Consiglio di Stato n. 3241 del 26.06.2015

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Consiglio di Stato n. 3241 del 26.06.2015
MASSIMA – Un bando di gara, suddiviso in lotti, costituisce un atto ad oggetto plurimo e
determina l'indizione non di un'unica gara, ma di tante gare, per ognuna delle quale vi è
un’autonoma procedura di gara che si conclude con un'aggiudicazione (Tar Lazio, Sez. ll, 8
maggio 2014, n. 4810; Tar Lazio, Sez. III quater, 28 ottobre 2013, n. 9198).
L'art. 86 del Codice, dopo avere previsto al comma 1 che le stazioni appaltanti, nelle procedure da
aggiudicarsi secondo il criterio del prezzo più basso, devono valutare la congruità delle offerte che
risultino superiori alla soglia di anomalia calcolata secondo i criteri ivi indicati, al successivo
comma 4 esclude l'applicabilità della disposizione di cui al comma 1 «quando il numero delle
offerte ammesse sia inferiore a cinque», precisando che in tal caso le stazioni appaltanti procedono
ai sensi del comma 3, che prevede la facoltà di valutare la congruità di ogni altra offerta che, in
base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
Tale facoltà costituisce espressione della discrezionalità tecnica della P.A. ed è perciò sindacabile
solo in presenza di macroscopica irragionevolezza ed illogicità, insussistente nella fattispecie in
esame (ex multis: Cons. Stato, VI, 27 luglio 2011, n. 4489; Cons. Stato, Sez. VI. 20 giugno 2012, n.
3589; Cons. Stato, Sez. VI, 27 luglio 2011, n. 4489; Cons. Giust. Amm. Regione Sicilia, 27
novembre 2013, n. 901; TAR Emilia Romagna, Sez. I, 17 giugno 2013, n. 472; TAR Puglia, Sez. I, 9
aprile 2013, n. 505).
Consiglio di Stato n. 3241 del 26/06/2015
. 03241/2015REG.PROV.COLL.
N. 00847/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 847 del 2015, proposto dalla s.p.a. Romana Maceri, in
persona del legale rappresentante pro-tempore in proprio e quale mandataria del costituendo
raggruppamento temporaneo d’impresa, Ma.Re s.n.c., s.r.l. Dtv di Della Torre e Veneziano, s.r.l.
Martinelli, rappresentati e difesi dagli avvocati Marco Bragaglia e Umberto Galasso, con domicilio
eletto presso lo studio dell’avvocato Umberto Galasso in Roma, via Savoia, n. 78;
contro
La s.p.a. Ama, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli
avvocati Damiano Lipani, Francesca Sbrana, Anna Mazzoncini, con domicilio eletto presso lo
studio dell’avvocato Damiano Lipani in Roma, via Vittoria Colonna, n. 40;
nei confronti di
La s.r.l. Edera Cooperativa Sociale, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato
e difeso dall'avv. Michele Guzzo, con domicilio eletto presso il signor Gianluca Alfano in Roma,
via G.G. Belli, n. 36;
per la riforma
delle sentenze del T.A.R. Lazio - Roma: sezione II ter n. 12505/2014 e n. 10808/2014, rese tra le
parti, nella parte concernente l’affidamento del lotto 3 del servizio di raccolta differenziata del vetro
monomateriale comprensivo di raccolta, trasporto e stoccaggio del vetro e di noleggio,
posizionamento e manutenzione delle campane polietilene e la domanda di risarcimento danni.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della s.p.a. Ama e della s.r.l. Edera Cooperativa Sociale;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 aprile 2015 il Cons. Sabato Guadagno e uditi per le
parti l’avvocato Luciano Gallo, su delega dell'avvocato Umberto Galasso, e gli avvocati Damiano
Lipani, Francesca Sbrana e Michele Guzzo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- La s.p.a. AMA, con bando di gara pubblicato sulla G.U.U.E. n. S 63 del 29 marzo 2014, ha
indetto una procedura aperta, da aggiudicarsi secondo il criterio del prezzo più basso ex art. 82 del
D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, per l'affidamento del servizio di raccolta differenziata del vetro
monomateriale, comprensivo di raccolta, trasporto e stoccaggio del vetro e di noleggio,
posizionamento e manutenzione di n. 3.540 campane in polietilene e del servizio di raccolta
differenziata del vetro monomateriale, comprensivo di raccolta, trasporto e stoccaggio del vetro e
manutenzione di n. 845 campane per la durata di 60 mesi, per un importo complessivo di spesa
stimato per l'intera durata del contratto pari ad Euro 15.828.995,00.
