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. A p. S. §7. Convenzione sulle relazioni diplomatiche (1) se li br 3. — 1. Le funzioni di una missione diplomatica sono segnatamente le seguenti: a) rappresentare lo Stato accreditante presso lo Stato accreditatario; b) proteggere nello Stato accreditatario gli interessi dello Stato accreditante e dei suoi cittadini, nei limiti ammessi dal diritto internazionale; c) negoziare con il Governo dello Stato accreditatario; d) informarsi con tutti i mezzi leciti delle condizioni e dello sviluppo degli avvenimenti nello Stato accreditatario e farne rapporto allo Stato accreditante; e) promuovere relazioni amichevoli e sviluppare relazioni economiche, culturali e scientifiche fra lo Stato accreditante e lo Stato accreditatario. 2. Nessuna disposizione della presente Convenzione potrà essere interpretata nel senso di proibire l’esercizio di funzioni consolari da parte di una missione diplomatica. op yr ig ht © Es 1. — Ai fini della presente Convenzione, le espressioni seguenti vanno intese nel senso sotto indicato: a) l’espressione «capo di missione» indica la persona incaricata dallo Stato accreditante di agire in tale veste; b) l’espressione «membri della missione» indica il capo della missione e i membri del personale della missione; c) l’espressione «membri del personale della missione» indica i membri del personale diplomatico, del personale amministrativo e tecnico e del personale di servizio della missione; d) l’espressione «membri del personale diplomatico» indica i membri del personale della missione che hanno la qualità di diplomatici; e) l’espressione «agente diplomatico» indica il capo della missione o un membro del personale diplomatico della missione; f) l’espressione «membri del personale amministrativo e tecnico» indica i membri del personale della missione impiegati nel servizio amministrativo e tecnico della missione; g) l’espressione «membri del personale di servizio» indica i membri del personale della missione impiegati nel servizio domestico della missione; h) l’espressione «domestico privato» indica le persone impiegate al servizio domestico di un membro della missione, che non siano impiegati dello Stato accreditante; i) l’espressione «locali della missione» indica gli edifici o le parti di edifici e il relativo terreno che, quale che ne sia il proprietario, sono utilizzati ai fini della missione, compresa la residenza del capo della missione. i (1) Adottata: Vienna 18 aprile 1961. Entrata in vigore sul piano internazionale: 24 aprile 1964. Ratificata: L. 9 agosto 1967, n. 804 (G.U. 19-9-1967, n. 235, s.o.). Entrata in vigore per l’Italia: 25 luglio 1969. C 2. — Lo stabilimento di relazioni diplomatiche fra Stati e l’invio di missioni diplomatiche permanenti avviene per mutuo consenso. 4. — 1. Lo Stato accreditante deve assicurarsi che la persona che esso intende accreditare come capo della missione presso lo Stato accreditatario abbia ricevuto il gradimento di quest’ultimo. 2. Lo Stato accreditatario non è tenuto a fornire allo Stato accreditante le ragioni di un rifiuto di gradimento. 5. — 1. Lo Stato accreditante, previa notificazione agli Stati accreditatari interessati, può accreditare un capo missione o nominare un membro del personale diplomatico, secondo i casi, presso più Stati, a meno che uno degli Stati accreditatari non vi si opponga espressamente. 2. Se lo Stato accreditante accredita un capo missione presso un altro o più altri Stati, può stabilire in ciascuno degli Stati in cui il capo mis- . §7 210 ht © p. S. i Es 8. — 1. I membri del personale diplomatico della missione avranno in linea di principio la nazionalità dello Stato accreditante. 2. I membri del personale diplomatico della missione possono essere scelti fra i cittadini dello Stato accreditatario solo con il consenso di quest’ultimo, che può in ogni momento ritirarlo. 3. Lo Stato accreditatario può riservarsi lo stesso diritto per quanto riguarda i cittadini di uno Stato terzo che non abbiano anche la nazionalità dello Stato accreditante. br 7. — Con riserva di quanto stabilito agli articoli 5, 8, 9 e 11, lo Stato accreditante nomina a sua discrezione i membri del personale della missione. Per quanto riguarda gli addetti militari, navali o aeronautici, lo Stato accreditatario può esigere che i loro nomi gli siano preventivamente comunicati per approvazione. 