Lezione 4 - Dipartimento di Economia e Diritto
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Lezione 4 - Dipartimento di Economia e Diritto
Il processo di integrazione europea: Mercato Unico e Trattato di Maastricht Lezione 3 Stefano Papa Università di Roma Sapienza [email protected] Facoltà di Economia Obiettivo: il Mercato Unico • Nel 1985, le imprese UE usufruivano di libero accesso al mercato privo di tariffe. • Tuttavia, il mercato non era in una situazione di libero scambio, in quanto il commercio era ostacolato da una serie di barriere tecniche, regolamenti industriali, regolamenti del trasporto differenti, controllo dei capitali, approvvigionamenti pubblici preferenziali, formalità amministrative, di frontiera ed imposte sul consumo diverse. • L’idea per una maggiore integrazione fu quella di liberalizzare lo scambio dei beni e servizi, dei fattori produttivi, lavoro e capitale e delle persone. Verso il Mercato Unico. Gli anni 80 ANNI ‘80 La nascita del “Club del coccodrillo” e l’arrivo alla Commissione europea di Jacques Delors nel ‘85 diedero nuovo impulso al rilancio europeo, anche con il ripristino del voto a MQV. Si fissò la data di completamento del Mercato Unico alla fine del 1992. Estensione del voto a maggioranza qualificata in seno al Consiglio (rendendo più difficile per un singolo paese opporre il veto ad una proposta legislativa), creazione delle procedure di cooperazione e di parere conforme, che accrescono l'influenza del Parlamento. Due strumenti: Libro Bianco (Cockfield Report) Atto Unico Europeo (1986) Elencava 300 misure, da compiere nell’arco di sette anni, per trasformare il mercato comune in mercato unico. Nuovo Trattato, composto da 262 articoli, con lo scopo di permettere la realizzazione effettiva del mercato interno senza controlli alle frontiere. •Eliminazione delle barriere fiscali; •Eliminazione delle barriere tecniche; •Eliminazione dei controlli doganali. •Integrazione dei mercati dei capitali. •Modifiche istituzionali al Trattato di Roma al fine di rendere più snello l’iter decisionale della CE (ritorno a votazione a maggioranza qualificata); •Estensione del campo di azione della CE (ricerca scientifica e tecnologica, ambiente, coesione economica e sociale). Implementato attraverso il Pacchetto Delors (1988) Atto Unico • Il principale proposito dell’Atto unico è quello di eliminare le barriere non tariffarie ancora esistenti in vista di completare il mercato unico europeo entro il 1992. Vengono, inoltre, individuati nuovi obiettivi dell’azione europea riguardanti l’ambiente, la ricerca tecnologica, la coesione economica e sociale, la sicurezza e la salute sul posto di lavoro. Sono anche confermati numerosi obiettivi di lungo periodo, fra i quali quello di procedere verso l’Unione economica e monetaria. • L’Atto unico europeo prevede, infine, modifiche istituzionali, fra le quali il passaggio dall’unanimità alla maggioranza qualificata per le decisioni del Consiglio dei ministri. Atto Unico nel settore finanziario • Le barriere non tariffarie derivavano, oltre che dalle limitazioni imposte dal controllo delle operazioni valutarie, anche e soprattutto dalle diverse regolamentazioni adottate dai paesi membri. • Simili regolamentazioni, giustificate dall’esigenza di proteggere la stabilità dei sistemi finanziari, imponevano restrizioni e norme di comportamento differenti da paese a paese e tali da segmentare i singoli mercati nazionali. • La Comunità europea ha mirato anzitutto a ridurre le barriere esistenti fra i vari mercati finanziari, attraverso un insieme di azioni: 1. la liberalizzazione dei movimenti di capitale, attuata a partire dal Rapporto Delors del 1989; Atto Unico nel settore finanziario 2. l’armonizzazione di alcune leggi essenziali in materia finanziaria, che si è tradotta nell’adozione del modello della banca universale e nella fissazione di requisiti minimi di capitale e di rapporti capitale proprio-attività (coefficienti di solvibilità). 