Ottobre - ODCEC Milano

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Ottobre - ODCEC Milano
Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano e Lodi
Commissione Consultiva Finanza e Controllo di Gestione
L’attività della Consob
nel mese di
Ottobre 2010
I provvedimenti adottati dalla Consob vengono pubblicati nel Bollettino dell'Istituto e, quando
previsto, anche nella Gazzetta Ufficiale.
In questa sede sono riportati, con cadenza mensile, i provvedimenti di maggiore e più generale
rilevanza in maniera molto sintetica in modo da fornire, quasi come in un indice, una rapida
informazione circa l'attività svolta dalla Consob.
Solo per ciò che presumibilmente potrebbe essere di interesse per la professione, particolarmente
le risposte a specifici quesiti, viene riportato, in allegato, il testo integrale così come redatto
dalla Consob.
Le informazioni contenute nella presente hanno un carattere meramente informativo e la loro
diffusione ha il solo scopo di informare circa l’attività della Consob. Rimane pertanto a carico
dei singoli utenti l’eventuale approfondimento di ogni specifica problematica.
Raccomandazioni su informazioni al mercato nei comunicati delle società di calcio quotate
La Commissione, con raccomandazione 10081191 dell’1.10.2010, viste le peculiarità delle
società di calcio, ha individuato alcune aree di miglioramento dell'informativa da rendere al
mercato da parte delle società calcistiche quotate, con particolare riferimento ai compensi
riconosciuti e/o da riconoscere agli intermediari e ai calciatori, tenuto conto della significatività
che l'ammontare di tali compensi spesso assume. La raccomandazione, che integra il contenuto
della precedente nota 2080535 del 9.12.2002 "Raccomandazioni in materia di informazioni
contabili periodiche e su fatti rilevanti delle società calcistiche quotate", non introduce obblighi
normativi ulteriori rispetto all'attuale disciplina, ma richiama l'attenzione delle società di calcio
quotate ad una puntuale applicazione dei principi contabili internazionali Ias/Ifrs nella redazione
dei documenti contabili così come prescritto dalla normativa comunitaria e nazionale. Come già
rappresentato nelle note 2080535 del 9.12.2002 e 6027054 del 28.03.2006, la Commissione ha
ribadito la necessità che le società usino la massima prudenza nel rilasciare dichiarazioni in
relazione alle trattative di calcio-mercato, tenendo conto che il preannuncio al mercato di notizie
riguardanti accordi vari, che non siano ancora sufficientemente definiti, è utile solo nel caso in cui
sia necessario garantire la parità informativa. Al di fuori di tale contesto, comunicazioni di questa
natura possono alterare il regolare funzionamento del mercato.
Esenzione dall’obbligo di prospetto per offerta di azioni riservata a dipendenti
La Commissione, con comunicazione 10080236 del 30.09.2010 si è espressa sull'applicazione
dell'esenzione dall'obbligo di redigere il prospetto, di cui all'art. 34-ter, lett. n) del regolamento
Consob 11971/1999, in relazione all'emissione di azioni destinate ad essere offerte ad alcuni
dipendenti delle società italiane di un gruppo multinazionale, allo scopo di consentire agli stessi
di partecipare agli utili. I dipendenti, oltre alle azioni loro attribuite a titolo di partecipazione agli
utili del gruppo, possono sottoscrivere azioni entro il limite del 25% dell'importo del loro
stipendio annuale lordo dell'anno precedente a quello dell'offerta. La procedura di sottoscrizione
delle azioni avviene tramite l'intervento di una società fiduciaria per azioni. Nel caso di
sottoscrizione volontaria è previsto l'intervento di un intermediario finanziario autorizzato di
diritto italiano al quale i dipendenti versano direttamente l'importo corrispondente al valore delle
azioni sottoscritte. L'offerta prospettata, salvo particolari eccezioni, vincola i destinatari a non
trasferire le azioni per un arco temporale di 5 anni e dopo tale periodo prevede che la vendita
possa essere effettuata solo a favore di società del gruppo. Alla scadenza dei 5 anni il dipendente
può optare per diverse opzioni. L'offerta prospettata configura un'operazione con azioni non
negoziabili in un mercato di capitali, il cui vincolo di non trasferibilità è funzionale alla
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partecipazione dei dipendenti agli utili della società. I casi di esenzione dalla disciplina delle
offerte pubbliche di vendita e sottoscrizione sono indicati nell'art. 100 del Tuf e nell'art. 34-ter del
regolamento emittenti. In particolare, come consentito dal citato art. 34-ter, comma 1, lettera n),
sono esentate le offerte "aventi ad oggetto valori mobiliari che non possano essere negoziati in un
mercato di capitali in quanto, in tutto o in parte, non trasferibili, offerti, assegnati o da assegnare
ad amministratori o ex amministratori o dipendenti o ex dipendenti da parte dell'emittente o da
parte dell'impresa controllante, di un'impresa controllata, collegata o sottoposta a comune
controllo". Alla luce di quanto sopra, la Commissione ritiene che la fattispecie prospettata nel
quesito costituisca un'ipotesi di esenzione dall'obbligo di redigere il prospetto di offerta ai sensi
dell'art. 34-ter, lettera n) del regolamento n. 11971/1999. In particolare l'offerta integra gli estremi
della fattispecie del vincolo di trasferibilità parziale, esplicitamente previsto dalla citata norma.
Modalità di trasmissione dei dati informativi finanziari semestrali
La Consob ha inviato a tutti gli emittenti quotati la comunicazione Dem/10082834 dell’8.10,2010
con la quale ha richiesto la trasmissione telematica di una serie di dati informativi e finanziari
contenuti nelle ultime relazioni finanziarie semestrali approvate. La comunicazione fa seguito alla
precedente Dem/10036807 del 26.04.2010, con cui era stato richiesto agli emittenti quotati la
trasmissione telematica di una serie di dati informativi e finanziari contenuti nelle relazioni
finanziarie annuali. Gli emittenti sono invitati a trasmettere i Dif semestrali entro il 15.11.2010. Il
contenuto delle informazioni richieste e le modalità di acquisizione delle stesse sono stati oggetto
di esame preliminare con l’associazione di categoria (Assonime). L’elenco delle voci richieste è
stato definito tenendo anche conto dell’informativa limitata prevista dai principi contabili
internazionali per le relazioni finanziarie semestrali. Sono stati esclusi dalla richiesta gli emittenti
quotati che svolgono attività bancaria, finanziaria ed assicurativa, i cui dati verranno acquisiti
tramite, rispettivamente, l’Abi e l’Ania con le modalità convenute con queste ultime.
