Prospetto SX RIEPILOGO DEI CREDITI E DELLE COMPENSAZIONI
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Prospetto SX RIEPILOGO DEI CREDITI E DELLE COMPENSAZIONI
PROSPETTO SX Prospetto SX RIEPILOGO DEI CREDITI E DELLE COMPENSAZIONI ADEMPIMENTO X Il prospetto SX riguarda il riepilogo dei crediti e delle compensazioni. SOGGETTI INTERESSATI X Sono tenuti all’invio di tale prospetto tutti i sostituti d’imposta che devono presentare il Mod. 770/Semplificato. SOGGETTI ESCLUSI X Il prospetto SX non deve essere compilato dalle amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo. COME SI COMPILA X È composto: − Righi da SX1 a SX4; − Righi da SX5 a SX30, da compilare nel caso in cui il sostituto d’imposta abbia effettuato compensazioni tra enti impositori diversi o vanti crediti diversi dall’Erario; − Sezione per le Regioni a statuto speciale; − Sezione per il riepilogo del credito da utilizzare in compensazione; − Riepilogo degli altri crediti. – CASI PRATICI X – Trattenute per addizionale regionale utilizzate per restituire un credito IRPEF sulle retribuzioni ordinarie. Ipotesi di versamenti in eccesso. X ADEMPIMENTO In questo prospetto vanno riportati i dati riepilogativi: • del credito 2013 derivante dalla precedente dichiarazione Mod. 770/2014 e del suo utilizzo: • in compensazione esterna, tramite F24 entro la data di presentazione della presente dichiarazione (31 luglio 2015); - in compensazione interna mediante utilizzo a scomputo nel punto 4 sia con riferimento al prospetto ST che con riferimento al prospetto SV della presente dichiarazione; • dei crediti sorti nel corso del 2014 e del loro utilizzo: - in compensazione interna nei punti 4 e 5 della prima e seconda sezione del prospetto ST e nei punti 4 e 5 del prospetto SV della presente dichiarazione. Tali dati vanno evidenziati nei righi SX1 e SX4. Il prospetto SX serve anche ad evidenziare le compensazioni effettuate dal sostituto tra enti impositori diversi, nonché i crediti verso enti diversi dall’Erario. Tali dati vanno evidenziati nei righi da SX5 a SX30. X COME SI COMPILA In presenza di soggetti estinti, i dati vanno riportati in un unico prospetto SX, destinato a comprendere sia gli elementi del soggetto dichiarante sia quelli del soggetto estinto. RIGO SX1: CREDITI DICHIARAZIONI FISCALI 2015 - 770 209 PROSPETTO SX Colonna 1: deve essere indicato: • l’importo complessivo dei crediti di ritenute derivanti da operazioni di conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro in corso d’anno restituiti, utilizzando: - le somme anticipate dal sostituto; - le ritenute sui redditi diversi da quelle di lavoro dipendente o assimilato assoggettabili a tassazione ordinaria; - le trattenute a titolo di addizionale regionale o comunale all’IRPEF effettuate agli stessi fini e nell’ambito delle stesse operazioni di conguaglio. • In tale punto deve essere compreso anche l’importo restituito al dipendente a seguito di conguaglio di fine anno effettuato nei mesi di gennaio e febbraio utilizzando le ritenute operate su somme e valori relativi ai primi due mesi del 2015; l’importo complessivo dei crediti di addizionali all’IRPEF restituiti ai dipendenti a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro in corso d’anno. Colonna 2: va esposto l’importo del credito derivante da conguaglio di assistenza fiscale. Colonna 3: va indicato il credito derivante dal compenso per assistenza fiscale prestata direttamente dal sostituto. Colonna 4: deve essere indicato l’ammontare complessivo dei versamenti in eccedenza risultanti dai prospetti ST e SV. Colonna 5: va indicato l’importo del credito d’imposta sostitutiva generatosi a seguito delle operazioni di conguaglio su somme di cui al decreto 27 maggio 2008, n. 93, assoggettate dal precedente