Lezione 4 - Dipartimento di Economia e Diritto

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Lezione 4 - Dipartimento di Economia e Diritto
Il processo di integrazione europea:
Mercato Unico e Trattato di Maastricht
Lezione 3
Stefano Papa
Università di Roma Sapienza
[email protected]
Facoltà di Economia
Obiettivo: il Mercato Unico
• Nel 1985, le imprese UE usufruivano di libero accesso al
mercato privo di tariffe.
• Tuttavia, il mercato non era in una situazione di libero
scambio, in quanto il commercio era ostacolato da una
serie di barriere tecniche, regolamenti industriali,
regolamenti del trasporto differenti, controllo dei capitali,
approvvigionamenti pubblici preferenziali, formalità
amministrative, di frontiera ed imposte sul consumo
diverse.
• L’idea per una maggiore integrazione fu quella di
liberalizzare lo scambio dei beni e servizi, dei fattori
produttivi, lavoro e capitale e delle persone. Verso il
Mercato Unico.
Gli anni 80
ANNI ‘80
La nascita del “Club del coccodrillo” e l’arrivo alla Commissione europea di Jacques
Delors nel ‘85 diedero nuovo impulso al rilancio europeo, anche con il ripristino del voto a
MQV. Si fissò la data di completamento del Mercato Unico alla fine del 1992.
Estensione del voto a maggioranza qualificata in seno al Consiglio (rendendo più difficile
per un singolo paese opporre il veto ad una proposta legislativa), creazione delle procedure
di cooperazione e di parere conforme, che accrescono l'influenza del Parlamento.
Due strumenti:
Libro Bianco
(Cockfield Report)
Atto Unico Europeo (1986)
Elencava 300 misure, da compiere nell’arco di
sette anni, per trasformare il mercato comune
in mercato unico.
Nuovo Trattato, composto da 262 articoli, con lo
scopo di permettere la realizzazione effettiva del
mercato interno senza controlli alle frontiere.
•Eliminazione delle barriere fiscali;
•Eliminazione delle barriere tecniche;
•Eliminazione dei controlli doganali.
•Integrazione dei mercati dei capitali.
•Modifiche istituzionali al Trattato di Roma al fine di
rendere più snello l’iter decisionale della CE (ritorno
a votazione a maggioranza qualificata);
•Estensione del campo di azione della CE (ricerca
scientifica e tecnologica, ambiente, coesione
economica e sociale).
Implementato attraverso il Pacchetto Delors (1988)
Atto Unico
• Il principale proposito dell’Atto unico è quello di eliminare
le barriere non tariffarie ancora esistenti in vista di
completare il mercato unico europeo entro il 1992.
Vengono, inoltre, individuati nuovi obiettivi dell’azione
europea riguardanti l’ambiente, la ricerca tecnologica, la
coesione economica e sociale, la sicurezza e la salute sul
posto di lavoro. Sono anche confermati numerosi obiettivi
di lungo periodo, fra i quali quello di procedere verso
l’Unione economica e monetaria.
• L’Atto unico europeo prevede, infine, modifiche
istituzionali, fra le quali il passaggio dall’unanimità alla
maggioranza qualificata per le decisioni del Consiglio dei
ministri.
Atto Unico nel settore finanziario
• Le barriere non tariffarie derivavano, oltre che dalle
limitazioni imposte dal controllo delle operazioni
valutarie,
anche
e
soprattutto
dalle
diverse
regolamentazioni adottate dai paesi membri.
• Simili regolamentazioni, giustificate dall’esigenza di
proteggere la stabilità dei sistemi finanziari, imponevano
restrizioni e norme di comportamento differenti da paese a
paese e tali da segmentare i singoli mercati nazionali.
• La Comunità europea ha mirato anzitutto a ridurre le
barriere esistenti fra i vari mercati finanziari, attraverso un
insieme di azioni:
1. la liberalizzazione dei movimenti di capitale, attuata a
partire dal Rapporto Delors del 1989;
Atto Unico nel settore finanziario
2. l’armonizzazione di alcune leggi essenziali in materia
finanziaria, che si è tradotta nell’adozione del modello
della banca universale e nella fissazione di requisiti minimi
di capitale e di rapporti capitale proprio-attività
(coefficienti di solvibilità).
