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§7. Convenzione sulle relazioni diplomatiche (1)
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3. — 1. Le funzioni di una missione diplomatica sono segnatamente le seguenti:
a) rappresentare lo Stato accreditante presso lo Stato accreditatario;
b) proteggere nello Stato accreditatario gli interessi dello Stato accreditante e dei suoi cittadini,
nei limiti ammessi dal diritto internazionale;
c) negoziare con il Governo dello Stato accreditatario;
d) informarsi con tutti i mezzi leciti delle
condizioni e dello sviluppo degli avvenimenti
nello Stato accreditatario e farne rapporto allo
Stato accreditante;
e) promuovere relazioni amichevoli e sviluppare relazioni economiche, culturali e scientifiche fra lo Stato accreditante e lo Stato accreditatario.
2. Nessuna disposizione della presente Convenzione potrà essere interpretata nel senso di
proibire l’esercizio di funzioni consolari da parte di una missione diplomatica.
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1. — Ai fini della presente Convenzione, le
espressioni seguenti vanno intese nel senso sotto indicato:
a) l’espressione «capo di missione» indica
la persona incaricata dallo Stato accreditante di
agire in tale veste;
b) l’espressione «membri della missione»
indica il capo della missione e i membri del personale della missione;
c) l’espressione «membri del personale della missione» indica i membri del personale diplomatico, del personale amministrativo e tecnico e del personale di servizio della missione;
d) l’espressione «membri del personale diplomatico» indica i membri del personale della
missione che hanno la qualità di diplomatici;
e) l’espressione «agente diplomatico» indica il capo della missione o un membro del personale diplomatico della missione;
f) l’espressione «membri del personale amministrativo e tecnico» indica i membri del personale della missione impiegati nel servizio amministrativo e tecnico della missione;
g) l’espressione «membri del personale di
servizio» indica i membri del personale della
missione impiegati nel servizio domestico della
missione;
h) l’espressione «domestico privato» indica le persone impiegate al servizio domestico di
un membro della missione, che non siano impiegati dello Stato accreditante;
i) l’espressione «locali della missione» indica gli edifici o le parti di edifici e il relativo
terreno che, quale che ne sia il proprietario, sono
utilizzati ai fini della missione, compresa la residenza del capo della missione.
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(1) Adottata: Vienna 18 aprile 1961.
Entrata in vigore sul piano internazionale: 24 aprile 1964.
Ratificata: L. 9 agosto 1967, n. 804 (G.U. 19-9-1967, n. 235, s.o.).
Entrata in vigore per l’Italia: 25 luglio 1969.
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2. — Lo stabilimento di relazioni diplomatiche fra Stati e l’invio di missioni diplomatiche
permanenti avviene per mutuo consenso.
4. — 1. Lo Stato accreditante deve assicurarsi che la persona che esso intende accreditare
come capo della missione presso lo Stato accreditatario abbia ricevuto il gradimento di quest’ultimo.
2. Lo Stato accreditatario non è tenuto a fornire allo Stato accreditante le ragioni di un rifiuto di gradimento.
5. — 1. Lo Stato accreditante, previa notificazione agli Stati accreditatari interessati, può
accreditare un capo missione o nominare un
membro del personale diplomatico, secondo i
casi, presso più Stati, a meno che uno degli Stati
accreditatari non vi si opponga espressamente.
2. Se lo Stato accreditante accredita un capo
missione presso un altro o più altri Stati, può
stabilire in ciascuno degli Stati in cui il capo mis-
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8. — 1. I membri del personale diplomatico
della missione avranno in linea di principio la
nazionalità dello Stato accreditante.
2. I membri del personale diplomatico della
missione possono essere scelti fra i cittadini dello
Stato accreditatario solo con il consenso di quest’ultimo, che può in ogni momento ritirarlo.
3. Lo Stato accreditatario può riservarsi lo
stesso diritto per quanto riguarda i cittadini di
uno Stato terzo che non abbiano anche la nazionalità dello Stato accreditante.
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7. — Con riserva di quanto stabilito agli articoli 5, 8, 9 e 11, lo Stato accreditante nomina a
sua discrezione i membri del personale della missione. Per quanto riguarda gli addetti militari,
navali o aeronautici, lo Stato accreditatario può
esigere che i loro nomi gli siano preventivamente comunicati per approvazione.
