circ_62d - pdf - Agenzia delle Dogane

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circ_62d - pdf - Agenzia delle Dogane
Roma, 24 dicembre 2001
CIRCOLARE N. 62/D
Area Gestione Tributi e Rapporti con gli Utenti
Ufficio Applicazione Tributi
00143 ROMA – Via Mario Carucci, 71
tel. 06-50246048 – fax 06- 50957003
E-mail [email protected]
Prot. 1609
OGGETTO: Sistema delle
preferenze Generalizzate –
Trasporto diretto.
ALLE DIREZIONI REGIONALI
DELLE DOGANE
ALLE DIREZIONI DELLE
CIRCOSCRIZIONI DOGANALI
ALLE DOGANE
LORO SEDI
e, p.c.
All’Ufficio Comunicazioni e Relazioni
esterne
All’Ufficio A.U.D.I.T. Interno
All’Ufficio Antifrode
All’Ufficio del Direttore dell’Area Affari
giuridici e contenzioso
All’Ufficio del Direttore dell’Area Verifica e
Controlli Tributi Doganali e Accise e
Laboratori Chimici
SEDE
Al Servizio Centrale degli Ispettori
Tributari
Via Mario Carucci, 99 - 00143
Al Comando Generale della Guardia
di Finanza
Via Sicilia, 178 - 00187
Alla Confederazione Generale della
industria italiana
V.le dell' Astronomia, 30 - 00144
Alla Confederazione Generale Italiana
del Commercio e del Turismo
Piazza G. G. Belli, 2 - 00153
Alla Associazione fra le Società Italiane per
Azioni
Piazza Venezia, 11 - 00187
Al Consiglio Nazionale degli Spedizionieri
doganali
Via XX settembre, 3 - 00187
Alla
Federazione
Nazionale
Spedizionieri doganali
Via Postumia, 3 - 00198
degli
All’Unione Italiana delle Camere di
Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura
Piazza Sallustio, 21 - 00187
Alla Camera di Commercio Int.le
Sezione Italiana
Via XX settembre, 5 - 00187
All’Unione Petrolifera
Via Giorgione, 129 - 00147
All’Unione Nazionale cooperative Italiane
(U.N.C. I.)
Via San Sotero, 32 - 00165
Alla A.N.I.P.O.
Largo Brindisi, 2
- 00182
Alla A.N.E.I.O.A.
Via Sabotino, 46 - 00195
ROMA
All’Associazione
Italiana
Estero (A.I.C.E.)
Corso Venezia, 47/49 - 20121
Commercio
MILANO
Sono state, da parte di taluni Uffici, rappresentate problematiche connesse con
l’applicazione della normativa relativa alla nozione del trasporto diretto nell’ambito dei
regimi preferenziali in generale ed, in particolare, del Sistema delle preferenze
generalizzate.
Sembra, quindi, opportuno al riguardo fornire, di seguito, per ciò che concerne il
menzionato sistema, le necessarie precisazioni.
La regola del trasporto diretto è intesa ad evitare che le merci, durante
l’attraversamento di territori di Paesi diversi da quello beneficiario e dalla Comunità,
possano essere, parzialmente o totalmente, oggetto di sostituzione.
Il rispetto, quindi, di tale regola è condizione essenziale perché possano essere
applicati, all’atto dell’importazione nella Comunità delle merci, i benefici tariffari
previsti.
La regola in questione è disciplinata dall’articolo 78 del Reg.(CE) n. 2454/93, che
fissa le disposizioni di applicazione al Codice doganale comunitario. Al paragrafo 2 di
detto articolo, vengono precisate le prove che, in relazione alle ipotesi legislative indicate
nel paragrafo 1, soddisfano alle condizioni ivi prescritte e cioè:
a) un documento di trasporto unico che ha accompagnato le merci durante
l’attraversamento del paese di transito; oppure
b) un attestato rilasciato dalle autorità doganali del paese di transito
contenente:
-
l’esatta descrizione delle merci;
-
le date di scarico e di ricarico delle merci, o eventualmente del loro
imbarco o sbarco con indicazione delle navi o degli altri mezzi di
trasporto delle merci usate;
-
la certificazione delle condizioni in cui è avvenuta la sosta delle
merci;
c) oppure, in mancanza dei documenti di cui sopra, di qualsiasi documento
probatorio.
