062 Regolamento comunale per la gestione deli

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062 Regolamento comunale per la gestione deli
COMUNE DI PESCHIERA DEL GARDA
Città Turistica e d’Arte
c.a.p. 37019 - P.le Betteloni 3 - tel. 0456400600 fax 0457552901
Sito internet www.comune.peschieradelgarda.vr.it
COMUNE DI PESCHIERA DEL GARDA
REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA GESTIONE DEGLI SPAZI ACQUEI E A TERRA NELLE
ZONE PORTUALI ED EXTRA PORTUALI DEL COMUNE DI
PESCHIERA DEL GARDA
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APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. DEL 9 DEL 17/3/2011
INDICE
NORME GENERALI
art. 1 Oggetto
art. 2 Piano Porti e Piano Regolatore Spondale
art. 3 Restrizioni per tipologie di attività
art. 4 Disposizioni generali per la locazione di natanti non a motore
art. 5 Disposizioni generali per la locazione di natanti a motore
art. 6 Disposizioni generali per le aree di sosta natanti a tariffa oraria
art. 7 Disposizioni generali per la concessione di spiagge libere attrezzate
TITOLO I – ASSEGNAZIONE E GESTIONE DEGLI SPAZI ACQUEI E A TERRA IN
AREE NON PORTUALI
art. 8 Domanda e documentazione da allegarsi
art. 9 Istruttoria della domanda
art. 10 Concorso di più domande di concessione per la medesima area
art. 11 Rilascio della concessione e spese a cura del concessionario
art. 12 Atto di concessione
art. 13 Pagamenti
art. 14 Rinnovo concessione
art. 15 Variazioni sostanziali nel rapporto di concessione
art. 16 Risoluzione del rapporto di concessione
TITOLO II – CONCESSIONI D’ORMEGGIO ALL’INTERNO DI CAMPI BOE IN AREE
NON PORTUALI
art. 17 Assegnazione e gestione
TITOLO III – AREE A TERRA ED A LAGO IN ZONE PORTUALI CON DESTINAZIONE
D’USO DIVERSO DA CONCESSIONE D’ORMEGGIO NEI PORTI
art. 18 Aree a terra ed a lago in zone portuali con destinazione d’uso diverso da
concessione d’ormeggio nei porti
TITOLO IV – SPAZI ACQUEI PER LE BOE D’ORMEGGIO NEI PORTI
Art. 19 Spazi acquei per le boe d’ormeggio nei porti
TITOLO V – NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 20 Norme transitorie e finali
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NORME GENERALI
ART. 1
OGGETTO
Il presente regolamento determina e richiama i criteri e le modalità di assegnazione e di gestione
degli spazi acquei ed a terra nelle zone portuali ed extraportuali per l’esercizio della delega delle
funzioni amministrative conferite dalla Regione Veneto ai Comuni Rivieraschi della sponda
Veronese del Lago di Garda.
L’occupazione degli spazi è subordinata al rilascio di un provvedimento concessorio.
La concessione ha carattere essenzialmente fiduciario.
La realizzazione di qualsiasi opera è sottoposta ai vincoli discendenti dalla normativa urbanisticoedilizia e paesaggistico-ambientale vigente.
Per quanto non disposto dal presente regolamento si applicano le norme del Codice della
Navigazione nonché la vigente normativa statale e regionale in materia.
ART. 2
PIANO PORTI E PIANO REGOLATORE SPONDALE
Il Comune di Peschiera del Garda nell’ambito delle norme dettate dalla Legge Regionale
n.52/1989 ha adottato il proprio Piano Porti, che è stato approvato dalla Giunta Regionale (e poi
ratificato con passaggio in Consiglio con. delibera n. 3 del 29 gennaio 2010 ), ed ha approvato il
proprio Piano di Regolatore Spondale tramite approvazione del Consiglio Comunale n.
del
.
.
Il Piano Porti ed il Piano di Regolatore Spondale definiscono la distribuzione degli spazi acquei ed
a terra e ne individuano le destinazioni d’uso e le modalità di utilizzo.