3. l’applicazione del principio del riconoscimento reciproco, secondo il quale, ogni istituzione finanziaria (banca o società di investimento) che sia stata autorizzata a svolgere l’attività dalle autorità competenti in un paese membro della UE può esercitare la sua attività in altri paesi, senza ulteriori autorizzazioni (licenza bancaria unica); 4. l’introduzione del principio del controllo preventivo del paese di origine su tutte le attività di una banca, comprese quelle delle filiali estere. Atto Unico • Il controllo preventivo è associato alla supervisione sulla liquidità esercitata dalle autorità del paese estero; 5. Il tentativo di armonizzare il trattamento fiscale delle rendite finanziarie che è finora fallito. • Sono state eliminate le barriere derivanti dalla fissazione nei vari paesi membri di standard diversi anche in materia di salute e sicurezza dei consumatori nonché da norme preferenziali per le imprese nazionali in materia di appalti, concessioni, acquisti pubblici. • Con riferimento agli standard tecnici, il “nuovo approccio” prevede che: 1. l’armonizzazione sia ristretta, attraverso apposite direttive, ai requisiti fondamentali di salute e sicurezza; Atto Unico 2. la redazione delle specifiche tecniche riguardanti i requisiti di sicurezza stabiliti dal Consiglio sia lasciata alle organizzazioni di standardizzazione europea; 3. i nuovi standard europei siano di natura volontaria, ma i governi siano obbligati a presumere la conformità dei prodotti fabbricati secondo tali standard con i requisiti fondamentali di sicurezza; 4. valga il principio del riconoscimento reciproco, secondo il quale qualsiasi prodotto fabbricato a norma di legge in uno dei paesi può circolare liberamente nell’UE. • Obiettivo di liberalizzare numerosi settori, da quelli dei servizi di pubblica utilità, nei quali prima operavano monopoli pubblici (ferrovie, energia, acqua, poste ecc.) a quelli finanziari (bancari, assicurativi, di investimento). L’Europa si “allarga” ANNI ‘80 Dato che l’Atto Unico Europeo prometteva una più stretta integrazione economica tra gli stati membri, gli stati non membri si trovarono minacciati dai potenziali effetti discriminatori. A ciò si aggiunsero importanti mutamenti geopolitici. Vittoria dell’approccio federalista. Accordo dello Spazio Economico Europeo Accordi Associativi EFTA PECO UE impose la sopranazionalità agli EFTA, l’estensione delle regole del mercato unico (MEC) ai paesi dell’EFTA, con l’esclusione dei prodotti agricoli e della tariffa esterna comune. Si rivelò un accordo di transizione perché, nel 1995, Austria, Finlandia e Svezia aderirono all’UE. La Svizzera fece domanda, ma la proposta venne bocciata al referendum. A seguito del crollo del muro di Berlino, tutti i Paesi PECO fecero domanda di adesione alla CE, soprattutto per timore di una ripresa del regime comunista. Delors propose loro degli Accordi Associativi, che stabilivano un regime di libero scambio bilaterale tra la CE ed ogni singolo paese dei PECO. Accordo di spazio economico • Un’estensione del mercato comune alle economie dell’EFTA, escludendo agricoltura e tariffa comune. • La UE con gli accordi di libero scambio (EEA) costringeva gli EFTA ad accettare la futura legislazione della UE senza che i membri dell’EFTA potessero partecipare alla formazione delle leggi. • L’EEA creò un patto di sovranazionalità tra i membri dell’EFTA e forzò questi peasi a parlare con un sola voce. • L’UE impose la sovranazionalità ai paesi dell’EFTA, quando loro si erano opposti nel dopoguerra. • Nessuno dei paesi dell’EFTA era disponibile alla sovranazionalità senza esprimere le proprie preferenze. • Chiesero di aderire alla UE. PECO (Paesi dell’europa centro-orientale) • La divisione dell’Europa in comunista e capitalista si consolidò con il muro di Berlino. • Mentre all’inizio il tenore di vita non era dissimile, negli anni ’80 il tenore di vita era largamente differente, il primo caratterizzato da un partito unico e da un economia