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ESECUZIONE N. 45/14 TRIBUNALE DI SULMONA AVVISO DI VENDITA SENZA INCANTO DELEGATA A PROFESSIONISTA (artt. 569, 576, e 591 bis c.p.c.) Il sottoscritto Dott. Vittorio Altiero, Notaio in Roccaraso iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di L'Aquila, Sulmona ed Avezzano, con studio in Roccaraso, Largo San Rocco n.3, conformemente alla delega conferitagli, ai sensi dell'articolo 591 bis c.p.c., dal Giudice delle Esecuzioni presso il Tribunale di Sulmona, con ordinanza del 20 ottobre 2016 , con cui è stata disposta la vendita senza incanto dei beni pignorati nel procedimento esecutivo n. 45/14 promossa dalla BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA , e sono state delegate al sottoscritto professionista le relative operazioni, visti gli artt. 569, 576 e 591-bis c.p.c. ORDINA che il giorno 31 marzo 2017 alle ore 17.15, presso il suo studio in Sulmona, al Corso Ovidio n. 238, si proceda alla vendita all’asta senza incanto dell’immobile oltre descritto per il prezzo base d'asta stabilito di euro 130.115,00 (centotrentamilacentoquindici/00). DESCRIZIONE DELL’IMMOBILE Piena proprietà di porzione di fabbricato autonomo ad uso abitativo in Pacentro alla Via Buccitelli Francesco, su tre livelli con corte esclusiva e autorimessa al piano S1. Al piano terra l’immobile è composto da terrazzino di ingresso, salone, disimpegno, bagno e cucina soggiorno. Al piano primo sono ubicati disimpegno, ca- 1 mera da letto con terrazzo, camera singola con balcone, bagno e disimpegno. Il sottotetto è costituito da un unico vano non abitabile e non rifinito ed è presente un balcone. Dal salone, per mezzo di una scala si accede al piano seminterrato , dove si trovano un piccolo bagno, una cucina semiaperta ed una taverna dalla quale si esce all’esterno sulla corteo, tramite una porta, si accede all’autorimessa ed ad una cantina. Il tutto è riportato nel Catasto Fabbricati del Comune di Pacentro al foglio 26, particella 413, sub. 7, Categoria A/2, classe 4, vani 7,5, rendita catastale euro 542,28, piani T-1-2, giustamente intestato al debitore esecutato; foglio 26, particella 413, sub. 5, Categoria C/6, classe 6, cons. mq. 58, rendita euro 89,96, piano S1, giustamente intestato al debitore esecutato, foglio 26, particella 413, sub. 3, piano T, bene comune non censibile (corte comune ai sub. 5 e 7). Il fabbricato al foglio 26 part. 413 subb. 5 e 7 confina per tre lati con la corte esclusiva e per un lato con i subb. 4 e 6; il bene comune non censibile di cui al sub.3 confina a nord ovest con i subb. 5 e 7, a nord con Via Buccitelli Francesco, a sud est con la proprietà comunale foglio 26 part. 820 ed a sud ovest con l’immobile nel Catasto Terreni al foglio 26 part. 413 sub. 2. Si precisa che sull’immobile grava la seguente formalità pregiudizievole non suscettibile di cancellazione: costituzione di fondo patrimoniale trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari dell’ Aquila in data 16 novembre 2011 ai nn. 25423/19584. La periza agli atti, relativamente alla regolarità urbanistica dell’immobili esecutati, riporta quanto segue : “L’immobile è stato realizzato giusta concessione edilizia n. 3 del 23-05-1988 prot. 2347, variante assentita con concessione n. 1 del 23-5-1988 prot. 1306 (rinvenute c/o 2 uffici comunali) e variante n. 9/12 del 16-12-1993 prot. 1440 (non rinvenuta c/o ufficio comunale ma citata nel certificato di agibilità e nel certificato di collaudo statico. La Giunta Regionale d’Abruzzo – 1° Dipartimento Urbanistica e Beni Ambientali ha rilasciato il nulla osta prot. 3275 in data 20-11-1984 e nulla osta prot. 212 del 26-021985. Con nota prot. 9933 del 13-05.1988 il predetto servizio ha rinnovato il nulla osta. La Regione Abruzzo, Servizio Genio Civile ha autorizzato la costruzione dell’edificio con Autorizzazione a costruire ex L.64/74 prot. n. 1422 del 30-05-1985, i calcoli sono stati depositati dal costruttore ex art. 4 L. 1086/71 al Genio civile de L’Aquila in data 03-06-1988 prot. n. 433. Il Collaudo statico è stato redatto dall’ing. Franco del Signore e depositato presso l’Ufficio del Genio Civile in data 13-12-1994 prot. 636. In data 13-06-1985 prot. 832 il Genio Civile dell’Aquila rilascia certificato di rispondenza alle norme