sostituto d’imposta ad imposta sostitutiva e successivamente a tassazione ordinaria. Gli importi delle colonne 1, 2, 3, 4 e 5 del rigo SX1 sono compresi nell’importo indicato nel rigo SX4, colonna 4. RIGO SX4: IMPORTO COMPLESSIVO Il rigo SX4 è strutturato in sei colonne in cui trovano posto gli importi delle compensazioni effettuate nel periodo di imposta 2014. In particolare nelle colonne del rigo SX4 vanno indicati: Colonna 2 - Credito risultante dalla dichiarazione relativa al 2013. Va evidenziato l’eventuale credito risultante dalla precedente dichiarazione, Mod. 770/2014. Nel caso di trasmissione integrale del Mod. 770/2015 Semplificato l’ammontare del credito da riportare in colonna 2 si ottiene dalle seguenti colonne del Mod. 770/2014: SX32 (colonna 2 - colonna 1)+ SX33 (colonna 2 - colonna 1) Nel caso di trasmissione delle sole Comunicazioni di lavoro dipendente, il credito da indicare in colonna 2 è dato: SX32 (colonna 2 - colonna 1) 210 DICHIARAZIONI FISCALI 2015 - 770 PROSPETTO SX Se si trasmettono solo le Comunicazioni di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, il credito da riportare in colonna 2 è: SX33 (colonna 2 - colonna1) Colonna 3 - Credito risultante dalla dichiarazione relativa al 2013 utilizzato nel Mod. F24 In tale colonna, va indicato l’importo del credito, indicato nella precedente colonna 2, utilizzato in compensazione mediante il Mod. F24, entro la data di presentazione della presente dichiarazione. Colonna 4 - Versamenti 2014 in eccesso e restituzioni effettuate dal sostituto Va riportata la somma delle colonne 1, 2, 3, 4 e 5 del rigo SX1. Colonna 5 - Ammontare utilizzato a scomputo dei versamenti 2014. Va evidenziata la somma delle colonne 4 e 5 della prima e della seconda sezione dei diversi righi del prospetto ST, e delle colonne 4 e 5 dei diversi righi del prospetto SV al netto di quanto riportato al rigo SX38 colonna 1, al rigo SX39 colonna 1 e al rigo SX40, colonna 2 e alla colonna 4 dei prospetti ST e SV nel caso di compilazione del campo 10 con il codice “U”. Colonna 6 - Credito da utilizzare in compensazione. Va indicato il credito che si intende utilizzare in compensazione con Mod. F24, nonché quello che sarà o è stato già utilizzato per diminuire le ritenute da versare per il 2015, senza effettuazione della compensazione nel Mod. F24: SX4 colonna 2 - SX4 colonna 3 + SX4 colonna 4- SX4 colonna 5 Colonna 7 - Importo di cui si chiede il rimborso È prevista in questa colonna l’esposizione dell’importo che si intende richiedere a rimborso. L’importo da indicare è dato da: SX4 colonna 2 - SX4 colonna 3 + SX4 colonna 4 - SX4 colonna 5 Si ricorda che non può essere richiesta a rimborso la parte di credito indicata nella colonna 6. Qualora in colonna 6 del rigo SX4 della dichiarazione dell’anno precedente sia stato indicato l’importo del credito chiesto in compensazione, il sostituto d’imposta dovrà presentare il Mod. 770/2015 Semplificato, compilando il frontespizio e il riepilogo delle compensazioni, anche se nel corso del 2014 non ha operato ritenute alla fonte, al fine di effettuare la scelta tra la compensazione e il rimborso del credito residuo. Si precisa che l’art. 1, comma 574 della L. 147/2013, (Legge di Stabilità 2014) subordina l’utilizzo in compensazione dei crediti per importi superiori ad euro 15.000 annui in presenza del visto di conformità nella dichiarazione in cui il credito emerge. In alternativa all’apposizione del visto di conformità, è possibile far sottoscrivere la dichiarazione dall’organo incaricato del controllo contabile. RIGHI DA SX5 A SX30: RIPARTIZIONE PER ENTE Sono tenuti a compilare questi righi i sostituti d’imposta che: • nel 2014 hanno effettuato compensazioni ai sensi del D.P.R. n. 445/1997 tra enti impositori