Parte III .ORGANIGRAMMA DELLA PREVENZIONE

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Parte III .ORGANIGRAMMA DELLA PREVENZIONE
Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
(Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 - Suppl. Ordinario n.108).
Testo aggiornato con le modifiche di cui al D.Lgs. 106 del 3 agosto 2009
Parte III
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1
L’ORGANIGRAMMA AZIENDALE, E LE
RESPONSABILITA IN MATERIA DI SICUREZZA
I SOGGETTI DELLA PREVENZIONE SONO:
D.LGS. 81/2008
IL DATORE DI LAVORO
IL DIRIGENTE
IL PREPOSTO
IL LAVORATORE
IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA
SICUREZZA
(RLS)
IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ED IL SUO
RESPONSABILE
IL MEDICO COMPETENTE
PROGETTISTI, FABBRICANTI, FORNITORI,
INSTALLATORI, CONSULENTI
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L’ORGANIGRAMMA AZIENDALE, LE FIGURE DEI PREPOSTI E
LE RESPONSABILITA IN MATERIA DI SICUREZZA
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IL DATORE DI LAVORO : DEFINIZIONE
Articolo 2 - Definizioni
b) «datore di lavoro»: il soggetto titolare del rapporto
di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che,
secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui
ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la
responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità
produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di
spesa. …OMISSIS…
Osservazioni:
E’ questa una definizione maturata anche alla luce delle numerose sentenze della Corte
di Cassazione.
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IL DATORE DI LAVORO
Articolo 17 - Obblighi del datore di lavoro non
delegabili
1.Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:
a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente
elaborazione del documento previsto dall’articolo 28;
(ammenda da 2.000 a 4.000 euro in assenza degli elementi di
cui all’articolo 28, comma 2, lettere b), c) o d), o senza le
modalità di cui all’articolo 29, commi 2 e 3)
(ammenda da 1.000 a 2.000 euro in assenza degli elementi di
cui all’articolo 28, comma 2, lettere a) primo periodo ed f)
b) la designazione del responsabile del servizio di
prevenzione e protezione dai rischi;
(arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400)
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Articolo 16 - Delega di funzioni
1. La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove
non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti
limiti e condizioni:
a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;
b) che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità
ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle
funzioni delegate;
c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di
organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla
specifica natura delle funzioni delegate;
d) che essa attribuisca al delegato l’autonomia di spesa
necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate.
e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto
2. Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e
tempestiva pubblicità.
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Segue Articolo 16 - Delega di funzioni
3. La delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza
in capo al datore di lavoro in ordine al corretto
espletamento da parte del delegato delle funzioni
trasferite. L’obbligo di cui al primo periodo si intende
assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del
modello di verifica e controllo di cui all’articolo 30,
comma 4.
3-bis. Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa
con il datore di lavoro delegare specifiche funzioni in
materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime
condizioni di cui ai commi 1 e 2. La delega di funzioni di
cui al primo periodo non esclude l’obbligo di vigilanza
in capo al delegante in ordine al corretto espletamento
delle funzioni trasferite. Il soggetto al quale sia stata
conferita la delega di cui al presente comma non può, a
sua volta, delegare le funzioni delegate.
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ALLEGATO I
GRAVI VIOLAZIONI AI FINI DELL’ADOZIONE DEL
PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’
IMPRENDITORIALE
Violazioni che espongono a rischi di carattere generale:
1 Mancata elaborazione del documento di valutazione dei
rischi;
2 Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed
Evacuazione;
3 Mancata formazione ed addestramento;
4 Mancata costituzione del servizio di prevenzione e
protezione e nomina del relativo responsabile;
5 Mancata elaborazione del piano di sicurezza e
coordinamento (PSC);
6 Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS);
7 Mancata nomina del coordinatore per la progettazione;
8 Mancata nomina del coordinatore per l’esecuzione.
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Violazioni che espongono al rischio di caduta dall’alto
Mancato utilizzo della cintura di sicurezza;
Mancanza di protezioni verso il vuoto.
Violazioni che espongono al rischio di seppellimento
Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve
le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di
consistenza del terreno.
