Progetto esecutivo.pmd

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CANTIERI – TITOLO IV (ARTT. 88-160)
All’interno di un cantiere già avviato deve entrare un’impresa di due soci,
chiamati dal committente per la realizzazione di un soppalco in ferro, e
quindi non in subappalto. L’impresa che non ha dipendenti deve fornire la
documentazione di cui al punto 1 o punto 2 dell’allegato XVII?
Trattandosi di impresa di due soci, che non può essere considerata lavoratore
autonomo, la verifica richiede tutta la documentazione di cui al punto 1
dell’allegato XVII.
Nel caso di una manutenzione straordinaria, in cui interviene una sola ditta,
di un ascensore posto in una sede delle Poste Italiane è necessario
ottemperare agli obblighi del committente di cui ai commi 2-3-4, art 90 del
D.lgs. 81-08?
No, la nomina del coordinatore per la progettazione e quella per il coordinatore
per l’esecuzione dei lavori è necessaria solo se nel cantiere è prevista la
presenza di più imprese, anche non in contemporanea. Nel caso specifico, è
necessario che il datore di lavoro committente osservi gli obblighi stabiliti dall’
art. 26 obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione
con particolare riferimento ai commi 1 (verifica idoneità tecnico professionale)
e 3 (D.U.V.R.I).
E’ frequente il caso di artigiani lavoratori autonomi, che lavorano in
collaborazione con altri artigiani o, in maniera più o meno esclusiva, con
imprese edili (es. decoratori, carpentieri). In questi casi, è corretto, ai fini
sostanziali dell’organizzazione della sicurezza sui cantieri, operare come
segue:
- gli artigiani sottoscrivono contratti separati con la committenza, o
l’impresa, per operare ciascuno in modo indipendente, utilizzando ciascuno
proprie attrezzature, anche se presenti contemporaneamente sul cantiere
(si tratta in realtà di una situazione solo formale, ma supponiamo che gli
artigiani possano sostenere di non operare in collaborazione);
- gli artigiani costituiscono una società di fatto e, pertanto, devono
organizzarsi come un’impresa con dipendenti individuando il datore di lavoro
e lavoratori equiparati e, quindi, applicando integralmente il D.lgs. 81/08,
come per un’impresa;
- gli artigiani predispongono semplicemente un POS (ma non si capisce
come possano riportare in esso i requisiti minimi che comprendono la nomina
delle funzioni previste);
- gli artigiani vengono inseriti nel quadro organico dell’impresa come
lavoratori equiparati e nel POS come lavoratori (questa situazione non si
verifica nel caso in cui i lavori siano eseguiti solo dagli artigiani su incarico
diretto del committente).
Ai fini dell’applicazione del D.lgs. 81/08 e prescindendo da ogni valutazione
relativa alla regolarità fiscale e/o contributiva, il lavoratore è autonomo quando,
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assumendo su di se un rischio di impresa, è in grado di realizzare la prestazione
richiesta senza avvalersi dell’opera di lavoratori e in condizioni di piena autonomia.
Nelle molteplici casistiche che si possono rilevare negli ambienti di lavoro, non
è raro invece verificare situazioni nelle quali più «lavoratori autonomi»
costituiscono, di fatto, una società per riuscire a realizzare la prestazione
richiesta e che, altrimenti, non riuscirebbero a realizzare. In tal caso, trattandosi
di società di fatto, incombono sui soci tutti gli obblighi di tutela previsti dalla
norma (e non solo il POS).
Altra situazione ricorrente è quella di un «lavoratore autonomo» che privo delle
necessarie capacità (tecniche, organizzative, gestionali, etc.) non è in grado di
realizzare la prestazione richiesta, ma si limita a prestare il proprio lavoro
nell’ambito dell’organizzazione dell’impresa dalla quale ha ricevuto l’incarico.
In tale condizione il «lavoratore autonomo» può in realtà essere definito
«lavoratore di fatto» e di conseguenza essere ricondotto alla tutela dovuta dal
datore di lavoro dell’impresa.
Quali sono i documenti da trasmettere a cura del committente di lavori edili
all’amministrazione concedente prima dell’inizio dei lavori? Inoltre è
necessario aggiornare in corso d’opera la documentazione trasmessa?
