sintesi nuova disciplina dei terreni agricoli

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sintesi nuova disciplina dei terreni agricoli
SINTESI DELLA NUOVA DISCIPLINA SUI TERRENI AGRICOLI
Con la pubblicazione del "Decreto esenzione dall’IMU per i terreni montani" sul Supplemento
ordinario n. 93 della Gazzetta Ufficiale n. 284 del 06/12/2014, e con il DM del 28/11/2014 il
Governo ha rivisto la modalità di imposizione IMU sui terreni agricoli, e attuato una nuova
classificazione dei Comuni montani, eliminando i criteri precedentemente esistenti e introducendo
come criterio principale l'altitudine del Comune dal livello del mare. Tale indicazione è riferita
all'altitudine misurata nella Casa Comunale.
Il DM sopra richiamato, all'art. 2 ha rimodulato i criteri per l'esenzione dei terreni agricoli e ha
ridefinito i comuni montani precedentemente individuati nella Circolare n. 9 del 14 Giugno 1993,
così disponendo:
1. Sono esenti dall’imposta municipale propria, ai sensi dell’art. 7, comma 1, lettera h) , del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 i terreni agricoli dei comuni ubicati a un’altitudine
di 601 metri e oltre, individuati sulla base dell’«Elenco comuni italiani», pubblicato sul sito
internet dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), http://www.istat.it/it/archivio/6789, tenendo
conto dell’altezza riportata nella colonna «Altitudine del centro (metri)».
2. Sono esenti dall’imposta municipale propria, ai sensi dell’art. 7, comma 1, lettera h) , del
decreto legislativo n. 504 del 1992 i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti e imprenditori
agricoli professionali di cui all’art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella
previdenza agricola, dei comuni ubicati a un’altitudine compresa fra 281 metri e 600 metri,
individuati sulla base dell’«Elenco comuni italiani», pubblicato sul sito internet dell’Istituto
nazionale di statistica (ISTAT), http://www.istat.it/it/archivio/6789, tenendo conto dell’altezza
riportata nella colonna «Altitudine del centro (metri)».
3. L’esenzione si applica anche ai terreni di cui al comma 2 nel caso di concessione degli stessi in
comodato o in affitto a coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del
decreto legislativo n. 99 del 2004,iscritti nella previdenza agricola.
4. Per i terreni ubicati nei comuni diversi da quelli individuati nei commi 1 e 2, resta ferma
l’applicazione della disciplina vigente dell’imposta municipale propria e, in particolare, delle
disposizioni di cui all’art. 13, commi 5 e 8 - bis , del decreto-legge n. 201 del 2011.
5. L’individuazione dei terreni, effettuata ai sensi del presente articolo, ai quali si applica
l’esenzione di cui all’art. 7, comma 1, lettera h) del decreto legislativo n. 504 del 1992, sostituisce
quella effettuata in base alla circolare n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata sul supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.
6. I terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e
inusucapibile che ricadono nelle fattispecie di cui ai commi 2, 3 e 4 sono esenti dall’imposta
municipale propria.
Quindi, a seconda dell'altitudine, valgono i seguenti scaglioni (Art. 2 c. 2):
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Fino a 280 metri di altitudine: nessuna esenzione;
da 281 fino a 600 metri: esenzione solo per i terreni posseduti da Coltivatori Diretti e IAP
con requisito previdenza agricola; l'esenzione si applica anche in caso di terreno posseduto
da CD o IAP (Art. 2 c. 3) e concesso in comodato o in fitto ad altro CD o IAP.
oltre 600 metri di altitudine: esenzione per tutti i terreni.
Il comune di Mentana avendo un’altitudine inferiore ai 280 mt di altitudine dal 01.01.2014
assoggetterà all’IMU i terreni agricoli così come previsto dalla normativa di riferimento
(disposizioni di cui all’art. 13, commi 5 e 8 - bis , del decreto-legge n. 201 del 2011).
TERRENI AGRICOLI AI FINI IMU, ESENZIONE, CALCOLO
In generale i terreni/terreni agricoli sono soggetti a IMU ad aliquota ordinaria deliberata dal
Comune con aliquota variabile dal 4,6 per mille al 10,6 per mille.
Poiché il Comune di Mentana non ha deliberato alcuna aliquota per il 2014 per i terreni agricoli
si applicherà l’aliquota ordinaria del 7.6 per mille.
Per i terreni agricoli il coefficiente di rivalutazione è del 25% e il moltiplicatore è 135.
Il calcolo dell'imponibile è:
Reddito dominicale*1,25*135 a questo imponibile si applica l'aliquota deliberata.
