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Natura, funzione e ruolo del consulente tecnico del pubblico ministero
Cesare Parodi- Procura della Repubblica di Torino
Premessa
Con sempre maggior frequenza l’accertamento di penali responsabilità risulta
significativamente condizionato- se non determinato in via esclusiva- dalla
valutazioni su aspetti tecnici delle vicende affrontate. Ciò non solo con riguardo
alle ipotesi di reato “classici”, ricavati per astrazione-tipicizzazione dai “delitti
naturali” ( armi, stupefacenti, delitti dolosi contro la persona), quanto in particolare
in relazione ai reati di pericolo, a fondamento probabilistico, imperniati sulla
violazione di un dovere, che costituiscono il cd “diritto penale del rischio” così
significativamente espressivo delle incertezze, delle angosce e della complessità
sociale e tecnologica della società contemporanea. Reati per i quali i consulenti alle
volte pongono in essere un raffronto tra la realtà ed un principio di colpa “normato”
( si pensi alla ipotesi di omicidi/lesioni colpose derivanti dalla circolazione
stradale), altre volte tra la realtà e lo stato della tecnica/arte desumibile dalla
indicazioni normative di settore ( si pensi alle indicazioni in tema di ambiente) ed
alle volte addirittura individuano essi stessi il “principio di colpa” , confrontandolo
con il dato storico : emblematici in tal senso i procedimenti per la cd “colpa medica
Un contesto nel quale il consulente del pubblico ministero assume inoltre un ruolo
centrale, affiancando l’organo dell’accusa non soltanto - nel momento di stretta
“valutazione” tecnica, quanto anche- e frequentemente sin dalla prime “battute”
dell’indagine - nella ricerca ragionata, corretta e completa degli elementi storici sui
quali le stesse valutazioni dovranno fondarsi.
Sia che assuma il suo ruolo nell’ambito di un accertamento irripetibile ex art 360
c.p.p. che quando- in varie forme e con infinte differenti finalità- arricchisca con le
proprie “necessarie specifiche competenze” ex art 359 c.p.p. il patrimonio cognitivo
della pubblica accusa e quindi- di riflesso- delle altre parti del procedimento, il
consulente diviene protagonista della dialettica di formazione della prova. In questo
senso occorre verificare non solo quando, in quali termini e con quali limiti lo
stesso potrà essere chiamato a svolgere il suo compito, ma anche quali conseguenza
giuridiche potranno derivare da una “tracimazione” da questi ultimi.
2- L’oggetto della attività del consulente
1- Principi generali
Il momento fondamentale di un procedimento avente ad oggetto ipotesi di responsabilità
professionale di un operatore sanitario è costuitito dall'accertamento tecnico, sia esso
medico legale e/o specialistico.
Tale attività potrà asssumere forme differenti : accertamento irripetibile ex art 360 cp,
consulenza tecnica del pubblico ministero ex art 359 cpp, perizia nelle forme dell'incidente
probatorio ex art 392 segg cpp o perizia dibattimentale ex art 220, 508 cpp.
La peculiarità di tali atti consiste nella natura differente dell'attività del consulente/perito
rispetto ad altri settori, ove pure la valutazione tecnica assume una rilevanza
imprescindibile ai fini della decisione.
Nell'ambito dei reati "dolosi" la perizia verte fondamentalmente su valutazioni in fatto,
inerenti problematiche scientifiche dirette a identificare e definire elementi predeterminati
della fattispecie : si consideri in tale senso una perizia balistica , tossicologica od una
perizia medico legale in rapporto ad un caso di omicido volontario, ove oggetto della
decisione potranno essere rispettivamente la traiettoria di un colpo d'arma da fuoco, la
quantità di sostanza venefica o stupefacente utilizzata o l'individuazione del momento della
morte di un soggetto; in tutti questi casi il perito certamente individua in primo luogo ,
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traendolo dalla proprie conoscenze, il principio tecnico di raffronto sul quale fonderà le
proprie conclusioni.
Nell'ambito dei reati colposi di altra natura- si pensi in particolare agli incidenti stradali ed
agli infortuni sul lavoro - l'accertamento in fatto demandato allo specialista incaricato
finisce quasi inevitabilmente per costituire elemento di confronto con norme precettive
predeterminate, quali il cd codice della strada e la normativa sulla prevenzione infortuni o
sull'igiene del lavoro; il consulente si limita quindi ad una operazione di raffronto da un
lato tra il comportamento tenuto dall'indagato e le conseguenze dello stesso e dall'altro
dalla espressione delle cautele doverose omesse o violate predeterminate dalla fonte
normativa specifica del settore , originandosi la colpa penalmente rilevante dalla discrasia
non giustificata tra tali elementi.
In subiecta materia al contrario il medico legale o lo specialista- chiamato ad affiancarlo o
addirittura a sostituirlo- dovrà svolgere un' attività di sintesi di quanto sopra descritto,
dovendo :
- in primo luogo ricercare nello stato dell'arte , e quindi nei meandri dell'opinabilitità
settoriale, il principio tendenzialmente oggettivo da applicare
- ponendo quindi lo stesso in rapporto agli elementi in fatto riscontrati.
In questo modo il consulente crea - facendo salvi i correttivi che vedremo in seguito- lo
stesso principio sulla base del quale esprimerà il suo giudizio; egli tende quindi ad essere
di fatto - né allo stato potrebbe essere diversamente- "legislatore" e " "giudice".
E' in effetti dato di comune esperienza che le ipotesi di "colpa" medica di matrice
normativa siano allo stato da considerersi statisticamente non significative, anche se recenti
provvedimenti legislativi- in particolare le norme del DPR 626/94 sull'igiene del lavoro,
che hanno creato al figura del medico di azienda- potrebbero porsi a fondamento di un
notevole impulso nel settore.
La prima e principale conseguenza della situazione sopra descritta è data dal rischio di una
"caduta" del coefficiente di tassatività e determinatezza che dovrebbe accompagnare il
precetto penalmente sanzionato.
Rischio concreto ed entro certi termini inevitabile, considerata la particolare natura del
settore , in costante evoluzione ed intrinsecamente connotato da un pluralismo ideologico
che nel contraddittorio scientifico trova il suo momento di più alta espressione.
In concreto l'opera del consulente tecnico dovrà essere esaminata - proprio partendo dalla
sua centralità nell'ambito delle attività di indagine in oggetto- sotto tre differenti
prospettive:
a- la ricerca degli elementi in fatto- documentali , testimoniali e provenienti dallo stesso
indagato- diretti allo ricostruzione "storica" dell'evento .
b- l'individuazione del principio scientifico di raffronto
c- l'accertamento in concreto della eventuale colpa e della rilevanza causale della stessa in
relazione all'evento oggetto del reato.
A tutto ciò si aggiunga che dipendentemente dalle forme con le quali lo specialista verrà
chiamato ad operare potrà significativamente modificarsi il "corpo " probatorio indicato
sub a), considerando che profondamente differenti potranno risultare gli elementi a
disposizione:
- del consulente tecnico del pubblico ministero
- del perito nell'ambito dell'indicidente probatorio
- del perito "dibattimentale
con la conseguente possibilità di considerevoli mutamenti in ordine alle valutazioni
conclusive di cui al punto c ) .
In questo senso la particolare rilevanza degli elementi specificati ai paragrafi seguenti ( 2,
3, e 4) è data dal fatto di rappresentare la base comune , minimale ed imprescindibile, degli
accertamenti tecnici che potranno essere disposti, indipendentemente dalla forma con la
quale gli stessi verranno effettuati; non v'è dubbio infatti che tali dati -caratterizzati da una
tendenziale oggettività e da un elevato grado di attendibilità - devono ritenersi
integralmente utilizzabili sia dal consulente tecnico dell'accusa che dal perito nell'ambito
dell'incidente probatorio o della perizia dibattimentale.
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La consulenza tecnica del p.m.
La Cassazione specifica e definisce la centralità del ruolo, nell'ambito delle indagini
preliminari, della consulenza tecnica disposta del pm.
