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CANTIERI – TITOLO IV (ARTT. 88-160) All’interno di un cantiere già avviato deve entrare un’impresa di due soci, chiamati dal committente per la realizzazione di un soppalco in ferro, e quindi non in subappalto. L’impresa che non ha dipendenti deve fornire la documentazione di cui al punto 1 o punto 2 dell’allegato XVII? Trattandosi di impresa di due soci, che non può essere considerata lavoratore autonomo, la verifica richiede tutta la documentazione di cui al punto 1 dell’allegato XVII. Nel caso di una manutenzione straordinaria, in cui interviene una sola ditta, di un ascensore posto in una sede delle Poste Italiane è necessario ottemperare agli obblighi del committente di cui ai commi 2-3-4, art 90 del D.lgs. 81-08? No, la nomina del coordinatore per la progettazione e quella per il coordinatore per l’esecuzione dei lavori è necessaria solo se nel cantiere è prevista la presenza di più imprese, anche non in contemporanea. Nel caso specifico, è necessario che il datore di lavoro committente osservi gli obblighi stabiliti dall’ art. 26 obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione con particolare riferimento ai commi 1 (verifica idoneità tecnico professionale) e 3 (D.U.V.R.I). E’ frequente il caso di artigiani lavoratori autonomi, che lavorano in collaborazione con altri artigiani o, in maniera più o meno esclusiva, con imprese edili (es. decoratori, carpentieri). In questi casi, è corretto, ai fini sostanziali dell’organizzazione della sicurezza sui cantieri, operare come segue: - gli artigiani sottoscrivono contratti separati con la committenza, o l’impresa, per operare ciascuno in modo indipendente, utilizzando ciascuno proprie attrezzature, anche se presenti contemporaneamente sul cantiere (si tratta in realtà di una situazione solo formale, ma supponiamo che gli artigiani possano sostenere di non operare in collaborazione); - gli artigiani costituiscono una società di fatto e, pertanto, devono organizzarsi come un’impresa con dipendenti individuando il datore di lavoro e lavoratori equiparati e, quindi, applicando integralmente il D.lgs. 81/08, come per un’impresa; - gli artigiani predispongono semplicemente un POS (ma non si capisce come possano riportare in esso i requisiti minimi che comprendono la nomina delle funzioni previste); - gli artigiani vengono inseriti nel quadro organico dell’impresa come lavoratori equiparati e nel POS come lavoratori (questa situazione non si verifica nel caso in cui i lavori siano eseguiti solo dagli artigiani su incarico diretto del committente). Ai fini dell’applicazione del D.lgs. 81/08 e prescindendo da ogni valutazione relativa alla regolarità fiscale e/o contributiva, il lavoratore è autonomo quando, 27 assumendo su di se un rischio di impresa, è in grado di realizzare la prestazione richiesta senza avvalersi dell’opera di lavoratori e in condizioni di piena autonomia. Nelle molteplici casistiche che si possono rilevare negli ambienti di lavoro, non è raro invece verificare situazioni nelle quali più «lavoratori autonomi» costituiscono, di fatto, una società per riuscire a realizzare la prestazione richiesta e che, altrimenti, non riuscirebbero a realizzare. In tal caso, trattandosi di società di fatto, incombono sui soci tutti gli obblighi di tutela previsti dalla norma (e non solo il POS). Altra situazione ricorrente è quella di un «lavoratore autonomo» che privo delle necessarie capacità (tecniche, organizzative, gestionali, etc.) non è in grado di realizzare la prestazione richiesta, ma si limita a prestare il proprio lavoro nell’ambito dell’organizzazione dell’impresa dalla quale ha ricevuto l’incarico. In tale condizione il «lavoratore autonomo» può in realtà essere definito «lavoratore di fatto» e di conseguenza essere ricondotto alla tutela dovuta dal datore di lavoro dell’impresa. Quali sono i documenti da trasmettere a cura del committente di lavori edili all’amministrazione concedente prima dell’inizio dei lavori? Inoltre è necessario aggiornare in corso d’opera la documentazione trasmessa? Secondo l’articolo 90, comma 9, lettera c) del D.lgs. 81/08 il committente