguire delle
campionature. Il prodotto consolidante potrà essere scelto tra: idrato di bario, caseinato
d’ammonio e di calcio, silicato di potassio, esteri dell’acido silicico, resine acriliche (in solventi
come; acqua distillata, diluente per etilsilicato, diluente nitro ecc.) inoltre, grassello di calce,
cocciopesto e carbonato di calcio micronizzato in relazione alla specificità del caso.
L’applicazione del prodotto consolidante dovrà essere effettuata con un’umidità relativa non
superiore al 70% e con temperatura superficiale compresa tra +10 e +35 °C.
L’impacco risulterà adatto su dipinti a buon fresco o a mezzo fresco; a spruzzo (manuale o a
volume d’aria) su dipinti a secco, l’applicazione a pennello su limitate porzioni di dipinti a secco.
Per i dipinti a secco potranno essere utilizzati prodotti inorganici in soluzione acquosa; per dipinti ad
affresco potrà essere utilizzato, tra le varie soluzioni, idrato di bario in soluzione satura o caseinato
d’ammonio al 5% applicati ad impacco. Le superfici non interessate dall’intervento (soprattutto
quelle limitrofe) dovranno essere opportunamente protette; risulterà opportuno per questo,
mettere in atto presidi con fogli di polietilene, carte ecc. e delimitare il contorno dell’area di
intervento con polpa di cellulosa, impastata con poca acqua distillata, così da garantire una zona
di contenimento al fine di ovviare il percolamento della sostanza consolidante.
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Operazioni di integrazione delle pellicole pittoriche e degli stucchi
Le integrazioni pittoriche delle lacune presenti in dipinti muraLi (affreschi, graffiti e pitture a secco)
e stucchi dovranno essere realizzate in funzione dell’entità della mancanza e dello stato di
conservazione del dipinto stesso. L’intervento dovrà, indipendentemente dalla tecnica prescelta,
essere distinguibile dall’originale, reversibile e preceduto da operazioni preventive allo scopo di
verificare ed assicurare, l’effettiva stabilità del supporto e della superficie dipinta. La superficie
interessata dall’intervento dovrà, per questo, essere ispezionata al fine di rintracciare eventuali
anomalie come distacchi localizzati di intonaco dal supporto (per la procedura di riadesione
dell’intonaco al supporto si veda quanto esplicato nello specifico articolo) o fenomeni di degrado
(efflorescenze saline, depositi humiferi, distacco di scaglie, polverizzazione superficiale, patine,
sostanze grasse ecc.). Prima di procedere con le operazioni di integrazioni la superficie dovrà,
inoltre, essere pulita seguendo le indicazioni dettate dalla D.L. (in relazione a quanto enunciato
nelle specifiche procedure di pulitura) in modo da poter disporre di riferimenti cromatici non
alterati da patologie degenerative o da interventi postumi (ridipinture, interventi recenti di restauro
ecc.). Dovranno, inoltre, essere individuate delle aree campione (localizzate in diverse zone del
dipinto) così da poter effettuare le specifiche prove che dovranno essere, in seguito, documentate
fotograficamente in modo da riuscire a valutare i risultati raggiunti. La fotografia dovrà essere
effettuata sia a quadro verticale ravvicinata sia, per un’ulteriore verifica, a luce radente inoltre,
dovrà essere utilizzata una scheda di riferimento (come la banda Kodak color control) che posta
alla base della campionatura consentirà la fedele riproducibilità delle cromie. Al fine di garantire
un buon risultato finale, dovranno essere utilizzate fotocamere reflex su cui potranno essere
montate diapositive o pellicole a colori (100, 64 ASA). Nel caso in cui si tratti di integrazioni
realizzate in interni le riprese fotografiche potranno essere agevolate ricorrendo all’uso di luci
artificiali (lampade al quarzo con temperatura 3200 °K) posizionate ai margini della campionatura.
L’integrazione pittorica dovrà essere anticipata dalla stuccatura della lacuna, nei casi in cui
manchi lo strato di intonaco (se non diversamente indicato dalla D.L. potrà essere eseguita
utilizzando calce e aggregati fini come sabbia di fiume setacciata), realizzata in modo da risultare
complanare alla superficie dipinta e tale da riproporre, in maniera non mimetica ma distinguibile,
l’imprimitura originale dedotta dall’analisi delle caratteristiche dominanti dell’originale. La natura
dei colori adatti per ripristinare la continuità cromatica saranno: tempere di calce e colori ad
acquarello (costituito da pigmenti, gomma arabica e acqua) e verranno utilizzate secondo le
indicazioni impartite dalla D.L.
La selezione della tecnica da utilizzare per ripristinare la lacuna si legherà al tipo di mancanza e
verrà eseguita su indicazione della D.L.
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Astrazione cromatica
Questa tecnica di integrazione risulterà particolarmente adatta nei casi in cui, l’estensione
consistente della lacuna, non consentirà di dedurre e quindi realizzare il collegamento formale
della mancanza al dipinto. Le tonalità dei colori (generalmente quattro: giallo, rosso, blu o verde e
nero) da utilizzare dovranno essere dedotte dall’analisi delle tonalità predominanti sulla superficie
dipinta. L’applicazione dei colori dovrà essere tale da consentirne sempre la loro identificazione
per questo le pennellate dovranno essere stese sfalsate e intrecciate tra loro applicate con la
punta del pennello. La prima stesura di colore (giallo) applicato con piccole pennellate verticali,
dovrà essere molto fitta in modo da riuscire a coprire il bianco della stuccatura; il secondo colore
(rosso) dovrà essere steso sovrapposto al primo in maniera inclinata; si procederà allo stesso modo
con il terzo colore (verde o blu) e il quarto colore (nero).
Selezione cromatica
Questa tecnica risulterà particolarmente adatta quando si tratterà di ripristinare lacune pittoriche
di limitate dimensioni per cui sarà possibile ripristinare la parte mancante tramite un collegamento
cromatico e figurativo realizzato tramite stesure successive di colore desunto dall’analisi delle
cromie originali presenti ai bordi della lacuna. Perché ciò sia fattibile sarà necessario ricavare le
componenti che caratterizzano il colore così da poter ricostruire l’effetto tramite una serie di
stesure alternate. L’applicazione di tale tecnica prevedrà l’applicazione alternata del colore
partendo da quello più chiaro verso il più scuro per sovrapposizione, facendo attenzione a non
coprire totalmente il colore già steso, realizzando piccoli tratti netti tracciati seguendo
l’orientamento delle pennellate originali utilizzando pennelli sottili non eccessivamente caricati di
colore sulla punta.
Tecnica del tratteggio
L’integrazione delle lacune pittoriche mediante questa tecnica prevedrà il ripristino delle parti
pittoriche perdute realizzando un tratteggio (utilizzando colori ad acquarello) sottile e visibile grazie
al quale risulterà possibile, ove richiesto, collegare figurativamente il nuovo all’originale. Potrà
essere opportuno, prima di procedere all’applicazione della tecnica, stendere sulla superficie una
velatura di colore uniforme in modo da creare una base cromatica di supporto all’integrazione. I
tratti dovranno essere realizzati (orizzontali, verticali od obliqui) in relazione alle forme e ai piani
limitrofi alla lacuna e dovranno essere eseguiti con la punta del pennello facendo attenzione a
non caricarlo eccessivamente sulla punta in modo da poter evitare colature di colore; a tale
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scopo potrà essere opportuno, prima di eseguire il tratto, passare il pennello carico di colore su di
una superficie assorbente.
Art. 38. 05 – Opere strutturali
Si precisa che nei lavori di consolidamento delle murature è buona norma privilegiare l'uso di
tecniche edilizie e materiali che si riallaccino alla tradizione costruttiva riscontrabile nel manufatto
in corso di recupero. Il ricorso a materiali compatibili con gli originali, infatti, consente una più sicura
integrazione dei nuovi elementi con il manufatto oggetto di intervento evitando di creare una
discontinuità nelle resistenze fisiche, chimiche e meccaniche.
E’ quindi sempre indispensabile approfondire ed integrare la conoscenza del manufatto in modo
da poter identificare, anche tramite analisi ai vari livelli, le sue caratteristiche chimico-fisiche, la sua
storia, la tecnica esecutiva utilizzata per la sua formatura e messa in opera. La finalità esecutiva di
intervento è quella della conservazione integrale del manufatto evitando integrazioni, sostituzioni,
rifacimenti, ricostruzioni in stile. Si deve perciò cercare di non intervenire in maniera traumatica, e
generalizzata, garantendo vita al manufatto sempre con operazioni minimali, puntuali e finalizzate.
Occorre evitare interventi traumatici e lesivi dell'originaria continuità strutturale, cromatica e
materica. Integrazioni e sostituzioni sono ammesse solo ed esclusivamente quali mezzi indispensabili
per garantire la conservazione del manufatto (cedimenti strutturali, polverizzazioni, marcescenze,
ecc.) sempre e comunque dietro precisa indicazione della D.L. e previa autorizzazione degli organi
competenti preposti alla tutela del bene in oggetto.
Nei casi in cui si debba ricorrere a tali operazioni è sempre d'obbligo utilizzare tecniche e materiali
compatibili con l'esistente, ma perfettamente riconoscibili quali espressioni degli attuali tempi
applicativi.
Per l’esecuzione degli interventi di consolidamento si può ricorrere anche a tecniche specialistiche
innovative, a discrezione della Direzione Lavori; compatibilmente alla natura della strutture antiche
e, per quanto possibile, garantendo la reversibilità dell’intervento.
E’ a carico dell’Appaltatore la fornitura, la verifica e la posa di adeguati sistemi di protezione di
tutte le parti, anche mobili (compresi gli arredi), che potrebbero esser danneggiati o subire
alterazioni, sia direttamente che indirettamente, durante il corso dei lavori, con particolare
riguardo ai manufatti di particolare interesse storico artistico. La Direzione Lavori ha facoltà di
sospendere i lavori quando valutasse che non sono state prese idonee precauzioni, anche
relativamente alle modalità operative, posto comunque che l’Impresa è ritenuta, in ogni caso,
direttamente responsabile qualora si verificassero danni o alterazioni anche di tipo indiretto a tutti i
manufatti ed oggetti di cui al punto precedente.
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Le operazioni devono essere eseguite esclusivamente da maestranze specializzate.
Sono ricomprese nei prezzi contrattuali tutte le operazioni descritte nelle relazioni e negli elaborati
grafici sugli interventi strutturali (progetto strutturale) facente parte del progetto di seguito
sinteticamente riportate:
-
demolizione della vecchia copertura presente a copertura parziale dei locali posti al piano
terzo dello stabile e nella realizzazione della nuova struttura portante del tetto in struttura
lignea lamellare, considerando per ragioni di miglioria dal punto di vista sismico, di
realizzare tutta una cordolatura perimetrale sulla testa della muratura portante, formata
essenzialmente da una radice lignea di adeguata dimensione, resa solidale con la
muratura sottostante, dalla presenza di alcuni connettori e resa continua dalla presenza di
piastre di collegamento, allo scopo di distribuire gli sforzi puntuali che dovranno essere
sopportati dalle catene metalliche di contrasto, che hanno la funzione di contenere tali
spinte e dunque di impedire la nascita di cinematismi sulla testa dei paramenti murari;
-
demolizione e ricostruzione di una intera campata di solaio ligneo presente al piano terra;
-
realizzazione di sarciture e occlusioni mediante iniezioni a pressione, in alcune porzioni di
muratura, che risultano presentare gravi lesioni o fessurazioni di una certa importanza, allo
scopo di ricostituire la sezione resistente della stessa, soggetta a normali sforzi di
compressione.