Così Cass Sez. II, 14 maggio 1992, Marotta, Guariniello, Il processo penale nella
giurisprudenza della Corte di cassazione, Torino, 1994, 71:"La consulenza tecnica prevista
dall'art. 359 tiene luogo, nella nuova disciplina, tanto della perizia quanto degli
accertamenti tecnici di polizia giudiziaria (nella misura in cui questi per il loro intrinseco
contenuto, erano assimilati alla perizia), che il pubblico ministero poteva disporre nel
sistema del vecchio codice, ai sensi, rispettivamente dell'art. 391, comma 2, in sede di
istruzione sommaria, e dell'art. 232, in relazione all'art. 223, in sede di istruzione
preliminare ;...il presupposto per la nomina del consulente tecnico è costituito dalla
necessità dell'apporto di specifiche competenze tecniche, scientifiche o di altra natura che
diano luogo ad una vera e propria attività di "consulenza"' a livello specialistico implicante,
in quanto tale, non solo la prestazione di attività materiali richiedenti un certo grado, più o
meno elevato, di capacità tecnica, ma anche e soprattutto la motivata formulazione di una
valutazione critica dei risultati di dette attività, alla luce delle cognizioni di cui il
consulente, in quanto specialista di una determinata materia, deve essere in possesso"
Sullo stesso tema Cass .sez II, 10 novembre 1992, Arena ed altro, Cass pen mas, 1993, 33;
CED 192570: "L' art. 359 mutua talune espressioni dall'art. 220 ed altre da diverse
disposizioni in tema di perizia. Si è voluto consentire che il pubblico ministero possa
avvalersi - specie nella fase delle indagini preliminari e per qualsiasi tipo di operazione
tecnica - di persona idonea: quella stessa di cui potrà avvalersi anche nel corso del
processo. Sono stati omessi nell'articolo in argomento richiami a forme tipiche per il
conferimento dell'incarico ovvero a modalità tipiche per l'espletamento di questo, ma
attraverso il riferimento alle "specifiche competenze", si è voluto precisare che il pubblico
ministero dovrà avvalersi di consulenti particolarmente affidabili. Ai fini della piena
legittimità della nomina del consulente da parte del pubblico ministero non è più previsto,
in base alla nuova normativa, che debba trattarsi, come prescriveva l'art. 391, comma 2, del
vecchio codice, di "indagine facile e breve" ».
Tali affermazioni acquistano particolare significatività nel campo oggetto di indagine: il
rapporto fiduciario con lo specialista incaricato è fondamentale proprio in quanto questi,
prima ancora di formulare le sue valutazioni, dovrà inquadrare a livello teorico il
problema individuando i principi di riferimento dell'accertamento della colpa.
Ecco quindi emergere l'importanza, al fine di una corretta valutazione dell'operato del
consulente tecnico, dell'individuazione delle fonti dottrina della specialità, per verificare
la rispondenza delle stesse conclusioni del consulente allo "stato dell'arte"; in tal senso si
presenta l'imprescindile esigenza di acquisire i protocolli di settore e quelli particolari
della struttura ove ebbe a verificarsi l'evento; sul punto occorre ricordare Cass , sez IV, 24
gennaio 1984, Conti, Giust. pen, 1985, II, 281 , la quale, per valutare la sussistenza della
colpa di uno specialista ostetrico in relazione alla procedura di accertamento di una rottura
dell'utero, specifica che non sussiste l'obbligo di effettuare " revisione manuale di una
cavità uterina poichè, non esistendo in materia metodi obbligatori di diagnostica...egli è
libero di scegliere quello he la sua preparazione professionale e la sua capacitàgli
consigliano".
Ancora di rilievo potrebbe essere individuare l'appartenenza a "scuole" mediche
dell'indagato e dello specialista nominato consulente, per evitare di non cogliere radicali
quanto aprioristiche contrapposizioni che potrebbero falsare o quantomeno condizionare
gli esiti degli elaborati.
Particolare attenzione merita poi la noma di cui all'art 359 c II cp : " Il consulente può
essere autorizzato dal p.m. ad assistere a singoli atti di indagine".
Per diretta indicazione legislativa il consulente quindi non dovrebbe limitarsi ad un'analisi
documentale o all'esecuzione di accertamente diretti - ad es. visita del soggetto passivo del
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reato- bensi' partecipare e guidare in termini tecnici le assunzione di persone informate sui
fatti, nonchè assistere il pm durante le contestazioni in sede di interogatorio.
Proprio in forza di tale aspetti, per altro assolutamente auspicabili, il consulente viene a
trovarsi in una posizione di pericoloso previlegio interpretativo rispetto ai periti; il
consulente conosce- anzi deve conoscere- l'integrale contenuto del fascicolo del pubblico
ministero e fonderà le proprie convinzioni anche su atti non formatisi con le garanzia del
contraddittorio; atti che potrebbero trovare solo indiretta conferma in sede dibattimentale e
che , anche dopo l'esame del consulente tecnico , non potrebbero comunque trasfondersi
direttamente in prova piena; così Cass , sez VI, 30 ottobre 1991, De Gregorio, in
Guariniello, op cit 364 ss : "la dichiarazioni dibattimentali del consulente del pubblico
ministrero hanno un'attendibilità che attende la verifica sia dell'opinione del consulente
dell'imputato che del contresame".
La rilevanza del contenuto e degli esiti della consulenza è comunque sottolineata da T.
Lecce, 3 gennaio 1992, Conversano ed altro, Riv. pen., 1992, 869:
" L'esame cui il consulente nominato ex art 233 c.p.p. può essere sottoposto ai sensi dell'art
501 c.p.p. ha proprio il fine di consentire l'acquisizione probatoria degli esiti delle sue
indagini e delle sua valutazioni. Dunque la perizia può anche non essere disposta allorché
gli esiti dell'esame del consulente di parte appaiano soddisfacenti; in tal caso l'espletamento
dell'accertamento peritale costituirebbe soltanto un dispendio di tempi e di risorse , inutile
per l'accertamento dei fatti e per la speditezza del processo.
Il giudice del dibattimento è tenuto, a norma dell'art 508 c.p.p., a disporre perizia non già
in ogni caso in cui vi sia stata consulenza tecnica di parte , ma solo allorché , escusso il
consulente di parte ed acquisito d'ufficio il suo elaborato, i dati e le valutazioni tecnico
scientifiche fornite non appaiano attendibili, o in sè, in quanto intrinsecamente illogici e
contraddittori, o a seguito delle domande delle parti in sede di esame e controesame".
Di estremo rilievo risultano in quest'ottica le note scritte che vengono abitualmente ad
accompagnare l'esame del consulente in sede dibattimentale; sul punto si veda T. Torino, 5
novembre 1990, Difesa Pen , 1991, 86 :" L'organo giudicante può acquisire d'ufficio le
note scritte usate dal consulente tecnico nel corso dell'esame dibattimentale... Detta
acquisizione non determina disparità di trattamento delle
parti, ma risponde alla necessità per l'organo giudicante di avere piena conoscenza del
materiale probatorio su cui dovrà pronunciarsi".
La S.C. ha avuto modo di occuparsi di una certa frequenza delle problematiche
legate al ruolo ed in poteri del consulente.
Il concetto di consulenza
sez. 1
sent. 00301 del 14/03/1990 (cc.09/02/1990)
rv. 183648
anche nel vigore del nuovo codice di procedura penale la nozione di "accertamento" riguarda
non la constatazione o la raccolta di dati materiali pertinenti al reato ed alla sua prova, che si
esauriscono nei semplici rilievi, ma il loro studio e la relativa elaborazione critica, necessariamente
soggettivi e per lo piu' su base tecnico- scientifica; la distinzione trova testuale conferma
normativa in ripetute disposizioni del nuovo codice (ad es., negli artt. 354, 359, 360) che
menzionano separatamente i termini "rilievi" e "accertamenti", con implicita assunzione, per
ciascuno, del significato specifico precedentemente delineato.
SEZ. 2
SENT. 04523 DEL 27/11/1992 (CC.10/11/1992)
RV. 192570
Il consulente tecnico nominato dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 359 c. p.p dev'essere
dotato di specifiche competenze tecniche, scientifiche o di altra natura ed esplica un'attivita' che si
concreta non solo nel compimento di attivita' materiali richiedenti un certo grado, piu' o meno
elevato, di capacita' tecnica, ma anche e soprattutto la valutazione critica dei risultati di tali attivita'.
Esulano, pertanto, dall'ambito della consulenza, per rientrare in quello dei rilievi previsti dall'art.
354 cod. proc. pen., tutti quegli accertamenti che si esauriscono in semplici operazioni di carattere
materiale. (Nella specie e' stata annullata l'ordinanza del giudice del riesame, che in maniera acritica
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aveva ritenuto, senza verificare l'osservanza delle disposizioni dettate dagli artt. 359 e 360 c.p.p..,
non utilizzabile la consulenza affidata a funzionari di un Centro Regionale di Polizia Scientifica,
avente ad oggetto l'estrapolazione di fotogrammi da una video-cassetta e il raffronto degli stessi
con le fotografie di determinate persone, al fine di evidenziare eventuali somiglianze).