tecniche per le costruzioni in zona sismica. Il fabbricato è dotato di agibilità, il certificato di abitabilità (oggi agibilità) è stato rilasciato dal Comune di Pacentro in data 20-6-1995, su istanza dei proprietari dell’epoca. Difformità edilizie riscontrate Nel corso degli accertamenti eseguiti si è accertata la presenza di locali e vani di cui non è avuto riscontro nei titoli edilizi abilitativi rinvenuti (c.e. n. 3/1988 prot. 2347, variante c.e. n. 1/1988 prot. 1306), nel dettaglio: A) realizzazione di garage seminterrato, con accesso dalla corte esclusiva lato via Buccitelli Francesco, della superficie netta di circa 40 mq, ed altezza netta di m 2,36, non rifinito, con pavimentazione in battuto di cemento e pareti non intonacate, accesso dall’esterno per mezzo di portone sezionale a soffitto, collegato con l’abitazione a mezzo di porta che da accesso alla scala di collegamento tra il piano S1 ed il pianter- 3 reno. Si è rilevata la presenza di impianto elettrico essenziale collegato all’abitazione principale. Per completezza si riferisce che il committente aveva richiesto la concessione per la realizzazione della suddetta autorimessa in data 06-07-1989 ma tale rchiesta non è stata accolta a causa del parere negativo della Regione Abruzzo Settore Urbanistica e beni Ambientali n. 27/331 espresso in data 8-11-89. Dall’accesso effettuato presso il Genio Civile Provinciale non si è rilevato alcun tipo di autorizzazione e/o deposito sismico pertanto tali opere sono abusive anche dal punto di vista sismico, né sono in alcun modo menzionate nel certificato di collaudo. A livello strutturale il garage interrato ha struttura portante di tipo misto, con muri portanti in blocchi di cls espanso sui lati anteriore (via S Francesco), posteriore (cantina) e laterale (caserma Carabinieri), mentre sul lato del fabbricato regolarmente assentito è stato utilizzato il muro di tamponamento realizzato sempre in blocchi portanti. Il solaio è in c.a. con travetti il cap e pignatte in cls con argilla espansa. Si rileva che sul lato del fabbricato è stata realizzata una trave a spessore lungo tutto il lato che in parte appoggia su di un pilastro, i travetti del solaio si appoggiano sul muro di tamponamento del fabbricato realizzando di fatto un collegamento con la struttura principale. Sul lato della caserma dei Carabinieri il solaio appoggia sul muro direttamente senza cordolatura ripartitrice. Il fronte anteriore è strutturalmente chiuso da una trave a spessore su cui in parte appoggia la scala esterna che collega i due livelli della corte. Come si evince dalla descrizione, per quanto è stato possibile verificare, il corpo abusivo è strutturalmente connesso al fabbricato regolarmente assentito essendo stato utilizzato il muro di tamponatura di questo quale muro portante del garage abusivo; inoltre per tale motivo non è stato realizzato il giunto antisismico tra le due strutture. 4 B) Realizzazione di locale totalmente interrato destinato a cantina, ubicato nella parte posteriore del fabbricato e ricavato nell’intercapedine di isolamento tra il fabbricato ed il terreno, con accesso dal predetto garage seminterrato. La cantina è divisa in due parti, una ubicata in corrispondenza del garage interrato della superficie netta di 10 mq circa ed altezza di 2,35 m, pavimentata in mattonelle di gres con pareti intonacate dotata di impianto elettrico collegato con il fabbricato principale. L’altra porzione, ubicata dietro al fabbricato legittimamente realizzato, ha una superficie di 8,3 mq ed altezza di 2,05 m, con pareti non intonacate, pavimentazione in calcestruzzo, dotata di impianto di illuminazione (punto luce), su di essa si apre la finestra del wc ubicato al piano S1. C) Variazione di destinazione d’uso di parte del piano S1 rispetto alla C.E. in variante n. 1/1988 del 23-5-1988 prot. 1306 ed al progetto dell’impianto elettrico a firma dell’ing. Pietro Centofanti. Nel corso del sopralluogo, come descritto è stato riscontrato che sono presenti un piccolo bagno cieco (con apertura che affaccia su intercapedine destinata a cantina), un angolo cottura con cucina in muratura semiaperta sulla taverna dotata di camino. La taverna ha accesso all’esterno con portoncino blindato, è dotata di finestre che affacciano sulla porzione di corte