L’impostazione del calcolo di rinforzo delle strutture portanti e del cordolo è aderente alle
disposizioni contenute nella seguente normativa:
- 64 del 02/02/1974 (prov. per le costruzioni sismiche)
- 1086 del 05/11/1971 (Norme per la disciplina del conglomerato cementizio armato, normale e
precompresso ed a struttura metallica)
- D.M. 24/01/1986 n. 108 (norme per le costruzioni antisismiche)
- UNI 10011 – 86 “Costruzioni di acciaio. Istruzioni per il calcolo, l’esecuzione e la manutenzione”.
- D.M. 14/02/1992 (norme per l’esecuzione delle opere in c.a.o.)
- D.M. 16/01/1996 (norme per le costruzioni in zone sismiche)
- Circolare Ministeriale 10/04/1997 (Istruzioni per l’applicazione delle norme tecniche per le
costruzioni in zone sismiche, di cui al D.M.16/01/1996)
- D.M. 14.01.2008 Nuove Norme Tecniche sulle Costruzioni
- Circolare Ministeriale 617/2008 – Istruzioni per l’applicazione delle nuove norme tecniche.
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Durante le operazioni di consolidamento statico dovranno esser costantemente monitorati i quadri
fessurativi e annotate tutte le misurazioni, eseguite con strumenti di idonea precisione ed adeguata
taratura, su di un apposito registro. E’ inoltre facoltà della Direzione Lavori imporre all’Impresa che
l’esecuzione delle opere di consolidamento murario avvengano con tecniche e materiali differenti
a seconda delle zone d’intervento, senza che ciò costituisca fonte di ulteriori compensi.
DESCRIZIONE STRUTTURE PORTANTI
-Struttura cordolo in legno formato da radice di sezione pari a: larghezza 20 cm e altezza 12 cm;
-Struttura lignea portante in copertura : travi tipo A larghezza 20 cm e altezza 36 cm; travi tipo B
larghezza 20 cm e altezza 32 cm;
-Realizzazione di solaio in legno tipo lamellare con travi orditura primaria di dimensione: (14 x 28)
cm poste ad interasse circa 60 cm e assito superiore di legno di spessore pari a circa 2,5 cm, quindi
realizzazione di caldana armata in c.a di spessore 40 mm.
Catene e piastre di contrasto in acciaio del tipo S275 che hanno le seguenti dimensioni:
-
piastra di contrasto (300x300x12) mm;
-
tigie e bulloni di fissaggio in acciaio inox di diametro minimo 16 mm;
-
Barra filettata delle catene in acciaio di diametro 26 mm;
Infine sono presenti connettori in acciaio tipo S275.
MATERIALI IMPIEGATI
Legno di tipo lamellare: assito conifera; spessore sa=25mm; peso specifico ρ=6kN/m3
Per quanto riguarda la scelta delle travi principali, e quindi il dimensionamento della sezione più
idonea al caso in esame, si è presa come riferimento la classe di resistenza indicata nella EN 338
per i legnami strutturali. A tal proposito ci si è indirizzati verso legnami di conifera di classe C30 i cui
parametri, in termini di resistenza, modulo elastico e massa volumica sono riportati di seguito:
- peso specifico ρl=6kN/m3
- resistenza caratteristica a flessione fm,k=30N/mm2
- resistenza caratteristica a trazione parallela alla fibra ft,0,k=18N/mm2
- resistenza caratteristica a taglio fv,k=3,0N/mm2
- trazione perpendicolare alla fibratura ft,90,K =0,6 N/mm2
- compressione parallela alla fibratura fc,0,K=23 N/mm2
- modulo di elasticità medio parallelo alle fibre El=12.000 kN/mm2
Conglomerato cementizio classe C25/30.
Acciaio per connettori tipo S275 controllato in stabilimento:
fyk =
275.00 N/mm2 tensione caratteristica di snervamento
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ftk =
430.00 N/mm2 tensione caratteristica di rottura
gM0 =
1.05
coefficiente parziale di sicurezza
Art. 39 - Documentazione e monitoraggio degli interventi
Art. 39. 01 - Mappatura degli interventi
Relativamente a tutte le parti del manufatto oggetto d’intervento ritenute dalla D.L. di particolare
interesse,
l’Appaltatore
dovrà
fornire
al
committente
una
mappatura
completa
delle
caratteristiche di degrado, degli interventi passati e degli interventi eseguiti rispettando le
metodologie dettate dalla normativa vigente sui beni di interesse storico artistico e monumentale
(raccomandazioni Normal relative ai materiali lapidei)
Gli elaborati grafici di cui sarà composta la mappatura, redatti da professionista abilitato,
andranno concordati con la Direzione Lavori e saranno forniti su lucido e su supporto informatico.
La documentazione riguarderà ed analizzerà:
- interventi precedenti
- stato di conservazione
- tecniche di esecuzione
- interventi di restauro eseguiti.
Gli stessi elaborati, realizzati, dovranno contenere dettagliati riferimenti e rimandi alla
documentazione fotografica allegata anch’essa tra gli oneri a carico dell’Appaltatore.
Le indicazioni riportate dal restauratore dovranno produrre la documentazione completa della
situazione prima durante e dopo il restauro.
La redazione degli elaborati dovrà avvenire assolutamente in corso d’opera ed esser, da subito, a
disposizione della Direzione Lavori che potrà ordinare la sospensione dei lavori onde ne riscontrasse
il mancato o inadeguato adempimento.
La mappatura sarà costituita da una serie di elaborati grafici in scala opportuna (minimo 1/50)
nonché da una parte descrittiva denominata “fascicolo allegato” che conterrà tutte le specifiche
relative ai contenuti tecnici degli elaborati ed una legenda dettagliata con riferimenti specifici alla
documentazione fotografica ed al eventuale fascicolo relativo ai saggi ed analisi preliminari.
Art. 39. 02 - Documentazione fotografica
L’Appaltatore dovrà realizzare, nel corso di tutto l’intervento, una precisa ed idonea
documentazione fotografica che riproduca ed evidenzi al meglio le caratteristiche precipue del
manufatto, dei materiali, delle tecniche, dello stato di conservazione, delle alterazioni e del
degrado, documentando, con riferimento a quanto previsto riguardo alla mappatura e
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schedatura dei lavori, lo stato del manufatto in ogni sua parte, in relazione agli interventi
precedenti, allo stato di conservazione ed alle tecniche di esecuzione degli interventi di restauro
eseguiti.
In questa sequenza l’Appaltatore deve documentare con dovizia, utilizzando operatori qualificati
e di provata esperienza, tutte quelle immagini che, fin dall’inizio del restauro, ne motivano le scelte
e attestano le fasi dell’intervento fino al risultato finale.
La fotografia dovrà testimoniare la situazione conservativa iniziale dell’opera, che risulterà in parte
irreversibilmente mutata alla fine dell’intervento, e mostrerà tutte le trasformazioni, da quelle
minime a quelle più sostanziali, verificatesi durante le specifiche lavorazioni.
La ripresa fotografica sarà effettuata sia in bianco e nero che a colori e comprenderà stampe e
diapositive, dovrà esser realizzata in vari formati a seconda delle necessità d’uso, delle peculiarità
dell’opera e della tecnica di documentazione impiegata:
- Piccolo formato (24x36 mm2);
- Medio formato (6x6 cm2) ;
- Grande formato (10x12, 13x18, 18x24 cm2).
Tutta la documentazione dovrà esser realizzata con fotocamere di piccolo formato e predisposta
in forma di fotografia a colori, fotografia in bianco e nero e diapositiva a colori.
La Direzione Lavori concorderà con l’Appaltatore un adeguato numero di fotografie che
documentino tutte le fasi principali dell’intervento, da predisporre sia in bianco e nero che a colori,
realizzate con fotocamere di medio formato.
L’Appaltatore, qualora la Direzione Lavori valuti si debbano raggiungere livelli qualitativi che
possano assicurare la possibilità di realizzare i massimi ingrandimenti, dovrà predisporre un
adeguata documentazione realizzata con fotocamere di grande formato.
La predisposizione di immagini di tipo digitale sarà realizzata con fotocamere speciali con alta
definizione spaziale con le caratteristiche richieste dalla Direzione dei lavori.
L’Appaltatore dovrà eseguire, se previsto dal progetto o indicato dalla Direzione Lavori, la
documentazione di riprese ravvicinate (macro e microfotografia) e di indagini speciali (quali
l’infrarosso in b/n e in falsi colori e la fluorescenza ultravioletta).
L’Appaltatore dovrà produrre l’esauriente documentazione fotografica, di cui sopra, in negativo,
diapositiva e riproduzioni su carta a colori e in bianco e nero in formati vari secondo le indicazioni
della Direzione Lavori. Tale documentazione dovrà essere integrata costantemente in relazione a
tutte le specifiche operazioni svolte durante l’intervento conservativo e, da subito, messa a
disposizione della Direzione Lavori che potrà ordinare la sospensione delle lavorazioni qualora
ritenesse tale documentazione incompleta o inadeguata.
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La documentazione fotografica dovrà esser corredata da un elenco numerato con specifiche
didascalie per ognuna delle immagini acquisite.
Art. 39. 03 - Diario di cantiere
L’Appaltatore, in conformità a quanto disposto dalla Direzione Lavori, è tenuto a redigere un
“diario di cantiere” sul quale vengono registrati quotidianamente i dati relativi ad ogni operazione
eseguita in cantiere, al numero ed alla qualifica degli operatori impegnati, ai materiali, alle
attrezzature ed alle tecniche utilizzate, con specifiche considerazioni riferite alle problematiche o a
quant’altro emerso nel corso dell’attività di cantiere. Al diario di cantiere è allegata copia delle
schede tecniche e delle bolle di consegna relative ai prodotti utilizzati per il restauro nonché il
brogliaccio della “schedatura degli interventi”.
Il diario di cantiere è custodito in cantiere e messo a disposizione della Direzione Lavori che
provvederà ad effettuare periodicamente il controllo dalla sua regolare tenuta segnalando
all’Appaltatore eventuali mancanze o difformità. Il diario di cantiere, in originale, sarà parte
integrante della documentazione che l’Appaltatore è tenuto a consegnare alla Stazione
Appaltante a conclusione dei lavori.
Art. 39. 04 - Schedatura degli interventi
Per tutte le opere di restauro specialistico o comunque indicate dalla D.L., nei modi e secondo le
prescrizioni definiti dalla Direzione Lavori, l’Appaltatore, senza che questo costituisca fonte di
compensi aggiuntivi, è tenuto a redigere l’elaborato definito “schedatura degli interventi”.
