Parte III .ORGANIGRAMMA DELLA PREVENZIONE
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Parte III .ORGANIGRAMMA DELLA PREVENZIONE
Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. (Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 - Suppl. Ordinario n.108). Testo aggiornato con le modifiche di cui al D.Lgs. 106 del 3 agosto 2009 Parte III m.lelli - aprile 2012 1 L’ORGANIGRAMMA AZIENDALE, E LE RESPONSABILITA IN MATERIA DI SICUREZZA I SOGGETTI DELLA PREVENZIONE SONO: D.LGS. 81/2008 IL DATORE DI LAVORO IL DIRIGENTE IL PREPOSTO IL LAVORATORE IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS) IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ED IL SUO RESPONSABILE IL MEDICO COMPETENTE PROGETTISTI, FABBRICANTI, FORNITORI, INSTALLATORI, CONSULENTI m.lelli - aprile 2012 2 L’ORGANIGRAMMA AZIENDALE, LE FIGURE DEI PREPOSTI E LE RESPONSABILITA IN MATERIA DI SICUREZZA m.lelli - aprile 2012 3 IL DATORE DI LAVORO : DEFINIZIONE Articolo 2 - Definizioni b) «datore di lavoro»: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. …OMISSIS… Osservazioni: E’ questa una definizione maturata anche alla luce delle numerose sentenze della Corte di Cassazione. m.lelli - aprile 2012 4 IL DATORE DI LAVORO Articolo 17 - Obblighi del datore di lavoro non delegabili 1.Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività: a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’articolo 28; (ammenda da 2.000 a 4.000 euro in assenza degli elementi di cui all’articolo 28, comma 2, lettere b), c) o d), o senza le modalità di cui all’articolo 29, commi 2 e 3) (ammenda da 1.000 a 2.000 euro in assenza degli elementi di cui all’articolo 28, comma 2, lettere a) primo periodo ed f) b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi; (arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400) m.lelli - aprile 2012 5 Articolo 16 - Delega di funzioni 1. La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni: a) che essa risulti da atto scritto recante data certa; b) che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; d) che essa attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate. e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto 2. Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità. m.lelli - aprile 2012 6 Segue Articolo 16 - Delega di funzioni 3. La delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. L’obbligo di cui al primo periodo si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all’articolo 30, comma 4. 3-bis. Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2. La delega di funzioni di cui al primo periodo non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite. Il soggetto al quale sia stata conferita la delega di cui al presente comma non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate. m.lelli - aprile 2012 7 ALLEGATO I GRAVI VIOLAZIONI AI FINI DELL’ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’ IMPRENDITORIALE Violazioni che espongono a rischi di carattere generale: 1 Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi; 2 Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed Evacuazione; 3 Mancata formazione ed addestramento; 4 Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile; 5 Mancata elaborazione del piano di sicurezza e coordinamento (PSC); 6 Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS); 7 Mancata nomina del coordinatore per la progettazione; 8 Mancata nomina del coordinatore per l’esecuzione. m.lelli - aprile 2012 8 Violazioni che espongono al rischio di caduta dall’alto Mancato utilizzo della cintura di sicurezza; Mancanza di protezioni verso il vuoto. Violazioni che espongono al rischio di seppellimento Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno. m.lelli - aprile 2012 9 Violazioni che espongono al rischio di elettrocuzione Lavori in prossimità di linee elettriche; Presenza di conduttori nudi in tensione; Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale). Violazioni che espongono al rischio d’amianto Mancata notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione ad amianto. m.lelli - aprile 2012 10 IL DIRIGENTE: DEFINIZIONE Articolo 2 - Definizioni d) «dirigente»: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa; Osservazioni: E’ una delle definizioni maturate dalla dottrina giurisprudenziale m.lelli - aprile 2012 11 IL DATORE DI LAVORO ED IL DIRIGENTE Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente 1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono: a) nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo. (Arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro) b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza; m.lelli - aprile 2012 12 IL DATORE DI LAVORO ED IL DIRIGENTE c) nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza; (Arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.200 a 5.200 euro) d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente; (Arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro) e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; (Arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.200 a 5.200 euro) m.lelli - aprile 2012 13 Art.18 IL DATORE DI LAVORO ED IL DIRIGENTE f) richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione; (Arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.200 a 5.200) g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto; (Ammenda da 2.000 a 4.000 euro) g-bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro; (Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro) m.lelli - aprile 2012 14 Art.18 IL DATORE DI LAVORO ED IL DIRIGENTE h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37; m.lelli - aprile 2012 15 Art.18 IL DATORE DI LAVORO ED IL DIRIGENTE m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato; n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute; (Ammenda da 2.000 a 4.000 euro) o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r); il documento è consultato esclusivamente in azienda; (Arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 750 a 4.000 euro) m.lelli - aprile 2012 16 Art.18 IL DATORE DI LAVORO ED IL DIRIGENTE p) elaborare il documento di cui all’articolo 26, comma 3, anche su supporto informatico come previsto dall’articolo 53, comma 5, e, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il