E’ facoltà della Giunta Comunale apportare successive modifiche.
ART. 3
RESTRIZIONI PER TIPOLOGIE DI ATTIVITA’
Il Comune di Peschiera del Garda per quanto riguarda sia gli spazi portuali che
extraportuali vieta nel proprio spazio acqueo di competenza il rilascio di concessioni delle
seguenti attività al fine di garantire maggior sicurezza ai bagnanti:
• Moto d’acqua e acquascooter e mezzi similari,
• Attività di sci nautico e similari (ad es. wakeboard e wakeskate)
• Esercizio del kite-surf
• Paracadutismo ascensionale e di rimorchio di galleggianti (es. ciambelle, siluri e
banana boat)
• Idrovolanti e idroscali
ART. 4
DISPOSIZIONI GENERALI PER LA LOCAZIONE DI NATANTI NON A MOTORE
L’esercizio dell’attività di locazione di Pattini, Sandolini, Pedalo’, Canoe, Mosconi e Tavole
a Vela e/o qualunque altro mezzo non a motore destinati al diporto, da parte delle ditte
debitamente autorizzate dal Comune, deve essere effettuato con l’osservanza delle
seguenti disposizioni:
1) i natanti a remi o a pedali comunemente denominati canoe, pattini, sandolini,
mosconi e natanti similari non potranno superare i 500 (cinquecento) metri dalla
costa anche se munite delle dotazioni di sicurezza previste dalla normativa vigente.
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2)
3)
4)
5)
6)
7)
I predetti natanti possono imbarcare un numero massimo di persone nel rispetto dei
limiti previsti dall’art.13 del D.M. 478/99;
le tavole a vela e i piccoli natanti a vela non possono allontanarsi più di 1 (uno)
miglio dalla costa in ore diurne;
i natanti di cui ai punti 1 e 2 non possono essere condotti da persone di età inferiore
ai 14 (quattordici) anni;
il locatore deve sempre tenere approntata un’idonea unità di salvataggio dotata di
salvagente anulare munita di corda galleggiante di 30 (trenta) metri e cavo di
rimorchio per interventi di emergenza e da utilizzare per il rientro dei natanti locati in
caso di pericolo o di cambiamento meteorologico. Tale unità di salvataggio non è
necessaria quando il locatore si identifichi col titolare di uno stabilimento balneare
che sia già munito di unità per soccorso. Gli scafi dei natanti locati devono essere
contrassegnati mediante indicazione delle ditta e ragione sociale e con un numero
progressivo. Quando lo stato del lago, secondo il prudente apprezzamento del
locatore, diviene pericoloso ovvero sussistano altre situazioni di pericolo o rischio
per la navigazione in sicurezza, il locatore non deve procedere al noleggio delle
unità In tali condizioni di pericolo non deve procedere alla locazione dei natanti e,
comunque, deve adoperarsi per favorirne il veloce rientro se già in acqua.
Per le tavole a vela (windsurf), l’atterraggio e l’uscita dovranno avvenire
esclusivamente tramite l’apposito corridoio di atterraggio correttamente indicato da
boe di segnalazione.
Per l’uso della tavola a vela (windsurf) deve essere indossato idoneo giubbetto di
salvataggio di tipo approvato o altro aiuto di galleggiamento previsti dalla normativa
vigente.
È obbligo del locatore di informare i clienti per quanto riguarda tutte le normative in
ambito di sicurezza e di tutte le buone norme comportamentali per una corretta
navigazione, l’esposizione di eventuali cartelli informativi decisi dal Comune o
qualsiasi adeguamento alle norme di sicurezza saranno a carico delle ditte
noleggiatrici.
ART. 5
DISPOSIZIONI GENERALI PER LA LOCAZIONE DI NATANTI A MOTORE
L’esercizio dell’attività di locazione di imbarcazioni a motore destinati al diporto, da parte
delle ditte debitamente autorizzate dal Comune, deve essere effettuato con l’osservanza
delle seguenti disposizioni:
1) le persone che svolgono tale attività, saranno direttamente responsabili
dell’efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati.