Per ogni specifica operazione verranno annotate su specifica scheda tipo i dati relativi a:
- localizzazione dell’area interessata dall’intervento;
- qualifica degli operatori;
- individuazione del tipo di alterazione o patologia di degrado;
- quantificazione ed definizione dell’estensione della patologia;
- descrizione della specifica fase dell’intervento;
- descrizione delle successive fasi d’intervento;
- descrizione dei materiali e prodotti impiegati in ogni fase d’intervento e delle specifiche modalità
applicative;
- specifici riferimenti e richiami alla mappatura, alla documentazione fotografica ed ai saggi ed
analisi preliminari;
- descrizione delle modalità e dei dispositivi di protezione individuale e generale adottati;
- considerazioni sugli aspetti manutentivi;
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- note e considerazioni integrative.
Se necessario ad ogni scheda saranno allegati grafici e/o stampe di fotografie, appunti, schede
tecniche o quant’altro utile a documentare dettagliatamente ogni operazione eseguita.
Le singole schede dovranno essere compilate e siglate da un operatore dotato della qualifica
“restauratore di beni culturali”, come definito dall’art. 7 del D.M. 294/2000 e s.m.i..
L’Appaltatore provvederà alla compilazione della scheda in contraddittorio con la Direzione Lavori
alla quale dovrà sottoporla per l’approvazione immediatamente prima dell’inizio della relativa fase
operativa, che altrimenti non potrà esser avviata.
Art. 40 - Materiali in genere
È regola generale intendere che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti, realizzati con
materiali e tecnologie tradizionali e/o artigianali, necessari per i lavori di conservazione, restauro,
risanamento o manutenzione da eseguirsi sui manufatti potranno provenire da quelle località che
l’Appaltatore riterrà di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione dei
Lavori e degli eventuali organi competenti preposti alla tutela del patrimonio storico, artistico,
architettonico, archeologico e monumentale, siano riconosciuti della migliore qualità, simili, ovvero
il più possibile compatibili con i materiali preesistenti, così da non risultare incompatibili con le
proprietà chimiche, fisiche e meccaniche dei manufatti oggetto di intervento.
Nel caso di prodotti industriali (ad es., malte premiscelati) la rispondenza a questo capitolato potrà
risultare da un attestato di conformità rilasciato dal produttore e comprovato da idonea
documentazione e/o certificazione.
L’Appaltatore avrà l’obbligo, durante qualsivoglia fase lavorativa, di eseguire o fare effettuare,
presso gli stabilimenti di produzione e/o laboratori ed istituti in possesso delle specifiche
autorizzazioni, tutte le campionature e prove preliminari sui materiali (confezionati direttamente in
cantiere o confezionati e forniti da ditte specializzate) impiegati e da impiegarsi (in grado di
garantire l’efficacia e la non nocività dei prodotti da utilizzarsi) prescritte nel presente capitolato
e/o stabilite dalla Direzione Lavori. Tali verifiche dovranno fare riferimento alle indicazioni di
progetto, alle normative UNI e alle raccomandazioni NorMaL recepite dal Ministero per i Beni
Culturali con Decreto 11 novembre 1982, n. 2093. Il prelievo dei campioni (da eseguirsi secondo le
prescrizioni indicate nelle raccomandazione NorMaL) dovrà essere effettuato in contraddittorio
con l’Appaltatore e sarà appositamente verbalizzato.
In particolare, su qualsiasi manufatto di valore storico-architettonico-archeologico, ovvero sul
costruito attaccato, in modo più o meno aggressivo da agenti degradanti, oggetto di intervento di
carattere manutentivo, conservativo o restaurativo, e se previsto dagli elaborati di progetto
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l’Appaltatore dovrà mettere in atto una serie di operazioni legate alla conoscenza fisico materica,
patologica in particolare:
– determinazione dello stato di conservazione del costruito oggetto di intervento;
– individuazione degli agenti patogeni in aggressione;
– individuazione delle cause dirette e/o indirette nonché i meccanismi di alterazione.
Nel caso che la Direzione dei Lavori, a suo insindacabile giudizio, non reputasse idonea tutta o
parte di una fornitura di materiale sarà obbligo dell’Appaltatore provvedere prontamente e senza
alcuna osservazione in merito, alla loro rimozione (con altri materiali idonei rispondenti alle
caratteristiche ed ai requisisti richiesti) siano essi depositati in cantiere, completamente o
parzialmente in opera. Sarà inteso che l’Appaltatore resterà responsabile per quanto ha attinenza
con la qualità dei materiali approvvigionati anche se valutati idonei dalla D.L., sino alla loro
accettazione da parte dell’Amministrazione in sede di collaudo finale.
Art. 41 - Operazioni di asportazioni, demolizioni e smontaggi
Le demolizioni e/o le asportazioni totali o parziali di murature, intonaci, solai, ecc., nonché
l’operazione di soppressione di stati pericolosi in fase critica di crollo, dovranno essere eseguite con
ordine e con le necessarie precauzioni, al fine sia da non provocare eventuali danneggiamenti
alle residue strutture, sia da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro. Particolare
attenzione dovrà essere fatta allo scopo di eludere l’eventuale formazione d’eventuali zone
d’instabilità strutturale.
Prima dell’inizio della procedura dovrà, obbligatoriamente, essere effettuata la verifica dello stato
di conservazione e di stabilità delle strutture oggetto di intervento e dell’eventuale influenza statica
su strutture corrispondenti, nonché il controllo preventivo della reale disattivazione delle condutture
elettriche, del gas e dell’acqua onde evitare danni causati da esplosioni o folgorazioni. Si dovrà,
inoltre, provvedere alle eventuali, necessarie opere di puntellamento ed alla messa in sicurezza
temporanea (mediante idonee opere provvisionali) delle parti di manufatto ancora integro o
pericolanti per le quali non saranno previste opere di rimozione. Preliminarmente all’asportazione
ovvero smontaggio di elementi da ricollocare in situ sarà indicato il loro preventivo rilevamento,
classificazione e posizionamento di segnali atti a facilitare la fedele ricollocazione dei manufatti.
Questo tipo di procedura dovrà essere strettamente limitata e circoscritta alle zone ed alle
dimensioni prescritte negli elaborati di progetto. Nel caso in cui, anche per l’eventuale mancanza
di puntellamenti o di altre precauzioni, venissero asportate altre parti od oltrepassati i confini fissati,
si dovrà provvedere al ripristino delle porzioni indebitamente demolite seguendo scrupolosamente
le prescrizioni enunciate negli articoli specifici.
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Tutti i materiali riutilizzabili (mattoni, pianelle, tegole, travi, travicelli ecc.) dovranno essere
opportunamente calati a terra, “scalcinati”, puliti (utilizzando tecniche indicate dalla D.L.), ordinati
e custoditi, nei luoghi di deposito che saranno segnati negli elaborati di progetto (in ogni caso
dovrà essere un luogo pulito, asciutto, coperto eventualmente con teli di PVC, e ben ventilato
sarà, inoltre, consigliabile non far appoggiare i materiali di recupero direttamente al contatto con il
terreno interponendovi apposite pedane lignee o cavalletti metallici), usando cautele per non
danneggiarli, sia nelle operazioni di pulitura, sia in quelle di trasporto e deposito. Detti materiali, se
non diversamente specificato negli elaborati di progetto, resteranno tutti di proprietà della stazione
appaltante, la quale potrà ordinare all’appaltatore di impiegarli in tutto od in parte nei lavori
appaltati.
I materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e/o rimozioni dovranno sempre essere trasportati
(dall’appaltatore) fuori dal cantiere, in depositi indicati ovvero alle pubbliche discariche nel
rispetto delle norme in materia di smaltimento delle macerie, di tutela dell’ambiente e di eventuale
recupero e riciclaggio dei materiali stessi.
Per demolizioni di notevole estensione sarà obbligo predisporre un adeguato programma nel
quale verrà riportato l’ordine delle varie operazioni.
Art. 42 - Scavi in genere
Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro, a mano o con mezzi meccanici, dovranno essere eseguiti
secondo i disegni di progetto e la relazione geologica e geotecnica di cui al D.M. 11 marzo 1988
integrato dalla Circolare Ministeriale LL.PP. del 9 gennaio 1996, n. 218/24/3, nonché secondo le
particolari prescrizioni che saranno date all'atto esecutivo dalla direzione dei lavori.
L’Appaltatore prima di eseguire gli scavi o sbancamenti previsti deve eseguire indagini sulla natura
del terreno, per individuare la presenza di eventuali scavi precedenti, tubazioni di acqua, gas e
fognature, cavi elettrici e telefonici, cavità sotterranee, ecc.., eventualmente non indicati ( o
erroneamente indicati) negli elaborati progettuali esecutivi, in modo da poter impiegare i mezzi
idonei per l’esecuzione dei lavori. Il cantiere dovrà essere delimitato da recinzione adeguata
fissata con paletti di ferro o legno infissi nel terreno o in plinti di calcestruzzo.
Nell'esecuzione degli scavi in genere l'Appaltatore dovrà procedere in modo da impedire
scoscendimenti e franamenti, restando esso, oltreché totalmente responsabile di eventuali danni
alle persone ed alle opere, altresì obbligato a provvedere a suo carico e spese alla rimozione delle
materie franate.
In corso d’opera è fatto obbligo all’Appaltatore di verificare e controllare la rispondenza tra la
caratterizzazione geotecnica assunta in progetto e la situazione effettiva del terreno.
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Qualora ne se ne rilevi la necessità, sarà onere dell’Appaltatore procedere all’esecuzione dello
scavo “a campioni” al fine di prevenire eventuali franamenti e/o cedimenti repentini dei terreni.
L'Appaltatore dovrà, inoltre, provvedere a sue spese affinché le acque scorrenti alla superficie del
terreno siano deviate in modo che non abbiano a riversarsi nei cavi.
Le materie provenienti dagli scavi, ove non siano utilizzabili o non ritenute adatte (a giudizio
insindacabile della direzione dei lavori) ad altro impiego nei lavori, dovranno essere portate fuori
della sede del cantiere, alle pubbliche discariche ovvero su aree che l'Appaltatore dovrà
provvedere a rendere disponibili a sua cura e spese.
Qualora le materie provenienti dagli scavi debbano essere successivamente utilizzate, esse
dovranno essere depositate in deposito indicato dall'Amministrazione, previo assenso della
direzione dei lavori, per essere poi riprese a tempo opportuno. In ogni caso le materie depositate
non dovranno essere di danno ai lavori, alle proprietà pubbliche o private ed al libero deflusso
delle acque scorrenti in superficie.
La direzione dei lavori potrà fare asportare, a spese dell'Appaltatore, le materie depositate in
contravvenzione alle precedenti disposizioni.
Qualora i materiali siano ceduti all'Appaltatore, si applica il disposto dell'art. 36 del Capitolato
Generale d'appalto.
