Proposta di Regolamento delle riprese audio/video da integrare nel
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Proposta di Regolamento delle riprese audio/video da integrare nel
Proposta di Regolamento delle riprese audio/video da integrare nel Regolamento del Consiglio Comunale TITOLO III – FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE CAPO VI - RIPRESE AUDIO/VIDEO Art, 56 – Finalità e ambito di applicazione Art. 57 - Informazione sull’esistenza di telecamere Art. 58 – Riprese effettuate da soggetti terzi Art. 59 – Limitazioni alle riprese Art. 60 – Pubblicazioni delle sedute Art. 61 – Norma finale Art. 56 – Finalità e ambito di applicazione 1. Il presente capo, al fine di promuovere la partecipazione diretta e l’informazione libera dei cittadini all’attività politico-amministrativa del Comune, disciplina il servizio di ripresa e trasmissione audio/video delle riunioni del Consiglio Comunale e la pubblicazione delle sedute tramite Internet. Art. 57 - Informazione sull’esistenza di telecamere 1. Il Presidente del Consiglio comunale o della Commissione consiliare competente ha l’onere di fornire preventiva informazione a tutti i partecipanti alla seduta circa l’esistenza di videocamere e della successiva trasmissione delle immagini. 2. Ai fini della conoscenza da parte del pubblico che nella sala consiliare esiste la possibilità di riprese audiovisive è fatto obbligo all’Amministrazione di affiggere specifici avvisi, cartelli o contrassegni all’ingresso della sala. Art. 58 – Riprese effettuate da soggetti terzi 1. Ai fini di consentire una più larga diffusione dei lavori del Consiglio comunale e delle relative commissioni, è consentito effettuare riprese televisive delle pubbliche sedute del Consiglio stesso e delle Commissioni consiliari ad opera di emittenti televisive o cittadini eventualmente interessati. 2 L’allacciamento della strumentazione di ripresa alla rete elettrica comunale delle emittenti televisive o cittadini interessati all’effettuazione delle riprese televisive può esser consentita solo previa autorizzazione del Presidente della seduta e solo per il tempo strettamente necessario alle riprese stesse. Art. 59 – Limiti delle riprese audio/video 1. Al fine di prevenire l’indebita divulgazione di dati sensibili, ai sensi del D.lgs. 196/2003 per tutelare ed assicurare la riservatezza dei soggetti presenti, o oggetto del dibattito, sono vietate le riprese audiovisive ogni qualvolta le discussioni hanno ad oggetto dati sensibili o giudiziari secondo la definizione fornita dalla normativa vigente. Art. 60 – Pubblicazione delle sedute 1. Le riprese video effettuate dal Comune saranno messe a disposizione dei cittadini in un archivio consultabile sul sito del Comune entro quattro giorni dalla chiusura della seduta, esclusi i giorni non lavorativi e fatte in ogni caso salve eventuali problematiche tecniche. 2. I video saranno riprodotti dal Comune prevalentemente in forma integrale senza modificazione alcuna. Qualora si renda necessario, è possibile dividere la registrazione in più segmenti quando non siano pregiudicati l’integrità e la comprensibilità dei lavori consiliari. 3. La diffusione streaming in diretta delle sedute pubbliche e delle riprese video sul sito del Comune è consentita dal presente regolamento. Art. 61 - Responsabilità 1. Ciascun consigliere o amministratore è individualmente responsabile per le opinioni ed affermazioni dichiarate durante le riprese. Art. 62 – Norma finale 1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente capo si applicano le disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali.