Proposta di Regolamento delle riprese audio/video da integrare nel

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Proposta di Regolamento delle riprese audio/video da integrare nel
Proposta di
Regolamento delle riprese audio/video da integrare nel
Regolamento del Consiglio Comunale
TITOLO III – FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE
CAPO VI - RIPRESE AUDIO/VIDEO
Art, 56 – Finalità e ambito di applicazione
Art. 57 - Informazione sull’esistenza di telecamere
Art. 58 – Riprese effettuate da soggetti terzi
Art. 59 – Limitazioni alle riprese
Art. 60 – Pubblicazioni delle sedute
Art. 61 – Norma finale
Art. 56 – Finalità e ambito di applicazione
1. Il presente capo, al fine di promuovere la partecipazione diretta e l’informazione libera dei
cittadini all’attività politico-amministrativa del Comune, disciplina il servizio di ripresa e
trasmissione audio/video delle riunioni del Consiglio Comunale e la pubblicazione delle sedute
tramite Internet.
Art. 57 - Informazione sull’esistenza di telecamere
1. Il Presidente del Consiglio comunale o della Commissione consiliare competente ha l’onere di
fornire preventiva informazione a tutti i partecipanti alla seduta circa l’esistenza di videocamere e
della successiva trasmissione delle immagini.
2. Ai fini della conoscenza da parte del pubblico che nella sala consiliare esiste la possibilità di
riprese audiovisive è fatto obbligo all’Amministrazione di affiggere specifici avvisi, cartelli o
contrassegni all’ingresso della sala.
Art. 58 – Riprese effettuate da soggetti terzi
1. Ai fini di consentire una più larga diffusione dei lavori del Consiglio comunale e delle relative
commissioni, è consentito effettuare riprese televisive delle pubbliche sedute del Consiglio stesso e
delle Commissioni consiliari ad opera di emittenti televisive o cittadini eventualmente interessati.
2 L’allacciamento della strumentazione di ripresa alla rete elettrica comunale delle emittenti
televisive o cittadini interessati all’effettuazione delle riprese televisive può esser consentita solo
previa autorizzazione del Presidente della seduta e solo per il tempo strettamente necessario alle
riprese stesse.
Art. 59 – Limiti delle riprese audio/video
1. Al fine di prevenire l’indebita divulgazione di dati sensibili, ai sensi del D.lgs. 196/2003 per
tutelare ed assicurare la riservatezza dei soggetti presenti, o oggetto del dibattito, sono vietate le
riprese audiovisive ogni qualvolta le discussioni hanno ad oggetto dati sensibili o giudiziari
secondo la definizione fornita dalla normativa vigente.
Art. 60 – Pubblicazione delle sedute
1. Le riprese video effettuate dal Comune saranno messe a disposizione dei cittadini in un archivio
consultabile sul sito del Comune entro quattro giorni dalla chiusura della seduta, esclusi i giorni
non lavorativi e fatte in ogni caso salve eventuali problematiche tecniche.
2. I video saranno riprodotti dal Comune prevalentemente in forma integrale senza modificazione
alcuna. Qualora si renda necessario, è possibile dividere la registrazione in più segmenti quando non
siano pregiudicati l’integrità e la comprensibilità dei lavori consiliari.
3. La diffusione streaming in diretta delle sedute pubbliche e delle riprese video sul sito del Comune
è consentita dal presente regolamento.
Art. 61 - Responsabilità
1. Ciascun consigliere o amministratore è individualmente responsabile per le opinioni ed
affermazioni dichiarate durante le riprese.
Art. 62 – Norma finale
1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente capo si applicano le disposizioni vigenti
in materia di protezione dei dati personali.