Oltre che per gli obblighi particolari emergenti dal presente articolo, con i prezzi d’elenco per gli
scavi in genere l’Appaltatore deve ritenere compensato per tutti gli altri eventuali oneri:
- per taglio di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc..;
- per il taglio e lo scavo con qualsiasi mezzo delle materie sia asciutte che bagnate, di qualsiasi
consistenza e anche in presenza d’acqua;
- per paleggi, innalzamento, carico, trasporto e scarico a rinterro od a rifiuto entro i limiti previsti in
elenco prezzi, sistemazione delle materie di rifiuto, deposito provvisorio e successiva ripresa;
- per la regolazione delle scarpate o pareti, per lo spianamento del fondo, per la formazione di
gradoni, attorno e sopra le condotte di acqua o altre condotte in genere, e sopra le fognature o
drenaggi secondo le sagome definitive di progetto esecutivo;
- per puntellature, sbadacchiature ed armature di qualsiasi importanza e genere secondo tutte le
prescrizioni contenute nel presente Capitolato Speciale d’Appalto, compresi le composizioni,
scomposizioni, estrazioni ed allontanamento, nonché sfridi, deterioramenti, perdite parziali o totali
del legname o dei ferri;
- per impalcature, ponti e costruzioni provvisorie, occorrenti sia per il trasporto delle materie di
scavo sia per la formazione di rilevati, per passaggi, attraversamenti, ecc..
- per ogni altra spesa necessaria per l’esecuzione completa degli scavi.
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Art. 42. 01 - Scavi di splateamento e sbancamento
Per scavi di sbancamento o sterri andanti s'intendono quelli occorrenti per lo spianamento o
sistemazione del terreno su cui dovranno sorgere le costruzioni, per tagli di terrapieni, per la
formazione di cortili, giardini, scantinati, piani di appoggio per platee di fondazione, vespai, rampe
incassate o trincee stradali, ecc., e in generale tutti quelli eseguiti a sezione aperta su vasta
superficie ove sia possibile l'allontanamento delle materie di scavo evitandone il sollevamento, sia
pure con la formazione di rampe provvisorie ecc.
Saranno pertanto considerati scavi di sbancamento anche quelli che si trovano al di sotto del
piano di campagna o del piano stradale di progetto (se inferiore al primo), quando gli scavi
rivestano i caratteri sopra accennati.
Nei lavori di splateamento o sbancamento eseguiti senza l’impiego di escavatori meccanici, le
pareti delle fronti di attacco, secondo le prescrizioni dell’art. 12 del D.P.R. 7 gennaio 1956, n° 164,
devono avere un’inclinazione o un tracciato tali, in relazione alla natura del terreno, da impedire
franamenti.
Quando la parete del fronte di attacco supera l’altezza di 1,50 m è vietato il sistema di scavo
manuale per scalzamento alla base e conseguente franamento della parete. Quando per la
particolare natura del terreno o per causa di piogge, di infiltrazione, di gelo o disgelo, o per altri
motivi, siano da temere frane o scoscendimenti, deve provvedersi all’armatura o al
consolidamento del terreno. Nei lavori di scavo eseguiti con mezzi meccanici deve essere vietata
la presenza degli operai nel campo di azione dell’escavatore e sul ciglio del fronte di attacco. Il
posto di manovra dell’addetto all’escavatore, quando questo non sia munito di cabina metallica,
deve essere protetto con solido riparo. Ai lavoratori deve essere fatto esplicito divieto di avvicinarsi
alla base della parete di attacco e, in quanto necessario in relazione all’altezza dello scavo o alle
condizioni di accessibilità del ciglio della platea superiore, la zona superiore di pericolo deve essere
almeno delimitata mediante opportune segnalazioni sposabili col proseguire dello scavo.
Art. 42. 02 - Scavi di fondazione od in trincea
Per scavi di fondazione in generale si intendono quelli incassati ed a sezione ristretta necessari per
dar luogo ai muri o pilastri di fondazione propriamente detti.
In ogni caso saranno considerati come gli scavi di fondazione quelli per dar luogo alle fogne,
condutture, fossi e cunette.
Qualunque sia la natura e la qualità del terreno, gli scavi per fondazione, dovranno essere spinti
fino alla profondità che dalla direzione dei lavori verrà ordinata all'atto della loro esecuzione. Le
profondità, che si trovano indicate nei disegni, sono perciò di stima preliminare e l'Amministrazione
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appaltante si riserva piena facoltà di variarle nella misura che reputerà più conveniente, senza che
ciò possa dare all'Appaltatore motivo alcuno di fare eccezioni o domande di speciali compensi,
avendo egli soltanto diritto al pagamento del lavoro eseguito, coi prezzi contrattuali stabiliti per le
varie profondità da raggiungere. E' vietato all'Appaltatore, sotto pena di demolire il già fatto, di
por mano alle murature prima che la direzione dei lavori abbia verificato ed accettato i piani delle
fondazioni.
I piani di fondazione dovranno essere generalmente orizzontali, ma per quelle opere che cadono
sopra falde inclinate, dovranno, a richiesta della direzione dei lavori, essere disposti a gradini ed
anche con determinate contropendenze.
Compiuta la muratura di fondazione, lo scavo che resta vuoto, dovrà essere diligentemente
riempito e costipato, a cura e spese dell'Appaltatore, con le stesse materie scavate, sino al piano
del terreno naturale primitivo.
Gli scavi per fondazione dovranno, quando occorra, essere solidamente puntellati e sbadacchiati
con robuste armature, in modo da proteggere contro ogni pericolo gli operai, ed impedire ogni
smottamento di materie durante l'esecuzione tanto degli scavi che delle murature.
L'Appaltatore è responsabile dei danni ai lavori, alle persone, alle proprietà pubbliche e private
che potessero accadere per la mancanza o insufficienza di tali puntellazioni e sbadacchiature,
alle quali egli deve provvedere di propria iniziativa, adottando anche tutte le altre precauzioni
riconosciute necessarie, senza rifiutarsi per nessun pretesto di ottemperare alle prescrizioni che al
riguardo gli venissero impartite dalla direzione dei lavori.
Col procedere delle murature l'Appaltatore potrà ricuperare i legnami costituenti le armature,
sempreché non si tratti di armature formanti parte integrante dell'opera, da restare quindi in posto
in proprietà dell'Amministrazione; i legnami però, che a giudizio della direzione dei lavori, non
potessero essere tolti senza pericolo o danno del lavoro, dovranno essere abbandonati negli scavi.
Nell’esecuzione di scavi per raggiungere il piano di posa della fondazione, secondo quanto
prescritto dal punto C. 4.5 del D.M. 11 marzo 1988, n°127, si deve tener conto di quanto specificato
al punto A.2, al punto D.2 ed alla sezione G, dello stesso D.M.. Il terreno di fondazione non deve
subire rimaneggiamenti e deterioramenti prima della costruzione dell’opera. Eventuali acque
ruscellanti o stagnanti devono essere allontanate dagli scavi. Il piano di posa degli elementi
strutturali di fondazione deve essere regolarizzato e protetto con conglomerato cementizio magro
o altro materiale idoneo eventualmente indicato dal Direttore dei lavori. Nel caso che per eseguire
gli scavi si renda necessario deprimere il livello della falda idrica si dovranno valutare i cedimenti
del terreno circostante; ove questi non risultino compatibili con la stabilità e la funzionalità delle
opere esistenti, si dovranno opportunamente modificare le modalità esecutive. Si dovrà, nel caso
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in esame, eseguire la verifica al sifonamento. Per scavi profondi, si dovrà eseguire la verifica di
stabilità nei riguardi delle rotture del fondo.
Art. 42. 03 - Deposito di materiali in prossimità degli scavi
E’ vietato, secondo le prescrizioni dell’art. 14 del D.P.R. 7 gennaio 1956, n° 164, costituire depositi di
materiali presso il ciglio degli scavi, soprattutto se privi delle necessarie armature, in quanto il
materiale accumulato può esercitare pressioni tali da provocare frane. Qualora tali depositi siano
necessari per le condizioni del lavoro, si deve provvedere alle necessarie puntellature.
Art. 42. 04 - Divieti per l’Appaltatore
L’Appaltatore dopo l’esecuzione degli scavi non può iniziare l’esecuzione delle strutture di
fondazione, prima che la direzione dei lavori abbia verificato la rispondenza geometrica degli
scavi o sbancamenti alle prescrizioni del progetto esecutivo e l’eventuale successiva verifica
geologica e geotecnica del terreno di fondazione.
Art. 43 - Scavi con assistenza di archeologo ed eventuali ritrovamenti
Gli scavi con assistenza di archeologo saranno eseguiti interamente a mano ovvero, solo se
autorizzato dalla D.L., con l’utilizzo di piccoli mezzi meccanici. Tutti i materiali di risulta dovranno
essere vagliati, se necessario catalogati ed accatastati nelle zone limitrofe; il loro allontanamento
potrà avvenire solo a fronte di avvenuta verifica da parte della D.L.
Nel caso, nel corso dei lavori anche non in presenza di archeologo, fossero rinvenuti materiali o
strutture di natura archeologica l’Appaltatore sospenderà immediatamente le operazioni di scavo
e tutte le lavorazioni connesse avvisando repentinamente la Direzione Lavori e, ai sensi del
“Codice dei Beni culturali e del paesaggio” approvato con Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42, provvederà alla conservazione temporanea dei reperti lasciandoli nelle condizioni e nel luogo
in cui sono stati rinvenuti. E’ responsabilità e d onere dell’Appaltatore la tenuta in sicurezza del sito
archeologico che non dovrà subire alcuna manomissione ne rimozione di materiale alcuno,
pertanto, l’Impresa è tenuta a predisporre, nel più breve tempo possibile, eventuali strutture od
opere provvisionali atte a garantire la sicurezza di strutture e reperti rinvenuti. L’impresa ha altresì
l’obbligo dell’attuazione di tutte le prescrizioni impartite dalla Direzione Lavori. L’Appaltatore è
responsabile sia per eventuali danni o manomissioni sia per la mancata o parziale applicazione
degli obblighi di cui al presente articolo.
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Art. 44 - Deumidificazioni
Le risoluzione attuabili con il fine di ovviare a questo problema hanno lo scopo di allontanare o,
quantomeno, ridurre l’azione disgregante dell’acqua per mezzo della messa in opera o del
ripristino di elementi in grado di evitare l’impregnazione della muratura. La scelta della risoluzione
più adeguata al caso specifico deve essere fatta dopo aver acquisito delle conoscenze
dettagliate sull’ambiente e sul manufatto oggetto d’intervento; per questo occorre verificare sia la
natura morfologica del terreno, l’altezza della falda freatica, l’eventuale presenza di acque
sotterranee sia il reale stato conservativo del manufatto controllando gli impianti di adduzione e di
scarico delle acque, gli impianti di riscaldamento e di ventilazione, i sistemi di raccolta e
smaltimento delle acque meteoriche (canali, pozzetti e pluviali) in modo da poter capire se le
cause che hanno provocato il fenomeno sono riconducibili a problemi legati alla mancata
manutenzione della struttura oppure sono indirettamente connessi a questa dalla situazione al
contorno.
I lavori di deumidificazione delle murature, qualsiasi sia il sistema di risanamento adottato
(drenaggi, vespai, intonaci macroporosi, iniezioni con miscele idrofobizzanti ecc.) necessiteranno
di analisi preventive, al fine di stabilire la natura del degrado e, di conseguenza, stabilire la
metodologia da adottare più appropriata per risolvere lo specifico problema.
Le tecniche meno invasive, che non alterano la configurazione strutturale del manufatto e
prevedono la messa in opera di risoluzioni (vespai, drenaggi, intercapedini, contropareti, intonaci
macroporosi, elettrosmosi attiva blanda ecc.) che ostacolano l’accesso dell’acqua e allo stesso
tempo consentono la traspirabilità della muratura, saranno da preferire agli interventi direttamente
operanti sulla struttura del manufatto.
