2012 – V sessione – Atto citazione Alfa
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2012 – V sessione – Atto citazione Alfa
TRIBUNALE DI MILANO ATTO DI CITAZIONE *** Nell’interesse di Alfa S.p.A., con sede in Milano - Loc. ____, codice fiscale e numero di iscrizione nel registro delle imprese di Milano _______, in persona del legale rappresentante e procuratore generale Dott. GL, rappresentata e difesa, giusto mandato in calce al presente atto, dagli Avvocati MT, GPC e AM del Foro di Milano, presso lo studio dei quali in Milano, Corso _____, è eletto domicilio, indicandosi ai sensi e per gli effetti dell’art. 133 c.p.c. il numero di fax _______ e gli indirizzi di posta elettronica ___________ - attrice - contro Beta S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Milano, via ________, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano _________ - convenuta - nonché contro Notaio Rossi, C.F. ________, domiciliato in Milano, Via ______ - altro convenuto *** FATTI A) LE PARTI E IL CONTRATTO DI COMPRAVENDITA DI RAMO D’AZIENDA TRA ESSE STIPULATO IN DATA 30 GIUGNO 2007 1 1. La società attrice, Alfa S.p.A. appartiene al notissimo e omonimo gruppo multinazionale, operante in diversi settori tra i quali il chimico e il medicale. 2. Per oltre 40 anni Alfa S.p.A. ha posseduto un sito industriale in Piemonte, nel quale veniva svolta attività di produzione di film in poliestere e di lucidi per presentazioni su supporto in poliestere. Lo stabilimento è stato per decenni una delle più importanti realtà industriali piemontesi, arrivando in passato ad impiegare oltre 1000 dipendenti, purtroppo progressivamente ridottisi a circa 200. 3. A seguito di una grave ed irreversibile crisi di mercato occorsa in anni recenti, Alfa S.p.A. ha dovuto avviare un programma di riorganizzazione delle attività attraverso la cessione a terzi del ramo d’azienda afferente a detto sito industriale, nonché con il ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (“CIGS”) dei dipendenti dello stabilimento sopra citato, con decorrenza dal 17 gennaio 2006. 4. Tuttavia Alfa S.p.A., consapevole dell’importanza assunta dallo stabilimento piemontese per la comunità locale e delle implicazioni anche sociali del proprio programma di riorganizzazione, ha ricercato un compratore che fosse interessato, in particolare, ad elaborare un serio piano industriale per il rilancio dell’attività del sito. 5. Il compratore del ramo d’azienda veniva individuato nella società convenuta, denominata Beta S.p.A., società costituita ad hoc nel mese di dicembre 2006 per l’acquisto del suddetto ramo d’azienda (doc. 1 prodotto, visura ordinaria di Beta S.p.A.). 2 6. Dopo alcuni mesi di trattative, in data 30 giugno 2007 le parti stipulavano il contratto definitivo di cessione di ramo d’azienda a rogito del Notaio Rossi, (nel seguito: il “Contratto”), in forza del quale Alfa S.p.A. ha ceduto a Beta S.p.A. il “ramo aziendale relativo all’insediamento industriale sito in ___________ (TO), Strada Statale 87, km. 20,700” (doc. 2 prodotto). 7. L’attenzione di Alfa S.p.A. per gli aspetti lavoristici e di tutela dell’occupazione connessi alla cessione è evidenziata anche nel Contratto, che conteneva specifiche obbligazioni assunte da Beta S.p.A. nei confronti di Alfa S.p.A. ma a favore e nell’interesse dei dipendenti (obbligazioni alle quali Beta S.p.A., si anticipa sin d’ora, si è resa totalmente inadempiente). Il riferimento è, in particolare, alla garanzia della stabilità dei posti di lavoro per non meno di cinque anni dalla data di acquisizione del ramo d’azienda (art. 6 del Contratto), nonché alla dichiarazione resa da Beta S.p.A. di “voler sviluppare e valorizzare al meglio il ramo di azienda di cui trattasi e le risorse in esso incluse, rispettando gli impegni presi, anche in sede sindacale, aventi ad oggetto la presenza per almeno un quinquennio nel sito di ________, ed impegnandosi sin d’ora a condurre le attività future nel rispetto della normativa e delle regole di etica degli affari” (art. 8.3 del Contratto). 