DESTINATARIO: COGNOME NOME (p. fisica)

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DESTINATARIO: COGNOME NOME (p. fisica)
DIVISIONE VIGILANZA
Spett.li
Banche
Società Finanziarie
Circolare n.43
Loro sedi
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San Marino, 18 Maggio 2005
Oggetto: rilevazione dei tassi soglia ai fini anti-usura ex art.207 del Codice Penale
Allo scopo di rendere sempre più efficace ed in linea con gli standard internazionali la
tecnica di rilevazione del tasso effettivo medio globale, ai fini della determinazione dei tassi soglia antiusura, questo Organo ha provveduto a modificare il prospetto di segnalazione trimestrale che, a
decorrere dalla data di rilevazione del 30 Settembre 2005, dovrà essere utilizzato da tutti gli intermediari
in indirizzo in sostituzione del modello precedente che è da intendersi abrogato.
Il nuovo modello riporta, per ciascuna forma tecnica di finanziamento e classe di importo,
il tasso effettivo globale medio (TEGM) ed il numero di rapporti che vi hanno concorso.
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Il prospetto deve essere:
compilato nel rigoroso rispetto di quanto riportato nelle Istruzioni allegate alla presente, sulla base
dei dati rilevati alla fine di ciascun trimestre solare (31 Marzo, 30 Giugno, 30 Settembre, 31
Dicembre) con riferimento al trimestre conclusosi
trasmesso a questo Organo di Vigilanza entro la fine del secondo mese successivo alla data di
rilevazione, sia in formato cartaceo, debitamente sottoscritto, sia su floppy disk.
Entro i successivi 30 giorni, l’Organo di Vigilanza provvederà al calcolo, alla trasmissione
ed alla pubblicazione dei tassi soglia, che avranno decorrenza per tutto il trimestre solare entrante (ad
es.: segnalazione al 30/09, inoltro alla Vigilanza entro il 30/11, elaborazione tassi-soglia entro il 31/12,
decorrenza soglie dal 01/01 al 31/03).
Il prospetto dei tassi soglia verrà elaborato in forma distinta per banche e società
finanziarie, entrambe parimenti tenute a rinnovarne l’affissione nella rispettiva sede ed in ciascuna delle
proprie dipendenze aperte al pubblico, in modo facilmente visibile.
La presente Circolare abroga la Circolare n.25 e le Lettere Uniformi n.97 e n.99.
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ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA SEGNALAZIONE TASSI
Categorie di operazioni censite
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aperture di credito in conto corrente;
anticipi e sconti
prestiti personali
crediti finalizzati e revolving
operazioni di factoring
operazioni di leasing
mutui
prestiti contro cessione del quinto dello stipendio
altri finanziamenti a breve e a medio/lungo termine
Definizione categorie
1) aperture di credito in conto corrente
Operazioni regolate in conto corrente in base alle quali l’intermediario, a prescindere dalle garanzie eventualmente
ricevute, si obbliga a tenere a disposizione del cliente una somma per un dato periodo di tempo ovvero a tempo
indeterminato e il cliente ha la facoltà di ripristinarne la disponibilità.
Vengono inseriti in questa categoria anche gli sconfinamenti su conti affidati oltre l’accordato e i passaggi a debito
di conti non affidati.
Si prevede la suddivisione in tre sottocategorie, aperture di credito in conto corrente a revoca, a scadenza fino a 18
mesi e a scadenza oltre i 18 mesi.
2) anticipi e sconti
Operazioni di finanziamento, sotto forma di anticipo s.b.f. o sconto, a valere su portafoglio commerciale o
finanziario, garantite dalla cessione del credito scontato o anticipato.
E’ prevista separata evidenza in tre diverse sottocategorie in base alla diversa cartolarità del credito smobilizzato.
In caso di rapporti che possano ricadere in più sottocategorie (c.d. promiscui), è necessario indicarli esclusivamente
una volta inserendoli in quella in cui i flussi sono più rilevanti in termini di importo.
