Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze

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Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze
Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze (ANPAS)
UNICOLAVORO
...........................................................................................................................................................................................................................
Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze (ANPAS)
Parti contraenti
AAssociazione Nazionale Pubbliche Assistenze (ANPAS),
Confederazione Misericordie, Funzione Pubblica Cgil, Cisl FP,
Uil FPL
Categoria
A
B
C
D
E
F
Stipula
Decorrenza
15.3.2004
1.1.2002
Scadenza
economica
normativa
31.12.2007
31.12.2007
Retribuzioni mensili in vigore dall’1.12.2009 comprensive di ERAC
Pos. 2
Pos. 3
Pos. 4
Pos. 5
Pos. 1
1.137,84
1.206,10
1.319,90
1.513,32
1.604,34
1.809,16
1.171,97
1.262,99
1.376,78
1.604,34
1.706,75
1.911,56
1.206,10
1.319,90
1.433,68
1.711,28
1.809,16
2.070,86
1.262,99
1.376,78
1.513,32
1.809,16
1.911,56
2.378,08
Rinnovo
economico
1.10.2009
Pos. 6
1.319,90
1.433,68
1.604,34
1.911,56
2.070,86
2.639,77
1.376,78
1.513,32
1.706,75
2.070,86
2.196,02
3.185,93
Classificazione del personale
Categoria
Area tecnica
Area amministrativa
Area socio sanitaria assistenziale educativa
Operaio comune, addetto alle
pulizie/guardaroba/lavanderia e
ai servizi ausiliari,
Fattorino, telefonista
A
B
Operaio qualificato, ausiliario
servizi funebri, addetto servizi
cimiteriali, aiuto cuoco, autista
Centralinista con mansioni di
segreteria, commesso
Ausiliario trasporti socio-sanitari, ausiliario socio-sanitaria
specializzato, assistente domiciliare e dei servizi tutelari non
formato, addetto ai servizi ausiliari veterinari
Operaio specializzato, operatore
tecnico centrale operativa
Impiegato d’ordine
autista soccorritore, autista accompagnatore, autista con
mansioni di operatore per servizi funebri, operatore servizi
funebri, operatore socio sanitario, operatore tecnico addetto
all’assistenza, custode cimitero, necroforo, operatore
domiciliare dei servizi tutelari formato, comunque denominato,
infermiere generico
D
Geometra, responsabile tecnico di
centrale operativa
Impiegato di concetto, economo
Infermiere, terapista, tecnico sanitario, assistente sociale,
educatore professionale
E
Responsabile unità operativa
Responsabile amministrativo
sociologo, pedagogista, psicologo, medico
F
Coordinatore tecnico
Coordinatore amministrativo
Coordinatore sanitario
C
INDENNITÀ, ALTRI ELEMENTI RETRIBUTIVI, PARAMETRI E COEFFICIENTI CONTRATTUALI
EDR
Funzione Quadro
Diploma
Laurea
Cassa
1
1
Conglobato nell’elemento retributivo.
Coefficiente
giornaliero
Coefficiente
orario
Orario normale
di lavoro settimanale
13
26
1
38 ore distribuite su 6 giorni
(dove l’organizzazione lo consente anche su 5 giorni)2
2
L’importo della paga oraria è determinato dividendo la paga giornaliera per 6,33.
La durata media dell’orario di lavoro settimanale, comprese le ore di lavoro straordinario, non può superare il limite di 48 ore calcolate come media su un periodo di 12 mesi, calcolato dall’1.4.2006.