Trasparenza post-negoziazione e transaction reporting di operazioni sul conto errori
La Commissione, con comunicazione 10080554 del 30.09.2010, ha risposto ad un quesito
sull'interpretazione delle disposizioni della direttiva 2004/39/Ce (Mifid) e delle relative misure di
livello 2 in tema di trasparenza post-negoziazione e transaction reporting delle operazioni a valere
sul conto errori derivanti dall'errata esecuzione di ordini dei clienti. Sono state presentate 2 ipotesi
entrambe riguardanti ordini di acquisto su strumenti finanziari quotati su mercati regolamentati
(MR): 1) a fronte di un ordine di acquisto del cliente, l'intermediario lo esegue al prezzo indicato
ma ad una quantità inferiore rispetto a quella richiesta, dovendo così concludere in un momento
successivo un'ulteriore operazione sul MR per la quantità mancante, successivamente trasferita al
cliente, e registrando in contropartita sul proprio conto errori l'operazione stessa e la differenza di
prezzo, 2) a fronte di un ordine di acquisto con prezzo limite, l'intermediario lo esegue per la
quantità esatta ma ad un prezzo diverso e più alto, attribuendo l'operazione al proprio conto errori
e dovendo inserire un'operazione di vendita fuori mercato dal conto errori al cliente al prezzo
originario, facendosi carico della perdita derivante dalla conclusione della transazione sul MR ad
un prezzo più alto. I quesiti sono stati analizzati con riguardo alle informazioni già pubblicate
(post-trade transparency) ovvero trasmesse alla Consob (transaction reporting), e al contributo
fornito al processo di formazione dei prezzi (trasparenza) ovvero all'affidabilità delle
informazioni di transaction reporting a disposizione della Consob, nell'ambito di un quadro
normativo fissato dagli art. 29 e 23 del regolamento mercati 16191. In applicazione di tale
normativa si è rilevato che le informazioni relative alle operazioni concluse sul mercato
regolamentato sono già pubblicate dallo stesso mercato e trasmesse alla Consob per il transaction
reporting dal MR. Nella risposta ai 2 quesiti si deve distinguere tra obblighi di trasparenza e
transaction reporting. Per gli obblighi di trasparenza, l'operazione effettuata Otc non è altro che il
trasferimento al cliente di titoli acquistati dall'intermediario sul mercato, mercato che ha già
provveduto alla pubblicazione delle informazioni rilevanti, quali quantità e condizioni di prezzo.
Pertanto le operazioni Otc effettuate dall'intermediario usando il proprio conto errori e derivanti
dall'errata esecuzione di ordini dei clienti non devono essere oggetto di trasparenza post-trade, in
quanto ne costituirebbero una duplicazione. Per gli obblighi di transaction reporting, si devono
fare considerazioni diverse relative alle finalità di vigilanza agli stessi collegate: le informazioni
trasmesse alla Consob sono utilizzate ai fini di vigilanza sull'ordinato svolgimento delle
negoziazioni e sulle condotte riconducibili a market abuse. La mancata comunicazione alla
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Consob dell'informazione relativa all'operazione Otc non consentirebbe all'Autorità di vigilanza
di avere un quadro completo né un'informativa corretta sull'attività di negoziazione posta in
essere dall'intermediario per conto del cliente. Pertanto le operazioni Otc effettuate
dall'intermediario utilizzando il proprio conto errori e derivanti dall'errata esecuzione di ordini dei
clienti devono essere comunicate alla Consob attraverso il sistema di transaction reporting in
quanto i dati, prezzo e/o quantità, dell'ordine del cliente comportano una modifica del flusso
informativo già inviato alla Consob (dal MR), fatti salvi ulteriori futuri elementi di novità a
livello di disciplina comunitaria nel contesto della revisione della Mifid attualmente allo studio
della Commissione Europea.
Consultazione su modifiche al regolamento emittenti per la revisione della disciplina Opa
La Consob ha messo in consultazione una bozza di modifiche regolamentari in materia di offerte
pubbliche di acquisto (opa). La disciplina in materia di opa è stata oggetto negli ultimi anni di
diversi interventi legislativi che hanno in primo luogo recepito la direttiva comunitaria del 2004
(d.lgs 19.11.2007) e quindi, una serie di interventi, fino al settembre 2009, hanno introdotto
alcune importanti modifiche, in particolare in materia di passivity rule, azione di concerto e
rilevanza degli strumenti derivati per l’obbligo di lanciare un’opa. Considerata la complessità
delle modifiche legislative intervenute e il carattere fortemente innovativo di alcune di esse, la
Consob ha ritenuto opportuno effettuare una revisione complessiva della regolamentazione delle
opa, anche alla luce delle questioni emerse nell’esperienza applicativa della vigente disciplina
nonché dell’analisi comparata degli ordinamenti dei principali Paesi in materia. Entro il
15.11.2010 tutti i partecipanti al mercato finanziario possono fornire alla Consob i propri
contributi.
Avvio consultazione su modifiche al regolamento intermediari per i promotori finanziari
La Consob ha posto in consultazione alcune modifiche al regolamento intermediari (Ri) che
riguardano disposizioni in materia di Albo e di attività dei promotori finanziari. In particolare, le
modifiche proposte concernono: disciplina dell’articolazione territoriale dell’Organismo per la
tenuta dell’Albo unico dei promotori finanziari (art. 98, comma 2), sospensione dei procedimenti
di iscrizione all’Albo unico dei promotori finanziari (art. 101, comma 4) e di cancellazione dal
medesimo (art. 102, comma 5), sanzioni applicabili ai promotori cancellati (art. 102, comma 6),
incompatibilità dell’attività di promotore finanziario con l’esercizio di quella di consulente
finanziario (art. 106), regole generali di comportamento (art. 107, comma 1), regole di
presentazione e comportamento verso i clienti o i potenziali clienti (art. 108, commi 5 e 7).
Consultazione sulle misure antiriciclaggio
La Commissione ha posto in consultazione un documento con disposizioni attuative in materia di
organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l’utilizzo a fini di riciclaggio e di
finanziamento del terrorismo delle società di revisione iscritte nell’Albo speciale previsto dall’art.
161 del Tuf e contemporaneamente iscritte nel Registro dei revisori contabili, ai sensi dell’art. 7,
comma 2 del d.lgs 231/2007. L’art. 7, comma 2, del d.lgs 231/2007 ha conferito alle Autorità di
vigilanza di settore ampie deleghe regolamentari per l’antiriciclaggio. Le disposizioni per le
società di revisione iscritte nell’Albo Consob, quindi, con riguardo alla disciplina relativa
all’organizzazione, alle procedure e ai controlli interni, devono essere emanate dalla Consob,
d’intesa con Banca d’Italia ed Isvap. Il Provvedimento in esame è suddiviso in 4 capitoli intitolati
rispettivamente: "Fonti normative", "Destinatari delle disposizioni", "Assetti organizzativi a
salvaguardia dai rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo" e "Disposizioni finali".
Osservazioni al documento in consultazione potranno pervenire entro il 15.11.2010.