In questa categoria rientrano tutte le operazioni di anticipo e sconto rilevabili, anche se gestite contabilmente su
conto corrente ordinario.
3) prestiti personali
Le operazioni di finanziamento che ricadono in questa categoria devono presentare le seguenti caratteristiche:
a. destinate a finanziare esigenze generiche di spesa o consumo personali, familiari o legate all’esercizio
dell’attività professionale del cliente;
b. erogate in una unica soluzione, con previsione del rimborso attraverso un piano di ammortamento;
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c. non assistite, nemmeno parzialmente, da garanzie reali ma solo, ed eventualmente, da garanzie personali
In questo tipo di operazione si instaura un rapporto diretto tra l’intermediario ed il cliente, che una volta ottenuti i
fondi potrà disporne in base alle esigenze comunicate all’intermediario ovvero diversamente.
Nel caso in cui questi finanziamenti vengono erogati sotto forma di aperture di credito in conto corrente, allora
devono essere segnalati in quella categoria.
E’ prevista separata evidenza delle operazioni in base alla durata originaria del contratto, a breve termine (entro 18
mesi), o a medio/lungo termine (oltre 18 mesi).
4) crediti finalizzati e revolving
Finanziamenti rateali rilasciati per far fronte all’acquisto di uno o più specifici beni di consumo o al pagamento di
specifici servizi. In questa categoria, a differenza della precedente, si stabilisce una stretta connessione tra l’acquisto
di un bene o di un servizio e la concessione del credito, la cui erogazione da parte dell’intermediario avviene con il
pagamento diretto all’esercente.
Vengono evidenziate separatamente in questa categoria anche le operazioni di credito revolving ed i finanziamenti a
valere sull’utilizzo di carte di credito. Questi finanziamenti si contraddistinguono per la messa a disposizione di una
linea di credito, in modalità diversa da un’apertura di credito in conto corrente, da utilizzare interamente o
parzialmente per l’acquisto di beni e servizi presso rivenditori convenzionati o per acquisizioni di disponibilità
monetarie. Il ripristino delle disponibilità avviene con versamenti rateali il cui importo minimo è fissato
contrattualmente.
5) factoring
Rientrano in questa categoria gli anticipi erogati a fronte di una cessione di crediti commerciali, effettuati con
clausola “pro-solvendo” o “pro-soluto” dal soggetto titolare (impresa fattorizzata) ad un intermediario specializzato
(factor), che si assume la gestione del credito commerciale, fornendo eventualmente ulteriori servizi collaterali
all’impresa nonché, in primis, l’impegno di curarne la riscossione.
6) leasing
Finanziamenti realizzati attraverso contratti di locazione di beni materiali (mobili ed immobili) ed immateriali (es.
software, brevetti, know-how) acquisiti o fatti costruire dal locatore su scelta ed indicazione del conduttore che ne
assume tutti i rischi e con facoltà di questo ultimo di divenire proprietario dei beni locati, al termine della locazione,
dietro versamento di un prezzo prestabilito.
La segnalazione richiede l’evidenza separata per i leasing su beni immobili, i leasing su beni mobili registrati
(automezzi, natanti, aviomobili etc.) ed i leasing su beni mobili diversi (impianti, macchinari, attrezzature, arredi
etc.), nei quali ultimi vanno inclusi convenzionalmente anche quelli su beni immateriali.
Non rientrano nella rilevazione le operazioni di leasing operativo, cioè senza connotazione finanziaria e
senza opportunità dell’utilizzatore di acquistare il bene alla fine del periodo.
7) mutui
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Categoria che comprende solo finanziamenti oltre il breve termine, garantiti anche in modo parziale da garanzie
reali, che non abbiano come forma tecnica di erogazione l’apertura di credito in conto corrente o il prestito
personale, ed il cui rimborso sia eseguito con rate comprensive di una quota capitale ed una quota interessi.
Deve essere data una diversa evidenza per i mutui erogati a tasso variabile ed a tasso fisso.
I mutui cosiddetti a “tasso misto” saranno segnalati nella categoria mutui a tasso variabile.