ALTRI ELEMENTI CONTRATTUALI
RETRIBUTIVI
1
RETRIBUTIVI
Numero
mensilità
Arretrati contrattuali
ai lavoratori in forza alla data del 1.10.2009 verranno erogati i seguenti importi, a titolo di arretrati in via forfetaria,
omnicomprensivi e proporzionati all’effettivo periodo di lavoro prestato: a. per il periodo 1.1.2008-31.12.2008, da
corrispondere con la retribuzione del mese di novembre 2009:
categoria
A
B
C
D
E
F
Pos. 1
81,76
86,67
94,84
108,74
115,28
130,00
Pos. 2
84,21
90,75
98,93
115,28
122,64
137,36
Arretrati
Pos. 3
86,67
94,84
103,02
122,64
130,00
148,80
Pos. 4
90,75
98,93
108,74
130,00
137,36
170,88
Pos. 5
94,84
103,02
115,28
137,36
148,80
189,68
Pos. 6
98,93
108,74
122,64
148,80
157,80
228,93
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UNICOLAVORO
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b. per il periodo 1.1.2009-30.11.2009, da corrispondere entro il 28.2.2010:
categoria
A
B
C
D
E
F
Pos. 1
352,83
374,00
409,28
469,26
497,49
561,00
Pos. 2
363,41
391,64
426,92
497,49
529,25
592,75
Arretrati
Pos. 3
374,00
409,28
444,57
529,25
561,00
642,15
Pos. 4
391,64
426,92
469,26
561,00
592,75
737,41
Pos. 5
409,28
444,57
497,49
592,75
642,15
818,57
Pos. 6
426,92
469,26
529,25
642,15
680,96
987,92
Premi aziendali e di risultato
non regolamentati
Indennità trasferta
ai lavoratori comandati a prestare servizio fuori sede in località distanti oltre 20 km spetta, oltre al riconoscimento
del tempo di percorrenza come orario di lavoro, il rimborso delle spese sostenute entro i limiti prefissati
dall’Organizzazione
Gratifica natalizia
vedere tredicesima
Tredicesima
1 mensilità da corrispondere non oltre il 20.12 di ogni anno, composta di uno stipendio base come da inquadramento
Quattordicesima
non previste
Altre mensilità aggiuntive
non previste
Scatti anzianità
retribuzione individuale di anzianità: le quote economiche maturate a tale titolo restano congelate. Tali quote saranno
corrisposte agli aventi diritto a titolo di assegno alla personam non riassorbibile sotto la voce “retribuzione individuale
di anzianità”
Anzianità convenzionale
non prevista
Straordinari
(limiti e maggiorazioni)
il tetto annuo di ore supplementari e straordinarie non può superare le 150 ore annue per dipendente. Eventuale lavoro
straordinario oltre le 150 ore e fino a 250 ore, sarà utilizzato per comprovate e motivate esigenze di servizio.
E’ considerato lavoro supplementare quello effettuato oltre l’orario ordinario settimanale fino alle 40 ore
settimanali. Viene invece considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre le 40 ore settimanali.
Maggiorazioni: a. 20%, lavoro supplementare e straordinario; b. 30%, lavoro supplementare e straordinario prestato
in orario notturno o nei giorni considerati festivi; c. 50%, lavoro supplementare e straordinario prestato in orario notturno
nei giorni considerati festivi. Banca ore – Viene istituita la Banca ore, attraverso l’accantonamento delle ore di lavoro
supplementare/straordinario. L’accantonamento per le ore dalla 50a alla 150a avverrà su formale richiesta del
lavoratore. L’accantonamento delle ore di straordinario eccedenti le 150 avverrà in maniera automatica. Le ore
accantonate resteranno a disposizione del dipendente per l’anno di maturazione e per quello successivo; potranno
essere usufruite dal lavoratore come permessi retribuiti individuali, anche a gruppi di 4 ore, facendone richiesta con
almeno 15 giorni di preavviso. Le richieste saranno accolte purché, per lo stesso periodo temporale, non ne siano
state presentate per un numero di lavoratori superiori al 10% del personale in servizio o anche da un solo dipendente
nelle organizzazioni che occupano meno di 10 dipendenti. Le ore richieste, e non godute per motivate esigenze
organizzative, saranno pagate dalle Organizzazioni su richiesta del dipendente, solo nel caso in cui vengano opposti
due rifiuti ad altrettante richieste formulate, rispettando i termini e il preavviso indicati
Contrattazione integrativa
aziendale o territoriale
regionale, provinciale o di Organizzazione, in alternativa tra loro. La contrattazione di secondo livello riguarda materie
e istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli retributivi propri del CCNL
Indennità
a. pronta disponibilità: tale servizio va limitato a periodi al di fuori del normale orario di lavoro programmato, ha la
durata massima di 12 ore e dà diritto ad un compenso di € 1,85 per ogni ora prestata. Qualora il turno di pronta
disponibilità sia articolato in orari di minore durata (comunque non inferiore alle 4 ore), la predetta indennità viene
corrisposta proporzionalmente alla durata stessa, maggiorata del 10%. In caso di chiamata l’attività prestata verrà
