apri e stampa la sentenza - Giurisprudenza delle imprese

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apri e stampa la sentenza - Giurisprudenza delle imprese
N. R.G. 77068/2009
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Elena Riva Crugnola
Marianna Galioto
Alessandra Dal Moro
ha pronunciato la seguente
Presidente
Giudice Relatore
Giudice
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 77068/2009 promossa da:
FABBRICA CATENE A RULLO FRATELLI FOSSATI SPA, elettivamente domiciliato in
LARGO RICHINI, 10 20122 MILANO, rappresentato e difeso dall’avv. VALSECCHI ANNIBALE
MASSIMO e AUSTONI NICOLETTA (STNNLT67M49B710Q) VIA MARCO D’OGGIONO, 27
23900 LECCO; ,
ATTRICE OPPONENTE
CONTRO
STUDIO ASSOCIATO DOTT. FERDINANDO ZANOTTO, FERDINANDO ZANOTTO,
PATRIZIA FUSARI, elettivamente domiciliato in CORSO LODI, 34 20135 MILANO, rappresentato
e difeso dall’avv. CICCONE ALBERTO DOMENICO e ,
CONVENUTA OPPOSTA
E CONTRO
ENRICO MARIA FOSSATI (C.F. FSSNCM48D12F205W), con il patrocinio dell’avv.
CALESELLA GIORGIO e dell’avv. , elettivamente domiciliato in VIA BRISA, 7 20123
MILANOpresso il difensore avv. CALESELLA GIORGIO
MILANO ASSICURAZIONI SPA (C.F. 00957670151), con il patrocinio dell’avv. VINCI PAOLO e
dell’avv. , elettivamente domiciliato in PIAZZA DELLA CONCILIAZIONE, 5 20123 MILANOpresso
il difensore avv. VINCI PAOLO
GIUSEPPE SALA (C.F. SLAGPP28T05F205H), con il patrocinio dell’avv. GIORDANI LIVIA e
dell’avv. , elettivamente domiciliato in VIA CHIARAVALLE, 7/9 20122 MILANOpresso il difensore
avv. GIORDANI LIVIA
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Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c98ce - Firmato Da: BARDINI ANNA RITA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c2a2e - Firmato Da: GALIOTO MARIANNA LUIGIA Emesso Da: POSTE
Sentenza n. 12828/2013 pubbl. il 16/10/2013
RG n. 77068/2009
TERZI CHIAMATI
CONCLUSIONI
le parti hanno precisato le conclusioni che si riportano di seguito:
CONCLUSIONI PER FABBRICA CATENE A RULLO FRATELLI FOSSATI S.P.A.
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito ogni contraria istanza, eccezione e deduzioni disattesa, così giudicare:
in via preliminare: non concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, per le
ragioni di cui alle premesse dell'atto di citazione e dei successivi scritti difensivi, essendo l’opposizione
fondata su prova scritta e comunque di pronta soluzione;
Nel merito: revocare il decreto ingiuntivo n. 25809/09 del 15/07/09 per tutti i motivi in fatto e in diritto
di cui in premessa dell'atto di citazione e nei successivi atti difensivi.
In via riconvenzionale: accertato e dichiarato, per le ragioni di cui alle premesse dell'atto di citazione
ed in tutti i successivi atti difensivi, che il dott. Ferdinando Zanotto e la rag. Patrizia Fusari, quali
componenti del Collegio Sindacale della Fabbrica catene a rullo Fratelli Fossati S.p.A., avendo omesso
di vigilare sul rispetto delle normative che presiedono alla redazione del bilancio della società al
31/12/2006, non hanno correttamente adempiuto alle obbligazioni sugli stessi gravanti nelle loro
rispettive qualità di Presidente del Collegio Sindacale e di Sindaco Effettivo della società Fabbrica
catene a rullo Fratelli Fossati S.p.A., per l’effetto:
- accertare e dichiarare che al dott. Ferdinando Zanotto e alla rag. Patrizia Fusari, e/o per essi allo
Studio Associato Dott. Ferdinando Zanotto, non è dovuto alcun compenso per l’attività asseritamente
svolta posta a fondamento del procedimento monitorio,
- dichiarare il dott. Ferdinando Zanotto e la rag. Patrizia Fusari tenuti in via solidale tra loro al
risarcimento del danno patito dalla Fabbrica catene a rullo Fratelli Fossati S.p.A. che si quantifica in €
1.250.000,00, o nella maggiore o minor somma che risulterà in corso di causa, e conseguentemente,
operata se del caso la compensazione tra l’eventuale credito per compensi vantati dagli stessi ed il
maggior credito vantato a titolo di risarcimento danni dalla Fabbrica catene a rullo Fratelli Fossati
S.p.A., condannare il dott. Ferdinando Zanotto e la rag. Patrizia Fusari, in via tra loro solidale, al
risarcimento in favore della Fabbrica catene a rullo Fratelli Fossati S.p.A. del maggior danno dalla
stessa subito che sarà per risultare per differenza oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
In ogni caso: con vittoria di spese, competenze e onorari e spese generali 12,50%.
