regolamento per l`esercizio dell`attivita` di estetista

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regolamento per l`esercizio dell`attivita` di estetista
REGOLAMENTO
PER
L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’
DI
ESTETISTA
Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 24 gennaio 2008
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SOMMARIO REGOLAMENTO
Pagina
CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI
Art.
Art.
Art.
Art.
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Oggetto del Regolamento………………………………………….
Esercizio dell’attività……………………………………………….
Requisiti per l’esercizio dell’attività………………………………….
Attività svolte presso il domicilio dell’esercente……………………..
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CAPO II – NORME PER L’AVVIO DELL’ATTIVITA’
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Art. 11
Dichiarazione di inizio attività…………………………………………
Ricorsi……………………………………………………………….
Modifiche……………………………………………………………
Cessazione dell’attività o modificazione della titolarità dell’Impresa
Sospensione dell’attività a richiesta di parte……..…..……………..
Trasferimento della sede…………………………………………….
Partecipazione al procedimento amministrativo…………………….
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CAPO III – NORME IGIENICO SANITARIE
Art. 12
Art. 13
Art. 14
Requisiti igienico sanitari……………………………………………
Caratteristiche delle attrezzature…………………………………….
Caratteristiche dei prodotti utilizzati………………………………...
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CAPO IV - ORARI E TARIFFE
Art. 15
Art. 16
Orari……………………………………………………………… ..
Tariffe………………………………………………………………
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CAPO V – CONTROLLI E SANZIONI
Art. 17
Art. 18
Art. 19
Art. 20
Controlli………………………………………………………………
Abusivismo ………………………………………………………………
Sospensione, revoca e declaratoria di decadenza del titolo
all’esercizio dell’attività……………………………………………
Sanzioni…..……………………………..………………………….
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CAPO VI – NORME FINALI
Art. 21
Art. 22
Abrogazione norme precedenti………………………………………
Entrata in vigore del presente Regolamento…………………………
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CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Oggetto del Regolamento
Il presente Regolamento disciplina nell’ambito del territorio comunale l’attività di estetista
contemplata dalla Legge 04.01.1990 n. 1.
L’attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo
umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di
migliorarne e proteggerne l’aspetto estetico, modificandolo attraverso l’eliminazione o l’attenuazione
degli inestetismi presenti, secondo canoni e criteri condivisi dalla persona che si sottopone ai
trattamenti estetici.
Tale attività può essere svolta con l’attuazione di tecniche manuali e con l’utilizzazione dei prodotti
definiti in base alle direttive U.E. ed alla Legge 11.10.1986 n. 713 e delle apparecchiature
regolamentate dalla specifica normativa.
L’uso di lampade, lettini o altri strumenti abbronzanti è subordinato alla presenza e all’assistenza
continua da parte di personale qualificato.
Gli interventi possono essere effettuati sulla cute e annessi, a condizione che non abbiano finalità
curative e che, quindi, non coinvolgano aree cutanee o di annessi affette da manifestazioni
patologiche. Le attività di piercing che vengono effettuate esclusivamente sul lobo dell’orecchio e
quelle di tatuatore possono essere svolte nelle strutture ove viene esercitata l’attività di estetista o con
caratteristiche igienico-sanitarie similari, purché da estetiste, in attesa che vengano istituiti corsi di
qualificazione professionale regionali appositamente previsti, nei quali sia valutata l’abilità tecnica e
la conoscenza dei rischi sanitari e delle modalità per evitarli. Il piercing su mucose, cartilagini o altre
sedi cutanee, anche in relazione al possibile utilizzo di strumenti chirurgici, può essere effettuato nelle
strutture ove viene esercitata l’attività di estetista o con caratteristiche igienico-sanitarie similari,
purché da personale medico, in attesa che vengano istituiti corsi di qualificazione professionale anche
per operatori sanitari.
Per trattamenti fisici di esposizione ai raggi UVA, per tatuaggi e piercing deve essere acquisito il
consenso informato al trattamento. Non possono essere effettuati procedimenti di tatuaggio su soggetti
di età inferiore ad anni 14 senza il consenso di chi esercita la potestà parentale.
La pubblicizzazione delle attività è consentita nelle forme previste per le attività artigiane, ma non può
prevedere, in alcun modo, l’attribuzione di proprietà terapeutiche, né di effetti non documentati, ai
trattamenti proposti.
Non rientrano tra le attività di estetica la correzione chirurgica di inestetismi o malformazioni che, per
le implicazioni ed i possibili effetti collaterali, sono ricondotti tra le attività sanitarie e/o di medicina
estetica.
Art. 2 – Esercizio dell’attività
L’attività di estetista può essere svolta in esercizi aperti al pubblico, in circoli privati, case di cura,
ospedali, ricoveri per anziani, caserme, istituti di detenzione e rieducazione o qualsiasi altro luogo,
anche a titolo di prestazione gratuita per soci o per promozione di qualche prodotto.
Nell’ambito del territorio comunale non è consentito lo svolgimento della suddetta attività in forma
ambulante, salvo che la stessa sia esercitata a favore di persone impegnate in attività inerenti la moda
e lo spettacolo o in favore di persone ammalate o portatrici di handicap.
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Art. 3 – Requisiti per l’esercizio dell’attività
L’attività di estetista svolta dalle imprese può essere esercitata in forma individuale o di società, nei
limiti dimensionali e con i requisiti previsti dalla Legge 08.08.1985 n. 443, se trattasi di impresa
artigiana.
I titolari di impresa artigiana e almeno uno dei soci, in caso di esercizio della stessa in forma
societaria, nonché i direttori incaricati devono essere in possesso della qualifica professionale. In ogni
unità locale della medesima azienda deve essere presente almeno un addetto in possesso della
qualifica professionale.
In caso di impresa non artigiana deve essere indicata la persona, in possesso della qualificazione
professionale, che assume la direzione dell’azienda.
I titolari di impresa, i soci, i direttori incaricati, devono essere in possesso dei requisiti morali previsti
dall’art. 5 del D.Lgs. 31.03.1998, n. 114.
Come previsto dall’art. 9, comma 1, della Legge 04.01.1990 n. 1, l’attività di estetista può essere
svolta anche unitamente all’attività di acconciatore, nella stessa sede, ma in locali separati e/o attigui,
in conformità a quanto disposto dal vigente Regolamento Comunale per l’esercizio dell’attività di
acconciatore, purché per ogni specifica attività il titolare sia in possesso delle rispettive qualifiche
professionali o, nel caso di impresa artigiana, sia rispettato il disposto dell’art. 3 della Legge
08.08.1985, n. 443.
In applicazione del D.Lgs. 31.03.1998, n. 114 in materia di commercio, gli esercizi autorizzati di
estetista possono vendere beni accessori e prodotti cosmetici in confezione originale, con etichettatura
ed avvertenze in lingua italiana, mentre è fatto divieto di vendita dei prodotti cosmetici destinati ai soli
usi professionali.
L’esposizione per la vendita di tali beni accessori può essere soddisfatta con scaffalature, vetrinette,
armadietti che non possono occupare una superficie superiore al 10% della superficie autorizzata per
l’attività.
Nel caso di superficie eccedente il suddetto limite dimensionale, la vendita sarà soggetta a preventiva
comunicazione al Comune ai sensi del D. Lgs. n. 114/98.
Art. 4 - Attività svolte presso il domicilio dell’esercente
Le attività di cui all’art. 1 possono essere svolte anche presso il domicilio dell’esercente a condizione
che i locali, gli ingressi ed i servizi igienici siano separati dagli altri adibiti a civile abitazione, abbiano
un’idonea sala d’attesa e siano consentiti i controlli e rispettate tutte le disposizioni vigenti.
CAPO II – NORME PER L’AVVIO DELL’ATTIVITA’
Art. 5 – Dichiarazione di inizio attività
La domanda di inizio attività – D.I.A. - deve essere presentata in carta semplice al protocollo del
Comune e deve contenere i seguenti requisiti essenziali:
a) cognome e nome, luogo e data nascita, residenza e codice fiscale del richiedente o del legale
rappresentante della ditta e/o società;
b) denominazione, sede, codice fiscale e partita IVA dell’impresa che intende esercitare l’attività;
c) precisa ubicazione del locale o dei locali ove si intende esercitare l’attività;
d) indicazione del requisito professionale, previsto dalla L. 4.01.1990 n. 1 e dalla L.R. 15.09.1989 n.
48, posseduto da:
titolare di impresa artigiana (L. 08.08.1985 n. 443);
soci di impresa artigiana esercitata in forma societaria (L. 08.08.1985 n. 443);
direttore d’azienda, quando trattasi di impresa non artigiana.