pianificata, il secondo da un sistema politico basato sulla democrazia multi-partitica, libertà di stampa. • L’URSS con Gorbaciov diede inizio a riforme verso l’economia di mercato e la trasparenza che portò una riduzione delle repressioni militari interne e degli interventi nelle repubbliche baltiche. • Il movimento politico sindacale Solidarnosc forzò libere elezioni in Polonia ed i comunisti persero. PECO • La mancata repressione della Russia alle libere elezioni polacche innescò eventi a catena (l’Ungheria aprì i confini con Austria). Molte persone migrarono dalla Germania Est spostandosi verso la Germania Ovest attraverso la breccia aperta dall’Ungheria con l’Austria. • Proteste contro il regime comunista in Germania Est (motivi economici) che sfociarono nell’abbattimento del muro di Berlino. • Alla fine del 1989, Polonia, Ungheria, Cecoslovacchia, Germania Est erano controllate da forze democratiche. Lituania, Estonia, Latvia si dichiarano indipendenti dall’URSS. L’UE doveva essere pronta fornendo aiuti di emergenza, capitali per la fragilità delle economie dei PECO. Accordi associativi • I PECO chiesero di aderire alla UE, al fine di una ripresa del comunismo. Nel 199, l’UE firmò degli accordi associativi con i PECO (ai precedenti paesi, si aggiunsero Romania, Bulgaria, Albania). • Appena un PECO avesse raggiunto un accordo con UE, l’EFTA negoziava un accordo bilaterale di libero scambio con quella nazione (eliminazione dazi e quote). • Alcuni PECO firmarono accordi di libero scambio tra di loro (Accordo di libero scambio dell’Europa centrale). • Accordi bilaterali (PECO) rispetto ad accordi multilaterali (EEA) rifletteva l’ambivalenza che molti paesi occidentali avevano nei confronti dei paesi dell’Est. • Mancanza di ambizione e ambivalenza politica in UE. Ritardi tra la firma degli accordi ed entrata in vigore degli stessi. Il processo di allargamento Prima fase 1952 1973 1981 1985 Seconda fase 1995 2004 2007 2009 Le politiche di coesione ANNI ‘80 EU-25 = 100 CentralityIndex, of EU25 Regions < 30 Periphery 30 - 50 Intermediate 50 - 75 75 - 100 Core Canarias (E) Guadeloupe Martinique (F) 100 - 125 >= 125 (F) RÈ union (F) Guyane (F) AÁ ores (P) Madeira (P) Kypros SIG16 Il collasso dei sistemi comunisti ANNI ‘90 L’Europa di oggi ANNI ‘90 Dall’inizio degli anni 90, il nuovo ambizioso obiettivo di realizzare l’unione monetaria e il processo di allargamento ai paesi dell’Europa dell’Est comportarono la necessità di un riassetto della struttura europea UNIONE EUROPEA Trattato di Maastricht (1992) – Trattato di Amsterdam (1997): cooperazione rafforzata e l’accordo di Schengen. ALLARGAMENTO VERTICE DI COPENHAGEN (1993): PECO (Criteri da ssoddisfare) Agenda 2000 – Trattato di Nizza (2001): modificazione VMQ RIASSETTO ISTITUZIONALE Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa (2004) IL FUTURO DELL’UE Dichiarazione di Berlino (2007) – Trattato di riforma. Trattato di Lisbona. Trattato di Maastricht ANNI ‘90 Nel dicembre 1990 si aprirono a Roma le due Conferenze Intergovernative (CIG) sull’unione politica e sull’unione economica e monetaria che lavorarono a ritmi serrati fino alla firma del Trattato istitutivo dell’Unione Europea (Maastricht, 7 febbraio 1992) UNIONE POLITICA UEM Il Trattato ha posto la famosa struttura della UE, basata sui tre pilastri (modificata con il Trattato di Lisbona): 1. Comunità europea, che raccoglie le disposizioni che hanno modificato i trattati esistenti 2. Politica Estera e di Sicurezza Comune (PESC). Art. 2, titolo V: “Gli stati membri operano congiuntamente per rafforzare e sviluppare la loro reciproca solidarietà politica”. 