E’ opportuno tenere sempre presente, indipendentemente dalla risoluzione adottata, che
difficilmente un trattamento può ritenersi completamente risolutivo e che ogni procedura ha i suoi
limiti e le relative controindicazioni per cui può risultare conveniente ricorrere a sistemi integrati di
più tecniche in modo da poter attuare una compensazione reciproca capace di annullare, in
parte, le diverse limitazioni insite in ogni intervento. I fenomeni relativi all’umidità risultano, spesse
volte, difficili da eliminare per questo lo scopo che deve prefiggersi l’intervento è quello di
attenuarli in modo da renderli meno nocivi per la struttura.
Art. 45 - Coperture e impermeabilizzazioni
Le prestazioni non potranno essere eseguite con condizioni atmosferiche che possono
compromettere l’opera stessa, a meno che non si possano contrastare, con particolari
accorgimenti, gli effetti negativi.
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L’Appaltatore, senza che ciò costituisca fonte di ulteriori compensi, è tenuto ad adottare tutti
quegli accorgimenti nonché a predisporre e metter in opera tutti gli approntamenti ed opere
provvisionali atti a proteggere il manufatto dagli agenti atmosferici affinché non si verifichino danni
dei quali verrà ritenuto responsabile.
Art. 45. 01 - Impermeabilizzazioni
Le seguenti strutture o parti di esse saranno sempre sottoposte, salvo diverse prescrizioni, a
trattamento impermeabilizzante:
a) le falde di tetto continue e raccordi alle murature perimetrali;
d) soglie esterne, davanzali e parapetti di nuova costruzione;
f) massetti di piani terra realizzati su vespai;
g) tutti i raccordi verticali dei punti precedenti;
h) pareti verticali esterne di murature interrate.
Il piano di posa dei manti impermeabilizzanti su opere murarie dovrà avere, comunque, pendenze
non inferiori al 2%, essere privo di asperità e con una superficie perfettamente lisciata (a frattazzo o
simili), livellata, stagionata e con giunti elastici di dilatazione; lo spessore minimo non dovrà mai
essere inferiore ai 4 cm.
I materiali impiegati e la messa in opera dovranno presentare i requisiti richiesti, essere integri, senza
borse, fessurazioni o scorrimenti e totalmente compatibili con il sistema adottato al fine di garantire,
in ogni caso, l'assenza di qualunque infiltrazione d'acqua.
Nella realizzazione e messa in opera dell’ impermeabilizzazione si dovrà adottare uno dei seguenti
tipi di posa:
a) il sistema in indipendenza dovrà essere eseguito con la posa a secco della membrana
impermeabile senza alcun collegamento al supporto; in questo caso lo strato impermeabile dovrà
essere completato da una copertura (ghiaia o pavimentazione) pesante, dovranno essere previsti,
inoltre, idonei strati di scorrimento;
b) il sistema in semindipendenza verrà realizzato, in assenza di ghiaia o pavimentazioni di
copertura, fissando lo strato impermeabile al supporto nei punti perimetrali e di particolare
sollecitazione meccanica; la superficie totale dei punti di ancoraggio non dovrà essere superiore
al 35% della superficie impermeabilizzante (in zone fortemente ventose tale valore verrà elevato al
56-60%);
c) il sistema in aderenza sarà usato in situazioni di vento forte, falde di copertura a forte pendenza,
in prossimità di bocchettoni, muretti, cornicioni, etc. e sarà realizzato mediante il fissaggio totale
dello strato impermeabile al supporto sottostante.
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Nel caso di utilizzo di membrane prefabbricate, nei vari materiali, si dovrà procedere al montaggio
rispettando le seguenti prescrizioni:
- pulizia del sottofondo da tutte le asperità, residui di lavorazioni, scaglie di qualunque tipo e salti di
quota; nel caso di sola impermeabilizzazione su solai costituiti da elementi prefabbricati, tutte le
zone di accostamento tra i manufatti dovranno essere ricoperte con strisce di velo di vetro posate
a secco;
- posa in opera a secco di un feltro di fibre di vetro da 100 gr./mq. (barriera al vapore) per ulteriore
protezione della parte di contatto della guaina con il sottofondo;
- posizionamento delle guaine (uno o due strati) con sovrapposizione delle lamine contigue di
almeno 70 mm. ed esecuzione di una saldatura per fusione con fiamma e successiva suggellatura
con ferro caldo (oppure incollate con spalmatura di bitume ossidato a caldo);
- posa in opera di uno strato di cartone catramato (strato di scorrimento) da 120 gr./mq. sopra la
guaina finale per consentire la dilatazione termica del manto impermeabile indipendentemente
dalla pavimentazione superiore.
Barriera al vapore
La barriera al vapore, nel caso di locali con umidità relativa dell'80% alla temperatura di 20°C, sarà
costituita da una membrana bituminosa del peso di 2 kg./mq. armata con una lamina di alluminio
da 6/100 di mm. di spessore posata su uno strato di diffusione al vapore costituito da una
membrana bituminosa armata con velo di vetro e munita di fori; questa membrana verrà posata in
opera mediante una spalmata di bitume ossidato (2 kg./mq.) applicato a caldo previo
trattamento dell'elemento portante con primer bituminoso in solvente.
Nel caso di locali con umidità relativa entro i valori normali, la barriera al vapore sarà costituita da
una membrana impermeabile, a base di bitume distillato o polimeri, con armatura in velo di vetro
del peso di 3 kg./mq. posata a fiamma sull'elemento portante previamente trattato con primer
bituminoso a solvente e con sormonta dei teli di almeno 5 cm. saldati a fiamma.
Gli eventuali elementi isolanti posti sopra la barriera al vapore dovranno sempre essere (salvo nella
soluzione del tetto rovescio) totalmente incollati.
Barriera al vapore per alto tasso di umidità (80% a 20°C)
Membrana bituminosa del peso di 2 kg./mq. armata con una lamina di alluminio goffrato da 6/100
di mm. di spessore, posata su uno strato di diffusione al vapore costituito, a sua volta, da una
membrana bituminosa armata con velo di vetro e con fori di 2 cm. di diametro nella quantità di
115/mq. ca. (la posa in opera della membrana sarà eseguita con bitume ossidato spalmato a
caldo previo trattamento del supporto con primer bituminoso in solvente).
Barriera al vapore per tasso di umidità medio-basso (50-60% a 20°C)
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Membrana impermeabile, a base di bitume distillato o polimeri, con armatura in velo di vetro, del
peso di 3 kg./mq. posata a fiamma sull'elemento portante previamente trattato con primer
bituminoso a solvente.
Strato di scorrimento
Verrà posto tra gli strati impermeabilizzanti ed il relativo supporto e dovrà avere caratteristiche di
imputrescibilità, rigidità, basso coefficiente di attrito, buona resistenza meccanica; sarà costituito
da un feltro di vetro da 50 g./mq. trattato con resine termoindurenti oppure da cartonfeltro
bitumato cilindrato da 300 g./mq.
Lo strato di scorrimento dovrà essere posato a secco come pure la prima membrana ad esso
sovrastante che dovrà essere saldata solo nelle zone di sormonta dei teli.
Lo strato di scorrimento non dovrà essere posato in prossimità dei contorni, dei volumi tecnici della
copertura, dei bocchettoni, dei caminetti di ventilazione, delle gronde e dei giunti di dilatazione,
fermandosi a 20-30 cm. da tali elementi.
Membrane impermeabili
Saranno costituite da fogli impermeabilizzanti in PVC rinforzato e simili con o senza rinforzi (in
tessuto di vetro o sintetico) posati secondo i sistemi in indipendenza, in semindipendenza o in
aderenza e secondo le prescrizioni già indicate o le relative specifiche fornite dal progetto, dalle
case produttrici e dalla direzione dei lavori.
Si dovranno, comunque, eseguire risvolti di almeno 20 cm. di altezza lungo tutte le pareti verticali di
raccordo, adiacenti ai piani di posa, costituite da parapetti, volumi tecnici, locali di servizio,
impianti, etc.
a) Cartonfeltro bitumato
Sarà costituito da carta feltro impregnata a saturazione di bitume ottenuta con un doppio bagno
e, in aggiunta, uno strato finale in fibre minerali. Le caratteristiche dei diversi tipi di cartonfeltro
dovranno essere conformi alle norme vigenti per tali materiali. I manti bituminosi con supporti in
fibra di vetro dovranno essere stabili chimicamente e fisicamente, resistenti alla trazione,
imputrescibili, etc.; le caratteristiche delle miscele bituminose e dei supporti o armature di
protezione in fibre di vetro saranno conformi alla normativa vigente od alle specifiche prescrizioni
relative alle varie condizioni d'uso.
b) Guaine in resine
Saranno prodotte per vulcanizzazione di vari tipi di polimeri e additivi plastificati, dovranno essere
resistenti al cemento, al bitume ed alle calci, agli agenti atmosferici, ai raggi ultravioletti; avranno
spessori variabili da 0,75 a 2 mm. e caratteristiche meccaniche adeguate.
c) Guaina per coperture non zavorrate
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Sarà costituita da un foglio impermeabilizzante in PVC (cloruro di polivinile) con rinforzo in tessuto di
poliestere, avrà uno spessore totale di 1,2/1,5 mm. e verrà usata come strato esposto del manto
impermeabilizzante a strati non incollati, con fissaggio meccanico e senza zavorramento. Dovrà
avere caratteristiche di resistenza agli agenti atmosferici, ai raggi UV, al calore radiante ed avere
stabilità dimensionale. Il materiale sarà trasportato e posto in opera secondo le indicazioni della
casa produttrice.
d) Guaina per coperture zavorrate
Sarà costituita da un foglio impermeabilizzante in PVC plastificato (cloruro di polivinile) con rinforzo
in velovetro e tessuto di vetro per lo spessore totale di 1/1,2 mm. e verrà usata come ultimo strato
esposto del manto impermeabilizzante a strati non incollati e con zavorramento. Dovrà avere
caratteristiche di resistenza agli agenti atmosferici, ai raggi UV, alle radici, al calore radiante ed
avere stabilità dimensionale.
Isolanti
I pannelli isolanti usati per la realizzazione di sistemi di impermeabilizzazione dovranno avere
coibentazioni di spessore superiore a 6 cm., dovranno essere posati accostati su due strati sfalsati e
saranno incollati al supporto.
Nel caso di coperture con pendenze superiori al 20% si dovranno realizzare dei fissaggi meccanici
costituiti da chiodi ad espansione o viti autofilettanti con rondella.
I pannelli di polistirolo dovranno avere una densità minima di 25 kg./mc.
La
membrana
impermeabile
posta
sopra
i
pannelli
isolanti
dovrà
essere
posata
in
semindipendenza mediante incollaggio nella zona centrale dei pannelli ed il metodo di
incollaggio dipenderà dalla natura dell'isolante termico scelto e dal tipo di membrana
impermeabilizzante prevista.
Il bitume ossidato e la saldatura a fiamma verranno usati solo con isolanti non deformabili, negli
altri casi si userà mastice a freddo.