10. — 1. Si dovrà notificare al Ministero
degli Affari Esteri dello Stato accreditatario o
ad altro Ministero se così convenuto:
a) la nomina dei membri della missione, il
loro arrivo e la loro partenza definitiva o la cessazione delle loro funzioni nella missione;
b) l’arrivo e la partenza definitiva di una
persona appartenente alla famiglia di un membro della missione, e, se del caso, il fatto che
una persona divenga o cessi di essere membro
della famiglia di un membro della missione;
c) l’arrivo e la partenza definitiva di domestici privati al servizio delle persone di cui
alla lettera a), e, se del caso, il fatto che essi lasciano il servizio delle suddette persone;
d) l’assunzione e il licenziamento di persone residenti nello Stato accreditatario, quali
membri della missione o domestici privati aventi diritto ai privilegi e alle immunità.
2. Tutte le volte che ciò sia possibile, l’arrivo e la partenza definitiva dovranno anche formare oggetto di una notifica preventiva.
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6. — Più Stati possono accreditare la stessa
persona come capo missione presso un altro Stato, a meno che lo Stato accreditatario non vi si
opponga.
persona in questione la qualità di membro della
missione.
se
sione non ha la sua residenza permanente una
missione diplomatica diretta da un incaricato
d’affari ad interim.
3. Un capo missione o un membro del personale diplomatico della missione può rappresentare lo Stato accreditante presso una qualsiasi organizzazione internazionale.
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PARTE III: LE RELAZIONI DIPLOMATICHE E CONSOLARI
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9. — 1. Lo Stato accreditatario può, in ogni
momento e senza motivare la sua decisione, informare lo Stato accreditante che il capo missione o qualsiasi altro membro del personale diplomatico della missione è persona non grata o
che qualsiasi altro membro del personale della
missione non è accettabile. In questo caso lo Stato accreditante richiamerà la persona in questione o porrà fine alle sue funzioni presso la missione, secondo il caso. Una persona può essere
dichiarata non grata o non accettabile prima di
arrivare sul territorio dello Stato accreditatario.
2. Se lo Stato accreditante rifiuta di adempiere o non adempie entro limiti di tempo ragionevoli, gli obblighi che gli incombono ai sensi
del paragrafo 1 del presente articolo, lo Stato
accreditatario può rifiutare di riconoscere alla
11. — 1. In mancanza di un esplicito accordo sull’organico della missione, lo Stato accreditatario può esigere che tale organico sia mantenuto nei limiti di ciò che esso considera ragionevole e normale, tenuto conto delle circostanze
e delle condizioni esistenti in questo Stato nonché dei bisogni della missione in parola.
2. Lo Stato accreditatario può anche, negli
stessi limiti e senza discriminazioni, rifiutare di
ammettere funzionari di una certa categoria.
12. — Lo Stato accreditante non deve, senza aver prima ottenuto il consenso espresso dello Stato accreditatario, stabilire uffici facenti
parte della missione in località diverse da quelle
in cui la missione stessa è stabilita.
13. — 1. Si presume che il capo missione
abbia assunto le sue funzioni nello Stato accreditatario non appena egli abbia presentato le lettere credenziali o abbia notificato il suo arrivo e
una copia conforme delle sue lettere credenziali
sia stata presentata al Ministero degli Affari Esteri dello Stato accreditatario o a qualche altro
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20. — 1. La missione e il suo capo hanno il
diritto di esporre la bandiera e l’emblema dello
Stato accreditante sui locali della missione, compresa la residenza del capo missione, e sui mezzi di trasporto di quest’ultimo.
21. — 1. Lo Stato accreditatario deve, sia
facilitare l’acquisto sul suo territorio, nel quadro della sua legislazione, da parte dello Stato
accreditante, dei locali necessari alla sua missione, sia aiutare lo Stato accreditante a procurarsi dei locali in altro modo.
2. Esso deve anche, se se ne presenta la necessità, aiutare le missioni ad ottenere alloggi
convenienti per i loro membri.
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15. — Gli Stati si accordano sulla classe alla
quale devono appartenere i loro capi missione.
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14. — 1. I capi missione sono ripartiti in tre
classi, e cioè:
a) quella degli ambasciatori o nunzi accreditati presso capi di Stato o degli altri capi missione aventi un rango equivalente;
b) quella degli inviati, ministri o internunzi accreditati presso capi di Stato;
c) quella degli incaricati di affari accreditati presso Ministri degli Affari Esteri.
2. Salvo per quanto riguarda la precedenza e
l’etichetta, non sussiste alcuna differenza fra i
capi missione in ragione della loro classe di appartenenza.
ad interim agisce a titolo provvisorio come capo
missione. Il nome dell’incaricato d’affari ad interim sarà notificato o dal capo missione, oppure, nel caso in cui quest’ultimo non sia in condizioni di farlo, dal Ministero degli Affari Esteri
dello Stato accreditante, al Ministero degli Affari Esteri dello Stato accreditatario, o ad altro
Ministero se così convenuto.