Compatibilità tra attività di promotore finanziario e collaborazione con intermediario terzo
La Consob, con comunicazione 10085658 del 20.10.2010 è stata chiamata ad esprimersi sulla
compatibilità tra l’attività di promotore finanziario e quella di collaboratore di un soggetto
abilitato diverso dall’intermediario per conto del quale il promotore svolge l’attività di offerta
fuori sede. Il quesito, in particolare, riguarda la prestazione di un servizio di raccolta di dati e
informazioni nonché di elaborazione di idee di marketing, riguardante un comparto di Oicr gestito
da un intermediario estero, estraneo al gruppo dell’impresa preponente, e distribuito in Italia
esclusivamente dalla stessa impresa preponente. Nel caso sottoposto alla Commissione, l’attività
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di collaborazione (consulenza nel marketing di Oicr) che il promotore finanziario intende
svolgere per conto dell’intermediario estero, diverso dall’intermediario preponente, deve
ascriversi nell’ampia categoria dei rapporti di "collaborazione" vietati dalla lett. b) dell’art. 106.
Le prestazioni richieste al promotore atterrebbero, infatti, alla raccolta di informazioni
concernenti i sottoscrittori di Oicr istituiti e gestiti da un intermediario terzo e dovrebbero
consistere nella formulazione di "idee di marketing" riguardanti tali Oicr. Da un lato, si
tratterebbe, quindi, di informazioni raccolte presso i clienti dell’impresa preponente, distributore
degli Oicr, in forza del mandato di promotore. Dall’altro, le "idee di marketing" elaborate dal
promotore sarebbero rivolte a rafforzare l’offerta commerciale e la posizione di mercato di un
soggetto abilitato distinto dall’intermediario preponente ed estraneo al suo gruppo. Alla luce delle
considerazioni effettuate, la Commissione ha quindi ritenuto che, nel caso prospettato, l’attività di
promotore finanziario sia incompatibile, ai sensi della lett. b) dell’art. 106 Ri, con l’attività di
consulente marketing prestata per conto di un soggetto abilitato estraneo al gruppo di
appartenenza.
Comunicazioni a tutela dei risparmiatori
* la Finanstilsynet, norvegese, segnala che la società Kensington Advisory & Investment Group,
con sede dichiarata a New York, sta offrendo, anche attraverso il sito www.kensingtonaig.com,
servizi di investimento senza la prevista autorizzazione
* la Danish Financial Supervisory Authority, danese, segnala che le società Pan-Am Advisory,
con sede dichiarata in Canada, anche attraverso il sito internet www.panamadvisory.com, Barvetii
Wealth Consultants (www.barvetii.com), con sede dichiarata a Madrid, stanno offrendo servizi di
investimento senza la prevista autorizzazione
* la Finansinspektionen, svedese, segnala che le società Financial Asset Management Inc
(www.finamgtinc.com), con sede dichiarata a New York, York Venture Capital
(www.yorkvc.com), con sede dichiarata in Brasile, Orient Consult Business Consultants ltd
(www.orientconsult.biz), con sede dichiarata in Cina, Roxboro Capital Investment
(www.roxboroci.com), con sedi dichiarate a Hong Kong, Manama (Golfo Persico), e in Belgio,
Graham Walker (www.grahamwalker.com), con sede dichiarata a Tokyo, Madison Securities
(www.madison-serurities.com), con sede dichiarata a Singapore, Warthon Rubin (www.warthonrubin.com),
con
sede
dichiarata
a
Hong
Kong,
Wyatt
M&A
Advisory
(www.wyattmaadvisors.com), con sede dichiarata a Chicago, stanno offrendo servizi di
investimento senza le previste autorizzazioni
* la Central Bank of Ireland, irlandese, segnala che la società Marcus Jones International, con
sede dichiarata nel Regno Unito, sta offrendo servizi di investimento senza la prevista
autorizzazione
* l’Austrian Financial Market Authority, austriaca, segnala che la società Unicon Consulting Ag,
con sede dichiarata a Stuttgart (Germania), Kairosinvest Holdings ltd, sito internet
www.Kairosinvest.com, con sede dichiarata a Londra, Eurostock Group, con sede dichiarata a
Vienna, Swiss Siam Investment Club, stanno offrendo servizi di investimento senza la prevista
autorizzazione
* la Commission bancaire financière et des assurances, belga, segnala che le società Belgium
Financial Group, con sede dichiarata a Bruxelles, Swiftsure Securities Limited
(www.swiftsuresecuritiesltd.com), con sedi dichiarate a Seattle (Stati Uniti) e Vancouver
(Canada), XR-Group (www.xr-group.com), con sede dichiarata a Hong Kong, Iberia Securities
(www.iberiasecurities.com), con sede dichiarata a Saragoza (Spagna), stanno offrendo servizi di
investimento senza la prevista autorizzazione. La società XR-Group è già stata oggetto di
segnalazione da parte dell’autorità austriaca, la Iberia Securities è già stata oggetto di
segnalazione da parte sia dell’autorità olandese che di quella norvegese.
* la Netherlands Authority for the Financial Markets, olandese, segnala che Stewart Alexandra
(ovvero Alexandram), sta offrendo servizi di erogazione del credito senza la prevista
autorizzazione
* la Slovene Securities Market Agency, slovena, segnala che la società Fuehrende Investitionen
Limited (www.fiss-solutions.com e www.fiss-investments.com), con sede nel Regno Unito, sta
offrendo servizi di investimento senza la prevista autorizzazione
* la Capital Market Commission (Hcmc), greca, segnala che la società Avgitidis Trading Group,
il Signor Sokratis Avgitidis, Fintron Asset Management ag, con sede dichiarata in Svizzera, i
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signori Christos Athanasiadis, Georgios Tsilichristos, Costantinos Politis e Lykourgos
Papagianopoulos stanno offrendo servizi di investimento senza le previste autorizzazioni. La
Fintron Asset Management, già denominata Capital Investors Asset Management, era già stata
oggetto di segnalazione da parte dell’autorità greca.
* la Comisión Nacional del Mercado de Valores spagnola (Cnmv) segnala che le società Fib
Trading sl (www.fib-trading.es), con sede dichiarata a Malaga, Windsor Exchange
(www.windsorexchange.eu.com), che opera dalle Isole Canarie, non sono autorizzate ad offrire
servizi di investimento in Spagna. Ed inoltre che alla Fib trading risulta collegata la signora
Adriana Lamberta Otten, alla Windsor Exchange risultano collegate la società Windsor
International ltd, con sede dichiarata a Gibilterra, nonché una società Windsor Exchange con sedi
nello Shropshire e a Londra (Regno Unito)
Ordinata la convocazione del CdA di Cellino e Associati Sim
La Commissione ha ordinato, ai sensi dell’art. 7, comma 1, lettera b), del TU della Finanza, la
convocazione del CdA della Cellino e Associati Sim spa. per l’esame di tematiche emerse a
seguito di accertamenti di vigilanza sulla prestazione dei servizi di investimento. Secondo lo
schema operativo dell’intermediario relativo al servizio di gestione di portafogli, le decisioni di
negoziare sono trasmesse alla separata struttura interna della società preposta al servizio di
esecuzione di ordini, con addebito alla clientela gestita delle ulteriori commissioni di esecuzione.