10. — 1. Si dovrà notificare al Ministero degli Affari Esteri dello Stato accreditatario o ad altro Ministero se così convenuto: a) la nomina dei membri della missione, il loro arrivo e la loro partenza definitiva o la cessazione delle loro funzioni nella missione; b) l’arrivo e la partenza definitiva di una persona appartenente alla famiglia di un membro della missione, e, se del caso, il fatto che una persona divenga o cessi di essere membro della famiglia di un membro della missione; c) l’arrivo e la partenza definitiva di domestici privati al servizio delle persone di cui alla lettera a), e, se del caso, il fatto che essi lasciano il servizio delle suddette persone; d) l’assunzione e il licenziamento di persone residenti nello Stato accreditatario, quali membri della missione o domestici privati aventi diritto ai privilegi e alle immunità. 2. Tutte le volte che ciò sia possibile, l’arrivo e la partenza definitiva dovranno anche formare oggetto di una notifica preventiva. li 6. — Più Stati possono accreditare la stessa persona come capo missione presso un altro Stato, a meno che lo Stato accreditatario non vi si opponga. persona in questione la qualità di membro della missione. se sione non ha la sua residenza permanente una missione diplomatica diretta da un incaricato d’affari ad interim. 3. Un capo missione o un membro del personale diplomatico della missione può rappresentare lo Stato accreditante presso una qualsiasi organizzazione internazionale. A PARTE III: LE RELAZIONI DIPLOMATICHE E CONSOLARI C op yr ig 9. — 1. Lo Stato accreditatario può, in ogni momento e senza motivare la sua decisione, informare lo Stato accreditante che il capo missione o qualsiasi altro membro del personale diplomatico della missione è persona non grata o che qualsiasi altro membro del personale della missione non è accettabile. In questo caso lo Stato accreditante richiamerà la persona in questione o porrà fine alle sue funzioni presso la missione, secondo il caso. Una persona può essere dichiarata non grata o non accettabile prima di arrivare sul territorio dello Stato accreditatario. 2. Se lo Stato accreditante rifiuta di adempiere o non adempie entro limiti di tempo ragionevoli, gli obblighi che gli incombono ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, lo Stato accreditatario può rifiutare di riconoscere alla 11. — 1. In mancanza di un esplicito accordo sull’organico della missione, lo Stato accreditatario può esigere che tale organico sia mantenuto nei limiti di ciò che esso considera ragionevole e normale, tenuto conto delle circostanze e delle condizioni esistenti in questo Stato nonché dei bisogni della missione in parola. 2. Lo Stato accreditatario può anche, negli stessi limiti e senza discriminazioni, rifiutare di ammettere funzionari di una certa categoria. 12. — Lo Stato accreditante non deve, senza aver prima ottenuto il consenso espresso dello Stato accreditatario, stabilire uffici facenti parte della missione in località diverse da quelle in cui la missione stessa è stabilita. 13. — 1. Si presume che il capo missione abbia assunto le sue funzioni nello Stato accreditatario non appena egli abbia presentato le lettere credenziali o abbia notificato il suo arrivo e una copia conforme delle sue lettere credenziali sia stata presentata al Ministero degli Affari Esteri dello Stato accreditatario o a qualche altro . 211 §7 p. S. i br 20. — 1. La missione e il suo capo hanno il diritto di esporre la bandiera e l’emblema dello Stato accreditante sui locali della missione, compresa la residenza del capo missione, e sui mezzi di trasporto di quest’ultimo. 21. — 1. Lo Stato accreditatario deve, sia facilitare l’acquisto sul suo territorio, nel quadro della sua legislazione, da parte dello Stato accreditante, dei locali necessari alla sua missione, sia aiutare lo Stato accreditante a procurarsi dei locali in altro modo. 2. Esso deve anche, se se ne presenta la necessità, aiutare le missioni ad ottenere alloggi convenienti per i loro membri. Es 15. — Gli Stati si accordano sulla classe alla quale devono appartenere i loro capi missione. li 14. — 1. I capi missione sono ripartiti in tre classi, e cioè: a) quella degli ambasciatori o nunzi accreditati presso capi di Stato o degli altri capi missione aventi un rango equivalente; b) quella degli inviati, ministri o internunzi accreditati presso capi di Stato; c) quella degli incaricati di affari accreditati presso Ministri degli Affari Esteri. 