La gara era suddivisa in quattro lotti distinti per valore e per ambito territoriale di esecuzione,
aventi valori stimati decrescenti a partire dal Lotto 1 in proporzione al numero di campane in
relazione alle quali era richiesta la prestazione del servizio oggetto di affidamento da aggiudicare
con distinte procedure di gara.
2.- La presente controversia ha ad oggetto gli atti di gara ed il provvedimento dell’11 giugno 2014
di aggiudicazione definitiva a favore della s.r.l Edera Cooperativa sociale del lotto 3, concernente il
il servizio di raccolta e trasporto di rifiuti da raccolta differenziata, comprensivo di noleggio, di
posizionamento e di manutenzione di n, 920 campane presso il territorio del Municipio X (ex XIII)
di Roma Capitale e il conferimento del rifiuto presso impianti debitamente autorizzati, per un
importo massimo dì spesa stimato di Euro 3.408.600,00.
3.- L’appellante s.p.a. Romana Maceri - in proprio e quale mandataria del Costituendo R.T.I. impugna parzialmente la sentenza del T.A.R. Lazio – Roma Sezione seconda Ter n. 10808/2014,
nella parte in cui ha disposto l’istruttoria al fine di verificare il possesso dei requisiti della s.r.l.
Edera Cooperativa Sociale in ordine al lotto 3, nonchè la successiva sentenza della stessa Sezione n.
12505/2014, che, all’esito delle risultanze istruttorie, ha definitivamente rigettato il ricorso
dell’appellante avverso l’aggiudicazione del lotto n. 3 all’appellata Cooperativa, ritenendo infondate
tutte le censure proposte dall’appellante
4.- L’odierno appellante ha dedotto l’erroneità delle sentenze di primo grado per aver consentito
un’illegittima integrazione successiva della documentazione e per non aver dato rilievo alla carenza
dei requisiti di partecipazione da parte dell’aggiudicataria s.r.l. Edera Cooperativa Sociale per
molteplici motivi, che avrebbero comportato la sua esclusione dalla gara.
5.- Si sono costituiti in giudizio la s.p.a. Ama e la s.r.l. Edera Cooperativa Sociale, chiedendo il
rigetto dell’appello.
In prossimità dell’udienza di discussione, le parti hanno depositato memorie difensive.
5. - All’udienza pubblica del 28 aprile 2015, la causa è stata trattenuta in decisione.
6.- L’appello è infondato.
6.1- Con la prima censura, parte appellante deduce la violazione dei principi di par condicio tra i
concorrenti alle gare pubbliche, degli artt. 2 e 48 D.Lgs. n. 163/2006, artt. 2 e 63 C.P.A., in quanto
con l’istruttoria disposta con la prima sentenza impugnata n. 10808/2014, che ha inciso per
illegittimità derivata anche sulla successiva sentenza n. 12505/2014, il giudice di primo grado
avrebbe illegittimamente consentito all’appellata la possibilità di un’integrazione successiva della
documentazione per provare il possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale in violazione
dell' art. 48, d.lgs. n. 136/2006, anziché limitarsi ad accertare la legittimità dell’operato
dell’Amministrazione nella verifica dei suddetti da comprovare inderogabilmente in sede di gara.