antistante via Buccitelli Francesco. La porzione di immobile è dotata di impianto elettrico e di riscaldamento con ventilconvettori, le finestre sono in legno dotate di persiane. Sono state inoltre modificate le bucature di progetto, nello specifico è stato chiuso il portone di accesso carrabile al garage sul fronte di via Buccitelli Francesco (prospetto Ovest) ricavando una finestra, chiusa la porta di accesso pedonale e creata una finestra ed è stato realizzato un portoncino di accesso e chiusa una finestra sul prospetto Sud. 5 D) Realizzazione di due strutture piccole strutture precarie in legno (vedi foto sopra) all’esterno destinate a veranda e legnaia, realizzate con legname da costruzione con copertura in legno e tegole in cls, prive di ogni requisito minimo di staticità secondo le norme vigenti, la veranda è ubicata davanti la porta di accesso al garage mentre la legnaia a dx della scala di accesso alla parte superiore della corte. Come già relazionato al G.E. in data 5 marzo 2016 in merito alla natura di tali abusi si ribadisce che la problematica è complessa sia dal punto di vista edilizio - urbanistico che sismico, a causa del regime vincolistico insistente sull’area, degli strumenti di pianificazione vigenti nonché per le normative intervenute successivamente alla costruzione si paesaggistiche che sismiche. Nello specifico, da quanto appreso dall’Ufficio Tecnico Comunale, lo strumento urbanistico vigente è il Programma di Fabbricazione che vigeva anche all’epoca della costruzione. Il terreno ricade in zona B – di completamento come da certificazione comunale allegata (All. L). L’area sulla quale insiste il fabbricato è inoltre assoggettata ai seguenti vincoli di natura sovra comunale: -vincolo di notevole interesse pubblico ex L. 1497/39, n. 130007 apposto giusto Decreto 21-06-1985, istituito con DM 21-9-84 a modifica del vincolo apposto in data 25-6-77; - vincolo di Parco Nazionale della Majella, Zona A, istituito con L 394-91 e DPR 56-95; - vincolo di Piano Regionale Paesistico 1985 zona C1 trasformabilità condizionata; - vincolo di rischio idrogeologico moderato R1 e medio R2; - Piano Assetto Idrogeologico: pericolosità P1 e rischio medio R2. 6 Il regime vincolistico paesaggistico comporta la possibilità di sanatoria ex art. 36 c.1 del DPR 380-01 e ss.mm.ii., (accertamento di conformità) solo per l’abuso di cui al punto c), che rientra nella tipologia degli interventi edilizi di minore rilevanza ed a condizione che l’autorità proposta alla tutela del vincolo esprima parere favorevole, ed alle condizioni di cui all’art. 167 c.4 e 5 del d.lgs. 42/04 e ss.mm.ii.. La sanatoria “è subordinata al pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di costruzione in misura doppia, ovvero, in caso di gratuità a norma di legge, in misura pari a quella prevista dall'articolo 16. Nell’ipotesi di intervento realizzato in parziale difformità, l'oblazione è calcolata con riferimento alla parte di opera difforme dal permesso”. Per il garage di cui al punto a), la cantina di cui al punto b) e le strutture precarie di cui al punto d) non c’è la possibilità di sanatoria a causa della presenza del vincolo paesaggistico e di conseguenza l’obbligo di rimissione in pristino, come previsto dall’art 167 c.1 quinquies del d.lgs. 42/04 e ss.mm.ii non essendo sanabili, ai sensi dell’art. 32 comma 27 lettera d) L. 269 del 2003, le opere abusive realizzate su aree caratterizzate da determinate tipologie di vincoli (in particolare, quelli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesaggistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali), subordinando peraltro l’esclusione a due condizioni costitutive: a) che il vincolo sia stato istituito prima dell’esecuzione delle opere abusive; b) che le opere realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo risultino non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici. 7 Inoltre il comma 4 lettera a) dello stesso art. 167 prevede la possibilità di accertare la compatibilità paesaggistica “per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati”. Pertanto il garage e la cantina oltre alle strutture precarie in legno andranno demoliti e si dovrà ripristinare lo stato dei luoghi ante abuso, per tale operazione dovrà essere redatto un progetto e le