Rigettare tutte le domande ex adverso svolte perché infondate in fatto ed in diritto.
In via istruttoria: Si chiede disporsi CTU contabile al fine di attribuire la corretta valutazione alle
rimanenze di magazzino della Fabbrica catene a rullo Fratelli Fossati S.p.A. alla data del 31/12/2006 e
al fine di quantificare i danni subiti dalla società odierna opponente per effetto dell’erronea redazione,
in tutti gli elementi indicati nell’atto introduttivo del presente giudizio, del bilancio della predetta
società al 31/12/2006. Con opposizione alle avverse istanze istruttorie.
Si allegano:
doc. 25) verbale udienza del 12/02/2013 causa rubricata al nr. 55891/09 dott. Mambriani
doc.26) osservazioni ctp Immobiliare Laghetto a CTU del dott. Pastori
CONCLUSIONI PER STUDIO ZANOTTO
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis
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Sentenza n. 12828/2013 pubbl. il 16/10/2013
RG n. 77068/2009
Nel merito:
respingere in quanto del tutto infondata in fatto ed in diritto, l'opposizione ed ogni altra domanda
proposta dalla Fabbrica Catene a Rullo F.lli Fossati spa con atto di citazione notificato il 26.10.2009
nei confronti dello Studio Associato Dott. Ferdinando Zanotto, Dott. Ferdinando Zanotto e rag. Patrizia
Fusari e, per l'effetto, confermare integralmente l'opposto decreto ingiuntivo di pagamento n° 25809/09
emesso dal Tribunale di Milano e, per l'effetto, condannare la Fabbrica Catene a Rullo F.lli Fossati spa
al pagamento in favore dello Studio Associato Dott. Ferdinando Zanotto dell'importo di € 40.774,94
oltre spese ed interessi dal 25.7.2009 al saldo;
In via subordinata:
a) nella sola denegata ipotesi in cui venisse accolta la domanda avversa in merito all'an debeatur,
ridursi la richiesta risarcitoria per mancata dimostrazione dei danni così come richiesti in citazione e
così come esposto in narrativa al quantum;
b) in tal caso l'evenienza, negata, di accoglimento delle richieste attoree, porre ogni pronuncia che
venisse posta a carico dello Studio Associato Dott. Ferdinando Zanotto del dott. Ferdinando Zanotto e
della Rag. Patrizia Fusari ancorchè per gli importi minori che saranno accertati, entro i limiti massimali
e previa deduzione delle franchigie di polizza, direttamente alla Milano Assicurazioni spa in persona
del suo legale rappresentante pro tempore, quale Impresa assicuratrice di parte opposta, in solido con il
sig. Enrico Fossati ex art 2407 c.c..
Con vittoria di spese e competenze.
CONCLUSIONI PER Enrico Maria FOSSATI
Piaccia al Giudice Ill.mo, contrariis rejectis,
GIUDICARE
- NEL MERITO
in via principale:
rigettare le domande ex adverso formulate, perché infondate in fatto ed in diritto;
in via subordinata:
nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande di parte attrice opponente, condannare il Dott.
Giuseppe Sala a tenere indenne l’Ing. Enrico Fossati di ogni conseguenza pregiudizievole egli abbia
eventualmente a derivare dal presente giudizio;
in via ulteriormente subordinata:
nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande di cui ai punti precedenti, condannare
anche il Dott. Giuseppe Sala, in solido con il Dott. Ferdinando Zanotto e con la Rag. Patrizia Fusari, in
qualità di altri componenti del collegio sindacale, e con l’Ing. Enrico Fossati, in qualità di
Amministratore unico, al pagamento degli importi che l’Ill.mo Tribunale dovesse eventualmente
liquidare a favore della Fabbrica catene a rullo Fratelli Fossati s.p.a.;
in via riconvenzionale:
condannare il Dott. Zanotto, il Dott. Sala e la Rag. Fusari, quali componenti del Collegio Sindacale, a
risarcire tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, che la loro condotta ha causato all’Ing. Fossati,
nella misura che verrà quantificata in corso di causa, o, in subordine, nella misura ritenuta equa da
questo Giudice.
Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge.
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Sentenza n. 12828/2013 pubbl. il 16/10/2013
RG n. 77068/2009
IN VIA ISTRUTTORIA:
Questa Difesa chiede di ammettere prova per interrogatorio formale del Rag. Giuseppe Sala, sui
seguenti capitoli di prova:
1. “Vero che Lei si occupava della predisposizione del bilancio della società “Fabbrica Catene a Rullo
Fratelli Fossati S.p.a.” e dei relativi adempimenti ?”;
2. “Vero che Lei si era impegnato a svolgere le due attività di consulente e di sindaco della società
“Fabbrica Catene a Rullo Fratelli Fossati S.p.a.” a tutela dell’operato dell’Ing. Enrico Fossati e
manlevandolo da ogni responsabilità nella stesura del bilancio e dei relativi adempimenti ?”;
3. “Vero che tutte le verifiche effettuate hanno confermato la correttezza dell’esistenza fisica e della
quantità numerica dei pezzi semilavorati a magazzino, delle materie prime e dei prodotti finiti ?”;
4. “ Vero che, ai fini della redazione del bilancio, l’Ing. Enrico Fossati le forniva l'elenco dettagliato di
tutta la merce presente a magazzino, raggruppandola per gruppi omogenei ?”;
5. “Vero che l’Ing. Enrico Fossati le proponeva di modificare il metodo di calcolo del valore dei
semilavorati, in quanto il nuovo programma gestionale consentiva una valutazione più mirata ?”;
6. “Vero che Lei, ritenendo opportuna la modifica del metodo di calcolo del valore dei semilavorati,
proposta dall’Ing. Enrico Fossati, si assumeva l’incarico di stenderne la descrizione nel bilancio e negli
allegati ?”;
7. “Vero che Lei tralasciava di riportare nel bilancio e negli allegati il confronto dettagliato dell’esito
che le due differenti metodologie di calcolo del valore dei semilavorati avrebbero comportato ?”;
8. “Vero che Lei, prima della stesura definitiva del bilancio al 31.12.2006 e della nota integrativa, si
consultava ripetutamente con il Dott. Zanotto ?”;
9. “Vero che Lei, come estensore del bilancio, riportava i dati relativi al magazzino, senza vagliarne la
corrispondenza ai principi di corretta valutazione ed assumendosene la responsabilità ?”;
10. “Vero che Lei, come estensore del bilancio, non ha mai effettuato verifiche, nè chiesto chiarimenti
o approfondimenti, confermando anzi, a fronte delle incertezze manifestate dall’Ing. Enrico Fossati, la
completa correttezza delle modalità con cui era stato impostato tutto il bilancio, inventario compreso
?”;
*** *** ***
Questa Difesa chiede di ammettere prova per interrogatorio formale del Dott. Ferdinando Zanotto, sui
seguenti capitoli di prova:
11. “Vero che Lei si occupava della predisposizione del bilancio della società “Fabbrica Catene a Rullo
Fratelli Fossati S.p.a.” e dei relativi adempimenti ?”;
12. “Vero che Lei si era impegnato a svolgere le due attività di consulente e di sindaco della società
“Fabbrica Catene a Rullo Fratelli Fossati S.p.a.” a tutela dell’operato dell’Ing. Enrico Fossati e
manlevandolo da ogni responsabilità nella stesura del bilancio e dei relativi adempimenti ?”;
13. “Vero che tutte le verifiche effettuate hanno confermato la correttezza dell’esistenza fisica e della
quantità numerica dei pezzi semilavorati a magazzino, delle materie prime e dei prodotti finiti ?”;
14. “ Vero che, ai fini della redazione del bilancio, l’Ing. Enrico Fossati le forniva l'elenco dettagliato
di tutta la merce presente a magazzino, raggruppandola per gruppi omogenei ?”;
15. “Vero che l’Ing. Enrico Fossati le proponeva di modificare il metodo di calcolo del valore dei
semilavorati, in quanto il nuovo programma gestionale consentiva una valutazione più mirata ?”;
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Sentenza n. 12828/2013 pubbl. il 16/10/2013
