Le spese di ricerca e sviluppo: gestione contabile ed

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Le spese di ricerca e sviluppo: gestione contabile ed
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I temi MAP (Libera consultazione)
Le spese di ricerca e sviluppo:
gestione contabile ed iscrizione
in bilancio*
Piero Pisoni, Fabrizio Bava, Donatella Busso e Alain Devalle**
1. Premessa
Il presente elaborato è tratto da:
Le spese di ricerca e sviluppo sono esaminate nei seguenti aspetti:
◗ definizione delle spese di ricerca e sviluppo;
◗ requisiti per la capitalizzazione;
◗ valutazione;
Libro MAP n. 42
◗ caso operativo.
Edizione febbraio 2009
Di seguito sono analizzati i punti sopra elencati.
2. Definizione di spese di ricerca
e sviluppo
La norma civilistica prevede che i costi di ricerca e di
sviluppo aventi utilità pluriennale possano essere iscritti
nell’attivo con il consenso del collegio sindacale e debbano essere ammortizzati entro un periodo non superiore a
cinque anni. Fino a che l’ammortamento non è completato
possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l’ammontare dei costi
non ammortizzati (art. 2426, co. 1, n. 5, c.c.).
Si tratta, pertanto, di una scelta dell’amministratore
che, ricorrendone i presupposti, può decidere di iscrivere tali costi come investimenti in stato patrimoniale e non,
come di regola, in conto economico.
Il trattamento contabile delle spese di ricerca e sviluppo è disciplinato dal Principio contabile nazionale OIC 24 in
tema di immobilizzazioni immateriali.
Tra le immobilizzazioni immateriali, i costi di ricerca e
sviluppo sono probabilmente una delle tipologie che maggiormente danno luogo a difficoltà di natura interpretativa.
Il legislatore non ha stabilito il contenuto di tali spese,
né fornisce una definizione specifica. L’OIC 24 indica che
tali costi, in ragione della loro finalità, possono distinguersi
in costi sostenuti:
◗ per la ricerca di base;
◗ per la ricerca applicata o finalizzata ad uno specifico prodotto o processo produttivo;
◗ per lo sviluppo.
*
Tratto dal Libro MAP n. 42 “Bilancio 2008”, Torino, 2009.
**
Università di Torino.
Il volume è disponibile
sul sito www.tuttomap.it
La ricerca di base è l’insieme di studi, esperimenti, indagini e ricerche che non hanno una finalità definita con
precisione, ma che sono da considerarsi di utilità generica
per l’impresa.
Esempio 1
Una società che opera nel settore della tecnologia avanzata
non può evitare di tenersi aggiornata e compiere studi sullo
stato dell’arte della materia oggetto dell’impresa stessa.
Una società che opera nel settore della grande distribuzione
non può evitare di svolgere in modo pressoché continuo indagini di mercato finalizzate all’analisi commerciale dei propri
prodotti, ecc….
La ricerca applicata o finalizzata ad uno specifico prodotto o processo produttivo consiste, invece, nell’insieme
di studi, esperimenti, indagini e ricerche che si riferiscono
direttamente alla possibilità ed utilità di realizzare uno specifico progetto.
Esempio 2
L’analisi di alternative per nuovi materiali da utilizzare nella costruzione di un prodotto costituisce fase di ricerca applicata.
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Lo sviluppo è l’applicazione dei risultati della ricerca
o di altre conoscenze possedute o acquisite in un progetto o programma per la produzione di materiali, strumenti,
prodotti processi, sistemi o servizi nuovi o sostanzialmente
migliorati, prima dell’inizio della produzione commerciale o
dell’utilizzazione.
Esempio 3
Il disegno, la costruzione e la verifica di prototipi e modelli nella fase di pre-produzione costituiscono fase di sviluppo.
Una società che ha deciso di produrre un nuovo prodotto deve
disegnare e testare gli impianti di produzione. I costi legati alla
creazione dell’impianto in scala ridotta rispetto a quella effettiva costituiscono costi relativi alla fase di sviluppo.
3. Requisiti per la capitalizzazione
I costi sostenuti per la ricerca di base sono costi
d’esercizio che devono essere iscritti in conto economico
nell’esercizio in cui sono sostenuti. Si tratta, infatti, di costi
che rientrano nella ricorrente operatività dell’impresa, di
supporto ordinario alla attività imprenditoriale della stessa.