documento è consultato esclusivamente in azienda. (Ammenda da 2.000 a 4.000 euro) q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio; (Arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.200 a 5.200 euro) m.lelli - aprile 2012 17 Art.18 IL DATORE DI LAVORO ED IL DIRIGENTE r) comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni; l’obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all’articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; (sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro con riferimento agli infortuni superiori a un giorno) (sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.500 con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni) [L’applicazione della sanzione di cui … (sopra)…, esclude l’applicazione delle sanzioni conseguenti alla violazione dell’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124] m.lelli - aprile 2012 18 Art.18 IL DATORE DI LAVORO ED IL DIRIGENTE t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all’articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell’attività, alle dimensioni dell’azienda o dell’unità produttiva, e al numero delle persone presenti; u) nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro; v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all’articolo 35; (Ammenda da 2.000 a 4.000 euro) m.lelli - aprile 2012 19 Art.18 IL DATORE DI LAVORO ED IL DIRIGENTE z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione; (Arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro) aa) comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l’obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati; (Sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro) bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità. (Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.500 euro) m.lelli - aprile 2012 20 Art.18 IL DATORE DI LAVORO ED IL DIRIGENTE 1-bis. L’obbligo di cui alla lettera r), del comma 1, del presente articolo relativo alla comunicazione a fini statistici dei dati relativi agli infortuni che comportano l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento, decorre dalla scadenza del termine di sei mesi dall’adozione del decreto interministeriale di cui all’articolo 8, comma 4; m.lelli - aprile 2012 21 Art.18 IL DATORE DI LAVORO ED IL DIRIGENTE 2. Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a: a) la natura dei rischi; b) l’organizzazione del lavoro, la programmazione e l’attuazione delle misure preventive e protettive; c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi; d) i dati di cui al comma 1, lettera r e quelli relativi alle malattie professionali; e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza. (Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.500 euro) m.lelli - aprile 2012 22 Art.18 IL DATORE DI LAVORO ED IL DIRIGENTE 3. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell’amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all’amministrazione competente o al soggetto che ne ha l’obbligo giuridico. 3-bis. Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all’adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19 (preposti), 20(lavoratori), 22(progettisti), 23 (fabbricanti e fornitori), 24(installatori) e 25(medico competente) del presente decreto, ferma restando l’esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti. m.lelli - aprile 2012 23 Art.18 IL DATORE DI LAVORO ED IL DIRIGENTE L’articolo 18 lavoro ed sanzioni dall’arresto o sanzioni 6.000 € stabilisce per il datore di il dirigente inadempienti variabili che vanno da 2 a 4 mesi o ammende amministrative da 50 a m.lelli - aprile 2012 24 OBBLIGHI DEL PREPOSTO Articolo 2 – Definizioni e) «preposto»: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa; Può essere un operaio specializzato con funzioni di guida e di controllo, un capocantiere, un caposquadra, un capo turno, un dirigente …… m.lelli - aprile 2012 25 OBBLIGHI DEL PREPOSTO Articolo 19 - Obblighi del preposto 1. In riferimento alle attività indicate all’articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono: a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti; ( Arresto fino a due mesi o con l’ammenda da 400 a 1.200 euro con riferimento a tutte le disposizioni del presente decreto, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze) b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; (Arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 800 euro con riferimento a tutte le disposizioni del le proprie attribuzioni e competenze m.lelli - aprile 2012 26 OBBLIGHI DEL PREPOSTO c) richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; (Arresto fino a due mesi o con l’ammenda da 400 a 1.200 euro con riferimento a tutte le disposizioni del presente decreto, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze) d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; (Arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 800 euro con riferimento a tutte le disposizioni del presente decreto, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze) e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato (Arresto fino a due mesi o con l’ammenda da 400 a 1.200 euro con riferimento a tutte le disposizioni del presente decreto, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze) m.lelli - aprile 2012 27 OBBLIGHI DEL PREPOSTO f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta; (Arresto fino a due mesi o con l’ammenda da 400 a 1.200 euro con riferimento a tutte le disposizioni del presente decreto, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze) g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall’articolo 37. (Arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 800 euro con riferimento a tutte le disposizioni del presente decreto, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze) m.lelli - aprile 2012 28 SANZIONI PER IL PREPOSTO Articolo 56 - Sanzioni per il preposto 1. Con riferimento a tutte le disposizioni del presente decreto, i preposti, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze, sono puniti: a) con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda da 400 a 1.200 euro per la violazione dell’articolo 19, comma 1, lettere a), c), e) ed f); b) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 