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Violazioni che espongono al rischio di elettrocuzione
Lavori in prossimità di linee elettriche;
Presenza di conduttori nudi in tensione;
Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti
(impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore
differenziale).
Violazioni che espongono al rischio d’amianto
Mancata notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio dei
lavori che possono comportare il rischio di esposizione ad
amianto.
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IL DIRIGENTE: DEFINIZIONE
Articolo 2 - Definizioni
d) «dirigente»: persona che, in ragione delle competenze
professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati
alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive
del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e
vigilando su di essa;
Osservazioni:
E’ una delle definizioni maturate dalla dottrina giurisprudenziale
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IL DATORE DI LAVORO ED IL DIRIGENTE
Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo
3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse
attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi
conferite, devono:
a) nominare il medico competente per l’effettuazione della
sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente
decreto legislativo.
(Arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.500 a
6.000 euro)
b) designare preventivamente i lavoratori incaricati
dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta
antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso
di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo
soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza;
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IL DATORE DI LAVORO ED IL DIRIGENTE
c) nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle
capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla
loro salute e alla sicurezza;
(Arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.200 a
5.200 euro)
d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di
protezione individuale, sentito il responsabile del
servizio di prevenzione e protezione e il medico
competente, ove presente;
(Arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.500 a
6.000 euro)
e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i
lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e
specifico addestramento accedano alle zone che li
espongono ad un rischio grave e specifico;
(Arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.200 a
5.200 euro)
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Art.18
IL DATORE DI LAVORO ED IL DIRIGENTE
f) richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori
delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali
in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei
mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di
protezione individuali messi a loro disposizione;
(Arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.200 a
5.200)
g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze
previste dal programma di sorveglianza sanitaria e
richiedere al medico competente l’osservanza degli
obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;
(Ammenda da 2.000 a 4.000 euro)
g-bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all’articolo
41, comunicare tempestivamente al medico competente
la cessazione del rapporto di lavoro;
(Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro)
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Art.18
IL DATORE DI LAVORO ED IL DIRIGENTE
h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di
rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i
lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed
inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona
pericolosa;
i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al
rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio
stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia
di protezione;
l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e
addestramento di cui agli articoli 36 e 37;
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Art.18 IL DATORE DI LAVORO ED IL DIRIGENTE
m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze
di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di
riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui
persiste un pericolo grave e immediato;
n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza, l’applicazione delle misure di
sicurezza e di protezione della salute;
(Ammenda da 2.000 a 4.000 euro)
o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento
della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17,
comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come
previsto dall'articolo 53, comma 5, nonché consentire al
medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera
r); il documento è consultato esclusivamente in azienda;
(Arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 750 a 4.000 euro)
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Art.18
IL DATORE DI LAVORO ED IL DIRIGENTE
p) elaborare il documento di cui all’articolo 26, comma 3,
anche su supporto informatico come previsto
dall’articolo 53, comma 5, e, su richiesta di questi e per
l’espletamento della sua funzione, consegnarne
tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori
per la sicurezza. Il documento è consultato
esclusivamente in azienda.