Tale criterio è di comune accettazione e a esso non sono
ammesse deroghe.
I costi di ricerca e sviluppo che riguardano specifici
progetti possono invece essere capitalizzati
In presenza di specifici requisiti, quindi, tali costi possono essere iscritti in stato patrimoniale.
A tal fine è necessario considerare che l’iscrivibilità di
un costo pluriennale quale investimento immateriale è innanzitutto subordinata all’accertamento dell’utilità futura,
compito demandato, oltreché agli amministratori, anche
agli organi di controllo (collegio sindacale, ove esistente).
Gli oneri pluriennali in genere, infatti, sono caratterizzati da una maggiore aleatorietà rispetto, ad esempio, ai
marchi, brevetti, concessioni o licenze.
Per tali categorie di costi, l’OIC 24 ricorda che “a volte
l’utilità pluriennale è giustificabile solo in seguito al verificarsi di determinate condizioni gestionali, produttive, di
mercato che al momento del sostenimento dei costi possono solo essere presunte. In questa situazione il legislatore non ha ritenuto di stabilire regole precise per la capitalizzazione; tuttavia ha posto dei vincoli, quali ad esempio
il citato consenso del collegio sindacale o il vincolo a non
distribuire dividendi se non vi siano riserve disponibili superiori ai costi capitalizzati”.
Per poter essere capitalizzabili, i costi di ricerca e sviluppo devono riguardare, come detto, specifici progetti. Tuttavia, la sola attinenza a specifici progetti non è condizione
sufficiente affinché tali costi possano essere capitalizzati.
Per tale finalità, essi debbono anche rispondere positivamente alle caratteristiche richieste per l’iscrizione di
qualsiasi posta attiva.
I costi di ricerca e sviluppo per essere capitalizzabili
devono presentare i seguenti requisiti:
a) devono essere riferiti ad un prodotto o processo
chiaramente definito e devono inoltre essere identificabili e misurabili;
2
b) devono essere riferiti ad un progetto realizzabile,
cioè tecnicamente fattibile, per il quale l’impresa
possieda o possa disporre delle necessarie risorse;
c) devono essere ricuperabili tramite i ricavi che nel
futuro si svilupperanno dall’applicazione del progetto stesso.
I costi capitalizzabili sono costituiti dai costi direttamente sostenuti, inclusi quelli inerenti l’utilizzazione di risorse
interne all’azienda, nonché dagli oneri accessori eventualmente aggiuntisi ai costi originari. Ad esempio, sono capitalizzabili quali costi di ricerca e sviluppo i seguenti costi
riferiti ad uno specifico prodotto o processo:
◗ stipendi, salari e altri costi relativi al personale impegnato nelle attività di ricerca e sviluppo;
◗ costi dei materiali e dei servizi impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo;
◗ ammortamento di immobili, impianti e macchinari,
nella misura in cui tali beni sono impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo;
◗ costi indiretti, diversi dai costi e dalle spese generali ed amministrative, relativi alle attività di ricerca
e sviluppo;
◗ interessi passivi sostenuti, a fronte di finanziamenti specificamente ottenuti ed utilizzati per lo svolgimento dell’attività di ricerca e sviluppo, nel rispetto
di medesimi limiti e condizioni indicati per le immobilizzazioni materiali nell’OIC 16 (al paragrafo D.V);
◗ altri costi, quali ammortamento di brevetti e licenze,
nella misura in cui tali beni sono impiegati nell’attività di ricerca e sviluppo.
Di seguito sono illustrate le condizioni richieste per
l’eventuale capitalizzazione dei costi di ricerca e sviluppo
così come richiesto dall’OIC 24.
a) Chiara definizione del progetto, identificabilità
e misurabilità dei costi
I costi di ricerca e sviluppo capitalizzabili devono:
- riferirsi ad un progetto per la realizzazione di un
prodotto o di un processo chiaramente definito;
- essere identificabili e misurabili. Ciò equivale a
dire che l’azienda deve essere in grado di dimostrare la loro diretta inerenza al prodotto o processo per la cui realizzazione essi sono stati sostenuti. Le eventuali stime effettuate dall’impresa
per distinguere costi capitalizzabili da costi imputabili al conto economico dell’esercizio dovranno
tenere conto della diretta inerenza dei costi in oggetto con il progetto da realizzare.
