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Bruxelles, 26 gennaio 2004 5133/04 (Presse 14) (OR. en) ACCORDO IN MATERIA DI COMPENSAZIONE ED ASSISTENZA AI PASSEGGERI IN CASO DI NEGATO IMBARCO, DI CANCELLAZIONE DEL VOLO O DI RITARDO PROLUNGATO In conformità con il testo comune concordato dal comitato di conciliazione, relativo all'introduzione di regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato, il Consiglio ha adottato questa mattina il regolamento in questione. Le delegazioni irlandese e britannica hanno votato contro e la Germania si è astenuta. Detto regolamento aggiorna il regolamento CEE/295/91, in particolare rafforzando i diritti dei passeggeri qualora venisse loro negato l'imbarco o in caso di cancellazione del volo, e fornendo loro assistenza. Esso entrerà in vigore 12 mesi dopo la data della sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, nelle prossime settimane. Le principali disposizioni convenute dal Consiglio e dal Parlamento sono le seguenti: ♦ Il regolamento determina l'importo della compensazione da versare ai passeggeri in caso di negato imbarco sulla base di un sistema di tre fasce di distanza che distingue fra tre categorie di tratte aeree: a) 250€ per tratte di meno di 1 500 km; b) 400€ per tratte intracomunitarie di più di 1 500 km o tutte le altre tratte fra 1 500 km e 3 500 km; c) 600€ per tutte le tratte che non rientrano in (a) o (b). Il suddetto sistema per definire i diritti dei passeggeri viene esteso anche ai ritardi. In caso di negato imbarco, i passeggeri avranno il diritto di scegliere fra essere reistradati o rimborsati. Essi avranno altresì il diritto di fruire di pasti gratuiti, bevande e alloggio in albergo. Internet: http://ue.eu.int/ E-mail: [email protected] 5133/04 (Presse 14) 1 IT ♦ La compensazione sarà versata immediatamente in contante, con trasferimento elettronico bancario, con versamenti bancari o assegni, o, previo accordo firmato dal passeggero, con buoni di viaggio e/o altri servizi. ♦ Per quanto riguarda la cancellazione di voli, la soluzione presa in considerazione è una definizione secondo cui “cancellazione” significa la mancata prestazione di un volo precedentemente programmato e su cui almeno un posto era riservato. In caso di cancellazione di voli imputabile unicamente alla responsabilità dei vettori aerei, i passeggeri hanno diritto a compensazione in determinati casi. Tuttavia, ai passeggeri verrà offerta assistenza, e cioè pasti e bevande, alloggio in albergo e rimborso qualora una cancellazione ritardasse un passeggero di almeno cinque ore. ♦ I termini assistenza da fornire al passeggero in caso di ritardo: in base al presente regolamento, i passeggeri hanno il diritto di fruire di pasti gratuiti e di effettuare telefonate quando i loro voli sono ritardati. Inoltre, se l’orario di partenza ragionevolmente prevedibile è almeno il giorno successivo rispetto all’orario di partenza precedentemente annunciato, il passeggero avrà il diritto di fruire di alloggio in albergo e trasporto fra l’aeroporto e l’albergo. In caso di ritardi superiori alle cinque ore, ai passeggeri verrà fornito il rimborso entro sette giorni se il volo perde ogni utilità in relazione all’originario piano di viaggio del passeggero. ♦ Per quanto riguarda gli orari di accettazione: per avere diritto alle misure previste dal presente regolamento, i passeggeri devono disporre di una prenotazione confermata su un volo e presentarsi all’accettazione come stabilito dal vettore aereo o dall’operatore turistico, oppure 45 minuti prima dell’orario di partenza annunciato, se nessun altro orario è stato stabilito. ♦ Per quanto riguarda l’estensione di questo regolamento ad altri modi di trasporto, la questione è affrontata in una dichiarazione della Commissione in cui essa afferma la sua intenzione di avanzare proposte per estendere le misure comunitarie di protezione dei passeggeri ad altri modi di trasporto diversi dal trasporto aereo, in particolare il trasporto ferroviario e la navigazione marittima. _______________ 5133/04 (Presse 14) 2 IT