operazioni dovranno essere eseguite salvaguardando le strutture della parte legittimamente edificata. Per tale motivo non si stima il valore di tali volumi e si determinerà il costo di demolizione comprensivo di spese tecniche che sarà detratto dal valore di stima dell’immobile legittimamente realizzato. Per completezza si riporta che per il garage di cui al punto a) è stato rinvenuto in comune un diniego della C.E. in variante che prevedeva la realizzazione del garage, a seguito della NON CONCESSIONE DEL NULLA-OSTA da parte della Giunta Regionale d’Abruzzo – Settore Urbanistica e Beni Ambientali, “a causa dell’eccessivo impianto plani volumetrico dell’intervento proposto incompatibile con le esigenze di tutela ambientale della zona” espresso in data 1-12-1989. Il lavoro di demolizione del garage non è di semplice esecuzione essendo lo stesso da un lato connesso alla struttura esistente e dall’altro edificato a breve distanza dal muro di recinzione in cemento armato della caserma dei Carabinieri di proprietà comunale. Durante la demolizione dovrà essere preservata la stabilità delle strutture esistenti su ambo i lati e pertanto usate le accortezze del caso per non arrecare pregiudizio alla parte realizzata in conformità, né alla proprietà comunale . Oneri di regolarizzazione edilizia e catastale Al fine di determinare gli oneri di regolarizzazione edilizia per la parte di abuso riguardante il garage seminterrato, sono state fatte due ipotesi per l’incertezza conse- 8 guente al mancato rinvenimento negli archivi comunali della variante n.9/12 del 16.12.1993 prot. 1440; mentre si determina a parte l’onere di regolarizzazione edilizia (accertamento di conformità) e catastale del seminterrato dove si è accertata la variazione di destinazione d’uso abusiva da garage a taverna per circa 49 mq. Non trova applicazione l’art. 40 c.6 della L. 47/85, in quanto le ragioni di credito oggetto di procedura esecutiva (contratto di mutuo del 2009) sono successive all'entrata in vigore dell’ultima legge sul condono L. 323/2003. Ipotesi n.1 – Garage e cantina totalmente abusivi. Si premette che la presente ipotesi è stata concepita sinteticamente e per lo scopo della redazione di una perizia estimativa, accertamenti più approfonditi andranno eseguiti dall’acquirante previo incarico di un tecnico. L’ipotesi è quella di demolire solo il solaio e la scala in c.a. e di lasciare i muri posteriore e lato caserma Carabinieri; terminate le demolizioni e gli smaltimenti si ricostruirà un muro di sostegno di idonee caratteristiche nonché la scala che collega i due livelli della corte. Per eseguire tali opere andrà presentato un progetto al comune di Pacentro, che dovrà ottenere il nulla osta paesaggistico dalla competente soprintendenza BAAP, l’autorizzazione del Parco Majella ed il propedeutici al rilascio del permesso di Costruire da parte del Comune di Pacentro, nonché autorizzazione sismica dall’ufficio del Genio Civile della Regione Abruzzo. La costruzione del muro è soggetta a collaudo statico e le opere eseguite devono essere accatastate. Le spese tecniche si stimano in: redazione relazione geologica € 1.300,00; progettazione, direzione Lavori, e sicurezza € 4.500,00; collaudo statico € 700,00; 9 € 1.000,00; aggiornamento catastale Sommano € 7.500,00 Oltre € 25.000,00 come da stima sommaria allegata (All. O) per i lavori come descritti; pertanto la somma di € 32.500,00 sarà detratta dal valore di stima. Ipotesi n. 2 – Garage e cantina legittimi urbanisticamente ma non sismicamente. Nel caso, remoto, in cui la realizzazione del garage, fosse stata prevista ed assentita nella variante n. 9/12 del 16-12-1993 (non rinvenuta), l’opera non sarebbe abusiva dal punto di vista edilizio-urbanistico ma lo sarebbe comunque dal punto di vista sismico non avendo rinvenuto alcun progetto strutturale presso il Genio Civile dell’Aquila. Quindi in tale caso la struttura va comunque adeguata simicamente alle vigenti norme tecniche sulle costruzioni, previa redazione di un progetto di adeguamento strutturale e successivo collaudo statico. Per redigere il progetto strutturale di adeguamento è necessario: - relazione geologica costo stimato € 1.500,00; - effettuare indagini strutturali sul corpo garage € 1.000,00 c.a.; - redigere progetto architettonico e