2. Nel caso in cui nessun membro del personale diplomatico della missione sia presente nello
Stato accreditatario, un membro del personale
amministrativo e tecnico può, con il consenso
dello Stato accreditatario, essere designato dallo Stato accreditante per gestire gli affari amministrativi correnti della missione.
se
Ministero se così convenuto, secondo la prassi
seguita nello Stato accreditatario, che deve essere applicata in maniera uniforme.
2. L’ordine di presentazione delle lettere credenziali o di una copia conforme di tali lettere è
determinato dalla data e l’ora di arrivo del capo
missione.
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CONVENZIONE SULLE RELAZIONI DIPLOMATICHE
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16. — 1. I Capi missione prendono il loro
rango in ciascuna classe secondo la data e l’ora
in cui hanno assunto le loro funzioni in conformità all’articolo 13.
2. Le modifiche apportate alle lettere credenziali di un capo missione che non importino
cambiamenti di classe non incidono sul suo rango di precedenza.
3. Il presente articolo non pregiudica gli usi
che sono o potranno in seguito essere praticati
dallo Stato accreditatario per quanto riguarda la
precedenza del rappresentante della Santa Sede.
19. — 1. Se il posto di capo missione è vacante, o se il capo missione è impedito nell’esercizio delle sue funzioni, un incaricato d’affari
23. — 1. Lo Stato accreditante e il capo missione sono esenti da tutte le imposte e tasse nazionali, regionali o comunali, riguardanti i loca-
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18. — In ogni Stato la procedura da seguire
per il ricevimento dei capi missione deve essere
uniforme per ciascuna classe.
22. — 1. I locali della missione sono inviolabili. Non è permesso agli agenti dello Stato accreditatario penetrarvi, se non con il consenso
del capo della missione.
2. Lo Stato accreditatario ha l’obbligo speciale di adottare tutte le misure idonee ad impedire che i locali della missione siano invasi o
danneggiati, e che la pace della missione sia turbata o la sua dignità offesa.
3. I locali della missione, il loro mobilio e
gli altri oggetti che vi si trovano, come pure i
mezzi di trasporto della missione, non possono
formare oggetto di perquisizione, requisizione,
sequestro o misura di esecuzione.
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17. — L’ordine di precedenza dei membri del
personale diplomatico della missione è notificato
dal capo missione al Ministero degli Affari Esteri
o ad altro Ministero se così convenuto.
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26. — Fatta eccezione per le sue leggi e regolamenti relativi alle zone il cui accesso è vietato o regolamentato per ragioni di sicurezza
nazionale, lo Stato accreditatario assicura a tutti
i membri della missione la libertà di spostamento e di circolazione sul suo territorio.
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25. — Lo Stato accreditatario fornisce tutte
le facilitazioni per l’espletamento delle funzioni
della missione.
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24. — Gli archivi e documenti della missione sono inviolabili in qualsiasi momento e in qualunque luogo essi si trovino.
zio delle sue funzioni protetto dallo Stato accreditatario. Egli gode della inviolabilità della sua
persona e non può essere sottoposto ad alcuna
forma di arresto o di detenzione.
6. Lo Stato accreditante, o la missione, può
nominare corrieri diplomatici ad hoc. In questo
caso, saranno ugualmente applicabili le disposizioni del paragrafo 5 del presente articolo, con
la riserva che le immunità che vi sono menzionate cesseranno di applicarsi non appena il corriere avrà consegnato al destinatario la valigia
diplomatica di cui ha l’incarico.
7. La valigia diplomatica può essere affidata
al comandante di un aereomobile commerciale che
deve atterrare in un punto di entrata autorizzato.
Tale comandante deve essere munito di un documento ufficiale che indichi il numero dei pacchi
costituenti la valigia, ma non è considerato come
un corriere diplomatico. La missione può inviare
uno dei suoi membri per prendere, direttamente e
liberamente, possesso della valigia diplomatica
dalle mani del comandante dell’aereomobile.
se
li della missione di cui siano proprietari o locatari, purché non si tratti di imposte o tasse percepite in remunerazione di servizi particolari resi.
2. L’esenzione fiscale prevista nel presente
articolo non si applica a tali imposte e tasse nei
casi in cui, secondo la legislazione dello Stato
accreditatario, esse sono a carico della persona
che tratta con lo Stato accreditante o col capo
della missione.