Secondo l’articolo 90, comma 9, lettera c) del D.lgs. 81/08 il committente dei
lavori edili “trasmette all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori
oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della
notifica preliminare di cui all’articolo 99, il documento unico di regolarità
contributiva delle imprese o dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto
dall’articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e una
dichiarazione attestante l’avvenuta verifica della ulteriore documentazione di
cui alle lettere a) e b)”
La documentazione cui si fa riferimento all’articolo di legge citato riguarda:
1.la notifica preliminare di cui all’articolo 99 del D.lgs. 81/08
2.il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) delle imprese e/o dei
lavoratori autonomi (ad eccezione dei casi indicati alla legge n. 2/2009
relativamente alle stazioni appaltanti pubbliche nel qual caso tale documento
viene acquisito d’Ufficio)
3.una dichiarazione attestante l’avvenuta verifica del possesso da parte
dell’appaltatore dell’ulteriore documentazione indicate nelle lettere a) e b) del
comma 9 dell’articolo 90: “a) verifica l’idoneità tecnico-professionale delle imprese
affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle
funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all’allegato XVII. Nei
cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non
comportano rischi particolari di cui all’allegato XI, il requisito di cui al periodo
che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle
imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di
commercio, industria e artigianato, e del documento unico di regolarità
contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri
requisiti previsti dall’allegato XVII; b) chiede alle imprese esecutrici una
dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli
estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’Istituto nazionale della
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previdenza sociale (INPS), all’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro
(INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo
stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative,
applicato ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore
a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui
all’allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto
mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità
contributiva, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16-bis, comma 10, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n.2, e dell’autocertificazione relativa al contratto collettivo
applicato.”
Circa la trasmissione in corso d’opera degli aggiornamenti della documentazione
la norma si presta a diverse letture. Infatti, secondo la formulazione del
richiamato articolo l’obbligo di trasmettere all’amministrazione concedente i
documenti di cui sopra viene riferito a “prima dell’inizio dei lavori oggetto del
permesso di costruire o della denuncia di inizio attività”. E’ chiaro che non può
che riguardare le imprese già selezionate in quel momento, ma la successiva
sostituzione delle imprese o il coinvolgimento di nuove imprese senza un obbligo
di integrazione svuoterebbe di fatto la ragione dell’obbligo di trasmissione. Su
queste basi, alcune fonti sostengono che il committente abbia solo l’obbligo di
trasmettere la documentazione riferita all’imprese selezionate prima dell’inizio
dei lavori, mentre altre ritengono che sia necessario inviare senza ritardo anche
la corrispettiva documentazione delle imprese o dei lavoratori autonomi coinvolti
dopo l’inizio dei lavori. Non potendo fornire una risposta certa, per un principio
di prudenza, si ritiene più corretto adottare la seconda soluzione.
Il responsabile dei lavori, in un cantiere edile privato, coincide con il
committente se il responsabile dei lavori non è stato nominato ?
Le definizioni contenute all’articolo 89 del D.lgs. 81/08 e successive modifiche e
integrazioni, individuano due diversi soggetti definendo alla lettera b) la figura del
committente e alla lettera c) quella del responsabile dei lavori, i cui obblighi sono
poi indicati al successivo articolo 90. Detti obblighi si intendono riferiti al committente
oppure al responsabile dei lavori solo nella ipotesi in cui il committente abbia
provveduto con atto valido ad incaricare un responsabile dei lavori per lo svolgimento
dei compiti a lui, committente, attribuiti dal citato Decreto.
Nell’ambito di un cantiere edile un’impresa incaricata di eseguire lavori sul
tetto di un edificio ha la necessità di affittare un’autogrù dotata di cestello.
Tale macchinario viene fornito con manovratore da una società di noleggio
(nolo a caldo). E’ indispensabile che la società di noleggio rediga un Piano
Operativo di Sicurezza (POS) o è sufficiente che la sua presenza e la sua
attività sia inserita nel POS dell’impresa che esegue i lavori sul tetto?
Premesso che l’incarico di eseguire lavori edili o parti di essi deve essere affidato
a cura del committente o del responsabile dei lavori se nominato, il quale ovviamente
avrà cura di ottemperare ai conseguenti obblighi imposti dall’articolo 90 del
D.lgs. 81/08.
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Nel caso in argomento, ad esempio, qualora l’impresa incaricata dei lavori sul
tetto fosse l’unica impresa presente sul tetto, il coinvolgimento della seconda
impresa in corso d’opera (quella che fornisce il mezzo e il relativo manovratore)
farebbe scattare, per il committente o per il responsabile dei lavori, gli obblighi
di nomina del Coordinatore per l’esecuzione con conseguente redazione del PSC
e altro.