Nei casi in cui risulti dubbio se un costo di natura generica possa essere attribuito ad un progetto specifico ovvero alla gestione quotidiana e ricorrente, il costo non dovrà
essere capitalizzato, ma iscritto nel conto economico.
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b) Realizzabilità del progetto e possesso di risorse
adeguate
La realizzabilità del progetto, che comprende anche la
previsione di una sua pluriennale utilità, è spesso l’elemento più complesso da definire per l’impresa, in modo particolare nelle fasi iniziali del progetto stesso, che potrebbe
concludersi sia con un successo (progetto realizzabile) ovvero con un insuccesso (progetto non realizzabile).
Molto spesso la determinazione della realizzabilità di
un progetto non è possibile nelle fasi iniziali di lancio del
progetto stesso. In altri casi, un progetto originariamente
definito realizzabile non si dimostra successivamente tale.
Al contrario, è possibile che un progetto avviato, ancorché
l’azienda nutrisse dubbi circa la su realizzabilità, si dimostri successivamente perfettamente attuabile.
Oltre ai fattori interni all’azienda che possono condizionare il successo del progetto, vi sono poi fattori esterni di
varia natura che possono esercitare ulteriori elementi di
condizionamento: ad esempio, le attività svolte dalla concorrenza in progetti similari, lo sviluppo esterno all’impresa
di nuove tecnologie, l’effetto delle tendenze del mercato
nel privilegiare certi prodotti a discapito di altri, le decisioni di carattere politico, ecc….
Il principio fondamentale della prudenza al quale si
debbono ispirare i bilanci d’esercizio richiede che i costi di
ricerca e sviluppo siano capitalizzati solo dal momento in
cui il progetto si dimostri realizzabile.
La realizzabilità del progetto è, di regola, frutto di un
processo di stima altamente soggettivo, e assai raramente
l’azienda è in grado di stabilire preventivamente l’assoluta
certezza di successo. Tuttavia, se la fattibilità tecnica del
prodotto o del processo può essere dimostrata e l’impresa
intende produrre e commercializzare il prodotto o utilizzare o
sfruttare il processo, l’incertezza indicata si riduce sensibilmente e può quindi identificarsi quella utilità pluriennale che
è condizione indispensabile per la capitalizzazione dei costi.
L’impresa deve inoltre possedere risorse adeguate, o
dimostrarne la disponibilità e la possibilità di procurarle:
si tratta di risorse finanziarie, tecnologiche, umane, per
completare il progetto e per commercializzare o utilizzare
il prodotto o il processo.
L’incertezza circa la realizzabilità di un progetto può generare situazioni in cui i costi di ricerca e sviluppo di un progetto
sono addebitati al conto economico in un esercizio (perché
al tempo il progetto non era giudicato sufficientemente realizzabile), mentre successivamente gli ulteriori costi sostenuti sono capitalizzati (perché lo sviluppo degli studi in materia è giunto a conclusioni contrarie).
In tali situazioni, non è consentito riprendere e capitalizzare nell’attivo patrimoniale i costi precedentemente
addebitati al conto economico, quale conseguenza di condizioni che non sussistevano al momento del sostenimento del costo, e che pertanto non ne avevano consentito la
capitalizzazione.
In proposito, il Principio contabile OIC 24 così si esprime:
“In una fattispecie del genere, se la società dovesse continuare anche nell’esercizio successivo a sostenere costi del
medesimo tipo per le stesse ragioni (ad esempio, perché il
progetto avviato non è stato ancora completato), la capitalizzazione dei costi potrà aver inizio solamente a far tempo
dal momento in cui tutte le condizioni necessarie per la capitalizzazione sono soddisfatte: i costi capitalizzati sono solamente quelli sostenuti da quel momento in avanti.
Ai fini della decisione in merito alla capitalizzazione o
meno dei costi di ricerca e sviluppo, la significatività in assoluto dell’ammontare in questione non ha alcuna rilevanza.