800 euro per la violazione dell’articolo 19, comma 1, lettere b), d) e g). m.lelli - aprile 2012 29 DEFINIZIONE DI LAVORATORE (Titolo I – Art..2) a) « lavoratore» lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’ un’attività attività lavorativa nell’ nell’ambito dell‘ dell‘organizzazione di un datore di solo lo fine di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al so apprendere un mestiere, un’ un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così cos ì definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società società, anche di fatto, che presta la sua attività attività per conto delle società società e dell’ dell’ente stesso; l’l’associato in partecipazione di cui all’ all’articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento orientamento di cui all’ specifiche fiche all’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a speci disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare realizzare momenti di professionali onali mediante alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professi la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l’l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali v ideoterminali limitatamente ai periodi in cui l’l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; il volontario, come definito dalla legge 1° 1 agosto 1991, n. 266; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del servizio ervizio civile; il fuoco e della protezione civile; il volontario che effettua il s lavoratore di cui al decreto legislativo 1° 1 dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni; m.lelli - aprile 2012 30 Articolo 20 . Obblighi dei lavoratori 1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. m.lelli - aprile 2012 31 Articolo 20 . Obblighi dei lavoratori 2. I lavoratori devono in particolare: a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale; (Arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 600 euro) c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza; (Arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 600 euro) m.lelli - aprile 2012 32 Articolo 20 . Obblighi dei lavoratori d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l’obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; (Arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 600 euro) f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; (Arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 600 euro) m.lelli - aprile 2012 33 Articolo 20 . Obblighi dei lavoratori g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; (Arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 600 euro) h) partecipare ai programmi di formazione addestramento organizzati dal datore di lavoro; e di (Arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 600 euro) i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente. (Arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 600 euro) m.lelli - aprile 2012 34 Articolo 20 . Obblighi dei lavoratori 3. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto. (Sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro per il lavoratore e il lavoratore autonomo) m.lelli - aprile 2012 35 SANZIONI PER I LAVORATORI Articolo 59 - Sanzioni per i lavoratori 1. I lavoratori sono puniti: puniti: a) con l’arresto fino a un mese o con l’l’ammenda da 200 a 600 euro per la violazione degli articoli 20, comma 2, lett. b), c), d), e), f), g), h) ed i) e 43, comma 3, primo periodo; b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro per la violazione dell’ dell’articolo 20 comma 3. m.lelli - aprile 2012 36 Articolo 22 - Obblighi dei progettisti 1. I progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia. (Arresto fino a sei mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro) m.lelli - aprile 2012 37 Articolo 23 - Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori 1. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. (Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 10.000 a 40.000 euro) 2. In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformità, gli stessi debbono essere accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa documentazione. m.lelli - aprile 2012 38 Articolo 24 - Obblighi degli installatori 1. Gli installatori e montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici, per la parte di loro competenza, devono attenersi alle norme di salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti. (Arresto fino a tre mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro) m.lelli - aprile 2012 39 Articolo 25 - Obblighi del medico competente Articolo 26 - Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione Articolo 27 - Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi SEZIONE II - VALUTAZIONE DEI RISCHI N° 3 articoli (da art. 28 a art. 30) Articolo 28 - Oggetto della valutazione dei rischi Articolo 29 - Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi Articolo 30 - Modelli di organizzazione e di gestione m.lelli - aprile 2012 40 SEZIONE III - SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE N°5 articoli (da art. 31 a art. 35) Articolo 2 – Definizioni …..OMISSIS f) «responsabile del servizio di prevenzione e protezione»: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi; g) «addetto al servizio di prevenzione e protezione»: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32, facente parte del servizio di cui alla lettera l); ……… l) «servizio di prevenzione e protezione dai rischi»: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori; m.lelli - aprile 2012 41 SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE Articolo 31 - Servizio di prevenzione e protezione Organizzazione, interno, esterno Articolo 32 - Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni Titolo di studio, Professionalità, Esperienza, aggiornamenti m.lelli - aprile 2012 42 Articolo 33 - Compiti del servizio di prevenzione protezione 1. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede: a) all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale; b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all’articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure; c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali; m.lelli - aprile 2012 43 Articolo 33 - Compiti del servizio di prevenzione protezione d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori; e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all’articolo 35; f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’articolo 36. 