Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze
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Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze (ANPAS) UNICOLAVORO ........................................................................................................................................................................................................................... Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze (ANPAS) Parti contraenti AAssociazione Nazionale Pubbliche Assistenze (ANPAS), Confederazione Misericordie, Funzione Pubblica Cgil, Cisl FP, Uil FPL Categoria A B C D E F Stipula Decorrenza 15.3.2004 1.1.2002 Scadenza economica normativa 31.12.2007 31.12.2007 Retribuzioni mensili in vigore dall’1.12.2009 comprensive di ERAC Pos. 2 Pos. 3 Pos. 4 Pos. 5 Pos. 1 1.137,84 1.206,10 1.319,90 1.513,32 1.604,34 1.809,16 1.171,97 1.262,99 1.376,78 1.604,34 1.706,75 1.911,56 1.206,10 1.319,90 1.433,68 1.711,28 1.809,16 2.070,86 1.262,99 1.376,78 1.513,32 1.809,16 1.911,56 2.378,08 Rinnovo economico 1.10.2009 Pos. 6 1.319,90 1.433,68 1.604,34 1.911,56 2.070,86 2.639,77 1.376,78 1.513,32 1.706,75 2.070,86 2.196,02 3.185,93 Classificazione del personale Categoria Area tecnica Area amministrativa Area socio sanitaria assistenziale educativa Operaio comune, addetto alle pulizie/guardaroba/lavanderia e ai servizi ausiliari, Fattorino, telefonista A B Operaio qualificato, ausiliario servizi funebri, addetto servizi cimiteriali, aiuto cuoco, autista Centralinista con mansioni di segreteria, commesso Ausiliario trasporti socio-sanitari, ausiliario socio-sanitaria specializzato, assistente domiciliare e dei servizi tutelari non formato, addetto ai servizi ausiliari veterinari Operaio specializzato, operatore tecnico centrale operativa Impiegato d’ordine autista soccorritore, autista accompagnatore, autista con mansioni di operatore per servizi funebri, operatore servizi funebri, operatore socio sanitario, operatore tecnico addetto all’assistenza, custode cimitero, necroforo, operatore domiciliare dei servizi tutelari formato, comunque denominato, infermiere generico D Geometra, responsabile tecnico di centrale operativa Impiegato di concetto, economo Infermiere, terapista, tecnico sanitario, assistente sociale, educatore professionale E Responsabile unità operativa Responsabile amministrativo sociologo, pedagogista, psicologo, medico F Coordinatore tecnico Coordinatore amministrativo Coordinatore sanitario C INDENNITÀ, ALTRI ELEMENTI RETRIBUTIVI, PARAMETRI E COEFFICIENTI CONTRATTUALI EDR Funzione Quadro Diploma Laurea Cassa 1 1 Conglobato nell’elemento retributivo. Coefficiente giornaliero Coefficiente orario Orario normale di lavoro settimanale 13 26 1 38 ore distribuite su 6 giorni (dove l’organizzazione lo consente anche su 5 giorni)2 2 L’importo della paga oraria è determinato dividendo la paga giornaliera per 6,33. La durata media dell’orario di lavoro settimanale, comprese le ore di lavoro straordinario, non può superare il limite di 48 ore calcolate come media su un periodo di 12 mesi, calcolato dall’1.4.2006. ALTRI ELEMENTI CONTRATTUALI RETRIBUTIVI 1 RETRIBUTIVI Numero mensilità Arretrati contrattuali ai lavoratori in forza alla data del 1.10.2009 verranno erogati i seguenti importi, a titolo di arretrati in via forfetaria, omnicomprensivi e proporzionati all’effettivo periodo di lavoro prestato: a. per il periodo 1.1.2008-31.12.2008, da corrispondere con la retribuzione del mese di novembre 2009: categoria A B C D E F Pos. 1 81,76 86,67 94,84 108,74 115,28 130,00 Pos. 2 84,21 90,75 98,93 115,28 122,64 137,36 Arretrati Pos. 3 86,67 94,84 103,02 122,64 130,00 148,80 Pos. 4 90,75 98,93 108,74 130,00 137,36 170,88 Pos. 5 94,84 103,02 115,28 137,36 148,80 189,68 Pos. 6 98,93 108,74 122,64 148,80 157,80 228,93 Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze (ANPAS) UNICOLAVORO ........................................................................................................................................................................................................................... b. per