2012 – V sessione – Atto citazione Alfa

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2012 – V sessione – Atto citazione Alfa
TRIBUNALE DI MILANO
ATTO DI CITAZIONE
***
Nell’interesse di Alfa S.p.A., con sede in Milano - Loc. ____, codice fiscale
e numero di iscrizione nel registro delle imprese di Milano _______, in
persona del legale rappresentante e procuratore generale Dott. GL,
rappresentata e difesa, giusto mandato in calce al presente atto, dagli
Avvocati MT, GPC e AM del Foro di Milano, presso lo studio dei quali in
Milano, Corso _____, è eletto domicilio, indicandosi ai sensi e per gli effetti
dell’art. 133 c.p.c. il numero di fax _______ e gli indirizzi di posta
elettronica ___________
- attrice -
contro
Beta S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale
in Milano, via ________, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro
delle Imprese di Milano _________
- convenuta -
nonché contro
Notaio Rossi, C.F. ________, domiciliato in Milano, Via ______
- altro convenuto ***
FATTI
A)
LE
PARTI E IL CONTRATTO DI COMPRAVENDITA DI RAMO
D’AZIENDA TRA ESSE STIPULATO IN DATA 30 GIUGNO 2007
1
1.
La società attrice, Alfa S.p.A. appartiene al notissimo e omonimo
gruppo multinazionale, operante in diversi settori tra i quali il chimico e il
medicale.
2.
Per oltre 40 anni Alfa S.p.A. ha posseduto un sito industriale in
Piemonte, nel quale veniva svolta attività di produzione di film in poliestere
e di lucidi per presentazioni su supporto in poliestere. Lo stabilimento è
stato per decenni una delle più importanti realtà industriali piemontesi,
arrivando in passato ad impiegare oltre 1000 dipendenti, purtroppo
progressivamente ridottisi a circa 200.
3.
A seguito di una grave ed irreversibile crisi di mercato occorsa in
anni recenti, Alfa S.p.A. ha dovuto avviare un programma di
riorganizzazione delle attività attraverso la cessione a terzi del ramo
d’azienda afferente a detto sito industriale, nonché con il ricorso alla Cassa
Integrazione Guadagni Straordinaria (“CIGS”) dei dipendenti dello
stabilimento sopra citato, con decorrenza dal 17 gennaio 2006.
4.
Tuttavia Alfa S.p.A., consapevole dell’importanza assunta dallo
stabilimento piemontese per la comunità locale e delle implicazioni anche
sociali del proprio programma di riorganizzazione, ha ricercato un
compratore che fosse interessato, in particolare, ad elaborare un serio piano
industriale per il rilancio dell’attività del sito.
5.
Il compratore del ramo d’azienda veniva individuato nella società
convenuta, denominata Beta S.p.A., società costituita ad hoc nel mese di
dicembre 2006 per l’acquisto del suddetto ramo d’azienda (doc. 1 prodotto,
visura ordinaria di Beta S.p.A.).
2
6.
Dopo alcuni mesi di trattative, in data 30 giugno 2007 le parti
stipulavano il contratto definitivo di cessione di ramo d’azienda a rogito del
Notaio Rossi, (nel seguito: il “Contratto”), in forza del quale Alfa S.p.A. ha
ceduto a Beta S.p.A. il “ramo aziendale relativo all’insediamento industriale sito in
___________ (TO), Strada Statale 87, km. 20,700” (doc. 2 prodotto).
7.
L’attenzione di Alfa S.p.A. per gli aspetti lavoristici e di tutela
dell’occupazione connessi alla cessione è evidenziata anche nel Contratto,
che conteneva specifiche obbligazioni assunte da Beta S.p.A. nei confronti
di Alfa S.p.A. ma a favore e nell’interesse dei dipendenti (obbligazioni alle
quali Beta S.p.A., si anticipa sin d’ora, si è resa totalmente inadempiente). Il
riferimento è, in particolare, alla garanzia della stabilità dei posti di lavoro
per non meno di cinque anni dalla data di acquisizione del ramo d’azienda
(art. 6 del Contratto), nonché alla dichiarazione resa da Beta S.p.A. di “voler
sviluppare e valorizzare al meglio il ramo di azienda di cui trattasi e le risorse in esso
incluse, rispettando gli impegni presi, anche in sede sindacale, aventi ad oggetto la
presenza per almeno un quinquennio nel sito di ________, ed impegnandosi sin d’ora a
condurre le attività future nel rispetto della normativa e delle regole di etica degli affari”
(art. 8.3 del Contratto).