Per quanto riguarda il nolo a caldo la società di noleggio dovrà redigere un suo
specifico POS prima di accedere al cantiere.
Quali sono i soggetti abilitati a effettuare corsi di formazione e di
aggiornamento rivolti ai Coordinatori per la sicurezza dei cantieri
temporanei e mobili?
I soggetti che possono organizzare i corsi per coordinatori (e si ritiene di
conseguenza i corsi di aggiornamento) sono indicati nell’art. 98, comma 2 del
D.lgs. 81/08. Tali soggetti sono le Regioni, mediante le strutture tecniche operanti
nel settore della prevenzione e della formazione professionale, ISPESL, INAIL,
l’Istituto italiano di medicina sociale, gli ordini o collegi professionali, le
Università, le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori e gli
organismi paritetici istituiti nel settore dell’edilizia.
Ho provato a cercare nel sito della Regione Piemonte una legge o una
circolare che mi imponga di montare dei sistemi anticaduta sul tetto. Si
chiamano Linee Vita, mi sembrano molto utili perché sono un sistema sicuro
e permanente, quindi per ogni evenienza chiunque debba andare sul tetto
ha un sistema d’ancoraggio. La ditta che mi deve eseguire i lavori di
rifacimento del tetto, me l’ ha consigliato. Sono certo della loro utilità ma
vorrei capire se c’è anche una normativa che le impone?
Il riferimento è la Legge regionale 14 luglio 2009, n. 20 « Snellimento delle
procedure in materia di edilizia e urbanistica» (BURP 16 luglio 2009, n. 28) che
all’art. 15 (Norme in materia di sicurezza) introduce, in fase di ampliamento o
ricostruzione degli edifici, l’obbligo di prevedere dispositivi utili a garantire la
sicurezza in fase di manutenzione ordinaria e straordinaria del manufatto in
tempi successivi alla ultimazione dello stesso. Sono fatti salvi tutti gli obblighi
previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza.
Quali sono i riferimenti circa le modalità di erogazione dei contributi per la
rimozione e lo smaltimento di amianto previsti dalla L.R. 30/2008?
I criteri per la concessione di contributi di cui all’art 4 della L.R. 30/2008 sono
stabiliti dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 30-11520 del 3 giugno
2009, pubblicata sul BURP n. 23 dell’11 giugno 2009. Tale deliberazione ammette
al finanziamento «le amministrazioni comunali e provinciali proprietarie di edifici
scolastici con presenza di materiali contenenti amianto e per le quali non sia
ancora stata avviata la bonifica».
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Al momento, non sono stati ancora emanati i criteri per la concessione di contributi
di cui all’art. 5 della LR 30/08.
Facendo riferimento all’art. 92 comma 1 lett. e) del D.lgs. 81/08, qual è la
differenza tra l’allontanamento dell’impresa inadempiente e la risoluzione
del contratto? E qual è la differenza tra l’allontanamento dell’impresa
inadempiente e la sospensione dei lavori?
La sospensione dei lavori si riferisce alla singola lavorazione; l’allontanamento,
pur rappresentando una misura temporanea, determina l’assenza dell’impresa
dal cantiere; la risoluzione del contratto pone termine al rapporto di collaborazione
in modo definitivo.
In un cantiere soggetto a DIA, dove i lavori verranno affidati ad una sola
impresa che si appoggerà a due lavoratori autonomi per alcune lavorazioni
(i lavori dureranno un paio di mesi e gli uomini giorno sono inferiori a 200),
sussiste l’obbligo di redigere il piano di sicurezza e relativo invio di notifica
preliminare?
Fatto salvo che i due lavoratori autonomi citati non costituiscano una società di
fatto, la situazione di una impresa e due lavoratori autonomi non richiede la
nomina dei coordinatori per la sicurezza.
Da quale data parte il quinquennio relativo all’aggiornamento di 40 ore
previsto all’art. 98 comma 3 e all’Allegato XIV del Testo Unico?
L’obbligo di aggiornamento quinquennale per coordinatori è stato introdotto dal
D.lgs. 81/08 entrato in vigore il 15/5/2008. Per chi era già abilitato a quella data
il primo quinquennio decorre dal 15/5/2008, mentre per coloro che si sono
abilitati dopo tale data il primo quinquennio parte dalla data di abilitazione.
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