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CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ASSOCIATO DI RACCOLTA
DIFFERENZIATA STRADALE DEI RIFIUTI DI VETRO, CARTA E PLASTICA.
La presente convenzione, regolante il servizio di raccolta differenziata stradale di vetro carta e
plastica sul territorio comunale finalizzata alla gestione associata dei servizi integrati di raccolte
differenziate. Viene stipulata e sottoscritta in data ……………. , presso ………………. in
…………………………...................................................…..,
TRA
Il
Comune
di
..........................CROGNALETO.........................,
con
sede
legale
a
........................... via ...................................................... P.IVA:............................, nella persona
del Sindaco .............................................., legale rappresentante dell'Ente.
E
La società Montagne Teramane e Ambiente S.p.A. (abbr. Mo.Te Ambiente S.p.A. )., con
sede a Teramo in Piazza Garibaldi n.25, P.IVA: 00884890674, nella persona del Presidente
del C.d.A ..........Dr. Ermanno Ruscitti....... legale rappresentante pro-tempore (di seguito
denominata anche “Società”);
PREMESSO
- che, in attuazione del d.lgs. 5.2.1997, n.22, d.lgs 152/06 come aggiornato dal d.lgs 4/2008, la
L.R. Abruzzo 28.4.2000, n.83, L.R. n. 45 del 19/12/2007 ha disciplinato i contenuti e le
procedure per la riorganizzazione dei servizi di gestione dei rifiuti sulla più ampia scala
dell’Ambito Territoriale Ottimale (A.T.O.: L. R. un.45/2007.) oppure dei sub-ambiti territoriali
(“bacini di gestione dei rifiuti”), definiti con successivo Piano Operativo Provinciale
- che la società Mo.Te Ambiente S.p.A., istituita fra 21 Comuni della Provincia di Teramo, per atto
del Notaio A. Costantini di Teramo in data 28/02/2007 rep. 55511 in ottemperanza al disposto
di legge n. 448 del 28/12/01, ha per finalità la costruzione e gestione associata degli impianti di
raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- che la citata Mo.Te Ambiente S.p.A., in base al proprio Statuto ha, tra gli altri, proprio i compiti di
realizzare e gestire impianti di tipo comprensoriale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani,
gestire i servizi di igiene urbana dei Comuni consorziati con assunzione diretta degli stessi in
forma convenzionale, provvedendo alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani
assimilati, attuando ogni iniziativa concernenti le disposizioni vigenti in materia di smaltimento
dei rifiuti;
CONSIDERATO
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- che il Comune di ______________________ con sede in __________________________, ha
inserito nel proprio regolamento di igiene urbana, la promozione del servizio di raccolta
differenziata dei rifiuti solidi urbani ;
- che il Comune intende rinnovare per il 2011 e per un periodo della durata di 3 anni, di raccolta
differenziata, gestito dalla Società Mo.Te. Ambiente S.p.A. compartecipata dal comune stesso
e ad intero capitale pubblico;
- che con deliberazione del .................... n. ......... del .......................... il ...................................... ha
delegato alla Mo.Te Ambiente S.p.A. la gestione del servizio di raccolta delle frazioni
differenziate dei rifiuti assimilabili agli urbani di vetro , carta e plastica;
- che il Mo.Te Ambiente S.p.A. con delibera del C.d.A. n. ........ del ............................... ha
approvato lo schema di convenzione disciplinante i rapporti tra la Mo.Te Ambiente S.p.A. e il
Comune di ____________________;
Tutto quanto fin qui premesso, considerato, ritenuto e condiviso dalle parti costituite, tra le
stesse consensualmente ed unitariamente:
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 - Premessa
1.1 - Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo, che in assenza di
ognuna di esse ciascuna delle parti non avrebbe accettato.
Art. 2 - Oggetto della convenzione
2.1 - il Comune affida al Mo.Te. il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti solidi assimilabili agli
urbani di vetro, carta e plastica individuati dai seguenti codici CER
CER
Descrizione
150101
Imballaggi in carta e cartone
150102
Imballaggi in plastica
150107
imballaggi in vetro
200101
Carta e cartone
che viene eseguita mediante raccolta da contenitore stradale posizionato su piazzola ecologica
individuata dal comune con l'uso di un autocarro dotato di impianto di sollevamento dietro cabina
e sistema scarrabile per la movimentazione dei cassoni .
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Art. 3 - Modalità e tariffe
3.1 - Il Mo.Te. svolgerà il servizio operativo direttamente, con autocarro munito di impianto di
sollevamento per il prelievo delle campane a bordo strada e sistema scarrabile per il carico e lo
scarico dei cassoni.
3.2 - Come punto di partenza dell' automezzo si assume la sede operativa sita presso la ex
discarica di Colledara e come punti di smaltimento vengono indicati gli smaltitori autorizzati più
prossimi ai luoghi di produzione individuati come:
Metalferro S.r.l. Con sede in Zona Industriale Castelnuovo Vomano di Castellalto
CIRSU S.p.A. con sede in Grasciano di Notaresco
3.3 - Vengono presi a base del calcolo i seguenti importi fissi che sono validi per tutti i comuni:

Costo del Carburante;

Costo fisso di intervento dell'automezzo;

Costo fisso di operazione a campana;
il costo del carburante viene valutato in € 1,22 / litro al momento della stesura della presente;
il costo fisso di intervento dell'autocarro tiene conto dell'impegno di manodopera e dei costi
ordinari e straordinari di manutenzione ;
il costo fisso di operazione sulla campana tiene conto del fatto che per ogni contenitore è
necessario operare con l'impianto di sollevamento che quindi comporta una spesa aggiuntiva in
fatto di manodopera, carburanti e di usura delle attrezzature
3.4 - In riferimento a quanto imposto al precedente punto vengono valutati i costi di gestione
variabili da comune a comune tenendo conto dei seguenti parametri:

Numero dei giri di svuotamento

Numero delle campane dislocate sul territorio

Lunghezza del percorso interno al comune

Distanza dal punto di partenza del mezzo

Distanza dal punto di smaltimento
3.5 - Si riscontra che l'importo presunto annuo che il comune di ___CROGNALETO__ dovrà
versare per l'esecuzione del servizio di n. 20 svuotamenti/anno è di Euro
7.334,15_ IVA
esclusa salvo rettifiche finali di cui all'art. 4
3. 6 - La Mo.Te. È tenuta a svolgere il servizio in maniera tale da non creare intoppi o pericoli per
cose o persone si impegna pertanto ad evitare gli accumuli di rifiuto in prossimità dei luoghi di
posizionamento dei contenitori
3.7 - I rifiuti vengono mandati a recupero in regime di convenzione CONAI pertanto sono soggetti a
controllo da parte dello smaltitore finale ai fini dell'accertamento della qualità. In caso di mancata
accettazione parziale o totale del carico conferito il Mo.Te. Potrà rivalersi per eventuali spese sul
comune conferente documentando la richiesta.
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Art. 4 - Modifiche alle specifiche del servizio
4.1 - In caso di variazioni del costo del carburante che superino il 5% sull'anno si provvederà
all'adeguamento degli importi secondo lo schema dell'allegato 1
4.2 - I costi relativi all'impegno dell'automezzo, delle campane
restano fissi durante l'anno
potranno essere adeguati all'inizio del successivo dietro richiesta da formalizzarsi mediante
comunicazione scritta almeno 15 giorni prima della chiusura dell'anno
4.3 - Tutti gli interventi riportati in convenzione possono essere soggetti a variazioni o
aggiustamenti a seconda delle esigenze delle parti, pertanto i giri di svuotamento in più o in meno
comporteranno un aumento o una diminuzione dell'importo fissato all'art. 3 a fine anno calcolati
secondo le clausole dell'allegato 1.
Art. 5 - Regime di passaggio per l'anno 2010-2011
5.1 - Dato che il servizio è ormai avviato e i cittadini sono abituati ad usufruirne, il Mo.Te. Si
assume l'impegno di non interromperlo fino a che non ne viene fatta espressa richiesta dal
comune servito.
5.2 - Vengono riconosciuti al Mo.Te. I servizi svolti fino al momento della interruzione che saranno
calcolati in base ai parametri sopra riportati per l'anno 2010
Art. 6 - Durata della convenzione
6.1 - La presente convenzione ha la durata di 3 anni a partire dal 1/01/2011 e potrà essere
rinnovata di comune accordo tra le parti, non sono ammessi rinnovi taciti.
6.2 - Alla stessa maniera se il comune non fosse più interessato al servizio per mutate esigenze di
gestione potrà recedere in ogni momento dalla presente con l'obbligo di liquidare i servizi svolti
fino al momento dell'interruzione.
Art. 7- Controllo e proposizione
7.1 - Gli uffici tecnici della Mo.Te. E del comune vengono istituiti come controllori al fine di
monitorare e valutare i livelli di qualità e di funzionalità del servizio ed eventuali miglioramenti da
proporre.
7.2 - E' possibile fissare incontri ufficiali per la discussione di eventuali problematiche insorte
durante il servizio o per eseguire modifiche sostanziali al servizio medesimo, nel qual caso le parti
saranno convocate a mezzo fax con un preavviso di almeno 7 giorni.
7.3 - ogni servizio aggiuntivo che rappresenti modifica sostanziale del servizio gestito con la
presente convenzione, dovrà essere concordato e oggetto di eventuale appendice alla presente
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Art. 8 - Condizioni di pagamento
8.1 - Il Mo.Te. Eseguirà il calcolo del corrispettivo sulla base dei parametri indicati all'art. 3 tenendo
conto di eventuali variazioni e la sottoporrà ai competenti uffici comunali.
8.2 - Il comune ha l'obbligo di valutarla e di comunicare eventuali considerazioni entro i successivi
10 giorni dal ricevimento trascorsi i quali il corrispettivo sarà considerato accettato con l'emissione
di regolare fattura.
8.3 - Il Comune provvederà al versamento della propria quota, entro sessanta giorni dalla
emissione della fattura.
Art. 9 - Revoca della convenzione
9.1 - Ai sensi dell’art. 6, la presente convenzione ha la durata di 3 anni e per tale periodo è
comunque ammessa, da ambo le parti, la facoltà di recedere dal servizio per mutate esigenze di
gestione come indicato all'art. 6 o nel caso in cui non si venga ad accordi come al citato art. 7
9.2 - In ogni caso è necessario un preavviso scritto di almeno 15 gg che segnali le problematiche
insorte e le intenzioni di revoca.
Art. 10 - Clausola compromissoria.
10.1 - Per qualsiasi controversia connessa all’interpretazione ed all’esecuzione del presente atto,
si stabilisce quale foro competente, il Tribunale di Teramo.
Art. 11 – Responsabilità
11.1 - Il Mo.Te. solleva il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone ed a cose
inerenti e conseguenti lo svolgimento del servizio, ivi compresa l’eventuale errato posizionamento
dei contenitori e la mancata osservazione del presente contratto e delle normative vigenti.
Art. 12- Rinvio ad altre norme
12.1 - Per quanto non previsto dalla presente Convenzione le parti fanno espresso rinvio alle
norme e regolamenti vigenti sulla specifica materia.
Letto, confermato e sottoscritto.
per il Comune
________________________________
per il Mo.Te.
____________________________________
Teramo lì, __________________
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