Regolamento Comunale Servizio di Assistenza Domiciliare
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Regolamento Comunale Servizio di Assistenza Domiciliare
COMUNE DI FINO MORNASCO PROVINCIA DI COMO REGOLAMENTO COMUNALE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE Art. 1 Applicazione. Il presente regolamento si applica all’esaurirsi del voucher sociali previsti dal “Regolamento sovra comunale per l’accesso al voucher sociale per prestazioni di assistenza domiciliare e servizi complementari a favore di persone anziane, disabili, a rischio di emarginazione dell’ambito distrettuale di Lomazzo – Fino Mornasco” approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 118 del 19.05.2010; Articolo 2 Definizione e finalità del servizio Il Servizio di Assistenza Domiciliare (S.A.D.) è l’insieme degli interventi diretti a persone o a nuclei familiari che, in particolari condizioni legate all'età, allo stato di salute o a particolari situazioni di disagio sociale, non siano in grado, anche temporaneamente, di far fronte alle esigenze di igiene personale, di relazione e di gestione della casa. Il S.A.D. si pone come obiettivo principale quello di contrastare l’istituzionalizzazione e l’emarginazione delle persone anziane (ultrasessantacinquenni), delle persone portatrici di handicap in base all’art. 3, comma 1, della Legge 05.02.1992 n. 104 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”: “É persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”, delle persone e/o famiglie in stato di disagio sociale, favorendone, per quanto possibile, la permanenza all’interno del proprio ambiente familiare e sociale. Assicura all’utente, attraverso l’adozione di adeguati strumenti di valutazione del bisogno, interventi che consentano, nel rispetto delle diversità e delle caratteristiche individuali, di conservare le proprie abitudini quotidiane, di mantenere relazioni affettive, familiari e sociali indispensabili per vivere in maniera autonoma. 1 Articolo 3 Destinatari del servizio. Il S.A.D. è rivolto a persone in difficoltà per ridotta autonomia personale, residenti nel territorio comunale, in particolare: a) persone anziane con età superiore ai 65 anni, sole o in famiglia, non autosufficienti totali o parziali; b) persone anziane con età superiore ai 65 anni, sole o conviventi con il coniuge o con persona portatrice di handicap, in situazione di difficoltà sociale accertata dall’Ufficio Servizi alla Persona; c) persone portatrici di handicap psichico, fisico o sensoriale di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104; d) persone che vivono in situazione di grave marginalità e isolamento sociale. Articolo 4 Prestazioni erogabili. Il S.A.D. può comprendere le seguenti tipologie di interventi: 1. supporto alla persona: a. alzarsi dal letto, b. igiene personale, c. vestizione, d. mobilizzazione dell’anziano allettato, aiuto nella deambulazione sia all’interno che all’esterno dell’ambiente domestico, e. supporto per piccole prestazioni di carattere sanitario (medicazioni, frizioni e massaggi per prevenzione piaghe da decubito) f. aiuto e supporto per uso di protesi ed ausili, g. controllo della terapia farmacologia in atto, in stretta sinergia con il Medico di Medicina Generale, h. sostegno e stimolo psicologico nei confronti dell’utente, i. aiuto e supporto per uso di protesi ed ausili, j. preparazione e somministrazione pasti, 2. supporto per il governo dell’alloggio: a. riordino del letto, b. cambio biancheria del letto, Solo per le persone di cui all’art. 2, comma c. e per le persone in situazione di grave difficoltà sociale accertata dall’Ufficio Servizi alla Persona: c. cura delle condizioni igieniche basilari dell’ambiente di vita dell’utente, d. lavori di piccolo bucato e stiratura, e. aiuto nella preparazione dei pasti e lavaggio stoviglie, 3. supporto finalizzato a favorire la vita di relazione: a. accompagnamento per visite mediche e per disbrigo pratiche burocratiche, b. sostegno relazionale (conversazione, passeggiata, spesa insieme). 