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PARTE III: LE RELAZIONI DIPLOMATICHE E CONSOLARI
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27. — 1. Lo Stato accreditatario permette e
protegge la libertà di comunicazione della missione per tutti i suoi fini ufficiali. Per comunicare col governo e con le altre missioni o consolati
dello Stato accreditante, ovunque essi si trovino, la missione può impiegare tutti i mezzi di
comunicazione idonei, compresi i corrieri diplomatici e i messaggi in codice o in cifra.
Tuttavia la missione può istallare e utilizzare un apparecchio radiotrasmittente solo col consenso dello Stato accreditatario.
2. La corrispondenza uff iciale della missione è inviolabile. L’espressione «corrispondenza
ufficiale» indica tutta la corrispondenza relativa
alla missione e alle sue funzioni.
3. La valigia diplomatica non deve essere
aperta né trattenuta.
4. I pacchi costituenti la valigia diplomatica devono portare all’esterno segni visibili indicanti il loro
carattere e possono contenere soltanto documenti
diplomatici o oggetti adibiti ad uso ufficiale.
5. Il corriere diplomatico, che deve essere
munito di un documento ufficiale che attesti la
sua qualifica e che precisi il numero di pacchi
costituenti la valigia diplomatica, è, nell’eserci-
28. — I diritti e canoni percepiti dalla missione per atti ufficiali sono esenti da ogni imposta e tassa.
29. — La persona dell’agente diplomatico è
inviolabile. Egli non può essere sottoposto ad
alcuna forma di arresto o detenzione. Lo Stato
accreditatario lo tratta con tutto il rispetto che
gli è dovuto, e adotta tutte le misure idonee per
impedire qualsiasi attentato alla sua persona, alla
sua libertà e alla sua dignità.
30. — 1. La dimora privata dell’agente diplomatico gode della stessa inviolabilità e della
stessa protezione dei locali della missione.
2. I suoi documenti, la sua corrispondenza
e, con riserva di quanto stabilito al paragrafo 3
dell’articolo 31, i suoi beni godono anch’essi dell’inviolabilità.
31. — 1. L’agente diplomatico gode della immunità dalla giurisdizione penale dello Stato accreditatario. Gode anche della immunità dalla
giurisdizione civile e amministrativa, salvo che
si tratti:
a) di un’azione reale riguardante un immobile privato situato sul territorio dello Stato ac-
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2. L’esenzione prevista al paragrafo 1 del presente articolo si applica anche ai domestici privati al servizio esclusivo dell’agente diplomatico, a condizione:
a) che essi non siano cittadini dello Stato
accreditatario o che non vi abbiano la loro residenza permanente e
b) che essi siano soggetti alle norme di
sicurezza sociale che possono essere in vigore nello Stato accreditante o in uno Stato terzo.
3. L’agente diplomatico che ha al suo servizio persone alle quali non si applichi l’esenzione prevista al paragrafo 2 del presente articolo
deve rispettare gli obblighi che le disposizioni
di sicurezza sociale dello Stato accreditatario
impone al datore di lavoro.
4. L’esenzione prevista ai paragrafi 1 e 2 del
presente articolo non esclude la partecipazione
volontaria al regime di sicurezza sociale dello
Stato accreditatario nei limiti in cui essa sia ammessa da quest’ultimo.
5. Le disposizioni del presente articolo non
pregiudicano gli accordi bilaterali o multilaterali in materia di sicurezza sociale che siano stati
conclusi anteriormente e non impediscono la
conclusione futura di accordi del genere.
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creditatario, a meno che l’agente diplomatico non
lo possieda per conto dello Stato accreditante ai
fini della missione;
b) di un’azione riguardante una successione, nella quale l’agente diplomatico figuri come
esecutore testamentario, amministratore, erede
o legatario, a titolo privato e non a nome dello
Stato accreditante;
c) di un’azione riguardante un’attività professionale o commerciale, quale che essa sia,
esercitata dall’agente diplomatico nello Stato accreditatario, al di fuori delle sue funzioni ufficiali.
2. L’agente diplomatico non è obbligato a
prestare testimonianza.
3. Nei confronti dell’agente diplomatico non
può essere adottata alcuna misura esecutoria, salvo nei casi previsti ai capoversi a), b) e c) del
paragrafo 1 del presente articolo, e purché l’esecuzione possa avvenire senza attentare alla inviolabilità della sua persona o della sua dimora.
4. L’immunità giurisdizionale dell’agente diplomatico nello Stato accreditatario non comporta esenzione dalla giurisdizione dello Stato
accreditante.
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CONVENZIONE SULLE RELAZIONI DIPLOMATICHE
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32. — 1. Lo Stato accreditante può rinunciare all’immunità giurisdizionale degli agenti
diplomatici e delle persone che godono dell’immunità in virtù dell’art. 37.
