Condizioni Generali di Contratto per l`Attività professionale di

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Condizioni Generali di Contratto per l`Attività professionale di
CAMERA DI COMMERCIO DI ANCONA
Condizioni Generali di Contratto
per l’Attività professionale di
riparazione sartoriale
di capi, calzature e prodotti di cuoio
Approvate dalla Giunta Camerale con deliberazione n. 134 del 14 novembre 2016
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La Commissione Contratti della Camera di Commercio di Ancona lavora da tempo alla redazione di
contratti tipo nei settori di maggiore interesse per le categorie economiche operanti nel territorio. Gli schemi
predisposti sono stati accolti con grande favore rivelandosi di grande ausilio agli operatori dei settori interessati
che li hanno concretamente applicati nello svolgimento delle loro attività economiche e che continuano a farne
richiesta.
In questa prospettiva, l’organismo ha ritenuto opportuno approfondire un settore attualmente in forte
crescita ed espansione, quello delle riparazioni sartoriali di capi e calzature.
Sempre più numerosi sono infatti i laboratori che offrono i propri servizi di sartoria rapida per abiti,
calzature e prodotti in cuoio (cuciture, orli, riparazione di vestiti, ecc.), da un lato per il fatto che mentre in passato i
negozi di abbigliamento attivavano spesso collaborazioni per le piccole riparazioni sui vestiti venduti, ora, questo
tipo di servizio in molti casi non è più compreso e così il cliente deve provvedere autonomamente, dall’altro perché
più spesso, in un momento di crisi, accade che i capi vengano “recuperati” dagli armadi e che dunque venga
richiesto qualche aggiustamento.
Gli approfondimenti, svolti in collaborazione con le associazioni di categoria interessate, hanno portato
alla predisposizione di condizioni generali di contratto ovvero di condizioni predisposte unilateralmente per
regolare in modo uniforme i rapporti con i clienti delle attività di riparazioni sartoriali, di calzature e di prodotti in
cuoio che svolgono la propria attività in locali aperti al pubblico in regola con le normative vigenti; tali condizioni
vanno esposte in maniera visibile ed accessibile alla clientela all’interno dei locali.
Nel modello il soggetto che esercita l’attività è indicato come “riparatore”; per “cliente” deve intendersi
invece il committente che chiede il servizio, consumatore o altro negozio/laboratorio.
Particolare rilevanza è stata data all’annosa questione del mancato ritiro delle lavorazioni e riparazioni,
con problema di costi che rimangono a carico degli operatori. Grande attenzione è stata prestata anche all’ipotesi
in cui nella riparazione non vengano seguite le indicazioni del produttore. Si sottolinea infine che, non potendo
ovviamente escludersi che possano sorgere comunque delle controversie tra le parti, si è scelto di agevolarne la
risoluzione, inserendo nelle condizioni una clausola che ne regoli la gestione, mediante un tentativo di mediazione
di fronte al Servizio di Mediazione della Camera di Commercio.
Le relatrici
Avv. Giulia Fesce
Avv. Giulia Ginesi
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Condizioni Generali di Contratto
per l’attività professionale di riparazioni sartoriali
di capi, di calzature e di prodotti in cuoio
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER L’ATTIVITÀ
PROFESSIONALE DI RIPARAZIONE SARTORIALE
DI CAPI, CALZATURE E PRODOTTI IN CUOIO
Art.1 – Consegna dei capi
1. Al momento della consegna dei capi e/o delle calzature o articoli in pelle da parte del Cliente per la
prestazione, il Riparatore è tenuto a rilasciare una ricevuta datata con il numero dei capi e/o delle
calzature o articoli in pelle, la descrizione sommaria degli stessi, l’indicazione del termine di consegna
concordato e il corrispettivo a carico del Cliente,1 salvo che questo non sia anticipatamente
determinabile.