8.
Sempre in data 30 giugno 2007, Alfa S.p.A. e Beta S.p.A. hanno
stipulato una scrittura privata, (nel seguito: l’ “Accordo Integrativo”), in
cui si dava atto dell’esistenza di una precedente causa tra Alfa S.p.A. e Delta
S.p.A. pendente avanti al Tribunale di Milano, Sez. III, causa relativa a un
contratto preliminare di cessione dello stesso ramo d’azienda, per il quale
Delta aveva trascritto la propria domanda di esecuzione in forma specifica
presso la Conservatoria dei RR.II. (doc. 3 prodotto).
3
B)
GLI
AVVENIMENTI
SUCCESSIVI
ALLA
STIPULAZIONE
DEL
CONTRATTO – LA MAGGIORAZIONE DEL PREZZO CONCORDATA
– L’INADEMPIMENTO DI BETA S.P.A.
9.
Ai sensi della clausola 4.1 del Contratto, il corrispettivo per la
cessione veniva provvisoriamente determinato in Euro 348.000, sulla base
di una situazione patrimoniale del ramo d’azienda alla data del 31 maggio
2007. Un assegno per il suddetto importo di Euro 348.000 veniva
depositato fiduciariamente presso il Notaio Rossi e sarebbe stato
consegnato a Alfa S.p.A. “alla consegna da parte di Alfa S.p.A. della garanzia”
prevista dall’Accordo Integrativo.
10.
La clausola 4.2 del Contratto prevedeva che entro il 15 settembre
2007 le parti avrebbero accertato “l’entità dell’eventuale conguaglio che potrà
rendersi necessario in funzione delle variazioni intervenute nel valore delle attività e
passività sino alla data di decorrenza del trasferimento” (1° luglio 2007), indicando,
a titolo previsionale e provvisorio, l’importo di Euro 1.200.000 come
presumibile misura di detto conguaglio.
11.
La clausola 4.3 del Contratto prevedeva altresì che l’eventuale
credito in favore di Alfa S.p.A. a titolo di conguaglio sarebbe stato pagato
entro il 30 giugno 2009; tale pattuizione era però meglio specificata
nell’Accordo Integrativo, ultimo paragrafo, laddove si prevedeva che “nel
caso la domanda avanzata da Delta S.p.A. ex art. 2932 c.c. venga respinta con
sentenza definitiva passata in giudicato o nel caso Alfa S.p.A. e Delta S.p.A
raggiungano un accordo transattivo inerente il contenzioso in essere anteriormente alla
data del 30 giugno 2009, Beta S.p.A. dovrà immediatamente provvedere al pagamento
del conguaglio dovuto sopra indicato”. Dunque, con la conclusione dell’accordo
4
transattivo tra Alfa S.p.A. e Delta S.p.A. sarebbe divenuto immediatamente
esigibile (anche) l’importo dovuto da Beta S.p.A. a titolo di conguaglio.
12.
Al fine di pervenire al più presto alla definitiva esecuzione della
cessione del ramo d’azienda, Alfa S.p.A. si è prodigata per negoziare un
accordo transattivo con Delta S.p.A. e ha concluso un contratto di
transazione della lite in questione, con notevole sacrificio economico da
parte di Alfa S.p.A. stessa, che ha accettato la soluzione stragiudiziale (e il
correlato sostanzioso esborso economico), nonostante l’elevata probabilità
che il giudizio terminasse con esito favorevole.
13.
La transazione tra Alfa S.p.A. e Delta S.p.A. è stata puntualmente
eseguita e, in data 20 novembre 2007, il Tribunale di Milano, preso atto
delle rinunce delle parti alle relative domande, ha dichiarato l’estinzione
della causa, ordinando la cancellazione della trascrizione della domanda di
Delta S.p.A. (doc. 4 prodotto).
14.
Contestualmente alla negoziazione dell’accordo transattivo di cui
sopra, Alfa S.p.A. ha eseguito tutti gli accertamenti contabili necessari per
l’accertamento del conguaglio sul corrispettivo della cessione e in data 5
settembre 2007 ha comunicato a Beta S.p.A. che, tenuto conto della somma
di Euro 348.000 indicata dall’assegno depositato presso il Notaio, il prezzo
della cessione (pari alla differenza tra attività e passività del ramo d’azienda)
sarebbe stato pari a Euro 1.207.174 (doc. 6 prodotto).