Infatti, la stazione appaltante con nota dell’8 maggio 2014 aveva chiesto –ai sensi dell'art. 48,
primo comma del D.Lgs. n. 163/2006- di comprovare il termine di 10 giorni di carattere perentorio
(Cons St., Ad. Pl. n. 10/2014) il possesso dei requisiti dichiarati di capacità tecnica richiesti nel
bando di gara per i lotti 2 e 3, per i quali l’appellata aveva presentato domanda di partecipazione ed
il mancata riscontro comportava l’esclusione dalla gara, l'escussione della relativa cauzione
provvisoria e la segnalazione del fatto all'Autorità per i provvedimenti di competenza, essendo
irrilevante l'effettivo possesso dei requisiti da parte del concorrente, dal momento che gli effetti
sanzionatori dipendono soltanto dal dato obiettivo e formale dell'inadempimento nel termine fissato.
L’istruttoria disposta dal TAR con la sentenza n. 10808/2014 comproverebbe che il giudice di
primo grado non aveva ritenuto comprovato a tale data il possesso dei requisiti di capacità tecnicoprofessionale in sede di gara né poteva farlo successivamente in violazione del suddetto art. 48.
Tale prospettazione non può essere condivisa.
Al riguardo si osserva che, in riferimento al Lotto 3, il paragrafo 7.1.1 del Disciplinare di gara
disponeva, quale requisito di capacità tecnica e professionale, l'avvenuta esecuzione, negli ultimi tre
anni antecedenti alla data di pubblicazione dei bando di gara, per un periodo continuativo di almeno
100 giorni, di servizi di raccolta differenziata di rifiuti per mezzo di campane, comprensivi di
posizionamento e manutenzione delle stesse, in un bacino di almeno 76.000 abitanti o con un
numero di campane servite pari almeno a 307.
In riscontro della nota dell’8 maggio 2014 della Stazione appaltante, l’appellata Cooperativa per
comprovare il possesso dei requisiti ha prodotto, come riconosciuto dallo stesso appellante nell’atto
di appello, alla P.A. gli attestati del Comune dì Guidonia Montecelio in data 4 febbraio 2013 e 9
ottobre 2013, l’atto aggiuntivo al contratto di appalto concluso il 23 luglio 2009 tra il Comune di
Guidonia Montecelio e il RTI tra Aimeri Ambiente e le mandanti Edera e CO.GE.I. Consorzio
Gestione Impianti e Servizi Eco-ambientali, con il quale le parti hanno convenuto la riduzione della
quota di partecipazione al RTI medesimo di CO.GE.I. Consorzio Gestione Impianti e Servizi Ecoambientali ed il contestuale aumento della quota di partecipazione della Cooperativa Edera.
Il suddetto Atto aggiuntivo era integrato da un Allegato A, riportante la nuova ripartizione delle
quote di esecuzione dei servizi tra i componenti del Raggruppamento.
Il Giudice di primo grado, nel richiedere se «il servizio di raccolta differenziata di rifiuti per mezzo
dì campane prestato dalla Cooperativa Edera presso il Comune di Guidonia sia stato o meno
comprensivo di posizionamento e manutenzione delle campane», non ha consentito all'appellata di
sopperire alle carenze della documentazione prodotta, ma – ai sensi dell’art. 63 c.p.a.- ha
esclusivamente inteso ottenere chiarimenti sul contenuto della predetta documentazione e, in
particolare, sulla riconducibilità, sotto il profilo tecnico. delle attività ivi indicate all'attività di
«posizionamento e manutenzione» delle campane, onde avere ulteriore conferma della legittimità
dell'operato della stazione appaltante che, sulla base della predetta documentazione, aveva ritenuto
correttamente comprovato il possesso, da parte dí Edera, del requisito de quo.