2. Salvo per quanto riguarda la precedenza e l’etichetta, non sussiste alcuna differenza fra i capi missione in ragione della loro classe di appartenenza. ad interim agisce a titolo provvisorio come capo missione. Il nome dell’incaricato d’affari ad interim sarà notificato o dal capo missione, oppure, nel caso in cui quest’ultimo non sia in condizioni di farlo, dal Ministero degli Affari Esteri dello Stato accreditante, al Ministero degli Affari Esteri dello Stato accreditatario, o ad altro Ministero se così convenuto. 2. Nel caso in cui nessun membro del personale diplomatico della missione sia presente nello Stato accreditatario, un membro del personale amministrativo e tecnico può, con il consenso dello Stato accreditatario, essere designato dallo Stato accreditante per gestire gli affari amministrativi correnti della missione. se Ministero se così convenuto, secondo la prassi seguita nello Stato accreditatario, che deve essere applicata in maniera uniforme. 2. L’ordine di presentazione delle lettere credenziali o di una copia conforme di tali lettere è determinato dalla data e l’ora di arrivo del capo missione. A CONVENZIONE SULLE RELAZIONI DIPLOMATICHE ht © 16. — 1. I Capi missione prendono il loro rango in ciascuna classe secondo la data e l’ora in cui hanno assunto le loro funzioni in conformità all’articolo 13. 2. Le modifiche apportate alle lettere credenziali di un capo missione che non importino cambiamenti di classe non incidono sul suo rango di precedenza. 3. Il presente articolo non pregiudica gli usi che sono o potranno in seguito essere praticati dallo Stato accreditatario per quanto riguarda la precedenza del rappresentante della Santa Sede. 19. — 1. Se il posto di capo missione è vacante, o se il capo missione è impedito nell’esercizio delle sue funzioni, un incaricato d’affari 23. — 1. Lo Stato accreditante e il capo missione sono esenti da tutte le imposte e tasse nazionali, regionali o comunali, riguardanti i loca- ig 18. — In ogni Stato la procedura da seguire per il ricevimento dei capi missione deve essere uniforme per ciascuna classe. 22. — 1. I locali della missione sono inviolabili. Non è permesso agli agenti dello Stato accreditatario penetrarvi, se non con il consenso del capo della missione. 2. Lo Stato accreditatario ha l’obbligo speciale di adottare tutte le misure idonee ad impedire che i locali della missione siano invasi o danneggiati, e che la pace della missione sia turbata o la sua dignità offesa. 3. I locali della missione, il loro mobilio e gli altri oggetti che vi si trovano, come pure i mezzi di trasporto della missione, non possono formare oggetto di perquisizione, requisizione, sequestro o misura di esecuzione. C op yr 17. — L’ordine di precedenza dei membri del personale diplomatico della missione è notificato dal capo missione al Ministero degli Affari Esteri o ad altro Ministero se così convenuto. . §7 212 p. S. i Es 26. — Fatta eccezione per le sue leggi e regolamenti relativi alle zone il cui accesso è vietato o regolamentato per ragioni di sicurezza nazionale, lo Stato accreditatario assicura a tutti i membri della missione la libertà di spostamento e di circolazione sul suo territorio. br 25. — Lo Stato accreditatario fornisce tutte le facilitazioni per l’espletamento delle funzioni della missione. li 24. — Gli archivi e documenti della missione sono inviolabili in qualsiasi momento e in qualunque luogo essi si trovino. zio delle sue funzioni protetto dallo Stato accreditatario. Egli gode della inviolabilità della sua persona e non può essere sottoposto ad alcuna forma di arresto o di detenzione. 6. Lo Stato accreditante, o la missione, può nominare corrieri diplomatici ad hoc. In questo caso, saranno ugualmente applicabili le disposizioni del paragrafo 5 del presente articolo, con la riserva che le immunità che vi sono menzionate cesseranno di applicarsi non appena il corriere avrà consegnato al destinatario la valigia diplomatica di cui ha l’incarico. 7. La valigia diplomatica può essere affidata al comandante di un aereomobile commerciale che deve atterrare in un punto di entrata autorizzato. Tale comandante deve essere munito di un documento ufficiale che indichi il numero dei pacchi costituenti la valigia, ma non è considerato come un corriere diplomatico. La missione può inviare uno dei suoi membri per prendere, direttamente e liberamente, possesso della valigia diplomatica dalle mani del comandante dell’aereomobile. se li della missione di cui siano proprietari o locatari, purché non si tratti di imposte o tasse percepite in remunerazione di servizi particolari resi. 2. L’esenzione fiscale prevista nel presente articolo non si applica a tali imposte e tasse nei casi in cui, secondo la legislazione dello Stato accreditatario, esse sono a carico della persona che tratta con lo Stato accreditante o col capo della missione. A PARTE III: LE RELAZIONI DIPLOMATICHE E CONSOLARI C op yr ig ht © 27. — 1. Lo Stato accreditatario permette e protegge la libertà di comunicazione della missione per tutti i suoi fini ufficiali. Per comunicare col governo e con le altre missioni o consolati dello Stato accreditante, ovunque essi si trovino, la missione può impiegare tutti i mezzi di comunicazione idonei, compresi i corrieri diplomatici e i messaggi in codice o in cifra. Tuttavia la missione può istallare e utilizzare un apparecchio radiotrasmittente solo col consenso dello Stato accreditatario. 