3. Affari Interni e Giudiziari (CGAI). Cooperazione intergovernativa nel settore giudiziario (civile e penale), doganale e di polizia per la lotta contro la criminalità organizzata, il traffico di droga ed il terrorismo. La differenza riguarda le procedure decisionali. Le questioni sull’integrazione economica, ispirate a principi federalisti, sono nel primo pilastro. Il secondo ed il terzo pilastro riguardano le politiche in cui la cooperazione avviene su base intergovernativa. Tre tappe: • 1990-1993: completamento del Mercato Unico; • 1994-1998: processo di convergenza delle condizioni macroeconomiche ed istituzionali; • 1999 – 2002: graduale introduzione dell’€ ed attribuzione di competenza per la gestione della politica monetaria e del cambio unico al SEBC La struttura a 3 pilastri e allocazione delle competenze • Dal Trattato di Maastricht si delinea una struttura a 3 pilastri che delimita una gamma di: • Competenze comunitarie (compiti assegnati alla UE). • 1 ° pilastro è competenza dell'Unione europea riguardo le politiche del Mercato Unico. • Condivisione di competenze (aree sono state compiti sono divisi tra l'UE e gli Stati membri). • Competenze nazionali. • 2 ° e 3 ° sono generalmente di competenza nazionale. • Dettagli complessi, ma fondamentalmente i membri sviluppare una cooperazione, ma non trasferiscono la sovranità all'UE. 19 Il federalismo fiscale applicata ai pilastri • Le politiche del primo pilastro sono quello con importanti esternalità positive dove gli interessi nazionali non sono forti e le preferenze non disomogenee. Quindi, una politica comune beneficia di grosse economie di scala. • Le politiche del secondo pilastro sono caratterizzate da differenti preferenze, si pensi all’esercito comune, genererebbe guadagni di economie di scala molto grossi, ma non compenserebbero le perdite derivanti dalle divergenti vedute sulla visione militare e di intervento nelle aree calde. • Le politiche del terzo pilastro si trovano a metà strada tra quelle del primo e del secondo in termini di economie di 20 scala e preferenze. Trattato di Maastricht • Nel 1992, infine, gli Accordi di Maastricht emendano il Trattato di Roma e fissano la nascita dell’Unione Europea (UE e i suoi tre pilastri). • Viene prevista, inoltre, la formazione di un’area monetaria unica (l’Unione economica e monetaria europea, UEM e i parametri di convergenza). • L'innovazione principale è la definizione del principio di sussidiarietà. • Tale concetto sostiene che, nei settori che non sono di sua esclusiva competenza, l'Unione Europea interviene solo laddove l'azione dei singoli Stati non sia sufficiente al raggiungimento dell'obiettivo previsto. Principio di sussidiarietà • Il principio di sussidiarietà è definito dall'articolo 5 del Trattato di Maastricht che istituisce l’Unione Europea. • Le decisioni dovrebbero essere il più vicino possibile al popolo, la UE non dovrebbe intervenire a meno che la sua azione non sia più efficace delle azioni intraprese a livello nazionale, regionale o locale. • Questo principio garantisce che le decisioni siano prese il più vicino possibile al cittadino, e che vengano posti controlli costanti perchè il livello comunitario a cui è presa la decisione venga eseguita al meglio a livello nazionale, regionale o locale. Principio della sussidiarietà • Il principio di sussidiarietà è definito dall'articolo 5 del Trattato di Maastricht che istituisce l’Unione Europea. • Questo principio garantisce che le decisioni siano prese il più vicino possibile al cittadino, e che vengano posti controlli costanti a livello comunitario a cui è presa la decisione venga eseguita al meglio a livello nazionale, regionale o locale. • In particolare, è il principio secondo cui l'Unione non interviene (tranne che nei settori che rientrano nella sua competenza esclusiva) a meno che non sia più efficace delle azioni intraprese a livello nazionale, regionale o locale. • Esso è strettamente legato ai principi di proporzionalità e di necessità, i quali richiedono che l'azione dell'Unione non può andare al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli 23 obiettivi del Trattato. La istituzioni dell’Unione Europea • • • • • • Consiglio Europeo Consiglio dei Ministri Parlamento Europeo Commissione Europea Corte di Giustizia Europea Banca Centrale Europea