diversi; • risultino a credito verso enti diversi dall’Erario. DICHIARAZIONI FISCALI 2015 - 770 211 PROSPETTO SX I righi da SX5 a SX30 non devono invece essere compilati da: • i sostituti che non hanno effettuato compensazioni ai sensi dell’art. 1 del D.P.R. n. 445/1997; • i sostituti che hanno effettuato compensazioni ai sensi dell’art. 1 del D.P.R. n. 445/1997, esclusivamente nell’ambito dei medesimi enti destinatari del tributo, purché non risultino crediti residui (da utilizzare in compensazione o da chiedere a rimborso) verso enti diversi dall’erario. I righi da SX5 a SX30 devono essere compilati anche per indicare le compensazioni effettuate nell’ambito dello stesso ente impositore. Nel rigo SX5 deve sempre essere esposta la quota di competenza dell’Erario. Nel rigo SX6 deve essere esposta la quota di addizionali comunali 2007 trattenuta prima dell’entrata in vigore del Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 5 ottobre 2007 per la quale non era prevista la distinta imputazione per singolo comune. Nei righi da SX7 a SX30 nella colonna 1 “Codice” va esposto, per ogni rigo, il codice catastale nel caso di addizionale comunale e il codice regione in caso di addizionale regionale. Qualora i righi non siano sufficienti, devono essere utilizzati ulteriori prospetti, numerando progressivamente la casella “Mod. N”. Nei righi da SX5 a SX30, per ciascuno degli enti indicati, deve essere esposta la quota di propria competenza, avendo cura che la somma degli importi indicati dai righi SX5 a SX30 per ciascuna colonna corrisponda ai totali evidenziati alle colonne da 2 a 7 del rigo SX4. RIGO SX31: REGIONI A STATUTO SPECIALE CASELLA 1 - VALLE D’AOSTA Deve essere barrata dai sostituti d’imposta tenuti ad effettuare i versamenti separati ovvero le distinte contabilizzazioni, previsti dall’art. 6 della legge 26 novembre 1981, n. 690, relativamente alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente spettanti alla Regione Valle d’Aosta. In particolare la casella dovrà essere barrata dai sostituti aventi domicilio fiscale fuori dal territorio regionale e che operano ritenute a carico di soggetti che prestano la loro attività presso impianti situati nel territorio della Regione Valle d’Aosta (tali ritenute sono state versate, separatamente, con i codici tributo 1920, 1921, 1914 e 1916). La stessa casella dovrà essere barrata anche dai sostituti aventi domicilio fiscale nel territorio della Regione Valle d’Aosta che operano ritenute a carico di soggetti che prestano la loro attività presso impianti ubicati fuori dal territorio regionale che sono state versate, separatamente, con i codici tributo 1301, 1302 e 1312. CASELLA 2 - SARDEGNA Deve essere barrata dai sostituti d’imposta che sono imprese industriali e commerciali con sede centrale (domicilio fiscale) fuori dal territorio della Regione Sardegna e che hanno operato, ai fini dell’IRPEF, ritenute alla fonte, di cui all’art. 23 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sugli emolumenti corrisposti a soggetti che prestano la loro opera negli stabilimenti e impianti situati nel territorio della Regione Sardegna e che hanno versato tali ritenute separatamente, con i codici tributo: • 1901 e 1902; • 1912 e 1913. La stessa casella dovrà essere barrata dai sostituti d’imposta che sono imprese industriali e commerciali con sede centrale (domicilio fiscale) nel territorio regionale e che hanno operato ritenute alla fonte, di cui all’art. 23 del D.P.R. n. 600/1973, sugli emolumenti corrisposti a soggetti che prestano la loro opera in stabilimenti e impianti situati fuori dal territorio della Regione Sardegna; tali ritenute sono state versate, separatamente, con i codici tributo: • 1301 e 1302; • 1312. 