(Ammenda da 2.000 a 4.000 euro)
q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le
misure tecniche adottate possano causare rischi per la
salute della popolazione o deteriorare l'ambiente
esterno verificando periodicamente la perdurante
assenza di rischio;
(Arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.200 a
5.200 euro)
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Art.18
IL DATORE DI LAVORO ED IL DIRIGENTE
r) comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA, nonché per
loro tramite, al sistema informativo nazionale per la
prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 8, entro 48
ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e
informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul
lavoro che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un
giorno, escluso quello dell’evento e, a fini assicurativi, quelli
relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal
lavoro superiore a tre giorni; l’obbligo di comunicazione degli
infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro
superiore a tre giorni si considera comunque assolto per
mezzo della denuncia di cui all’articolo 53 del testo unico delle
disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
(sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro con
riferimento agli infortuni superiori a un giorno)
(sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.500 con riferimento
agli infortuni superiori ai tre giorni)
[L’applicazione della sanzione di cui … (sopra)…, esclude
l’applicazione delle sanzioni conseguenti alla violazione dell’articolo 53
del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124]
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Art.18
IL DATORE DI LAVORO ED IL DIRIGENTE
t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione
incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché
per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le
disposizioni di cui all’articolo 43. Tali misure devono
essere adeguate alla natura dell’attività, alle dimensioni
dell’azienda o dell’unità produttiva, e al numero delle
persone presenti;
u) nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di
appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita
tessera di riconoscimento, corredata di fotografia,
contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione
del datore di lavoro;
v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare
la riunione periodica di cui all’articolo 35;
(Ammenda da 2.000 a 4.000 euro)
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Art.18
IL DATORE DI LAVORO ED IL DIRIGENTE
z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti
organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute
e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione
della tecnica della prevenzione e della protezione;
(Arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.500 a
6.000 euro)
aa) comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA, nonché per
loro tramite, al sistema informativo nazionale per la
prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 8, in caso di
nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti
dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione
l’obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei
rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati;
(Sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro)
bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di
sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione
lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.
(Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.500 euro)
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Art.18 IL DATORE DI LAVORO ED IL DIRIGENTE
1-bis. L’obbligo di cui alla lettera r), del comma 1, del
presente articolo relativo alla comunicazione a fini
statistici dei dati relativi agli infortuni che comportano
l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello
dell’evento, decorre dalla scadenza del termine di sei
mesi dall’adozione del decreto interministeriale di cui
all’articolo 8, comma 4;
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Art.18 IL DATORE DI LAVORO ED IL DIRIGENTE
2. Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e
protezione ed al medico competente informazioni in
merito a:
a) la natura dei rischi;
b) l’organizzazione del lavoro, la programmazione e
l’attuazione delle misure preventive e protettive;
c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
d) i dati di cui al comma 1, lettera r e quelli relativi alle
malattie professionali;
e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.
(Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.500 euro)
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Art.18 IL DATORE DI LAVORO ED IL DIRIGENTE
3. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione
necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto
legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso
a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le
istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico
dell’amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni,
alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi
previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai
predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o
funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del
loro adempimento all’amministrazione competente o al
soggetto che ne ha l’obbligo giuridico.
3-bis. Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in
ordine all’adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19
(preposti), 20(lavoratori), 22(progettisti), 23 (fabbricanti e
fornitori), 24(installatori) e 25(medico competente) del presente
decreto, ferma restando l’esclusiva responsabilità dei soggetti
obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata
attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli
stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di
lavoro e dei dirigenti.
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Art.18
IL DATORE DI LAVORO ED IL DIRIGENTE
L’articolo 18
lavoro ed
sanzioni
dall’arresto
o sanzioni
6.000 €
stabilisce per il datore di
il dirigente inadempienti
variabili
che
vanno
da 2 a 4 mesi o ammende
amministrative da 50 a
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OBBLIGHI DEL PREPOSTO
Articolo 2 – Definizioni
e) «preposto»: persona che, in ragione delle competenze
professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali
adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende
alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive
ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei
lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;
Può essere un operaio specializzato con funzioni di guida e
di controllo, un capocantiere, un caposquadra, un capo
turno, un dirigente ……
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OBBLIGHI DEL PREPOSTO
Articolo 19 - Obblighi del preposto
1. In riferimento alle attività indicate all’articolo 3, i preposti, secondo le loro
attribuzioni e competenze, devono:
a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli
lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni
aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei
mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione
individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della
inosservanza, informare i loro superiori diretti;
( Arresto fino a due mesi o con l’ammenda da 400 a 1.200 euro con
riferimento a tutte le disposizioni del presente decreto, nei limiti delle
proprie attribuzioni e competenze)
b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto
adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un
rischio grave e specifico;
(Arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 800 euro con
riferimento a tutte le disposizioni del le proprie attribuzioni e
competenze
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OBBLIGHI DEL PREPOSTO
c) richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle
situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni
affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato
e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona
pericolosa;
(Arresto fino a due mesi o con l’ammenda da 400 a 1.200 euro con riferimento a tutte
le disposizioni del presente decreto, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze)
d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al
rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio
stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di
protezione;
(Arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 800 euro con riferimento a tutte le
disposizioni del presente decreto, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze)
e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal
richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una
situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed
immediato
(Arresto fino a due mesi o con l’ammenda da 400 a 1.200 euro con riferimento a tutte
le disposizioni del presente decreto, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze)
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OBBLIGHI DEL PREPOSTO
f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al
dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature
di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia
ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante
il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base
della formazione ricevuta;
(Arresto fino a due mesi o con l’ammenda da 400 a 1.200 euro con riferimento a tutte
le disposizioni del presente decreto, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze)
g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto
previsto dall’articolo 37.
(Arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 800 euro con riferimento a tutte le
disposizioni del presente decreto, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze)
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SANZIONI PER IL PREPOSTO
Articolo 56 - Sanzioni per il preposto
1. Con riferimento a tutte le disposizioni del presente
decreto, i preposti, nei limiti delle proprie attribuzioni e
competenze, sono puniti:
a) con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda da 400 a
1.200 euro per la violazione dell’articolo 19, comma 1,
lettere a), c), e) ed f);
b) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a
800 euro per la violazione dell’articolo 19, comma 1,
lettere b), d) e g).
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DEFINIZIONE DI LAVORATORE (Titolo I – Art..2)
a) « lavoratore»
lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale,
svolge un’
un’attività
attività lavorativa nell’
nell’ambito dell‘
dell‘organizzazione di un datore di
solo
lo fine di
lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al so
apprendere un mestiere, un’
un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai
servizi domestici e familiari. Al lavoratore così
cos ì definito è equiparato: il socio
lavoratore di cooperativa o di società
società, anche di fatto, che presta la sua
attività
attività per conto delle società
società e dell’
dell’ente stesso; l’l’associato in
partecipazione di cui all’
all’articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto
beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento
orientamento di cui
all’
specifiche
fiche
all’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a speci
disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare
realizzare momenti di
professionali
onali mediante
alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professi
la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l’l’allievo degli istituti di istruzione
ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale
professionale nei quali
si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti
agenti chimici,
fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali
v ideoterminali
limitatamente ai periodi in cui l’l’allievo sia effettivamente applicato alla
strumentazioni o ai laboratori in questione; il volontario, come definito dalla
legge 1°
1 agosto 1991, n. 266; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del
servizio
ervizio civile; il
fuoco e della protezione civile; il volontario che effettua il s
lavoratore di cui al decreto legislativo 1°
1 dicembre 1997, n. 468, e
successive modificazioni;
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Articolo 20 . Obblighi dei lavoratori
1. Ogni lavoratore deve prendersi cura
della propria salute e sicurezza e di
quella delle altre persone presenti sul
luogo di lavoro, su cui ricadono gli
effetti delle sue azioni o omissioni,
conformemente alla sua formazione,
alle istruzioni e ai mezzi forniti dal
datore di lavoro.
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Articolo 20 . Obblighi dei lavoratori
2. I lavoratori devono in particolare:
a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai
preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a
tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal
datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini
della protezione collettiva ed individuale;
(Arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 600 euro)
c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le
sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e,
nonché i dispositivi di sicurezza;
(Arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 600 euro)
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Articolo 20 . Obblighi dei lavoratori
d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione
messi a loro disposizione;
e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al
dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei
dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi
eventuale condizione di pericolo di cui vengano a
conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di
urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e
possibilità e fatto salvo l’obbligo di cui alla lettera f) per
eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e
incombente, dandone notizia al rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza;
(Arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 600 euro)
f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i
dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
(Arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 600 euro)
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Articolo 20 . Obblighi dei lavoratori
g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre
che non sono di loro competenza ovvero che possono
compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
(Arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 600 euro)
h)
partecipare ai programmi di formazione
addestramento organizzati dal datore di lavoro;
e
di
(Arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 600 euro)
i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente
decreto legislativo o comunque disposti dal medico
competente.
(Arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 600 euro)
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Articolo 20 . Obblighi dei lavoratori
3. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di
appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera
di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le
generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di
lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori
autonomi che esercitano direttamente la propria attività
nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a
provvedervi per proprio conto.
(Sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro
per il lavoratore e il lavoratore autonomo)
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SANZIONI PER I LAVORATORI
Articolo 59 - Sanzioni per i lavoratori
1. I lavoratori sono puniti:
puniti:
a) con l’arresto fino a un mese o con l’l’ammenda da 200 a 600
euro per la violazione degli articoli 20, comma 2, lett. b), c),
d), e), f), g), h) ed i) e 43, comma 3, primo periodo;
b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro
per la violazione dell’
dell’articolo 20 comma 3.
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Articolo 22 - Obblighi dei progettisti
1. I progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro e degli
impianti rispettano i principi generali di prevenzione in
materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento
delle scelte progettuali e tecniche e scelgono
attrezzature, componenti e dispositivi di protezione
rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari
in materia.
(Arresto fino a sei mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro)
m.lelli - aprile 2012
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Articolo 23 - Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori
1. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la
concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi
di protezione individuali ed impianti non rispondenti
alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in
materia di salute e sicurezza sul lavoro.
(Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 10.000 a 40.000
euro)
2. In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a
procedure di attestazione alla conformità, gli stessi
debbono essere accompagnati, a cura del concedente,
dalla relativa documentazione.
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Articolo 24 - Obblighi degli installatori
1. Gli installatori e montatori di impianti, attrezzature di
lavoro o altri mezzi tecnici, per la parte di loro
competenza, devono attenersi alle norme di salute e
sicurezza sul lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai
rispettivi fabbricanti.
(Arresto fino a tre mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro)
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Articolo 25 - Obblighi del medico competente
Articolo 26 - Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o
di somministrazione
Articolo 27 - Sistema di qualificazione delle imprese e dei
lavoratori autonomi
SEZIONE II - VALUTAZIONE DEI RISCHI
N° 3 articoli (da art. 28 a art. 30)
Articolo 28 - Oggetto della valutazione dei rischi
Articolo 29 - Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi
Articolo 30 - Modelli di organizzazione e di gestione
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SEZIONE III - SERVIZIO DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE
N°5 articoli (da art. 31 a art. 35)
Articolo 2 – Definizioni
…..OMISSIS
f) «responsabile del servizio di prevenzione e protezione»: persona in
possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui
all’articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per
coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
g) «addetto al servizio di prevenzione e protezione»: persona in
possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui
all’articolo 32, facente parte del servizio di cui alla lettera l);
………
l) «servizio di prevenzione e protezione dai rischi»: insieme delle
persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati
all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per
i lavoratori;
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SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Articolo 31 - Servizio di prevenzione e protezione
Organizzazione, interno, esterno
Articolo 32 - Capacità e requisiti professionali degli
addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e
protezione interni ed esterni
Titolo di studio, Professionalità, Esperienza,
aggiornamenti
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Articolo 33 - Compiti del servizio di prevenzione
protezione
1. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi
professionali provvede:
a) all’individuazione dei fattori di rischio, alla
valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure
per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro,
nel rispetto della normativa vigente sulla base della
specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale;
b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure
preventive e protettive di cui all’articolo 28, comma 2,
e i sistemi di controllo di tali misure;
c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie
attività aziendali;
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Articolo 33 - Compiti del servizio di prevenzione protezione
d) a proporre i programmi di informazione e formazione
dei lavoratori;
e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della
salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione
periodica di cui all’articolo 35;
f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’articolo
36.
2. I componenti del servizio di prevenzione e protezione
sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di
cui vengono a conoscenza nell’esercizio delle funzioni di
cui al presente decreto legislativo.
3. Il servizio di prevenzione e protezione è utilizzato dal
datore di lavoro.