Tale schema operativo potrebbe indurre l’intermediario, da un lato, a moltiplicare le transazioni
anche in assenza di un effettivo interesse per il cliente gestito e, dall’altro, ad applicare un livello
più elevato delle commissioni connesse all’esecuzione degli ordini a valere sui portafogli gestiti
al solo fine di incrementare l’ammontare delle commissioni di spettanza della Sim, a danno del
cliente gestito. E’stato chiesto al CdA della Sim di predisporre adeguati presidi strumentali per
garantire l’effettiva e concreta gestione della situazione di conflitto di interessi individuata.
Accertati patti parasociali tra Yorkville Advisors e Bhn
La Consob, con delibera 17535 del 19.10.2010, dopo aver accertato che Yorkville Advisors llc e
Bhn srl "agiscono di concerto" ai sensi dell'art. 101-bis, comma 4, del Tuf, in virtù di una
cooperazione tra di loro e della sussistenza di un accordo, ancorché tacito, volto ad acquisire e a
mantenere il controllo della società quotata Yorkville Bhn spa, ha deliberato che risultano
applicabili le disposizioni di cui all'art. 122, comma 4, del Tuf, che vietano l'esercizio del diritto
di voto inerente alle azioni della Yorkville Bhn detenute da Yorkville Advisors llc e Bhn srl.
L’azione di concerto ha avuto inizio nel mese di aprile 2007. È stato accertato che tale concerto si
è concretizzato anche in un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122, comma 5, lettera c),
del Tuf con oggetto l'acquisto di azioni della Yorkville Bhn, patto per il quale non sono stati
adempiuti gli obblighi di cui al medesimo art. 122 del Tuf. Inoltre Yorkville Advisors llc e Bhn
srl hanno stipulato un ulteriore patto parasociale avente per oggetto l'esercizio del diritto di voto
nell'assemblea di Yorkville Bhn e l'esercizio anche congiunto di un'influenza dominante sulla
società. Anche per tale patto non sono stati adempiuti gli obblighi previsti dal Tuf.
Variazioni ad Albi ed Elenchi
La Consob nel corrente periodo ha provveduto ad assumere le seguenti delibere:
- 17494 del 28.09.2010: rilasciata l'autorizzazione alla Family Advisory Sim spa – Sella &
Partners, con sede a Torino, alla prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti
di cui all'art. 1, comma 5, lett. f) del d.lgs 58/98 e iscrizione della stessa nell'albo delle Sim di cui
all'art. 20, comma 1, del medesimo decreto. L'autorizzazione alla prestazione del suddetto servizio
è rilasciata con le seguenti limitazioni operative: "senza detenzione, neanche temporanea, delle
disponibilità liquide e degli strumenti finanziari della clientela e senza assunzione di rischi da
parte della società stessa"
- 17516 del 5.10.2010: estesa l'autorizzazione rilasciata alla Finlabo Sim spa, con sede a Recanati
(Mc), all'esercizio del servizio di investimento di gestione di portafogli di cui all'art. 1, comma 5,
lettera d) del d.lgs 58/98, con la seguente modalità operativa: “senza detenzione, neanche
temporanea, delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari della clientela e senza
assunzione di rischi da parte della società stessa”
- 17527 del 12.10.2010: estensione dell’autorizzazione della Nextam Partners Sim spa, con sede
in Milano, alla prestazione del servizio di investimento di cui all’articolo 1, comma 5, del Tuf,
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lettera b): esecuzione di ordini per conto dei clienti. Disposta altresì l’estensione
dell’autorizzazione allo svolgimento dei servizi di investimento già autorizzati di cui all’art. 1,
comma 5, lett. c-bis), e) ed f) del citato decreto con le seguenti modalità operative: "con
detenzione, anche temporanea, delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari della
clientela e con assunzione di rischi da parte della società stessa"
- 17530 del 18.10.2010: confermata l’iscrizione, nell’albo di cui all’art. 20, comma 1, del d.lgs
58/98, della società Intesa Previdenza Sim spa nella nuova denominazione sociale di "Intesa
Sanpaolo Previdenza Sim spa", con sede a Milano
Quote per l’elezione degli organi di amministrazione e controllo di società quotate
La Commissione, con delibera 17529 del 18.10.2010, sulla base delle previsioni dell’art. 147-ter
del Tuf e degli artt. 144-ter e seguenti del regolamento emittenti, ha pubblicato le quote minime
di partecipazione per la presentazione delle liste dei candidati per l’elezione degli organi di
amministrazione e di controllo delle società quotate Itway spa, Mittel spa e Screen Service
Broadcasting Technology spa, il cui esercizio si è chiuso al 30.09.2010. La soglia è stata
individuata al 4,5%.
Opa volontaria Sorgente Sgr su quote del fondo Caravaggio
Consentita, con decisione del 30.09.2010, la pubblicazione del documento per l'offerta pubblica
di acquisto totalitaria promossa, ai sensi dell'art. 102 del Tuf, dal Fondo Donatello – Comparto
Iris, istituito e gestito dalla Sorgente sgr spa, sulle quote del Fondo Caravaggio, fondo comune di
investimento immobiliare di tipo chiuso, quotato dal 2005. Il soggetto offerente è il Comparto Iris
del fondo multicomparto di tipo chiuso non quotato, riservato ad investitori istituzionali,
"Donatello" gestito dalla Sorgente sgr. Il patrimonio del Comparto Iris è detenuto per il 90,8% da
Fondazione Enasarco e per il 9,2% dalla Cassa di Risparmio di Chieti. L'offerente possiede quote
del Fondo Caravaggio pari a circa il 73,6% del totale delle quote emesse. Sorgente sgr detiene
quote del Fondo Caravaggio pari a circa il 2% del totale delle quote emesse. Le restanti quote,
pari a circa il 24,4%, sono diffuse fra il pubblico. La sgr, che fa parte del Gruppo Sorgente, è
partecipata: per il 63,36% da Holding di Sorgente srl, a sua volta posseduta per il 99,99% da
Finnat Fiduciaria spa in forza di un mandato di intestazione fiduciaria riconducibile alla famiglia
Mainetti; per il 33,33% da Sorgente Group spa; per il 2,31% da Paolo Emilio Nistri; con l'1% da
Veronica Mainetti. Oltre al Fondo Caravaggio ed al Fondo Donatello, Sorgente sgr gestisce altri 2
fondi di tipo chiuso, denominati Baglioni e Colonna, ed ha istituito altri 2 fondi di cui uno
multicomparto speculativo (Tiziano) e l'altro di tipo chiuso (Bramante). Con la presente offerta il
Comparto Iris intende acquisire le restanti quote di Caravaggio in possesso di investitori retail al
fine di avviare il processo di fusione tra Fondo Caravaggio e Comparto Iris. La particolarità
dell'operazione sta nel fatto che il fondo offerente è gestito dalla medesima sgr che gestisce il
fondo emittente e pertanto si pone in una situazione strutturale di conflitto di interessi. Al fine di
gestire tale conflitto ed evitare che si possano creare pregiudizi ai partecipanti di uno o dell'altro
fondo dalla stessa gestiti, Sorgente ha ritenuto opportuno incaricare un advisor finanziario, per
conto del Comparto Iris, ai fini del rilascio di una raccomandazione di prezzo sulla base della
quale il consiglio di amministrazione di Sorgente ha determinato il corrispettivo e un altro advisor
finanziario, per conto del fondo Caravaggio, ai fini del rilascio di un parere di congruità sul
corrispettivo. Il periodo di adesione all'offerta va dall'11.10.2010 al 12.11.2010.