15.
Successivamente Alfa S.p.A. e Beta S.p.A. concordavano una
maggiorazione di Euro 200.000 sul prezzo già pattuito per il trasferimento,
e il prezzo veniva dunque definitivamente fissato complessivamente in
Euro 1.755.174.
5
16.
Ciò risulta dalla lettera di Beta S.p.A. del 28 settembre 2007 (doc. 7
prodotto), con la quale Beta S.p.A. così si impegnava: “tale importo [la
maggiorazione per Euro 200.000] verrà pagato contestualmente al pagamento
residuo di € 1.207.000 secondo le modalità già previste al contratto tra di noi sottoscritto
in data 30 giugno u.s.”. In questo modo Beta S.p.A. accettava la situazione
patrimoniale del ramo d’azienda inviata da Alfa S.p.A. in data 5 settembre
2007 e riconosceva espressamente il proprio debito nei confronti di
Alfa S.p.A. per il complessivo importo di Euro 1.755.174.
17.
Pertanto, sempre in data 29 settembre 2007, Alfa S.p.A. invitava
Beta S.p.A. a comparire presso il Notaio Rossi per la sottoscrizione della
scrittura integrativa di accertamento del conguaglio, allegando una bozza di
tale scrittura privata. Dopo aver fissato un primo appuntamento presso il
suddetto Notaio per il giorno 4 ottobre 2007 (doc. 8 prodotto), Beta S.p.A.
cancellava immotivatamente tale riunione e rifiutava di concordare una data
per la sottoscrizione della scrittura integrativa.
18.
Successivamente Alfa S.p.A. – essendosi verificate tutte le condizioni
per il pronto adempimento degli obblighi contrattuali assunti da Beta S.p.A.
– ha più volte sollecitato la sottoscrizione della scrittura integrativa di
accertamento del conguaglio sul prezzo e il pagamento integrale del
corrispettivo per la cessione del ramo d’azienda, ma senza successo.
19.
A mezzo telegramma in data 16 gennaio 2008 – invitava ancora una
volta Beta S.p.A. a comparire avanti al Notaio Rossi di Milano per il giorno
19 gennaio 2008 (doc. 10 prodotto). Anche tale convocazione, tuttavia, non
sortiva effetti, e ad oggi la convenuta Beta S.p.A. non ha adempiuto
neppure in minima parte alla propria obbligazione di pagamento.
6
20.
Allo stato, Alfa S.p.A. non è riuscita ad ottenere neppure lo svincolo
dell’assegno per Euro 348.000, depositato in via fiduciaria presso il Notaio
Rossi, qui convenuto, all’epoca della stipulazione del Contratto (si veda l’art.
4.1 del Contratto stesso). Nonostante svariate richieste dei legali dell’attrice,
infatti, il suddetto Notaio, senza fornire alcuna spiegazione in proposito,
non ha provveduto al rilascio dell’assegno (doc. 10 bis prodotto).
C)
IL
RICORSO PER SEQUESTRO CONSERVATIVO PROMOSSO DA
ALFA S.P.A. E ACCOLTO DAL TRIBUNALE DI MILANO
21.
Alfa S.p.A. si è pertanto determinata ad agire in giudizio per ottenere
il pagamento di quanto ad essa dovuto e, per il fondato timore di perdere la
garanzia del proprio credito, ha agito in via cautelare e conservativa,
proponendo in data 7 marzo 2008 ricorso per sequestro conservativo
contro Beta S.p.A. fino alla concorrenza di Euro 2.200.000 per capitale,
interessi e spese.
22.
La causa veniva assegnata alla sezione III di codesto Tribunale e,
con provvedimento depositato in data 9 maggio 2008, il Giudice Delegato
Dott. ______ accoglieva il ricorso, autorizzando la ricorrente ad eseguire il
sequestro conservativo contro Beta S.p.A. dei beni mobili ed immobili,
nonché dei crediti, appartenenti a quest’ultima, fino alla concorrenza
dell’importo di Euro 1.407.174. Con il presente atto si provvede quindi,
nell’assegnato termine di 60 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza di cui
sopra, all’instaurazione del giudizio di merito ex art. 669 octies c.p.c.
7
***
DIRITTO
1.
