manufatti leggeri e necessità del titolo abilitativo
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manufatti leggeri e necessità del titolo abilitativo
Uso del Territorio: urbanistica, ambiente e paesaggio «:::::::::GA:::::::::» MANUFATTI LEGGERI E NECESSITÀ DEL TITOLO ABILITATIVO: IL CASO DEI C.D. GAZEBO DESTINATI ALLA RISTORAZIONE del Dott. Alfonso Cernelli L’Autore, premessi brevi cenni sulla normativa edilizia in materia di manufatti leggeri, si concentra sul caso dei c.d. gazebo destinati alla ristorazione, di uso stagionale, analizzando la questione della necessità del titolo abilitativo. The Author, after a brief picture about light buildings’ legislation, analyzes the matter of the socalled gazebos, seasonally used outside restaurants, that require a building permit. Sommario: 1. I gazebo quali manufatti leggeri ai sensi del Testo Unico dell’Edilizia. 2. Precarietà del manufatto: il criterio dell’uso temporaneo e contingente. 1. I gazebo quali manufatti leggeri ai sensi del Testo Unico dell’Edilizia. L’art. 3, lett. e.5 del d.P.R. 6.6.2001 n. 380 (Testo Unico dell’Edilizia) qualifica come intervento di nuova costruzione, come tale sottoposto a regime concessorio, “l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee”. La giurisprudenza amministrativa, anche alla luce di tale disposizione, è univoca nel ritenere che la nozione di costruzione, ai fini del rilascio del titolo abilitativo, si configuri in presenza di tutte quelle opere che attuino una trasformazione urbanistico-edilizia dell’area su cui sono collocate, a prescindere dalla realizzazione di murature1, “ben potendo trattarsi di opere realizzate in metallo, in laminati di plastica, in legno o altro materiale”2. Premesso che l’elencazione contenuta nella norma citata ha carattere indicativo e non tassativo3, ne consegue che anche quelle strutture che prendono il nome di gazebo necessitano di idoneo titolo edilizio, tutte le volte in cui concretizzino una perdurante modifica dello stato dei luoghi, ossia allorquando determinino una trasformazione urbanisticoedilizia stabile, preordinata a garantire il soddisfacimento di esigenze non transitorie4. Ad avviso del Consiglio di Stato, la ratio dell’art. 3, lett. e.5 del d.P.R. n. 380 del 2001 sarebbe quella di frenare il fenomeno dei c.d. “abusi progressivi”, potenzialmente in grado di trasfigurare un’area mediante il succedersi di interventi anche di modesta rilevanza. Per tale ragione, anche la realizzazione di gazebo può essere ricondotta tra le “nuove costruzioni”, in tutti i casi in cui questi, per struttura, materiali e grandezza, non costituiscano semplici arredi temporanei di un’area, al pari di un ombrellone, ma ipotesi del tutto differenti per dimensioni, funzioni ed impatto visivo5. 3 V. ITALIA, sub Art. 3, in Testo Unico sull’edilizia (commento al d.P.R. 6.6.2001, n. 380), Milano, 2003, 45. 4 CdS, V, 20.6.2011, n. 3683. 5 CdS, IV, 30.7.2012, n. 4318. In questo caso i Giudici amministrativi hanno ritenuto che il c.d. gazebo avesse 1 CdS, V, 13.6.2006, n. 3490; nello stesso senso, cfr. anche TAR Toscana, III, 16.5.2012, n. 943; Tar Liguria, I, 28.6.2011, n. 1015. 2 TAR Campania, Na, VIII, 24.4.2009, n. 2163; CdS, IV, 6.6.2008, n. 2705. Gazzetta Amministrativa -59- Numero 4 - 2012 Uso del Territorio: urbanistica, ambiente e paesaggio Sulla scorta di tali principi, i Tribunali amministrativi hanno individuato una serie di parametri per il legittimo posizionamento di un gazebo in assenza di titolo abilitativo. In primis, deve trattarsi di una struttura di modeste dimensioni rispetto alla superficie totale dell’immobile cui accede, non infissa né ancorata al pavimento dell’area, ma solo poggiante su di esso6. In secondo luogo, non necessita di permesso di costruire la struttura che, essendo aperta su tutti i lati, non configuri nuovo volume edilizio7. A contrario, l’apposizione di vetrate o pannelli laterali fissi, creando nuova volumetria, importa una stabile trasformazione edilizia dell’immobile cui