Infatti, con la nota del 7 novembre 2014, prodotto in giudizio dalla stessa appellante (doc. 8), il
Comune di Guidonia Montecelio, dopo avere richiamato il contratto d'appalto repertorio n. 2147 del
23 luglio 2009, che attestava e comprovava il possesso dei requisiti, si è limitata a confermare che
«la Edera Soc. Coop. a r.l. come si evince dai formulari identificativi del rifiuto conservati agli atti
d'ufficio ha prestato sull'intero territorio comunale il servizio di svuotamento delle campane stradali
per la raccolta della frazione vetro, ivi compreso il posizionamento e la manutenzione delle stesse
così come previsto dall'art. 1, 3 co, lett. a.5, lett. a. 11 e lett. a.12 del sopracitato contratto Rep. n.
2147 del 23/07/2009» e tale circostanza dimostra il possesso dei requisiti, tenuto conto che la
popolazione del Comune di Guidonia Montecelio è superiore ad 88.000 abitanti.
Va pertanto disattesa tale censura, in quanto il giudice di primo grado, lungi dal violare il principio
di par condicio, mediante la predetta dichiarazione si è limitato ad accertare il possesso da parte
della Cooperativa Edera, dei requisiti di partecipazione richiesti dalla lex specialis della procedura
sulla base della documentazione già prodotta in sede di gara, della quale quella della stazione
appaltante in seguito alla sentenza istruttoria è meramente confermativa e non integrativa.
6.2- Con il secondo motivo di appello, la s.p.a. Romana Maceri deduce un ulteriore profilo di
erroneità della decisione n. 12505/2014 del Tar Lazio per aver erroneamente ritenuto comprovati i
requisiti di capacità tecnica da parte dell’appellata.
A tal fine essa richiama il paragrafo 10 del Disciplinare di gara, secondo cui, ai fini della comprova
dei requisiti ai sensi dell'art. 48 del Codice, i concorrenti avrebbero dovuto produrre certificazioni
rilasciate dalle amministrazioni e deduce che il TAR fonda la sua decisione anche su alcuni
documenti, di natura privatistica, non idonei a comprovare il requisito e, sotto un secondo profilo, si
tratterebbe degli stessi documenti già a disposizione del TAR e non ritenuti sufficienti tanto da aver
disposto istruttoria.
Tale censura è infondata.
Per quanto concerne il secondo profilo, l’assunto di parte appellante costituisce un’espressa
conferma di quanto esposto nella disamina della prima censura in ordine al carattere di meri
chiarimenti, mentre in ordine al primo profilo va evidenziato che l'Atto aggiuntivo al Contratto di
appalto, il Regolamento interno di Associazione temporanea d'imprese, il Capitolato speciale
d'appalto e l’atto aggiuntivo, di cui si assume il carattere privatistico e la conseguente inidoneità ad
essere utilizzati quali documenti a comprova delle dichiarazioni rese dal concorrente nella gara in
esame, sono atti tutti richiamati nelle certificazioni rilasciate dal Comune di Guidonia Montecelio,
in base ai quali vi era stato l’affidamento del pregresso servizio da parte del medesimo Comune.
Per quanto concerne il profilo relativo al numero rilevante di abitanti quanto al precedente
affidamento del servizio da parte del Comune di Guidatile Montecelio, va richiamata per
dimostrarne l’infondatezza la documentazione, prodotta in giudizio dalla stessa appellante, del
Comune di Guidonia Montecelio, di cui al precedente motivo, attestante lo svolgimento del servizio
«sull'intero territorio comunale» e quindi per l’intera popolazione del Comune di Guidonia
Montecelio, che è superiore ad 88.000 abitanti.
6.3- Né può trovare accoglimento la terza censura, con cui appellante deduce la violazione degli
artt. 42 e 48, D.Lgs. n. 163/2006 ed eccesso di potere per mancata esclusione dalla gara in esame
dell’appellata cooperativa per la risoluzione per grave inadempimento del precedente contratto tra il
comune di Guidonia Montecelio ed il raggruppamento temporaneo d’imprese tra la mandataria
Aimeri Ambiente S.r.l. e le mandanti società CO GE.I. s.r.l. e l’appellata Cooperativa Edera.