8. Sempre in data 30 giugno 2007, Alfa S.p.A. e Beta S.p.A. hanno stipulato una scrittura privata, (nel seguito: l’ “Accordo Integrativo”), in cui si dava atto dell’esistenza di una precedente causa tra Alfa S.p.A. e Delta S.p.A. pendente avanti al Tribunale di Milano, Sez. III, causa relativa a un contratto preliminare di cessione dello stesso ramo d’azienda, per il quale Delta aveva trascritto la propria domanda di esecuzione in forma specifica presso la Conservatoria dei RR.II. (doc. 3 prodotto). 3 B) GLI AVVENIMENTI SUCCESSIVI ALLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO – LA MAGGIORAZIONE DEL PREZZO CONCORDATA – L’INADEMPIMENTO DI BETA S.P.A. 9. Ai sensi della clausola 4.1 del Contratto, il corrispettivo per la cessione veniva provvisoriamente determinato in Euro 348.000, sulla base di una situazione patrimoniale del ramo d’azienda alla data del 31 maggio 2007. Un assegno per il suddetto importo di Euro 348.000 veniva depositato fiduciariamente presso il Notaio Rossi e sarebbe stato consegnato a Alfa S.p.A. “alla consegna da parte di Alfa S.p.A. della garanzia” prevista dall’Accordo Integrativo. 10. La clausola 4.2 del Contratto prevedeva che entro il 15 settembre 2007 le parti avrebbero accertato “l’entità dell’eventuale conguaglio che potrà rendersi necessario in funzione delle variazioni intervenute nel valore delle attività e passività sino alla data di decorrenza del trasferimento” (1° luglio 2007), indicando, a titolo previsionale e provvisorio, l’importo di Euro 1.200.000 come presumibile misura di detto conguaglio. 11. La clausola 4.3 del Contratto prevedeva altresì che l’eventuale credito in favore di Alfa S.p.A. a titolo di conguaglio sarebbe stato pagato entro il 30 giugno 2009; tale pattuizione era però meglio specificata nell’Accordo Integrativo, ultimo paragrafo, laddove si prevedeva che “nel caso la domanda avanzata da Delta S.p.A. ex art. 2932 c.c. venga respinta con sentenza definitiva passata in giudicato o nel caso Alfa S.p.A. e Delta S.p.A raggiungano un accordo transattivo inerente il contenzioso in essere anteriormente alla data del 30 giugno 2009, Beta S.p.A. dovrà immediatamente provvedere al pagamento del conguaglio dovuto sopra indicato”. Dunque, con la conclusione dell’accordo 4 transattivo tra Alfa S.p.A. e Delta S.p.A. sarebbe divenuto immediatamente esigibile (anche) l’importo dovuto da Beta S.p.A. a titolo di conguaglio. 12. Al fine di pervenire al più presto alla definitiva esecuzione della cessione del ramo d’azienda, Alfa S.p.A. si è prodigata per negoziare un accordo transattivo con Delta S.p.A. e ha concluso un contratto di transazione della lite in questione, con notevole sacrificio economico da parte di Alfa S.p.A. stessa, che ha accettato la soluzione stragiudiziale (e il correlato sostanzioso esborso economico), nonostante l’elevata probabilità che il giudizio terminasse con esito favorevole. 13. La transazione tra Alfa S.p.A. e Delta S.p.A. è stata puntualmente eseguita e, in data 20 novembre 2007, il Tribunale di Milano, preso atto delle rinunce delle parti alle relative domande, ha dichiarato l’estinzione della causa, ordinando la cancellazione della trascrizione della domanda di Delta S.p.A. (doc. 4 prodotto). 14. Contestualmente alla negoziazione dell’accordo transattivo di cui sopra, Alfa S.p.A. ha eseguito tutti gli accertamenti contabili necessari per l’accertamento del conguaglio sul corrispettivo della cessione e in data 5 settembre 2007 ha comunicato a Beta S.p.A. che, tenuto conto della somma di Euro 348.000 indicata dall’assegno depositato presso il Notaio, il prezzo della cessione (pari alla differenza tra attività e passività del ramo d’azienda) sarebbe stato pari a Euro 1.207.174 (doc. 6 prodotto). 