2. La corrispondenza uff iciale della missione è inviolabile. L’espressione «corrispondenza ufficiale» indica tutta la corrispondenza relativa alla missione e alle sue funzioni. 3. La valigia diplomatica non deve essere aperta né trattenuta. 4. I pacchi costituenti la valigia diplomatica devono portare all’esterno segni visibili indicanti il loro carattere e possono contenere soltanto documenti diplomatici o oggetti adibiti ad uso ufficiale. 5. Il corriere diplomatico, che deve essere munito di un documento ufficiale che attesti la sua qualifica e che precisi il numero di pacchi costituenti la valigia diplomatica, è, nell’eserci- 28. — I diritti e canoni percepiti dalla missione per atti ufficiali sono esenti da ogni imposta e tassa. 29. — La persona dell’agente diplomatico è inviolabile. Egli non può essere sottoposto ad alcuna forma di arresto o detenzione. Lo Stato accreditatario lo tratta con tutto il rispetto che gli è dovuto, e adotta tutte le misure idonee per impedire qualsiasi attentato alla sua persona, alla sua libertà e alla sua dignità. 30. — 1. La dimora privata dell’agente diplomatico gode della stessa inviolabilità e della stessa protezione dei locali della missione. 2. I suoi documenti, la sua corrispondenza e, con riserva di quanto stabilito al paragrafo 3 dell’articolo 31, i suoi beni godono anch’essi dell’inviolabilità. 31. — 1. L’agente diplomatico gode della immunità dalla giurisdizione penale dello Stato accreditatario. Gode anche della immunità dalla giurisdizione civile e amministrativa, salvo che si tratti: a) di un’azione reale riguardante un immobile privato situato sul territorio dello Stato ac- . 213 §7 p. se li br i S. 2. L’esenzione prevista al paragrafo 1 del presente articolo si applica anche ai domestici privati al servizio esclusivo dell’agente diplomatico, a condizione: a) che essi non siano cittadini dello Stato accreditatario o che non vi abbiano la loro residenza permanente e b) che essi siano soggetti alle norme di sicurezza sociale che possono essere in vigore nello Stato accreditante o in uno Stato terzo. 3. L’agente diplomatico che ha al suo servizio persone alle quali non si applichi l’esenzione prevista al paragrafo 2 del presente articolo deve rispettare gli obblighi che le disposizioni di sicurezza sociale dello Stato accreditatario impone al datore di lavoro. 4. L’esenzione prevista ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo non esclude la partecipazione volontaria al regime di sicurezza sociale dello Stato accreditatario nei limiti in cui essa sia ammessa da quest’ultimo. 5. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano gli accordi bilaterali o multilaterali in materia di sicurezza sociale che siano stati conclusi anteriormente e non impediscono la conclusione futura di accordi del genere. Es creditatario, a meno che l’agente diplomatico non lo possieda per conto dello Stato accreditante ai fini della missione; b) di un’azione riguardante una successione, nella quale l’agente diplomatico figuri come esecutore testamentario, amministratore, erede o legatario, a titolo privato e non a nome dello Stato accreditante; c) di un’azione riguardante un’attività professionale o commerciale, quale che essa sia, esercitata dall’agente diplomatico nello Stato accreditatario, al di fuori delle sue funzioni ufficiali. 2. L’agente diplomatico non è obbligato a prestare testimonianza. 3. Nei confronti dell’agente diplomatico non può essere adottata alcuna misura esecutoria, salvo nei casi previsti ai capoversi a), b) e c) del paragrafo 1 del presente articolo, e purché l’esecuzione possa avvenire senza attentare alla inviolabilità della sua persona o della sua dimora. 