Al riguardo, la Stazione appaltante era stata informata dalla stessa s.r.l. Edera Cooperativa - al
momento della presentazione della domanda di partecipazione alla gara de qua - dell'avvenuta
risoluzione del precedente contratto stipulato tra il RTI Aimeri Ambiente e il Comune di Guidonia
Montecelio. Tale risoluzione era stata disposta per le «numerose penali e decurtazioni decise a
carico dell'ATI per la mancata esecuzione dei servizi previsti dal CSA», imputabili esclusivamente
a inadempimenti della s.r.l. Aimeri Ambiente, mandataria del Raggruppamento ed, in particolare,
allo stato di insolvenza dei pagamenti da parte della mandataria Aimeri Ambiente S.r.l. nei
confronti delle mandanti (soc, Coop. Edera s.r.l. e CO GE.I. s.r.l.).
La stazione appaltante, nell’esercizio del suo potere discrezionale, soggetto al sindacato del giudice
amministrativo nei soli limiti della manifesta illogicità, irrazionalità o errore sui fatti, non ha
ritenuto sussistenti i presupposti per l’adozione di un provvedimento di esclusione dalla gara nei
confronti dell’appellata s.r.l. Coop. Edera, cui non risulta imputabile alcun inadempimento (cfr. ex
multis Cons. Stato, Sez. V, 27 marzo 2015, n. 1619; idem, 21 giugno 2012, n. 3666; Cons. Stato,
Sez. III, 19 aprile 2011, n, 2403; Cons. Stato, Sez. V, 22 febbraio 2011, n. 1107; idem, 21 gennaio
2011. n. 409).
6.4- Né può trovare accoglimento la quarta censura, con cui appellante deduce che l'esclusione
della cooperativa Edera dalla gara dal lotto n. 2 per mancata comprova dei requisiti dichiarati
avrebbe dovuto comportare –ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 163/2006, anche l’esclusione dal lotto
3 dello stesso bando di gara.
Al riguardo si osserva che un bando di gara, suddiviso in lotti, costituisce un atto ad oggetto
plurimo e determina l'indizione non di un'unica gara, ma di tante gare, per ognuna delle quale vi è
un’autonoma procedura di gara che si conclude con un'aggiudicazione (Tar Lazio, Sez. ll, 8 maggio
2014, n. 4810; Tar Lazio, Sez. III quater, 28 ottobre 2013, n. 9198).
Nel caso di specie, come dianzi rilevato, la gara era suddivisa in quattro lotti distinti per valore in
ordine decrescente ed infatti il requisito richiesto ai fini della partecipazione al lotto 2 era pari a
«almeno n. 110.000 abitanti».
L’appellata, non avendo da sola i requisiti necessari, potendo far valere un servizio pregresso per
88.755 abitanti, aveva partecipato, facendo uso dell’avvalimento, ma, non avendo la ditta ausiliaria
prodotto idonea documentazione a supporto del contratto d’avvalimento come eccepito
dall’appellata e non contestato dall’appellante e quindi la carenza del requisiti non riguardava
l’appellata Cooperativa.
6.5- Va altresì rigettato il quarto motivo, con cui l’appellante deduce che l’appellata Cooperativa
non avrebbe comprovato il possesso del requisito specifico di aver gestito il servizio di
posizionamento delle campane in tutto il territorio comunale, in quanto erano già posizionate in
loco.
Al riguardo, nel richiamare le certificazioni dianzi citate ed anche la nota di chiarimenti del
Comune di Guidonia Montecelio in data 7 novembre 2014 di cui al precedente punto 6.1, dello
svolgimento sull'intero territorio comunale del servizio di svuotamento delle campane stradali per la
raccolta della frazione vetro, ivi compreso il posizionamento e la manutenzione delle stesse, si
rileva che la rimozione, lo spostamento e l'aggiunta di nuovi elementi sono tutte operazioni
rientranti nell’ambito dell’attività di posizionamento.