Non devono essere segnalati in questa categoria, ma in quella “altri finanziamenti a breve termine” i finanziamenti
che, pur assistiti in tutto o in parte da garanzia reale (pegno o ipoteca) e pur rimborsabili a rate comprensive di quota
capitale e quota interessi, siano concessi per durate non superiori a 18 mesi.
Non devono essere segnalati in questa categoria, ma in quella “altri finanziamenti a medio-lungo termine” i
finanziamenti che prevedono l’erogazione “a stato avanzamento lavori”, nonché quelli in cui il pagamento del
capitale avviene in una unica soluzione alla fine del periodo di finanziamento.
8) prestiti contro cessione del quinto dello stipendio
Rientrano in questa categoria tutte le operazioni di prestito contro cessione del quinto dello stipendio o ad esso
assimilabili, in particolare devono essere presenti le seguenti caratteristiche:
• prevedono l’ordine incondizionato e irrevocabile al proprio datore di lavoro (ad esempio, mandato,
delegazione) di pagare una quota dello stipendio direttamente al creditore;
• hanno durata compresa tra 18 mesi e 10 anni. Nei casi in cui il finanziamento sia effettuato nei
confronti di un soggetto assunto con contratto a tempo determinato, la durata del finanziamento non
può superare la scadenza del contratto d’impiego;
• hanno ammontare compreso entro il quinto degli emolumenti al netto delle ritenute ragguagliato alle
mensilità corrisposte;
• sono rivolti a dipendenti con stipendio fisso e continuativo, che abbiano superato il periodo di prova
e siano iscritti nei ruoli effettivi dell’azienda;
• sono assistite da polizze assicurative idonee a garantire il recupero del credito (ad esempio polizze
assicurative rischio vita e rischio impiego).
9) altri finanziamenti a breve e a medio/lungo termine
Questa categoria ha carattere residuale; vi rientrano i finanziamenti che non possono essere inseriti nelle categorie
sopra esposte (es. anticipazioni non regolate in conto corrente, altre sovvenzioni attive non regolate in conto
corrente con l’esclusione dei prestiti personali, operazioni di credito su pegno, ecc.). All’interno della categoria và
evidenziata la suddivisione in base alla durata originaria del finanziamento: fino ai 18 mesi (breve periodo) ovvero
oltre i 18 mesi (medio/lungo periodo).
I prefinanziamenti, cioè quei finanziamenti che si configurano come operazioni autonome di fido indirizzate a
soddisfare in via temporanea le esigenze del soggetto debitore che è in attesa (perché ancora in corso di istruttoria o
in attesa di deliberazione) della concessione del finanziamento, vanno segnalati nelle categorie di operazioni
utilizzate per erogarli.
Operazioni escluse
Sotto il profilo soggettivo, sono esclusi i finanziamenti accordati a:
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1. Soggetti non residenti ai fini valutari
Per individuare questo tipo di operazioni si applica la disciplina sammarinese che equipara, ai fini valutari,
la Repubblica di San Marino a quella italiana.
2. Società partecipate dall’intermediario
A prescindere dalla percentuale di capitale posseduta e dalla conseguente possibilità di controllo.
3. Soggetti azionisti dell’intermediario
Sono escluse dalla rilevazione solo le operazioni con gli azionisti che detengano partecipazioni qualificate
ossia pari almeno al 5%
4. Soggetti collegati all’intermediario e/o ai suoi azionisti
Sono escluse dalla rilevazione anche le operazioni con le imprese facenti parte del medesimo gruppo
dell’intermediario e quelle in favore di soggetti collegati a coloro che detengano almeno il 5% del capitale
sociale dell’intermediario.
5. Enti ed aziende facenti parte del settore pubblico allargato, imprese di investimento (banche,
finanziarie, assicurazioni, ecc.), istituzioni no –profit.
Sotto il profilo oggettivo, sono esclusi i finanziamenti sotto-elencati:
6. Operazioni in valuta
Tutti i finanziamenti definiti in valute diverse dall’Euro.
