regolamento consulte di zona

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regolamento consulte di zona
COMUNE DI MALNATE
Provincia di Varese
REGOLAMENTO
CONSULTE DI ZONA
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Approvato dal Consiglio Comunale
con atto n.77 del 22/12/2007
Modificato dal Consiglio Comunale
con atto n. 54 del 25/09/2009
INDICE
ART. 1 - SCOPO E CONTENUTO DEL PRESENTE REGOLAMENTO.................................3
ART. 2 - RIPARTIZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE ...................................................3
ART. 3 - ORGANI DELLE CONSULTE........................................................................................3
ART. 4 - IL CONSIGLIO DELLA CONSULTA............................................................................3
ART. 5 - IL PRESIDENTE ...............................................................................................................4
ART. 6 - IL SEGRETARIO ..............................................................................................................4
ART. 7 – LA CONSULTA ................................................................................................................4
ART. 8 - ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DELLA CONSULTA .....................................4
ART. 9 - SOSTITUZIONE DEI RAPPRESENTANTI NELLA CONSULTA............................5
ART. 10 - DECADENZA E REGOLAMENTAZIONE DELLE SEDUTE .................................5
ART. 11 - L’ASSEMBLEA DI ZONA .............................................................................................5
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ART. 1 - SCOPO E CONTENUTO DEL PRESENTE REGOLAMENTO
1. Il presente regolamento disciplina le attribuzioni ed il funzionamento delle Consulte di Zona in
applicazione dello Statuto comunale (art. 46 comma 2) approvato con delibera di Consiglio
Comunale n. 2 del 16 gennaio 2007 e pubblicato sul B.U.R.L. n. 26/1 del 25 giugno 2007.
2. Le Consulte di Zona sono organismi rappresentativi delle realtà localistico-territoriali in ambito
comunale e promuovono la partecipazione democratica, l’aggregazione e l’iniziativa dei
cittadini stessi.
3. Nello spirito dell’art. 46 dello Statuto Comunale le Consulte hanno un ruolo consultivo con
funzioni di istanza e di proposta verso l’Amministrazione Comunale.
4. Interpretando la volontà e le istanze scaturite dai cittadini nelle riunioni del Consiglio, le
Consulte possono avanzare proposte, suggerimenti o richieste su diversi argomenti quali (elenco
non esaustivo): interventi manutentivi di strade, piazze, fabbricati, verde pubblico ecc. di
competenza del Comune; inoltre può proporre finanziamenti e realizzazione di opere pubbliche,
interventi relativi al campo sociale, culturale e del tempo libero per l’impostazione dei
programmi annuali e pluriennali dell’Amministrazione.
5. Le risposte alle proposte, suggerimenti e richieste formulate in forma scritta dalle consulte di
zone, dovranno pervenire alle stesse entro 30 gg. dall’Assessore al decentramento.
ART. 2 - RIPARTIZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE
1. Al fine di promuovere una più ampia partecipazione dei cittadini alle scelte riguardanti
l’amministrazione della città di Malnate, il territorio comunale viene ripartito in numero 4
Consulte di Zona
a) Centro – Folla
b) Rogoredo - Rovera
c) Gurone
d) S. Salvatore
2. L’estensione territoriale delle Consulte di Zona corrispondono alle delimitazioni territoriali
previste nell’allegata tavola (A)
3. La delimitazione territoriale delle Consulte di Zona potrà essere modificata con deliberazione di
consiglio comunale.
ART. 3 - ORGANI DELLE CONSULTE
1. Sono organi delle Consulte:
a) Il Consiglio della Consulta;
b) Il Presidente della Consulta.
c) L’Assemblea della Consulta
ART. 4 - IL CONSIGLIO DELLA CONSULTA
1. Il Consiglio della Consulta., è costituito da n. 5 cittadini non consiglieri residenti sul territorio
della Consulta ( a – b- c- d) individuati nei modi e nelle forme previste dal successivo art. 8.
2. La carica di consigliere comunale è incompatibile con quella di Presidente e membro della
Consulta .
3. Le consulte di Zona rimangono in carica fino alla naturale decadenza del Consiglio Comunale.
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ART. 5 - IL PRESIDENTE
1. Il Presidente della consulta viene eletto dal Consiglio della Consulta nel suo seno, a scrutinio
segreto, a maggioranza assoluta di voti assegnati, nella prima seduta, dalla seconda seduta e
successive si prevede una maggioranza relativa dei presenti.
2. Il Presidente rappresenta, nei rapporti esterni, la Consulta; convoca e presiede il Consiglio,
dandone la massima pubblicità con avviso sul territorio, ne predispone l’ordine del giorno e
presiede il consiglio assicurandone il buon andamento; cura i rapporti con l’Amministrazione
comunale, riferisce a nome del Consiglio alla Giunta Comunale sui problemi e le istanze delle
Consulte.
3. Al Presidente viene trasmesso, per conoscenza, l’invito di convocazione del Consiglio
Comunale con il relativo ordine del giorno. Qualora siano inscritti all’ordine del giorno
questioni di particolare rilevanza per il proprio territorio di competenza, può chiedere di
prendere la parola alla seduta del Consiglio Comunale attraverso una comunicazione da fare al
Presidente del Consiglio 48 ore prima del giorno dell’adunanza, indicando il punto o i punti sui
quali intende intervenire, fermo restando l’impossibilità di prendere parte alla votazione.