6.6- Né può trovare accoglimento il sesto motivo di ricorso, con cui, oltre a reiterare profili già
prospettati in ordine alla tipologia del servizio prestato ed al numero di abitanti, per cui il servizio è
stato reso, l’appellante richiama la relazione di un consulente tecnico, già depositata nel corso del
primo grado del giudizio, secondo cui - dalla disamina del parco mezzi intestati ad Edera iscritti
all'Albo Gestori Ambientali – emergerebbe che tali mezzi non erano idonei al sollevamento e
scarico delle campane per la raccolta dei vetro e quindi l’appellata Cooperativa non poteva aver
prestato il servizio di raccolta differenziata del vetro mediante campane.
Al riguardo si richiamano le considerazioni svolte in riferimento ai precedenti motivi,
aggiungendo che il bando di gara richiedeva esclusivamente di dimostrare l'avvenuta esecuzione,
negli ultimi tre anni antecedenti alla data di pubblicazione del Bando, per un periodo continuativo di
almeno 100 giorni, di servizio di raccolta differenziata di rifiuti per mezzo di campane, comprensivi
di posizionamento e manutenzione delle stesse, in un bacino di almeno n. 76.000 abitanti e con un
numero di campane servite pari ad almeno 307.
A tale previsione del bando e del disciplinare di gara l’appellata Cooperativa ha puntualmente
adempiuto, dimostrando di aver eseguito le attività di raccolta e trasporto del vetro per il Comune di
Guidonia Montecelio in un bacino di circa circa 88.755 abitanti, con ciò attenendosi perfettamente a
quanto previsto dal Disciplinare di gara.
Né può essere condivisa la deduzione di parte appellante in ordine all’asserita inidoneità dei mezzi
intestati a Edera «al sollevamento e scarico delle campane per la raccolta del vetro».
In primo luogo, a ciò osta la statuizione di cui al paragrafo 10 del Disciplinare di gara, che
richiedeva di comprovare il possesso dei requisiti dì capacità tecnico-professionale previsti dal
bando di gara mediante attestazioni rilasciate dalle amministrazioni in caso di servizi realizzati in
favore delle stesse.
Dai certificati/attestazioni/dichiarazioni dovevano evincersi l'oggetto, l'importo e la durata (in
giorni) del servizio, nonché il numero degli abitanti o delle campane oggetto del servizio medesimo.
Le attestazioni rilasciate dal Comune di Guidonia Montecelio comprovano lo svolgimento del
servizio di raccolta e di trasporto del vetro per la Amministrazione in un bacino di circa 88.755
abitanti e legittimamente la Commissione giudicatrice ha ritenuto comprovato il possesso dei
requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione ed ha disposto l’aggiudicazione a favore
dell’appellata.
Infatti il requisito richiesto dalla lex specialis da comprovare concerneva lo svolgimento del
servizio di raccolta differenziata del vetro e non le caratteristiche dei mezzi a tale fine utilizzati .
Essendosi la Stazione appaltante autovincolatasi con le previsioni del bando e del disciplinare di
gara, la stessa doveva e poteva soltanto accertare il pregresso espletamento del servizio nei termini e
secondo le quantità indicati dal Disciplinare di gara, mentre un’eventuale verifica ispettiva di natura
tecnica sui mezzi impiegati dall’appellata s.r.l. Edera per lo svolgimento del suddetto servizio
sarebbe stata non solo ultronea, ma anche invasiva della sfera di competenza del Comune di
Guidonia Montecelio, distinta stazione appaltante, nei cui confronti vi erano state le prestazioni
della s.r.l. Cooperativa Edera in esecuzione del precedente appalto.
6.7- Va infine rigettato il settimo motivo, con cui l’appellante, deducendo la violazione degli artt.