retribuita come lavoro straordinario o compensata con il recupero orario in relazione alle esigenze di servizio e a
richiesta dell’interessato. Non possono essere previste per ciascun dipendente più di otto turni di reperibilità al mese;
b. per servizio notturno e festivo: al personale spetta un’indennità notturna di € 2,50 lorde, uguale per tutti, per ogni
ora di servizio prestato nell’arco temporale compreso tra le ore 22.00 e le ore 6.00. Per il servizio di turno prestato
in giorno festivo: € 2,00 lorde per ogni ora di servizio prestato
Mansioni discontinue
non previste
Cottimo, maggiorazione
garantita
non previsto
Erogazione TFR
nessuna particolarità
Vitto e alloggio
non regolamentati
Ferie
tutti i lavoratori hanno diritto ad un periodo di ferie di 190 ore lavorative retribuite per anno solare. A decorrere
dall’1.1.2004 il dipendente ha diritto per ciascun anno, in sostituzione delle festività soppresse, a 26 ore di permessi
retribuiti da fruirsi entro l’anno solare. L’epoca e la durata dei turni di ferie sono stabiliti garantendo possibilmente
a tutti un periodo estivo, non inferiore al 50% del monte ore
Permessi retribuiti
a. per assemblee: i lavoratori hanno diritto a riunirsi all’interno dell’orario di lavoro nei limiti di 15 ore annue; b.
per cariche sindacali: 12 ore annue nelle Organizzazioni da 6 a 15 dipendenti; 24 ore annue nelle Organizzazioni
con oltre 15 dipendenti. c. 3 giorni, per lutto familiare; d. per la partecipazione all’espletamento delle funzioni
elettorali; e. non superiore a 5 giorni, per gravi e documentate ragioni; f. per frequentare corsi di qualificazione,
riqualificazione e aggiornamento professionale, nella misura annua del 10% del personale in servizio, fino ad un
massimo di 150 ore annue; g. studenti: hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la
preparazione agli esami e saranno esonerati dal prestare lavoro straordinario e durante i riposi settimanali. Ai
lavoratori compresi quelli universitari, permessi retribuiti giornalieri per sostenere le prove d’esame.
Diritto allo studio: 150 ore annue individuali retribuite; tali ore sono utilizzate annualmente in ragione di un massimo
del 3% del personale in servizio e, comunque, di almeno una unità
Riduzione orario
non prevista
Festività
oltre a quelle di legge, il Santo Patrono
Festività soppresse
vedere ferie
ORARIO
RETRIBUTIVI
L’importo degli arretrati è stato quantificato tenendo conto dei riflessi sugli istituti retributivi indiretti che sono già
ricompresi negli stessi; inoltre sono esclusi dalla base di calcolo del TFR
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UNICOLAVORO
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ORARIO
Flessibilità orario contrattuale
potranno essere definiti calendari di lavoro plurisettimanali o annuali con orari superiori o inferiori alle 38 ore con
un minimo di 28 ore e un massimo di 44 ore nella settimana. Il maggior lavoro effettuato nelle settimane con orario
di lavoro di durata superiore a quello prescritto non dà diritto a compenso per lavoro straordinario, mentre per le
settimane di durata inferiore non dovrà darsi luogo a riduzioni della normale retribuzione
Permanenza massima
nel caso di assegnazione a mansioni superiori, il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all’attività svolta
passaggio categoria superiore e l’assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente
con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo di 3 mesi, semprechè il lavoratore sia in possesso del titolo ove
richiesto. Ai lavoratori che sono stati assegnati a più mansioni di diversa categoria e qualifica, deve essere attribuito il
trattamento economico ed eventualmente la categoria corrispondenti alla mansione superiore, semprechè quest’ultima
abbia carattere di prevalenza nel tempo. A far data dall’1.1.2004 : a. il personale inquadrato nelle cat. A, B, e C ha diritto
al passaggio automatico di posizione economica con le seguenti modalità: 1. passaggio dalla 1a alla 2a posizione a decorrere
dal mese successivo a quello in cui viene a compiere 12 mesi di permanenza nella 1a posizione; 2. passaggio dalla 2a
alla 3a posizione a decorrere dal mese successivo a quello in cui viene a compiere 24 mesi di permanenza nella 2a posizione;
3. passaggio dalla 3a alla 4a posizione economica a decorrere dal mese successivo a quello in cui viene a compiere 48
mesi di permanenza nella 3a posizione; b. il personale inquadrato nella cat. D ha diritto al passaggio automatico dalla 1a
alla 2a posizione a decorrere dal mese successivo a quello in cui viene a compiere 24 mesi di permanenza nella 1a posizione.