7. Posizioni classificate a incaglio e sofferenza
Le esposizioni nei confronti di soggetti in stato di insolvenza, ancorché non accertate giudizialmente, o
comunque incagliate a seguito di revoca dei fidi e/o inadempimenti contrattuali.
8. Crediti ristrutturati o in corso di ristrutturazione
Si intendono quei crediti in cui l’intermediario concede una moratoria per il pagamento del debito
rinegoziandolo a tassi inferiori a quelli di mercato.
Vengono esclusi i crediti verso imprese per le quali sia in corso la cessazione dell’attività (liquidazione
volontaria o situazioni simili).
Per crediti in corso di ristrutturazione si intendono quelli in cui: a) la controparte risulti indebitata verso una
pluralità di intermediari; b) il debitore abbia richiesto il consolidamento da non più di 12 mesi.
9. Operazioni a tasso agevolato
Si considerano come operazioni a tasso agevolato tutte quelle eseguite a tasso inferiore a quello di mercato
in virtù di agevolazioni riconosciute al richiedente in base a provvedimenti legislativi che prevedono che
parte degli interessi vengano pagati attraverso fondi statali.
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10. Operazioni a tasso promozionale o convenzionato
Si intendono i finanziamenti a “tasso zero” o a tasso di favore concessi, per un periodo di tempo limitato e/o
in seguito a campagne pubblicitarie.
Solitamente ricadono in questa tipologia tutti i finanziamenti rilasciati:
a) ai dipendenti dell’intermediario o di società del gruppo di appartenenza;
b) ad altri soggetti in virtù di particolari convenzioni stipulate dall’intermediario con aziende e/o
associazioni, organizzazioni e sodalizi che prevedano condizioni di maggior favore per i loro esponenti e/o
aderenti.
11. Finanziamenti revocati
Devono essere esclusi dalla rilevazione i rapporti che risultano revocati alla fine del trimestre di riferimento.
12. Posizioni relative a utilizzi per soli saldi liquidi, che non hanno fatto registrare saldi contabili a debito
13. Posizioni affidate con utilizzo contabile nullo nel corso del trimestre
14. Finanziamenti finalizzati alla commercializzazione di determinati beni (finanziamenti di marca)
Nella maggior parte dei casi questi finanziamenti vengono concessi da un intermediario a tassi di favore in
quanto collegato all’impresa produttrice, generalmente nell’ambito di contratti di fornitura.
Classi di importo
Ogni singolo finanziamento rilevato deve essere attribuito alla corrispondente classe di importo in base
all’ammontare del fido accordato così come risulta alla fine del trimestre di riferimento.
Per fido accordato si deve intendere il limite massimo di credito concesso in base a decisioni assunte nel rispetto
delle procedure interne dei singoli intermediari, e liberamente disponibile al cliente in base ad un contratto
perfezionato e pienamente efficace.
La classe di importo da attribuire a rapporti non affidati in cui si verificano passaggi a debito e a rapporti in cui si
presenti un utilizzo di finanziamento senza che sia stato ancora determinato un ammontare del fido, è determinata in
base all’utilizzo massimo avvenuto nel trimestre di riferimento (es. per un rapporto non affidato in cui ci sia un
passaggio a debito, deve essere considerato l’importo massimo; per un rapporto di sconto effetti e operazioni di
factoring in cui i crediti siano acquistati a titolo definitivo deve essere considerato l’importo erogato)
Nel caso di utilizzi superiori al fido accordato la classe di importo a cui ricondurre il rapporto è comunque quella
del fido accordato.
Per ricondurre le operazioni di leasing alla loro classe di importo è necessario considerare il valore effettivamente
finanziato, da calcolarsi sottraendo, al costo sostenuto complessivamente dall’intermediario per l’acquisto o la
realizzazione del bene da locare, il canone anticipato e altre eventuali somme corrisposte dal locatario in via
anticipata.