il periodo 1.1.2009-30.11.2009, da corrispondere entro il 28.2.2010: categoria A B C D E F Pos. 1 352,83 374,00 409,28 469,26 497,49 561,00 Pos. 2 363,41 391,64 426,92 497,49 529,25 592,75 Arretrati Pos. 3 374,00 409,28 444,57 529,25 561,00 642,15 Pos. 4 391,64 426,92 469,26 561,00 592,75 737,41 Pos. 5 409,28 444,57 497,49 592,75 642,15 818,57 Pos. 6 426,92 469,26 529,25 642,15 680,96 987,92 Premi aziendali e di risultato non regolamentati Indennità trasferta ai lavoratori comandati a prestare servizio fuori sede in località distanti oltre 20 km spetta, oltre al riconoscimento del tempo di percorrenza come orario di lavoro, il rimborso delle spese sostenute entro i limiti prefissati dall’Organizzazione Gratifica natalizia vedere tredicesima Tredicesima 1 mensilità da corrispondere non oltre il 20.12 di ogni anno, composta di uno stipendio base come da inquadramento Quattordicesima non previste Altre mensilità aggiuntive non previste Scatti anzianità retribuzione individuale di anzianità: le quote economiche maturate a tale titolo restano congelate. Tali quote saranno corrisposte agli aventi diritto a titolo di assegno alla personam non riassorbibile sotto la voce “retribuzione individuale di anzianità” Anzianità convenzionale non prevista Straordinari (limiti e maggiorazioni) il tetto annuo di ore supplementari e straordinarie non può superare le 150 ore annue per dipendente. Eventuale lavoro straordinario oltre le 150 ore e fino a 250 ore, sarà utilizzato per comprovate e motivate esigenze di servizio. E’ considerato lavoro supplementare quello effettuato oltre l’orario ordinario settimanale fino alle 40 ore settimanali. Viene invece considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre le 40 ore settimanali. Maggiorazioni: a. 20%, lavoro supplementare e straordinario; b. 30%, lavoro supplementare e straordinario prestato in orario notturno o nei giorni considerati festivi; c. 50%, lavoro supplementare e straordinario prestato in orario notturno nei giorni considerati festivi. Banca ore – Viene istituita la Banca ore, attraverso l’accantonamento delle ore di lavoro supplementare/straordinario. L’accantonamento per le ore dalla 50a alla 150a avverrà su formale richiesta del lavoratore. L’accantonamento delle ore di straordinario eccedenti le 150 avverrà in maniera automatica. Le ore accantonate resteranno a disposizione del dipendente per l’anno di maturazione e per quello successivo; potranno essere usufruite dal lavoratore come permessi retribuiti individuali, anche a gruppi di 4 ore, facendone richiesta con almeno 15 giorni di preavviso. Le richieste saranno accolte purché, per lo stesso periodo temporale, non ne siano state presentate per un numero di lavoratori superiori al 10% del personale in servizio o anche da un solo dipendente nelle organizzazioni che occupano meno di 10 dipendenti. Le ore richieste, e non godute per motivate esigenze organizzative, saranno pagate dalle Organizzazioni su richiesta del dipendente, solo nel caso in cui vengano opposti due rifiuti ad altrettante richieste formulate, rispettando i termini e il preavviso indicati Contrattazione integrativa aziendale o territoriale regionale, provinciale o di Organizzazione, in alternativa tra loro. La contrattazione di secondo livello riguarda materie e istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli retributivi propri del CCNL Indennità a. pronta disponibilità: tale servizio va limitato a periodi al di fuori del normale orario di lavoro programmato, ha la durata massima di 12 ore e dà diritto ad un compenso di € 1,85 per ogni ora prestata. Qualora il turno di pronta disponibilità sia articolato in orari di minore durata (comunque non inferiore alle 4 ore), la predetta indennità viene corrisposta proporzionalmente alla durata stessa, maggiorata del 10%. In caso di chiamata l’attività prestata verrà retribuita come lavoro straordinario o compensata con il recupero orario in relazione alle esigenze