2) Gli scafi dei natanti locati devono essere contrassegnati mediante indicazione delle
ditta e ragione sociale e con un numero progressivo e dovranno sempre essere
muniti a bordo delle dotazioni di sicurezza previste per legge.
3) Il numero di persone trasportabili da ciascun mezzo, compreso il conduttore, non
potrà superare quello stabilito dal relativo certificato di omologazione CE, che dovrà
essere presente a bordo in originale o in copia autentica.
4) L’atterraggio e la partenza delle unità deve avvenire solo attraverso gli appositi
corridoi, alla velocità minima prevista dal codice della navigazione.
5) Nel momento in cui vengono rilasciate o rinnovate concessioni di aree per
l’esercizio dell’attività la ditta assegnataria deve rinunciare alle concessioni di posti
barca all’interno dei porti e porti canale del Comune di Peschiera del Garda, se non
utilizzati per altri scopi eccedenti il noleggio (es. mezzi di rimozione per le ditte
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abilitate), all’interno della concessione verrà indicato il numero massimo di
imbarcazioni che è possibile disporre all’interno dell’area stessa.
6) È obbligo del locatore di informare i clienti per quanto riguarda tutte le normative in
ambito di sicurezza e di tutte le buone norme comportamentali per una corretta
navigazione, l’esposizione di eventuali cartelli informativi decisi dal Comune o
qualsiasi adeguamento alle norme di sicurezza saranno a carico delle ditte
noleggiatrici.
ART. 6
DISPOSIZIONI GENERALI PER LE AREE DI SOSTA NATANTI A TARIFFA ORARIA
L’esercizio dell’attività di sosta natanti a tariffa oraria di imbarcazioni a motore destinati al
diporto, da parte delle ditte debitamente autorizzate dal Comune, deve essere effettuato
con l’osservanza delle seguenti disposizioni:
1) Le persone che svolgono tale attività dovranno essere muniti di copertura
assicurativa R.C. per lo svolgimento dell’attività stessa.
2) Nelle aree di sosta oraria a pagamento gestite da ditte o associazioni, le
imbarcazioni in sosta dovranno sempre esporre una ricevuta attestante il
pagamento ed il periodo della sosta, questa comunque non potrà mai superare il
limite massimo e non rinnovabile di una settimana, ogni violazione sarà considerata
sosta abusiva e verrà quindi sanzionata e perseguita dagli organi di controllo
secondo normativa vigente.
3) È obbligo del concessionario informare i clienti per quanto riguarda tutte le
normative in ambito di sicurezza e di tutte le buone norme comportamentali per una
corretta permanenza durante la sosta e navigazione, l’esposizione di eventuali
cartelli informativi decisi dal Comune o qualsiasi adeguamento alle norme di
sicurezza saranno a carico delle ditte assegnatarie della concessione.
ART. 7
DISPOSIZIONI
ATTREZZATE
GENERALI
PER
LA
CONCESSIONE
DI
SPIAGGE
LIBERE
Per spiaggia libera attrezzata si intende ogni area demaniale lacuale data in concessione
a ditte o soggetto privato che eroga servizi legati alla balneazione. La spiaggia libera
attrezzata è caratterizzata da accesso libero e gratuito, il concessionario previo accordo
con l’Amministrazione Comunale deve garantire i servizi minimi concordati tra i seguenti,
che sono forniti gratuitamente:
1) Pulizia
2) Sorveglianza
3) Salvamento (valutato di caso in caso dall’Amministrazione Comunale)
4) Servizi igienici
5) Manutenzioni ordinarie
All’interno delle spiagge libere attrezzate è possibile consentire l’ingresso di animali
domestici, sorvegliati ed accuditi dai rispettivi accompagnatori per l’intera permanenza
all’interno dell’area medesima, adottando ogni utile ed opportuno accorgimento per
salvaguardare l’incolumità e la tranquillità dei cittadini, la balneazione pubblica e
assicurando comunque il rispetto e la cura degli animali e le necessarie condizioni
igieniche secondo le vigenti normative.