RG n. 77068/2009
16. “Vero che Lei, ritenendo opportuna la modifica del metodo di calcolo del valore dei semilavorati,
proposta dall’Ing. Enrico Fossati, si assumeva l’incarico di stenderne la descrizione nel bilancio e negli
allegati ?”;
17. “Vero che Lei tralasciava di riportare nel bilancio e negli allegati il confronto dettagliato dell’esito
che le due differenti metodologie di calcolo del valore dei semilavorati avrebbero comportato ?”;
18. “Vero che Lei, prima della stesura definitiva del bilancio al 31.12.2006 e della nota integrativa, si
consultava ripetutamente con il Rag. Sala ?”;
*** *** ***
Questa difesa chiede inoltre di ammettere prova per testi sui seguenti capitoli:
19. “Vero che il Rag. Sala ed il Dott. Zanotto si occupavano della predisposizione del bilancio della
società “Fabbrica Catene a Rullo Fratelli Fossati S.p.a.” e dei relativi adempimenti ?”;
20. “Vero che il Rag. Sala ed il Dott. Zanotto svolgevano le due attività di consulente e di sindaco della
società “Fabbrica Catene a Rullo Fratelli Fossati S.p.a.” a tutela dell’operato dell’Ing. Enrico Fossati e
manlevandolo da ogni responsabilità nella stesura del bilancio e dei relativi adempimenti ?”;
21. “Vero che tutte le verifiche effettuate hanno confermato la correttezza dell’esistenza fisica e della
quantità numerica dei pezzi semilavorati a magazzino, delle materie prime e dei prodotti finiti ?”;
22. “ Vero che, ai fini della redazione del bilancio, l’Ing. Enrico Fossati le forniva l'elenco dettagliato
di tutta la merce presente a magazzino, raggruppandola per gruppi omogenei ?”;
23. “Vero che l’Ing. Enrico Fossati proponeva al Rag. Sala ed al Dott. Zanotto di modificare il metodo
di calcolo del valore dei semilavorati, in quanto il nuovo programma gestionale consentiva una
valutazione più mirata ?”;
24. “Vero che il Rag. Sala ed il Dott. Zanotto, ritenendo opportuna la modifica del metodo di calcolo
del valore dei semilavorati, proposta dall’Ing. Enrico Fossati, si assumevano l’incarico di stenderne la
descrizione nel bilancio e negli allegati ?”;
25. “Vero che il Rag. Sala ed il Dott. Zanotto tralasciavano di riportare nel bilancio e negli allegati il
confronto dettagliato dell’esito che le due differenti metodologie di calcolo del valore dei semilavorati
avrebbero comportato ?”;
26. “Vero che, prima della stesura definitiva del bilancio al 31.12.2006 e della nota integrativa, il Rag.
Sala ed il Dott. Zanotto si consultavano ripetutamente tra di loro ?”;
27. “Vero che il Rag. Sala, come estensore del bilancio, riportava i dati relativi al magazzino, senza
vagliarne la corrispondenza ai principi di corretta valutazione ed assumendosene la responsabilità ?”;
28. “Vero che il Rag. Sala, come estensore del bilancio, non ha mai effettuato verifiche, nè chiesto
chiarimenti o approfondimenti, confermando anzi, a fronte delle incertezze manifestate dall’Ing. Enrico
Fossati, la completa correttezza delle modalità con cui era stato impostato tutto il bilancio, inventario
compreso ?”.
Si indicano quali testi le signore:
1. Mosca Gabriella, residente in Macherio (MI), V. Libertà, 12, cap 20050, sui capitoli di cui ai numeri
19-20-21-22-23-24-25-26-27-28;
2. Cristina Fossati, residente in Milano, Via Ramazzini, 11, sui capitoli di cui ai numeri 19-20-21-2223-24-25-26-27-28;
3. Giudici Letizia, residente in Cassina de’ Pecchi (MI), via Sirio, 3, Scala L, cap 20060, sui capitoli di
cui ai numeri 19-20-21-22-23-24-25-26-27-28.
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Sentenza n. 12828/2013 pubbl. il 16/10/2013
RG n. 77068/2009
Si chiede fin d’ora di essere ammessi a prova contraria sui capitoli e testi avversari che verranno
eventualmente ritenuti ammissibili e rilevanti da Questo Ill.mo Giudice.