il manufatto accede, oltre ad un significativo impatto visivo8. Il rilascio del permesso di costruire per una struttura di ferro e legno non fissata al suolo non è pertanto necessario soltanto se questa, essendo aperta sui lati, non determini di fatto un aumento di superficie utile; viceversa, la copertura mediante telo tipo PVC, unita alla chiusura ai lati mediante pannelli, rendono necessario il rilascio di titolo edilizio. Infine, il carattere accessorio del manufatto è del tutto ininfluente ai fini della necessità di titolo edilizio; costituisce nuova costruzione anche l’opera che difetti di una propria individualità, purché essa configuri una struttura volumetrica, derivante dall’aumento della sagoma d’ingombro9. Un’ipotesi particolare di “manufatti leggeri”, per i quali si pone il problema della necessità o meno del titolo abilitante, è quella degli spazi esterni, solitamente muniti della forma e struttura dei gazebo, destinati alla sistemazione della clientela per i ristoranti o altri esercizi di somministrazione di cibo e bevande. A fronte dei provvedimenti comunali di demolizione, non è raro che vengano instaurati dei giudizi nel corso dei quali gli autori dell’abuso si difendono eccependo la natura temporanea di tali strutture, destinate ad essere utilizzate soltanto per un periodo dell’anno, specialmente durante la stagione estiva. Occorre dunque capire se l’impiego di tali manufatti per un periodo limitato dell’anno possa attribuire loro carattere occasionale o provvisorio. La giurisprudenza ha chiarito che un’opera può essere qualificata come precaria ove sia destinata ad essere rimossa non appena siano venuti meno i bisogni, meramente occasionali, che ne hanno determinato la costruzione; viceversa, ove il manufatto sia precostituito al soddisfacimento di interessi stabili e permanenti, questo non presenta caratteri di precarietà10. La nozione di precarietà non è dunque legata al tipo di materiale impiegato per la costruzione, ma è ancorata ad un criterio di tipo funzionale, che tiene conto della natura contingente delle esigenze che hanno determinato la costruzione. Il carattere smontabile e il tipo di fissaggio al suolo non sono più considerati quali elementi da cui desumere in via esclusiva la precarietà o meno del manufatto, dovendosi tenere conto della concreta destinazione a sopperire a bisogni contingenti o durevoli11. La nozione giuridica di costruzione, per la 2. Precarietà del manufatto: il criterio dell’uso temporaneo e contingente. determinato una rilevante alterazione della sagoma esterna dell’edificio, data la presenza di porte e finestre, copertura in plastica, paratie di chiusura sui lati esterni e, soprattutto, un’estensione di superficie considerevole. 6 TAR Campania, Na, IV, 19.1.2012, n. 238, che richiama TAR Lazio, II, 13.10.2010, n. 32802, secondo cui “non è necessario il rilascio di un permesso di costruire per la realizzazione (…) di un gazebo avente struttura in ferro e legno ancorato al suolo con barre non fissate, quindi facilmente rimovibile, e non comportante aumento di superficie utile, in quanto aperto sui lati”. 7 TAR Lombardia, Bs, II, 7.4.2011, n. 526. 8 Sul punto, cfr. TAR Basilicata, I, 13.5.2011, n. 308. 9 I. CIMATTI, Costituisce “costruzione”, ai sensi dell’art. 873 c.c., anche il manufatto in legno e ferro, in Vita not., 2011, 1, 93-94. Gazzetta Amministrativa 10 TAR Campania, Sa, II, 27.2.2007, n. 179. Ad avviso di V. ITALIA, cit., 45, la ragione della qualificazione giuridica di “nuova costruzione” per tali strutture dipenderebbe proprio dalla loro finalità di utilizzo quali magazzini, depositi, spazi espositivi o ambienti di lavoro. 