Nuova richiesta esenzione obbligo opa su azioni Seteco International (già Omnia Network)
La Commissione, con comunicazione 10079305 e delibera 17493 del 28.09.2010, in riferimento
all'obbligo di promuovere un'opa totalitaria sulle azioni della società Omnia Network spa (ora
Seteco International spa), a seguito dell'acquisto del 79,4% del capitale sociale dell'emittente da
parte della Società Italiana di Partecipazioni e Investimenti srl (Sipi) tramite sottoscrizione di un
aumento di capitale, ha ritenuto non sussistenti i presupposti per l'esenzione cosiddetta "da
salvataggio", di cui agli artt. 106, comma 5, lettera a) del Tuf e 49, comma 1, lettera b) del
regolamento emittenti della Consob, stante la mancanza di un elemento essenziale quale un
concreto piano di ristrutturazione del debito approvato dai creditori. Perché possano riconoscersi i
presupposti per l'applicazione dell'esenzione di cui al suddetto ultimo comma dell'art. 106,
occorre quantomeno individuare una ratio riconducibile a uno dei casi previsti dal comma 5 e,
quindi, nel caso di specie, alla fattispecie di "operazione diretta al salvataggio di società in crisi",
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di cui alla lettera a) del comma 5. Nel caso in esame, oltre allo stato di crisi, vi è uno solo dei
requisiti necessari per l'applicazione dell'art. 49, comma 1, lett. b), del regolamento emittenti (i.e.
l'aumento di capitale); inoltre, ed in luogo del piano di ristrutturazione del debito, non vi sono
altre operazioni, o anche soltanto altri elementi, che abbiano un grado di definizione sufficiente a
farle ritenere astrattamente idonee a perseguire l'obiettivo di salvataggio della società e, dunque,
poter essere valutati per l'applicazione dell'art. 106, comma 6, del Tuf. La sottoscrizione
dell'aumento di capitale della Omnia/Seteco da parte della Sipi non potrebbe costituire elemento
di per sé sufficiente a configurare l'ipotesi di "operazione diretta al salvataggio di società in crisi".
Con riguardo agli altri elementi forniti dalla Sipi, essi erano caratterizzati al momento
dell'acquisto, e sono tuttora caratterizzati, da un grado di incertezza tale da non poter assumere
rilievo per l'esenzione in parola. La Commissione ha quindi ritenuto sussistenti i presupposti per
l'applicazione dell'art. 110, comma 1-bis, del Tuf ed ha, quindi, disposto l'obbligo di promuovere
un'offerta pubblica di acquisto totalitaria entro 20 giorni dal ricevimento della delibera stessa, al
prezzo di sottoscrizione delle azioni rivenienti dall'aumento di capitale.
Esenzione da opa su azioni Luxottica in caso di riassetto societario della controllante Delfin
La Consob, con comunicazione 10082474 del 7.10.2010, ha risposto sull’applicabilità della
disciplina dell’opa obbligatoria con riguardo ad una operazione di riassetto societario di Delfin
sarl, società di diritto lussemburghese che controlla Luxottica spa, quotata alla Borsa italiana e al
Nyse, con una partecipazione pari al 67,833% del capitale sociale della stessa. Delfin è controllata
da Leonardo Del Vecchio (LdV), che è titolare dell’1,72% del capitale sociale in piena proprietà e
di diritti di usufrutto con diritto di voto sulla restante parte, avendo donato la nuda proprietà ai
suoi 6 figli, ciascuno per una quota pari al 16,38% del capitale sociale. L’operazione prospettata
prevede la costituzione di una fondazione di diritto olandese, Delfin I, e l’ingresso della stessa nel
capitale sociale di Delfin. L’operazione prevede che LdV, che costituirà Delfin I con una
dotazione iniziale di 8 milioni di euro, donerà poi la nuda proprietà, riservandosi l’usufrutto, della
quasi totalità dei certificati di deposito ai 6 figli o a entità a questi facenti capo in parti uguali,
mantenendo per la parte residua la piena proprietà. La fondazione sarà partecipata quindi dagli
attuali soci di Delfin e l’assetto partecipativo di Delfin I riprodurrà esattamente l’attuale
composizione societaria di Delfin. La fondazione Delfin I, gestita unicamente da LdV e alla sua
morte da un Consiglio composto dai figli di Ldv che questi avrà provveduto preventivamente a
nominare, entrerà nel capitale di Delfin sarl con una operazione di riduzione e aumento del
capitale sociale della stessa. Al termine dell’operazione il capitale sociale di Delfin sarà detenuto
per l’80% da Delfin I e la restante parte resterà nella titolarità degli attuali soci. Per valutare se
tale riassetto societario di Delfin sarl comporti o meno un mutamento del controllo sulla quotata
Luxottica spa assume rilevanza l’oggetto della fondazione Delfin I, che ai sensi dell’art. 3
dell’atto di costituzione consta, tra gli altri, nell’acquisizione e amministrazione delle quote
rappresentative del capitale sociale di Delfin sarl e nel rilascio di certificati di deposito
rappresentativi di tali quote, e nell’esercizio del diritto di voto e degli altri diritti collegati alle
stesse, non perseguendo Delfin I utili per conto proprio e a proprio rischio. La costituzione della
fondazione Delfin I servirà quindi a mantenere una governance stabile della quotata Luxottica per
il momento in cui Ldv non sarà più in vita, come si evince anche dalla previsione dell’atto
costitutivo di Delfin I secondo la quale, con riferimento al modo in cui questa dovrà esprimere il
proprio voto sulle proposte di determinazione più rilevanti in sede di assemblea dei soci di Delfin,
le stesse deliberazioni debbano essere approvate alla quasi unanimità. Sembra quindi che il
progetto di costituzione della fondazione Delfin I e di ingresso della stessa nel capitale sociale di
Delfin persegua finalità familiari e successorie analoghe a quelle riscontrate dalla Commissione
nella Comunicazione 10055200 del 16.06.2010, relativa ad un’operazione, inversa a quella in
oggetto, di scioglimento di un trust in cui era ricompresa una partecipazione di controllo in una
società quotata, con conseguente assegnazione di tale partecipazione ai beneficiari del trust. In
conclusione è stato ritenuto che LdV manterrà il pieno controllo di Delfin seppur mediato dalla
costituzione della fondazione e, quale usufruttuario, resterà beneficiario della quasi totalità dei
diritti patrimoniali. Pertanto l’operazione, così come prospettata, ad avviso della Commissione
non dà luogo ai presupposti per l’applicabilità della disciplina dell’opa obbligatoria ai sensi
dell’art. 106 del Tuf.