In caso di passaggio dei lavoratori a categoria superiore, l’anzianità di servizio ai fini del diritto alle posizioni economiche
successive alla prima, si calcolerà a partire dal giorno del passaggio di categoria
ASSENZE
Passaggio qualifica superiore nessuna particolarità
Malattia
il datore di lavoro è tenuto ad anticipare per conto dell’INPS le indennità previste dalla legge a partire dal primo giorno
di malattia. Inoltre, se la malattia è indennizzata ed assistita dall’INPS, o se non è indennizzata a causa del
superamento dei 180 giorni nell’anno solare, solo in caso di assenza per non più di due episodi morbosi, il datore
di lavoro è tenuto ad integrare le prestazioni economiche assicurative sino a raggiungere il 100% della retribuzione
globale netta fino al 365° giorno di assenza per malattia nell’arco di tre anni precedenti ad ogni inizio di malattia,
computando altresì la malattia in corso. Il trattamento stesso non compete in caso di accertata trasformazione della
malattia in invalidità pensionabile. Detto trattamento non deve essere comunque superiore a quello che il lavoratore
avrebbe percepito se avesse lavorato. Il datore di lavoro può recedere dal rapporto allorquando il lavoratore si assenti
oltre il limite di 18 mesi complessivi nell’arco di un triennio
Infortunio
il datore di lavoro è tenuto ad integrare le prestazioni economiche assicurative sino a raggiungere il 100% della
retribuzione globale fino al 365° giorno di assenza per infortuni. Il datore di lavoro è tenuto ad anticipare il 40% della
retribuzione, salvo conguaglio con quanto erogato dall’INAIL con conseguente obbligo del lavoratore di rimborsare
quanto percepito a titolo di anticipazione
Maternità
alle lavoratrici in astensione obbligatoria dal lavoro per maternità compete il 100% della retribuzione
Congedo matrimoniale
15 giorni consecutivi di calendario retribuiti, decorrenti dal primo giorno lavorativo immediatamente successivo al
matrimonio stesso
Servizio militare
vedere D.L. C.P.S. 303/1946 e DPR 237/1964.
N.B. Il D.Lgs. 215/2001, come modificato dall’art. 1 della L. 226/2004, ha stabilito la sospensione del servizio di leva con decorrenza 1.1.2005.
Permessi
a. per particolari esigenze personali, di durata non superiore alla metà dell’orario giornaliero, per un massimo di 36
ore nel corso dell’anno e comunque dopo aver utilizzato i permessi retribuiti per ex festività. Entro 2 mesi dalla fruizione
di tali permessi il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate; b. in misura non inferiore a 8 giorni all’anno,
ai dirigenti sindacali, per l’espletamento del loro mandato
Sospensione/riduzione
del lavoro o CIG
nessuna particolarità
Aspettative
il lavoratore assunto come autista al quale sia ritirata la patente per condurre autoveicoli, avrà diritto alla
conservazione del posto per un periodo di 12 mesi senza percepire retribuzione alcuna ne maturare altra indennità.