di servizio e a richiesta dell’interessato. Non possono essere previste per ciascun dipendente più di otto turni di reperibilità al mese; b. per servizio notturno e festivo: al personale spetta un’indennità notturna di € 2,50 lorde, uguale per tutti, per ogni ora di servizio prestato nell’arco temporale compreso tra le ore 22.00 e le ore 6.00. Per il servizio di turno prestato in giorno festivo: € 2,00 lorde per ogni ora di servizio prestato Mansioni discontinue non previste Cottimo, maggiorazione garantita non previsto Erogazione TFR nessuna particolarità Vitto e alloggio non regolamentati Ferie tutti i lavoratori hanno diritto ad un periodo di ferie di 190 ore lavorative retribuite per anno solare. A decorrere dall’1.1.2004 il dipendente ha diritto per ciascun anno, in sostituzione delle festività soppresse, a 26 ore di permessi retribuiti da fruirsi entro l’anno solare. L’epoca e la durata dei turni di ferie sono stabiliti garantendo possibilmente a tutti un periodo estivo, non inferiore al 50% del monte ore Permessi retribuiti a. per assemblee: i lavoratori hanno diritto a riunirsi all’interno dell’orario di lavoro nei limiti di 15 ore annue; b. per cariche sindacali: 12 ore annue nelle Organizzazioni da 6 a 15 dipendenti; 24 ore annue nelle Organizzazioni con oltre 15 dipendenti. c. 3 giorni, per lutto familiare; d. per la partecipazione all’espletamento delle funzioni elettorali; e. non superiore a 5 giorni, per gravi e documentate ragioni; f. per frequentare corsi di qualificazione, riqualificazione e aggiornamento professionale, nella misura annua del 10% del personale in servizio, fino ad un massimo di 150 ore annue; g. studenti: hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e saranno esonerati dal prestare lavoro straordinario e durante i riposi settimanali. Ai lavoratori compresi quelli universitari, permessi retribuiti giornalieri per sostenere le prove d’esame. Diritto allo studio: 150 ore annue individuali retribuite; tali ore sono utilizzate annualmente in ragione di un massimo del 3% del personale in servizio e, comunque, di almeno una unità Riduzione orario non prevista Festività oltre a quelle di legge, il Santo Patrono Festività soppresse vedere ferie ORARIO RETRIBUTIVI L’importo degli arretrati è stato quantificato tenendo conto dei riflessi sugli istituti retributivi indiretti che sono già ricompresi negli stessi; inoltre sono esclusi dalla base di calcolo del TFR Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze (ANPAS) UNICOLAVORO ........................................................................................................................................................................................................................... ORARIO Flessibilità orario contrattuale potranno essere definiti calendari di lavoro plurisettimanali o annuali con orari superiori o inferiori alle 38 ore con un minimo di 28 ore e un massimo di 44 ore nella settimana. Il maggior lavoro effettuato nelle settimane con orario di lavoro di durata superiore a quello prescritto non dà diritto a compenso per lavoro straordinario, mentre per le settimane di durata inferiore non dovrà darsi luogo a riduzioni della normale retribuzione Permanenza massima nel caso di assegnazione a mansioni superiori, il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all’attività svolta passaggio categoria superiore e l’assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo di 3 mesi, semprechè il lavoratore sia in possesso del titolo ove richiesto. Ai lavoratori che sono stati assegnati a più mansioni di diversa categoria e qualifica, deve essere attribuito il trattamento economico ed eventualmente la categoria corrispondenti alla mansione superiore, semprechè quest’ultima abbia carattere di prevalenza nel tempo. A far data dall’1.1.2004 : a. il personale inquadrato nelle cat. A, B, e C ha diritto al passaggio automatico di posizione economica con le seguenti modalità: 1. passaggio dalla 1a alla 2a posizione a decorrere dal mese successivo a quello in