2. La rinuncia deve essere sempre espressa.
3. Se l’agente diplomatico o una persona che
beneficia dell’immunità giurisdizionale in virtù
dell’art. 37 inizia una procedura giurisdizionale, non è legittimato ad invocare l’immunità dalla giurisdizione nei confronti di qualsiasi azione
riconvenzional e legata alla domanda principale.
4. La rinuncia all’immunità giurisdizionale
per un’azione civile o amministrativa non implica la rinuncia all’immunità per quanto riguarda le misure di esecuzione del giudicato, per le
quali è necessaria una rinuncia apposita.
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33. — 1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo, l’agente diplomatico, per quanto riguarda i servizi resi allo Stato
accreditante, non è sottoposto alle disposizioni
di sicurezza sociale che possono essere in vigore nello Stato accreditatario.
34. — L’agente diplomatico gode della esenzione da qualsiasi imposta e tassa, personale o
reale, nazionale, regionale o comunale, ad eccezione:
a) delle imposte indirette che abbiano tale
natura da essere normalmente incorporate nel
prezzo delle merci o dei servizi;
b) delle imposte e tasse sui beni immobili
privati situati sul territorio dello Stato accreditatario, a meno che l’agente diplomatico non li possieda per conto dello Stato accreditante, ai fini
della missione;
c) dei diritti di successione percepiti dallo
Stato accreditatario, fatte salve le disposizioni
del paragrafo 4 dell’art. 39;
d) delle imposte e tasse sui redditi privati
che hanno la loro fonte nello Stato accreditatario e delle imposte sul capitale prelevate sugli
investimenti effettuati nelle imprese commerciali
situate nello Stato accreditatario;
e) delle imposte e tasse percepite in remunerazione di servizi particolari resi;
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36. — 1. Secondo le disposizioni legislative
e regolamentari che può adottare, lo Stato accreditatario consente l’entrata e l’esenzione dai
diritti doganali, da tasse ed altri oneri connessi
diversi dalle spese di deposito, di trasporto o afferenti a servizi analoghi su:
a) gli oggetti destinati all’uso ufficiale della
missione;
b) gli oggetti destinati all’uso personale
dell’agente diplomatico o dei membri della sua
famiglia conviventi, compresi gli oggetti destinati alla sua istallazione.
2. L’agente diplomatico è esente dall’ispezione del suo bagaglio personale, a meno che
non sussistano motivi seri di credere che esso
contenga oggetti che non beneficiano delle esenzioni indicate al paragrafo 1 del presente articolo, o oggetti la cui importazione o esportazione
è vietata dalla legislazione o sottoposta a norme
di quarantena dello Stato accreditatario. In simili casi, l’ispezione deve essere compiuta soltanto in presenza dell’agente diplomatico o di
un suo rappresentante autorizzato.
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35. — Lo Stato accreditatario deve esonerare gli agenti diplomatici da ogni prestazione personale, da ogni servizio pubblico di qualsiasi
natura e dagli oneri militari come le requisizioni, i contributi e gli alloggiamenti militari.
neficiano inoltre dei privilegi indicati al paragrafo 1 dell’articolo 36 limitatamente agli oggetti importati al momento della loro prima istallazione.
3. I membri del personale di servizio della
missione che non siano cittadini dello Stato accreditatario o che non vi abbiano la loro residenza permanente beneficiano dell’immunità per
gli atti compiuti nell’esercizio delle loro funzioni, e dell’esenzione dalle imposte e tasse sui salari che essi percepiscono in ragione dei soli servizi, nonché dell’esenzione di cui all’art. 33.
4. I domestici privati dei membri della missione che non siano cittadini dello Stato accreditatario o che non vi abbiano la loro residenza
permanente sono esenti dalle imposte e tasse sui
salari che essi percepiscono in ragione dei loro
servizi. Sotto tutti gli altri aspetti, essi beneficiano soltanto dei privilegi e immunità nella
misura ammessa dallo Stato accreditatario. Tuttavia, lo Stato accreditatario deve esercitare la
sua giurisdizione su tali persone in modo da non
ostacolare in maniera eccessiva l’adempimento
delle funzioni della missione.
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f) dei diritti di registro, di cancelleria, d’ipoteca e di bollo per quanto riguarda i beni immobili, fatte salve le disposizioni dell’art. 23.
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PARTE III: LE RELAZIONI DIPLOMATICHE E CONSOLARI
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37. — 1. I membri della famiglia dell’agente diplomatico con esso conviventi beneficiano
dei privilegi e delle immunità di cui agli articoli
da 29 a 36, purché non siano cittadini dello Stato accreditatario.