2. I componenti del servizio di prevenzione e protezione sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell’esercizio delle funzioni di cui al presente decreto legislativo. 3. Il servizio di prevenzione e protezione è utilizzato dal datore di lavoro. m.lelli - aprile 2012 44 Articolo 34 - Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi Articolo 35 - Riunione periodica 1. Nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una volta all’anno una riunione cui partecipano: a) il datore di lavoro o un suo rappresentante; b) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi; c) il medico competente, ove nominato; d) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. m.lelli - aprile 2012 45 (segue) Articolo 35 - Riunione periodica 2. Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all’esame dei partecipanti: a) il documento di valutazione dei rischi; b) l’andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria; c) i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l’efficacia dei dispositivi di protezione individuale; d) i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute. (Sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 6.600) 3. Nel corso della riunione possono essere individuati: a) codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie professionali; b) obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro. m.lelli - aprile 2012 46 (segue) Articolo 35 - Riunione periodica 4. La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l’introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, nelle unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori è facoltà del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza chiedere la convocazione di un’apposita riunione. (Ammenda da 2.000 a 4.000 dirigente) euro per il datore di lavoro- 5. Della riunione deve essere redatto un verbale che è a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione. (Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro per il datore di lavoro – dirigente) m.lelli - aprile 2012 47 SEZIONE IV - FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N°2 articoli (da art. 36 a art. 37) Articolo 36 - Informazione ai lavoratori 1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione: a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale; b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei luoghi di lavoro; c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46; d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente. m.lelli - aprile 2012 48 2. Il datore di lavoro provvede altresì altres ì affinché affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione: a) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all’ all’attività attività svolta, svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia; b) sui pericoli connessi all’ all’uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica; c) sulle misure e le attività attività di protezione e prevenzione adottate. 3. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1, lettere a,) e al comma 2, lettere a), b) e c), anche ai lavoratori di cui all’ all’articolo 3, comma 9. 4. Il contenuto della informazione deve essere facilmente acquisire re le comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisi relative conoscenze. Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo. m.lelli - aprile 2012 49 Articolo 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti (RLS) 1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a: a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza; b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda. (Arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.200 a 5.200 euro il datore di lavoro - dirigente) 2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. m.lelli - aprile 2012 50 3. Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai titoli del presente decreto successivi al I. Ferme restando le disposizioni già in vigore in materia, la formazione di cui al periodo che precede è definita mediante l’accordo di cui al comma 2. 4. La formazione e, ove previsto, l’addestramento specifico devono avvenire in occasione: a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro; b) del trasferimento o cambiamento di mansioni; c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi. 5. L’addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro. m.lelli - aprile 2012 51 6. La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi. 7. I dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro (e in azienda-soppresso), un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono: a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; b) definizione e individuazione dei fattori di rischio; c) valutazione dei rischi; d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione. (Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1. 200 a 5.200 euro il datore di lavoro - dirigente) 7-bis. La formazione di cui al precedente comma può essere effettuata anche presso gli organismi paritetici di cui all’articolo 51 o le scuole edili, ove esistenti, o presso le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori. m.lelli - aprile 2012 52 8. I soggetti di cui all’articolo 21, comma 1, possono avvalersi dei percorsi formativi appositamente definiti, tramite l’accordo di cui al comma 2, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 9. I lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza devono ricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico; in attesa dell’emanazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 46, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al Decreto del Ministro dell’interno in data 10 marzo 1998, pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 81 del 7 aprile 1998, attuativo dell’articolo 13 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. (Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro il datore di lavoro - dirigente) m.lelli - aprile 2012 53 10. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. (Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro il datore di lavoro - dirigente) 11. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei seguenti contenuti minimi: a) principi giuridici comunitari e nazionali; b) legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro; c) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; d) definizione e individuazione dei fattori di rischio; e) valutazione dei rischi; f) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione; g) aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori; h) nozioni di tecnica della comunicazione. La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell’obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori. m.lelli - aprile 2012 54 Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” (Gazzetta Ufficiale n. 101, 30 aprile 2008, Suppl. Ord. n. 108/L) IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI (RLS) Definizioni Quando le elezioni Quanti RLS Quale formazione Quali attribuzioni Quali tempi, mezzi e spazi m.lelli - aprile 2012 55 IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI (RLS) Articolo 2 – Definizioni 1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per: i) «rappresentante dei lavoratori per la sicurezza»: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro; Gli artt. 37 comma 10, 11 e 12, 47, 48, 49 e 50 disciplinano le attività del RLS (consultazione e partecipazione dei lavoratori) (Art.47) AZIENDE sino a 15 lavoratori È eletto direttamente dai lavoratori al loro interno (RLS) AZIENDE oltre i 15 lavoratori È eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle RSU o eletto direttamente dai lavoratori al loro interno in mancanza delle RSU Se ciò non avviene può essere individuato (art.48) per più aziende nell’ambito territoriale o di comparto produttivo (RLST). In quest’ultimo caso le modalità di elezione o designazione sono stabilite dagli accordi collettivi nazionali, interconfederali o di categoria. In mancanza dei predetti accordi le modalità di cui sopra sono individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. m.lelli - aprile 2012 56 QUANDO L’ELEZIONE RLS, RLST (art.47, comma 6) ? L’elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali, territoriali o di comparto, salvo diverse determinazioni in sede di contrattazione collettiva, avviene di norma in corrispondenza della giornata nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro, individuata, nell’ambito della settimana europea per la salute e sicurezza sul lavoro, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro della salute, sentite le confederazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Con il medesimo decreto sono disciplinate le modalità di attuazione del presente comma. m.lelli - aprile 2012 57 QUANTI RLS (art.47, comma 5 e 7) ? 5. Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l’espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva. 7. In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di cui al comma 2 è il seguente: a) un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori; b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori; c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori. In tali aziende il numero dei rappresentanti è aumentato nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva. m.lelli - aprile 2012 58 COMUNICAZIONE NOMINATIVI RLS A CHI? • Il nominativo del RLS deve essere comunicato all’INAIL • Gli Organismi paritetici devono essere a conoscenza della nomina o no degli RLS aziendali. Questo per provvedere alla comunicazione dell’eventuale RLST se il RLS non è stato eletto o designato QUANTO LA DURATA DEL MANDATO DEGLI RLS? • Il mandato ha durata triennale m.lelli - aprile 2012 59 QUALE FORMAZIONE PER GLI RLS (art.37, comma 10, e 11)? 10. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. 11. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei seguenti contenuti minimi: a) principi giuridici comunitari e nazionali; b) legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro; c) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; d) definizione e individuazione dei fattori di rischio; e) valutazione dei rischi; f) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione; g) aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori; h) nozioni di tecnica della comunicazione. La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell’obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori. m.lelli - aprile 2012 60 QUALE FORMAZIONE PER I RLST (art.48, comma 7)? 7. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva secondo un percorso formativo di almeno 64 ore iniziali, da effettuarsi entro 3 mesi dalla data di elezione o designazione, e 8 ore di aggiornamento annuale. m.lelli - aprile 2012 61 QUALI ATTRIBUZIONI AI RLS, RLST ? (art.50, comma 1) 1. Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni; b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva; c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente; d) è consultato in merito all’organizzazione della formazione di cui all’articolo 37; e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali; f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza; g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall’articolo 37; m.lelli - aprile 2012 62 h)promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori; i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito; l) partecipa alla riunione periodica di cui all’articolo 35; m) fa proposte in merito alla attività di prevenzione; n) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività; o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro. m.lelli - aprile 2012 63 QUALI TEMPI, MEZZI E SPAZI AI RLS? I TEMPI SONO DEFINITI DAGLI ACCORDI INTERCONFEDERALI I MEZZI SONO PC, ABBONAMENTO A RIVISTE DI SETTORE…….. GLI SPAZI SONO UN LOCALE ADEGUATO CON SCRIVANIA… E’ INOLTRE TENUTO AL SEGRETO PROFESSIONALE NON PUO’ SUBIRE PREGIUDIZIO PER L’ESERCIZIO DEI PROPRI COMPITI (art.50) NON PUO’ ESSERE RSPP NE APPARTENERE SEPP m.lelli - aprile 2012 64 QUANDO IL RLS DI SITO (ART 48)? PER CONTESTI PRODUTTIVI CARATTERIZZATI DALLA COMPRESENZA DI PIU AZIENDE E’ IL COORDINATORE DEGLI RLS (PORTI, CANTIERI CON OLTRE 30.000 UOMINI/GIORNO, ………….) m.lelli - aprile 2012 65 Fine presentazione m.lelli - aprile 2012 66