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Alla domanda devono essere allegati, al momento della presentazione, i seguenti documenti:
autocertificazione relativa al possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 5 del D. Lgs. n. 114/98,
alla non sussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della Legge
n. 575/65, al rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria, edilizi ed igienicosanitari, nonché alla disponibilità dei locali;
parere di idoneità igienico-sanitaria rilasciato dall’ASL di Varese;
planimetria in scala 1:100 dei locali nei quali si intende esercitare l’attività;
certificazione della qualifica professionale del richiedente o della maggioranza dei soci o del
direttore in caso di impresa non artigiana;
permesso di soggiorno per i cittadini stranieri extra-comunitari.
L’attività può avere inizio decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della D.I.A. al protocollo
del Comune, qualora non siano giunte comunicazioni contrarie da parte dell’ufficio comunale
competente.
Copia della D.I.A., con il timbro di ricevuta del protocollo del Comune, dovrà essere esposta nel
locale destinato all’attività ed esibita su richiesta dei Funzionari pubblici od Agenti della forza
pubblica, nonché dei soggetti preposti al controllo sanitario.
Coloro che esercitano l’attività, ai sensi dell’art. 2, comma 2, presso Enti, Istituti, Associazioni
ovvero, eccezionalmente, presso il domicilio del cliente, devono recare con sé copia della D.I.A. ed
esibirla ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.
L’attività deve essere iniziata entro sei mesi dalla data di presentazione della D.I.A. al protocollo del
Comune, a pena di decadenza della stessa. Nello stesso termine, il titolare dell’attività dovrà produrre:
a) comunicazione scritta della data di inizio dell’attività;
b) se impresa artigiana, copia della comunicazione, ex art. 5, comma 4, della L.R. n. 1/2007, alla
Commissione Provinciale per l’Artigianato presso la CCIAA competente ai fini dell’iscrizione
all’albo delle imprese artigiane;
c) se impresa non artigiana, il certificato di iscrizione al registro delle imprese della Camera di
Commercio.
In caso di mancata presentazione dei suddetti documenti, il competente ufficio dà avvio al
procedimento di decadenza del titolo per l’esercizio dell’attività, notiziando l’interessato ai sensi e per
gli effetti dell’art. 7 della Legge 07.08.1990 n. 241.
Art. 6 - Ricorsi
Il provvedimento di sospensione, cessazione e di revoca del titolo ad esercitare l’attività, a firma del
competente Dirigente, deve essere motivato e notificato entro 60 (sessanta) giorni dalla data di
presentazione della D.I.A.
Contro il provvedimento del Dirigente che nega l’avvio o la prosecuzione dell’attività, ovvero che ne
dispone la sospensione o la revoca del titolo abilitante, è ammesso ricorso secondo le disposizioni di
legge vigenti.
Art. 7 - Modifiche
Ogni ampliamento e/o modifica sostanziale dei locali e dell’attività rispetto a quanto dichiarato
inizialmente, dovranno essere preventivamente comunicati all’ufficio comunale competente, secondo
il disposto dell’ art. 5 del presente Regolamento.
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Art. 8 - Cessazione dell’attività o modificazione della titolarità dell’impresa
Entro un anno dalla cessazione dell’attività, il titolare deve darne comunicazione per iscritto al
competente ufficio comunale e, comunque, dopo tale termine, il titolo per l’esercizio dell’attività si
intende decaduto.
Il trasferimento in gestione o in proprietà di un esercizio per atto tra vivi o a causa di morte è soggetto
alla presentazione, da parte del subentrante, di apposita dichiarazione di inizio attività, conforme ai
disposti dell’art. 5, al protocollo del Comune corredata da idonea documentazione comprovante
l’effettivo trasferimento dell’attività ed il possesso, in capo al subentrante della corrispondente
qualificazione professionale.
In caso di morte o di invalidità permanente del titolare dell’attività, il coniuge e i figli potranno
trasferire ugualmente il titolo per l’esercizio dell’attività, come previsto dal precedente comma. In
caso di decesso del titolare, gli aventi diritto indicati all’art. 5, comma 3, della Legge 08/08/1985 n.
443, verranno considerati alla stregua di titolari dell’attività per il periodo previsto in detto articolo,
senza l’accertamento della qualificazione professionale, purché l’attività venga svolta da personale
qualificato.
Decorso il periodo di un anno, il titolo per l’esercizio dell’attività potrà essere dichiarato decaduto,
salvo che uno dei legittimi eredi non comprovi di essere in possesso della corrispondente qualifica
professionale.
Il competente ufficio comunale darà comunicazione agli interessati della decadenza del titolo
all’esercizio dell’attività ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 della legge 07.08.1990 n. 241.