2. I membri del personale amministrativo e
tecnico della missione, come pure i membri conviventi delle loro famiglie, beneficiano, purché
non siano cittadini dello Stato accreditatario o
non vi abbiano la loro residenza permanente, dei
privilegi e delle immunità di cui agli articoli da
29 a 35, con la sola eccezione che l’esenzione
dalla giurisdizione civile e amministrativa dello
Stato accreditatario di cui al paragrafo 1 dell’articolo 31 non si applica agli atti compiuti al di
fuori dell’esercizio delle loro funzioni. Essi be-
38. — 1. A meno che lo Stato accreditatario
non abbia concesso privilegi e immunità supplementari, l’agente diplomatico che ha la nazionalità dello Stato accreditatario o vi ha la sua
residenza permanente beneficia dell’immunità
giurisdizionale e della inviolabilità soltanto per
gli atti uff iciali compiuti nell’esercizio delle sue
funzioni.
2. Gli altri membri del personale della missione e i domestici privati che sono cittadini dello Stato accreditatario o vi hanno la loro residenza permanente beneficiano dei privilegi e
delle immunità solo nella misura in cui questo
Stato li riconosce loro. Tuttavia, lo Stato accreditatario deve esercitare la sua giurisdizione su
tali persone in modo da non ostacolare in maniera eccessiva l’adempimento delle funzioni
della missione.
39. — 1. Qualsiasi persona che abbia diritto
ai privilegi e alle immunità ne beneficia dal momento in cui entra nel territorio dello Stato accreditatario per raggiungere il suo posto, oppure, se già si trova su tale territorio, dal momento
in cui la sua nomina è notificata al Ministero
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loro territorio dei membri del personale amministrativo e tecnico o di servizio della missione
e dei membri della loro famiglia.
3. Gli Stati terzi accordano alla corrispondenza e alle altre comunicazioni ufficiali in transito, compresi i messaggi in codice o in cifra, la
stessa libertà e protezione dello Stato accreditatario. Accordano ai corrieri diplomatici, ai quali
sia stato concesso un visto se tale visto è richiesto, e alle valigie diplomatiche in transito la stessa
inviolabilità e la stessa protezione cui è tenuto
lo Stato accreditatario.
4. Gli obblighi degli Stati terzi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo si applicano
alle persone rispettivamente menzionate in tali
paragrafi, come pure alle comunicazioni e alle
valigie diplomatiche ufficiali anche nei casi in
cui la loro presenza sul territorio dello Stato terzo è dovuta a forza maggiore.
41. — 1. Senza che ciò pregiudichi i loro
privilegi e immunità, tutte le persone che beneficiano di tali privilegi e immunità sono tenute a
rispettare le leggi e i regolamenti dello Stato accreditatario. Esse hanno anche il dovere di non
interferire negli affari interni di questo Stato.
2. Tutti gli affari ufficiali trattati con lo Stato accreditatario, affidati alla missione dello Stato accreditante, devono essere trattati con altro
Ministero se così è convenuto.
3. I locali della missione non saranno utilizzati in modo incompatibile con le funzioni della
missione quali sono enunciate nella presente
Convenzione, o in altre norme del diritto internazionale generale, o negli accordi particolari in
vigore fra lo Stato accreditante e lo Stato accreditatario.
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degli Affari Esteri o a qualche altro Ministero se
così è stato convenuto.
2. Quando le funzioni di una persona beneficiaria dei privilegi e delle immunità vengono a
cessare, tali privilegi e immunità cessano normalmente nel momento in cui questa persona
lascia il paese, o allo scadere di un termine ragionevole che le sarà stato fissato a tal fine, ma
sussistono fino a quel momento, anche in caso
di conflitto armato. Tuttavia, l’immunità sussiste per quanto riguarda gli atti compiuti da questa persona nell’esercizio delle sue funzioni come
membro della missione.
3. In caso di morte di un membro della missione, i membri della sua famiglia continuano a
godere dei privilegi e delle immunità di cui beneficiano, fino allo scadere di un termine ragionevole che consenta loro di lasciare il territorio
dello Stato accreditatario.
4. In caso di morte di un membro della missione che non sia cittadino dello Stato accreditatario o che non vi abbia la sua residenza permanente o di un membro convivente della sua
famiglia, lo Stato accreditatario permetterà il ritiro dei beni mobili del defunto, ad eccezione di
quelli acquistati nel paese e di cui, al momento
del decesso, risulti vietata l’esportazione. Non
saranno percepiti diritti di successione sui beni
mobili la cui presenza nello Stato accreditatario
era dovuta unicamente alla presenza in questo
Stato del defunto in quanto membro della missione o membro della famiglia di un membro
della missione.