Ne consegue che la disposizione di cui alla lettera a) si riferisce all’ipotesi di
merci che abbiano attraversato territori di altri Paesi, a parte quelli dello stesso gruppo
regionale ove le merci stesse possono anche aver fatto oggetto di lavorazioni o
trasformazioni supplementari.
La disposizione della lettera b) copre, invece, le fattispecie di merci che,
costituenti una sola spedizione, abbiano attraversato territori di Paesi diversi dal Paese
beneficiario o della Comunità ed abbiano fatto ivi oggetto, eventualmente, di trasbordo o
di deposito senza, tuttavia subire operazioni diverse dal carico, dal ricarico, ovvero
destinate a conservarle nello stato in cui si trovavano.
E’ possibile, tuttavia, che si verifichino situazioni particolari e che anche quando
la merce sia stata trasbordata durante il viaggio, è sufficiente, quale prova del rispetto
della regola del trasporto diretto, il titolo di trasporto unico, eventualmente suffragato, a
seconda dei casi, da altra documentazione come, ad esempio, da attestazioni poste sul
manifesto marittimo, che siano ritenute, comunque, sufficienti dall’ufficio doganale
interessato.
Si forniscono, al riguardo, i seguenti esempi:
Esempio n. 1
Nel caso in cui una compagnia di navigazione rilasci una polizza unica con
l’indicazione del porto di partenza (e relativa nave), del porto di trasbordo (e relativa
nave) e del porto di destinazione, detta polizza può essere considerata come il documento
di trasporto unico di cui al punto a).
Esempio n. 2
Nel caso in cui si verifichi un cambio delle modalità di trasporto (ad esempio, da
stradale a marittimo o da marittimo ad aereo) può essere ammesso o un documento di
non manipolazione o un qualunque altro documento probante di vigilanza.
Esempio n. 3
Nel caso di trasbordo in alto mare (open sea) da nave a nave, non previsto alla
partenza, può essere sufficiente la dichiarazione congiunta dei due capitani a condizione
che contenga indicazioni in ordine all’avvenuto trasbordo.
Resta, ovviamente, inteso che qualora la documentazione esibita non sia ritenuta
sufficiente a comprovare l’avvenuto rispetto della regola sul trasporto diretto, a motivo
anche della circostanza che dall’esame della documentazione stessa e di quella
commerciale non venga acquisita la certezza dell’identità della merce ivi descritta con
quella presentata alla verifica, si potrà procedere ai necessari controlli, interessando le
Autorità competenti del Paese di transito, precisandone i motivi.
Per quanto concerne, infine, l’esatta portata del termine “qualsiasi documento
probatorio”, di cui alle disposizioni al punto c), si conferma che, come precisato dai
competenti Servizi comunitari, la sua interpretazione ed applicazione ai singoli casi
concreti è affidata esclusivamente alla dogana comunitaria che espleta le formalità di
importazione delle relative merci, la quale è la sola in grado di valutare, sulla base di tutti
gli elementi di cui dispone, l’attendibilità del documento all’uopo presentato
dall’operatore.
Tanto premesso, ed a solo titolo esemplificativo, si indicano, quali esempi di
documenti probanti, la eventuale bolletta di transito, timbrata dalla dogana di uscita del
Paese dove avviene il transito stesso, o la dichiarazione della “port Authority “, laddove
questa esista, fermo restando che particolare importanza potrà essere attribuita anche ad
altri elementi riscontrabili di volta in volta, come l’integrità di sigilli doganali originali.