Art. 9 – Sospensione dell’attività a richiesta di parte
Il titolare dell’attività che intende sospendere temporaneamente l’attività per un periodo superiore a
60 giorni, deve fare pervenire all’ufficio comunale apposita comunicazione almeno dieci giorni prima
dell’inizio della sospensione stessa.
Il titolare può riattivare in qualsiasi momento l’esercizio dandone tempestiva notizia al Comune. La
sospensione può avere una durata massima di un anno.
Il termine di un anno può essere prorogato una sola volta, per un periodo non superiore a 180 giorni,
per gravi motivi di salute, debitamente certificati ed in caso di comprovata necessità. Qualora il
titolare non riattivi l’attività entro i termini predetti, il titolo per l’esercizio dell’attività sarà dichiarato
decaduto e ne verrà data comunicazione all’interessato.
Art. 10 - Trasferimento della sede
Coloro che intendono trasferire la sede dell’attività in un’altra località del territorio comunale,
dovranno presentare la dichiarazione di inizio attività al competente ufficio comunale, osservando le
norme del presente Regolamento.
Art. 11 - Partecipazione al procedimento amministrativo
La partecipazione al procedimento amministrativo è garantita, oltre che all’interessato, anche alle
Organizzazioni di categoria e sindacali, secondo le modalità previste dalla Legge 07.08.1990 n. 241.
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CAPO III - NORME IGIENICO SANITARIE
Art. 12 - Requisiti igienico sanitari
I requisiti igienico sanitari dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinati allo svolgimento
delle attività, oggetto della D.I.A., sono disciplinati dalle vigenti norme previste nel Regolamento
Locale d’igiene-tipo per l’attività di estetista.
I locali, oltre ad essere strutturalmente regolamentari e adeguatamente ventilati e illuminati, devono
essere separati da altre attività con pareti (anche a tutta altezza) o con artifici tecnici tali da non
permettere la visibilità. Il numero dei posti lavoro rispetto alla superficie complessiva deve essere tale
da consentire che il diametro di ciascuna postazione sia pari ad almeno 1,5 m.
Inoltre devono possedere i seguenti requisiti:
a) pavimento a superficie unita e lavabile, pareti di materiale liscio o facilmente lavabile fino ad una
altezza di mt.2 dal pavimento; il pavimento dovrà avere una bocca di scarico con sifone;
b) lavabi fissi con acqua corrente potabile;
c) arredamento di materiale tale da consentire una facile pulizia e sanificazione;
d) dotazione di biancheria pulita per ogni cliente in appositi armadietti e recipienti chiusi e distinti
per la biancheria usata e per i rifiuti;
e) l’attrezzatura necessaria per la disinfezione degli arnesi di lavoro, da attuarsi mediante immersione
in alcool iodato al 2% o altro procedimento ritenuto idoneo dalla competente A.S.L.;
f) il servizio igienico, disimpegnato, in uso esclusivo all’attività in presenza di almeno 5 posti lavoro
o tre addetti, o comunque, direttamente raggiungibile dall’area lavoro e dotato di rubinetteria a
comando non manuale, distributore di sapone liquido e di asciugamani monouso.
Art. 13 - Caratteristiche delle attrezzature
Per l’esercizio delle attività di estetista possono essere utilizzate le attrezzature di cui alla Legge
04.01.1990 n. 1 e alla normativa regionale. Dette attrezzature devono essere conformi alle vigenti
norme in tema di sicurezza ed essere mantenute in perfetta efficienza.
Tutte le attrezzature che prevedano contatto diretto con cute e mucose devono essere o monouso o
sottoposte, dopo ogni uso, al lavaggio con soluzioni detergenti ed asciugate o naturalmente o con
salviettine monouso. Le attrezzature taglienti o comunque utilizzate per tatuaggi, piercing manicure e
pedicure, debbono essere monouso o sottoposte dopo ogni trattamento a sterilizzazione con mezzi
fisici o chimici, le cui modalità siano certificate e la cui efficacia sia verificabile e documentata. I cicli
di somministrazione di raggi UVA, i tatuaggi, i piercing al di fuori del lobo auricolare devono essere
registrati nominalmente; i dati derivanti sono soggetti alle tutele di cui al D. Lgs. 30.06.2003, n. 196,
in materia di protezione dei dati personali della privacy e possono essere acquisiti dai soli organi di
vigilanza.
Art. 14 - Caratteristiche dei prodotti utilizzati
Nella pratica del tatuaggio debbono essere utilizzati pigmenti atossici-sterili.