212 DICHIARAZIONI FISCALI 2015 - 770 PROSPETTO SX CASELLA 3 - SICILIA Deve essere barrata dai sostituti d’imposta titolari di imprese industriali e commerciali non domiciliate fiscalmente in Sicilia, ma con stabilimenti e impianti situati nel territorio della predetta regione, che hanno operato ritenute alla fonte di cui all’art. 23 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sugli emolumenti corrisposti a soggetti che prestano la loro opera negli stabilimenti e impianti predetti; tali ritenute sono state versate, separatamente, con i codici tributo: • 1601 e 1602; • 1612 e 1613. Dovranno altresì barrare la casella i sostituti d’imposta imprese industriali e commerciali con domicilio fiscale nel territorio regionale e stabilimenti e impianti industriali e commerciali situati nel restante territorio nazionale; tali ritenute sono state versate, separatamente, con i codici tributo: • 1301 e 1302; • 1312. RIGHI SX32 E SX33: RIEPILOGO DEL CREDITO DA UTILIZZARE IN COMPENSAZIONE Tale sezione deve essere obbligatoriamente compilata quando nella presente dichiarazione scaturisce un credito richiesto in compensazione (colonna 6 del rigo SX4). Infatti, se nell’anno successivo il sostituto si volesse avvalere della facoltà di presentare le Comunicazioni dati lavoro dipendente, con i relativi prospetti SS, ST, SV, SX e SY, separatamente dalle Comunicazioni di lavoro autonomo e dei relativi prospetti SS, ST, SX e SY, potrà effettuare le compensazioni all’interno di ciascun prospetto ST e SV, utilizzando esclusivamente i crediti aventi la stessa natura delle ritenute che si intendono compensare. Nel rigo SX32, colonna 2, va indicata la quota di credito di cui al rigo SX4, colonna 6, da utilizzare in compensazione, scaturita da ritenute su redditi di lavoro dipendente equiparati e assimilati, nonché dall’assistenza fiscale prestata. Tale importo comprende anche quello eventualmente esposto in colonna 1. Il rigo SX32, colonna 1, è riservato ai soggetti che hanno optato per il consolidato (artt. 117 e ss. del TUIR). Tali soggetti possono cedere in tutto o in parte il credito di colonna 2 ai fini della compensazione dell’IRES dovuta dalla società consolidante a seguito della tassazione di gruppo. Il credito residuo, dato dalla differenza tra la colonna 2 e la colonna 1, potrà essere utilizzato in compensazione a mezzo Mod. F24 esclusivamente con il codice tributo 6781. Se il sostituto, nell’anno successivo, opta per la trasmissione separata dei dati relativi al lavoro dipendente, potrà utilizzare esclusivamente tale credito per effettuare le compensazioni interne con i versamenti relativi ai redditi di lavoro dipendente e assimilati. Nel rigo SX33, colonna 2, deve essere indicata la quota di credito compensabile esposta nel rigo SX4, colonna 6, derivante dalle ritenute relative ai redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi. Si precisa che l’importo di colonna 2 è comprensivo anche dell’eventuale importo indicato in colonna 1. Il rigo SX33, colonna 1, è riservato ai soggetti che hanno optato per il consolidato, ai sensi degli artt. 117 e ss. del TUIR: costoro possono cedere in tutto o in parte il credito evidenziato in colonna 2 ai fini della compensazione dell’IRES dovuta dalla società consolidante a seguito della tassazione di gruppo. L’importo del credito residuo (SX33 colonna 2 - SX33 colonna 1) dovrà essere utilizzato, in casi di compensazione a mezzo F24, utilizzando il codice tributo 6782. Se il sostituto, nell’anno successivo, opta per l’invio separato del Modello Semplificato, potrà utilizzare il credito residuo solo per effettuare compensazioni interne con i versamenti relativi ai redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi. DICHIARAZIONI FISCALI 2015 - 770 213 PROSPETTO SX Il credito complessivamente ceduto