cui viene a compiere 12 mesi di permanenza nella 1a posizione; 2. passaggio dalla 2a alla 3a posizione a decorrere dal mese successivo a quello in cui viene a compiere 24 mesi di permanenza nella 2a posizione; 3. passaggio dalla 3a alla 4a posizione economica a decorrere dal mese successivo a quello in cui viene a compiere 48 mesi di permanenza nella 3a posizione; b. il personale inquadrato nella cat. D ha diritto al passaggio automatico dalla 1a alla 2a posizione a decorrere dal mese successivo a quello in cui viene a compiere 24 mesi di permanenza nella 1a posizione. In caso di passaggio dei lavoratori a categoria superiore, l’anzianità di servizio ai fini del diritto alle posizioni economiche successive alla prima, si calcolerà a partire dal giorno del passaggio di categoria ASSENZE Passaggio qualifica superiore nessuna particolarità Malattia il datore di lavoro è tenuto ad anticipare per conto dell’INPS le indennità previste dalla legge a partire dal primo giorno di malattia. Inoltre, se la malattia è indennizzata ed assistita dall’INPS, o se non è indennizzata a causa del superamento dei 180 giorni nell’anno solare, solo in caso di assenza per non più di due episodi morbosi, il datore di lavoro è tenuto ad integrare le prestazioni economiche assicurative sino a raggiungere il 100% della retribuzione globale netta fino al 365° giorno di assenza per malattia nell’arco di tre anni precedenti ad ogni inizio di malattia, computando altresì la malattia in corso. Il trattamento stesso non compete in caso di accertata trasformazione della malattia in invalidità pensionabile. Detto trattamento non deve essere comunque superiore a quello che il lavoratore avrebbe percepito se avesse lavorato. Il datore di lavoro può recedere dal rapporto allorquando il lavoratore si assenti oltre il limite di 18 mesi complessivi nell’arco di un triennio Infortunio il datore di lavoro è tenuto ad integrare le prestazioni economiche assicurative sino a raggiungere il 100% della retribuzione globale fino al 365° giorno di assenza per infortuni. Il datore di lavoro è tenuto ad anticipare il 40% della retribuzione, salvo conguaglio con quanto erogato dall’INAIL con conseguente obbligo del lavoratore di rimborsare quanto percepito a titolo di anticipazione Maternità alle lavoratrici in astensione obbligatoria dal lavoro per maternità compete il 100% della retribuzione Congedo matrimoniale 15 giorni consecutivi di calendario retribuiti, decorrenti dal primo giorno lavorativo immediatamente successivo al matrimonio stesso Servizio militare vedere D.L. C.P.S. 303/1946 e DPR 237/1964. N.B. Il D.Lgs. 215/2001, come modificato dall’art. 1 della L. 226/2004, ha stabilito la sospensione del servizio di leva con decorrenza 1.1.2005. Permessi a. per particolari esigenze personali, di durata non superiore alla metà dell’orario giornaliero, per un massimo di 36 ore nel corso dell’anno e comunque dopo aver utilizzato i permessi retribuiti per ex festività. Entro 2 mesi dalla fruizione di tali permessi il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate; b. in misura non inferiore a 8 giorni all’anno, ai dirigenti sindacali, per l’espletamento del loro mandato Sospensione/riduzione del lavoro o CIG nessuna particolarità Aspettative il lavoratore assunto come autista al quale sia ritirata la patente per condurre autoveicoli, avrà diritto alla conservazione del posto per un periodo di 12 mesi senza percepire retribuzione alcuna ne maturare altra indennità. In questo periodo, potrà essere adibito, ove ve ne sia la possibilità, ad altri lavori ed in questo caso percepirà la retribuzione del livello nel quale verrà a prestare servizio Prova a. 3 mesi per l’inquadramento fino alla categoria B; b. 6 mesi per gli inquadramenti superiori. Ove il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia il lavoratore sarà ammesso a completare il periodo di prova stesso ove sia in grado di riprendere il servizio entro 90 giorni dall’inizio della malattia Preavviso anzianità 5 anni 10 anni Oltre 10 anni A 10 