11 A.F. MORONE, Reati edilizi e manufatti precari, in Giur. it., 2009, 3, 448. Anche la Cassazione penale ha chiarito che, in materia di reati urbanistici, la precarietà di un manufatto è esclusa da un impegno effettivo e durevole del territorio: cfr. Cass. Pen., III, 12.7.1999, n. 11839. -60- Numero 4 - 2012 Uso del Territorio: urbanistica, ambiente e paesaggio quale è richiesto titolo abilitativo, si può così ricavare attraverso la sua differenziazione dal concetto di opera precaria; l’elemento caratterizzante della prima è infatti rappresentato dalla “non occasionalità”, da valutare in termini ampi, ossia tenendo conto sia dell’effettiva destinazione d’uso che della sua “durata” nel tempo12. Sulla base dei criteri teleologico13 e temporale, da valutarsi obiettivamente14 senza tenere conto dell’intenzione soggettiva del costruttore15, non necessita di rilascio di titolo edilizio il manufatto che, indipendentemente dalla sua facile rimovibilità, appaia destinato a realizzare fini specifici e limitati nel tempo, per essere poi rimosso con sollecitudine. Si può così sostenere che il carattere della precarietà dipenda unicamente dall’uso, che deve essere specifico e temporalmente limitato, cui l’opera è destinata; la stagionalità, invece, in quanto presuppone un uso permanente nel tempo e non occasionale, esclude la natura precaria del manufatto, con conseguente sottoposizione a regime concessorio16. In aderenza a tali principi, i Giudici amministrativi hanno affermato che, allorché il manufatto sia preordinato a soddisfare esigenze non precarie della ditta sotto il profilo funzionale, esso determina una trasformazione urbanistico-edilizia dell’area17. Pertanto, a nulla vale richiamare il fatto che la struttura venga rimossa durante il periodo invernale, essendo usata ai fini della somministrazione di cibo e bevande soltanto durante il periodo estivo. Il Consiglio di Stato, infatti, ha altresì sancito che la destinazione a spazio volto a soddisfare una migliore sistemazione della clientela non costituisce un fine contingente, ma una finalità permanente - sia pure per una parte dell'anno - che comunque necessita di concessione edilizia, a nulla rilevando l'eventuale precarietà strutturale del manufatto18. L’esigenza di collocare i propri clienti, dunque, non rileva ai fini dell’esclusione dell’applicabilità del regime autorizzatorio, perché non assume caratteri di precarietà o di stretta contingenza19, ma, ricorrendo annualmente sia pure per un periodo limitato di tempo, finisce per assumere connotati di perpetuità20. In altri termini, la stagionalità dell’uso non rappresenta un’esigenza contingente, né consente di derogare alla norma che subordina le nuove edificazioni al rilascio del titolo abilitativo. Il Testo Unico dell’Edilizia, infatti, al fine di evitare il moltiplicarsi di eccezioni alla regola della necessità del permesso di costruire, ne ha consentito la possibilità solo nei casi di interventi volti a soddisfare bisogni temporanei e transitori, purché non si determinino immutazioni nei luoghi o incidenze sul territorio prolungate nel tempo21. 12 A. PERRONE (a cura di), L’illecito edilizio, Padova, 2006, 179-181. 13 Così I. CIMATTI, cit., 91. 14 Secondo Cass. Pen., III, 20.6.1997, n. 6781, infatti, è “irrilevante (…) la destinazione subiettivamente attribuita all’opera dal costruttore o dall’installatore”. Nel caso studiato dalla Corte, i ricorrenti sostenevano la precarietà dell’opera, ma i giudici, valutate la consistenza e la destinazione della stessa (edificio accessorio ad un terreno coltivato), l’hanno “obiettivamente” ritenuta costruzione destinata a soddisfare esigenze durevoli. 15 P. TANDA, I reati urbanistico-edilizi, Padova, 2010, 259. Per una esaustiva definizione della nozione di precarietà, si cfr. anche p. 195. 16 G. LEONE – G. MAIONE – A. PARISI, sub Art. 3, in M.A. SANDULLI (a cura di), Testo Unico dell’edilizia (commento), Milano, 2009, 79. 17 CdS, V, 13.6.2006, n. 3490; CdS, IV, 6.6.2008, n. 2705. Gazzetta Amministrativa 18 CdS, IV, 30.7.2012, n. 4318. CdS, V, 1.12.2003, n. 7822. Cfr. anche CdS, VI, 16.2.2011, n. 986, che ha qualificato come intervento di nuova costruzione un gazebo per la ricezione della clientela, sebbene munito di semplice copertura in PVC. 20 P. TANDA, cit., 197. 21 CdS, IV, 22.12.2007, n. 6615. 19 -61- Numero 4 - 2012