SEZ. 6
SENT. 02109 DEL 03/02/1996 (UD.19/01/1996)
RV. 204149
Un accertamento, che non sia volto a stabilire lo svolgimento di un fatto (mediante la sua
riproduzione fenomenica) ne' diretto a richiedere il parere di un esperto (sul come e sul perche'
un fatto sia accaduto secondo la cognizione tecnica di scienze ed arti), ma tenda semplicemente ad
ottenere la descrizione oggettiva e statica di una determinata cosa non costituisce esperimento
giudiziale ne' perizia ne' accertamento tecnico non ripetibile, comportante la necessita'
dell'intervento della difesa, ma un accertamento sulle cose e sui luoghi, cioe' un'osservazione
immediata e diretta che puo' essere compiuta anche dalla P.G. (principio affermato con riguardo
ad una fattispecie di accertamento atto a stabilire se alcune chiavi aprissero un appartamento).
sez. 1
sent. 00301 del 14/03/1990 (cc.09/02/1990)
rv. 183647
la disciplina del titolo iv del libro v del nuovo codice di rito, concernente l'attivita' ad iniziativa
della polizia giudiziaria (artt. 347-357) attiene soltanto ai compiti ivi previsti e non puo' riguardare
quelle altre attivita', che si distinguono sotto il profilo funzionale, che lo stesso organo e' chiamato
a svolgere in luogo e per conto, oltreche' per delega, del p.m.. per queste ultime il regime e'
diversamente e separatamente strutturato (titolo v del libro v - artt. 365-377), anche per quanto
riguarda gli adempimenti previsti a tutela dei diritti della difesa, che non possono, pertanto, essere
mutuati, estensivamente, dalla disposizione di cui all'art. 356, che si applica nei soli casi di
attivita' svolta di iniziativa, ma discendono dalla espressa disciplina di cui all'art. 370, comma
secondo, del codice, che impone l'osservanza delle norme di cui agli artt. 364, 365 e 373. ne
consegue che nessuna forma di assistenza e' prevista per i semplici rilievi tecnici compiuti per
delega del p.m., che se espletati dalla polizia giudiziaria motu proprio, ricadono invece sotto la
regola del citato art. 356, con la connessa tutela, ancorche' affievolita, del diritto di difesa (con
riferimento a tale ultimo aspetto la cassazione ha escluso che la diversita' di disciplina concretizzi
un'inammissibile ed incomprensibile difformita' di trattamento, rilevando, da un lato, che la
diversita' dei regimi si fonda su quella dei momenti acquisitivi nonche' sulle differenze funzionali
caratterizzanti ciascun organo preposto al compimento degli atti di indagine, e, dall'altro, che non
e' vietato al legislatore disciplinare con
modalita' diverse il diritto di difesa in rapporto alle singole fasi, ai
singoli atti ed alle funzioni e qualificazioni dell'organo che questi debba
espletare).*
3- La figura del consulente
Il consulente quale p.u.: conseguenze.
SEZ. 6
SENT. 04062 DEL 30/03/1999 (UD.07/01/1999)
RV. 214142
Il consulente tecnico del pubblico ministero - incaricato del compito di eseguire accertamenti
integrativi delle indagini di polizia giudiziaria (nella specie volte al controllo del funzionamento
di una clinica privata) -, sia per l'investitura ricevuta dal magistrato (art. 359 c.p.), sia per lo
svolgimento di un incarico ausiliario all'esercizio della funzione giurisdizionale (art. 357 c.p.),
assume la qualifica di pubblico ufficiale. Tale qualita', ai fini del reato di istigazione alla
corruzione, permane anche dopo la cessazione dell'incarico, sempre che l'offerta corruttiva sia fatta
a causa delle funzioni esercitate, attesa la possibilita' di rettifica dei risultati della consulenza e la
necessita' di esame orale del consulente nel dibattimento.
SEZ. 6
SENT. 02675 DEL 13/03/1996 (UD.05/12/1995)
RV. 204516
Agli esperti nominati dall'autorita' di polizia giudiziaria a norma dell'art. 348 quarto comma,
come del resto ai consulenti nominati dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 359 c.p.p., spetta la
qualifica di pubblici ufficiali. I predetti invero, a differenza dei consulenti dell'imputato che
perseguono interessi di parte privata, concorrono oggettivamente all'esercizio della funzione
giudiziaria.
I poteri del consulente
6
SEZ. 4
SENT. 02660 DEL 13/03/1992 (UD.16/01/1992)
RV. 189638
Sussiste violazione dell'art. 261 C.p.p. e conseguente nullita' ai sensi dell'art. 181 n. 2 stesso
codice, nel caso in cui il consulente tecnico, incaricato dal P.M. nel corso delle indagini preliminari
di esaminare e valutare il contenuto di un involucro sigillato contenente la sostanza stupefacente
sequestrata, abbia proceduto alle operazioni di rimozione e riapposizione dei sigilli in assenza del
magistrato. (Nella fattispecie il giudice di merito aveva deciso, invece, per la validita' della
consulenza tecnica facendo riferimento alle disposizioni di cui agli artt. 359 e 360 c.p.p.).
La possibilità di nomina del consulente
SEZ. 5
SENT. 03178 DEL 08/08/2000 (CC.01/06/2000)
RV. 216940
E' manifestamente infondata l'eccezione di illegittimita' costituzionale dell'art. 359 c.p.p., (con
riferimento all'art. 111 della Costituzione), nella parte in cui non prevede la spedizione di avvisi
all'indagato in relazione alla nomina di un consulente tecnico da parte del P.M., atteso che l'istituto
processuale in oggetto non costituisce momento di formazione della prova, non e' una perizia, e non
appartiene - essendo gli accertamenti medesimi sempre ripetibili - alla verifica in contraddittorio
degli elementi del processo.
Gli atti di indagine
I rapporti con le altre parti del procedimento
L’accertamento ex art 360 cpp
SEZ. 1
SENT. 10893 DEL 31/10/1994 (UD.03/06/1994)
RV. 200176
Poiche' il concetto di accertamento non comprende la constatazione o la raccolta dei dati
materiali pertinenti al reato o alla sua prova, i quali si esauriscono nei semplici rilievi, ma riguarda
piuttosto lo studio e la elaborazione critica dei medesimi, la irripetibilita' dei rilievi, piu'
specificamente dell'acquisizione dei dati da sottoporre ad esame non implica necessariamente la
irripetibilita' dell'accertamento, quando l'esito di una prima indagine non appaia, ad avviso del
giudice che procede, del tutto convincente e sia ancora tecnicamente possibile sottoporre quei dati
alle operazioni necessarie al conseguimento di risultati attendibili, in vista dello scopo proprio del
processo che e' quello di pervenire con ragionevole ap- prossimazione alla verita'. (Fattispecie
relativa a reato di omicidio volontario in cui era stato disposto dal P.M. accertamento tecnico non
riferibile su sostanza ematica rinvenuta sulla strada ove era stato trovato il corpo senza vita della
vittima, che aveva dimostrato l'incompatibilita' della stessa con il sangue dell'indagato.
Successivamente, per i dubbi manifestati dagli stessi consulenti del P.M., sull'attendibilita' del
risultato ottenuto, stante la possibilita' che il sangue analizzato fosse stato inquinato da
altri liquidi biologici, il P.M. aveva chiesto ed ottenuto dal G.I.P. che si procedesse con incidente
probatorio a perizia sui frammenti di asfalto repertati. I consulenti del G.I.P. pervenivano a
conclusioni opposte).
I presupposti della nomina
SEZ. 6
SENT. 02999 DEL 26/03/1993 (UD.18/11/1992)
RV. 193598
In tema di accertamenti tecnici fatti eseguire dal P.M., le garanzie difensive dettate, a pena di
inutilizzabilita', dall'art. 360 c.p.p. riguardano solo gli accertamenti tecnici non ripetibili, vale a dire
quelli che hanno ad oggetto persone, cose o luoghi soggetti a modificazioni tali da far perdere loro
in tempi brevi ogni valenza probatoria in relazione ai fatti oggetto di indagini e di eventuale futuro
giudizio. Pertanto, nell'ipotesi in cui il P.M. disponga consulenza tecnica su sostanze non soggette a
modifica nel tempo presumibilmente necessario per la celebrazione del dibattimento, nessun
avviso e' tenuto a dare all'indagato e al suo difensore. (Con riferimento al caso di specie, in cui
veniva in rilievo il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, la Cassazione ha escluso che
l'eroina e la cocaina possano definirsi come "cose soggette a modificazioni", osservando che si
tratta di sostanze allo stato solido, non facilmente alterabili in tempi brevi, per le quali e' sempre
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possibile, di regola, in dibattimento o nel corso delle indagini, avvalendosi dell'incidente
probatorio, la sottoposizione a rituale perizia tossicologica).
L'accertamento autoptico.
In relazione alle ipotesi di omicidio colposo è possibile che nell'immediatezza del decesso i
prossimi congiunti- o , in casi più rari, i responsabili della struttura sanitaria- pongano con
una denuncia o con la trasmissione del referto l'a.g. nella condizione di dovere
tempestivamente provvedere all'accertamento autoptico, da effettarsi prima di ogni
organico approfondimento del caso di specie; l' atto dovrà comunque essere svolto con
forme tali da contemperare la salvaguardia di un esaustivo accertamento dei fatti con i
diritti e le garanzie dei potenziali indagati.
Come rilevato da Cass. sez I, 20 settembre 1993 , Cordì, in Guariniello, Il processo penale
nella giurisprudenza della Corte di cassazione, Torino, 1994 , 76: "il provvedimento con
cui nel corso delle indagini preliminari il pubblico ministero dispone procedersi ad atti di
accertamento che modificano lo stato dei luoghi, delle cose e delle persone, ossia degli
accertamenti tecnici non ripetibili di cui all'art. 360 (nel caso, un esame autoptico),
specificando le ragioni della urgenza e la natura degli atti da compiere, e provvedendo
anche alla nomina di consulenti della cui opera intenda avvalersi, sono inoppugnabili in
quanto promananti da una parte del processo, come il Procuratore della Repubblica, e non
aventi incidenza sul diritto di difesa», e anche Errore. L'origine riferimento non è stata
trovata..