15. Successivamente Alfa S.p.A. e Beta S.p.A. concordavano una maggiorazione di Euro 200.000 sul prezzo già pattuito per il trasferimento, e il prezzo veniva dunque definitivamente fissato complessivamente in Euro 1.755.174. 5 16. Ciò risulta dalla lettera di Beta S.p.A. del 28 settembre 2007 (doc. 7 prodotto), con la quale Beta S.p.A. così si impegnava: “tale importo [la maggiorazione per Euro 200.000] verrà pagato contestualmente al pagamento residuo di € 1.207.000 secondo le modalità già previste al contratto tra di noi sottoscritto in data 30 giugno u.s.”. In questo modo Beta S.p.A. accettava la situazione patrimoniale del ramo d’azienda inviata da Alfa S.p.A. in data 5 settembre 2007 e riconosceva espressamente il proprio debito nei confronti di Alfa S.p.A. per il complessivo importo di Euro 1.755.174. 17. Pertanto, sempre in data 29 settembre 2007, Alfa S.p.A. invitava Beta S.p.A. a comparire presso il Notaio Rossi per la sottoscrizione della scrittura integrativa di accertamento del conguaglio, allegando una bozza di tale scrittura privata. Dopo aver fissato un primo appuntamento presso il suddetto Notaio per il giorno 4 ottobre 2007 (doc. 8 prodotto), Beta S.p.A. cancellava immotivatamente tale riunione e rifiutava di concordare una data per la sottoscrizione della scrittura integrativa. 18. Successivamente Alfa S.p.A. – essendosi verificate tutte le condizioni per il pronto adempimento degli obblighi contrattuali assunti da Beta S.p.A. – ha più volte sollecitato la sottoscrizione della scrittura integrativa di accertamento del conguaglio sul prezzo e il pagamento integrale del corrispettivo per la cessione del ramo d’azienda, ma senza successo. 19. A mezzo telegramma in data 16 gennaio 2008 – invitava ancora una volta Beta S.p.A. a comparire avanti al Notaio Rossi di Milano per il giorno 19 gennaio 2008 (doc. 10 prodotto). Anche tale convocazione, tuttavia, non sortiva effetti, e ad oggi la convenuta Beta S.p.A. non ha adempiuto neppure in minima parte alla propria obbligazione di pagamento. 6 20. Allo stato, Alfa S.p.A. non è riuscita ad ottenere neppure lo svincolo dell’assegno per Euro 348.000, depositato in via fiduciaria presso il Notaio Rossi, qui convenuto, all’epoca della stipulazione del Contratto (si veda l’art. 4.1 del Contratto stesso). Nonostante svariate richieste dei legali dell’attrice, infatti, il suddetto Notaio, senza fornire alcuna spiegazione in proposito, non ha provveduto al rilascio dell’assegno (doc. 10 bis prodotto). C) IL RICORSO PER SEQUESTRO CONSERVATIVO PROMOSSO DA ALFA S.P.A. E ACCOLTO DAL TRIBUNALE DI MILANO 21. Alfa S.p.A. si è pertanto determinata ad agire in giudizio per ottenere il pagamento di quanto ad essa dovuto e, per il fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito, ha agito in via cautelare e conservativa, proponendo in data 7 marzo 2008 ricorso per sequestro conservativo contro Beta S.p.A. fino alla concorrenza di Euro 2.200.000 per capitale, interessi e spese. 22. La causa veniva assegnata alla sezione III di codesto Tribunale e, con provvedimento depositato in data 9 maggio 2008, il Giudice Delegato Dott. ______ accoglieva il ricorso, autorizzando la ricorrente ad eseguire il sequestro conservativo contro Beta S.p.A. dei beni mobili ed immobili, nonché dei crediti, appartenenti a quest’ultima, fino alla concorrenza dell’importo di Euro 1.407.174. Con il presente atto si provvede quindi, nell’assegnato termine di 60 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza di cui sopra, all’instaurazione del giudizio di merito ex art. 669 octies c.p.c. 7 *** DIRITTO 1. DEL CREDITO PER IL CORRISPETTIVO DELLA CESSIONE 1.1 Considerazioni generali Riteniamo che non sia necessario spendere ulteriori parole per dimostrare la fondatezza del diritto azionato da Alfa S.p.A. già in sede cautelare e con il presente giudizio di merito, avendo fornito ampia e circostanziata prova nelle premesse in fatto del credito vantato