In questo periodo, potrà essere adibito, ove ve ne sia la possibilità, ad altri lavori ed in questo caso percepirà la
retribuzione del livello nel quale verrà a prestare servizio
Prova
a. 3 mesi per l’inquadramento fino alla categoria B; b. 6 mesi per gli inquadramenti superiori. Ove il periodo di prova
venga interrotto per causa di malattia il lavoratore sarà ammesso a completare il periodo di prova stesso ove sia
in grado di riprendere il servizio entro 90 giorni dall’inizio della malattia
Preavviso
anzianità
5 anni
10 anni
Oltre 10 anni
A
10 giorni
15 giorni
20 giorni
B–C
30 giorni
30 giorni
45 giorni
D
30 giorni
60 giorni
60 giorni
E
30 giorni
60 giorni
90 giorni
F
90 giorni
120 giorni
150 giorni
GESTIONE RAPPORTO
Per i vincitori di pubblici concorsi inquadrati nelle categorie B, C, E, D il periodo di preavviso è di 30 giorni. Fatta
eccezione per i vincitori di pubblico concorso, i termini di disdetta decorrono dal 1° o dal 16° giorno del mese
Tirocinio
non regolamentato
Apprendistato
Apprendistato professionalizzante – a. sono escluse da questa tipologia di contratto le professioni sanitarie
derivanti dalla L. 502/92 e le professioni sociosanitarie individuate in base a specifici profili di rilievo nazionale; b.
non è consentita l’assunzione alle Organizzazioni che non risultino aver assunto, con contratto a tempo indeterminato,
il 50% degli apprendisti il cui contratto sia venuto a scadere nei 48 mesi precedenti; c. possono essere assunti i
soggetti di età compresa tra i 18 anni e i 29 anni, per tutte le qualifiche per tutte le qualifiche previste dal CCNL.
In caso di possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi della L. 53/2003, può essere stipulato a partire
dal 17° anno di età; d. i lavoratori assunti con contratto di apprendistato non possono superare complessivamente
il 100% dei lavoratori specializzati in forza presso l’azienda; il datore di lavoro che non ha alle proprie dipendenze
lavoratori specializzati, o ne ha meno di 3, può assumere apprendisti in numero non superiore a 3; e. inquadramento:
la categoria è la stessa dei lavoratori dipendenti con uguale qualifica; f. durata e trattamento economico:
Cat.
Durata
A-B
C-D-E-F
24 mesi
48 mesi
1° semestre
80%
80%
2° semestre
90%
90%
retribuzione
3° semestre
95%
95%
4° semestre
100%
100%
3° e 4° anno
100%
g. malattia: integrazione indennità INPS fino al raggiungimento del 50% della normale retribuzione per un massimo
di 180 giorni; h. formazione: 120 ore annue. Per la formazione le Organizzazioni faranno riferimento al profilo formativo
per la qualifica di Soccorritore elaborato a titolo sperimentale dalle parti stipulanti il presente CCNL sviluppato tenendo
conto delle linee guida indicate dalla Conferenza Stato Regioni relative al soccorritore operante nel sistema di
emergenza-urgenza e ai profili formativi elaborati dall’ISFOL per le altre qualifiche professionali
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UNICOLAVORO
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Vecchia disciplina – a. possono essere assunti come apprendisti i giovani di età non inferiore ai 16 anni e non
superiore ai 24 anni e 364 giorni (v. risposta a interpello Min. Lav. prot. n. 2702, 24.3.2006), ovvero 26 nelle aree
di cui agli obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE n. 2081 del Consiglio del 20 luglio 1993 e successive modificazioni
e/o integrazioni; sono escluse le figure per le quali è richiesto titolo di abilitazione professionale. Qualora l’apprendista
sia portatore di handicap i limiti di età sono elevati di due anni. Sono in ogni caso escluse le figure per le quali è richiesto
un titolo di abilitazione professionale; b. durata: 36 mesi per le qualifiche comprese nelle categorie A e B; 48 mesi
nelle altre categorie; c. formazione: 120 ore medie annue; 3 ore settimanali per gli apprendisti in possesso di titolo
di studio post obbligo o attestato di qualifica professionale idoneo rispetto all’attività da svolgere; d. trattamento
economico: 80% della retribuzione per i primi 6 mesi; 90% per i successivi6 mesi; 95% per ulteriori 6 mesi e 100%
per il restante periodo; . prova: così come previsto dal CCNL per la categoria di inquadramento
GESTIONE RAPPORTO