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40. — 1. Se l’agente diplomatico attraversa
il territorio o si trova sul territorio di uno Stato
terzo, che gli abbia concesso un visto se tale visto è richiesto, per recarsi ad assumere le sue
funzioni o raggiungere il suo posto, o per rientrare nel suo paese, lo Stato terzo gli accorderà
l’inviolabilità e tutte le altre immunità necessarie per consentire il suo passaggio o il suo ritorno. Farà la stessa cosa per i membri della sua
famiglia beneficiari dei privilegi e immunità che
accompagnano l’agente diplomatico o che viaggiano separatamente per raggiungerlo o per rientrare nel loro paese.
2. In condizioni similari a quelle che sono
previste al paragrafo 1 del presente articolo, gli
Stati terzi non devono ostacolare il passaggio sul
42. — L’agente diplomatico non eserciterà
nello Stato accreditatario un’attività professionale o commerciale in vista di un guadagno personale.
43. — Le funzioni di un agente diplomatico
cessano in particolare:
a) attraverso la notifica dello Stato accreditante allo Stato accreditatario che le funzioni
dell’agente diplomatico sono cessate;
b) attraverso la notifica dello Stato accreditatario allo Stato accreditante che, in confor-
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45. — In caso di rottura delle relazioni diplomatiche fra due Stati, o se una missione è def initivamente o temporaneamente richiamata:
a) lo Stato accreditatario è tenuto, anche
in caso di conflitto armato, a rispettare e proteggere i locali della missione, nonché i suoi beni e
i suoi archivi;
b) lo Stato accreditante può affidare la custodia dei locali della missione, con i beni che vi
si trovano, come pure degli archivi, ad uno Stato
terzo accettabile per lo Stato accreditatario;
c) lo Stato accreditante può aff idare la tutela dei suoi interessi e di quelli dei suoi cittadini a uno Stato terzo accettabile per lo Stato accreditatario.
48. — La presente Convenzione sarà aperta
alla firma di tutti gli Stati Membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite o di una Istituzione
specializzata, nonché a qualsiasi Stato parte allo
Statuto della Corte internazionale di giustizia e
a qualsiasi altro Stato invitato dall’Assemblea
generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite a diventare parte della Convenzione, nel modo
seguente: fino al 31 ottobre 1961, presso il Ministero federale degli Affari Esteri d’Austria e
in seguito, fino al 31 marzo 1962, presso la Sede
della Organizzazione delle Nazioni Unite a New
York.
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44. — Lo Stato accreditatario deve, anche
in caso di conflitto armato, accordare delle facilitazioni per permettere alle persone beneficiarie dei privilegi e delle immunità, che non siano
cittadini dello Stato accreditatario, come pure ai
membri della famiglia di queste persone, quale
che sia la loro nazionalità, di lasciare il suo territorio al più presto possibile. Esso deve in particolare, in caso di bisogno, mettere a loro disposizione i mezzi di trasporto necessari per tali
persone e per le loro famiglie.
2. Tuttavia, non saranno considerate come
discriminazioni:
a) il fatto che lo Stato accreditatario applichi restrittivamente qualcuna delle disposizioni
della presente Convenzione per il fatto che essa
è applicata allo stesso modo alla propria missione nello Stato accreditante;
b) il fatto che degli Stati beneficino reciprocamente, per consuetudine o per accordo,
di un trattamento più favorevole di quello richiesto dalle disposizioni della presente Convenzione.
se
mità al paragrafo 2 dell’art. 9, tale Stato rifiuta
di riconoscere l’agente diplomatico come membro della missione.
A
PARTE III: LE RELAZIONI DIPLOMATICHE E CONSOLARI
ig
46. — Con il previo consenso dello Stato
accreditatario, e su domanda di uno Stato terzo
non rappresentato in questo Stato, lo Stato accreditante può assumere la tutela temporanea
degli interessi dello Stato terzo e dei suoi cittadini (1).
op
yr
(1) Si riporta l’art. 20 del Trattato che istituisce la Comunità Europea che così recita: «Ogni cittadino dell’Unione gode,
nel territorio di un paese terzo nel quale lo Stato membro di cui
ha la cittadinanza non è rappresentato, della tutela da parte delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro,
alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato. Gli Stati membri stabiliscono tra loro le disposizioni necessarie e avviano i
negoziati internazionali richiesti per garantire detta tutela».