A ciò si aggiunga il principio di carattere generale espresso da Cass Sez. VI, 2 aprile
1992 , Carlini, ivi, 68 : "la possibilità per il pubblico ministero di disporre accertamenti ex
art. 360 su cose il cui stato sia soggetto a modificazione non può essere contestata con
giudizio ex post, sulla base del concreto risultato delle indagini, ma va valutata ex ante
sulla base di una razionale previsione effettuata nel momento in cui l'accertameto stesso
viene disposto ".
La lettura coordinata delle due massime consente di ritenere come in presenza di decesso
ipoteticamente dipendente da responsabilità professionale sussista sempre l'esigenza
astratta di procedere con la massima rapidità all'esecuzione dell'autopsia, non potendosi
escludere che la significatività scientifica dell'atto- nella sue varie forme e nei collaterali
accertamenti nei quali la stessa potrà sfociare- possa progressivamente ridursi.
Se a ciò si aggiunge l'esigenza extragiuridica -e tuttavia assolutamente imprescindibile- di
non procrastinare a lungo, nell'interesse dei familiari, l'effettuazione delle esequie, appare
chiaro come l'unico controindicazione ad una esecuzione "celere" del riscontro sia
rappresentata dalla necessità di non escludere fin dall'inzio dell'indagine, in una fase
quindi nella quale mancano elementi certi di valutazione, eventuali soggetti i quali, come
potenziali indagati, risultano portatori di un interesse qualificato alla partecipazione
all'atto.
Tale valutazione si presenta ancor più difficoltosa e delicata in tutti i casi in cui l'indagine
non verta sull'operato di un singolo medico, ma su quello di un'equipe o addirittura di uno o
più reparti ospedalieri presso il quale il defunto si sia trovato ricoverato, nell'ambito dei
quali avrebbero operato i sanitari astrattamente responsabili del decesso.
La scelta di ritenere indiscriminatamente e globalmente come indagati tali soggetti
potrebbere rivelarsi inopportuna , potendo privare l'autorità giudiziaria della possibilità di
approfondire e sviluppare gli aspetti in fatto del caso ; ciò in quanto i medici- se
interrogati- potrebbero legittimamente avvalersi della facoltà di non rispondere.
Restano quindi di fatto due possibilità.
Nei casi, certamente non infrequenti, in cui la denuncia o la stessa diretta richiesta di
autopsia provenga dai familiari del defunto in termini generici, senza cioé l'indicazione
espressa di dove e quando sarebbe intervenuto l'errore causalmente rilevante, parrebbe
legittimo disporre l'atto nei confronti di "soggetto da identificare "; l'autopsia diverrebbe
allora strumento, prima che di aprofondimento, di orientamento dell'indagine ; nè, sulla
base di tali presupposti, l'esito potrebbe essere considerato come non utilizzabile nei
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confronti di coloro che verrebbero ad assumere la veste di indagati sulla base dei contenuti
delle stesso.
Emblematica in tal senso Cass sez. IV, 13 maggio 1993, Trinchi, ivi, 72 avente ad oggetto
un caso di colpa sanitaria innestasi su lesioni derivanti da incidente stradale : " L'art. 360
cpp ha lo scopo, precipuo ed evidente, di tutelare processualmente l'imputato o l'indagato,
ponendolo in grado di approntare e svolgere agevolmente la propria attività difensiva.
Occorre pertanto l'elemento indefettibile della sussistenza di un soggetto, indagato o
imputato, cui rivolgere gli avvisi e, prima ancora, occorre l'altro elemento, indispensabile e
condizionante, della sussistenza di un reato e di una conseguente imputazione o sospetto.
Nella specie l'autopsia è stata disposta soltanto per accertare la causa della morte della
paziente, quando non era ancora sorta né l'ipotesi di un reato e neppure la sua attribuzione
eventuale a soggetti e, quindi, mancava l'indagato al quale il P.M. avrebbe dovuto rivolgere
gli avvisi, tanto più che l'imputazione agli imputati è sorta soltanto a seguito dei risultati
peritali e nemmeno prima della perizia".
Ove non si presenti la situazione di particolare indeterminatezza sopra descritta, bisogna
prendere atto come nella "scelta" di inviare l'avviso di garanzia e l'avviso di cui all'art 360
cpp a determinati sanitari risulti già insita un restringimento di campo, dipendente da una
scelta interpretativa sugli ipotetici profili di responsabilità.
Tali scelte dovrebbero essere in prima battuta concordate con il consulente nominato per
l'esecuzione dell'atto, sulla base delle indicazioni di massima raccolte nonchè evidentemente- della casisistica del settore.
Sul punto:
- Cass. Sez. I, 31 gennaio 1992, Sessa ed altro, ivi, 72 : "Secondo il chiaro dettato dell'art.
360, l'avviso che si pone come condizione di utilizzabilità degli accertamenti tecnici
irripetibili, deve riguardare la persona sottoposta alle indagini, onde porla in condizione di
esercitare il diritto di difesa secondo le esplicazioni previste dalla stessa disposizione
normativa e, perciò, colui nei cui confronti, già, gravino concreti elementi indiziari, che se
verificati inducenti ad un giudizio di probabile attribuibilità del fatto criminoso, potrebbero
condurre quegli ad assumere la qualifica formale di imputato. Nel caso di specie, entrambi
i giudici di merito, con motivazioni che, in quanto adeguate, coerenti e giuridicamente
corrette, sfuggono al sindacato di legittimità di questa Suprema Corte, hanno escluso che,
al momento in cui era conferito ed espletato l'incarico irripetibile dell'esame autoptico, ......
potessero essere di già considerati "indagati", dato che, nei loro confronti esistevano meri
sospetti, che si trasformarono in indizi anche a seguito dei risultati di quell'esame ".
In relazione alle conseguenze del mancato avviso all'indagato dell'effettuazione
dell'accertamento tecnico irripetibile
-Cass Sez. I, 27 febbraio 1990, Panico , ivi 72 : " L'esecuzione dell'accertamento tecnico
de plano, anziché in contraddittorio secondo le forme sancite (nell'art. 360), cagiona la
nullità dell'accertamento, mentre la sua esecuzione - anche se nel rispetto delle forme
imposte - nonostante la proposizione di incidente probatorio oppure allorquando gli
accertamenti non siano irripetibili, induce all'inutilizzabilità del risultato " .
Casistica: stupefacenti
SEZ. 1
SENT. 02812 DEL 29/07/1993 (CC.14/06/1993)
RV. 195669
Il prelievo di urine, con conseguente esame analitico delle medesime ai fini di accertare
eventuali patologie afferenti il detenuto o l'internato, trova legittimita' nell'art. 11 legge 26 luglio
1975, n. 354 (ordinamento penitenziario), laddove impone che all'atto di ingresso nell'istituto i
detenuti o gli internati sono sottoposti a visita medica (comma quinto del citato articolo) e rientra
tra le attivita' amministrative demandate ai responsabili di ciascun istituto di pena (art. 3 reg.
esec. legge penit. d.P.R. 29 aprile 1946, n. 431). Pertanto, tutta l'attivita' di prelievo delle urine, di
sottoposizione ad analisi del liquido prelevato, di trasmissione eventuale dell'esito della medesima
da parte del giudice di sorveglianza al Tribunale di sorveglianza competente deve essere qualificata
come attivita' amministrativa, sicche' per la medesima non possono essere applicate le norme
riguardanti l'attivita' di indagine del pubblico ministero, il cui ambito e' diverso rispetto a quello
concernente l'organizzazione penitenziaria. (Nella specie relativa a rigetto di ricorso avverso revoca
della semiliberta' disposta perche' il detenuto risultava positivo a sostanze stupefacenti (cocaina),
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si lamentava acquisizione della prova - analisi delle urine – in violazione di legge ex art. 360
c.p.p. che fa obbligo dell'avviso al difensore del giorno, ora e luogo del conferimento dell'incarico
per qualunque accertamento tecnico e si chiedeva sollevarsi incidente di costituzionalita' per
violazione dell'art. 24 Cost., qualora il prelievo delle urine e la successiva analisi dovessero ritenersi
costituire rilievi sulla persona ai sensi dell'art. 354, comma terzo, c.p.p.).
SEZ. 4
SENT. 11135 DEL 04/12/1993 (UD.17/06/1993)
RV. 197350
La polizia giudiziaria, essendole consentito, a norma dell'art. 348 cod. proc. pen., anche dopo la
"notitia criminis", di provvedere all'assicurazione delle fonti di prova, puo' compiere di propria
iniziativa operazioni che richiedono speciali capacita' tecniche, avvalendosi di persone idonee. E',
pertanto, utilizzabile l'analisi eseguita a richiesta della P.G. dal laboratorio chimico della U.S.L. su
un campione di sostanza sequestrata all'imputato, risultata essere di natura stupefacente, non
trattandosi di consulenza tecnica disposta dal P.M. ma di attivita' di P.G. con conseguente applicabilita' dell'art. 348 c.p.p., che non prevede il preventivo avviso al difensore.