4. L’immunità giurisdizionale dell’agente diplomatico nello Stato accreditatario non comporta esenzione dalla giurisdizione dello Stato accreditante. A CONVENZIONE SULLE RELAZIONI DIPLOMATICHE op yr ig ht © 32. — 1. Lo Stato accreditante può rinunciare all’immunità giurisdizionale degli agenti diplomatici e delle persone che godono dell’immunità in virtù dell’art. 37. 2. La rinuncia deve essere sempre espressa. 3. Se l’agente diplomatico o una persona che beneficia dell’immunità giurisdizionale in virtù dell’art. 37 inizia una procedura giurisdizionale, non è legittimato ad invocare l’immunità dalla giurisdizione nei confronti di qualsiasi azione riconvenzional e legata alla domanda principale. 4. La rinuncia all’immunità giurisdizionale per un’azione civile o amministrativa non implica la rinuncia all’immunità per quanto riguarda le misure di esecuzione del giudicato, per le quali è necessaria una rinuncia apposita. C 33. — 1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo, l’agente diplomatico, per quanto riguarda i servizi resi allo Stato accreditante, non è sottoposto alle disposizioni di sicurezza sociale che possono essere in vigore nello Stato accreditatario. 34. — L’agente diplomatico gode della esenzione da qualsiasi imposta e tassa, personale o reale, nazionale, regionale o comunale, ad eccezione: a) delle imposte indirette che abbiano tale natura da essere normalmente incorporate nel prezzo delle merci o dei servizi; b) delle imposte e tasse sui beni immobili privati situati sul territorio dello Stato accreditatario, a meno che l’agente diplomatico non li possieda per conto dello Stato accreditante, ai fini della missione; c) dei diritti di successione percepiti dallo Stato accreditatario, fatte salve le disposizioni del paragrafo 4 dell’art. 39; d) delle imposte e tasse sui redditi privati che hanno la loro fonte nello Stato accreditatario e delle imposte sul capitale prelevate sugli investimenti effettuati nelle imprese commerciali situate nello Stato accreditatario; e) delle imposte e tasse percepite in remunerazione di servizi particolari resi; . §7 214 ht © p. S. i br Es 36. — 1. Secondo le disposizioni legislative e regolamentari che può adottare, lo Stato accreditatario consente l’entrata e l’esenzione dai diritti doganali, da tasse ed altri oneri connessi diversi dalle spese di deposito, di trasporto o afferenti a servizi analoghi su: a) gli oggetti destinati all’uso ufficiale della missione; b) gli oggetti destinati all’uso personale dell’agente diplomatico o dei membri della sua famiglia conviventi, compresi gli oggetti destinati alla sua istallazione. 2. L’agente diplomatico è esente dall’ispezione del suo bagaglio personale, a meno che non sussistano motivi seri di credere che esso contenga oggetti che non beneficiano delle esenzioni indicate al paragrafo 1 del presente articolo, o oggetti la cui importazione o esportazione è vietata dalla legislazione o sottoposta a norme di quarantena dello Stato accreditatario. In simili casi, l’ispezione deve essere compiuta soltanto in presenza dell’agente diplomatico o di un suo rappresentante autorizzato. li 35. — Lo Stato accreditatario deve esonerare gli agenti diplomatici da ogni prestazione personale, da ogni servizio pubblico di qualsiasi natura e dagli oneri militari come le requisizioni, i contributi e gli alloggiamenti militari. neficiano inoltre dei privilegi indicati al paragrafo 1 dell’articolo 36 limitatamente agli oggetti importati al momento della loro prima istallazione. 3. I membri del personale di servizio della missione che non siano cittadini dello Stato accreditatario o che non vi abbiano la loro residenza permanente beneficiano dell’immunità per gli atti compiuti nell’esercizio delle loro funzioni, e dell’esenzione dalle imposte e tasse sui salari che essi percepiscono in ragione dei soli servizi, nonché dell’esenzione di cui all’art. 33. 4. I domestici privati dei membri della missione che non siano cittadini dello Stato accreditatario o che non vi abbiano la loro residenza permanente sono esenti dalle imposte e tasse sui salari che essi percepiscono in ragione dei loro servizi. Sotto tutti gli altri aspetti, essi beneficiano soltanto dei privilegi e immunità nella misura ammessa dallo Stato accreditatario. Tuttavia, lo Stato accreditatario deve esercitare la sua giurisdizione su tali persone in modo da non ostacolare in maniera eccessiva l’adempimento delle funzioni della missione. se f) dei diritti di registro, di cancelleria, d’ipoteca e di bollo per quanto riguarda i beni immobili, fatte salve le disposizioni dell’art. 23. A PARTE III: LE RELAZIONI DIPLOMATICHE E CONSOLARI C op yr ig 37. — 1. I membri della famiglia dell’agente diplomatico con esso conviventi beneficiano dei privilegi e delle immunità di cui agli articoli da 29 a 36, purché non siano cittadini dello Stato accreditatario. 