Per i terreni posseduti e condotti da CD e IAP dal 2014 il moltiplicatore è 75 (L. 147/2013 comma
707) e quindi, in generale, il calcolo dell'imponibile è:
Reddito dominicale*1,25*75 a questo imponibile si applica l'aliquota deliberata.
Nel caso dei terreni di CD e IAP, inoltre, intervengono agevolazioni sull'imponibile soggetto a
imposta e criteri di calcolo dell'imponibile che possono cambiare in base a percentuale di
possesso e percentuale di utilizzo. La normativa, infatti, prevede che "I terreni agricoli posseduti
da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola,
purchè dai medesimi condotti, sono soggetti all’imposta limitatamente alla parte di valore
eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni: a) del 70 per cento dell’imposta gravante sulla
parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500; b) del 50 per cento
dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500; c) del 25
per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000;"
Quindi l'imposta si calcola secondo i seguenti scaglioni e percentuali:
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esenzione per imponibile fino a Euro 6.000,00;
30% dell'imposta per la quota di imponibile superiore a Euro 6.000,00 fino a Euro
15.500,00;
50% dell'imposta per la quota di imponibile superiore a Euro 15.500,00 fino a Euro
25.500,00;
75% dell'imposta per la quota di imponibile superiore a Euro 25.500,00 fino a Euro
32.000,00;
100% dell'imposta per la quota di imponibile superiore a Euro 32.000,00.
L'imposta si calcola a partire dal valore imponibile dei terreni e in base a percentuale e periodo di
possesso.
Nel caso in cui il coltivatore diretto o IAP, iscritto nella previdenza agricola, possiede e conduce più
terreni, le riduzioni devono essere calcolate proporzionalmente al valore dei terreni posseduti nei
vari comuni e devono essere rapportate al periodo dell’anno in cui sussistono le condizioni richieste
dalla norma e alla quota di possesso. Si deve, altresì, precisare che trattandosi di agevolazioni che
hanno natura soggettiva devono applicarsi per intero sull’imponibile calcolato in riferimento alla
corrispondente porzione di proprietà del soggetto passivo che coltiva direttamente il fondo.
Da quanto argomentato è possibile dedurre che se il terreno agricolo è posseduto e condotto da
tutti i soggetti passivi, il beneficio fiscale spetta ad ognuno di essi proporzionalmente alla relativa
quota di proprietà dell’immobile."
Se il terreno è di un CD o IAP e viene dato in fitto a terzi, il terreno non beneficia delle
agevolazioni riservate ai CD/IAP e il moltiplicatore da utilizzare è 135.
ESEMPIO DI CALCOLO IN CASO DI TERRENO AGRICOLO
POSSEDUTO DA UN CD O ISCRITTO ALLA PREVIDENZA
AGRICOLA (IAP)
Procedimento
(1) Individuare il reddito dominicale.
Caso concreto
Terreno agricolo situato a Mentana (con reddito
dominicale di 1.200 euro) posseduto al 100% da un
imprenditore agricolo professionale (Iap) iscritto
all'Inps nella sezione agricola.
(2) Rivalutare il reddito dominicale
Moltiplicare il reddito per 1,25:
€ 1.200,00 x
è la rivalutazione del 25% prevista dalla legge 662/1996.
€
1,25 =
€ 1.500,00
(3) Calcolare la base imponibile
Moltiplicare il risultato per 75:
€
1.500,00 x
è il coefficiente "maggiorato" previsto dal Dl 201/2011, con cui si ottiene la
base imponibile ante deduzioni.
€
75,00 =
€ 112.500,00
(4) Determinare le deduzioni
Primo scaglione: fino a 6.000 x 1,00 = 6.000
€ 6.000,00 +
Secondo scaglione: (15.500 - 6.001) x 70% = 6.650
€ 6.650,00 +
Terzo scaglione: (25.500 - 15.501) x 50% = 5.000
€ 5.000,00 +
Quarto scaglione: (32.000 - 25.501) x 25% = 1.625.
€ 1.625,00 =
€ 19.275,00
(5) Calcolare l'imposta
Sottrarre alla base imponibile il totale delle deduzioni. Dividere la differenza
per 100 e moltiplicarla per l'aliquota fissata dal Comune (0,76).
€ 112.500,00 -
Il risultato è l'imposta dovuta per il 2014.
€ 19.275,00 =
€ 93.225,00:
100,00 =
932,25x
0,76 =
Imu 2014 da versare entro il 26.01.2014
€ 708,51
*La normativa contenuta nella presente informativa non produce effetti a seguito del Decreto del Tar nr. 06651/2014 Reg. Prov. Cau. Depositato
il 22.12.2014 con cui sono stati sospesi gli effetti del DM del 28/11/2014 .