cartella clinica MMG [modalità compatibilità]
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cartella clinica MMG [modalità compatibilità]
Perché occuparsi della cartella clinica ? 1. Perché è uno strumento della professione 2. Perché è la storia clinica del paziente 3. Perché è la storia del nostro esercizio professionale 4. Perché è una tutela del sanitario 5. Perché è una tutela del cittadino 6. Perché ha implicazioni medico legali e giudiziarie 7. Perché è una traccia della storia STRUMENTO DELLA PROFESSIONE - in ospedale pubblico o privato - nello studio libero professionale - nello studio convenzionato con il SSN (mmg, pls) - nelle strutture poliambulatoriali (pubbliche o private) - nei consultori - nelle strutture per anziani (case di riposo, RSA, etc) pubbliche o private - al domicilio del paziente -… STORIA CLINICA DEL PAZIENTE - raccoglie le informazioni sullo stato di salute del paziente - raccoglie le informazioni sullo stile di vita del paziente - raccoglie le informazioni sulla famiglia e sul lavoro del paziente - contiene il consenso informato - contiene il diario clinico del paziente - contiene gli esiti degli accertamenti strumentali effettuati dal paziente - contiene i referti delle visite alle quali il paziente si è sottoposto - contiene informazioni utili in futuro (aspetti assicurativi, etc…) -… STORIA DEL NOSTRO ESERCIZIO PROFESSIONALE -segue l’evoluzione del nostro “agire” medico -segue il nostro aggiornamento e la nostra formazione - segue il continuo e costante ammodernamento degli strumenti (paperless) - obbliga ad una visione sistematica del nostro operare (c.c. orientata per problemi) - indirizza ad una revisione critica del nostro operare - determina percorsi diagnostici e scelte terapeutiche - costituisce la base di un eventuale ed oggi non più procrastinabile dibattito bioetico (c.d. Bioetica clinica) TUTELA DEL SANITARIO - certifica la sua attività professionale step by step - documenta i percorsi diagnostici - registra le opzioni terapeutiche - costituisce “momento storico” di riferimento per il futuro - soggiace agli obblighi del Codice Deontologico (artt. 24 – 25 – 26) - soggiace agli obblighi del Codice della Privacy - ha natura sia pubblica che privata -… Codice di Deontologia Medica 2006 integrato il 23 febbraio 2007 Art. 24 Certificazione Il medico è tenuto a rilasciare al cittadino certificazioni relative al suo stato di salute che attestino dati clinici direttamente constatati e/o oggettivamente documentati documentati.. Egli è tenuto alla massima diligenza, alla più attenta e corretta registrazione dei dati e alla formulazione di giudizi obiettivi e scientificamente corretti corretti.. Art. 25 Documentazione clinica Il medico deve, nell’interesse esclusivo della persona assistita, mettere la documentazione clinica in suo possesso a disposizione della stessa o dei suoi legali rappresentanti o di medici e istituzioni da essa indicati per iscritto. Art. 26 Cartella clinica La cartella clinica delle strutture pubbliche e private deve essere redatta chiaramente, con puntualità e diligenza, nel rispetto delle regole della buona pratica clinica e contenere, oltre ad ogni dato obiettivo relativo alla condizione patologica e al suo decorso, le attività diagnostico-terapeutiche praticate. La cartella clinica deve registrare i modi e i tempi delle informazioni nonché i termini del consenso del paziente, o di chi ne esercita la tutela, alle proposte diagnostiche e terapeutiche; deve inoltre registrare il consenso del paziente al trattamento dei dati sensibili, con particolare riguardo ai casi di arruolamento in un protocollo sperimentale. TUTELA DEL CITTADINO - contiene dati di sua pertinenza - è di sua proprietà - rappresenta la sua storia clinica (e non solo) - lo segue se cambia il medico di fiducia -costituisce un prezioso documento per il suo futuro -… IMPLICAZIONI MEDICO LEGALI E GIUDIZIARIE - deve essere tenuta riservata - contiene il consenso al trattamento dei dati - va redatta con accuratezza - va redatta con completezza di dati - va scritta in forma leggibile (!!) - può essere fonte di benefici previdenziali ed assicurativi per il paziente (INPS, INAIL, invalidità civile, infortunistica privata) - è documento di riferimento per eventuali procedimenti giudiziari (civili e penali) - rappresenta elemento di prova per eventuali procedimenti presso la Commissione di disciplina dell’Ordine dei medici e degli odontoiatri TRACCIA DELLA STORIA Costituisce il documento del nostro agire professionale nel tempo e spesso rimane l’unico parametro di riferimento che consente a chi ci segue negli anni di rapportarsi a noi e al paziente in un unicum che è l’essenza della relazione medica. L’analisi a posteriori di una cartella clinica domiciliare di un paziente che è deceduto per una neoplasia maligna e che abbiamo seguito integrandoci con il servizio infermieristico rappresenta sempre (per chi ha scritto queste diapositive) un momento unico ed irripetibile di confronto con sé stesso e con le scelte che ha operato da solo, con i familiari e con gli operatori sanitari.