SEZ. 6
SENT. 10688 DEL 12/12/1996 (UD.15/10/1996)
RV. 206577
Una perizia su soluzione di lavaggio di attrezzi destinati allo spaccio di sostanze stupefacenti
(bilancia, coltelli e buste di polietilene) costituisce un accertamento tecnico irripetibile in quanto
determina una modifica dello stato delle cose tale da non consentire rinnovo dell'atto: pertanto
qualora il Pubblico Ministero intenda procedere allo stesso deve osservare le garanzie di difesa di
cui all'art. 360 c.p.p. (avviso all'indagato ed al difensore).
SEZ. 4
SENT. 05808 DEL 12/02/2001 (UD.01/12/2000)
RV. 219445
La consulenza disposta dal pubblico ministero su un campione di materiale vegetale proveniente
da una piantagione di canapa indiana selezionato nell'ambito degli accertamenti urgenti
compiuti dalla polizia giudiziaria,
non costituisce accertamento tecnico irripetibile, atteso che tale campione conserva nel tempo le
intrinseche caratteristiche e puo' pertanto, ove necessario, essere sottoposto a nuovo esame.
SEZ. 6
SENT. 06594 DEL 13/06/1991 (UD.13/02/1991)
RV. 187445
In materia di stupefacenti, la polizia giudiziaria e' autonomamente legittimata ad effettuare - sia
direttamente tramite i propri organi tecnici che facendone richiesta a una pubblica struttura (Usl) analisi ricognitiva (e non valutativa) in ordine alla natura della sostanza che si ritenga stupefacente,
non quale accertamento urgente (non sussistendo il requisito della irripetibilita') ma quale indagine
a corredo della informativa di reato e a sostegno delle ragioni giustificanti l'arresto in flagranza di
reato, con la conseguenza che il relativo documento non puo' essere utilizzato ai fini della prova
dibattimentale. Tuttavia, qualora l'indagato sia giudicato con il rito abbreviato, tale documento,
legittimamente confluito nel fascicolo del pubblico ministero, puo' essere utilizzato ai fini della
prova del reato.
SEZ. 6
SENT. 37031 DEL 26/09/2003 (UD.10/06/2003)
RV. 228327
Le indagini tossicologiche disposte dal pubblico ministero con riguardo a sostanze stupefacenti
(nella specie, eroina e cocaina), poiche' non si tratta normalmente di cose il cui stato e' soggetto a
modificazione, non possono di regola definirsi accertamenti non ripetibili, e non e' dunque
necessaria l'adozione della procedura garantita di cui all'art. 360 cod.proc.pen.
SEZ. 4
SENT. 05808 DEL 12/02/2001 (UD.01/12/2000)
RV. 219445
La consulenza disposta dal pubblico ministero su un campione di materiale vegetale proveniente
da una piantagione di canapa indiana selezionato nell'ambito degli accertamenti urgenti
compiuti dalla polizia giudiziaria, non costituisce accertamento tecnico irripetibile, atteso che tale
campione conserva nel tempo le intrinseche caratteristiche e puo' pertanto, ove necessario, essere
sottoposto a nuovo esame.
…segue: armi e “spari “
SEZ. 1
SENT. 02956 DEL 28/03/1997 (UD.04/02/1997)
RV. 207220
L'accertamento tecnico avente ad oggetto la ricerca su persone o cose di particelle identificabili
come residuo di polvere da sparo e' per sua natura irripetibile, e rientra tra gli adempimenti
indicati dall'art. 360 cod. proc. pen., in considerazione della mobilita' e labilita' delle particelle
stesse e degli effetti del decorso del tempo sui tessuti o materiali che costituiscono oggetto
dell'indagine.
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SEZ. 1
SENT. 04821 DEL 07/11/1998 (CC.06/10/1998)
RV. 211497
Rientra fra gli accertamenti tecnici irripetibili,sottoposti,come tali, alla disciplina dettata
dall'art.360 c.p.p.,quello costituito dal c.d."STUB",finalizzato alla ricerca di eventuali tracce di
esplosivo sulla persona del soggetto sottoposto a indagini.
SEZ. 5
SENT. 09998 DEL 05/03/2003 (UD.21/01/2003)
RV. 226153
Nell'ambito del giudizio abbreviato, essendo utilizzabili ai fini della decisione tutti gli atti che
siano stati legittimamente acquisiti al fascicolo del pubblico ministero, il giudice puo' valutare le
risultanze del cd. esame "stub", condotto per la ricerca di residui di sparo sui campioni raccolti
dalla polizia giudiziaria senza l'osservanza delle forme prescritte dall'art. 360 c.p.p., posto che il
prelievo non costituisce attivita' di "accertamento", ed il successivo esame spettroscopico, poiche'
le particelle estratte con il tampone adesivo vengono fissate dal processo di metallizzazione, e'
suscettibile di ripetizione senza pregiudizio per la sua attendibilita'.
SEZ. 1
SENT. 23156 DEL 17/06/2002 (UD.09/05/2002)
RV. 221622
L'analisi chimica di un campione prelevato per il cd. esame "stub", finalizzata ad accertare le
tracce di esplosione di armi da fuoco, costituisce un'indagine suscettibile di ripetizione in quanto
consistente nell'esame spettroscopico elettronico dei tamponi adesivi metallizzati, che puo' essere
effettuato in qualsiasi momento, giacche' il processo di metallizzazione fissa le particelle estratte
con tampone adesivo, di guisa che l'esame spettroscopico puo' essere sempre ripetuto senza
pregiudizio per la sua attendibilita'.
CONTRA 199702956 207220
CONTRA 199804821 211497
SEZ. 1
SENT. 23156 DEL 17/06/2002 (UD.09/05/2002)
RV. 221621
In tema di accertamenti urgenti sulle cose, i semplici rilievi, fra i quali rientra il cd. "tampone a
freddo" finalizzato al prelievo di eventuali residui indicativi dell'uso di armi da fuoco, quantunque
prodromici all'effettuazione di accertamenti tecnici, non sono tuttavia identificabili con questi
ultimi, per cui, pur essendo essi irripetibili, la loro effettuazione non deve avvenire con l'osservanza
delle forme stabilite dall'art. 360 cod. proc. pen., le quali sono riservate soltanto agli
"accertamenti" veri e propri, se e in quanto qualificabili di per se' come irripetibili.
SEZ. 1
SENT. 04017 DEL 24/06/1997 (CC.06/06/1997)
RV. 207857
I semplici "rilievi" (fra i quali rientra il c.d. "tampone a freddo" finalizzato al prelievo di
eventuali residui indicativi dell'uso di armi da fuoco), ancorche' siano prodromici all'effettuazione
di accertamenti tecnici, non sono tuttavia identificabili con essi, per cui, pur essendo essi irripetibili,
la loro effettuazione non deve avvenire nell'osservanza delle
forme stabilite dall'art. 360 c.p.p., le quali sono riservate soltanto agli "accertamenti" veri e
propri, se ed in quanto qualificabili di per se' come irripetibili.
SEZ. 1
SENT. 23156 DEL 17/06/2002 (UD.09/05/2002)
RV. 221621
In tema di accertamenti urgenti sulle cose, i semplici rilievi, fra i quali rientra il cd. "tampone a
freddo" finalizzato al prelievo di eventuali residui indicativi dell'uso di armi da fuoco, quantunque
prodromici all'effettuazione di accertamenti tecnici, non sono tuttavia identificabili con questi
ultimi, per cui, pur essendo essi irripetibili, la loro effettuazione non deve avvenire con l'osservanza
delle forme stabilite dall'art. 360 cod.proc. pen., le quali sono riservate soltanto agli
"accertamenti" veri e propri, se e in quanto qualificabili di per se' come irripetibili.
…tracce ematiche/biologiche
SEZ. 1
SENT. 10958 DEL 25/09/1999 (UD.22/06/1999)
RV. 214372
Per effetto della sentenza della Corte cost. n238 del 1996, non e' piu' consentito al giudice
disporre misure - non rispondenti a tipologie previamente individuate dalla legge, con
specificazione dei casi e dei modi di attuazione - aventi incidenza sulla liberta' personale
dell'indagato, dell'imputato o di terzi, allo scopo di assicurare, anche contro la volonta' della
persona sottoposta all'accertamento, l'esecuzione di indagini peritali ritenute necessarie ai fini
processuali. Tale limitazione, peraltro, in quanto correlata con la tutela della liberta' personale, non
riguarda in alcun modo l'impiego di materiali che, in precedenza legittimamente prelevati, non
fanno piu' fisicamente parte della "persona" e non richiedono alcun intervento manipolatorio su di
essa, o comunque limitativo della sfera di liberta' del
soggetto (Fattispecie nella quale era stato utilizzato in sede di consulenza tecnica un campione di
sangue in precedenza prelevato al soggetto a fini diagnostici).