Dati da segnalare
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La tabella deve essere completata per ciascuna tipologia di operazione e classe di importo con le seguenti
informazioni:
a. numero di rapporti che hanno concorso alla determinazione del tasso effettivo globale medio;
b. tasso effettivo globale medio (TEGM), espresso su base annua, praticato dall’intermediario e calcolato come
media aritmetica semplice, non ponderata, dei tassi effettivi globali applicati ad ogni singolo rapporto
rilevante secondo quanto sotto specificato.
Rapporti rilevanti ai fini del calcolo
Per le operazioni di apertura di credito in conto corrente, anticipi e sconti, credito revolving e factoring (categorie 1,
2, 4, 5) devono essere considerati per la segnalazione tutti i rapporti intrattenuti nel trimestre di riferimento.
Per le operazioni di anticipo, sconto e factoring (categorie 2 e 5), fanno parte della rilevazione solo quei rapporti che
hanno ricevuto almeno una presentazione nel corso del periodo.
Per tutte le altre categorie di rapporti (categorie 3, 6, 7, 8, 9) si deve fare riferimento solo ai nuovi rapporti accesi
nel periodo ossia quelli i cui contratti portano data di stipulazione compresa nel trimestre di riferimento.
Calcolo del TEG (Tasso Effettivo Globale)
Il calcolo del TEG deve essere fatto seguendo diverse metodologie in base al tipo di finanziamento:
I. per le aperture di credito in conto corrente, gli anticipi e sconti, i crediti revolving e il factoring si utilizza la
seguente formula:
TEG = INTERESSI x 36.500
NUMERI DEBITORI
+
ONERI x 100
ACCORDATO
Interessi – sono dati dalle competenze del trimestre di riferimento, comprese eventuali maggiorazioni di tasso
dovute a sconfinamenti, in funzione del tasso di interesse annuo applicato. Per le operazioni di anticipo, sconto
e factoring nelle quali gli interessi siano stati calcolati con la formula dello sconto, per interessi si intendono il
totale delle competenze calcolate.
Numeri debitori – sono dati dal prodotto tra il capitale ed i giorni. Per le operazioni di anticipo, sconto e
factoring, i numeri debitori sono comprensivi dei giorni strettamente necessari per l’incasso, intesi come quelli
minimi derivanti dall’invio degli effetti all’eventuale corrispondente che cura l’incasso, qualora la
determinazione degli interessi sia avvenuta attraverso la formula dello sconto i numeri debitori andranno
ricalcolati in funzione del valore attuale degli effetti anziché di quello facciale.
Oneri – sono da considerare quelli elencati al paragrafo “oneri e spese” effettivamente sostenuti nel trimestre.
Accordato – deve essere considerato quello che viene definito al paragrafo “classe di importo”.
II. Per tutte le altre categorie di finanziamenti (solitamente finanziamenti con piano di ammortamento) è
necessario utilizzare la formula adottata per il calcolo del TAEG:
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k=m
∑
k=1
k’=m’
Ak
( 1 + i ) tk
=
∑
k’=1
A’k’
( 1 + i ) tk’
i – il tasso di interesse con il quale viene realizzata l’uguaglianza fra i flussi attualizzati delle rate ed il valore
del finanziamento, che può essere dato anche dalla somma di più “prestiti”. Per “prestito” si intende infatti
ogni singola erogazione eseguita dal creditore per effetto di uno stesso contratto.
k – è il numero d’ordine di un “prestito”;
k’ – è il numero d’ordine di una “rata di rimborso”;
Ak – è l’importo del prestito numero K;
A’k’ – è l’importo della “rata di rimborso” numero k’;
m – è il numero d’ordine dell’ultimo “prestito”;
m’ – è il numero d’ordine dell’ultima “rata di rimborso”
tk – è la data espressa in anni e frazioni di anno tra la data del “prestito” n. 1 e le date degli ulteriori prestiti dal
numero 2 al numero m;
tk’ – è la data espressa in anni e frazioni di anno tra la data del “prestito” n. 1 e le date delle “rate di rimborso”
dal numero 1 al numero m’.