2 Sono rivolte esclusivamente a persone senza figli, prive di riferimenti familiari e parentali e persone in situazione di grave difficoltà sociale accertata dall’Ufficio Servizi alla Persona le prestazioni di cui ai punti 1/j, 2/c, 2/d,2/e, 3/a, 3/b. Articolo 5 Interventi esclusi dal S.A.D. Sono esclusi dalle competenze dell’Assistente Domiciliare i seguenti interventi: igiene di ambienti non adibiti ad uso quotidiano di vita da parte dell’utente, interventi a favore di familiari autosufficienti presenti nel nucleo dell’utente, pulizie straordinarie (lavaggio tapparelle, pulizia vetri, …) In caso di rilevata necessità igienica, è prevista una sanificazione (disinfestazione) dell’ambiente, anche a cura di ditte specializzate, con lo scopo di tutelare sia la salute dell’operatore sia la salute dell’utente. Articolo 6 (art. 3 asci) Organizzazione del servizio. Il servizio è attivo da lunedì a venerdì, in casi particolari anche il sabato, nei soli giorni feriali. Il beneficio è erogato nella misura stabilita nella tabella sottostante: TABELLA A FASCIA A B C D E Da punti 16 12 8 3 1 A punti 23 15 11 7 2 MASSIMO ORE MENSILI UTENTE 30 20 15 10 5 VALORE MASSIMO MENSILE VOUCHER 600 400 300 200 100 È prevista una scheda-prestazione al domicilio dell’utente al fine di verificare i giorni e gli orari di accesso al servizio. Tale scheda deve essere firmata dall’operatore di riferimento e dall’utente o da un familiare e sarà ritirata dall’ operatore domiciliare con cadenza mensile. Articolo 7 Modalità di accesso al servizio. Il S.A.D. può essere attivato su richiesta dell’interessato, di un familiare o su proposta dei Servizi alla Persona, anche in seguito a segnalazione del Medico di Medicina Generale, dell’Assistente Sociale dell’Ospedale, di altre persone a conoscenza della situazione di bisogno (volontariato, privato sociale), di altri servizi socio-assistenziali-sanitari. L’ammissione al servizio prevede: 3 presentazione della domanda, su apposita modulistica, all’Ufficio Servizi alla Persona con allegata attestazione I.S.E.E. in corso di validità del nucleo familiare anagrafico, rilasciata dai servizi C.A.A.F. convenzionati; Le Dichiarazioni Sostitutive Uniche dei richiedenti prestazioni sociali agevolate sono soggette a controllo di veridicità, secondo quanto dispone la vigente normativa. colloquio e visita domiciliare a cura dell’Assistente Sociale per conoscere l’utente e raccogliere ulteriori informazioni; redazione di un primo Piano Assistenziale Individualizzato contenente le indicazioni relative ai servizi/interventi da attivare in favore dell’utente, la quota di compartecipazione al costo del servizio, con conseguente accettazione del contratto fra utente/familiari e Servizio da parte dell’utente o del familiare richiedente; attivazione del servizio. Sono previste verifiche periodiche, o su richiesta, visite domiciliari per la ridefinizione del Piano Assistenziale Individualizzato. In relazione alle variazioni del bisogno dell’utente, dopo una verifica dell’Assistente Sociale e compatibilmente con la disponibilità del servizio, il S.A.D. potrà essere ridotto o ampliato, negli accessi, nella durata delle prestazioni e nel tipo di interventi effettuati. Articolo 8 Criteri per la determinazione della compartecipazione al costo del servizio. L’Amministrazione Comunale per il calcolo della compartecipazione al costo del servizio, adotta i criteri prescritti dal Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109 "Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449" e successive modificazioni ed integrazioni per il calcolo dell’I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente del nucleo familiare, dato dalla somma dell’indicatore della situazione reddituale e dell’indicatore della situazione patrimoniale, divisa per il coefficiente di equivalenza). Articolo 9 Tariffe di compartecipazione al servizio. La Giunta Comunale stabilisce la tariffa massima di erogazione del servizio definendo il costo richiesto ai cittadini nella misura dell’70% del costo reale sostenuto dall’Amministrazione Comunale per l’erogazione del servizio. La Giunta Comunale stabilisce inoltre, la tabella di partecipazione al costo con tariffe agevolate, scaglionate in funzione della capacità economica del nucleo familiare. L’Ufficio Servizi alla Persona annualmente adeguerà la tariffa massima al costo reale del servizio e aggiornerà la situazione economica degli utenti ogni due anni oppure nel caso di significative modificazione della composizione del nucleo familiare che incidano sulla situazione economica dello stesso. Le situazioni sociali potranno essere oggetto di valutazione da parte dell’Ufficio Servizi alla Persona al fine di abbattere o modificare la tariffa di compartecipazione. 