Può ben riconoscersi il buon senso del ragionamento
in cui il ripetitivo sostenimento di oneri di ricerca relativi
a specifici progetti di ammontare rilevante possa indicare
una posizione di fiducia dell’azienda nella propria capacità
di sviluppare progetti realizzabili, ma questa posizione non
può, di per sé, essere presa a base per la valutazione di
realizzabilità dello specifico progetto, che è quanto richiesto per legittimare la capitalizzazione dei costi relativi”.
c) Recuperabilità dei costi tramite i ricavi
che nel futuro si svilupperanno dall’applicazione
del progetto stesso
La capitalizzazione dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti per uno specifico progetto non dipende solamente dalla valutazione della probabilità che tale progetto abbia successo o meno. È altresì necessario che i ricavi che
l’azienda prevede di realizzare dal progetto in questione
siano almeno sufficienti a coprire i costi sostenuti per lo
studio dello stesso, dopo aver dedotto gli ulteriori costi di
sviluppo, i relativi costi di produzione e i costi di vendita direttamente sostenuti per commercializzare il prodotto.
Il Documento OIC 24 afferma che anche tale valutazione è di carattere estremamente soggettivo ed aleatorio; e
che una valutazione di tale genere sottintende una profonda conoscenza del settore industriale e del mercato in cui
l’azienda opera, nonché, spesso, la conoscenza di eventuali trattative che l’azienda sta svolgendo per rendere in
futuro possibile la collocazione di un prodotto (il risultato
del progetto) non ancora esistente e disponibile.
Il principio della prudenza impone di valutare con estrema attenzione il requisito della ricuperabilità dei costi: qualora vi siano dubbi circa la possibilità di ricuperare in tutto
o in parte i costi sostenuti e da sostenere per la realizzazione del progetto, tali costi devono essere capitalizzati solo
nei limiti in cui i medesimi sono giudicati ricuperabili.
La rilevazione contabile della capitalizzazione delle
spese di ricerca e sviluppo è la seguente:
Spese di ricerca e sviluppo
da ammortizzare
a
Incremento immobilizzazioni per lavori interni
…
4. Valutazione
La valutazione riguarda in particolare i seguenti aspetti:
a) l’ammortamento;
b) l’eventuale svalutazione.
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a) Ammortamento
I costi capitalizzati di ricerca e sviluppo sono normalmente ammortizzati in quote costanti, sulla base di un piano di ammortamento che deve essere rivisto annualmente
per accertarne la congruità.
In taluni casi possono essere adottati metodi che, purché rispondenti al criterio di sistematicità, consentano una
maggiore prudenza, come il cd. ammortamento a quote decrescenti, allo scopo di realizzare una migliore correlazione tra il costo annualmente addebitato al conto economico
ed i benefici attesi.
L’ammortamento dei costi di ricerca e sviluppo deve
avere inizio dal momento in cui il bene (o processo) risultante è disponibile per l’utilizzazione economica e deve
esaurirsi in un periodo non superiore a 5 anni. Questa limitazione temporale, puramente convenzionale, si giustifica
in base al più generale principio di prudenza, in particolare
per la tipologia di costi in questione, la cui valutazione si
presenta particolarmente incerta ed il cui contenuto non
ha alcun valore di mercato autonomo.
all’utilità dei costi. Quando viene meno questa “capacità
d’ammortamento”, e salvo il caso in cui l’immobilizzazione
è destinata ad essere alienata, gli amministratori debbono
iscrivere nello stato patrimoniale solo la quota del costo
sospeso dal quale la gestione futura trarrà utilità contabilizzando, in coerenza con il principio della prudenza, una
perdita già manifestatasi.
La rilevazione contabile dell’ammortamento delle spese di ricerca e sviluppo capitalizzate è la seguente:
L’art. 2426 prevede che quando vengono meno in tutto
o in parte le cause che hanno determinato una svalutazione, questa non può essere mantenuta: il valore originario
deve essere ripristinato, al netto degli ulteriori ammortamenti non calcolati a causa della precedente svalutazione.
Il ripristino di valore deve essere iscritto nel conto economico dell’esercizio in cui avviene.
Il ripristino di valore non può trovare applicazione per
l’avviamento ed i costi pluriennali, in quanto per queste immobilizzazioni non può verificarsi il presupposto della variazione degli elementi che ne avevano determinato la svalutazione.
Ammortamento spese
di ricerca e sviluppo
a
Fondo ammortamento
spese di ricerca e sviluppo
…
b) Svalutazione
Nel corso del periodo di vita utile di un’immobilizzazione immateriale, la residua possibilità di utilizzazione deve
essere assoggettata ad un riesame e ad una conferma costante nel tempo.