Art. 46 – Serramenti
Art. 46. 01 - Generalità
I Serramenti dovranno essere forniti utilizzando i profili e le ferramenta in base alle tipologie ed ai
modelli indicati nell’Abaco dei serramenti e dalla Direzione lavori previa campionatura a carico
dell’Appaltatore.
I prezzi contrattuali comprendono e compensano tutti gli oneri necessari alla realizzazione e posa
degli stessi comprese le ferramenta che verranno realizzate secondo i modi, le tipologie ed i
modelli indicati dalla D.L. previa campionatura a carico dell’Appaltatore.
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Tutti gli infissi verranno valutati in base alla loro effettiva superficie e saranno misurati su una sola
faccia del perimetro esterno dei telai, siano essi semplici od a cassettone. Le parti centinate
verranno valutate secondo le effettive superfici ad infisso chiuso, compreso il telaio se esistente.
Gli infissi ad un’anta di superficie inferiore a 1,50 mq verranno ammessi in contabilità con
valutazione non inferiore a tale valore minimo di superficie; gli infissi a due ante di superficie
inferiore a 2,00 mq verranno ammessi in contabilità con valutazione non inferiore a tale valore
minimo di superficie.
Le mostre, le contromostre ed i coprifili dovranno, se non diversamente disposto, ritenersi sempre
compresi nell'onere relativo alla fornitura e posa in opera degli infissi, viceversa, saranno misurati
linearmente lungo la linea di massimo sviluppo. I controsportelli e rivestimenti, ove non
diversamente previsto, saranno anch'essi misurati su una sola faccia, nell'intera superficie vista.
I prezzi contrattuali compensano anche l'onere dell'eventuale collocamento in opera in diversi
periodi di tempo qualunque risultasse l'ordine di arrivo in cantiere dei materiali forniti dalla Ditte
costruttrici.
Gli infissi in lamiera metallica trattata corten dovranno essere dati in opera completi di verniciatura
di finitura, del tipo prescritto dalla D.L.
Nel prezzo degli infissi dovranno sempre intendersi compresi e compensati i provvedimenti di
protezione per il trasporto, l'immagazzinamento ed il montaggio, la fornitura e posa in opera dei
falsotelai in lamiera zincata od in legno, secondo prescrizione, ed in genere tutti gli oneri necessari
al completamento della fornitura, del trasporto, dello stoccaggio della movimentazione e della
posa.
Compresa la verifica delle misure effettive ed eventuale conseguente aggiornamento delle tavole
di progetto esecutivo. Compresi il carico, trasporto, scarico, sollevamento, le opere murarie, i
ponteggi di servizio e le opere provvisionali a qualsiasi altezza eventualmente necessari, le prove di
trattamento di finitura superficiale secondo indicazioni della D.L. Compreso ogni onere e
magistero, anche derivante da prescrizioni della D.L. in corso d'opera atto a completare il lavoro a
regola d'arte.
I prezzi contrattuali comprendono altresì la fornitura, il trasporto, lo stoccaggio, la movimentazione
e la posa dei vetri nonché tutte le opere da vetraio connesse.
Art. 46. 02 - Serramenti da restaurare
E’ previsto il restauro conservativo del portone di ingresso in legno, inclusa inversione dell’apertura
per la realizzazione di un’uscita di sicurezza, fornitura e posa di maniglione antipanico, fornitura
vetri antisfondamento sagomati per sopraluce esistente, incluso lo smontaggio del manufatto, la
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disinfestazione, la pulitura e la rimozione con idonei solventi di vecchie stuccature, pitture e ritocchi
ritenuti non più idonei, consolidamento di eventuali parti fragili o pericolanti con resina acrilica in
dispersione acquosa, fissaggio delle parti fessurate e staccate con idoneo collante, sostituzioni di
parti di struttura particolarmente compromesse con inserti in legno sano e appropriato all’essenza
esistente, stuccatura con pasta di legno del supporto e successiva carteggiatura, trattamento di
pulitura, trattamento di inceratura e protezione della superficie lignea, pitturazione a più mani
inclusa preparazione con prodotto idoneo per esterno finitura opaca, colore a scelta della D.L.
previa campionatura a carico dell’Appaltatore, pulitura, lubrificazione e protezione della parti
metalliche recuperabili e integrazione di quelle non più idonee o mancanti, il rimontaggio, inclusa
ferramenta (cardini, sistemi di chiusura, maniglie e serrature, serie alta) in ferro verniciato (del tipo,
colore e disegno prescritti e scelti dalla Direzione lavori previa campionatura a carico
dell’Appaltatore).
Art. 46. 03 - Serramenti in legno e vetro antisfondamento
E’ prevista la realizzazione di serramenti (finestre e portafinestre) in legno di mogano tinteggiato e
verniciato, con prodotti idonei anche per esterno, colore grigio-azzurro (indicativamente NCS S
3010B70G) e comunque a scelta della D.L. previa campionatura a carico dell’appaltatore, a una
o due ante, apribili a battente o a vasistas, inclusi gli oneri per la realizzazione di eventuali aperture
centinate e sopraluce fissi, realizzati in lastre di cristallo di sicurezza antisfondamento, stratificato,
incolore, formato da due lastre ciascuna di spessore 4 mm (per un totale di 8 mm) con strati
interposti di materia plastica, incollate fortemente tra di loro per l’intera superficie, fermavetro
esterno, traversine orizzontali passanti e vetri sezionati; il profilo dei montanti e dei traversi sarà del
tipo “a foglietta” secondo i disegni esecutivi allegati dai quali verranno ricavate anche le
dimensioni e le sezioni dei diversi elementi costituenti, con maniglia interna applicata con
bacchetta esterna, inclusa ferramenta (cardini, sistemi di chiusura, maniglie e serrature, serie alta)
in ferro verniciato (del tipo, colore e disegno prescritti e scelti dalla Direzione lavori previa
campionatura a carico dell’Appaltatore); inclusa la fornitura e posa, in relazione al serramento
s.28, di griglie di aerazione idonee a garantire i rapporti necessari alle apparecchiature installate
nel vano d2.
Art. 46. 04 - Serramenti in lamiera metallica trattata corten e vetro antisfondamento
E’ prevista la realizzazione di serramenti (porte, portoni e vetrine) in lamiera metallica trattata
corten mediante una patinatura artificiale ottenuta con una miscela di sali e acidi in soluzione
acquosa o in forma solida formulate per realizzare strati superficiali di corrosione su superfici
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metalliche, incluso fissativo per arrestare il prosieguo dell’ossidazione e protettivo superficiale; i
serramenti saranno ad una o due ante, apribili a battente, inclusi gli oneri per la realizzazione di
eventuali aperture centinate, sopraluce e ante fisse, ciechi o vetrati in parte con lastre di cristallo di
sicurezza antisfondamento, completi di guarnizioni per la perfetta tenuta all’acqua, inclusa
fornitura e posa di maniglione antipanico per la realizzazione di uscite di sicurezza ove previsto,
inclusi gli oneri per incisione a pantografo del logo e inserimento del cristallo antisfondamento del
serramento s.46 così come indicato nell’Abaco dei serramenti; inclusa ferramenta (cardini, sistemi
di chiusura, maniglie e serrature, serie alta) in ferro verniciato (del tipo, colore e disegno prescritti e
scelti dalla Direzione lavori previa campionatura a carico dell’Appaltatore).
Modalità di applicazione della patinatura:
applicare a pennello, spruzzo o tampone sulla superficie, attendere il tempo necessario perché il
prodotto inizi la reazione chimica di ossidazione, questo tempo è variabile e inizia dopo alcune ore
e prosegue per alcuni giorni (tempo medio: 48 ore); è possibile ripetere lì’operazione fino al
raggiungimento dell’effetto desiderato. Se non viene protetta, l’ossidazione prosegue nel tempo;
per fissare l’effetto e proteggere la superficie applicare una vernice poliuretanica alifatica
bicomponente, caratterizzata da estrema durezza superficiale, resistenza all’abrasione ed allo
sfarinamento, non ingiallente, adatta alla protezione duratura dall’aggressione di qualsiasi agente
chimico (soluzioni acide, alcaline, solventi, atmosfera aggressiva marina, anidride solforosa, olii, et
cetera), dalla carbonatazione del calcestruzzo, dall’assorbimento di acqua piovana e
conseguente dispersione termica, dallo sfarinamento dovuto alla prolungata azione dei raggi
solari.
Una volta reticolata la vernice formerà sulle superfici trattate una pellicola antipolvere satinata,
durissima ed elastica caratterizzata da eccellente tenuta del colore nel tempo e facilmente
pulibile da scritte o sporcizia (vernice antiscritta), mediante asportazione delle emdesime con
detergenti forti o solventi organici.
Art. 47 – Pavimentazioni e rivestimenti
ART. 47. 01 – PAVIMENTAZIONI ESISTENTI DA RESTAURARE
Le operazioni di pulitura e disinfestazione, restauro ed integrazione delle pavimentazioni (soglie e
davanzali interni ed esterni compresi) lapidee (in pietra, ardesia e laterizio) incluso il vano scala
(alzate, pedate e pianerottoli) da restaurare saranno eseguite tramite:
- rimozione preliminare di depositi superficiali quali polvere, terriccio, guano etc. operata con bisturi
e/o spazzole a setole morbide e successivo lavaggio con acqua deionizzata;
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- diserbo chimico di vegetazione inferiore e superiore inclusa l'estirpazione manuale ad
essiccazione avvenuta;
- preconsolidamento con silicato di etile nelle aree che presentano fenomeni di decoesione o
disgregazione, previa vaporizzazione di solvente puro sulla superficie da trattare per facilitare la
penetrazione del consolidante in profondità;
- rimozione di incrostazioni o sostanze aderenti alle superfici originarie e delle integrazioni con
intonaci cementizi o stuccature che hanno perduto la loro funzione conservativa o estetica,
tramite azione meccanica di precisione esercitata con l'ausilio di vibro incisore e microscalpello
con punta in vidia;
- rimozione di eventuali elementi metallici quali perni, chiodature ecc.;
- blanda pulitura aereoabrasiva per la rimozione dei depositi compatti ed aderenti alle superfici e
delle patine biologiche; applicazione di biocida a pennello o a spruzzo per l'inibizione degli
attacchi biologici, incluso il risciacquo con acqua deionizzata;
- pulitura localizzata aero abrasiva di rifinitura; ulteriore trattamento con biocida con finalità
preventive per inibire la crescita di biodeteriogeni;
- consolidamento di eventuali lesioni o distacchi mediante applicazioni e/o iniezioni di malta o
resine idonee a garantire la resistenza meccanica al calpestio;
- integrazioni di parti mancanti, anche mediante l'utilizzo di perni in acciaio o vetroresina, quali
parti di lastre e/o intere lastre con materiali analoghi all'esistente, compreso il ripristino o rifacimento
totale del sottofondo e del letto di posa con tecnica analoga all'originale.
Compreso, ove ritenuto necessario dalla D.L.,lo smontaggio della pavimentazione previo rilievo e
numerazione dei conci, eventuale rimozioni totale o parziale del sottofondo e del letto di posa e
successivo riposizionamento delle lastre originali.