86, 87 e 88 del D.Lgs. n. 163/2006, deduce in primo luogo l’illegittimità per mancata valutazione,
da parte della stazione appaltante, della congruità dell'offerta prodotta da Edera, in quanto il costo
del personale indicato nell'offerta economica dell’aggiudicataria sarebbe «talmente basso da minare
l'affidabilità complessiva dell'offerta», tenuto conto dei «significativi costi di trasporto» e dei
notevoli «costi per il personale» , essendo il vetro raccolto in modo differenziato da conferire presso
impianti siti ad una distanza di circa 65 km.
In proposito si osserva che alla gara per l’affidamento del Lotto 3 hanno presentato offerta solo tre
concorrenti, la s.r.l. Cooperativa Edera, l’impresa Sangalli ed il raggruppamento temporaneo di
imprese costituito dalla s.p.a. Romana Maceri, mandataria; la gara è stata aggiudicata all’appellata
Cooperativa con un’offerta per un importo pari ad €/ton 119,12, mentre l’impresa Sangalli ha
offerto un importo di €/ton 134,45 e l’RTI Romana Maceri ha offerto un importo pari ad €/ton
142,35.
Non era configurabile alcun obbligo in capo alla stazione appaltante di procedere alla verifica di
anomalia, in quanto l'art. 86 del Codice, dopo avere previsto al comma 1 che le stazioni appaltanti,
nelle procedure da aggiudicarsi secondo il criterio del prezzo più basso, devono valutare la
congruità delle offerte che risultino superiori alla soglia di anomalia calcolata secondo i criteri ivi
indicati, al successivo comma 4 esclude l'applicabilità della disposizione di cui al comma 1 «quando
il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque», precisando che in tal caso le stazioni
appaltanti procedono ai sensi del comma 3, che prevede la facoltà di valutare la congruità di ogni
altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
Tale facoltà costituisce espressione della discrezionalità tecnica della P.A. ed è perciò sindacabile
solo in presenza di macroscopica irragionevolezza ed illogicità, insussistente nella fattispecie in
esame (ex multis: Cons. Stato, VI, 27 luglio 2011, n. 4489; Cons. Stato, Sez. VI. 20 giugno 2012, n.
3589; Cons. Stato, Sez. VI, 27 luglio 2011, n. 4489; Cons. Giust. Amm. Regione Sicilia, 27
novembre 2013, n. 901; TAR Emilia Romagna, Sez. I, 17 giugno 2013, n. 472; TAR Puglia, Sez. I,
9 aprile 2013, n. 505).
Né, sotto altro profilo, è illegittima l’offerta economica formulata dalla Cooperativa, perché non
contiene alcun impegno a mantenere bloccato il prezzo contrattuale.
Infatti l’offerta presentata da ciascun concorrente è relativa all’intera durata del contratto, nel caso
di specie sessanta mesi decorrenti dalla data della stipulazione, e non può essere variata nel corso
dell’esecuzione dello stesso. Pertanto, la dichiarazione di impegno a mantenere bloccata l’offerta
economica per tutta la durata del contratto si rivela superflua in quanto è in re ipsa l’impossibilità di
modificare il prezzo e gli altri elementi essenziali dell’offerta economica.
La reiezione del ricorso comporta conseguentemente anche il rigetto della domanda di
risarcimento danni.
7.- L’appello va pertanto respinto.
La condanna al pagamento delle spese segue la soccombenza. Di essa è fatta liquidazione nel
dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando
sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza appellata.
compensate Condanna l’appellante a pagare alla s.p.a. A.M.A. e alla s.r.l. Edere Cooperativa
Sociale l’importo complessivo di ottomila euro (quattromila per ciascuna), oltre gli accessori di
legge, per spese ed onorari del secondo grado del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2015 con l'intervento dei
magistrati:
Luigi Maruotti, Presidente
Vito Poli, Consigliere
Antonio Amicuzzi, Consigliere
Nicola Gaviano, Consigliere
Sabato Guadagno, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/06/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)