non può essere superiore a euro 516.456,90, così come disposto dall’art. 25 del D.Lgs. n. 241/1997. Nel Mod. F24 per i crediti ceduti dovranno essere utilizzati esclusivamente i codici tributi 6781 e 6782 a seconda della provenienza del credito. RIGHI SX35, SX37, SX 38, SX39 E SX40: RIEPILOGO ALTRI CREDITI Il rigo SX35 consente l’indicazione del credito corrispondente alle ritenute di cui all’art. 25, ultimo comma del D.P.R. n. 600 del 1973, restituite ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 30 maggio 2005, n. 143 da utilizzare in compensazione esclusivamente mediante il modello di pagamento F24 (codice tributo 6788). In particolare: • nella colonna 1, indicare il credito risultante dalla colonna 3 del rigo SX35 della precedente dichiarazione nonché quello maturato nel 2014 a seguito del rimborso, in tale anno, delle ritenute operate dal 1° gennaio 2004 al 26 luglio 2005, a società o stabili organizzazioni di società situate in altro stato membro dell’Unione Europea, e non dovute ai sensi dell’art. 26-quater, del D.P.R. n. 600/1973; • nella colonna 2, indicare il credito utilizzato in compensazione nell’anno 2014 mediante Mod. F24 (codice tributo 6788); • nella colonna 3, indicare il credito residuo risultante dalla differenza tra la colonna 1 e la colonna 2. Nel rigo SX37 devono essere esposti i dati relativi al credito d’imposta derivante dal versamento negli anni 1997 e 1998, con le modalità previste dall’art. 3, commi 211, 212 e 213, legge 23 dicembre 1996, n. 662 dell’anticipo delle imposte da trattenere ai lavoratori dipendenti all’atto della corresponsione dei trattamenti di fine rapporto. In particolare indicare: • nella colonna 1, l’importo del credito residuo rivalutato utilizzabile alla data del 1° gennaio 2014 (risultante dal rigo SX37, colonna 6, della precedente dichiarazione, aumentato della rivalutazione); • nella colonna 2, l’ammontare del credito acquisito per effetto delle operazioni straordinarie verificatesi nel 2014 che non comportano l’estinzione del sostituto d’imposta (es. acquisto di azienda); • in colonna 3, l’importo del credito ceduto per effetto di operazioni straordinarie verificatesi nel corso del 2014, che non comportano l’estinzione del sostituto d’imposta (es. cessione di azienda); • in colonna 4, l’ammontare del credito indicato nelle precedenti colonne 1 e 2 utilizzato nel Mod. F24 (codice tributo 1250) dal 1° gennaio al 31 dicembre 2014 a compensazione delle ritenute operate nell’anno sul TFR a qualunque titolo erogato o della imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR come previsto dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 29 del 20 marzo 2001; • nella colonna 5, l’importo del credito indicato nelle precedenti colonne 1 e 2 utilizzato nel punto 6 del prospetto ST della presente dichiarazione a scomputo delle ritenute operate nell’anno sul TFR erogato; • nella colonna 6, l’importo del credito residuo risultante alla data del 31 dicembre 2013 dalla seguente operazione: colonna 1 + colonna 2 - colonna 3 - colonna 4 - colonna 5 Si ricorda che il suddetto credito non può essere utilizzato ai fini della compensazione di imposte diverse da quelle indicate. 214 DICHIARAZIONI FISCALI 2015 - 770 PROSPETTO SX Il contribuente che nell’anno 2014 non abbia operato ritenute alla fonte e al 1° gennaio 2014 vanti solo un credito da anticipo sul TFR non è tenuto alla presentazione del Mod. 770/2015 Semplificato, sempreché, ovviamente, non sia tenuto per altri motivi a tale adempimento. Il rigo SX38 è riservato ai sostituti d’imposta che hanno riconosciuto il credito per famiglie numerose. In particolare deve essere indicato: • nella colonna 1, l’ammontare del credito riconosciuto per l’anno 2014; • nella colonna 2, l’ammontare del