L’ufficio di presidenza del Consiglio stabilirà le modalità e i tempi dell’intervento.
ART. 6 - IL SEGRETARIO
1. Su proposta del Presidente il Consiglio nomina, di volta in volta, un segretario incaricato di
redigere un sintetico verbale delle sedute della consulta, utilizzando degli appositi modelli
forniti dal comune dove riportare luoghi, orari, presenti, resoconti degli interventi e delle
deliberazioni con le votazioni ottenute.
2. Copia del verbale dovrà essere trasmessa entro 30 giorni al Sindaco tramite l’ufficio di
segreteria dove sarà a disposizione dei capigruppo consiliari e del Presidente del Consiglio
Comunale.
ART. 7 – LA CONSULTA
1. Le consulte di zona potranno partecipare con un proprio rappresentante (Presidente o membro
designato) senza diritto di voto, alle commissioni consiliari nelle quali vengono trattati
argomenti relativi al territorio della consulta stessa. La relativa comunicazione dovrà pervenire
alle consulte almeno due giorni liberi prima di quello in cui si tiene l’adunanza.
ART. 8 - ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DELLA CONSULTA
1. La Giunta Comunale all’inizio della legislatura promuove dei bandi pubblici per ogni Consulta
per favorire l’ammissione nel Consiglio di cittadini interessati, non consiglieri comunali,
indicando in essi modalità e requisiti come previsto dall’art. 4 del presente regolamento.
2. Sono elettori attivi e passivi delle Consulte tutti i residenti nelle Zone a, b, c, d così come
individuate all’art. 2, che hanno compiuto i 16 anni alla data della votazione.
3. La procedura elettorale consiste in tre fasi distinte:
a- presentazione di autocandidature supportate da minimo n. 10 firme di residenti della zona del
candidato convalidate da consigliere comunale (entro 20gg dal bando)
b - informazione sulle candidature, modalità, luogo e data della votazione (entro 40 gg dal
bando)
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c – votazione (la prima domenica dopo 60 gg dal bando) e proclamazione degli eletti.
4. Nel caso in cui le candidature per singole zone non superasse il numero di cinque, tutti i
candidati saranno eletti senza ricorrere alla votazione nella zona.
5. L'intera procedura è coordinata e definita da un Comitato elettorale formato dall’Assessore di
competenza, dal Presidente del Consiglio Comunale e dai componenti effettivi della
Commissione Affari istituzionali.
I seggi elettorali sono composti da 3 consiglieri comunali disponibili.
6. La prima riunione del Consiglio della Consulta per l’insediamento sarà convocata dal Presidente
del Consiglio Comunale.
7 Il Consiglio della Consulta potrà essere convocato per iniziativa del Presidente o di almeno 3
componenti il Consiglio medesimo.
ART. 9 - SOSTITUZIONE DEI RAPPRESENTANTI NELLA CONSULTA
1. Il rappresentante della Consulta presenta le proprie dimissioni al Presidente e alla Giunta
Comunale; può inoltre essere considerato decaduto per assenze ripetute (almeno 3) e
continuative alle riunioni senza giustificati motivi.
2. La Giunta Comunale provvederà a deliberare la surrogazione nella prima riunione successiva
alla presa d’atto della decadenza, attingendo dalla graduatoria all’uopo predisposta.
Qualora la graduatoria fosse esaurita si procederà ad attivare un nuovo bando.
ART. 10 - DECADENZA E REGOLAMENTAZIONE DELLE SEDUTE
1. La Consulta di Zona viene dichiarata decaduta dalla Giunta Comunale in caso di dimissione
contemporanea dei rappresentanti nominati in misura di – la metà più uno.
2. Le sedute del Consiglio della Consulta sono valide se è presente la maggioranza dei suoi
rappresentanti assegnati.
3. Le sedute delle Consulte sono pubbliche (salvo motivata richiesta della maggioranza dei suoi
componenti) per la maggiore partecipazione dei cittadini.
4. La Consulte potranno avvalersi della struttura comunale come supporto tecnico per consulenze,
quesiti o elaborazione di atti amministrativi.
ART. 11 - L’ASSEMBLEA DI ZONA
1. E’ prevista, altresì, un’assemblea di Zona che ha lo scopo di ampliare la partecipazione della
popolazione del Quartiere all’attività del Comune con ruolo consultivo,
è formata da tutti i residenti nella zona, non consiglieri, che abbiano compiuto 16 anni,
è convocata e presieduta dal Presidente della Consulta di Zona, può essere convocata anche dal
Sindaco,
è valida quando vi partecipano almeno 10 cittadini della Zona.
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Approvato dal consiglio comunale in seduta del 22 DICEMBRE 2007
con atto N. 77 – esecutivo – E successivamente modificato con atto n.
54 della seduta consigliare del 25 settembre 2009 – esecutivo -
F.TO IL SINDACO
Avv. Sandro Damiani
F.TO IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Volpe
la deliberazione n. 54
del 25 settembre 2009
è stata pubblicata
all’Albo Pretorio dal 9 ottobre 2009 per 15 gg. consecutivi senza
opposizioni.
Dalla Residenza Municipale, addì 26 ottobre 2009
F.TO IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria V0lpe
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