Art. 2 – Esecuzione della prestazione
1. Il Riparatore è tenuto ad osservare l’obbligo di diligenza nell’adempimento di cui all’art. 1176,
secondo comma, del codice civile, nonché il rispetto delle regole dell’arte.
2. Il Riparatore è tenuto ad osservare scrupolosamente le indicazioni fornite dal produttore, ove presenti.
3. Il Riparatore non risponde dei danni conseguenti alle indicazioni inesatte, ingannevoli o non veritiere
relative alle denominazioni, alla composizione e ai criteri di riparazione riportati nella etichettatura dei
capi e/o delle calzature o articoli in pelle, fermo restando l’obbligo di diligenza nell’adempimento di cui
all’art. 1176, secondo comma, del codice civile, nonché il rispetto delle regole dell’arte.
4. Il Riparatore può rifiutarsi di effettuare il lavoro qualora ritenga di non avere la possibilità di eseguirlo
correttamente, per carenza di mezzi o per incertezza delle informazioni necessarie.
5. Il Riparatore può sempre recedere dal contratto se, da un migliore esame degli oggetti, accerti che la
lavorazione richiesta non darebbe buon esito, senza spese.
6. Quando la lavorazione è fatta a rischio del cliente, dovrà farsene espressa menzione nella ricevuta.
7. In ogni caso, il Riparatore è tenuto ad informare, con nota scritta controfirmata dal Cliente, degli
eventuali rischi del risultato quando si evidenziano difficoltà a raggiungerlo.
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“oppure già corrisposto”, qualora si preveda l’opzione – frequente nella prassi – del pagamento anticipato.
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di capi, di calzature e di prodotti in cuoio
Art. 3 – Prezzi
1. Il prezzo indicativo del servizio è quello stabilito dalla tabella esposta al pubblico nell'esercizio ed
allegata alle presenti condizioni generali.
2. Per le lavorazioni particolari il prezzo sarà concordato di volta in volta.
3. Il pagamento viene effettuato ………..… 2
Art. 4 – Riconsegna del capo
1. Al momento della riconsegna, che avviene dietro presentazione della ricevuta, il Cliente deve
controllare il capo che ritira e sollevare immediatamente eventuali contestazioni; il Riparatore è allo
stesso modo tenuto far controllare i capi al cliente.
2. Al momento della riconsegna il Cliente è tenuto al pagamento della prestazione, se questo non è
stato effettuato in via anticipata.
3. Il Riparatore è responsabile verso il Cliente per la riconsegna del capo a persone non munite della
ricevuta, mentre non è tenuto a verificare l’identità della persona che ne è in possesso, salvo che il
Cliente ne abbia comunicato in precedenza lo smarrimento o il furto.
Art. 5 – Termini di riconsegna e ritiro
1. Il Riparatore è tenuto a rispettare il termine di consegna con una tolleranza di dieci giorni, salvo casi di
forza maggiore o specifiche pattuizioni tra le parti. Oltre tale periodo il cliente ha diritto a una riduzione
del prezzo della prestazione pari al ………………..3, salva la dimostrazione di maggior danno. In casi
di particolare necessità, qualora il termine della riconsegna abbia natura essenziale (cerimonie,
festività, ecc…) ciò andrà specificato nella ricevuta e sottoscritto dalle parti.
2. Il Cliente deve ritirare il capo entro il termine massimo di quindici giorni successivi da quello indicato
per la consegna; in difetto il cliente sarà tenuto ad una maggiorazione del prezzo del ………..4 ogni
quindici giorni di ritardo trascorsi dalla data del ritiro.
3. Salvo diverso accordo tra le parti, il Riparatore è responsabile dei capi consegnati e non ritirati per il
periodo di quattro mesi dalla data prevista di riconsegna. Salvo diverso accordo tra le parti, trascorso
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“al ritiro” oppure “anticipatamente al momento della consegna del capo”.