C
47. — 1. Nell’applicare le disposizioni della presente Convenzione, lo Stato accreditatario
non farà discriminazioni fra gli Stati.
49. — La presente Convenzione sarà ratificata. Gli strumenti di ratifica saranno depositati
presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
50. — La presente Convenzione resterà aperta all’adesione di qualsiasi Stato appartenente ad
una delle quattro categorie indicate all’articolo
48. Gli strumenti di adesione saranno depositati
presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
51. — 1. La presente Convenzione entrerà
in vigore il trentesimo giorno successivo alla
data di deposito presso il Segretario generale
dell’Organizzazione delle Nazioni Unite del
ventiduesimo strumento di ratifica o di adesione.
2. Per ciascuno degli Stati che ratificheranno la Convenzione o vi aderiranno dopo la data
di deposito del ventiduesimo strumento di ratifica o di adesione, la Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo al deposito
.
217
§8
p.
A
PROTOCOLLO SUL REGOLAMENTO OBBLIGATORIO DELLE CONTROVERSIE
b) la data in cui la presente Convenzione
entrerà in vigore, in conformità all’art. 51.
52. — Il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite notifica a tutti gli
Stati appartenenti ad una delle quattro categorie
indicate all’art. 48:
a) le firme apposte alla presente Convenzione e il deposito degli strumenti di ratifica
o di adesione, in conformità agli articoli 48,
49 e 50;
53. — L’originale della presente Convenzione, i cui testi inglese, cinese, spagnolo, francese
e russo fanno egualmente fede, sarà depositato
presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, che ne farà pervenire
copia certificata conforme a tutti gli Stati appartenenti ad una delle quattro categorie indicate
all’art. 48.
br
i
S.
da parte di questo Stato del proprio strumento di
ratifica o di adesione.
quisto della cittadinanza e al presente Protocollo possono dichiarare in ogni tempo d’estendere
quest’ultimo alle controversie risultanti dall’interpretazione o dall’applicazione del Protocollo
di firma facoltativo concernente l’acquisto della cittadinanza. Queste dichiarazioni sono notificate al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
Es
I. — Le controversie concernenti l’interpretazione o l’applicazione della Convenzione sono
obbligatoriamente di competenza della Corte internazionale di Giustizia, la quale può essere
adita da ogni Parte alla controversia che sia anche Parte al presente Protocollo.
se
(1) Adottato: Vienna 18 aprile 1961.
Entrato in vigore sul piano internazionale: 24 aprile 1964.
Ratificato: L. 9 agosto 1967, n. 804 (G.U. 19-9-1967, n. 235 s.o.).
Entrato in vigore per l’Italia: 25 luglio 1969.
li
§8. Protocollo di firma facoltativa alla Convenzione di Vienna sulle relazioni
diplomatiche concernente il regolamento obbligatorio delle controversie (1)
ht
©
II. — Le Parti possono convenire, nel termine di due mesi dalla notificazione dell’una
all’altra parte dell’esistenza di una controversia,
di non adire la Corte internazionale di Giustizia,
ma di avviare una procedura davanti a un tribunale arbitrale. Decorso tale termine, ciascuna
Parte potrà sottoporre la controversia alla Corte.
op
yr
ig
III. — 1. Le parti possono anche convenire,
nel medesimo termine di due mesi, di ricorrere
a una procedura di conciliazione, prima d’adire
la Corte internazionale di Giustizia.
2. La Commissione di conciliazione deve
formulare delle raccomandazioni entro cinque
mesi dalla sua costituzione. Se esse non sono
accolte dalle Parti alla controversia entro due
mesi dal giorno in cui sono state formulate, ciascuna Parte ha facoltà di sottoporre alla Corte la
controversia, mediante ricorso.
C
IV. — Gli Stati Parti alla Convenzione, al
Protocollo di firma facoltativa concernente l’ac-
V. — Il presente Protocollo sarà aperto alla
f irma di tutti gli Stati che diverranno Parti alla
Convenzione, nella maniera seguente: fino al
31 ottobre 1961, presso il Ministero federale
degli Affari esteri dell’Austria, e, successivamente, fino al 31 marzo 1962, presso la sede
dell’Organizzazione delle Nazioni Unite a New
York.
VI. — Il presente Protocollo sarà ratificato.
Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale dell’Organizzazione
delle Nazioni Unite.
VII. — Il presente Protocollo resterà aperto all’adesione di tutti gli Stati che diverranno
Parti alla Convenzione. Gli strumenti d’adesione saranno depositati presso il Segretario
generale dell’Organizzazione delle Nazioni
Unite.