credito riconosciuto per famiglie numerose, successivamente recuperato dal sostituto che effettua le operazioni di conguaglio. Il rigo SX39 è riservato ai sostituti d’imposta che hanno riconosciuto il credito per canoni di locazione di cui all’art. 16, comma 1-sexies del TUIR relativo all’anno d’imposta 2014. In particolare va indicato: • in colonna 1, l’ammontare del credito riconosciuto per canoni di locazione nell’anno d’imposta 2014; • in colonna 2, l’ammontare del credito riconosciuto per canoni di locazione successivamente recuperato da sostituto che effettua le operazioni di conguaglio a seguito di una pluralità di rapporti. Nel rigo SX40 va indicato: • colonna 1: l’eccedenza d’imposta derivate dal conguaglio con anticipazioni di prestazioni in forma di capitali erogate in anni precedenti e non utilizzate a scomputo delle imposte dovute relativamente ai vari montanti che compongono la somma erogata al medesimo soggetto; • colonna 2: il credito della colonna 1 utilizzato in compensazione interna; • colonna 3: l’importo del credito residuo. Il rigo SX47 è riservato ai sostituti d’imposta che hanno riconosciuto nel corso del 2014 il credito bonus IRPEF. In particolare indicare: • nella colonna 1, l’ammontare del credito bonus Irpef riconosciuto dal sostituto d’imposta nell’anno 2014. Tale ammontare deve essere indicato al lordo di quanto eventualmente recuperato; • nella colonna 2, l’ammontare del credito bonus Irpef riconosciuto e successivamente recuperato dal sostituto d’imposta in sede di effettuazione delle operazioni di conguaglio. Detto credito recuperato può riferirsi anche a crediti bonus IRPEF riconosciuti da precedenti sostituti d’imposta. • nella colonna 3 il credito bonus IRPEF che residua e che può essere utilizzato l’anno successivo. X CASI PRATICI TRATTENUTE PER ADDIZIONALE REGIONALE UTILIZZATE PER RESTITUIRE UN CREDITO IRPEF SULLE RETRIBUZIONI ORDINARIE Si supponga che un sostituto d’imposta operi in aprile 2014 trattenute per addizionale regionale (Lazio) per euro 100 e che utilizzi le medesime trattenute, per euro 30, per restituire un credito IRPEF sulle retribuzioni ordinarie sorto in sede di conguaglio per cessazione del rapporto di lavoro dipendente in data 30 aprile 2014. Occorrerà pertanto compilare la seconda sezione del prospetto ST e il prospetto SX nel seguente modo: • seconda sezione del prospetto ST: • prospetto SX: DICHIARAZIONI FISCALI 2015 - 770 215 PROSPETTO SX IPOTESI DI VERSAMENTI IN ECCESSO Compilazione del quadro SX nella seguente ipotesi: • nel 2013 è stato effettuato un versamento in eccesso di euro 815,64; tale versamento non è stato utilizzato a scomputo dei versamenti del 2013, ma riportato nel 2014 ed utilizzato in compensazione con il modello F24 per euro 581, 37; • nel 2014 è stato effettuato un altro versamento in eccesso per euro 35,49 utilizzato a scomputo di un versamento successivo per euro 25,49, sempre nel 2014; • si vuole utilizzare il credito residuo in compensazione con altre imposte. Supponendo che si tratti di crediti derivanti da ritenute IRPEF utilizzati in compensazione con addizionali, si avrà la seguente compilazione del quadro SX: Per quanto concerne il versamento in eccesso effettuato nel 2014, supponendo che si tratti di ritenute su retribuzioni di lavoro dipendente per euro 100,00 e che il versamento di euro 135,49 sia stato effettuato nel mese di maggio 2014, la compilazione del quadro ST avviene come segue: Supponendo che nel mese successivo venga effettuato un versamento di addizionale regionale per euro 56,37 e che a scomputo di tale versamento venga utilizzato parte del credito derivante dal maggior versamento del mese precedente, la compensazione del quadro ST avviene nel seguente modo: 216 DICHIARAZIONI FISCALI 2015 - 770