Compresa la sostituzione di lastre o elementi degradati, l'integrazione con nuovi elementi analoghi
all'esistente nei casi di mancanze, anche estese, l'integrazione di lacune con malta di calce
idraulica, inclusi gli oneri relativi ai saggi per la composizione di malte idonee per colorazione e
granulometria, alla lavorazione superficiale delle stesse e alla pulitura di eventuali residui dalle
superfici circostanti, compreso lo smontaggio e rimontaggio per garantire il passaggio di eventuali
impianti, il controllo e ripristino delle pendenze ed ogni altro onere e magistero, anche derivante
da prescrizioni della D.L. in corso d'opera, necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola
d'arte.
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ART. 47. 02 – PAVIMENTAZIONI E RIVESTIMENTI CONTINUI
Per quanto attiene ai pavimenti l’Appaltatore deve rispettare tutte le prescrizioni di legge
necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici pubblici.
Tutte le pavimentazioni devono essere di norma orizzontali e complanari tra loro e, nelle parti
comuni e di uso pubblico, non sdrucciolevoli.
Eventuali differenze di livello devono essere contenute ovvero superate tramite rampe con
pendenza adeguata in modo da non costituire ostacolo al transito di una persona su sedia a
ruote. Nel primo caso si deve segnalare il dislivello con variazioni cromatiche; lo spigolo di eventuali
soglie deve essere arrotondato.
Nelle parti comuni dell’edificio, si deve provvedere ad una chiara individuazione dei percorsi,
eventualmente mediante una adeguata differenziazione nel materiale e nel colore delle
pavimentazioni.
I grigliati eventualmente utilizzati nei calpestii debbono avere maglie con vuoti tali da non costituire
ostacolo o pericolo rispetto a ruote, bastoni di sostegno ecc.; gli zerbini devono essere incassati e
le guide solidamente ancorate.
Qualora i pavimenti presentino un dislivello, questo non deve superare i 2,5 cm.
La posa in opera dei pavimenti di qualsiasi tipo o genere dovrà venire eseguita in modo che la
superficie risulti perfettamente piana ed osservando scrupolosamente le disposizioni che, di volta in
volta, saranno impartite dalla Direzione dei Lavori.
I singoli elementi dovranno combaciare esattamente tra di loro, dovranno risultare perfettamente
fissati al sottostrato e non dovrà verificarsi nelle connesse dei diversi elementi a contatto la benché
minima ineguaglianza.
I pavimenti dovranno essere consegnati diligentemente finiti lavorati e senza macchie di sorta.
Resta comunque contrattualmente stabilito che per un periodo di almeno dieci giorni dopo
l’ultimazione di ciascun pavimento, l’Impresa avrà l’obbligo di impedire l’accesso di qualunque
persona nei locali; e ciò anche per pavimenti costruiti da altre Ditte. Ad ogni modo, ove i
pavimenti risultassero in tutto o in parte danneggiati per il passaggio abusivo di persone e per altre
cause, l’Impresa dovrà a sua cura e spese ricostruire le parti danneggiate.
L’Impresa ha l’obbligo di presentare alla Direzione dei Lavori i campionari dei pavimenti che
saranno prescritti. Tuttavia la Direzione dei Lavori ha piena facoltà di provvedere il materiale di
pavimentazione.
L’Impresa, se richiesta, ha l’obbligo di provvedere alla posa in opera al prezzo indicato nell’elenco
ed eseguire il sottofondo secondo le disposizioni che saranno impartite dalla Direzione stessa.
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Sottofondi
ll piano destinato alla posa dei pavimenti, di qualsiasi tipo essi siano, dovrà essere opportunamente
spianato mediante un sottofondo, in guisa che la superficie di posa risulti regolare e parallela a
quella del pavimento da eseguire ed alla profondità necessaria.
Il sottofondo potrà essere costituito, secondo gli ordini della Direzione dei Lavori, da un massetto di
calcestruzzo idraulico non cementizio o da un gretonato, di spessore minore di 4 cm in via normale,
che dovrà essere gettato in opera a tempo debito per essere lasciato stagionare per almeno 10
giorni. Prima della posa del pavimento le lesioni eventualmente manifestatesi nel sottofondo
saranno riempite e stuccate con un beverone di calce idraulica, e quindi vi si stenderà, se
prescritto, lo spianato di calce idraulica (camicia di calce) dello spessore da 1,5 a 2 cm.
Nel caso che si richiedesse un massetto di notevole leggerezza la Direzione dei Lavori potrà
prescrivere che sia eseguito in calcestruzzo in pomice.
Quando i pavimenti dovessero poggiare sopra materie comunque compressibili il massetto dovrà
essere costituito da uno strato di conglomerato di congruo spessore, da gettare sopra un piano
ben costipato e fortemente battuto, in maniera da evitare qualsiasi successivo cedimento.
Pavimentazioni e rivestimenti continui
Il rivestimento minerale continuo a basso spessore per pavimentazioni e rivestimenti murali ad alta
resistenza sarà realizzato con un impasto composto da malte minerali naturali (polveri di marmo,
cocciopesto, sabbie naturali lavate, terre coloranti naturali, calci idrauliche naturali) e un legante
organico a base acquosa che, a contatto con il legante idraulico, sviluppa una duplice reazione
di indurimento sia per evaporazione dell’acqua di impasto che per reticolazione, conferendo
spiccate doti di elasticità ed adesione alla malta indurita. Il rivestimento minerale continuo a basso
spessore sarà composto da malta idraulica premiscelata ad alta resistenza di granulometria a
scelta della D.L. (extrafine, consumo indicativo 1Kg/mq, fine, consumo indicativo 2Kg/mq o grosso,
consumo indicativo 15Kg/mq/cm) da impastare con resina acquosa, polimero acrilico
autoreticolante, dal 20 al 40 % sul peso della polvere, che migliora adesione, resistenza
all’abrasione ed elasticità, con elevata resistenza agli agenti atmosferici, agli idrocarburi alifatici,
olii, grassi, acidi ed alcali deboli, inclusa applicazione dell’impasto a due mani, una volta avvenuta
la maturazione del massetto sottostante (15-20% U.R.), a 24 ore di distanza l’una dall’altra,
aiutandone la stesura con cazzuola e successivamente, dopo 5-10 giorni, la levigatura
(carteggiatura) per ottenere una superficie piana e compatta.
Compresa la normalizzazione e preparazione del fondo e/o del ponte di adesione mediante
primer di aggrappaggio epossidico, costituito da prodotto tricomponente a base di resine epossiStudio di progettazione TEKNE
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poliamminiche in veicolo acquoso e leganti idraulici da utilizzare come promotore di adesione e
regolatore di assorbimento, con interposta retina di armatura (maglia 5 mm) in fibra di vetro,
addittivato con farine di quarzo, queste incluse.
Inclusa fornitura e posa di rivestimento impermeabilizzante in guaina liquida, monocomponente e
fibro-rinforzata, applicabile a spatola o pennello, in corrispondenza dei rivestimenti dei servizi
igienici a piano primo.
Inclusa la realizzazione di giunti di dilatazione passanti ogni 25 mq e il trattamento finale con
stesura a due mani, a rullo o pennello, della vernice poliuretanica alifatica mono o bi-componente
con un consumo indicativo 0,2-0,4 l/mq per garantire la protezione idrorepellente e oleorepellente.
Inclusa colorazione a scelta della D.L. in bianco, cocciopesto o nella gamma delle terre naturali e
protezione finale mediante verniciatura poliuretanica trasparente e ad altissima resistenza
meccanica, all’abrasione e chimica (soluzioni acide, alcaline, solventi, atmosfera aggressiva
marina, anidride solforosa, olii, et cetera), in versione opaca; la verniciatura dovrà essere effettuata
non prima di 5-10 giorni dopo la stesura delle malte fini e 20-25 per quelle a granulometria più
grossa.
Applicazione:
il rivestimento bicomponente si ottiene impastando la resina con la malta in polvere nella
percentuale in peso variabile a seconda delle granulometrie tra il 18-20% per le malte grosse al 3540% per le medie, fini ed extrafini e coccio pesto; i due componenti vanno miscelati al momento
dell’uso con frusta meccanica o a mano, per almeno 5/10 minuti per ottenere una malta
omogenea e con elevata lavorabilità, e stesi sul pavimento, sul muro o su qualunque supporto si
intenda rivestire (mensole, arredi, banconi uso cucina e bar, docce, vasche e rivestimenti locali
bagno). Per il tipo extrafine, fine e medio la pasta va applicata in due riprese e spianata con
cazzuola americana lasciando o meno i segni evidenti delle spatolate a seconda degli effetti
decorativi richiesti dalla D.L.; il tipo grosso va gettato e disteso con spatola. In questo caso, un
opportuno dosaggio della resina consente di ottenere un sistema parzialmente autolivellante.
Le malte non andranno applicate e/o stoccate a temperature inferiori a 5° C (la temperatura non
deve scendere dal limite indicato neanche nelle 48 ore successive all’applicazione). In caso di
clima caldo, secco e ventoso proteggere la superficie onde evitare un’essicazione accelerata.
Le malte indurite di tipo fine e medio potranno essere eventualmente carteggiate o levigate con
utensile a mano dopo 2-3 giorni dall’applicazione, quelle di tipo grosso dovranno essere
necessariamente levigate non prima di 20-25 giorni con monospazzola o macchina con mole ad
acqua (tipo “genovese”); l’ultimo passaggio sarà preferibilmente effettuato con grana abrasiva
220.
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Il primer epossidico tricomponente andrà applicato avendo cura di preparare le superfici da
trattare asportandone le parti incoerenti, ogni traccia d’uno, vernice o polvere; esso andrà
miscelato preferibilmente con agitatore meccanico per circa 2 minuti; il prodotto potrà essere
diluito con una percentuale d’acqua di circa 5-10% per renderlo più fluido e adattarne le
caratteristiche all’applicazione prescelta, in generale si consiglia di applicare una prima mano
diluita e le successive tal quali, mediante frattazzo, cazzuola americana, rullo o pennello, la
temperatura di applicazione deve essere compresa fra i 10°C e i 35°C con umidità inferiore all’85%;
la malta andrà stesa dopo circa 24 ore dalla stesura del primer.
La guaina liquida impermeabilizzante sarà applicata, successivamente al primer, incrociando le
mani affinchè avvenga una corretta distribuzione delle fibre; per garantire un migliore trattamento
ed una maggiore tenuta degli angoli tra pareti e pavimento è consigliabile “ammorbidire”
l’angolo vivo realizzando una leggera guscia perimetrale: in questi casi è comunque
raccomandata l’applicazione a pennello. Il prodotto, a seconda dei consumi, va applicato in
due-tre mani preferibilmente non oltre le 48 ore una dall’altra; le mani devono essere applicate
alla completa asciugatura della precedente. Il consumo per mano non deve superare 1 kg per
mq, il consumo finale non deve essere inferiore a 2 kg/mq (in funzione dell’assorbimento e della
planarità della superficie) e comunque il manto deve risultare visivamente uniforme. L’applicazione
avverrà a temperature superiori ai 10° C per evitare la posa su superfici gelate e in previsione di
gelate nelle successive 12 ore.
La vernice poliuretanica sarà applicata, preferibilmente a rullo, in due mani intervallate da un lasso
di tempo non inferiore alle 8 ore e non superiore alle 24 su supporto sgrassato ed esente da umidità
(U.R. 16-18%).
