CQC – Rinnovo di validità quinquennale delle qualificazioni

Transcript

CQC – Rinnovo di validità quinquennale delle qualificazioni
Roma, 5 settembre 2014
CIRCOLARE N. 6.944
Prot. n. 92.092/CQC
ALLE SEZIONI TERRITORIALI ADERENTI
ALLE IMPRESE DIRETTAMENTE ADERENTI
Loro indirizzi
CARTA QUALIFICAZIONE CONDUCENTE – CQC – Rinnovo di
validità quinquennale delle qualificazioni CQC (Circolare MOT 3
settembre 2014)
Il Ministero delle infrastrutture e trasporti – Direzione generale MOT ha emanato la
Circolare 3 settembre 2014 – allegata – con la quale è tornata sul tema del rinnovo della CQC,
ricordando che la Commissione UE ha contestato il rilascio di CQC con validità superiore ai 5
anni in quanto in contrasto con la direttiva 2003/59/CE.
Per armonizzare le disposizioni nazionali a quelle comunitarie è necessario
modificare il decreto 20 settembre 2013 (cfr. circolare n. 6.875 del 22 maggio 2014); nelle
more di tale modifica, il Ministero dei trasporti ha pubblicato la circolare in commento che ne
anticipa i contenuti, dando immediata attuazione alle nuove disposizioni.
Il termine di validità quinquennale che sarà trascritto sulla patenteCQC in
corrispondenza del codice unionale “95” o sulla carta di qualificazione del conducente per i
conducenti con patente non italiana, viene calcolato a decorrere dalla data di presentazione
dell’istanza di rinnovo all’Ufficio Motorizzazione civile.
Tale soluzione, di conseguenza, determinerà che la scadenza del rinnovo della
CQC per il trasporto di cose non sarà per tutti i soggetti stabilita alla data del 9
settembre 2019, bensì differenziata sulla base della data di presentazione della domanda.
Il conducente dovrà frequentare pertanto un corso di formazione periodica entro la
scadenza prorogata del 9 settembre 2016 per le CQC rilasciate per documentazione e potrà
presentare la domanda di rinnovo della patenteCQC all’Ufficio provinciale della
Motorizzazione in prossimità della scadenza sopra richiamata; dalla data di presentazione
della domanda di rinnovo decorreranno i 5 anni di validità della qualificazione professionale.
Il Ministero precisa che nel caso di richiesta - a qualsiasi titolo - del “duplicato” di
CQC o patenteCQC sulla quale è indicata una scadenza di validità superiore a cinque anni, il
sistema procederà automaticamente a calcolare il nuovo termine di validità che non sarà
superiore a cinque anni dalla data di presentazione dell’istanza di duplicato.
La circolare dispone inoltre che il titolare di qualificazione CQC che ha presentato
istanza di rinnovo di validità della stessa prima della sua scadenza, possa esercitare l’attività
professionale - sul territorio nazionale - con la ricevuta di presentazione dell’istanza
vidimata dall’Ufficio Motorizzazione civile, nelle more del rilascio del documento rinnovato,
che deve avvenire improrogabilmente entro tre mesi dalla presentazione della richiesta.
Il titolare di qualificazione CQC che viene impiegato in trasporti internazionali,
non potendo esibire validamente all’estero la ricevuta rilasciata da MOT, dovrà far
presente tale circostanza all’Ufficio provinciale in fase di presentazione della domanda,
al fine di ottenerne il rinnovo entro tempi utili ad evitare di dover interrompere la
propria attività di conducente.
Nel rinviare alla lettura del documento allegato, facciamo riserva di tornare in
argomento non appena sarà pubblicato il sopra richiamato decreto.
Con i migliori saluti.
IL SEGRETARIO GENERALE
-
Circolare MOT 3 settembre 2014