Qualora si riscontri una riduzione durevole delle condizioni di futuro utilizzo, questa deve essere riflessa nel bilancio d’esercizio attraverso una svalutazione.
L’eventuale svalutazione, che la norma di legge considera obbligatoria, deve partire dalle seguenti considerazioni:
a) il valore iscritto in bilancio non deve superare quello recuperabile, definito come il maggiore tra il valore realizzabile dall’alienazione e quello effettivo
d’uso;
b) scopo dell’ammortamento è la ripartizione del costo
tra gli esercizi di stimata vita utile: le eventuali ulteriori perdite di valore devono dare origine ad una
svalutazione.
Per quanto riguarda l’aspetto sub a), l’art. 2426 parla di
valore inferiore, alla data del bilancio, rispetto al costo di
acquisto ridotto dall’ammortamento.
Tale riferimento è principalmente al valore funzionale
dell’immobilizzazione immateriale nell’economia dell’azienda nella prospettiva della continuazione dell’attività. Detto
in altri termini, si tratta del valore che può essere recuperato tramite l’uso: poiché il recupero avviene con gli ammortamenti, il valore effettivo è, quindi, quello il cui ammortamento negli esercizi futuri troverà, secondo una ragionevole aspettativa, adeguata copertura coi ricavi correlati
4
Per quanto riguarda l’aspetto sub b), la perdita di valore
che richiede la svalutazione di una immobilizzazione immateriale deve essere duratura, fatto che deve essere accertato in base ad una ragionevole valutazione delle relative
cause. Alcune delle cause che rendono necessaria la svalutazione sono le stesse che costituiscono gli elementi sui
quali si basa la determinazione degli ammortamenti, ma che
diventano causa di svalutazione quando compromettono la
capacità di ammortamento, come sopra intesa, del bene. Le
cause delle svalutazioni devono avere carattere di straordinarietà e gravità, e non essere, quindi, fatti di cui tener conto nel periodico riesame dei piani di ammortamento.
La rilevazione contabile della svalutazione delle spese
di ricerca e sviluppo capitalizzate è la seguente:
Svalutazione spese
di ricerca e sviluppo
a
Fondo svalutazione
spese di ricerca e sviluppo
…
L’indicata svalutazione non ha rilevanza fiscale, per cui
si rende necessaria l’iscrizione contabile della relativa fiscalità anticipata.
5. Caso operativo
L’impresa Rarl s.p.a. sta sviluppando un nuovo processo produttivo: il costo complessivo del progetto è stimato
pari a 4.000.
Esercizio n
L’attività di ricerca ha avuto inizio nel corso dell’esercizio
n, grazie all’ottenimento di un significativo contributo pubblico. Alla data di chiusura dell’esercizio le spese sostenute
sono pari a 1.000, ma il progetto non è ancora giunto al termine. Per completare l’attività di ricerca sarà necessario ottenere ulteriori risorse finanziarie. Alla data di chiusura gli amministratori non sono in grado di prevedere se sarà possibile
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completare l’attività di ricerca, in considerazione delle ulteriori risorse finanziarie necessarie, poiché non è stato ancora riaperto il bando per l’ottenimento della seconda parte del
contributo e l’azienda, in assenza di tali contributi, potrebbe
non essere in grado di portare a termine il progetto.
In una simile situazione, i costi sostenuti nell’esercizio
n devono essere rilevati in conto economico.
Esercizio n+1
Nel corso dell’esercizio n+1 l’attività di ricerca relativa
al nuovo processo riprende nel mese di maggio, a seguito
della riapertura del bando, poiché, grazie all’ulteriore contributo, l’impresa è in grado di portare a termine il progetto.
I costi di ricerca sostenuti nell’esercizio ammontano a
2.800.
Alla data di chiusura dell’esercizio gli amministratori
devono valutare la presenza dei requisiti per la capitalizzazione di tali costi.
Sulla base dei piani aziendali, gli amministratori stimano che il valore recuperabile (inclusi i flussi finanziari in
uscita per completare il processo prima di essere disponibile per l’uso) è pari a 6.300.
Alla fine dell’esercizio n+1, pertanto, i costi sostenuti
nell’esercizio possono essere capitalizzati. La rilevazione
contabile è la seguente:
Spese di ricerca e svi- a Incremento immobilizluppo da ammortizzare
zazioni per lavori interni
2.800
Non è però possibile capitalizzare l’ammontare di 1.000
già sostenuto nell’esercizio n ed iscritto in conto economico in quanto non erano presenti i requisiti per la capitalizzazione.