Opa volontaria totalitaria Swisscom Italia srl su azioni Fastweb
a cura di Alberto Gafforio
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Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano e Lodi
Consentita, con decisione del 5.10.2010, la pubblicazione del documento per l’offerta pubblica di
acquisto volontaria totalitaria promossa, ai sensi dell’art. 102 del Tuf, dalla Swisscom Italia srl su
azioni ordinarie emesse dalla Fastweb spa. L’offerente possiede un capitale sociale rappresentato
da 1 quota, con valore nominale pari all’intero capitale, detenuta dall’unico socio Swisscom
Belgium nv. L’intero capitale di Swisscom Belgium è detenuto dalla società svizzera Swisscom
Schweiz ag che, a sua volta, è controllata dalla Swisscom ag, anch’essa con sede in Svizzera,
partecipata per il 56,94% dalla Confederazione Svizzera, e quotata sul segmento Six Swiss
Exchange di Zurigo. Il Gruppo Swisscom, al quale appartiene l’offerente, opera nel settore dei
servizi di telefonia su linea fissa, analogica e digitale, e mobile, nonché di trasmissione dati.
Quale società holding, l’offerente non svolge alcuna attività operativa. Oltre alla partecipazione
nell’emittente, l’offerente detiene l’intero capitale sociale di Swisscom Ict Italia srl che opera nei
servizi di information and communication technology, sia in Italia sia all’estero. L’emittente, le
cui azioni sono quotate sul mercato Mta dal 2000, ha per oggetto sociale sviluppo, realizzazione e
gestione di sistemi di telecomunicazioni e di telefonia ed in particolare di sistemi di
telecomunicazione a banda larga, trasmissione dati e video e telefonia nazionale ed
internazionale. L’offerente ha promosso, nel maggio 2007, un’opa volontaria su azioni ordinarie
Fastweb. Ad esito dell’offerta l’offerente ha ottenuto una partecipazione diretta nell’emittente
dell’80,346%. Nel giugno 2007 ha poi acquisito da Swisscom Finance azioni dell’emittente pari a
circa l’1,736% del relativo capitale. L’offerente, pertanto, detiene attualmente azioni ordinarie
Fastweb corrispondenti all’82,082% del capitale. La restante quota di capitale è detenuta dal
mercato. L’offerta ha ad oggetto azioni ordinarie Fastweb che corrispondono al 17,918% del
capitale sociale. Il periodo di adesione all'offerta va dall’11.10.2010 al 12.11.2010. L’offerta mira
all’acquisto delle azioni Fastweb non ancora detenute dall’offerente per la successiva revoca delle
stesse dalla quotazione. In linea con le motivazioni e gli obiettivi dell’offerta, inoltre, l’offerente
si riserva di procedere alla fusione per incorporazione dell’emittente nell’offerente o in altra
società del Gruppo Swisscom.
Obbligo di acquisto e esercizio del diritto di acquisto azioni Mediterranea delle Acque
La Consob, con delibera 17522 del 6.10.2010, ha fissato il corrispettivo per l’adempimento
dell’obbligo di acquisto e per l’esercizio del diritto di acquisto ai sensi, rispettivamente, dell’art.
108, comma 1 e dell’art. 111, comma 1 del Tuf, delle azioni ordinarie Mediterranea delle Acque
spa da parte della San Giacomo srl. A seguito dell’opa volontaria promossa dal 5.07.2010 al
6.08.2010, infatti, l’offerente è venuto a detenere una partecipazione complessivamente pari al
96,807% del capitale di Mediterranea delle Acque, dal che conseguono sia l’obbligo di acquisto
sia l’esercizio del diritto d’acquisto delle restanti azioni della società. Considerato che le adesioni
all’offerta volontaria hanno superato la soglia del 70% delle azioni che ne costituivano oggetto,
presupposto per l’applicazione dell’art. 50, comma 5, del regolamento emittenti, il corrispettivo è
stato determinato dalla Commissione in misura pari a quello della precedente offerta.
Opv Enel Green Power
Autorizzata, con decisione del 13.10.2010, la pubblicazione del prospetto informativo per
l’offerta pubblica di vendita di azioni ordinarie emesse dalla Enel Green Power spa (Egp) che
mira all’ammissione alle negoziazioni sull’Mta e per le quali Borsa Italiana, l’11.10.2010, ha già
rilasciata autorizzazione subordinata all’inserimento nel prospetto di ulteriori informazioni. Per
poter effettuare l’offerta pubblica di vendita anche in Spagna è stato chiesto alla Consob di
trasmettere alla Comision Nacional del Mercado de Valores il certificato di approvazione che
attesta che il prospetto informativo è stato redatto in conformità alle disposizioni della direttiva
2003/71/Ce. L’emittente Egp è stata costituita nel dicembre del 2008 dalla scissione parziale da
Enel Produzione spa del ramo di azienda "impianti di produzione di energia elettrica con utilizzo
di fonti rinnovabili". Sono state inoltre trasferite a Egp le partecipazioni in società operanti nel
settore delle fonti rinnovabili di altre società del gruppo Enel. Egp è uno dei principali operatori
mondiali nel settore della generazione di energia da fonti rinnovabili, particolarmente attivo nella
produzione di energia elettrica da fonte idroelettrica, eolica, geotermica e solare. L’offerta mira
all’ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie Egp sul Mta di Borsa Italiana e sul
mercato mobiliare spagnolo. L'offerta globale consiste in: a) un'offerta pubblica di azioni, pari al
15,0% dell'offerta globale, rivolta al pubblico indistinto in Italia (12,5%) e Spagna (2,5%), b)
un’offerta istituzionale di azioni, rivolta ad investitori istituzionali in Italia e all’estero, negli Stati
a cura di Alberto Gafforio
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Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano e Lodi
Uniti limitatamente ai Qualified Institutional Buyers. Non potranno partecipare all’offerta globale
di vendita i soggetti residenti in Australia, Canada e Giappone. L’emittente è controllato ai sensi
dell’art. 93 del Tuf da Enel, unico socio. All’esito dell’offerta Enel continuerà ad esercitare il
controllo di diritto dell’emittente ed Egp sarà soggetta all’attività di direzione e coordinamento
esercitata da Enel. Il periodo di offerta va dal 10.10.2010 al 29.10.2010. E’ prevista a favore degli
aderenti all’offerta pubblica l’attribuzione gratuita di 1 azione ogni 20 azioni assegnate e detenute
per 12 mesi. Le azioni gratuite verranno messe a disposizione da Enel. Poiché il gruppo Egp ha
intrattenuto e tuttora intrattiene rilevanti rapporti di natura amministrativa, commerciale e
finanziaria con parti correlate, in particolare con Enel e con società del gruppo Enel, il prospetto
riporta informazioni che forniscono un puntuale dettaglio di tali rapporti e illustrano le principali
previsioni del regolamento per la gestione delle operazioni con parti correlate adottato dal cda
dell’emittente.