Contratto intermittente
non regolamentato
Contratto tempo determinato la durata del contratto a termine non potrà essere superiore a 3 mesi. oltre ai casi previsti dalla legge, è ammesso nelle
seguenti ulteriori ipotesi: a. garantire le indispensabili necessità del servizio ed assistenziali e la totale funzionalità di
tutte le strutture previste dal presente contratto durante il periodo annuale programmato di ferie; b. per l’esecuzione
di progetti di ricerca nell’ambito dei fini istituzionali delle Associazioni anche in collaborazione con Ministeri ed altre
istituzioni pubbliche o private; . per l’effettuazione di attività sociosanitaria, psicopedagogica, assistenziale, di protezione
civile e di solidarietà internazionale ed inoltre per l’espletamento di corsi di formazione o di specializzazione; d. per
sostituzioni di lavoratori assenti per permesso straordinario non retribuito concesso dall’Organizzazione; e. in caso di
assenza prolungata dal servizio per ragioni di carattere giuridico nonché in caso di impugnativa di licenziamento da parte
del lavoratore sino alla definizione del giudizio; f. per sostituzione del lavoratore assente con diritto alla conservazione
del posto. I contratti a termine stipulati al di fuori delle suddette casistiche non potranno superare il 25% del personale
assunto a tempo indeterminato. Nelle Organizzazioni che occupano fino a 7 dipendenti a tempo indeterminato potrà
comunque essere effettuata l’assunzione di 2 lavoratori a tempo determinato
Part time
a. può essere di tipo orizzontale, verticale o misto; b. il minimo settimanale dell’orario di lavoro non può essere inferiore a
12 ore. Qualora non sia possibile il raggiungimento di detto minimo in un’unica ubicazione di servizio, è possibile solo a fronte
della disponibilità del lavoratore ad operare su più ubicazioni; nel caso in cui presti l’attività lavorativa in due o più ubicazioni
nell’ambito del territorio comunale per il raggiungimento del minimo settimanale, per lo spostamento da un posto all’altro di
lavoro spetta al lavoratore il rimborso delle spese per tragitti non inferiori ai km 10, sulla base di criteri definiti dalla contrattazione
a livello di Organizzazione. c. è ammesso il ricorso al lavoro supplementare nella misura massima del 50% dell’orario settimanale
del lavoratore assunto con contratto part time; per ogni ora di lavoro supplementare è prevista una maggiorazione del 25%
della quota oraria della normale retribuzione. Nel caso di superamento della misura massima del 50% dell’orario settimanale
a tempo parziale è prevista, in alternativa al riposo compensativo, una maggiorazione del 40%, per ogni ora lavorata oltre
il suddetto limite massimo. Le prestazioni di lavoro supplementare, rese in via continuativa e non occasionale negli otto mesi
precedenti la data della richiesta, saranno consolidate nel proprio orario ordinario settimanale per una quota pari almeno al
70% della media delle ore prestate nel periodo predetto; d. le clausole flessibili ed elastiche per la variazione della collocazione
della prestazione lavorativa e per l’aumento della durata della prestazione lavorativa (quest’ultima nella misura massima di
20 ore settimanali) comportano a favore del lavoratore un preavviso minimo di 2 giorni lavorativi e il diritto a percepire una
maggiorazione, limitatamente alle ore oggetto di variazione o incremento, pari al 10%.
Contratti d’inserimento
non regolamentati
Lavoro a domicilio
non regolamentato
Somministrazione di lavoro
(ex lavoro interinale)
non regolamentato
Lavoro stagionale
non regolamentato
Telelavoro
non regolamentato
PREVIDENZA
ASSISTENZA
Lavoro ripartito (job sharing) non regolamentato
Viaggiatori e piazzisti
non previsti
Collocamento
non sono computabili ai fini della determinazione della riserva di cui alla L. 223/1991 le assunzioni dei lavoratori cui
sia assegnata una qualifica ricompresa nei liv. dal d alla F nonché i profili professionali di autista di mezzi di soccorso
e do soccorritore. Sono comunque esclusi i lavoratori assunti da adibire a mansioni di custodia, fiducia e sicurezza
Previd. integrativa/complem.
non prevista
Assistenza integrativa
non prevista
Polizze vita
non previste
Polizze infortuni
non previste
Quadri
non previsti