Nelle spiagge libere attrezzate:
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1) Le condizioni di accesso libero e gratuito, i servizi gratuiti e quelli a pagamento
devono essere chiaramente indicati attraverso un apposito cartello ben visibile
all’interno dell’area in concessione;
2) Deve essere garantita la visibilità e l’effettiva possibilità di accesso a lago delle
persone diversamente abili ai sensi della Legge 5 febbraio 1992 n. 104, nel limite
della conformazione della spiaggia.
3) Devono essere favorite le migliori e più ampie condizioni di accesso evitando
percorsi obbligati che prefigurino controlli del gestore sull’utente o per cui l’utente si
senta in dovere di richiedere un servizio a pagamento;
4) Per il posizionamento di manufatti anche a carattere temporaneo e precario si
rimanda alle norme previste dallo strumento urbanistico vigente.
5) E’ fatto obbligo del concessionario la delimitazione del corrispondente spazio
acqueo da destinarsi alla balneazione.
6) Tutte le attrezzature mobili tipo ombrelloni e sdraio devono essere rimosse prima
della chiusura serale.
7) Sono consentite attività complementari alla balneazione purché connesse all’uso del
lago e della spiaggia (attività di cui all’art. 4 e solo dopo aver ottenuto il parere
favorevole dell’Amministrazione per quanto riguarda le aree da adibire a giochi da
spiaggia)
8) È obbligo del concessionario informare i clienti per quanto riguarda tutte le
normative in ambito di sicurezza e di tutte le buone norme comportamentali,
l’esposizione di eventuali cartelli informativi decisi dal Comune saranno a carico del
concessionario.
TITOLO I
ASSEGNAZIONE E GESTIONE IN AREE NON PORTUALI
ART. 8
DOMANDA E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARSI
Il richiedente può presentare in qualsiasi periodo dell’anno domanda di concessione di aree a terra
ed a lago nelle zone extraportuali.
La domanda deve essere compilata e sottoscritta dal richiedente, resa legale mediante
apposizione di marca da bollo e corredata dalla seguente documentazione:
a) relazione sul tipo di occupazione e sulla destinazione d'uso dell'area richiesta;
b) elaborato tecnico, in cinque copie, formato UNI A4, di cui uno in bollo, a firma del richiedente e
di un tecnico iscritto all’Albo Professionale. Tale elaborato deve contenere:
b.1- stralcio mappale scala 1:2000 o 1:1000, con indicazione della zona che si intende
occupare;
b.2- disegno planimetrico in scala almeno 1:200 dell'area richiesta in concessione, dal quale si
possa rilevare con precisione la sua forma e dimensione, la sua posizione rispetto a dei punti di
riferimento e contenere una illustrazione dettagliata degli eventuali manufatti insistenti o previsti
sull'area richiesta, unitamente allo schema degli eventuali impianti sotterranei di sottoservizi;
b.3- sezioni ed eventuali prospetti;
b.4- per i pontili galleggianti si deve produrre una relazione di calcolo nonché particolari costruttivi
a firma di un tecnico abilitato;
c) documentazione fotografica del sito ;
d) attestazione di avvenuto pagamento delle spese di istruttoria;
e) per le opere, ulteriore documentazione attestante la loro conformità urbanistica ed edilizia;
f) per le opere, documentazione prevista dalla legislazione vigente per la verifica della loro
compatibilità sotto il profilo ambientale, paesaggistico e idrogeologico.
ART. 9
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ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA
L’Ufficio Demanio Lacuale controlla la validità della domanda sia dal punto di vista formale, sia
relativamente alla documentazione allegata.
Esso provvede alla richiesta del parere di eventuali altre Amministrazioni e/o Enti, promuovendo
una conferenza di servizi.
Acquisiti i pareri favorevoli, l’Ufficio Demanio Lacuale può disporre un sopralluogo per accertare la
corrispondenza a quanto risulta dagli elaborati, anche al fine di quantificare la superficie di
occupazione.
La motivazione dell’eventuale diniego al rilascio della concessione viene portata a conoscenza
dell'interessato tramite invio di raccomandata con ricevuta di ritorno, concedendo dieci giorni di
tempo dal ricevimento della comunicazione per presentare le controdeduzioni.