Le altre parti hanno precisato le conclusioni come da fogli allegati al verbale dell’udienza 26 febbraio
2013.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, Fabbrica catene a rullo Fratelli Fossati spa (Fratelli Fossati)
ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Milano in favore dello Studio
associato dr. Ferdinando Zanotto, del dr. Ferdinando Zanotto e della rag. Patrizia Fusari per l’importo
di oltre quarantamila euro, a titolo di compenso per l’opera professionale svolta dai due professionisti
quali componenti del collegio sindacale.
La società opponente ha eccepito che ai professionisti non andrebbe corrisposto alcun compenso in
forza del principio inadimplenti non est adimplendum, perché essi non avrebbero adempiuto
correttamente all’esecuzione dei doveri inerenti alle funzioni esercitate. Ed infatti, hanno esposto che il
bilancio al 31.12.2006 per il quale essi avevano espresso parere favorevole è stato impugnato da una
socia. Al tempo della citazione il giudizio di impugnazione della delibera era ancora in corso, ed il
CTU aveva depositato la relazione in cui erano state accolte le censure svolte dalla socia impugnante
riguardo:
- all’errata contabilizzazione dei costi per mobilità ed incentivi all’esodo del personale tra i costi
pluriennali
- all’omesso confronto, nella nota integrativa, tra la valutazione del magazzino in base ai criteri
precedenti, e quella successiva alla variazione dei criteri di valutazione, come adottata nell’esercizio
2006.
Più precisamente, la società attrice ha dedotto che i sindaci avrebbero dovuto svolgere osservazioni
sulle appostazioni di cui si discute, ed invece hanno espresso parere favorevole all’approvazione di
detto bilancio.
La società attrice ha ancora esposto che il dr. Zanotto, a fronte della richiesta di chiarimenti nel corso
dell’assemblea dei soci convocata per l’approvazione del bilancio, aveva ammesso di non disporre di
informazioni; che anche successivamente, in occasione dell’approvazione del bilancio relativo
all’esercizio successivo, il collegio sindacale aveva formulato rilievi critici contro la decisione del
nuovo consiglio di amministrazione che aveva provveduto a svalutare l posta relativa alle rimanenze.
Tali violazioni, secondo Fratelli Fossati, hanno cagionato nel bilancio al 31.12.2007, in ragione dell
rettifiche adottate, una perdita di esercizio per € 1.114.245, con pari diminuzione del patrimonio netto,
e che conseguentemente il pregiudizio complessivamente sofferto dalla società era pari ad € 1.250.000,
pari al minor attivo, alle maggiori imposte pagate, ed alle spese di causa sostenute nella controversia
relativa all’impugnazione di bilancio, data anche la condanna ex art. 91 cpc.
L’attrice ha dunque domandato la sospensione del giudizio in attesa della definizione del procedimento
di impugnazione della delibera di approvazione di bilancio, pendente avanti al Tribunale di Monza; la
revoca del decreto ingiuntivo; in via riconvenzionale, la condanna dei convenuti al risarcimento del
danno per l’importo complessivo di € 1.250.000, previa compensazione degli importi eventualmente
riconosciuti in loro favore.
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Sentenza n. 12828/2013 pubbl. il 16/10/2013
RG n. 77068/2009
Costituitisi ritualmente in giudizio, il dr. Ferdinando Zanotto e la rag. Patrizia Fusari hanno chiesto il
rigetto dell’opposizione, contestando ogni censura mossa nei loro confronti circa l’omessa diligenza
nell’espletamento dell’incarico, ed hanno eccepito l’assenza di prova del danno; hanno chiamato in
causa la Milano Assicurazioni spa perché li tenesse indenni da ogni eventuale condanna al risarcimento
del danno in forza della polizza assicurativa per la responsabilità professionale; hanno infine invocato
l’esclusiva ed assorbente responsabilità dell’amministratore quanto ai criteri di redazione del bilancio,
ed hanno quindi chiesto la chiamata in causa dell’amministratore di quel periodo, ing. Enrico Maria
Fossati, affinché quest’ultimo venga condannato in via esclusiva al risarcimento dell’eventuale danno
sofferto da Fratelli Fossati.
Si è costituito in giudizio l’ing. Fossati, che ha domandato il rigetto delle domande, ed ha a propria
volta chiesto la chiamata in causa del terzo dr. Giuseppe Sala (sindaco) domandando in via subordinata
la condanna di quest’ultimo in solido.
Si è costituita in giudizio la Milano assicurazioni spa che ha chiesto il rigetto della domanda di manleva
in ragione dell’inoperatività della garanzia.
A seguito del deposito delle memorie ex art. 183, sesto comma, cpc, la causa è passata in decisione
sulle conclusioni delle parti rassegnate all’udienza del 26 febbraio 2013.
Ciò premesso riguardo alle rispettive domande ed eccezioni di parte, va subito detto che il Tribunale di
Monza, con sentenza emessa nel corso del presente procedimento, che non risulta appellata, ha accolto
l’impugnativa della delibera di approvazione di bilancio proposta da una socia di Fratelli Fossati,
affermando l’errata iscrizione, tra i costi pluriennali, dei costi per il personale (mobilità-incentivi
all’esodo), nonché la mancanza di chiarezza della voce relativa alle rimanenze di magazzino per
omessa spiegazione del mutamento criteri di valutazione in nota integrativa.
Nel dare soluzione alla controversia in esame, il Tribunale reputa assorbente constatare che la società
attrice non ha dato adeguata dimostrazione di una buona parte del danno lamentato.
La società attrice ha infatti esposto che il danno sarebbe corrispondente al maggior attivo
erroneamente evidenziato dal bilancio di cui si discute, alle maggiori imposte versate all’erario, alle
spese di causa sostenute nel giudizio avanti al Tribunale di Monza, anche per la rifusione dei costi
processuali in favore della socia attrice.
Ebbene, anche a voler al momento dare per scontata, sia pure in via meramente astratta, la violazione
del dovere di diligenza dei sindaci, non potrebbe in primo luogo essere riconosciuto a titolo di danno
l’importo relativo al maggiore attivo indicato in bilancio. Il bilancio, infatti, costituisce una mera
rappresentazione del risultato della gestione sociale nell’esercizio a cui si riferisce, ma non è certo
idoneo ad immutare il risultato concreto di detta gestione, e dunque a incidere sull’aspetto sostanziale.
Neppure la perdita registrata nell’esercizio successivo può dirsi causalmente legata alla dedotta
negligenza dei sindaci. Non può certo essere ravvisato alcun pregiudizio patrimoniale nella mera
circostanza, in sé e per sé considerata, di errata rappresentazione della realtà economica, patrimoniale e
finanziaria della società, e neppure nella conseguente rettifica compiuta nell’esercizio successivo.
L’attrice, al riguardo, non ha infatti né allegato, né, dunque, nemmeno provato, quali atti di
disposizione sono stati compiuti dalla società per avere erroneamente fatto affidamento su tale maggior
attivo, e quale pregiudizio economico, a questi causalmente legato, ne sarebbe scaturito.
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Sentenza n. 12828/2013 pubbl. il 16/10/2013
RG n. 77068/2009
Neppure ricorrono elementi a cui ancorare con sufficiente grado di certezza l’aggravio economico
derivante dal pagamento di imposte in misura maggiore al dovuto sulla parte di attivo solo apparente.
Il dato del pregiudizio dedotto da Fratelli Fossati al momento non è ancora consolidato, e di
conseguenza adeguatamente accertato, posto che il pagamento di maggiori imposte non dovute genera
evidentemente un credito verso l’erario di cui la parte attrice non ha saputo dare puntuale
dimostrazione.
Resta da esaminare la questione del danno consistito nelle spese di lite sostenute per il giudizio di
impugnazione della delibera di approvazione del bilancio, in cui la società è risultata soccombente.
Sotto tale profilo la domanda attorea va accolta.
In via incidentale, il Tribunale deve procedere ad una disamina delle censure svolte dalla socia attrice
nel giudizio avanti all’autorità giudiziaria monzese, tenuto conto che la sentenza resa in quel giudizio,
che pure non risulta impugnata, non spiega efficacia di giudicato nei confronti degli opposti, che ad
esso non hanno partecipato.
Il Collegio ritiene che almeno una prima censura al bilancio in parola sia fondata, e debba essere
valutata in sintonia con la statuizione dei Giudici monzesi.
Si allude al profilo di impugnazione concernente l’iscrizione tra le immobilizzazioni immateriali (costi
pluriennali), e dunque nell’attivo, di costi per l’incentivazione all’esodo di otto unità del personale.
Sul punto è sufficiente considerare che il presupposto fondamentale dell’iscrizione di costi aventi utilità
pluriennale ai sensi dell’art. 2426, n. 5) cc, risiede nella futura utilità, intesa come incremento dei
ricavi, che l’impresa da detti costi si attende. I costi per la riduzione del personale hanno invece la
finalità di ridurre oneri futuri, ma non valgono certo a porre le basi per un incremento dell’attività
imprenditoriale (sul punto si vedano anche i principi contabili nazionali 19 e 24). Tali costi, infatti,
paiono piuttosto destinati ad eliminare inefficienze pregresse e preesistenti, e non paiono certo
ricollegabili a prestazioni future. Tali costi sono pertanto di competenza dell’esercizio in cui l’impresa
adotta il programma di ristrutturazione o riorganizzazione.