Ops costituenda Banca di Credito Cooperativo di Mola di Bari
Autorizzata, con decisione del 12.10.2010, la pubblicazione del prospetto informativo per
l’offerta pubblica di sottoscrizione di azioni ordinarie della costituenda Banca di Credito
Cooperativo di Mola di Bari scparl. L’istituto, ottenuta l’autorizzazione dalla Banca d’Italia,
svolgerà attività bancaria tradizionale, operazioni per conto proprio o per conto della clientela in
strumenti di mercato monetario, gestione degli incassi e pagamenti e custodia e amministrazione
dei valori mobiliari. La banca prevede di operare inizialmente mediante un’unica filiale, a Mola
di Bari. L’offerta, finalizzata alla costituzione per pubblica sottoscrizione della banca, è destinata
alle persone fisiche e giuridiche che risiedono, hanno sede o svolgono la loro attività nella zona di
competenza territoriale della banca, comprendente il comune di Mola di Bari ed i comuni
limitrofi. La quota minima di sottoscrizione è di 25 azioni per le persone fisiche, enti e
associazioni, ditte individuali o cooperative sociali, di 50 azioni per le società di persone o
cooperative e per le società di capitali. Nessun socio potrà detenere azioni il cui valore nominale
complessivo superi i 50.000 euro, così come previsto dall’art. 34 del d.lgs 385/93 e ad ogni socio
spetterà 1 voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute. L’offerta avrà durata di 12 mesi,
decorrenti dalla data di pubblicazione del prospetto. L’offerta non è garantita da alcuna persona
fisica o giuridica.
Proroga ops costituenda Banca di Parma Credito Cooperativo
Autorizzata, con decisione del 12.10.2010, la pubblicazione del prospetto informativo per la
proroga dell’offerta pubblica di sottoscrizione di azioni ordinarie della costituenda Banca di
Parma Credito Cooperativo scparl. La precedente offerta, che la Commissione aveva autorizzato
in data 10.08.2009, si è conclusa il 3.09.2010 con la sottoscrizione di 9.900 azioni da parte di 216
sottoscrittori. Non avendo raggiunto il capitale minimo previsto il Comitato promotore della
costituenda banca ha deciso di chiedere una proroga di 6 mesi del periodo di sottoscrizione.
L’attuale offerta mira quindi al completamento della costituzione della Banca di Parma per
pubblica sottoscrizione. Nessun socio potrà possedere azioni il cui valore nominale complessivo
superi i 50.000 euro. La quota minima di sottoscrizione è di 10 azioni. L’offerta va dal
18.10.2010 al 18.04.2011. L’offerta non è garantita da alcuna persona fisica o giuridica.
Proroga ops costiuenda Banca di Scandicci Credito Cooperativo
Autorizzata, con decisione del 12.10.2010, la pubblicazione del prospetto informativo per la
proroga dell’offerta pubblica di sottoscrizione di azioni ordinarie della costituenda Banca di
Scandicci Credito Cooperativo scpa. La precedente offerta, che la Commissione aveva autorizzato
in data 7.10.2009, è in corso di svolgimento essendone prevista una durata fino al 20.10.2010. Al
30.09.2010 risultano sottoscritte 32.724 azioni da parte di 823 soggetti. L’attuale offerta mira
quindi al completamento della costituzione della Banca di Scandicci per pubblica sottoscrizione.
Nessun socio potrà possedere azioni il cui valore nominale complessivo superi i 50.000 euro. La
quota minima di sottoscrizione è di 5 azioni e non sono riservate quote azionarie ad investitori
istituzionali. L’offerta non è garantita da alcuna persona fisica o giuridica. L’offerta va dal
21.10.2010 al 20.10.2011.
Obbligazioni Banca Cassa di Risparmio di Savigliano
a cura di Alberto Gafforio
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Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano e Lodi
Autorizzata, con decisione del 12.10.2010, la pubblicazione del prospetto informativo per
l’offerta al pubblico del prestito "Banca Cassa di Risparmio di Savigliano spa Obbligazioni
subordinate Lower Tier II a tasso fisso 4% con ammortamento periodico 01/11/2010-01/11/2017"
emesse dalla Banca Cassa di Risparmio di Savigliano spa. L’offerta ha ad oggetto obbligazioni,
del valore nominale unitario di 1.000 euro che saranno emesse l’1.11.2010 con scadenza
l’1.11.2017 e saranno offerte al valore nominale. Tali titoli sono classificati come "passività
subordinate" di tipo Lower Tier II e, in caso di liquidazione o di sottoposizione a procedure
concorsuali dell’emittente, il debito relativo ad essi sarà rimborsato solo dopo che saranno stati
soddisfatti tutti gli altri creditori con pari grado di subordinazione. Le obbligazioni prevedono la
corresponsione di cedole fisse semestrali, l’1.05 e l’1.11 di ogni anno, al tasso di interesse fisso
costante del 4% al lordo della ritenuta fiscale. Le obbligazioni saranno rimborsate in 5 quote
costanti annuali, a partire dall’1.11.2013. I titoli non saranno oggetto di domanda di ammissione a
negoziazione in mercati regolamentati. La Banca Cassa di Risparmio di Savigliano non è stata
oggetto di valutazione da parte di agenzie di rating.
Obbligazioni Banca di Udine Credito Cooperativo
Autorizzata, con decisione del 12.10.2010, la pubblicazione del prospetto informativo per
l’offerta al pubblico del prestito obbligazionario "Banca di Udine Credito Cooperativo Step Up Subordinato Lower Tier II 25/10/2010-25/10/2017 5a emissione" emesso dalla Banca di Udine
Credito Cooperativo Società Cooperativa. L’emittente, fondato nel 1896, è una banca cooperativa
che svolge la raccolta del risparmio e l’esercizio del credito nelle sue varie forme tramite 10 filiali
nella provincia di Udine. Al 31.12.2009 il capitale sociale era posseduto da 2877 soci, nessuno
dei quali può detenere una partecipazione di controllo. L’offerta ha per oggetto obbligazioni, del
valore nominale unitario di 1.000 euro che saranno emesse il 25.10.2010 con scadenza al
25.10.2017 e verranno offerte al valore nominale. Tali titoli sono classificati come "passività
subordinate" di tipo Lower Tier II e, in caso di liquidazione o di sottoposizione a procedure
concorsuali dell’emittente, il debito relativo ad essi sarà rimborsato solo dopo che saranno stati
soddisfatti tutti gli altri creditori con inferiore grado di subordinazione. Le obbligazioni saranno
rimborsate in un’unica soluzione, alla pari, alla scadenza del 2017, senza facoltà di rimborso
anticipato. Esse danno diritto al pagamento di cedole semestrali con tasso annuo lordo crescente
di semestre in semestre di 1 punto percentuale, dal 2,5% al 5,0%. L’offerta è rivolta alla clientela
al dettaglio della banca e non è subordinata ad alcuna condizione. Il prestito mira ad acquisire la
provvista per erogare credito a favore dei soci e della clientela della banca, con l’obiettivo di
contribuire allo sviluppo della zona di competenza ed anche di consolidare il patrimonio
aziendale. I titoli non saranno oggetto di domanda di ammissione alla negoziazione su mercati
regolamentati o su altri sistemi di negoziazione.