2. I membri del personale amministrativo e tecnico della missione, come pure i membri conviventi delle loro famiglie, beneficiano, purché non siano cittadini dello Stato accreditatario o non vi abbiano la loro residenza permanente, dei privilegi e delle immunità di cui agli articoli da 29 a 35, con la sola eccezione che l’esenzione dalla giurisdizione civile e amministrativa dello Stato accreditatario di cui al paragrafo 1 dell’articolo 31 non si applica agli atti compiuti al di fuori dell’esercizio delle loro funzioni. Essi be- 38. — 1. A meno che lo Stato accreditatario non abbia concesso privilegi e immunità supplementari, l’agente diplomatico che ha la nazionalità dello Stato accreditatario o vi ha la sua residenza permanente beneficia dell’immunità giurisdizionale e della inviolabilità soltanto per gli atti uff iciali compiuti nell’esercizio delle sue funzioni. 2. Gli altri membri del personale della missione e i domestici privati che sono cittadini dello Stato accreditatario o vi hanno la loro residenza permanente beneficiano dei privilegi e delle immunità solo nella misura in cui questo Stato li riconosce loro. Tuttavia, lo Stato accreditatario deve esercitare la sua giurisdizione su tali persone in modo da non ostacolare in maniera eccessiva l’adempimento delle funzioni della missione. 39. — 1. Qualsiasi persona che abbia diritto ai privilegi e alle immunità ne beneficia dal momento in cui entra nel territorio dello Stato accreditatario per raggiungere il suo posto, oppure, se già si trova su tale territorio, dal momento in cui la sua nomina è notificata al Ministero . 215 §7 p. se li br i S. loro territorio dei membri del personale amministrativo e tecnico o di servizio della missione e dei membri della loro famiglia. 3. Gli Stati terzi accordano alla corrispondenza e alle altre comunicazioni ufficiali in transito, compresi i messaggi in codice o in cifra, la stessa libertà e protezione dello Stato accreditatario. Accordano ai corrieri diplomatici, ai quali sia stato concesso un visto se tale visto è richiesto, e alle valigie diplomatiche in transito la stessa inviolabilità e la stessa protezione cui è tenuto lo Stato accreditatario. 4. Gli obblighi degli Stati terzi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo si applicano alle persone rispettivamente menzionate in tali paragrafi, come pure alle comunicazioni e alle valigie diplomatiche ufficiali anche nei casi in cui la loro presenza sul territorio dello Stato terzo è dovuta a forza maggiore. 41. — 1. Senza che ciò pregiudichi i loro privilegi e immunità, tutte le persone che beneficiano di tali privilegi e immunità sono tenute a rispettare le leggi e i regolamenti dello Stato accreditatario. Esse hanno anche il dovere di non interferire negli affari interni di questo Stato. 2. Tutti gli affari ufficiali trattati con lo Stato accreditatario, affidati alla missione dello Stato accreditante, devono essere trattati con altro Ministero se così è convenuto. 3. I locali della missione non saranno utilizzati in modo incompatibile con le funzioni della missione quali sono enunciate nella presente Convenzione, o in altre norme del diritto internazionale generale, o negli accordi particolari in vigore fra lo Stato accreditante e lo Stato accreditatario. ht © Es degli Affari Esteri o a qualche altro Ministero se così è stato convenuto. 2. Quando le funzioni di una persona beneficiaria dei privilegi e delle immunità vengono a cessare, tali privilegi e immunità cessano normalmente nel momento in cui questa persona lascia il paese, o allo scadere di un termine ragionevole che le sarà stato fissato a tal fine, ma sussistono fino a quel momento, anche in caso di conflitto armato. Tuttavia, l’immunità sussiste per quanto riguarda gli atti compiuti da questa persona nell’esercizio delle sue funzioni come membro della missione. 3. In caso di morte di un membro della missione, i membri della sua famiglia continuano a godere dei privilegi e delle immunità di cui beneficiano, fino allo scadere di un termine ragionevole che consenta loro di lasciare il territorio dello Stato accreditatario. 