giorni 15 giorni 20 giorni B–C 30 giorni 30 giorni 45 giorni D 30 giorni 60 giorni 60 giorni E 30 giorni 60 giorni 90 giorni F 90 giorni 120 giorni 150 giorni GESTIONE RAPPORTO Per i vincitori di pubblici concorsi inquadrati nelle categorie B, C, E, D il periodo di preavviso è di 30 giorni. Fatta eccezione per i vincitori di pubblico concorso, i termini di disdetta decorrono dal 1° o dal 16° giorno del mese Tirocinio non regolamentato Apprendistato Apprendistato professionalizzante – a. sono escluse da questa tipologia di contratto le professioni sanitarie derivanti dalla L. 502/92 e le professioni sociosanitarie individuate in base a specifici profili di rilievo nazionale; b. non è consentita l’assunzione alle Organizzazioni che non risultino aver assunto, con contratto a tempo indeterminato, il 50% degli apprendisti il cui contratto sia venuto a scadere nei 48 mesi precedenti; c. possono essere assunti i soggetti di età compresa tra i 18 anni e i 29 anni, per tutte le qualifiche per tutte le qualifiche previste dal CCNL. In caso di possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi della L. 53/2003, può essere stipulato a partire dal 17° anno di età; d. i lavoratori assunti con contratto di apprendistato non possono superare complessivamente il 100% dei lavoratori specializzati in forza presso l’azienda; il datore di lavoro che non ha alle proprie dipendenze lavoratori specializzati, o ne ha meno di 3, può assumere apprendisti in numero non superiore a 3; e. inquadramento: la categoria è la stessa dei lavoratori dipendenti con uguale qualifica; f. durata e trattamento economico: Cat. Durata A-B C-D-E-F 24 mesi 48 mesi 1° semestre 80% 80% 2° semestre 90% 90% retribuzione 3° semestre 95% 95% 4° semestre 100% 100% 3° e 4° anno 100% g. malattia: integrazione indennità INPS fino al raggiungimento del 50% della normale retribuzione per un massimo di 180 giorni; h. formazione: 120 ore annue. Per la formazione le Organizzazioni faranno riferimento al profilo formativo per la qualifica di Soccorritore elaborato a titolo sperimentale dalle parti stipulanti il presente CCNL sviluppato tenendo conto delle linee guida indicate dalla Conferenza Stato Regioni relative al soccorritore operante nel sistema di emergenza-urgenza e ai profili formativi elaborati dall’ISFOL per le altre qualifiche professionali Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze (ANPAS) UNICOLAVORO ........................................................................................................................................................................................................................... Vecchia disciplina – a. possono essere assunti come apprendisti i giovani di età non inferiore ai 16 anni e non superiore ai 24 anni e 364 giorni (v. risposta a interpello Min. Lav. prot. n. 2702, 24.3.2006), ovvero 26 nelle aree di cui agli obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE n. 2081 del Consiglio del 20 luglio 1993 e successive modificazioni e/o integrazioni; sono escluse le figure per le quali è richiesto titolo di abilitazione professionale. Qualora l’apprendista sia portatore di handicap i limiti di età sono elevati di due anni. Sono in ogni caso escluse le figure per le quali è richiesto un titolo di abilitazione professionale; b. durata: 36 mesi per le qualifiche comprese nelle categorie A e B; 48 mesi nelle altre categorie; c. formazione: 120 ore medie annue; 3 ore settimanali per gli apprendisti in possesso di titolo di studio post obbligo o attestato di qualifica professionale idoneo rispetto all’attività da svolgere; d. trattamento economico: 80% della retribuzione per i primi 6 mesi; 90% per i successivi6 mesi; 95% per ulteriori 6 mesi e 100% per il restante periodo; . prova: così come previsto dal CCNL per la categoria di inquadramento GESTIONE RAPPORTO Contratto intermittente non regolamentato Contratto tempo determinato la durata del contratto a termine non potrà essere superiore a 3 mesi. oltre ai casi previsti dalla legge, è ammesso nelle seguenti