Autorizzazioni concesse
La Consob nel corrente periodo ha concesso le seguenti autorizzazioni:
con decisioni del 28.09.2010
- alla pubblicazione del prospetto di base per il programma di offerta di obbligazioni a tasso fisso,
a tasso variabile con eventuale minimo e a tasso step up emesse dal Crediumbria Banca di Credito
Cooperativo sc
- alla pubblicazione del prospetto di base per il programma di offerta di obbligazioni a tasso fisso,
a tasso variabile e step up emesse dalla Banca di Credito Cooperativo di Ghisalba sc
- alla pubblicazione delle note informativa e di sintesi per i programmi di offerta e/o quotazione
di obbligazioni a tasso fisso, a tasso variabile, zero coupon, step up/step down, cms, con opzione
range accrual e con opzione call emesse dalla Dexia Crediop spa
- alla pubblicazione del documento di registrazione e dei supplementi alle note informative e di
sintesi per i programmi di offerta di obbligazioni a tasso variabile, a tasso fisso e step up/step
down emesse dal Credito Artigiano spa
- alla pubblicazione del supplemento al documento di registrazione e del supplemento al prospetto
di base per il programma di offerta di obbligazioni emesse dalla Banca Popolare di Vicenza scpa
con decisioni del 5.10.2010
- alla pubblicazione del supplemento al prospetto informativo per l’offerta in opzione di azioni
ordinarie e privilegiate di nuova emissione della Sisal spa
a cura di Alberto Gafforio
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Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano e Lodi
- alla pubblicazione del prospetto di base per il programma di offerta di obbligazioni a tasso fisso,
a tasso variabile, a tasso misto, step up/step down e zero coupon emesse dalla Banca S. Biagio del
Veneto Orientale sc
- alla pubblicazione del prospetto di base per il programma di offerta di obbligazioni a tasso fisso,
a tasso variabile, a tasso step up/step down e a tasso misto emesse dalla Banca di Credito
Cooperativo di Busto Garolfo e Buguggiate sc
- alla pubblicazione del prospetto di base per il programma di offerta di obbligazioni a tasso fisso,
step up/step down, a tasso variabile e a tasso misto emesse dalla Banca di Credito Cooperativo di
Basiliano sc
- alla pubblicazione delle note informativa e di sintesi per i programmi di offerta di obbligazioni
con opzioni plain vanilla, con opzioni digitali e con opzioni lookback, himalaya, rainbow, best of,
napoleon e worst of emesse dalla Banca Nazionale del Lavoro spa
- alla pubblicazione delle note informativa e di sintesi per i programmi di offerta di obbligazioni a
tasso fisso, a tasso variabile, a tasso step up e a tasso misto fisso e variabile emesse dalla Bcc di
Marcon-Venezia
- alla pubblicazione delle note informativa e di sintesi per i programmi di offerta di obbligazioni a
tasso step up, a tasso fisso, a tasso variabile e a tasso misto emesse dalla Banca di Credito
Cooperativo Pordenonese sc
- alla pubblicazione delle note informativa e di sintesi per i programmi di offerta e/o quotazione
di obbligazioni zero coupon con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell’emittente
e/o dell’obbligazionista, a tasso fisso con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore
dell’emittente e/o dell’obbligazionista, a tasso variabile con eventuale facoltà di rimborso
anticipato a favore dell’emittente e/o obbligazionista e a tasso variabile con tasso minimo e/o
massimo emesse da Mediobanca spa
- alla pubblicazione delle note informativa e di sintesi per i programmi di offerta e/o quotazione
di obbligazioni a tasso fisso, a tasso variabile, a tasso fisso step up con eventuale opzione call, a
tasso fisso step down, zero coupon e a tasso misto emesse dal Credito Emiliano spa
- alla pubblicazione del supplemento alle note informative e di sintesi per il programma di offerta
di obbligazioni a tasso variabile, a tasso fisso, step up/step down, zero coupon e a tasso misto
emesse dalla Banca Alpi Marittime scpa
con decisioni del 6.10.2010
- alla pubblicazione del documento di registrazione e del supplemento alle note informativa e di
sintesi per il programma di offerta di obbligazioni a tasso fisso, step up/step down e a tasso
variabile emesse dalla Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve scarl
- alla pubblicazione delle note informative e di sintesi per i programmi di offerta e/o quotazione
di reverse bonus (cap) certificates su azioni, indici, merci, panieri di azioni, panieri di indici e
panieri di merci emesse dalla Deutsche Bank ag
- alla pubblicazione dei supplementi al documento di registrazione e al prospetto di base per il
programma di offerta e/o quotazione di obbligazioni, covered warrant e certificates emesse dalla
Deutsche Bank ag
con decisioni del 12.10.2010
- alla pubblicazione del prospetto di base per il programma di offerta di obbligazioni a tasso fisso,
step up e a tasso variabile emesse dalla Cassa Rurale Alto Garda Banca di Credito Cooperativo sc
- alla pubblicazione del prospetto di base per il programma di offerta di obbligazioni a tasso fisso,
a tasso variabile, step up/step down, a tasso misto e zero coupon emesse dalla Banca di Romano e
S. Caterina Credito Cooperativo sc
- alla pubblicazione dei prospetti di base per i programmi di offerta di obbligazioni a tasso fisso, a
tasso fisso crescente o decrescente, zero coupon o one coupon e a tasso variabile emesse dal
Banco di Sardegna spa
- alla pubblicazione delle note informativa e di sintesi per il programma di offerta di obbligazioni
a tasso fisso, a tasso variabile e zero coupon emesse dalla Banca Popolare Pugliese scpa
con decisioni del 19.10.2010
- alla pubblicazione delle note informativa e di sintesi per il programma di offerta di obbligazioni
one coupon bermudan swaption emesse dal Banco Popolare sc
- alla pubblicazione del documento di registrazione della Morgan Stanley
a cura di Alberto Gafforio
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Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano e Lodi
a cura di Alberto Gafforio
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