L’attività di ricerca non è ancora completata, pertanto
non viene effettuato l’ammortamento.
Esercizio n+2
Nel corso dell’esercizio n+2 l’attività di ricerca relativa
al nuovo processo viene completata.
I costi di ricerca sostenuti ammontano a 500.
Alla data di chiusura dell’esercizio gli amministratori
devono valutare se sono presenti i requisiti per la capitalizzazione di tali costi.
Sulla base dei piani aziendali rivisti in base alle previsioni per i prossimi esercizi, gli amministratori stimano che
il valore recuperabile è pari a 6.000.
Alla fine dell’esercizio n+2, pertanto, i costi sostenuti
nell’esercizio possono essere capitalizzati. La rilevazione
contabile è la seguente:
◗ capitalizzazione delle spese di ricerca e sviluppo:
Spese di ricerca e svi- a Incremento immobilizluppo da ammortizzare
zazioni per lavori interni
500
Considerato che il nuovo processo produttivo è stato
attivato, ha inizio il processo di ammortamento. Gli amministratori definiscono un periodo di ammortamento pari a
cinque esercizi.
La rilevazione contabile dell’ammortamento delle spese di ricerca e sviluppo capitalizzate è la seguente:
Ammortamento spese
di ricerca e sviluppo
a Fondo ammortamento
spese di ricerca e sviluppo
660
Alla data del 31/12/n+2 lo stato patrimoniale presenta i
seguenti valori:
Stato Patrimoniale al 31/12/n+2
BI 2) costi di ricerca, di sviluppo
e di pubblicità
2.640
Conto Economico n+2
A) Valore della produzione
……………………………………
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
B) Costi della produzione
……………………………………
B10) a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
500
660
Esercizio n+3
Nel corso dell’esercizio n+3, a causa degli effetti della crisi economica, l’attività dell’impresa subisce una contrazione significativa. Gli stabilimenti rimangono chiusi per
quattro mesi ed il personale viene ridotto del 50%.
La rilevazione contabile dell’ammortamento delle spese di ricerca e sviluppo capitalizzate è la seguente:
◗ ammortamento delle spese di ricerca e sviluppo:
Ammortamento spese
di ricerca e sviluppo
a Fondo ammortamento
spese di ricerca e sviluppo
660
Il valore contabile delle spese di ricerca capitalizzate al
31/12/n+3 è quindi pari a 1.980.
Al termine dell’esercizio, gli amministratori devono rivedere al ribasso le stime per i prossimi esercizi. Con riferimento all’attività di ricerca capitalizzata, si stima che il
valore recuperabile sia pari a 1.680.
In tale situazione deve essere rilevata una perdita per
riduzione durevole di valore di 300, equivalente alla rettifica necessaria per adeguare il valore contabile del processo (1.980) al valore recuperabile (1.680).
La rilevazione contabile della svalutazione delle spese
di ricerca e sviluppo è la seguente:
Svalutazione spese
di ricerca e sviluppo
a Fondo svalutazione
spese di ricerca e sviluppo
300
Su tale importo deve essere iscritta la relativa fiscalità
anticipata.
Alla data del 31/12/n+3 lo stato patrimoniale presenta,
tra gli altri, i seguenti valori:
Stato Patrimoniale al 31/12/n+3
BI 2) costi di ricerca, di sviluppo
e di pubblicità
1.680
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Conto Economico n+3
A) Valore della produzione
……………………………………
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
B) Costi della produzione
……………………………………
B10) a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
Pertanto, l’ammortamento, a partire dall’esercizio n+4
sarà pari a (1.680/3) = 560.
Alla data di chiusura dell’esercizio sarà quindi effettuata la seguente rilevazione contabile:
◗ ammortamento delle spese di ricerca e sviluppo:
660
300
Esercizio n+4
Nell’esercizio n+4 e nei successivi n+5 ed n+6 deve essere portato a termine l’ammortamento della spesa di ricerca capitalizzata.
6
Ammortamento spese
di ricerca e sviluppo
a Fondo ammortamento
spese di ricerca e sviluppo
560
In questa ipotesi, deve essere rilevato anche un parziale riassorbimento della fiscalità anticipata iscritta nell’esercizio precedente.
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