Considerato dunque che l’appostazione di bilancio in parola appare palesemente illegittima alla luce
della norma di legge e delle regole tecniche desunte dai principi contabili nazionali, deve poi
ulteriormente affermarsi che la condotta di silenzio mantenuta dai sindaci riguardo ad un simile errore
di iscrizione implica conclamata violazione del dovere di diligenza.
È infatti incontestato che i sindaci convenuti sono rimasti inerti a fronte dell’illegittimo inserimento di
tali costi tra le immobilizzazioni immateriali, ed anzi hanno dato parere favorevole all’approvazione di
un bilancio così redatto.
Una simile condotta omissiva è valsa a contribuire causalmente alla redazione del bilancio illegittimo.
Se infatti i sindaci avessero segnalato tale irregolarità, in adempimento dei doveri che incombono ad
essi in ragione della carica rivestita, l’amministratore sarebbe stato stimolato alla rettifica, e i soci
avrebbero avuto modo di ponderare l’esercizio del diritto di voto sull’approvazione del bilancio alla
luce dell’osservazione dei sindaci. Secondo il corso ordinario degli eventi, infatti, il rilievo sui criteri di
redazione del bilancio compiuto dai sindaci (in una parola, il parere sul bilancio) costituisce condotta
idonea a sollecitare l’esercizio corretto delle funzioni dell’organo gestorio, in applicazione del dovere
di controllo che il collegio sindacale esercita sull’operato dell’amministratore.
In ogni caso, la doverosa condotta diligente, ossia, come si diceva, la formulazione del parere
sfavorevole all’iscrizione illegittima, avrebbe mandato esente i sindaci da ogni censura, e da ogni
responsabilità legata all’inadempimento dei doveri che derivano dall’incarico ricoperto, e ciò anche,
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Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c98ce - Firmato Da: BARDINI ANNA RITA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c2a2e - Firmato Da: GALIOTO MARIANNA LUIGIA Emesso Da: POSTE
Sentenza n. 12828/2013 pubbl. il 16/10/2013
RG n. 77068/2009
ovviamente, ove i rilievi dell’organo di controllo fossero stati disattesi all’amministratore o non
condivisi dall’assemblea dei soci.
Tale violazione dei dovere inerenti alla carica, vale già da sola, ad avviso del Tribunale, a comportare
l’affermazione circa la responsabilità dei sindaci convenuti per le spese di giudizio sopportate da
Fratelli Fossati nel giudizio avanti ai giudici monzesi, posto che anche la sola illegittimità nella
redazione del bilancio ora esaminata, avrebbe comportato la soccombenza della società in giudizio, e,
con essa, l’onere economico delle spese di difesa e di rimborso nei confronti della socia vittoriosa.
I convenuti vanno dunque condannati al pagamento, in favore della Fratelli Fossati, delle spese di lite
da questa sostenute a causa della ricordata soccombenza in giudizio, pari all’incontestata somma di €
25.034,83, che andrà maggiorata di rivalutazione monetaria fino all’importo di € 27.095,00 oltre ad
interessi, ai sensi dell’art. 1284 cc, su un importo intermedio tra quelli indicati, alla luce dei principi
fissati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità sul calcolo degli interessi in tema di debiti di
valore, come quello che ci occupa.
La somma dovuta alla società attrice, comprensiva di ogni pregiudizio maturato fino alla data attuale
ammonta dunque ad € 27.800,00. Su tale somma correranno gli interessi ex art. 1284 cc dalla data della
sentenza fino al saldo effettivo.
Non vanno poi corrisposti i compensi richiesti dagli opposti. Al riguardo la parte attrice ha infatti
formulato eccezione di inadempimento ex art. 1460 cc (v. pag. 5 dell’atto di citazione). Per le ragioni
esposte l’inadempimento dei sindaci non pare di scarsa importanza, sicché ad essi non può essere
riconosciuto il compenso. Il decreto ingiuntivo deve quindi essere revocato.
I convenuti debbono inoltre rifondere le spese di lite sostenute dalla società attrice, che si liquidano in
dispositivo avuto riguardo al valore della controversia, al risultato conseguito, al pregio delle difese ed
alla durata del processo.