ulteriori ipotesi: a. garantire le indispensabili necessità del servizio ed assistenziali e la totale funzionalità di tutte le strutture previste dal presente contratto durante il periodo annuale programmato di ferie; b. per l’esecuzione di progetti di ricerca nell’ambito dei fini istituzionali delle Associazioni anche in collaborazione con Ministeri ed altre istituzioni pubbliche o private; . per l’effettuazione di attività sociosanitaria, psicopedagogica, assistenziale, di protezione civile e di solidarietà internazionale ed inoltre per l’espletamento di corsi di formazione o di specializzazione; d. per sostituzioni di lavoratori assenti per permesso straordinario non retribuito concesso dall’Organizzazione; e. in caso di assenza prolungata dal servizio per ragioni di carattere giuridico nonché in caso di impugnativa di licenziamento da parte del lavoratore sino alla definizione del giudizio; f. per sostituzione del lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto. I contratti a termine stipulati al di fuori delle suddette casistiche non potranno superare il 25% del personale assunto a tempo indeterminato. Nelle Organizzazioni che occupano fino a 7 dipendenti a tempo indeterminato potrà comunque essere effettuata l’assunzione di 2 lavoratori a tempo determinato Part time a. può essere di tipo orizzontale, verticale o misto; b. il minimo settimanale dell’orario di lavoro non può essere inferiore a 12 ore. Qualora non sia possibile il raggiungimento di detto minimo in un’unica ubicazione di servizio, è possibile solo a fronte della disponibilità del lavoratore ad operare su più ubicazioni; nel caso in cui presti l’attività lavorativa in due o più ubicazioni nell’ambito del territorio comunale per il raggiungimento del minimo settimanale, per lo spostamento da un posto all’altro di lavoro spetta al lavoratore il rimborso delle spese per tragitti non inferiori ai km 10, sulla base di criteri definiti dalla contrattazione a livello di Organizzazione. c. è ammesso il ricorso al lavoro supplementare nella misura massima del 50% dell’orario settimanale del lavoratore assunto con contratto part time; per ogni ora di lavoro supplementare è prevista una maggiorazione del 25% della quota oraria della normale retribuzione. Nel caso di superamento della misura massima del 50% dell’orario settimanale a tempo parziale è prevista, in alternativa al riposo compensativo, una maggiorazione del 40%, per ogni ora lavorata oltre il suddetto limite massimo. Le prestazioni di lavoro supplementare, rese in via continuativa e non occasionale negli otto mesi precedenti la data della richiesta, saranno consolidate nel proprio orario ordinario settimanale per una quota pari almeno al 70% della media delle ore prestate nel periodo predetto; d. le clausole flessibili ed elastiche per la variazione della collocazione della prestazione lavorativa e per l’aumento della durata della prestazione lavorativa (quest’ultima nella misura massima di 20 ore settimanali) comportano a favore del lavoratore un preavviso minimo di 2 giorni lavorativi e il diritto a percepire una maggiorazione, limitatamente alle ore oggetto di variazione o incremento, pari al 10%. Contratti d’inserimento non regolamentati Lavoro a domicilio non regolamentato Somministrazione di lavoro (ex lavoro interinale) non regolamentato Lavoro stagionale non regolamentato Telelavoro non regolamentato PREVIDENZA ASSISTENZA Lavoro ripartito (job sharing) non regolamentato Viaggiatori e piazzisti non previsti Collocamento non sono computabili ai fini della determinazione della riserva di cui alla L. 223/1991 le assunzioni dei lavoratori cui sia assegnata una qualifica ricompresa nei liv. dal d alla F nonché i profili professionali di autista di mezzi di soccorso e do soccorritore. Sono comunque esclusi i lavoratori assunti da adibire a mansioni di custodia, fiducia e sicurezza Previd. integrativa/complem. non prevista Assistenza integrativa non prevista Polizze vita non previste Polizze infortuni non previste Quadri non previsti