I prodotti cosmetici utilizzati debbono essere a norma dell’attuale legislazione in materia e devono
essere rigorosamente impiegati per gli usi prescritti, nonché secondo le indicazioni riportate sulle
confezioni; in particolare, è vietato miscelare tra loro prodotti cosmetici, che devono essere sempre
conservati e tenuti nelle confezioni originali.
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CAPO IV - ORARI E TARIFFE
Art. 15 - Orari
Gli orari giornalieri delle attività e delle giornate di chiusura annuali sono stabiliti con provvedimento
del competente Dirigente, sentite le Organizzazioni sindacali di categoria.
E’ fatto obbligo al titolare d’esercizio di esporre l’orario, preventivamente comunicato al Comune, in
maniera ben visibile dall’esterno del negozio.
E’ concessa la prosecuzione dell’attività a porte chiuse per l’ultimazione delle prestazioni in corso
oltre i limiti d’orario.
Nel mese di dicembre è consentita l’apertura facoltativa dell’attività nelle domeniche e nei giorni
festivi (con l’esclusione delle giornate del 25 e 26 dicembre), con orario riconducibile a quello
settimanale; l’orario deve essere comunque reso noto al pubblico.
Art. 16 - Tariffe
Il titolare dell’esercizio deve esporre la tabella delle tariffe praticate, in maniera ben visibile
all’attenzione della clientela, possibilmente in prossimità della cassa dell’esercizio.
CAPO V – CONTROLLI E SANZIONI
Art. 17 - Controlli
Gli Agenti delle Forze di Polizia ed il personale dell’ASL, incaricati della vigilanza delle attività
previste nel presente Regolamento, sono autorizzati ad accedere per gli opportuni controlli in tutti i
locali, compresi quelli presso il domicilio in cui si svolgono le attività suddette.
Art. 18 - Abusivismo
Il Dirigente competente ordina in via immediata la cessazione dell’attività quando questa sia esercitata
da soggetti privi dei requisiti professionali previsti dall’art. 3 della L. 04.01.1990, n. 1, ovvero qualora
venga svolta senza titolo, nonché quando lo stesso sia stato sospeso, revocato o dichiarato decaduto.
Decorsi 10 giorni dalla notifica dell’ordinanza, qualora la stessa non venga eseguita, il Dirigente
competente dispone l’esecuzione forzata a spese dell’interessato ed adotta ogni ulteriore
provvedimento necessario e conseguente.
Art. 19 – Sospensione, revoca e declaratoria di decadenza del titolo per l’esercizio dell’attività
Il titolo per l’esercizio dell’attività può essere sospeso, per un periodo non superiore a giorni dieci,
dal Dirigente dell’ufficio competente, per violazione delle disposizioni vigenti in materia e di quelle
del presente regolamento.
In caso di sopravvenuta carenza dei requisiti igienico-sanitari di cui all’art. 12 del presente
Regolamento, la sospensione dell’attività sarà disposta dal Dirigente dell’ufficio competente per il
periodo di tempo occorrente ad uniformarsi alle prescrizioni violate e comunque per un periodo non
superiore a tre mesi.
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La revoca del titolo all’esercizio dell’attività è disposta qualora vengano meno i requisiti soggettivi
in capo ai soggetti indicati al precedente articolo 3, ovvero per altra causa di natura oggettiva.
Il competente ufficio comunale dà notizia agli interessati, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 della
legge n. 241/90, dell’avvio dei procedimenti di sospensione e revoca del titolo all’esercizio
dell’attività.
La decadenza è dichiarata nei casi contemplati dagli artt. 5, 8 e 9.
Art. 20 - Sanzioni
Fatte salve le sanzioni stabilite da norme statali e regionali, le infrazioni alle disposizioni recate dal
presente regolamento o da ordinanze dello stesso attuative sono punite, ai sensi dell’art. 7 bis del D.
L.gs n. 267/2000, con l’applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa di importo compreso
tra € 25 ed € 500.
Il procedimento sanzionatorio è disciplinato dalla Legge 24.11.1981, n. 689.
CAPO VI – NORME FINALI
Art. 21 - Abrogazione norme precedenti
Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni riguardanti la materia e, in modo particolare, il
Regolamento adottato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 133 del 20/12/2004.
Art. 22 - Entrata in vigore del presente Regolamento
Il presente Regolamento entra in vigore dopo la sua definitiva approvazione e pubblicazione all’Albo
Pretorio nei modi e nei termini di legge.
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