La parte sinistra della formula serve ad attualizzare tutti i “prestiti” rilasciati per il medesimo finanziamento,
anche in tempi diversi, mentre la parte destra è l’attualizzazione dei flussi derivanti da tutte le “rate di
rimborso” del finanziamento.
Possiamo quindi definire il TAEG come quel tasso che rende possibile l’uguaglianza tra il totale del
finanziamento concesso (se del caso attualizzato) comprensivo degli oneri e spese, e il valore attualizzato delle
“rate di rimborso” che verranno versate.
Nel caso di finanziamenti a tasso misto, attraverso il piano di ammortamento verranno desunte le rate di rimborso,
mentre i tassi variabili dovranno essere calcolati in base al valore assunto dal parametro di riferimento alla data di
accensione del prestito.
Es. 1 – Concessione di un finanziamento che verrà erogato in due “prestiti”, uno ora ed uno tra un anno, del valore
di 500 entrambi. La banca trattiene inizialmente 50 per spese istruttoria e all’erogazione del secondo prestito 10 per
altre spese.
Le rate di rimborso sono 4 a frequenza annuale, dell’importo di 320 ciascuna, alle quali sono applicate spese di
incasso annuali di 2 e nell’ultima rata è aggiunto 10 per spese chiusura pratica.
Con queste condizioni si ottiene:
(500-50)/(1+i)^0 + (500-10)/(1+i)^1 =
(320+2)/(1+i) + (320+2)/(1+i)^2 + (320+2)/(1+i)^3 + (320+2+10)/(1+i)^4
i = 18,44 %
Oneri e spese
Per il calcolo del tasso devono essere considerate le commissioni, le remunerazioni a qualsiasi titolo e le spese,
escluse quelle per imposte e tasse, collegate all’erogazione del credito.
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In particolare vengono inclusi:
1.
2.
3.
4.
5.
le spese di istruttoria e di revisione del finanziamento;
le spese di chiusura della pratica;
le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate se stabilite dal creditore;
il costo dell’attività di mediazione svolta da un terzo, se necessaria per l’ottenimento del credito;
le spese per le assicurazioni o garanzie imposte dal creditore, intese ad assicurare il rimborso totale o
parziale del credito (escluse le coperture assicurative sui beni in leasing);
6. ogni altra spesa contrattualmente prevista connessa con l’operazione di finanziamento.
Sono per altro escluse:
a. le imposte e le tasse;
b. le spese e gli oneri di seguito elencati solo se addebitati al cliente per l’importo sostenuto effettivamente
dall’intermediario:
• il recupero spese anche se sostenute per servizi forniti da terzi (es. perizie, certificati, spese postali, le
commissioni di incasso di pertinenza del corrispondente che cura la riscossione nel caso di sconto di
portafoglio);
• le spese legali ed assimilate (es. visure catastali, iscrizione nei pubblici registri, spese notarili, spese
relative al trasferimento di proprietà del bene oggetto di leasing, spese di notifica, spese legate
all’entrata del rapporto in contenzioso);
• gli oneri applicati al cliente indipendentemente dalla circostanza che si tratti di rapporti di
finanziamento o di deposito (es. nel caso di rapporti di apertura di credito in c/c gli addebiti per
tenuta conto e quelli connessi con i servizi di incasso e pagamento);
c. Le spese connesse con i servizi accessori (es. spese di custodia pegno, i compensi per prestazioni di natura
non finanziaria per il factoring e il leasing);
d. Gli interessi di mora e gli oneri assimilabili contrattualmente previsti per il caso di inadempimento di un
obbligo.
Le spese addebitate con cadenza annuale vanno ripartite sui quattro trimestri di competenza.
Se nel caso di passaggi a debito di conti non affidati, vengano applicati oneri a titolo di penalizzazione, questi
possono essere esclusi dal calcolo delle spese, nella misura in cui non sia superiore alle normali spese per la
chiusura di conti affidati, e se ne è data preventivamente comunicazione al cliente.
Eventuali penali a carico del cliente per l’estinzione anticipata del rapporto non devono essere aggiunte al novero
delle spese, in quanto solo eventuali.
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