circ_62d - pdf - Agenzia delle Dogane
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Roma, 24 dicembre 2001 CIRCOLARE N. 62/D Area Gestione Tributi e Rapporti con gli Utenti Ufficio Applicazione Tributi 00143 ROMA – Via Mario Carucci, 71 tel. 06-50246048 – fax 06- 50957003 E-mail [email protected] Prot. 1609 OGGETTO: Sistema delle preferenze Generalizzate – Trasporto diretto. ALLE DIREZIONI REGIONALI DELLE DOGANE ALLE DIREZIONI DELLE CIRCOSCRIZIONI DOGANALI ALLE DOGANE LORO SEDI e, p.c. All’Ufficio Comunicazioni e Relazioni esterne All’Ufficio A.U.D.I.T. Interno All’Ufficio Antifrode All’Ufficio del Direttore dell’Area Affari giuridici e contenzioso All’Ufficio del Direttore dell’Area Verifica e Controlli Tributi Doganali e Accise e Laboratori Chimici SEDE Al Servizio Centrale degli Ispettori Tributari Via Mario Carucci, 99 - 00143 Al Comando Generale della Guardia di Finanza Via Sicilia, 178 - 00187 Alla Confederazione Generale della industria italiana V.le dell' Astronomia, 30 - 00144 Alla Confederazione Generale Italiana del Commercio e del Turismo Piazza G. G. Belli, 2 - 00153 Alla Associazione fra le Società Italiane per Azioni Piazza Venezia, 11 - 00187 Al Consiglio Nazionale degli Spedizionieri doganali Via XX settembre, 3 - 00187 Alla Federazione Nazionale Spedizionieri doganali Via Postumia, 3 - 00198 degli All’Unione Italiana delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura Piazza Sallustio, 21 - 00187 Alla Camera di Commercio Int.le Sezione Italiana Via XX settembre, 5 - 00187 All’Unione Petrolifera Via Giorgione, 129 - 00147 All’Unione Nazionale cooperative Italiane (U.N.C. I.) Via San Sotero, 32 - 00165 Alla A.N.I.P.O. Largo Brindisi, 2 - 00182 Alla A.N.E.I.O.A. Via Sabotino, 46 - 00195 ROMA All’Associazione Italiana Estero (A.I.C.E.) Corso Venezia, 47/49 - 20121 Commercio MILANO Sono state, da parte di taluni Uffici, rappresentate problematiche connesse con l’applicazione della normativa relativa alla nozione del trasporto diretto nell’ambito dei regimi preferenziali in generale ed, in particolare, del Sistema delle preferenze generalizzate. Sembra, quindi, opportuno al riguardo fornire, di seguito, per ciò che concerne il menzionato sistema, le necessarie precisazioni. La regola del trasporto diretto è intesa ad evitare che le merci, durante l’attraversamento di territori di Paesi diversi da quello beneficiario e dalla Comunità, possano essere, parzialmente o totalmente, oggetto di sostituzione. Il rispetto, quindi, di tale regola è condizione essenziale perché possano essere applicati, all’atto dell’importazione nella Comunità delle merci, i benefici tariffari previsti. La regola in questione è disciplinata dall’articolo 78 del Reg.(CE) n. 2454/93, che fissa le disposizioni di applicazione al Codice doganale comunitario. Al paragrafo 2 di detto articolo, vengono precisate le prove che, in relazione alle ipotesi legislative indicate nel paragrafo 1, soddisfano alle condizioni ivi prescritte e cioè: a) un documento di trasporto unico che ha accompagnato le merci durante l’attraversamento del paese di transito; oppure b) un attestato rilasciato dalle autorità doganali del paese di transito contenente: - l’esatta descrizione delle merci; - le date di scarico e di ricarico delle merci, o eventualmente del loro imbarco o sbarco con indicazione delle navi o degli altri mezzi di trasporto delle merci usate; - la certificazione delle condizioni in cui è avvenuta la sosta delle merci; c) oppure, in mancanza dei documenti di cui sopra, di qualsiasi documento probatorio. Ne consegue che la disposizione di cui alla lettera a) si riferisce all’ipotesi di merci che abbiano attraversato territori di altri Paesi, a parte quelli dello stesso gruppo regionale ove le merci stesse possono anche aver fatto oggetto di lavorazioni o trasformazioni supplementari. La disposizione della lettera b) copre, invece, le fattispecie di merci che, costituenti una sola spedizione, abbiano attraversato territori di Paesi diversi dal Paese beneficiario o della Comunità ed abbiano fatto ivi oggetto, eventualmente, di trasbordo o di deposito senza, tuttavia subire operazioni diverse dal carico, dal ricarico, ovvero destinate a conservarle nello stato in cui si trovavano. E’ possibile, tuttavia, che si verifichino situazioni particolari e che anche quando la merce sia stata trasbordata durante il viaggio, è sufficiente, quale prova del rispetto della regola del trasporto diretto, il titolo di trasporto unico, eventualmente suffragato, a seconda dei casi, da altra documentazione come, ad esempio, da attestazioni poste sul manifesto marittimo, che siano ritenute, comunque, sufficienti dall’ufficio doganale interessato. Si forniscono, al riguardo, i seguenti esempi: Esempio n. 1 Nel caso in cui una compagnia di navigazione rilasci una polizza unica con l’indicazione del porto di partenza (e relativa nave), del porto di trasbordo (e relativa nave) e del porto di destinazione, detta polizza può essere considerata come il documento di trasporto unico di cui al punto a). Esempio n. 2 Nel caso in cui si verifichi un cambio delle modalità di trasporto (ad esempio, da stradale a marittimo o da marittimo ad aereo) può essere ammesso o un documento di non manipolazione o un qualunque altro documento probante di vigilanza. Esempio n. 3 Nel caso di trasbordo in alto mare (open sea) da nave a nave, non previsto alla partenza, può essere sufficiente la dichiarazione congiunta