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Articolo 34 - Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e
protezione dai rischi
Articolo 35 - Riunione periodica
1. Nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di
15 lavoratori, il datore di lavoro, direttamente o tramite il
servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice
almeno una volta all’anno una riunione cui partecipano:
a) il datore di lavoro o un suo rappresentante;
b) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione
dai rischi;
c) il medico competente, ove nominato;
d) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
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(segue) Articolo 35 - Riunione periodica
2. Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone
all’esame dei partecipanti:
a) il documento di valutazione dei rischi;
b) l’andamento degli infortuni e delle malattie
professionali e della sorveglianza sanitaria;
c) i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e
l’efficacia dei dispositivi di protezione individuale;
d) i programmi di informazione e formazione dei
dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della
sicurezza e della protezione della loro salute.
(Sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 6.600)
3. Nel corso della riunione possono essere individuati:
a) codici di comportamento e buone prassi per prevenire
i rischi di infortuni e di malattie professionali;
b) obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva
sulla base delle linee guida per un sistema di gestione
della salute e sicurezza sul lavoro.
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(segue) Articolo 35 - Riunione periodica
4. La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali
significative variazioni delle condizioni di esposizione al
rischio, compresa la programmazione e l’introduzione di
nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e
salute dei lavoratori. Nelle ipotesi di cui al presente
articolo, nelle unità produttive che occupano fino a 15
lavoratori è facoltà del rappresentante dei lavoratori per
la sicurezza chiedere la convocazione di un’apposita
riunione.
(Ammenda da 2.000 a 4.000
dirigente)
euro per il datore di lavoro-
5. Della riunione deve essere redatto un verbale che è a
disposizione dei partecipanti per la sua consultazione.
(Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro per il
datore di lavoro – dirigente)
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SEZIONE IV - FORMAZIONE, INFORMAZIONE E
ADDESTRAMENTO
N°2 articoli (da art. 36 a art. 37)
Articolo 36 - Informazione ai lavoratori
1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva
una adeguata informazione:
a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla
attività della impresa in generale;
b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta
antincendio, l’evacuazione dei luoghi di lavoro;
c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di
cui agli articoli 45 e 46;
d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di
prevenzione e protezione, e del medico competente.
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2. Il datore di lavoro provvede altresì
altres ì affinché
affinché ciascun lavoratore riceva
una adeguata informazione:
a) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all’
all’attività
attività svolta,
svolta, le
normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
b) sui pericoli connessi all’
all’uso delle sostanze e dei preparati
pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste
dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
c) sulle misure e le attività
attività di protezione e prevenzione adottate.
3. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1, lettere
a,) e al comma 2, lettere a), b) e c), anche ai lavoratori di cui
all’
all’articolo 3, comma 9.
4.
Il contenuto della informazione deve essere facilmente
acquisire
re le
comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisi
relative conoscenze. Ove la informazione riguardi lavoratori
immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della
lingua utilizzata nel percorso informativo.
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Articolo 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro
rappresentanti (RLS)
1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una
formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e
sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con
particolare riferimento a:
a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione,
organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei
vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo,
assistenza;
b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle
conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione
caratteristici del settore o comparto di appartenenza
dell’azienda.
(Arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.200 a 5.200
euro il datore di lavoro - dirigente)
2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al
comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle
parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo.
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3. Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva
una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi
specifici di cui ai titoli del presente decreto successivi al I.
Ferme restando le disposizioni già in vigore in materia, la
formazione di cui al periodo che precede è definita mediante
l’accordo di cui al comma 2.
4. La formazione e, ove previsto, l’addestramento specifico devono
avvenire in occasione:
a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio
dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove
tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.
5. L’addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo
di lavoro.
m.lelli - aprile 2012
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6. La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve
essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei
rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.
7. I dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro (e in
azienda-soppresso), un’adeguata e specifica formazione e un
aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in
materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della
formazione di cui al presente comma comprendono:
a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
c) valutazione dei rischi;
d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e
procedurali di prevenzione e protezione.
(Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1. 200 a 5.200
euro il datore di lavoro - dirigente)
7-bis. La formazione di cui al precedente comma può essere
effettuata anche presso gli organismi paritetici di cui all’articolo
51 o le scuole edili, ove esistenti, o presso le associazioni
sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori.
m.lelli - aprile 2012
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8. I soggetti di cui all’articolo 21, comma 1, possono avvalersi dei
percorsi formativi appositamente definiti, tramite l’accordo di
cui al comma 2, in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano.
9. I lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta
antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di
pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso
e, comunque, di gestione dell’emergenza devono ricevere
un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento
periodico; in attesa dell’emanazione delle disposizioni di cui al
comma 3 dell’articolo 46, continuano a trovare applicazione le
disposizioni di cui al Decreto del Ministro dell’interno in data
10 marzo 1998, pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 81 del 7 aprile
1998, attuativo dell’articolo 13 del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626.
(Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.200 a 5.200
euro il datore di lavoro - dirigente)
m.lelli - aprile 2012
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10. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una
formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i
rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria
rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle
principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.
(Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro il
datore di lavoro - dirigente)
11. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di
contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei seguenti contenuti
minimi: a) principi giuridici comunitari e nazionali; b) legislazione
generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro; c)
principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; d) definizione e
individuazione dei fattori di rischio; e) valutazione dei rischi; f)
individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di
prevenzione e protezione; g) aspetti normativi dell’attività di
rappresentanza dei lavoratori; h) nozioni di tecnica della
comunicazione. La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12
sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di
prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. La
contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell’obbligo di
aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4
ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore
annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.
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Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione
dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”
(Gazzetta Ufficiale n. 101, 30 aprile 2008, Suppl. Ord. n.
108/L)
IL RAPPRESENTANTE DEI
LAVORATORI (RLS)
Definizioni
Quando le elezioni
Quanti RLS
Quale formazione
Quali attribuzioni
Quali tempi, mezzi e spazi
m.lelli - aprile 2012
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IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI (RLS)
Articolo 2 – Definizioni
1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si
intende per:
i)
«rappresentante dei lavoratori per la sicurezza»: persona eletta o
designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti
della salute e della sicurezza durante il lavoro;
Gli artt. 37 comma 10, 11 e 12, 47, 48, 49 e 50 disciplinano le attività del
RLS (consultazione e partecipazione dei lavoratori)
(Art.47)
AZIENDE sino a 15 lavoratori
È eletto direttamente dai lavoratori al loro interno (RLS)
AZIENDE oltre i 15 lavoratori
È eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle RSU o
eletto direttamente dai lavoratori al loro interno in mancanza
delle RSU
Se ciò non avviene può essere individuato (art.48) per più
aziende nell’ambito territoriale o di comparto produttivo
(RLST). In quest’ultimo caso le modalità di elezione o
designazione sono stabilite dagli accordi collettivi nazionali,
interconfederali o di categoria. In mancanza dei predetti
accordi le modalità di cui sopra sono individuate con decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
m.lelli - aprile 2012
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QUANDO L’ELEZIONE RLS, RLST (art.47, comma 6) ?
L’elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza aziendali, territoriali o di comparto, salvo
diverse determinazioni in sede di contrattazione
collettiva,
avviene di norma in corrispondenza della
giornata nazionale per la salute e sicurezza sul
lavoro, individuata, nell’ambito della settimana
europea per la salute e sicurezza sul lavoro,
con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale di concerto con il Ministro della salute, sentite le
confederazioni sindacali dei datori di lavoro e dei
lavoratori comparativamente più rappresentative sul
piano nazionale. Con il medesimo decreto sono
disciplinate le modalità di attuazione del presente
comma.
m.lelli - aprile 2012
57
QUANTI RLS (art.47, comma 5 e 7) ?
5. Il numero, le modalità di designazione o di elezione del
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché il
tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l’espletamento
delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione
collettiva.
7. In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti
di cui al comma 2 è il seguente: a) un rappresentante
nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200
lavoratori; b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero
unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori; c) sei
rappresentanti in tutte le altre aziende o unità
produttive oltre i 1.000 lavoratori. In tali aziende il
numero dei rappresentanti è aumentato nella misura
individuata dagli accordi interconfederali o dalla
contrattazione collettiva.