da Alfa S.p.A. quale corrispettivo per la cessione del ramo d’azienda per l’importo di Euro 1.755.174 (salvo quanto detto infra in relazione alla somma di Euro 348.000 recata dall’assegno bancario a suo tempo consegnato al Notaio Rossi). In proposito si aggiunga che all’udienza del 4 aprile u.s., convocata per la discussione dell’istanza cautelare, il Dott. Gamma, nella qualità di legale rappresentante di Beta S.p.A.., ha espressamente riconosciuto il debito per detto importo “come indicato nella pagina 5 del ricorso per sequestro conservativo”, con dichiarazione personalmente sottoscritta avanti al Giudice Delegato. La presente azione, pertanto, non potrà che concludersi con la condanna della convenuta al pagamento dell’importo in questione. Trattandosi di somma la cui debenza non è contestata, Alfa S.p.A. sin d’ora anticipa che in occasione della prima udienza proporrà istanza per l’emissione di ingiunzione di pagamento ex art. 186 bis c.p.c. 1.2 La parte del credito di cui all’assegno consegnato in via fiduciaria al Notaio Rossi 8 Alcune precisazioni sono invece necessarie in relazione alla parte del credito recata dall’assegno bancario, dell’importo di Euro 348.000, consegnato fiduciariamente da Alfa S.p.A. al Notaio Rossi in occasione della stipulazione del Contratto. Come si è detto in narrativa, alla luce di quanto previsto dall’Accordo Integrativo, con la stipulazione della transazione tra Alfa S.p.A. e Delta S.p.A. è venuto automaticamente meno l’impegno di Alfa S.p.A. di consegnare a Beta S.p.A. la garanzia concordata e, di conseguenza, è venuto meno anche il presupposto del deposito fiduciario dell’assegno de quo presso il Notaio. Pertanto l’assegno doveva essere consegnato a Alfa S.p.A., su semplice richiesta di questa che, in via esclusiva e non congiuntamente a Beta S.p.A., lo aveva consegnato al Notaio. Il Notaio Rossi, ad oggi, senza alcuna plausibile motivazione, si ostina a non volere consegnare l’assegno a Alfa S.p.A., non avendo mai fornito alcun chiarimento scritto ed essendosi limitato genericamente ad affermare che, in assenza del consenso di Beta S.p.A., non sarebbe possibile provvedere allo svincolo dell’assegno. Tale comportamento si pone in aperto contrasto con i Principi di Deontologia Professionale dei Notai (doc. 39), ed in particolare con l’art. 45 relativo all’affidamento di somme (tra cui, per espressa previsione, sono ricompresi gli assegni bancari, quale quello in questione). Detto articolo prevede che “nel documento col quale verrà conferito al notaio l’incarico dovranno essere chiaramente indicati: […] l’esatta individuazione dei soggetti ai quali devono essere versate le somme con la espressa previsione che la consegna di esse (sia nel caso di mancato adempimento, sia nel caso in cui l’incarico consista proprio nella 9 consegna ad un determinato soggetto quando si sia o non si sia verificato un determinato evento, sia nel caso in cui adempiuto l’incarico residui un quid da consegnare ad un determinato soggetto) debba essere fatta alla presenza di tutte le parti; tale previsione potrà essere omessa nel caso in cui la consegna di una somma sia dovuta inequivocabilmente al verificarsi di un evento, oggettivamente controllabile.” È di tutta evidenza che Alfa S.p.A., oltre ad avere in via esclusiva conferito l’incarico al Notaio, è stata esattamente individuata quale soggetto al quale deve essere consegnato l’assegno. È parimenti evidente che non è stato previsto che la consegna dell’assegno dovesse essere fatta alla presenza di tutte le parti perché la consegna stessa era dovuta “inequivocabilmente al verificarsi di un evento, oggettivamente controllabile”, tale evento essendo la consegna della garanzia prevista in caso di mancata stipulazione della transazione tra Alfa S.p.A. e Delta S.p.A. oppure la avvenuta transazione della lite tra le medesime parti. Alla luce di quanto sopra, appare evidente come il rifiuto del Notaio Rossi di consegnare l’assegno de quo sia immotivato e che questi dovrà essere condannato a consegnare il titolo di credito all’attrice, oltre che al pagamento degli interessi legali sull’importo di Euro 348.000, decorrenti dal 13 febbraio 2008 (data in cui per la prima volta Alfa S.p.A., a mezzo dei propri legali, ha richiesto la consegna dell’assegno in questione). 