dei due capitani a condizione che contenga indicazioni in ordine all’avvenuto trasbordo. Resta, ovviamente, inteso che qualora la documentazione esibita non sia ritenuta sufficiente a comprovare l’avvenuto rispetto della regola sul trasporto diretto, a motivo anche della circostanza che dall’esame della documentazione stessa e di quella commerciale non venga acquisita la certezza dell’identità della merce ivi descritta con quella presentata alla verifica, si potrà procedere ai necessari controlli, interessando le Autorità competenti del Paese di transito, precisandone i motivi. Per quanto concerne, infine, l’esatta portata del termine “qualsiasi documento probatorio”, di cui alle disposizioni al punto c), si conferma che, come precisato dai competenti Servizi comunitari, la sua interpretazione ed applicazione ai singoli casi concreti è affidata esclusivamente alla dogana comunitaria che espleta le formalità di importazione delle relative merci, la quale è la sola in grado di valutare, sulla base di tutti gli elementi di cui dispone, l’attendibilità del documento all’uopo presentato dall’operatore. Tanto premesso, ed a solo titolo esemplificativo, si indicano, quali esempi di documenti probanti, la eventuale bolletta di transito, timbrata dalla dogana di uscita del Paese dove avviene il transito stesso, o la dichiarazione della “port Authority “, laddove questa esista, fermo restando che particolare importanza potrà essere attribuita anche ad altri elementi riscontrabili di volta in volta, come l’integrità di sigilli doganali originali. I sopraindicati criteri valgono in senso generale, qualunque sia il Paese di origine delle merci e qualunque sia il Paese che le stesse attraversano. Una situazione particolare, invece, sussiste per le merci che, provenienti dalla Cina, attraversano Hong Kong. Infatti, in mancanza di Autorità doganali ad Hong Kong che potessero rilasciare l’attestazione indicata al paragrafo 2, punto b) del richiamato articolo 78, la Commissione europea ha raggiunto un accordo con le Autorità cinesi a fronte del quale la Società “China Inspection Company Ldt” (in appresso denominata C.I.C.L.) è stata autorizzata a rilasciare una certificazione sostitutiva (cfr., al riguardo, la circolare n. 82/D del 23.3.1996). Tale certificazione, che trova riscontro nell’ipotesi legislativa di cui al punto c) del ripetuto articolo 78, può essere costituita, ai sensi di detto accordo, da: 1. un certificato di origine Form A recante l’impronta, nella casella 4, del timbro apposto dalla Società C.I.C.L., oppure 2. un certificato di non manipolazione rilasciato dalla predetta Società, qualora il Form A sia stato spedito a destinazione della Comunità per via postale. Al riguardo, si è posto il problema dell’accettabilità o meno di certificati Form A che, pur spediti per via postale in luogo di essere accompagnati dal certificato di non manipolazione, siano muniti del timbro apposto dalla C.I.C.L. nella casella 4. In merito, sentiti anche i competenti Servizi della Commissione, si osserva che l’apposizione del timbro nella casella 4 del certificato Form A da parte dell’Organismo competente (nel caso di specie la C.I.C.L.) rappresenta, in linea generale, la regola di applicazione dell’Accordo; il fatto che sia anche prevista la possibilità di rilascio, da parte della medesima C.I.C.L., di un certificato di non manipolazione in luogo della certificazione da apporre nella casella 4 del Form A non deve essere inteso come l’unica alternativa bensì come una delle semplificazioni concesse all’operatore commerciale nel caso in cui il Form A non fosse disponibile al momento del transito della merce ad Hong Kong; ne consegue, quindi, che l’operatore possa presentare il solo certificato Form A munito della prescritta attestazione nella casella 4 anche successivamente rispetto al momento dell’importazione. Ciò non toglie, però, che all’atto dell’importazione della merce la dogana debba essere completamente soddisfatta della prova di origine presentata, nell’intesa che, ove dal suo esame emergano dubbi, si procede al controllo della sua autenticità, regolarità e della attestazione nella casella 4 ovvero del certificato di non manipolazione, presso le Autorità emittenti. Come sopra precisato, i documenti di cui ai punti 1. e 2. sono considerati “documenti probatori”. Nel caso di trasporto diretto di merci cinesi via Hong Kong, nessun altro documento probatorio potrà perciò essere presentato ai sensi dell’art. 78, paragrafo 2, punto c). Resta inteso che, ai casi di specie, è comunque applicabile anche il punto a) del citato paragrafo 2, il quale rimanda esplicitamente al “documento di trasporto unico che accompagna la merce durante l’attraversamento del paese di transito”. Pertanto, ne consegue, ad esempio, che una polizza di carico rilasciata per il trasporto di merce dalla Cina fino al territorio dell’U.E. mediante il passaggio attraverso Hong Kong deve essere considerata documento accettabile e sufficiente per certificare il trasporto “diretto”. Ciò anche nel caso in cui la polizza di carico sia rilasciata da una persona diversa dal Comandante della nave (ad esempio, dal vettore o da un suo rappresentante), tenuto conto che elemento rilevante non è il soggetto che rilascia il documento né a chi esso venga rilasciato, a meno che la polizza non sia nominativa, bensì tutte le altre attestazioni che essa contiene. A.P. IL DIRETTORE DELL’AREA CENTRALE f.f. Ing. Walter De Santis