ART. 10
CONCORSO DI PIU’ DOMANDE DI CONCESSIONE PER LA MEDESIMA AREA
Nel caso di due o più domande concorrenti e aventi la medesima tipologia di utilizzo sempre
nell’ambito di quanto espressamente previsto dall’Amministrazione Comunale l’assegnazione
avverrà tramite procedura concorsuale con offerte in aumento così come previsto dal R.D.
726/1895.
Al fine della tutela dell’ambiente costiero, per il rilascio di nuove concessioni demaniali a terra e a
lago per attività turistico-ricreative è data preferenza alle richieste che comportino attrezzature non
fisse e completamente amovibili.
ART. 11
RILASCIO DELLA CONCESSIONE E SPESE A CURA DEL CONCESSIONARIO
L’Ufficio Demanio Lacuale, previa presentazione dell'attestazione dell'avvenuto pagamento del
canone e della cauzione, fa sottoscrivere l'atto di concessione in doppio originale.
L'atto viene repertoriato, reso legale e conservato agli atti.
Una copia conforme all'originale viene trasmessa al concessionario.
Tutte le spese fiscali e quelle relative all’eventuale registrazione sono a totale carico del
concessionario.
Nel caso di pontili e/o strutture similari la sottoscrizione della concessione rimane comunque
subordinata alla presentazione del titolo abilitativo edilizio, al collaudo strutturale e al certificato di
agibilità se necessario.
ART. 12
ATTO DI CONCESSIONE
Gli elementi essenziali dell'atto di concessione sono i seguenti:
- dati di identificazione del concessionario o dei concessionari;
- dati di identificazione dell’ area concessa e del relativo uso;
- data della decorrenza della concessione;
- durata temporale della concessione che è di anni sei;
- importo del canone annuo di concessione e della cauzione, pari a quello del canone annuale.
Alla concessione è allegato l'elaborato planimetrico presentato all'atto della domanda.
L'atto di concessione è firmato dal Responsabile dell’Ufficio Demanio Lacuale e dal richiedente.
ART. 13
PAGAMENTI
Per tutta la durata della concessione il titolare effettua versamenti annuali ed anticipati dei canoni.
L'importo del canone viene aggiornato ogni anno dalla Giunta Regionale sulla base degli indici
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ISTAT.
A garanzia di tutti gli obblighi assunti con la sottoscrizione dell'atto di concessione e degli eventuali
danni causati all'Amministrazione comunale per fatti od omissioni inerenti alla concessione, il
concessionario costituisce, prima della stipula, un deposito cauzionale e polizza assicurativa nelle
forme previste dall'Amministrazione concedente e dalla normativa vigente.
ART. 14
RINNOVO CONCESSIONE
Entro i tre mesi precedenti la data di scadenza della concessione - farà fede il timbro postale di
spedizione della raccomandata A.R. – il concessionario può chiedere per iscritto il suo rinnovo. La
domanda di rinnovo della concessione è pubblicata all’Albo pretorio del Comune in cui ricade
l’area oggetto dell’istanza di concessione (o la maggior parte di essa) e sul sito internet
istituzionale del Comune entro 15 giorni decorrenti dal ricevimento dell’istanza. La pubblicazione
ha una durata di 20 giorni durante i quali tutti coloro che vi hanno interesse possono presentare
domanda di concessione concorrente sulla medesima area. Si procede, quindi, ai sensi
dell’articolo 10.
Qualora non debba subentrare un nuovo concessionario, l’Ufficio Demanio Lacuale – previo
pagamento delle spese di istruttoria – verifica la sussistenza dei requisiti e procede al rinnovo della
concessione, aggiornando l'importo del canone e della cauzione.
Non vi sono limiti di rinnovo per le Concessioni assentite. Il concessionario che non richieda il
rinnovo della concessione nei termini temporali di cui sopra perde il diritto alla concessione.