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COMUNICAZIONE NOMINATIVI RLS A CHI?
• Il nominativo del RLS deve essere
comunicato all’INAIL
• Gli Organismi paritetici devono
essere a conoscenza della nomina o no
degli RLS aziendali. Questo per
provvedere
alla
comunicazione
dell’eventuale RLST se il RLS non è
stato eletto o designato
QUANTO LA DURATA DEL MANDATO DEGLI RLS?
• Il mandato ha durata triennale
m.lelli - aprile 2012
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QUALE FORMAZIONE PER GLI RLS (art.37, comma 10, e 11)?
10. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una
formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi
specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da
assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e
prevenzione dei rischi stessi.
11. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di
contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei seguenti contenuti minimi:
a) principi giuridici comunitari e nazionali; b) legislazione generale e speciale
in materia di salute e sicurezza sul lavoro; c) principali soggetti coinvolti e i
relativi obblighi; d) definizione e individuazione dei fattori di rischio; e)
valutazione dei rischi; f) individuazione delle misure tecniche, organizzative e
procedurali di prevenzione e protezione; g) aspetti normativi dell’attività di
rappresentanza dei lavoratori; h) nozioni di tecnica della comunicazione.
La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12
sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti
misure di prevenzione e protezione adottate, con
verifica di apprendimento.
La contrattazione collettiva nazionale disciplina le
modalità dell’obbligo di aggiornamento periodico, la
cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per
le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8
ore annue per le imprese che occupano più di 50
lavoratori.
m.lelli - aprile 2012
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QUALE FORMAZIONE PER I RLST (art.48, comma 7)?
7.
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
territoriale ha diritto ad una formazione particolare in
materia di salute e sicurezza concernente i rischi
specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria
rappresentanza,
tale
da
assicurargli
adeguate
competenze sulle principali tecniche di controllo e
prevenzione dei rischi stessi. Le modalità, la durata
e i contenuti specifici della formazione del
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
territoriale sono stabiliti in sede di
contrattazione
collettiva
secondo
un
percorso formativo di almeno 64 ore iniziali,
da effettuarsi entro 3 mesi dalla data di
elezione o designazione, e 8 ore di
aggiornamento annuale.
m.lelli - aprile 2012
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QUALI ATTRIBUZIONI AI RLS, RLST
?
(art.50, comma 1)
1. Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza:
a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla
valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione,
realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità
produttiva;
c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti
al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al
primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del
medico competente;
d) è consultato in merito all’organizzazione della formazione di cui
all’articolo 37;
e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente
alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative,
nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi,
alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti
di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a
quella prevista dall’articolo 37;
m.lelli - aprile 2012
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h)promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle
misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità
fisica dei lavoratori;
i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate
dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
l) partecipa alla riunione periodica di cui all’articolo 35;
m) fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
n) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel
corso della sua attività;
o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le
misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal
datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle
non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il
lavoro.
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QUALI TEMPI, MEZZI E SPAZI AI RLS?
I TEMPI SONO DEFINITI DAGLI ACCORDI
INTERCONFEDERALI
I MEZZI SONO PC, ABBONAMENTO A RIVISTE DI
SETTORE……..
GLI SPAZI SONO UN LOCALE ADEGUATO CON SCRIVANIA…
E’ INOLTRE TENUTO AL SEGRETO PROFESSIONALE
NON PUO’ SUBIRE PREGIUDIZIO PER L’ESERCIZIO DEI
PROPRI COMPITI (art.50)
NON PUO’ ESSERE RSPP NE APPARTENERE SEPP
m.lelli - aprile 2012
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QUANDO IL RLS DI SITO (ART 48)?
PER CONTESTI PRODUTTIVI CARATTERIZZATI DALLA
COMPRESENZA DI PIU AZIENDE E’ IL COORDINATORE
DEGLI RLS (PORTI, CANTIERI CON OLTRE 30.000
UOMINI/GIORNO, ………….)
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65
Fine
presentazione
m.lelli - aprile 2012
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