11
SEZ. 1
SENT. 28979 DEL 08/07/2003 (CC.11/03/2003)
RV. 225265
Per effetto della sentenza della Corte cost. n. 238 del 1996, che ha dichiarato l'illegittimita'
dell'art. 224 comma 2 disp. att. c.p.p., non e' piu' consentito al giudice disporre misure - non
rispondenti a tipologie previamente individuate dalla legge e con specificazione dei casi e dei
modi di attuazione - che abbiano incidenza sulla liberta' personale dell'indagato, dell'imputato o
di terzi, allo scopo di assicurare, anche contro la volonta' della persona sottoposta
all'accertamento, l'esecuzione di indagini peritali ritenute necessarie ai fini processuali.Tale
limitazione, pero', in quanto correlata con la tutela della liberta' personale, non riguarda in alcun
modo l'impiego di materiali che, legittimamente prelevati, non fanno piu' fisicamente parte della
"persona" e non richiedono alcun intervento manipolatorio su di essa o, comunque, limitativo della
sfera di liberta' del soggetto (nel caso di specie, la polizia giudiziaria si era limitata a sequestrare
tracce di saliva lasciate su un bicchiere dalla persona sottoposta ad indagini e la Corte,
nell'affermare il principio riportato, ha anche escluso che nella fattispecie in esame potesse avere
rilievo la circostanza che, al fine di acquisire reperti biologici, sia stata la polizia ad offrire la
bevanda, in quanto nessuna disposizione di legge subordina lo svolgimento delle indagini al
consenso dell'indagato, quando non si risolva
in violazioni della liberta' personale o di altri diritti costituzionalmente garantiti).
SEZ. 1
SENT. 10958 DEL 25/09/1999 (UD.22/06/1999)
RV. 214372
Per effetto della sentenza della Corte cost. n238 del 1996, non e' piu' consentito al giudice
disporre misure - non rispondenti a tipologie previamente individuate dalla legge, con
specificazione dei casi e dei modi di attuazione - aventi incidenza sulla liberta' personale
dell'indagato, dell'imputato o di terzi, allo scopo di assicurare, anche contro la volonta' della
persona sottoposta all'accertamento, l'esecuzione di indagini peritali ritenute necessarie ai fini
processuali. Tale limitazione, peraltro, in quanto correlata con la tutela della liberta' personale, non
riguarda in alcun modo l'impiego di materiali che, in precedenza legittimamente prelevati, non
fanno piu' fisicamente parte della "persona" e non richiedono alcun intervento manipolatorio su di
essa, o comunque limitativo della sfera di liberta' del
soggetto (Fattispecie nella quale era stato utilizzato in sede di consulenza tecnica un campione di
sangue in precedenza prelevato al soggetto a fini diagnostici).
SEZ. 1
SENT. 11886 DEL 23/03/2002 (UD.14/02/2002)
RV. 221126
L'accertamento tecnico sul DNA eseguito dalla polizia giudiziaria nel
corso delle indagini preliminari, ai sensi dell'art. 348 c.p.p., non puo' essere utilizzato per la
decisone a norma dell'art. 512 cod. proc. pen., qualora l'analisi comporti una modificazione
irreversibile delle cose oggetto di analisi (nella specie mozziconi di sigaretta) e manchi il requisito
della irripetibilita' determinata da fatti e circostanze imprevedibili, non potendosi considerare fatto
imprevedibile di natura oggettiva il rifiuto dell'imputato a sottoporsi a prelievo ematico, dal
momento che tale condotta rientra tra i diritti della persona costituzionalmente protetti.
(Nell'occasione la Corte ha incidentalmente affermato che l'accertamento, per essere acquisito al
fascicolo del dibattimento, avrebbe dovuto essere eseguito sulla base delle disposizioni di cui agli
artt. 360 cod.proc.pen. e 117 disp. att.) ("Fattispecie successiva alla pubblicazione della sentenza
della Corte Costituzionale n. 238 del 1996.)
…impronte digitali
SEZ. 2
SENT. 05779 DEL 07/05/1999 (UD.27/10/1998)
RV. 213311
L'attivita' di individuazione e rilevamento delle impronte dattiloscopico-papillari, risolvendosi
in operazioni urgenti non ripetibili di natura meramente materiale, rientra nella disciplina di cui
all'art. 354, comma 2, cod. proc. pen. e non in quella concernente gli accertamenti tecnici non
ripetibili di cui agli artt. 359 e 360 c.p.p., i quali presuppongono attivita' di carattere valutativo su
base tecnico-scientifica ed impongono il rispetto del contraddittorio e delle correlate garanzie
difensive.
SEZ. 2
SENT. 27311 DEL 25/06/2003 (UD.05/06/2003)
RV. 225170
….accertamenti fonometrici
SEZ. 1
SENT. 01461 DEL 07/02/1996 (UD.16/01/1996)
RV. 203678
12
E' utilizzabile ai fini del giudizio la consulenza fatta eseguire, ai sensi dell'art. 359 c.p.p., dal
pubblico ministero, senza preventivo avviso alle parti, sulla rumorosita' di una discoteca.
(Fattispecie relativa al reato di disturbo del riposo e delle occupazioni delle persone, in ordine alla
quale la Suprema Corte, ha precisato che la procedura piu' garantista di cui all'art. 360 c.p.p. deve
essere applicata soltanto nell'ipotesi che gli accertamenti previsti nell'articolo precedente riguardino
cose, luoghi o persone il cui stato e' soggetto a modificazione, mentre lo stato dei luoghi in
questione non era suscettibile di modificazioni in tempi brevi).
SEZ. 1
SENT. 25103 DEL 03/06/2004 (CC.16/04/2004)
RV. 228243
I rilievi fonometrici sono tipici accertamenti "a sorpresa" che non possono farsi rientrare tra
quelli riguardanti cose o luoghi il cui stato e' soggetto a modificazione, per i quali l'art. 360 c.p.p.
richiede, in quanto non ripetibili, il previo avviso all'indagato, ma vanno inquadrati tra le attivita'
svolte dalla polizia giudiziaria ai sensi degli artt. 348 e 354, comma secondo, stesso codice. Ne
consegue che legittimamente sulla base di essi e' disposto dal P.M. sequestro preventivo in via
d'urgenza dei locali di una discoteca.
…personalità
SEZ. 3
SENT. 09734 DEL 30/07/1999 (UD.16/06/1999)
RV. 214375
La consulenza sullo stato psichico che si sostanzia in una indagine sulla condizione normale e
costante della persona non costituisce atto irripetibile in quanto non si versa in tema di situazione
soggetta a modificazione. (Fattispecie in cui e' stata ritenuta utilizzabile come atto integrativo di
indagine una consulenza del p.m. sul ritardo mentale della persona offesa vittima di violenza
carnale e atti di libidine violenti).
PROFILI PROCEDURALI
Gli avvisi alle parti: individuazione dei soggetti…
SEZ. 1
SENT. 06293 DEL 22/06/1996 (UD.15/05/1996)
RV. 205181
Qualora il P.M. debba procedere ad accertamenti tecnici non ripetibili previsti dall'art. 360
c.p.p., ricorre l'obbligo di dare l'avviso al difensore solo nel caso che al momento del conferimento
dell'incarico al consulente sia gia' stata individuata la persona nei confronti della quale si procede,
mentre tale obbligo non ricorre nel caso che la persona indagata sia stata individuata
successivamente nel corso dell'espletamento delle operazioni peritali. Ne consegue che il mancato
avviso al difensore dell'inizio di tali operazioni non integra nessuna nullita', qualora il difensore,
nominato dalla persona indagata successivamente al conferimento dell'incarico, non abbia
comunicato al consulente di ufficio di voler partecipare alle operazioni peritali anche mediante la
nomina di un consulente di parte.
SEZ. 4
SENT. 07202 DEL 19/02/2004 (UD.21/11/2003)
RV. 227341
Qualora il P.M. debba procedere ad accertamenti tecnici non ripetibili previsti dall'art. 360
c.p.p. ricorre l'obbligo di dare l'avviso al difensore solo nel caso in cui al momento del
conferimento dell'incarico al consulente, sia stata gia' individuata la persona nei confronti della
quale si procede, mentre tale obbligo non ricorre nel caso in cui la persona indagata sia stata
individuata successivamente nel corso dell'espletamento delle operazioni peritali.
… segue: modalità dell’avviso
SEZ. 6
SENT. 04163 DEL 23/11/1994 (CC.02/11/1994)
RV. 200613
L'artt. 294, quarto comma, c.p.p., al pari di altre disposizioni dello stesso codice (artt. 268, terzo
comma, 350, terzo comma, 260, primo comma, etc.), prevede che sia "dato avviso" al pubblico
ministero e al difensore dell'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare; altre
norme, invece, impongono che sia "notificato avviso" (artt. 127, primo comma, 128, 296, secondo
comma, 309, terzo e ottavo comma). Nel primo caso, quindi, puo' essere impiegato qualsiasi mezzo
per portare l'atto a conoscenza del destinatario, purche' si tratti di mezzo idoneo a garantire
l'effettiva conoscenza del contenuto dell'atto stesso. Conseguentemente, il telegramma di
13
conferma, previsto dall'art. 149 c.p.p., condiziona la validita' della notifica quale elemento
necessario, solo quando la comunicazione telefonica, cui esso segue, ha valore di notificazione,
non anche quando la comunicazione sia utilizzata, come qualsiasi altro mezzo, "per dare avviso".
(Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che correttamente era stato dato avviso telefonico al
difensore dell'indagato della data e dell'ora fissata per l'interrogatorio di cui all'art. 294 c.p.p.,
difensore, peraltro, a conoscenza dell'arresto del suo assistito e, quindi, tenu- to a vigilare dovendo
l'indagato essere interrogato nel termine di cinque giorni dall'arresto).
VEDI SU 195624
SEZ. 1
SENT. 04453 DEL 12/04/2000 (UD.11/02/2000)
RV. 215805
L'espressione usata nell'art. 360 c.p.p. circa l'avviso del compimento di accertamenti tecnici non
ripetibili alle parti private e ai loro difensori da parte del pubblico ministero identifica un
meccanismo di comunicazione semplificato e informale, di guisa che puo' essere impiegato
qualsiasi mezzo per portare l'atto a conoscenza del destinatario, purche' sia idoneo a garantirne
l'effettiva
conoscenza. Cio' in ragione del carattere, naturalisticamente
improrogabile,
dell'accertamento da eseguire. E invero l'esigenza di speditezza, che condiziona l'utile
esperibilita' dell'incombente, comporta, sotto il profilo delle garanzie processuali, che la presenza
all'atto dei difensori e' consentita, ma non obbligatoria. Ne consegue che e' sufficiente la
comunicazione dell'avviso per telefono, mentre il telegramma di conferma previsto dall'art. 149
c.p.p., deve ritenersi obbligatorio, come elemento di validita', nei casi per i quali la legge stabilisce,
con una significativa differenziazione lessicale, che sia "notificato avviso".
La riserva di incidente probatorio
SEZ. 3
SENT. 08342 DEL 19/07/2000 (UD.04/04/2000)
RV. 217078
A norma dell'art. 360 co. IV c.p.p. il pubblico ministero non puo' procedere ad accertamenti
tecnici quando, sul medesimo oggetto, sia stata in precedenza avanzata richiesta di incidente
probatorio, salvo che i suddetti accertamenti non possano piu' essere utilmente compiuti se differiti;
in assenza della suddetta condizione, deve ritenersi l'inutilizzabilita' dei risultati dei disposti
accertamenti.
SEZ. 1
SENT. 28979 DEL 08/07/2003 (CC.11/03/2003)
RV. 225264
L'imputato che non abbia tempestivamente formulato riserva di promuovere
incidente probatorio, ai sensi dell'art. 360 comma 4 c.p.p., decade dalla possibilita' di sollevare,
successivamente, l'eccezione di inutilizzabilita' dell'accertamento tecnico disposto dal pubblico
ministero per mancanza del presupposto della non ripetibilita' dell'atto.
…segue : utilizzabilità
SEZ. 6
SENT. 06604 DEL 13/06/1991 (UD.18/04/1991)
RV. 187452
I risultati di un accertamento tecnico non indifferibile disposto dal Pubblico Ministero (nella
specie perizia su sostanza stupefacente) ed espletato senza la espressa riserva dell'imputato di
promuovere incidente probatorio, possono essere legittimamente utilizzati dal giudice di merito.
SEZ. 1
SENT. 00758 DEL 26/01/1994 (UD.28/10/1993)
RV. 196221
SEZ. 6
SENT. 04812 DEL 11/05/1993 (UD.22/02/1993)
RV. 194544
La consulenza tecnica disposta dal pubblico ministero, a norma dell'art. 360 cod. proc. pen., che
disciplina gli "accertamenti tecnici non ripetibili", senza che l'indagato si sia avvalso della
possibilita' di paralizzare l'iniziativa del P.M. (e comunque di rendere inutilizzabili nel dibattimento
gli accertamenti e i risultati conseguiti), formulando riserva di promuovere incidente probatorio
(art. 360 comma quarto), e' legittimamente inserita nel
fascicolo per il dibattimento (art. 431 lett. c) c.p.p.) ed utilizzata dal giudice, a norma degli artt.
511 e 526 stesso codice. (Nella specie, la Corte di cassazione ha ritenuto legittimo l'inserimento nel
fascicolo per il dibattimento dell'accertamento tecnico, con la relazione illustrativa, tendente a
descrivere ed accertare la natura e la maturazione di piante di canapa indiana e la possibilita' di
estrazione di sostanze stupefacenti, ossia stati e situazioni evidentemente soggetti a modificazione).
SEZ. 1
SENT. 07324 DEL 27/06/1995 (UD.04/05/1995)
RV. 201920
Un atto qualificato come "accertamento tecnico non ripetibile" trova disciplina nell'art. 360
cod. proc. pen. e, in assenza della riserva dell'indagato, di promuovere incidente probatorio,
14
prevista dal quarto comma di detto articolo, deve essere inserito nel fascicolo per il dibattimento ex
art. 431 lett. c) c.p.p.. Da tale inserimento dovuto, deriva la utilizzabilita' dell'atto a norma dell'art.
511 comma primo c.p.p., e cio' - ove l'atto consista in una relazione tecnica – indipendentemente
dall'audizione in udienza dell'estensore della relazione, richiesta dagli
artt. 511 comma terzo e 501 c.p.p. per la perizia, o per la consulenza del Pubblico Ministero
svolta al di fuori della specifica procedura prevista dal citato articolo 360. (Nella fattispecie si
trattava di accertamenti tecnici chimico- balistici disposti dal P.M. nel corso delle indagini
preliminari e, al difensore ed agli indagati, non era stato dato avviso dell'incarico al consulente. Al
riguardo la Suprema Corte, nell'enunciare il principio di cui in massima, ha precisato che la Corte di
Appello aveva correttamente escluso la rilevabilita' in quella fase, a norma dell'art. 180
cod. proc. pen. dei vizi attinenti l'avviso al difensore ed agli indagati previsto dall'art. 360 comma
primo, c.p.p., trattandosi di nullita' di ordine generale rientrante nella previsione dell'art. 178 lett.
c) cod. proc. pen. verificatasi nella fase delle indagini preliminari e non dedotta nel giudizio di
primo grado).
SEZ. 6
SENT. 06031 DEL 13/06/1996 (UD.18/04/1996)
RV. 205015
L'accertamento tecnico disposto dal pubblico ministero, a norma dell'art. 360 c.p.p. (che
disciplina gli accertamenti tecnici non ripetibili) senza che l'indagato si sia avvalso della possibilita'
di paralizzare la iniziativa di tale organo formulando riserva di promuovere incidente probatorio, e'
legittimamente inserito nel fascicolo del dibattimento ed utilizzato dal giudice ai fini della decisione
a norma degli artt. 511 e 526 c.p.p..
SEZ. 4
SENT. 05863 DEL 19/05/2000 (UD.12/04/2000)
RV. 216474
La inutilizzabilita' degli accertamenti tecnici disposti dal pubblico ministero e' sancita per il solo
caso della violazione dell'art. 360, comma 4, cod. proc. pen. relativo alla espressa riserva
dell'indagato di richiedere
l'incidente probatorio e all'assenza del presupposto della indifferibilita'. Negli altri casi la relazione
del consulente e' legittimamente inserita nel fascicolo come atto irripetibile ex art. 431 stesso codice
ed e' onere della parte eccepire che non si tratta di un atto di tale natura, formulando la relativa
eccezione nel termine di cui all'art. 491; in mancanza, resta fermo l'inserimento nel fascicolo e
l'atto e' valutabile ed utilizzabile ex artt. 511 e 526.
SEZ. 1
SENT. 14912 DEL 26/03/2004 (UD.27/02/2004)
RV. 227807
SEZ. 5
SENT. 41219 DEL 10/12/2002 (UD.11/10/2002)
RV. 222824
Vizi formali e conseguenze.
SEZ. 4
SENT. 02919 DEL 28/03/1997 (UD.26/02/1997)
RV. 207330
La nullita' di un accertamento tecnico non rileva quando il giudice pervenga all'affermazione di
responsabilita' con argomenti che non si collegano al giudizio del consulente.
SEZ. 6
SENT. 02999 DEL 26/03/1993 (UD.18/11/1992)
RV. 193599
Nel caso in cui si proceda con giudizio abbreviato, i risultati della consulenza tecnica disposta
dal P.M. su sostanze non soggette a modificazioni in tempi brevi (nella specie trattavasi di eroina e
cocaina) e pertanto, senza l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 360 c.p.p., non trattandosi
di accertamento irripetibile, se inseriti nel fascicolo del
P.M. legittimamente possono essere utilizzati ai fini della decisione, a norma dell'art. 440 c.p.p.,
al pari di tutti gli altri atti di indagine svolti. (Fattispecie relativa al reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9
ottobre 1990 n. 309).
SEZ. 5
SENT. 04748 DEL 02/12/1994 (CC.10/11/1994)
RV. 200293
E' abnorme il provvedimento col quale il giudice per l'udienza preliminare, anziche' adottare in
conformita' all'art. 424 c.p.p. – sentenza di non luogo a procedere o decreto che dispone il giudizio,
dichiara la nullita' dell'accertamento tecnico svolto e dispone la restituzione degli atti al pubblico
ministero.