4. In caso di morte di un membro della missione che non sia cittadino dello Stato accreditatario o che non vi abbia la sua residenza permanente o di un membro convivente della sua famiglia, lo Stato accreditatario permetterà il ritiro dei beni mobili del defunto, ad eccezione di quelli acquistati nel paese e di cui, al momento del decesso, risulti vietata l’esportazione. Non saranno percepiti diritti di successione sui beni mobili la cui presenza nello Stato accreditatario era dovuta unicamente alla presenza in questo Stato del defunto in quanto membro della missione o membro della famiglia di un membro della missione. A CONVENZIONE SULLE RELAZIONI DIPLOMATICHE C op yr ig 40. — 1. Se l’agente diplomatico attraversa il territorio o si trova sul territorio di uno Stato terzo, che gli abbia concesso un visto se tale visto è richiesto, per recarsi ad assumere le sue funzioni o raggiungere il suo posto, o per rientrare nel suo paese, lo Stato terzo gli accorderà l’inviolabilità e tutte le altre immunità necessarie per consentire il suo passaggio o il suo ritorno. Farà la stessa cosa per i membri della sua famiglia beneficiari dei privilegi e immunità che accompagnano l’agente diplomatico o che viaggiano separatamente per raggiungerlo o per rientrare nel loro paese. 2. In condizioni similari a quelle che sono previste al paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati terzi non devono ostacolare il passaggio sul 42. — L’agente diplomatico non eserciterà nello Stato accreditatario un’attività professionale o commerciale in vista di un guadagno personale. 43. — Le funzioni di un agente diplomatico cessano in particolare: a) attraverso la notifica dello Stato accreditante allo Stato accreditatario che le funzioni dell’agente diplomatico sono cessate; b) attraverso la notifica dello Stato accreditatario allo Stato accreditante che, in confor- . §7 216 ht © p. S. i br Es 45. — In caso di rottura delle relazioni diplomatiche fra due Stati, o se una missione è def initivamente o temporaneamente richiamata: a) lo Stato accreditatario è tenuto, anche in caso di conflitto armato, a rispettare e proteggere i locali della missione, nonché i suoi beni e i suoi archivi; b) lo Stato accreditante può affidare la custodia dei locali della missione, con i beni che vi si trovano, come pure degli archivi, ad uno Stato terzo accettabile per lo Stato accreditatario; c) lo Stato accreditante può aff idare la tutela dei suoi interessi e di quelli dei suoi cittadini a uno Stato terzo accettabile per lo Stato accreditatario. 48. — La presente Convenzione sarà aperta alla firma di tutti gli Stati Membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite o di una Istituzione specializzata, nonché a qualsiasi Stato parte allo Statuto della Corte internazionale di giustizia e a qualsiasi altro Stato invitato dall’Assemblea generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite a diventare parte della Convenzione, nel modo seguente: fino al 31 ottobre 1961, presso il Ministero federale degli Affari Esteri d’Austria e in seguito, fino al 31 marzo 1962, presso la Sede della Organizzazione delle Nazioni Unite a New York. li 44. — Lo Stato accreditatario deve, anche in caso di conflitto armato, accordare delle facilitazioni per permettere alle persone beneficiarie dei privilegi e delle immunità, che non siano cittadini dello Stato accreditatario, come pure ai membri della famiglia di queste persone, quale che sia la loro nazionalità, di lasciare il suo territorio al più presto possibile. Esso deve in particolare, in caso di bisogno, mettere a loro disposizione i mezzi di trasporto necessari per tali persone e per le loro famiglie. 2. Tuttavia, non saranno considerate come discriminazioni: a) il fatto che lo Stato accreditatario applichi restrittivamente qualcuna delle disposizioni della presente Convenzione per il fatto che essa è applicata allo stesso modo alla propria missione nello Stato accreditante; b) il fatto che degli Stati beneficino reciprocamente, per consuetudine o per accordo, di un trattamento più favorevole di quello richiesto dalle disposizioni della presente Convenzione. se mità al paragrafo 2 dell’art. 9, tale Stato rifiuta di riconoscere l’agente diplomatico come membro della missione. A PARTE III: LE RELAZIONI DIPLOMATICHE E CONSOLARI ig 46. — Con il previo consenso dello Stato accreditatario, e su domanda di uno Stato terzo non rappresentato in questo Stato, lo Stato accreditante può assumere la tutela temporanea degli interessi dello Stato terzo e dei suoi cittadini (1). op yr (1) Si riporta l’art. 20 del Trattato che istituisce la Comunità Europea che così recita: «Ogni cittadino dell’Unione gode, nel territorio di un paese terzo nel quale lo Stato membro di cui ha la cittadinanza non è rappresentato, della tutela da parte delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato. Gli Stati membri stabiliscono tra loro le disposizioni necessarie e avviano i negoziati internazionali richiesti per garantire detta tutela». C 47. — 1. Nell’applicare le disposizioni della presente Convenzione, lo Stato accreditatario non farà discriminazioni fra gli Stati. 