calcolo strutturale € 3.000,00; - direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza € 2.000,00; - collaudo strutturale € 1.000,00; - aggiornamento catastale € 1.000,00. Per complessivi € 9.500,00 di spese tecniche, oltre a circa € 1.000,00 di spese amministrative per ottenimento permessi ed autorizzazioni. I lavori dovranno prevedere: 10 - il ripristino del giunto tecnico tra fabbricato e garage (pari a circa 5-10 cm circa) per fare ciò è necessario ricostruire ex-novo un telaio in c.a. (fondazione, pilastri e trave) collegarlo alle strutture esistenti, demolire la parte di garage tra fabbricato esistente legittimo e nuovo telaio; - l’adeguamento delle strutture esistenti sui nodi e in caso risultassero dalle indagini strutturali carenti di armatura anche sulle travi con fibre di acciaio o similari. Per tali opere si stima un costo di circa € 13.000,00; il costo complessivo dell’intervento viene stimato approssimativamente, in almeno € 23.500,00. Viste le caratteristiche costruttive lo stato di conservazione e la necessità di adeguamento il valore di tale porzione di immobile si stima sinteticamente in: 57,5 mq x 0,6 = 34,5 mq (superficie convenzionale) x 655 €/mq = € 22.600 c.a. pertanto il costo di adeguamento strutturale è all’incirca pari al valore della porzione immobiliare e quindi in tal caso non influisce sul valore complessivo del fabbricato. Accertamento di conformità a sanatoria per variazione di destinazione d’uso piano s1 fabbricato. La possibilità del “c.d. condono straordinario” ex art. 40 c.6 della L. 47/1985 non è ricorrente in quanto le ragioni di credito oggetto di procedura esecutiva (contratto di mutuo del 2009) sono successive all'entrata in vigore dell’ultima legge sul condono L. 323/2003, ma è comunque possibile l’accertamento di conformità ex art. 36 DPR 380/01 e ssmmii ed a condizione che: l’autorità proposta alla tutela del vincolo esprima parere favorevole secondo quanto previsto all’art. 167 c.4 del d.lgs. 42/04 e ss.mm.ii; 11 venga pagata la sanzione pari al maggiore importo tra danno arrecato e profitto conseguito, da determinarsi previa perizia di stima prevista dall’art. 167 c.5 del d.lgs. 42/04 e ss.mm.ii; venga pagata l’oblazione pari al doppio del contributo di costruzione, ovvero, in caso di gratuità a norma di legge, in misura pari a quella prevista dall'articolo 16 del DPR 380/01 e ssmmii. Sia la sanzione ambientale che l’oblazione potranno essere stabilite con esattezza solo dopo la presentazione del progetto a sanatoria da parte di un tecnico abilitato incaricato dall’acquirente, comunque in via preliminare ed indicativa si stimano in circa € 7.000,00. A tale somma vanno aggiunte le spese tecniche quantificate in € 3.500,00, per un onere complessivo di € 10.500,00 da detrarre dal valore di stima. Nel progetto di condono che dovrà essere presentato dall’acquirente per regolarizzare la variazione di destinazione d’uso del piano seminterrato S1, dovranno essere previsti gli spazi a parcheggio ricavabili all’interno della proprietà privata per una superficie di circa 43 mq, in conformità alle norme tecniche di attuazione della zona B che prescrivono la presenza di parcheggio nella misura minima di 1m2 ogni 20 m3 di volume realizzato. Resta fermo l'obbligo dell' aggiudicatario di presentare a proprie ed esclusive spese eventuale domanda di condono edilizio entro 120 giorni dal decreto di trasferimento a norma degli articoli 17 e 40 l. 28 febbraio 1985, n. 47, successive modifiche ed integrazioni, e D.P.R. 6/06/2001, n. 380. *** Gli immobili vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, senza alcuna garanzia per i vizi della cosa, per evizione, salvo quanto previsto dall'art. 2921 c.c., molestie e pretese di eventuali conduttori. 