4 Articolo 10 Pagamento del Servizio. I pagamenti del costo del servizio verranno effettuati, con cadenza mensile, su richiesta di pagamento inviata dal Comune di Fino Mornasco. Nel caso di mancato pagamento l’Amministrazione provvederà ad inviare un primo sollecito nel quale si invita l’utente a provvedere al saldo della somma arretrata entro il termine di 7 giorni. In caso di mancato adempimento l’Amministrazione invierà una seconda comunicazione scritta; oltre il termine indicato si procederà alla sospensione dal servizio. L’Amministrazione potrà valutare eventuali situazioni familiari di particolare difficoltà, per le quali formulare, previa concertazione con l’interessato, un piano di rientro individuale che permetta di saldare completamente il debito con una modalità rateale a scadenze prefissate. Il servizio potrà essere riattivato, solo previa verifica del rientro del debito . Articolo 11 Sospensione/interruzione del servizio. Il servizio potrà essere interrotto in qualsiasi momento per i seguenti motivi: 1. richiesta scritta, da parte dell’utente o di un familiare, salvo sempre il consenso del beneficiario; 2. ricovero definitivo in struttura residenziale/sanitaria; 3. decisione del Responsabile del Servizio per il venir meno delle condizioni che ne hanno determinato l’ammissione; 4. decisione del Responsabile del Servizio per mancata contribuzione dell’utente al costo del servizio per mesi 3 da comunicarsi per lettera raccomandata; 5. per dichiarazione mendace dell’attestazione di cui all’art. 6 del presente Regolamento. Il servizio potrà essere temporaneamente sospeso, con relativa esenzione dal pagamento relativo al periodo di non utilizzo, nei seguenti casi: A. ricovero ospedaliero documentato; B. soggiorni climatici dell’utente; C. ricovero di sollievo dell’utente; D. periodo di sospensione diverso concordato con i Servizi alla Persona. Nei casi di cui ai punti B., C. e D. del presente articolo, la sospensione temporanea deve essere comunicata per iscritto ai Servizi alla Persona almeno 5 giorni prima del periodo desiderato. Il servizio potrà inoltre essere temporaneamente sospeso nei casi valutati dall’Assistente Sociale. Articolo 12 Priorità 5 L’ammissione al servizio viene prioritariamente assicurata alle situazioni di particolare gravità: utenti non autosufficienti che vivono soli, senza figli e che si trovano in stato di necessità; utenti non autosufficienti che vivono soli, con figli non in grado di provvedere alla situazione a causa di gravi problemi documentati; utenti non autosufficienti che vivono con figli non in grado di provvedere alla situazione a causa di gravi problemi documentati. Articolo 13 Lista d’attesa Qualora i Servizi alla Persona non siano in grado di far fronte alle domande pervenute e ritenute ammissibili al servizio, verrà redatta una lista d’attesa ai fini dell’accesso al S.A.D. formulata in base alla data di presentazione della domanda e dagli indicatori di priorità di cui all’art. 12 del presente Regolamento. Articolo 14 Integrazione del S.A.D. con il servizio A.D.I. dell’A.S.L. Nel caso in cui l’utente del S.A.D. comunale sia contemporaneamente in carico al servizio di Assistenza Domiciliare Integrata dell’A.S.L. e pertanto necessiti di prestazioni sanitarioinfermieristiche, sarà possibile la predisposizione di un Piano Assistenziale Individualizzato Integrato, nel rispetto della specificità e competenze di ciascun servizio e delle relative responsabilità. Articolo 15 Personale. Le prestazioni del S.A.D. possono essere erogate da personale fornito da Cooperative Sociali di tipo A e/o da Enti e Fondazioni accreditate con l’Azienda Sociale Comuni Insieme di Lomazzo. Il personale impiegato negli interventi deve essere in possesso della qualifica di Ausiliario Socio Assistenziale o titolo equipollente in base alla normativa regionale. Articolo 16 Tutela della privacy. Nell’ambito strettamente connesso all’esecuzione delle prestazioni assistenziali oggetto del presente Regolamento, vengono rispettate le modalità del trattamento dei dati personali e dei dati sensibili, secondo quanto disposto dalla Legge 13.12.1996 n. 675 “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” e dal Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modificazioni e integrazioni. Articolo 17 Pubblicità. 6 Copia del presente Regolamento, a norma dell’art. 22 della Legge 07.08.1990 n. 241 sarà tenuta a disposizione del pubblico affinché possa prenderne visione in qualsiasi momento. Articolo 18 Entrata in vigore. Il presente Regolamento entra in vigore, a decorrere dalla data di esecutività della delibera consiliare di approvazione. 7 NUOVE TABELLE DI COMPARTECIPAZIONE SAD ISEE DA € > DI 0 7.922,00 9.887,00 11.913,00 14.295,00 16.306,00 18.588,00 20.818,00 23.732,00 A€ 7.922,00 9.887,00 11.913,00 14.057,00 16.306,00 18.588,00 20.818,00 22.899,00 % 25 35 45 50 60 70 80 90 100 COMPARTECIPAZIONE UTENZA € 5,12 7,16 9,21 10,24 12,28 14,33 16,38 18,43 20,48 8