DEL CREDITO PER IL CORRISPETTIVO DELLA CESSIONE
1.1
Considerazioni generali
Riteniamo che non sia necessario spendere ulteriori parole per dimostrare la
fondatezza del diritto azionato da Alfa S.p.A. già in sede cautelare e con il
presente giudizio di merito, avendo fornito ampia e circostanziata prova
nelle premesse in fatto del credito vantato da Alfa S.p.A. quale corrispettivo
per la cessione del ramo d’azienda per l’importo di Euro 1.755.174 (salvo
quanto detto infra in relazione alla somma di Euro 348.000 recata
dall’assegno bancario a suo tempo consegnato al Notaio Rossi).
In proposito si aggiunga che all’udienza del 4 aprile u.s., convocata per la
discussione dell’istanza cautelare, il Dott. Gamma, nella qualità di legale
rappresentante di Beta S.p.A.., ha espressamente riconosciuto il debito
per detto importo “come indicato nella pagina 5 del ricorso per sequestro
conservativo”, con dichiarazione personalmente sottoscritta avanti al Giudice
Delegato.
La presente azione, pertanto, non potrà che concludersi con la condanna
della convenuta al pagamento dell’importo in questione. Trattandosi di
somma la cui debenza non è contestata, Alfa S.p.A. sin d’ora anticipa che in
occasione della prima udienza proporrà istanza per l’emissione di
ingiunzione di pagamento ex art. 186 bis c.p.c.
1.2
La parte del credito di cui all’assegno consegnato in via
fiduciaria al Notaio Rossi
8
Alcune precisazioni sono invece necessarie in relazione alla parte del credito
recata dall’assegno bancario, dell’importo di Euro 348.000, consegnato
fiduciariamente da Alfa S.p.A. al Notaio Rossi in occasione della
stipulazione del Contratto.
Come si è detto in narrativa, alla luce di quanto previsto dall’Accordo
Integrativo, con la stipulazione della transazione tra Alfa S.p.A. e Delta
S.p.A. è venuto automaticamente meno l’impegno di Alfa S.p.A. di
consegnare a Beta S.p.A. la garanzia concordata e, di conseguenza, è venuto
meno anche il presupposto del deposito fiduciario dell’assegno de quo presso
il Notaio. Pertanto l’assegno doveva essere consegnato a Alfa S.p.A., su
semplice richiesta di questa che, in via esclusiva e non congiuntamente a
Beta S.p.A., lo aveva consegnato al Notaio.
Il Notaio Rossi, ad oggi, senza alcuna plausibile motivazione, si ostina a non
volere consegnare l’assegno a Alfa S.p.A., non avendo mai fornito alcun
chiarimento scritto ed essendosi limitato genericamente ad affermare che, in
assenza del consenso di Beta S.p.A., non sarebbe possibile provvedere allo
svincolo dell’assegno.
Tale comportamento si pone in aperto contrasto con i Principi di
Deontologia Professionale dei Notai (doc. 39), ed in particolare con l’art. 45
relativo all’affidamento di somme (tra cui, per espressa previsione, sono
ricompresi gli assegni bancari, quale quello in questione).
Detto articolo prevede che “nel documento col quale verrà conferito al notaio
l’incarico dovranno essere chiaramente indicati: […] l’esatta individuazione dei soggetti ai
quali devono essere versate le somme con la espressa previsione che la consegna di esse (sia
nel caso di mancato adempimento, sia nel caso in cui l’incarico consista proprio nella
9
consegna ad un determinato soggetto quando si sia o non si sia verificato un determinato
evento, sia nel caso in cui adempiuto l’incarico residui un quid da consegnare ad un
determinato soggetto) debba essere fatta alla presenza di tutte le parti; tale previsione
potrà essere omessa nel caso in cui la consegna di una somma sia dovuta
inequivocabilmente al verificarsi di un evento, oggettivamente controllabile.”
È di tutta evidenza che Alfa S.p.A., oltre ad avere in via esclusiva conferito
l’incarico al Notaio, è stata esattamente individuata quale soggetto al quale
deve essere consegnato l’assegno. È parimenti evidente che non è stato
previsto che la consegna dell’assegno dovesse essere fatta alla presenza di
tutte le parti perché la consegna stessa era dovuta “inequivocabilmente al
verificarsi di un evento, oggettivamente controllabile”, tale evento essendo la
consegna della garanzia prevista in caso di mancata stipulazione della
transazione tra Alfa S.p.A. e Delta S.p.A. oppure la avvenuta transazione
della lite tra le medesime parti.