12 *** Per partecipare alla gara ogni offerente dovrà – a pena di irricevibilità – depositare l’offerta di acquisto, in carta legale, presso la sede dell’Associazione Professionale Procedure Esecutive in Sulmona, alla Via A. De Nino n. 8, nei giorni 27 e 28 marzo 2017 , dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle or 17.00 alle ore 19.00. Tale offerta dovrà essere contenuta in busta chiusa e dovrà recare all’esterno la sola dicitura “OFFERTA D’ACQUISTO SENZA INCANTO PER LA VENDITA DEL GIORNO 31 MARZO 2017, oltre all’indicazione del professionista delegato e di un motto o di uno pseudonimo. L’offerta, irrevocabile, dovrà contenere, oltre ai dati identificativi della procedura esecutiva di riferimento, la descrizione del lotto per il quale si partecipa, le generalità complete dell’offerente, allegando fotocopia del documento di identità (o visura camerale, se trattasi di società, in carta libera recante data non anteriore a tre mesi), con l'indicazione del regime patrimoniale di cui alla legge n.151 del 19/5/1975, il proprio codice fiscale e l’eventuale richiesta di godere dei benefici fiscali per l’acquisto della prima casa. Ai sensi dell’art. 571 c.p.c. l’offerente deve indicare il prezzo d’acquisto che non può essere inferiore, a pena d’inefficacia della domanda, di oltre un quarto rispetto al prezzo indicato nell’ordinanza. In caso di offerta inferiore rispetto al prezzo base d’asta, in misura non superiore ad un quarto, il delegato potrà fissare una nuova vendita qualora ravvisi seria possibilità di conseguire un prezzo superiore. L’offerente dovrà altresì indicare il tempo del pagamento che comunque non potrà essere superiore alle condizioni in seguito indicate. E’ espressamente esclusa ogni possibilità di rateazione del prezzo di aggiudicazione. All’offerta va allegato il deposito, a titolo di cauzione, di una somma pari almeno al 10% del prezzo offerto, per mezzo di assegno circolare non trasferibile, intestato alla E.I. 45/14 -Tribunale di Sulmona, per ciascun lotto. In 13 caso di presenza di più offerte, anche per importi differenti, si potrà procedere ad una gara sull’offerta più alta, ai sensi dell’art. 573 c.p.c., con offerte minime in aumento non inferiori ad euro 3.000,00 (tremila/00). Se la gara non può aver luogo per mancanza di adesioni degli offerenti, il delegato, quando ritiene che non vi sia seria possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita, dispone la vendita a favore del migliore offerente oppure, nel caso di più offerte dello stesso valore, dispone la vendita a favore di colui che avrà prestato la cauzione maggiore; in caso di parità della cauzione all’offerente che avrà indicato il minor termine di pagamento del saldo del prezzo; in caso sia indicato lo stesso termine per il pagamento all’offerente che per primo avrà depositato la busta. Si precisa che qualora la migliore offerta o l’unica offerta sia inferiore al prezzo base d’asta (in misura non superiore ad ¼) e sia stata presentata istanza di assegnazione, il bene staggito verrà assegnato al creditore istante ex art. 588 c.p.c.. *** In caso di aggiudicazione definitiva, l’acquirente dovrà corrispondere entro 90 giorni dall'asta, l'intero prezzo, al netto della cauzione già prestata, mediante assegno circolare non trasferibile intestato al professionista delegato che provvederà a versarlo con le modalità indicate nell’ordinanza di delega. L’aggiudicatario è obbligato a versare, con le stesse modalità e negli stessi termini, un fondo spese presumibili di trasferimento pari al 20% (30% per gli immobili soggetti a IVA non nella misura agevolata) del prezzo finale di aggiudicazione, salvo minore importo indicato dal professionista delegato. In caso di mancato versamento nel termine predetto, l'aggiudicatario o l'assegnatario saranno considerati inadempienti ai sensi dell'art. 587 c.p.c., con conseguente rivendita dell'unità immobiliare a loro rischio e spese. 14 *** Al presente avviso viene data pubblicità, oltre che tramite affissione nell'Albo del Tribunale di Sulmona, mediante la pubblicazione di un estratto sui quotidiani di informazione Il Messaggero e Il Centro, sui periodici tuttoAFFARI e PescarAffari, mediante la pubblicazione del medesimo avviso sui siti internet www.area58.it, www.astegiudiziarie.it. Tra il compimento delle suddette formalità pubblicitarie e il giorno fissato per l’esame delle offerte non intercorreranno meno di 45 giorni. Si pubblichi nelle forme di cui sopra e notifichi ai sensi di legge. Maggiori informazioni saranno fornite dall’Associazione Professionale Procedure Esecutive, con sede in Sulmona, Via A. De Nino n. 8, tel. 0864-212442. Custode degli immobili è l’avv. Serafino Speranza, con studio in Sulmona alla Piazza Capograssi n.9, tel 0864- 52725 . Sulmona, 17 gennaio 2017 Notaio Vittorio Altiero 15