1.3 Il verosimile (futuro) mancato buon fine dell’assegno – Relative domande Il Giudice del cautelare ha correttamente rilevato che l’assegno bancario ha, in astratto, valenza adempitiva dell’obbligazione pecuniaria. Va altresì 10 precisato che l’effettiva liberazione del debitore si ha esclusivamente in caso di buon fine dell’assegno stesso. La giurisprudenza si è espressa in proposito nei termini che seguono: “[l]’accettazione del creditore di una somma di danaro di un assegno bancario di corrispondente importo rilasciatogli dal debitore non estingue l’obbligazione, se il titolo di credito non va a buon fine” (Cass. Civ. 15396/2000, Giust. civ. Mass. 2000, 2534) […]”; e ancora “[l]’invio di assegni (non solo bancari ma anche circolari) da parte del debitore obbligato al pagamento di somme di danaro si configura come datio in solutum o, più precisamente, come proposta di una datio pro solvendo, la cui efficacia liberatoria dipende dal preventivo assenso del creditore (che può essere manifestato anche con comportamento concludente), ovvero dalla sua accettazione, che è configurabile quando trattenga e riscuota l’assegno inviatogli. In quest’ultima ipotesi la prestazione diversa da quella dovuta è accettata con riserva, quanto al definitivo effetto liberatorio, dell’esito della condizione “salvo buon fine” o “salvo incasso”, di norma inerente all’accettazione di un credito, anche cartolare, in pagamento dell’importo dovuto in numerario” (Cass. Civ. 3427/98, Giust. Civ. Mass. 1998, 715). È evidente che, nel caso di specie, vi è stato l’assenso del creditore Alfa S.p.A. al pagamento (parziale) mediante consegna dell’assegno bancario. È altrettanto evidente, tuttavia, che le probabilità che l’assegno in questione venga effettivamente incassato sono praticamente inesistenti, visto lo stato di sostanziale insolvenza in cui versa Beta S.p.A. (già accertato in sede cautelare). 11 Alfa S.p.A. formula quindi, nel presente giudizio, una domanda cd. di “condanna condizionata”, chiedendo che, per l’ipotesi in cui l’assegno de quo non vada a buon fine, Beta S.p.A. venga condannata al pagamento anche della somma di Euro 348.000 recata dall’assegno in questione. Sul punto, è opportuno ricordare che “[n]ell’ordinamento processuale vigente è possibile emettere sentenze di condanna condizionate, quanto alla loro efficacia, al verificarsi di un determinato evento futuro e incerto, o alla scadenza di un termine prestabilito o ad una controprestazione specifica, purché il verificarsi dell’evento dedotto in condizione non richieda ulteriori accertamenti di merito da compiersi in un nuovo giudizio di cognizione, ma possa semplicemente esser fatto valere in sede esecutiva mediante opposizione all’esecuzione” (Cass. Civ. 19657/2004, Banca borsa tit. cred. 2005, II, 611). La domanda in questione è pertanto sicuramente ammissibile. È il caso inoltre di precisare che l’evento futuro e incerto (il mancato buon fine dell’assegno) potrebbe verificarsi già in corso di causa (se verrà concessa ordinanza di consegna dell’assegno ex art. 186 ter c.p.c. – che pure verrà proposta in occasione della prima udienza – e lo stesso risulterà insoluto). TUTTO CIÒ PREMESSO, la Alfa S.p.A., come sopra rappresentata, difesa e domiciliata CITA 1) Beta S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Milano, via ______, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano _______ e 2) Notaio Rossi, ___________, con studio in Milano, Via _______ 12 a comparire avanti al Tribunale di Milano, Sezione