3. l’applicazione del principio del riconoscimento reciproco,
secondo il quale, ogni istituzione finanziaria (banca o
società di investimento) che sia stata autorizzata a svolgere
l’attività dalle autorità competenti in un paese membro della
UE può esercitare la sua attività in altri paesi, senza ulteriori
autorizzazioni (licenza bancaria unica);
4. l’introduzione del principio del controllo preventivo del
paese di origine su tutte le attività di una banca, comprese
quelle delle filiali estere.
Atto Unico
• Il controllo preventivo è associato alla supervisione sulla
liquidità esercitata dalle autorità del paese estero;
5. Il tentativo di armonizzare il trattamento fiscale delle
rendite finanziarie che è finora fallito.
• Sono state eliminate le barriere derivanti dalla fissazione
nei vari paesi membri di standard diversi anche in materia
di salute e sicurezza dei consumatori nonché da norme
preferenziali per le imprese nazionali in materia di
appalti, concessioni, acquisti pubblici.
• Con riferimento agli standard tecnici, il “nuovo approccio”
prevede che:
1. l’armonizzazione sia ristretta, attraverso apposite
direttive, ai requisiti fondamentali di salute e sicurezza;
Atto Unico
2. la redazione delle specifiche tecniche riguardanti i requisiti
di sicurezza stabiliti dal Consiglio sia lasciata alle
organizzazioni di standardizzazione europea;
3. i nuovi standard europei siano di natura volontaria, ma i
governi siano obbligati a presumere la conformità dei
prodotti fabbricati secondo tali standard con i requisiti
fondamentali di sicurezza;
4. valga il principio del riconoscimento reciproco, secondo il
quale qualsiasi prodotto fabbricato a norma di legge in uno
dei paesi può circolare liberamente nell’UE.
• Obiettivo di liberalizzare numerosi settori, da quelli dei
servizi di pubblica utilità, nei quali prima operavano
monopoli pubblici (ferrovie, energia, acqua, poste ecc.) a
quelli finanziari (bancari, assicurativi, di investimento).
L’Europa si “allarga”
ANNI ‘80
Dato che l’Atto Unico Europeo prometteva una più stretta integrazione economica tra gli
stati membri, gli stati non membri si trovarono minacciati dai potenziali effetti
discriminatori. A ciò si aggiunsero importanti mutamenti geopolitici. Vittoria
dell’approccio federalista.
Accordo dello Spazio
Economico Europeo
Accordi Associativi
EFTA
PECO
UE impose la sopranazionalità agli EFTA,
l’estensione delle regole del mercato unico
(MEC) ai paesi dell’EFTA, con l’esclusione
dei prodotti agricoli e della tariffa esterna
comune.
Si rivelò un accordo di transizione perché, nel
1995, Austria, Finlandia e Svezia aderirono
all’UE. La Svizzera fece domanda, ma la
proposta venne bocciata al referendum.
A seguito del crollo del muro di Berlino, tutti
i Paesi PECO fecero domanda di adesione
alla CE, soprattutto per timore di una ripresa
del regime comunista.
Delors propose loro degli Accordi
Associativi, che stabilivano un regime di
libero scambio bilaterale tra la CE ed ogni
singolo paese dei PECO.
Accordo di spazio economico
• Un’estensione del mercato comune alle economie
dell’EFTA, escludendo agricoltura e tariffa comune.
• La UE con gli accordi di libero scambio (EEA) costringeva
gli EFTA ad accettare la futura legislazione della UE senza
che i membri dell’EFTA potessero partecipare alla
formazione delle leggi.
• L’EEA creò un patto di sovranazionalità tra i membri
dell’EFTA e forzò questi peasi a parlare con un sola voce.
• L’UE impose la sovranazionalità ai paesi dell’EFTA,
quando loro si erano opposti nel dopoguerra.
• Nessuno dei paesi dell’EFTA era disponibile alla
sovranazionalità senza esprimere le proprie preferenze.
• Chiesero di aderire alla UE.
PECO (Paesi dell’europa centro-orientale)
• La divisione dell’Europa in comunista e capitalista si
consolidò con il muro di Berlino.
• Mentre all’inizio il tenore di vita non era dissimile, negli
anni ’80 il tenore di vita era largamente differente, il primo
caratterizzato da un partito unico e da un economia
pianificata, il secondo da un sistema politico basato sulla
democrazia multi-partitica, libertà di stampa.