SEZ. 4
SENT. 00360 DEL 18/01/1995 (UD.11/11/1994)
RV. 201551
Qualora il P.M. abbia proceduto ad accertamento tecnico irripetibile ex art. 360 cod.proc.pen.
senza dare avviso alla persona sottoposta alle indagini, sussiste un'ipotesi di nullita' di cui all'art.
178, lett. c), cod. proc. pen.. Se pero' vi sia stata richiesta di rito abbreviato, con l'accettazione da
parte dell'imputato del giudizio allo stato degli atti, la scelta operata comporta la rinuncia ad eccepire
la nullita' detta.
SEZ. 1
SENT. 01000 DEL 30/01/1996 (UD.21/12/1995)
RV. 204060
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La consulenza tecnica balistica e quella tecnica medico legale sono atti disciplinati dall'art.
360 C.p.p. che, in mancanza della riserva di promozione di incidente probatorio, devono essere
inseriti nel fascicolo per il dibattimento ex art. 431, lett. c), C.p.p. e sono, pertanto, utilizzabili,
indipendentemente dall'audizione in udienza dell'estensore della relazione. Eventuali nullita'
afferenti tale procedura devono essere tempestivamente eccepite e dedotte nel giudizio di primo
grado, trattandosi di nullita' ex art. 178, lett. c) C.p.p..
SEZ. 1
SENT. 03066 DEL 26/03/1996 (UD.22/01/1996)
RV. 204301
La sanzione della inutilizzabilita' non e' prescritta dall'art. 360 quinto comma c.p.p. per il caso in
cui non siano stati avvisati la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato ed i
difensori, ma per il solo caso in cui il pubblico ministero, malgrado l'espressa riserva di
promuovere incidente probatorio formulata dalla persona sottoposta alle indagini e pur potendo gli
accertamenti essere utilmente compiuti, anche se differiti, ha ugualmente disposto di procedere a
tali accertamenti. Trattasi, quindi, semplicemente di una nullita' di ordine generale (art. 178, lett.
c), cod. proc. pen.) che non puo' piu' esser fatta valere, se non e' stata tempestivamente dedotta
prima della deliberazione della sentenza di primo grado (art. 180 c.p.p.).
SEZ. 6
SENT. 10688 DEL 12/12/1996 (UD.15/10/1996)
RV. 206576
Qualora il Pubblico Ministero proceda ad un accertamento tecnico irripetibile senza dare il
previsto avviso alla persona indagata ed al suo difensore, non si realizza un ipotesi di
inutilizzabilita' del mezzo, ma di nullita' ai sensi dell'art. 178 comma primo c.p.p. la quale, non
rientrando nel novero di quelle previste dal successivo art. 179 c.p.p.
deve essere eccepita prima della deliberazione della sentenza di primo grado. (Affermando siffatto
principio la Cassazione ha ritenuto che legittimamente fosse stata acquisita al dibattimento una
perizia irripetibile disposta dal Pubblico Ministero su soluzione di lavaggio di attrezzi finalizzati
allo spaccio di sostanze stupefacenti; al contempo ha rilevato che la verificatasi violazione dei
diritti della difesa nell'esperimento di tale incombente aveva concretato una nullita' che doveva
ritenersi sanata in quanto tardivamente eccepita solo nei motivi di appello).
SEZ. 1
SENT. 03643 DEL 16/09/1998 (CC.19/06/1998)
RV. 211422
Il difensore che ne abbia fatto richiesta ha diritto di assistere alle operazioni peritali. Ne segue
che, nel giudizio di cognizione la sua esclusione da' luogo, indipendentemente dalla presenza, o
non, dei consulenti di parte, a nullita' di ordine generale attinente all'assistenza dell'imputato. Tale
conclusione va estesa al patrocinio dell'interessato nei procedimenti
di esecuzione e di sorveglianza, nei quali, sebbene l'espletamento della perizia non sia soggetto a
particolari formalita', deve pur sempre essere garantito il rispetto del contraddittorio e l'esercizio
dei connessi poteri difensivi. (Fattispecie relativa ad esclusione della presenza del difensore, che
aveva presentato apposita istanza, a perizia medica disposta nei confronti di condannato che aveva
chiesto il differimento dell'esecuzione della
pena).
SEZ. 4
SENT. 10590 DEL 09/12/1996 (UD.30/10/1996)
RV. 207337
La nullita' dell'accertamento tecnico non ripetibile disposto dal P.M. ai sensi dell'art. 360 c.p.p.
per omissione dell'avviso alla persona indagata e al difensore, attinendo all'intervento e
all'assistenza della stessa in operazione alla quale l'indagato e la difesa hanno diritto ma non
obbligo di partecipare (tanto da non essere prevista la nomina di difensore di ufficio in caso di
assenza), va eccepita, ai sensi dell'art. 180 cod. proc. pen., nel corso del giudizio di primo grado,
prima della deliberazione della relativa sentenza. (Nella fattispecie, la censura e' stata dichiarata
inammissibile, essendo stata l'eccezione sollevata con l'atto di appello).
SEZ. 4
SENT. 10590 DEL 09/12/1996 (UD.30/10/1996)
RV. 207338
L'imputato che non abbia a suo tempo formulato riserva di promuovere incidente probatorio ex
art. 360, comma quarto, c.p.p., non puo' piu' sollevare la questione di inutilizzabilita' della
consulenza disposta dal P.M. ai sensi del menzionato art. 360 c.p.p. per mancanza del presupposto
della non ripetibilita' dell'accertamento tecnico, dovendosi considerare decaduto dalla relativa
eccezione.
SEZ. 4
SENT. 00054 DEL 09/01/1997 (UD.06/12/1996)
RV. 207408
16
Qualora il P.M. faccia espletare nel corso delle indagini preliminari una consulenza medico
legale ai sensi dell'art. 360 c.p.p. senza dare avviso all'imputato e al difensore del conferimento
dell'incarico e della facolta' di nominare un consulente tecnico di parte, sussiste una nullita' di
ordine generale da qualificarsi a regime intermedio ex art. 180 cod. proc. pen., che va dedotta nel
corso del giudizio di primo grado.
SEZ. 4
SENT. 09284 DEL 12/08/1998 (UD.25/06/1998)
RV. 211934
L'accertamento realizzato in sede investigativa dal pubblico ministero non urgente e
sicuramente ripetibile non puo' essere inserito nel fascicolo di cui all'art. 431 c.p.p. e non puo' essere
utilizzato in dibattimento, neppure attraverso l'audizione quale teste del consulente del pubblico
ministero, in quanto tale facolta', espressamente prevista dall'art. 501 stesso codice, e' subordinata
alla condizione che la sua deposizione riguardi solo fatti di cui sia venuto a conoscenza non a
seguito dell'espletamento dell'incarico peritale.(Fattispecie di annullamento con rinvio in tema di
prescrizione abusiva di sostanze stupefacenti da parte di medici, con consulenza teorica sui
medicinali prescritti).
CONTRA 9406792 198108
CONTRA 9502793 200996
CONTRA 9703383 207411
CONTRA SU9703383 207411
Consulenza ed artt. 415 bis cpp/430 cpp
SEZ. 3
SENT. 08131 DEL 25/02/2004 (CC.14/01/2004)
RV. 227509
Ai fini dell'utilizzabilita' del contenuto delle nuove indagini disposte dal P.M. in seguito a
richiesta dell'indagato formulata a norma dell'art. 415-bis, comma quarto, c.p.p., non e' necessario
che l'istanza sia esplicita, ma e' sufficiente che essa emerga implicitamente dal contesto delle
altre difese dispiegate dallo stesso indagato in esito alla notifica dell'avviso di conclusione delle
indagini preliminari. (Nella specie, essendo stata contestata dall'indagato, anche mediante la
produzione di documentazione, la natura demaniale dei beni sequestrati, la Corte ha ritenuto che
correttamente il P.M. avesse disposto consulenza tecnica per verificare la fondatezza della tesi
difensiva, anche in assenza dell'esplicita richiesta di tale accertamento).
SEZ. 5
SENT. 00601 DEL 28/02/1997 (CC.11/02/1997)
RV. 208173
In tema di attivita' integrativa di indagine ex art. 430 c.p.p., non e' utilizzabile ai fini della
valutazione della pericolosita' dell'imputato per l'applicazione provvisoria di una misura di
sicurezza l'accertamento sulla persona dell'imputato disposto dal pubblico ministero ex art. 359
cod. proc. pen. nella fase degli atti preliminari al dibattimento. Infatti, dopo l'emissione del decreto
che dispone il giudizio, e' precluso al pubblico ministero lo svolgimento di atti che implichino
la partecipazione dell'imputato, e cio' anche ai fini dell'applicazione di misure cautelari, non
operando al riguardo l'art. 430 c.p.p. alcuna distinzione. Nel caso in cui occorra disporre
accertamenti urgenti sulla pericolosita' dell'imputato, soccorre del resto la disposizione dell'art.
467 cod. procpen., che prevede, su richiesta di parte, l'assunzione di prove non rinviabili da parte
del presidente del tribunale o della corte di assise con l'osservanza delle forme previste per il
dibattimento.