La terza chiamata Milano assicurazioni spa è tenuta poi a manlevare i convenuti delle somme che essi
sono stati condannati a versare all’attrice.
Non può essere condivisa l’eccezione svolta dalla terza chiamata di inoperatività della garanzia
assicurativa, in ragione della previsione di cui all’art. 14 della polizza. La terza chiamata non ha infatti
contestato che il contratto assicurativo è stato stipulato nel 1998 ed è ancora in corso in forza di
proroghe e rinnovi, come del resto si desume dalla documentazione prodotta da parte convenuta.
L’art. 14 in esame prevede incontestatamente che “la garanzia vale per le richieste di risarcimento
pervenute per la prima volta all’assicurato nel corso del periodo di efficacia del contratto, a
condizione che tali richieste siano conseguenti a fatti colposi posti in essere nello stesso periodo”.
È agevole constatare che la richiesta di risarcimento è pervenuta ai convenuti nel 2010 per condotte
tenute nel 2007: entrambi i presupposti si sono dunque realizzati nel corso di vigenza del contratto. La
somma per cui viene pronunciata la condanna dei convenuti – ivi comprese le spese di lite - non supera
pacificamente il massimale previsto dalla polizza.
La Milano Assicurazioni spa va dunque condannata a rifondere ai convenuti le somme che essi sono
stati condannati a versare alla parte attrice. Essa va condannata poi a rimborsare agli attori le spese di
causa relative al rapporto processuale tra essi intercorso, che si determinano in dispositivo.
Non può invece essere accolta la domanda di condanna nei confronti del terzo chiamato Enrico
Fossati. I convenuti hanno chiesto che egli venga condannato in via esclusiva al risarcimento del danno
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Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c98ce - Firmato Da: BARDINI ANNA RITA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c2a2e - Firmato Da: GALIOTO MARIANNA LUIGIA Emesso Da: POSTE
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nei confronti della società attrice, per l’eventualità che il Tribunale emetta una statuizione di condanna
nei loro confronti, responsabilità esclusiva che non può, però, essere configurata, per quanto sopra
esposto in tema di contributo causale dei sindaci. La domanda verso Fossati, d’altra parte, neppure può
essere interpretata quale richiesta di graduazione di responsabilità, in mancanza di ogni prospettazione
al riguardo.
Neppure può essere accolta la domanda nei confronti del sindaco Giuseppe Sala, posto che questo è
stato chiamato in causa dall’amministratore Fossati che va esente da ogni condanna. I convenuti non
hanno poi formulato alcuna domanda nei confronti di quest’ultimo.
I convenuti, in virtù del principio di soccombenza, vanno condannati a rimborsare le spese di lite
sostenute dal terzo chiamato Fossati, nonché quelle sostenute dal Sala, la cui chiamata in causa da parte
di Fossati risulta giustificata dalle conclusioni dei convenuti nei confronti di quest’ultimo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
decide:
1. accoglie l’opposizione e, per l’effetto, revoca il decreto ingiuntivo;
2. condanna i convenuti al pagamento, in favore dell’attrice, della complessiva somma di €
27.800,00, oltre ad interessi, ai sensi dell’art. 1284 cc, dalla data della sentenza fino al saldo
effettivo;
3. condanna altresì i convenuti al rimborso delle spese processuali sostenute dall’attrice, che si
liquidano in complessivi € 5.000,00 per compenso d’avvocato, oltre IVA e CP;
4. condanna Milano assicurazioni spa a tenere indenne i convenuti di ogni somma che essi sono
condannati a pagare a Fabbrica catene a rullo Fratelli Fossati spa, nonché a rifondere ai
convenuti le spese dell’azione di garanzia che si liquidano complessivamente in € 5.000,00 per
compenso d’avvocato, oltre IVA e CP;
5. respinge la domanda proposta dai convenuti nei confronti del terzo chiamato Enrico Fossati;
6. respinge la domanda proposta da Enrico Fossati nei confronti di Giuseppe Sala;
7. condanna i convenuti a rifondere le spese di causa sostenute da Enrico Fossati e Giuseppe Sala,
che si liquidano, per ciascuno, in complessivi € 5.000,00 per compenso d’avvocato, oltre IVA e
CP.
Milano, 13 giugno 2013.
Il Giudice Relatore
Marianna Galioto
Il Presidente
Elena Riva Crugnola
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