e Giudice designandi, all’udienza del 10 dicembre 2008, ore di rito, con invito a costituirsi almeno 20 giorni prima della predetta udienza depositando in cancelleria il proprio fascicolo contenente la comparsa di cui all’art. 167 c.p.c., la copia della citazione notificata, la procura ed i documenti che si offrono in comunicazione e avverte che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui agli articoli 38 e 167 c.p.c. e, in particolare, dalla proposizione delle domande riconvenzionali e dalla chiamata di terzi in causa e che, in difetto di costituzione, si procederà in loro dichiarata contumacia, per ivi sentire accogliere le seguenti CONCLUSIONI Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così giudicare: 1) Condannare la convenuta Beta S.p..A. a versare a Alfa S.p.A.. la somma di Euro 1.407.174, a titolo di conguaglio del corrispettivo per la cessione del ramo d’azienda meglio descritto in narrativa, oltre interessi legali a decorrere dal 28 settembre 2007 e fino al giorno di effettivo pagamento. 2) Condannare il Notaio Rossi a consegnare a Alfa S.p.A. l’assegno bancario n° ____ emesso sulla Banca Popolare di Sondrio, condannando altresì lo stesso Notaio al pagamento degli interessi 13 legali su tale somma a decorrere dal 13 febbraio 2008 e fino al giorno di effettivo incasso dell’assegno. 3) Condannare Beta S.p.A., per l’ipotesi in cui l’assegno di cui alla conclusione 2) risultasse insoluto, a pagare a Alfa S.p.A. l’ulteriore importo di Euro 348.000, a titolo di parziale corrispettivo per la cessione del ramo d’azienda meglio descritto in narrativa, oltre interessi legali a decorrere dal 28 settembre 2007 e fino al giorno di effettivo pagamento. 4) Con vittoria di spese, competenze e onorari, che dovranno ricomprendere anche le spese e competenze del giudizio cautelare. In via istruttoria Si produce fascicolo del procedimento cautelare. Si producono i seguenti documenti, indicati in narrativa, con numerazione progressiva rispetto ai documenti prodotti nel procedimento cautelare: doc. 39) Principi di Deontologia Professionale dei Notai; Si chiede sin d’ora, in caso di contestazione da parte dei convenuti delle circostanze di fatto allegate in narrativa, l’ammissione alla prova per testi e per interpello su tutte dette circostanze. Con riserva di articolazione di ulteriori mezzi istruttori e di ulteriori produzioni mediante memoria ai sensi dell’art. 183, comma VI, c.p.c.. *** Ai sensi degli articoli 9 e 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come modificato, si dichiara che il valore complessivo del presente procedimento è superiore a Euro 520.000 e che pertanto il contributo dovuto è pari a 14 Euro 1.100. *** Milano, 9 luglio 2008 Avv. MT Avv. GPC Avv. AM *** Mandato: Nella mia qualità di procuratore generale della Alfa S.p.A., delego a rappresentare e difendere la stessa, nel presente procedimento, in ogni sua fase, stato e grado, gli Avvocati MT, GPC e AM del Foro di Milano, sia congiuntamente che disgiuntamente, conferendo agli stessi ogni più ampio potere di legge previsto per il mandato alle liti. Eleggo domicilio presso lo studio dei suddetti avvocati in Milano, Corso__________. La firma è autentica Avv. GPC Alfa S.p.A. *** Relazione di Notifica A richiesta dell’Avv. MT, nella sua qualità ut supra, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto all’ufficio Unico Notifiche presso la Corte d’Appello di Milano, ho notificato l’atto di citazione che precede a: 1) Beta S.p.A, con sede in Milano, Via ________, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ivi recandomi e consegnandone copia a mani di: 15 2) Beta S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, presso il domicilio eletto nello studio dell’Avv. LR in Milano, Via ________, ivi recandomi e consegnandone copia a mani di 3) Notaio Rossi, con studio in Milano, Via ________, ivi recandomi e consegnandone copia a mani di: 16