Art. 48 - Prescrizioni tecniche opere impiantistiche
Le opere impiantistiche dovranno essere realizzate nel rispetto della normativa e secondo le
prescrizioni degli elaborati di progetto. Nulla sarà riconosciuto all'impresa per opere e/o materiali
necessari all'assolvimento della prescrizione suddetta, se non preventivamente concordato in sede
di assegnazione lavori. I contenuti dalla documentazione di progetto dovranno essere
completamente noti all'Appaltatore, il quale dovrà predisporre l'offerta nel pieno rispetto di quanto
contenuto negli elaborati grafici, nella relazione di progetto e nel disciplinare descrittivo.
Tutte le forniture in opera sono da intendersi comprensive di assistenze murarie “ordinarie”,
intendendo come tali la realizzazione di eventuali tracce, scassi, scavi e ripristini.
Il progetto prevede i seguenti impianti, che rispetteranno la normativa vigente in materia e le
regole dell’arte relative ad ognuna delle tipologie sotto-indicate:
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•
impianto di scarico delle acque reflue, idro-sanitario, di riscaldamento e di raffrescamento,
di adduzione di gas metano;
•
impianto elettrico, di protezione e terra, elettronico, di illuminazione, di videosorveglianza e
antintrusione.
Al termine degli interventi la ditta esecutrice dovrà fornire la dichiarazione di corretta esecuzione e
di conformità alla regola dell'arte, disegni planimetrici e schemi asbuild (come costruito).
La rispondenza degli impianti alle norme sopra indicate è intesa nel senso più restrittivo cioè, non
solo l'esecuzione dell'impianto sarà rispondente alle norme, ma bensì ogni singolo componente
dell'impianto stesso.
Oltre al regolamento edilizio locale, la normativa seguita per la progettazione è la seguente:
•UNI 9183 – Sistemi di scarico delle acque usate – Criteri di progettazione, collaudo e gestione;
•UNI 12056 – Sistemi di scarico funzionanti a gravità all'interno degli edifici;
•UNI 1046 – Sistemi di adduzione acqua e scarichi fognari all'esterno dei fabbricati;
•UNI 13801 Sistemi di tubazioni di materia plastica per scarichi all'interno dei fabbricati;
• L10/91
• UNI 10376;
•UNI 806 – Specifiche relative agli impianti all'interno di edifici per il convogliamento di acque
destinate al consumo umano
•UNI 9182 – Impianti di alimentazione e distribuzione d'acqua fredda e calda – Criteri di
progettazione, collaudo e gestione
• DM 12/04/1996 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione,
la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi)
•DM 1.12.75 - Norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione,
•Legge 10/91 - Norme in materia di uso razionale dell'energia e di risparmio energetico,
•DPR 26.8.93 n. 412 - Regolamento di attuazione dell'art. 4 comma 4 della Legge n. 10/91,
•DPR 21.12.99 n. 551 - Modifiche al DPR 412/93,
•UNI 8065 - Trattamento dell'acqua negli impianti termici ad uso civile,
•UNI 10347 - Riscaldamento e raffrescamento degli edifici. Energia termica scambiata tra una
tubazione e l'ambiente circostante. Metodo di calcolo,
•UNI 10348 - Riscaldamento di edifici. Rendimenti dei sistemi di riscaldamento,
•UNI 10412 - Impianti di riscaldamento ad acqua calda. Prescrizioni di sicurezza,
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•UNI EN 12831 - Impianti di riscaldamento negli edifici - Metodo di calcolo del carico termico di
progetto,
•UNI 7940 - Ventilconvettori. Condizioni di prova e caratteristiche,
•UNI 8156 - Valvole di zona ad uso ripartizione spese di riscaldamento. Requisiti e metodi di prova,
•UNI EN 215 - Valvole termostatiche per radiatori. Requisiti e metodi di prova,
•UNI EN 442 - Radiatori e convettori,
•UNI EN 12098-1 - Regolazioni per impianti di riscaldamento ad acqua calda in funzione della
temperatura esterna.
• UNI 10255.
•UNI 7129 - Impianti a gas per uso domestico e similari alimentati da rete di distribuzione.
•Legge 6.12.71, n. 1083 Norme per la sicurezza dell’impiego del gas combustibile.
• Decreto 28 aprile 2005 Approvazione della regola tecnica di Prevenzione incendi per la
progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti temici alimentati da combustibili liquidi
• D.P.R. 547 del 27/04/1955: Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro
• D.P.R. n° 447 del 06/12/1991 Regolamento di attuazione della legge 46/90 in materia di sicurezza
degli impianti
• D.M. del 10/04/1984 Eliminazione dei radio disturbi
• Legge n° 186 del 18/10/1968 Disposizioni concernenti la produzione di materiali elettrici e
elettronici
• Legge n° 791 del 18/10/1977 Garanzia di sicurezza che dovrà avere il materiale elettrico entro
alcuni limiti di tensioni
• Legge n° 46 del 05/03/1990 Norme per la sicurezza sugli impianti
• Norma C.E.I. 11-17 Impianti di produzione, trasporto, distribuzione dell'energia elettrica inerenti le
linee in cavo
• Norma C.E.I. 23-17 Tubi protettivi pieghevoli autorinvenenti in materiale termoplastico non auto
estinguente
• Norma C.E.I. 23-19 Canali porta cavi in materiale termoplastico e relativi accessori
• Norma C.E.I. 34-21 Apparecchi di illuminazione. Parte 1° "Prescrizioni generali e prove"
• Norma C.E.I. 34-22 Apparecchi di illuminazione. Parte 2° "Requisisti particolari: Apparecchi per
l'illuminazione di emergenza"
• Norma C.E.I. 64-2 Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione
• Norma C.E.I. 64-8/1 Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 Volt in
corrente alternata e a 1500 Volt in corrente continua. Parte 1° "Oggetto, scopo e principi
fondamentali.
Studio di progettazione TEKNE
Mirella Scianda_Sergio Raimondo_Francesca Buccafurri
architetti
Via Matteotti 62, 18014 Ospedaletti (IM)
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COMUNE DI TAGGIA
Lavori di realizzazione di un centro di documentazione e informazione sulla produzione dell’oliva Taggiasca
nei locali dell’ex convento di Santa Teresa_Taggia
Progetto Esecutivo: CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
• Norma C.E.I. 64-8/2 Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 Volt in
corrente alternata e a 1500 Volt in corrente continua. Parte 2° "Definizioni"
• Norma C.E.I. 64-8/3 Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 Volt in
corrente alternata e a 1500 Volt in corrente continua. Parte 3° "Caratteristiche generali"
• Norma C.E.I. 64-8/4 Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 Volt in
corrente alternata e a 1500 Volt in corrente continua. Parte 4° "Prescrizioni per la sicurezza"
• Norma C.E.I. 64-8/5 Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 Volt in
corrente alternata e a 1500 Volt in corrente continua. Parte 5° "Scelta ed installazione dei
componenti elettrici"
• Norma C.E.I. 64-8/6 Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 Volt in
corrente alternata e a 1500 Volt in corrente continua. Parte 6° "Verifiche"
• Norma C.E.I. 64-8/7 Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 Volt in
corrente alternata e a 1500 Volt in corrente continua. Parte 7° "Ambienti e applicazioni
particolari"
• Norma C.E.I. 0-16
• Norma C.E.I. 11-1
• Norma C.E.I. 11-35
Inoltre gli impianti oggetto dell'appalto, nel loro complesso e nei singoli componenti, dovranno
risultare conformi alla legislazione ed alla normativa vigente al momento della esecuzione dei
lavori stessi, in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
Legge 10 del 9/01/91 e relativi regolamenti e decreti successivi,
Normative I.S.P.E.S.L.;
Norme UNI - CIG;
D.M. 1/12/75;
Norme C.E.I. per le opere elettriche;
Norme E.N.P.I.;
Legge 615 dei 13/07/66 e relativo regolamento d'esecuzione;
Legge n. 46 dei 5/03/90 e relativo regolamento;
Normative dei Ministero dell'interno per gli impianti termici e combustibili liquidi e/o gassosi;
Disposizioni dei Vigili dei Fuoco;
Leggi, regolamenti e circolari tecniche che venissero emanate in corso d'opera;
Normative, Leggi, Decreti Ministeriali regionali o comunali;
Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n° 626;
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Lavori di realizzazione di un centro di documentazione e informazione sulla produzione dell’oliva Taggiasca
nei locali dell’ex convento di Santa Teresa_Taggia
Progetto Esecutivo: CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
Decreto Ministeriale 18 marzo 1996;
Decreto legislativo 14/08/1996 n° 494;
Norme UNI.
Le norme, i regolamenti e le prescrizioni richiamate sono da intendersi vigenti alla data di
presentazione dell'offerta e quelle eventualmente emanate durante il corso dei lavori, fino al
collaudo definitivo e conseguente consegna degli impianti.
Inoltre, per tutti i componenti per i quali è prevista "l'omologazione" secondo le prescrizioni vigenti,
dovranno essere forniti i relativi certificati.
Gli impianti dovranno essere eseguiti secondo il progetto esecutivo impiantistico e le eventuali
varianti
che
venissero
successivamente
concordate;
la
Ditta
Appaltatrice
risponderà
dell'esecuzione a norma, come previsto dalla Legge n. 46 dei 05.03.1990 e s.m.i., dell'impianto
stesso e della conformità alle prescrizioni dei presente Capitolato, nonché dell'adozione di tutti gli
accorgimenti di buona tecnica (qui intesa come regola d'arte), quali ad esempio, la corretta
pendenza delle tubazioni, la formazione di giunti di dilatazione, l'applicazione di sfiati per l'aria,
l'installazione di organi di intercettazione e regolazione sulle unità terminali di scambio,
l'accessibilità degli apparecchi per la manutenzione, et cetera.
Tutte le tubazioni che fanno capo a collettori, i collettori stessi, tutti i serbatoi, le pompe, le
apparecchiature di regolazione, le caldaie, le autoclavi, i vasi di espansione, i gruppi frigoriferi, le
torri di raffreddamento le unità centrali e terminali di trattamento aria, ventilatori di qualsiasi tipo,
serrande di taratura, et cetera, dovranno essere provvisti di targa d'identificazione con tutte le
indicazioni necessarie (circuito, portata, prevalenza, capacità, ecc.).
Tali targhette indicatrici saranno fissate su piastrine complete di tondino da saldare sui tubi. Le
targhette dovranno essere in alluminio, spessore 3 mm, con diciture incise ben leggibili e da
definire con la D.L. Il fissaggio delle targhette dovrà essere fatto con viti. Non è ammesso l'impiego
di targhette autoadesive di nessun genere.
Quanto sopra indicato si intende compreso nel prezzo di appalto dei lavori.
Il livello sonoro, prodotto dalle apparecchiature installate, dovrà soddisfare e attenersi a quanto
previsto ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 della legge 26 ottobre 1995 n° 447 (Legge quadro relativa
ad inquinamento acustico) e s.m.i.
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Progetto Esecutivo: CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
Per quanto non specificato a capitolato relativo a materiali e tecniche di realizzazione si faraà
riferimento alla normativa nazionale e locale vigente.
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