Alla luce di quanto sopra, appare evidente come il rifiuto del Notaio Rossi
di consegnare l’assegno de quo sia immotivato e che questi dovrà essere
condannato a consegnare il titolo di credito all’attrice, oltre che al
pagamento degli interessi legali sull’importo di Euro 348.000, decorrenti dal
13 febbraio 2008 (data in cui per la prima volta Alfa S.p.A., a mezzo dei
propri legali, ha richiesto la consegna dell’assegno in questione).
1.3
Il verosimile (futuro) mancato buon fine dell’assegno –
Relative domande
Il Giudice del cautelare ha correttamente rilevato che l’assegno bancario ha,
in astratto, valenza adempitiva dell’obbligazione pecuniaria. Va altresì
10
precisato che l’effettiva liberazione del debitore si ha esclusivamente in caso
di buon fine dell’assegno stesso.
La giurisprudenza si è espressa in proposito nei termini che seguono:

“[l]’accettazione del creditore di una somma di danaro di un assegno bancario di
corrispondente importo rilasciatogli dal debitore non estingue l’obbligazione, se il
titolo di credito non va a buon fine” (Cass. Civ. 15396/2000, Giust. civ. Mass.
2000, 2534) […]”; e ancora

“[l]’invio di assegni (non solo bancari ma anche circolari) da parte del debitore
obbligato al pagamento di somme di danaro si configura come datio in solutum
o, più precisamente, come proposta di una datio pro solvendo, la cui efficacia
liberatoria dipende dal preventivo assenso del creditore (che può essere manifestato
anche con comportamento concludente), ovvero dalla sua accettazione, che è
configurabile quando trattenga e riscuota l’assegno inviatogli. In quest’ultima
ipotesi la prestazione diversa da quella dovuta è accettata con riserva, quanto al
definitivo effetto liberatorio, dell’esito della condizione “salvo buon fine” o “salvo
incasso”, di norma inerente all’accettazione di un credito, anche cartolare, in
pagamento dell’importo dovuto in numerario” (Cass. Civ. 3427/98, Giust. Civ.
Mass. 1998, 715).
È evidente che, nel caso di specie, vi è stato l’assenso del creditore Alfa
S.p.A. al pagamento (parziale) mediante consegna dell’assegno bancario. È
altrettanto evidente, tuttavia, che le probabilità che l’assegno in questione
venga effettivamente incassato sono praticamente inesistenti, visto lo stato
di sostanziale insolvenza in cui versa Beta S.p.A. (già accertato in sede
cautelare).
11
Alfa S.p.A. formula quindi, nel presente giudizio, una domanda cd. di
“condanna condizionata”, chiedendo che, per l’ipotesi in cui l’assegno de quo
non vada a buon fine, Beta S.p.A. venga condannata al pagamento anche
della somma di Euro 348.000 recata dall’assegno in questione. Sul punto, è
opportuno ricordare che “[n]ell’ordinamento processuale vigente è possibile emettere
sentenze di condanna condizionate, quanto alla loro efficacia, al verificarsi di un
determinato evento futuro e incerto, o alla scadenza di un termine prestabilito o ad una
controprestazione specifica, purché il verificarsi dell’evento dedotto in condizione non
richieda ulteriori accertamenti di merito da compiersi in un nuovo giudizio di cognizione,
ma possa semplicemente esser fatto valere in sede esecutiva mediante opposizione
all’esecuzione” (Cass. Civ. 19657/2004, Banca borsa tit. cred. 2005, II, 611).
La domanda in questione è pertanto sicuramente ammissibile. È il caso
inoltre di precisare che l’evento futuro e incerto (il mancato buon fine
dell’assegno) potrebbe verificarsi già in corso di causa (se verrà concessa
ordinanza di consegna dell’assegno ex art. 186 ter c.p.c. – che pure verrà
proposta in occasione della prima udienza – e lo stesso risulterà insoluto).