dei lavori edili “trasmette all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all’articolo 99, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese o dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e una dichiarazione attestante l’avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b)” La documentazione cui si fa riferimento all’articolo di legge citato riguarda: 1.la notifica preliminare di cui all’articolo 99 del D.lgs. 81/08 2.il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) delle imprese e/o dei lavoratori autonomi (ad eccezione dei casi indicati alla legge n. 2/2009 relativamente alle stazioni appaltanti pubbliche nel qual caso tale documento viene acquisito d’Ufficio) 3.una dichiarazione attestante l’avvenuta verifica del possesso da parte dell’appaltatore dell’ulteriore documentazione indicate nelle lettere a) e b) del comma 9 dell’articolo 90: “a) verifica l’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all’allegato XVII. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato, e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall’allegato XVII; b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’Istituto nazionale della 28 previdenza sociale (INPS), all’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.2, e dell’autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato.” Circa la trasmissione in corso d’opera degli aggiornamenti della documentazione la norma si presta a diverse letture. Infatti, secondo la formulazione del richiamato articolo l’obbligo di trasmettere all’amministrazione concedente i documenti di cui sopra viene riferito a “prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività”. E’ chiaro che non può che riguardare le imprese già selezionate in quel momento, ma la successiva sostituzione delle imprese o il coinvolgimento di nuove imprese senza un obbligo di integrazione svuoterebbe di fatto la ragione dell’obbligo di trasmissione. Su queste basi, alcune fonti sostengono che il committente abbia solo l’obbligo di trasmettere la documentazione riferita all’imprese selezionate prima dell’inizio dei lavori, mentre altre ritengono che sia necessario inviare senza ritardo anche la corrispettiva documentazione delle imprese o dei lavoratori autonomi coinvolti dopo l’inizio dei lavori. Non potendo fornire una risposta certa, per un principio di prudenza, si ritiene più corretto adottare la seconda soluzione. Il responsabile dei lavori, in un cantiere edile privato, coincide con il committente se il responsabile dei lavori non è stato nominato ? Le definizioni contenute all’articolo 89 del D.lgs. 81/08 e successive modifiche e integrazioni, individuano due diversi soggetti definendo alla lettera b) la figura del committente e alla lettera c) quella del responsabile dei lavori, i cui obblighi sono poi indicati al successivo articolo 90. Detti obblighi si intendono riferiti al committente oppure al responsabile dei lavori solo nella ipotesi in cui il committente abbia provveduto con atto valido ad incaricare un responsabile dei lavori per lo svolgimento dei compiti a lui, committente, attribuiti dal citato Decreto. Nell’ambito di un cantiere edile un’impresa incaricata di eseguire lavori sul tetto di un edificio ha la necessità di affittare un’autogrù dotata di cestello. Tale macchinario viene fornito con manovratore da una società di noleggio (nolo a caldo). E’ indispensabile che la società di noleggio rediga un Piano Operativo di Sicurezza (POS) o è sufficiente che la sua presenza e la sua attività sia inserita nel POS dell’impresa che esegue i lavori sul tetto? Premesso che l’incarico di eseguire lavori edili o parti di essi deve essere affidato a cura del committente o del responsabile dei lavori se nominato, il quale ovviamente avrà cura di ottemperare ai conseguenti obblighi imposti dall’articolo 90 del D.lgs. 81/08. 