Si suggerisce “5%”
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Si suggerisce “5%”
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di capi, di calzature e di prodotti in cuoio
tale termine, il capo si intende ceduto al Riparatore a titolo gratuito, fermo restando l’obbligo del
pagamento del corrispettivo.
4. Qualora il Cliente sia a conoscenza di circostanze che lo porteranno a ritirare il capo oltre questo
termine (per viaggi o ricoveri programmati, ad esempio), dovrà farlo presente al momento della
consegna e ciò dovrà risultare dalla ricevuta sottoscritta in tal caso da entrambe le parti.
5. Se il capo non è reperibile al ritiro, si considera smarrito trascorsi novanta giorni da quello previsto per
la consegna con conseguente diritto in capo al Cliente alla restituzione del prezzo corrisposto per la
riparazione e responsabilità in capo al Riparatore ex art. 1768 cod.civ.
Art. 6 – Responsabilità del riparatore
1. Il Riparatore deve eseguire la lavorazione ad esso affidata a regola d’arte.
2. Il Riparatore dichiara e garantisce che renderà la prestazione in base alle proprie procedure di
qualità, utilizzando tutte le tecnologie, gli strumenti, il personale e i collaboratori qualificati a
sua disposizione affinché il risultato sia conforme agli standard di qualità proposti e
normalmente applicati, tenendo conto dei principi e regolamenti dettati dalla normativa del
settore.
Art. 7- Contestazioni/reclami
1. Il Cliente è tenuto a verificare il capo al momento del ritiro.
2. Le contestazioni sollevate verbalmente al momento del ritiro dei capi devono essere confermate per
iscritto nei dieci giorni successivi mediante raccomandata a.r. o a mezzo posta elettronica certificata
(p.e.c.) indirizzata al riparatore e devono indicare con precisione i vizi o i difetti di conformità rilevati.
L’omessa tempestiva notifica del reclamo comporterà decadenza del Cliente da ogni diritto ed
azione.
3. In caso di accoglimento del reclamo, il Cliente avrà diritto ad ottenere dal riparatore una
riduzione del prezzo.
4. In caso di vizi non concretamente rilevabili al momento della consegna, i reclami dovranno essere
presentati entro otto giorni dalla loro scoperta, salva comunque la previsione di cui all’art. 2226 del
codice civile.
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di capi, di calzature e di prodotti in cuoio
Art. 8 - Controversie
1. Tutte le controversie sorte tra l’impresa e il cliente, che non trovino una soluzione direttamente fra le
parti, verranno deferite alla Camera di Commercio di Ancona e trattate secondo il Regolamento di
Mediazione da questa adottato.
2. Qualora la mediazione abbia esito negativo, le parti potranno adire l’Autorità giudiziaria
ordinaria5.
Art. 9 - Obbligo di esposizione
1. Il Riparatore ha l’obbligo di esporre in maniera visibile alla clientela le presenti condizioni generali di
contratto, fornendone copia al cliente che le richieda.
2. E’ altresì esposta in modo visibile la tabella relativa ai prezzi praticati.
ALLEGATI:
Tabella dei prezzi dei servizi
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Nel caso di un consumatore il Foro competente è quello del luogo di residenza o di domicilio elettivo del Consumatore,
inderogabile ai sensi dell’art. 33, comma 2, lett. u) del d.lgs. 206/2005.
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MODELLO 1
COMUNICAZIONE DEL VALORE DEL CAPO E DELLA DATA DI ACQUISTO
(per capi di valore superiore a € 500,00)
Il sottoscritto ………………………………………………………… residente in ..………………………………………………….
Prov. ………….. CAP ………………………… Via …………………………………………………………………………………..
Comunica al Riparatore
che:
• il capo consegnato supera il valore di € 500,00 ammontando a ……………………………………………………………….
• è stato acquistato in data ……………………………………………………………………………………………………….
Ancona ____________
firma del Titolare
firma del Cliente
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