• L’URSS con Gorbaciov diede inizio a riforme verso
l’economia di mercato e la trasparenza che portò una
riduzione delle repressioni militari interne e degli interventi
nelle repubbliche baltiche.
• Il movimento politico sindacale Solidarnosc forzò libere
elezioni in Polonia ed i comunisti persero.
PECO
• La mancata repressione della Russia alle libere elezioni
polacche innescò eventi a catena (l’Ungheria aprì i confini
con Austria). Molte persone migrarono dalla Germania Est
spostandosi verso la Germania Ovest attraverso la breccia
aperta dall’Ungheria con l’Austria.
• Proteste contro il regime comunista in Germania Est (motivi
economici) che sfociarono nell’abbattimento del muro di
Berlino.
• Alla fine del 1989, Polonia, Ungheria, Cecoslovacchia,
Germania Est erano controllate da forze democratiche.
Lituania, Estonia, Latvia si dichiarano indipendenti
dall’URSS. L’UE doveva essere pronta fornendo aiuti di
emergenza, capitali per la fragilità delle economie dei
PECO.
Accordi associativi
• I PECO chiesero di aderire alla UE, al fine di una ripresa del
comunismo. Nel 199, l’UE firmò degli accordi associativi
con i PECO (ai precedenti paesi, si aggiunsero Romania,
Bulgaria, Albania).
• Appena un PECO avesse raggiunto un accordo con UE,
l’EFTA negoziava un accordo bilaterale di libero scambio
con quella nazione (eliminazione dazi e quote).
• Alcuni PECO firmarono accordi di libero scambio tra di
loro (Accordo di libero scambio dell’Europa centrale).
• Accordi bilaterali (PECO) rispetto ad accordi multilaterali
(EEA) rifletteva l’ambivalenza che molti paesi occidentali
avevano nei confronti dei paesi dell’Est.
• Mancanza di ambizione e ambivalenza politica in UE. Ritardi tra la firma degli
accordi ed entrata in vigore degli stessi.
Il processo di allargamento
Prima fase
1952
1973
1981
1985
Seconda fase
1995
2004
2007
2009
Le politiche di coesione
ANNI ‘80
EU-25 = 100
CentralityIndex,
of EU25
Regions
< 30
Periphery 30 - 50
Intermediate
50 - 75
75 - 100
Core
Canarias (E)
Guadeloupe Martinique
(F)
100 - 125
>= 125
(F)
RÈ
union
(F)
Guyane (F)
AÁ
ores (P)
Madeira
(P)
Kypros
SIG16
Il collasso dei sistemi comunisti
ANNI ‘90
L’Europa di oggi
ANNI ‘90
Dall’inizio degli anni 90, il nuovo ambizioso obiettivo di realizzare l’unione monetaria e il
processo di allargamento ai paesi dell’Europa dell’Est comportarono la necessità di un
riassetto della struttura europea
UNIONE
EUROPEA
Trattato di Maastricht (1992) – Trattato di Amsterdam (1997):
cooperazione rafforzata e l’accordo di Schengen.
ALLARGAMENTO
VERTICE DI COPENHAGEN (1993): PECO (Criteri da ssoddisfare)
Agenda 2000 – Trattato di Nizza (2001): modificazione VMQ
RIASSETTO
ISTITUZIONALE
Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa (2004)
IL FUTURO
DELL’UE
Dichiarazione di Berlino (2007) – Trattato di riforma. Trattato di
Lisbona.
Trattato di Maastricht
ANNI ‘90
Nel dicembre 1990 si aprirono a Roma le due Conferenze Intergovernative (CIG) sull’unione
politica e sull’unione economica e monetaria che lavorarono a ritmi serrati fino alla firma del
Trattato istitutivo dell’Unione Europea (Maastricht, 7 febbraio 1992)
UNIONE POLITICA
UEM
Il Trattato ha posto la famosa struttura della UE, basata sui tre pilastri
(modificata con il Trattato di Lisbona):
1. Comunità europea, che raccoglie le disposizioni che hanno
modificato i trattati esistenti
2. Politica Estera e di Sicurezza Comune (PESC). Art. 2, titolo V: “Gli
stati membri operano congiuntamente per rafforzare e sviluppare la
loro reciproca solidarietà politica”.
3. Affari Interni e Giudiziari (CGAI). Cooperazione intergovernativa
nel settore giudiziario (civile e penale), doganale e di polizia per la lotta
contro la criminalità organizzata, il traffico di droga ed il terrorismo.