49. — La presente Convenzione sarà ratificata. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. 50. — La presente Convenzione resterà aperta all’adesione di qualsiasi Stato appartenente ad una delle quattro categorie indicate all’articolo 48. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. 51. — 1. La presente Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di deposito presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite del ventiduesimo strumento di ratifica o di adesione. 2. Per ciascuno degli Stati che ratificheranno la Convenzione o vi aderiranno dopo la data di deposito del ventiduesimo strumento di ratifica o di adesione, la Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo al deposito . 217 §8 p. A PROTOCOLLO SUL REGOLAMENTO OBBLIGATORIO DELLE CONTROVERSIE b) la data in cui la presente Convenzione entrerà in vigore, in conformità all’art. 51. 52. — Il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite notifica a tutti gli Stati appartenenti ad una delle quattro categorie indicate all’art. 48: a) le firme apposte alla presente Convenzione e il deposito degli strumenti di ratifica o di adesione, in conformità agli articoli 48, 49 e 50; 53. — L’originale della presente Convenzione, i cui testi inglese, cinese, spagnolo, francese e russo fanno egualmente fede, sarà depositato presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, che ne farà pervenire copia certificata conforme a tutti gli Stati appartenenti ad una delle quattro categorie indicate all’art. 48. br i S. da parte di questo Stato del proprio strumento di ratifica o di adesione. quisto della cittadinanza e al presente Protocollo possono dichiarare in ogni tempo d’estendere quest’ultimo alle controversie risultanti dall’interpretazione o dall’applicazione del Protocollo di firma facoltativo concernente l’acquisto della cittadinanza. Queste dichiarazioni sono notificate al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. Es I. — Le controversie concernenti l’interpretazione o l’applicazione della Convenzione sono obbligatoriamente di competenza della Corte internazionale di Giustizia, la quale può essere adita da ogni Parte alla controversia che sia anche Parte al presente Protocollo. se (1) Adottato: Vienna 18 aprile 1961. Entrato in vigore sul piano internazionale: 24 aprile 1964. Ratificato: L. 9 agosto 1967, n. 804 (G.U. 19-9-1967, n. 235 s.o.). Entrato in vigore per l’Italia: 25 luglio 1969. li §8. Protocollo di firma facoltativa alla Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche concernente il regolamento obbligatorio delle controversie (1) ht © II. — Le Parti possono convenire, nel termine di due mesi dalla notificazione dell’una all’altra parte dell’esistenza di una controversia, di non adire la Corte internazionale di Giustizia, ma di avviare una procedura davanti a un tribunale arbitrale. Decorso tale termine, ciascuna Parte potrà sottoporre la controversia alla Corte. op yr ig III. — 1. Le parti possono anche convenire, nel medesimo termine di due mesi, di ricorrere a una procedura di conciliazione, prima d’adire la Corte internazionale di Giustizia. 2. La Commissione di conciliazione deve formulare delle raccomandazioni entro cinque mesi dalla sua costituzione. Se esse non sono accolte dalle Parti alla controversia entro due mesi dal giorno in cui sono state formulate, ciascuna Parte ha facoltà di sottoporre alla Corte la controversia, mediante ricorso. C IV. — Gli Stati Parti alla Convenzione, al Protocollo di firma facoltativa concernente l’ac- V. — Il presente Protocollo sarà aperto alla f irma di tutti gli Stati che diverranno Parti alla Convenzione, nella maniera seguente: fino al 31 ottobre 1961, presso il Ministero federale degli Affari esteri dell’Austria, e, successivamente, fino al 31 marzo 1962, presso la sede dell’Organizzazione delle Nazioni Unite a New York. VI. — Il presente Protocollo sarà ratificato. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. VII. — Il presente Protocollo resterà aperto all’adesione di tutti gli Stati che diverranno Parti alla Convenzione. Gli strumenti d’adesione saranno depositati presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.