29 Nel caso in argomento, ad esempio, qualora l’impresa incaricata dei lavori sul tetto fosse l’unica impresa presente sul tetto, il coinvolgimento della seconda impresa in corso d’opera (quella che fornisce il mezzo e il relativo manovratore) farebbe scattare, per il committente o per il responsabile dei lavori, gli obblighi di nomina del Coordinatore per l’esecuzione con conseguente redazione del PSC e altro. Per quanto riguarda il nolo a caldo la società di noleggio dovrà redigere un suo specifico POS prima di accedere al cantiere. Quali sono i soggetti abilitati a effettuare corsi di formazione e di aggiornamento rivolti ai Coordinatori per la sicurezza dei cantieri temporanei e mobili? I soggetti che possono organizzare i corsi per coordinatori (e si ritiene di conseguenza i corsi di aggiornamento) sono indicati nell’art. 98, comma 2 del D.lgs. 81/08. Tali soggetti sono le Regioni, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e della formazione professionale, ISPESL, INAIL, l’Istituto italiano di medicina sociale, gli ordini o collegi professionali, le Università, le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori e gli organismi paritetici istituiti nel settore dell’edilizia. Ho provato a cercare nel sito della Regione Piemonte una legge o una circolare che mi imponga di montare dei sistemi anticaduta sul tetto. Si chiamano Linee Vita, mi sembrano molto utili perché sono un sistema sicuro e permanente, quindi per ogni evenienza chiunque debba andare sul tetto ha un sistema d’ancoraggio. La ditta che mi deve eseguire i lavori di rifacimento del tetto, me l’ ha consigliato. Sono certo della loro utilità ma vorrei capire se c’è anche una normativa che le impone? Il riferimento è la Legge regionale 14 luglio 2009, n. 20 « Snellimento delle procedure in materia di edilizia e urbanistica» (BURP 16 luglio 2009, n. 28) che all’art. 15 (Norme in materia di sicurezza) introduce, in fase di ampliamento o ricostruzione degli edifici, l’obbligo di prevedere dispositivi utili a garantire la sicurezza in fase di manutenzione ordinaria e straordinaria del manufatto in tempi successivi alla ultimazione dello stesso. Sono fatti salvi tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza. Quali sono i riferimenti circa le modalità di erogazione dei contributi per la rimozione e lo smaltimento di amianto previsti dalla L.R. 30/2008? I criteri per la concessione di contributi di cui all’art 4 della L.R. 30/2008 sono stabiliti dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 30-11520 del 3 giugno 2009, pubblicata sul BURP n. 23 dell’11 giugno 2009. Tale deliberazione ammette al finanziamento «le amministrazioni comunali e provinciali proprietarie di edifici scolastici con presenza di materiali contenenti amianto e per le quali non sia ancora stata avviata la bonifica». 30 Al momento, non sono stati ancora emanati i criteri per la concessione di contributi di cui all’art. 5 della LR 30/08. Facendo riferimento all’art. 92 comma 1 lett. e) del D.lgs. 81/08, qual è la differenza tra l’allontanamento dell’impresa inadempiente e la risoluzione del contratto? E qual è la differenza tra l’allontanamento dell’impresa inadempiente e la sospensione dei lavori? La sospensione dei lavori si riferisce alla singola lavorazione; l’allontanamento, pur rappresentando una misura temporanea, determina l’assenza dell’impresa dal cantiere; la risoluzione del contratto pone termine al rapporto di collaborazione in modo definitivo. In un cantiere soggetto a DIA, dove i lavori verranno affidati ad una sola impresa che si appoggerà a due lavoratori autonomi per alcune lavorazioni (i lavori dureranno un paio di mesi e gli uomini giorno sono inferiori a 200), sussiste l’obbligo di redigere il piano di sicurezza e relativo invio di notifica preliminare? Fatto salvo che i due lavoratori autonomi citati non costituiscano una società di fatto, la situazione di una impresa e due lavoratori autonomi non richiede la nomina dei coordinatori per la sicurezza. Da quale data parte il quinquennio relativo all’aggiornamento di 40 ore previsto all’art. 98 comma 3 e all’Allegato XIV del Testo Unico? L’obbligo di aggiornamento quinquennale per coordinatori è stato introdotto dal D.lgs. 81/08 entrato in vigore il 15/5/2008. Per chi era già abilitato a quella data il primo quinquennio decorre dal 15/5/2008, mentre per coloro che si sono abilitati dopo tale data il primo quinquennio parte dalla data di abilitazione. 31