La differenza riguarda le procedure decisionali. Le questioni
sull’integrazione economica, ispirate a principi federalisti, sono nel
primo pilastro. Il secondo ed il terzo pilastro riguardano le politiche in
cui la cooperazione avviene su base intergovernativa.
Tre tappe:
• 1990-1993: completamento del
Mercato Unico;
• 1994-1998: processo di
convergenza delle condizioni
macroeconomiche ed
istituzionali;
• 1999 – 2002: graduale
introduzione dell’€ ed
attribuzione di competenza per la
gestione della politica monetaria
e del cambio unico al SEBC
La struttura a 3 pilastri e allocazione delle competenze
• Dal Trattato di Maastricht si delinea una struttura a 3
pilastri che delimita una gamma di:
• Competenze comunitarie (compiti assegnati alla UE).
• 1 ° pilastro è competenza dell'Unione europea riguardo le
politiche del Mercato Unico.
• Condivisione di competenze (aree sono state compiti sono
divisi tra l'UE e gli Stati membri).
• Competenze nazionali.
• 2 ° e 3 ° sono generalmente di competenza nazionale.
• Dettagli complessi, ma fondamentalmente i membri
sviluppare una cooperazione, ma non trasferiscono la
sovranità all'UE.
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Il federalismo fiscale applicata ai pilastri
• Le politiche del primo pilastro sono quello con importanti
esternalità positive dove gli interessi nazionali non sono
forti e le preferenze non disomogenee. Quindi, una
politica comune beneficia di grosse economie di scala.
• Le politiche del secondo pilastro sono caratterizzate da
differenti preferenze, si pensi all’esercito comune,
genererebbe guadagni di economie di scala molto grossi,
ma non compenserebbero le perdite derivanti dalle
divergenti vedute sulla visione militare e di intervento
nelle aree calde.
• Le politiche del terzo pilastro si trovano a metà strada tra
quelle del primo e del secondo in termini di economie di
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scala
e preferenze.
Trattato di Maastricht
• Nel 1992, infine, gli Accordi di Maastricht emendano il
Trattato di Roma e fissano la nascita dell’Unione Europea
(UE e i suoi tre pilastri).
• Viene prevista, inoltre, la formazione di un’area monetaria
unica (l’Unione economica e monetaria europea, UEM e
i parametri di convergenza).
• L'innovazione principale è la definizione del principio di
sussidiarietà.
• Tale concetto sostiene che, nei settori che non sono di sua
esclusiva competenza, l'Unione Europea interviene solo
laddove l'azione dei singoli Stati non sia sufficiente al
raggiungimento dell'obiettivo previsto.
Principio di sussidiarietà
• Il principio di sussidiarietà è definito dall'articolo 5 del
Trattato di Maastricht che istituisce l’Unione Europea.
• Le decisioni dovrebbero essere il più vicino possibile al
popolo, la UE non dovrebbe intervenire a meno che la sua
azione non sia più efficace delle azioni intraprese a livello
nazionale, regionale o locale.
• Questo principio garantisce che le decisioni siano prese il
più vicino possibile al cittadino, e che vengano posti
controlli costanti perchè il livello comunitario a cui è
presa la decisione venga eseguita al meglio a livello
nazionale, regionale o locale.
Principio della sussidiarietà
• Il principio di sussidiarietà è definito dall'articolo 5 del Trattato
di Maastricht che istituisce l’Unione Europea.
• Questo principio garantisce che le decisioni siano prese il più
vicino possibile al cittadino, e che vengano posti controlli
costanti a livello comunitario a cui è presa la decisione venga
eseguita al meglio a livello nazionale, regionale o locale.
• In particolare, è il principio secondo cui l'Unione non
interviene (tranne che nei settori che rientrano nella sua
competenza esclusiva) a meno che non sia più efficace delle
azioni intraprese a livello nazionale, regionale o locale.
• Esso è strettamente legato ai principi di proporzionalità e di
necessità, i quali richiedono che l'azione dell'Unione non può
andare al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli
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obiettivi
del Trattato.
La istituzioni dell’Unione Europea
•
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•
Consiglio Europeo
Consiglio dei Ministri
Parlamento Europeo
Commissione Europea
Corte di Giustizia Europea
Banca Centrale Europea