TUTTO CIÒ PREMESSO,
la Alfa S.p.A., come sopra rappresentata, difesa e domiciliata
CITA
1)
Beta S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, con
sede legale in Milano, via ______, codice fiscale e numero di
iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano _______
e
2)
Notaio Rossi, ___________, con studio in Milano, Via _______
12
a comparire avanti al Tribunale di Milano, Sezione e Giudice designandi,
all’udienza del 10 dicembre 2008, ore di rito, con invito a costituirsi almeno
20 giorni prima della predetta udienza depositando in cancelleria il proprio
fascicolo contenente la comparsa di cui all’art. 167 c.p.c., la copia della
citazione notificata, la procura ed i documenti che si offrono in
comunicazione e
avverte
che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui agli
articoli 38 e 167 c.p.c. e, in particolare, dalla proposizione delle domande
riconvenzionali e dalla chiamata di terzi in causa e che, in difetto di
costituzione, si procederà in loro dichiarata contumacia, per ivi sentire
accogliere le seguenti
CONCLUSIONI
Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni diversa domanda, eccezione e
deduzione, così giudicare:
1)
Condannare la convenuta Beta S.p..A. a versare a Alfa S.p.A.. la
somma di Euro 1.407.174, a titolo di conguaglio del corrispettivo
per la cessione del ramo d’azienda meglio descritto in narrativa, oltre
interessi legali a decorrere dal 28 settembre 2007 e fino al giorno di
effettivo pagamento.
2)
Condannare il Notaio Rossi a consegnare a Alfa S.p.A. l’assegno
bancario n° ____ emesso sulla Banca Popolare di Sondrio,
condannando altresì lo stesso Notaio al pagamento degli interessi
13
legali su tale somma a decorrere dal 13 febbraio 2008 e fino al
giorno di effettivo incasso dell’assegno.
3)
Condannare Beta S.p.A., per l’ipotesi in cui l’assegno di cui alla
conclusione 2) risultasse insoluto, a pagare a Alfa S.p.A. l’ulteriore
importo di Euro 348.000, a titolo di parziale corrispettivo per la
cessione del ramo d’azienda meglio descritto in narrativa, oltre
interessi legali a decorrere dal 28 settembre 2007 e fino al giorno di
effettivo pagamento.
4)
Con vittoria di spese, competenze e onorari, che dovranno
ricomprendere anche le spese e competenze del giudizio cautelare.
In via istruttoria
Si produce fascicolo del procedimento cautelare.
Si producono i seguenti documenti, indicati in narrativa, con numerazione
progressiva rispetto ai documenti prodotti nel procedimento cautelare:
doc. 39) Principi di Deontologia Professionale dei Notai;
Si chiede sin d’ora, in caso di contestazione da parte dei convenuti delle
circostanze di fatto allegate in narrativa, l’ammissione alla prova per testi e
per interpello su tutte dette circostanze.
Con riserva di articolazione di ulteriori mezzi istruttori e di ulteriori
produzioni mediante memoria ai sensi dell’art. 183, comma VI, c.p.c..
***
Ai sensi degli articoli 9 e 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come
modificato, si dichiara che il valore complessivo del presente procedimento
è superiore a Euro 520.000 e che pertanto il contributo dovuto è pari a
14
Euro 1.100.
***
Milano, 9 luglio 2008
Avv. MT
Avv. GPC
Avv. AM
***
Mandato: Nella mia qualità di procuratore generale della Alfa S.p.A., delego
a rappresentare e difendere la stessa, nel presente procedimento, in ogni sua
fase, stato e grado, gli Avvocati MT, GPC e AM del Foro di Milano, sia
congiuntamente che disgiuntamente, conferendo agli stessi ogni più ampio
potere di legge previsto per il mandato alle liti. Eleggo domicilio presso lo
studio dei suddetti avvocati in Milano, Corso__________.
La firma è autentica
Avv. GPC
Alfa S.p.A.
***
Relazione di Notifica
A richiesta dell’Avv. MT, nella sua qualità ut supra, io sottoscritto Ufficiale
Giudiziario, addetto all’ufficio Unico Notifiche presso la Corte d’Appello di
Milano, ho notificato l’atto di citazione che precede a:
1)
Beta S.p.A, con sede in Milano, Via ________, in persona del suo
legale rappresentante pro tempore, ivi recandomi e consegnandone
copia a mani di:
15
2)
Beta S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore,
presso il domicilio eletto nello studio dell’Avv. LR in Milano, Via
________, ivi recandomi e consegnandone copia a mani di
3)
Notaio Rossi, con studio in Milano, Via ________, ivi recandomi
e consegnandone copia a mani di:
16