I sopraindicati criteri valgono in senso generale, qualunque sia il Paese di origine
delle merci e qualunque sia il Paese che le stesse attraversano.
Una situazione particolare, invece, sussiste per le merci che, provenienti dalla
Cina, attraversano Hong Kong.
Infatti, in mancanza di Autorità doganali ad Hong Kong che potessero rilasciare
l’attestazione indicata al paragrafo 2, punto b) del richiamato articolo 78, la Commissione
europea ha raggiunto un accordo con le Autorità cinesi a fronte del quale la Società
“China Inspection Company Ldt” (in appresso denominata C.I.C.L.) è stata autorizzata a
rilasciare una certificazione sostitutiva (cfr., al riguardo, la circolare n. 82/D del
23.3.1996).
Tale certificazione, che trova riscontro nell’ipotesi legislativa di cui al punto c) del
ripetuto articolo 78, può essere costituita, ai sensi di detto accordo, da:
1. un certificato di origine Form A recante l’impronta, nella casella 4, del
timbro apposto dalla Società C.I.C.L., oppure
2. un certificato di non manipolazione rilasciato dalla predetta Società, qualora
il Form A sia stato spedito a destinazione della Comunità per via postale.
Al riguardo, si è posto il problema dell’accettabilità o meno di certificati Form A
che, pur spediti per via postale in luogo di essere accompagnati dal certificato di non
manipolazione, siano muniti del timbro apposto dalla C.I.C.L. nella casella 4.
In merito, sentiti anche i competenti Servizi della Commissione, si osserva che
l’apposizione del timbro nella casella 4 del certificato Form A da parte dell’Organismo
competente (nel caso di specie la C.I.C.L.) rappresenta, in linea generale, la regola di
applicazione dell’Accordo; il fatto che sia anche prevista la possibilità di rilascio, da
parte della medesima C.I.C.L., di un certificato di non manipolazione in luogo della
certificazione da apporre nella casella 4 del Form A non deve essere inteso come l’unica
alternativa bensì come una delle semplificazioni concesse all’operatore commerciale nel
caso in cui il Form A non fosse disponibile al momento del transito della merce ad Hong
Kong; ne consegue, quindi, che l’operatore possa presentare il solo certificato Form A
munito della prescritta attestazione nella casella 4 anche successivamente rispetto al
momento dell’importazione.
Ciò non toglie, però, che all’atto dell’importazione della merce la dogana debba
essere completamente soddisfatta della prova di origine presentata, nell’intesa che, ove
dal suo esame emergano dubbi, si procede al controllo della sua autenticità, regolarità e
della attestazione nella casella 4 ovvero del certificato di non manipolazione, presso le
Autorità emittenti.
Come sopra precisato, i documenti di cui ai punti 1. e 2. sono considerati
“documenti probatori”. Nel caso di trasporto diretto di merci cinesi via Hong Kong,
nessun altro documento probatorio potrà perciò essere presentato ai sensi dell’art. 78,
paragrafo 2, punto c).
Resta inteso che, ai casi di specie, è comunque applicabile anche il punto a) del
citato paragrafo 2, il quale rimanda esplicitamente al “documento di trasporto unico che
accompagna la merce durante l’attraversamento del paese di transito”.
Pertanto, ne consegue, ad esempio, che una polizza di carico rilasciata per il
trasporto di merce dalla Cina fino al territorio dell’U.E. mediante il passaggio attraverso
Hong Kong deve essere considerata documento accettabile e sufficiente per certificare il
trasporto “diretto”. Ciò anche nel caso in cui la polizza di carico sia rilasciata da una
persona diversa dal Comandante della nave (ad esempio, dal vettore o da un suo
rappresentante), tenuto conto che elemento rilevante non è il soggetto che rilascia il
documento né a chi esso venga rilasciato, a meno che la polizza non sia nominativa, bensì
tutte le altre attestazioni che essa contiene.
A.P.
IL DIRETTORE DELL’AREA CENTRALE f.f.
Ing. Walter De Santis