ART. 15
VARIAZIONI SOSTANZIALI NEL RAPPORTO DI CONCESSIONE
A. USO DEL BENE
Durante la validità della concessione non è possibile mutare, senza la necessaria autorizzazione,
la destinazione d'uso del bene demaniale concesso, pena la decadenza della concessione stessa.
B. SUBINGRESSO NELLA CONCESSIONE
In caso di morte del concessionario gli eredi possono subentrare nel godimento della concessione,
ma devono categoricamente presentare domanda di subingresso entro sei mesi, sotto pena di
decadenza.
Se, per ragioni attinenti all'idoneità tecnica od economica degli eredi, l’Ufficio Demanio Lacuale
non ritiene opportuno confermare la concessione, si applicano le norme relative alla revoca. Non
sono previste altre clausole di subingresso nella concessione se non per mortis causa.
ART. 16
RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI CONCESSIONE
A. RINUNCIA
La volontà di rinuncia da parte del concessionario è ammessa solo in forma scritta, con successiva
presa d'atto da parte dell'Ufficio Demanio Lacuale.
Qualora tale volontà venisse manifestata da uno solo dei contitolari della concessione, il rapporto
di concessione continua con il superstite, previa richiesta contestuale all'atto della rinuncia. La
rinuncia produce i suoi effetti trenta giorni dopo la data di assunzione al protocollo della stessa,
con obbligo di sgomberare l’area demaniale.
E' facoltà dell'Amministrazione comunale ordinare la rimessa in pristino stato dei luoghi alla
scadenza del predetto periodo.
Qualora il concessionario non vi ottemperi si provvede d'ufficio con spese a carico
dell'inadempiente. Il maggior onere dovuto per l’eventuale occupazione abusiva delle aree a terra
e a lago accertato d’ufficio, viene introitato con rivalsa sul deposito cauzionale.
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Non si dà luogo alla restituzione del canone relativo al periodo di non uso dell’area demaniale.
L’Amministrazione comunale si rivale sulla cauzione anche per il mancato pagamento delle spese
d’istruttoria previste nel caso di rinuncia.
B. REVOCA DELLA CONCESSIONE
A norma dell'art 42 del Codice della Navigazione, ove ricorrano motivi inerenti al pubblico uso o
per altre ragioni di pubblico interesse, l'Ufficio Demanio Lacuale revoca le concessioni. L'Ufficio
Demanio Lacuale provvede alla restituzione del canone relativo al periodo di non uso
dell'ormeggio e, accertato l'adempimento del concessionario agli obblighi contrattuali e
all'eventuale risarcimento danni, dispone la restituzione senza interessi del deposito cauzionale. Il
decreto di revoca è portato a conoscenza dell'interessato tramite invio di raccomandata con
ricevuta di ritorno.
E' facoltà dell'Amministrazione comunale ordinare la rimessa in pristino stato dei luoghi entro un
termine fissato. Qualora il concessionario non vi ottemperi si provvede d'ufficio con spese a carico
dell'inadempiente.
C. DECADENZA DELLA CONCESSIONE
A norma dell'art. 47 del Codice della Navigazione l'Ufficio Demanio Lacuale dichiara la decadenza
del concessionario per:
a) mancata esecuzione delle opere prescritte nell’atto di concessione o mancato inizio della
gestione, nei termini assegnati;
b) uso non continuato durante il periodo fissato a questo effetto nell'atto di concessione , o cattivo
uso;
c) mutamento sostanziale non autorizzato dello scopo per il quale è stata fatta la concessione;
d) omesso pagamento del canone annuo;
e) abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione;
f) inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione, o imposti da norme di leggi o di
regolamenti.
Nel caso di cui alle lettere a) e b) l’Amministrazione può accordare una proroga al concessionario.
L'inizio della procedura di decadenza viene comunicato all' interessato il quale, entro il termine di
venti giorni, dalla comunicazione, può presentare le sue controdeduzioni. Non si dà luogo alla
restituzione del canone relativo al periodo di non uso dell'area demaniale in concessione e la
cauzione è trattenuta a titolo di risarcimento del danno derivante dal mancato rispetto degli obblighi
contrattuali. Il decreto di decadenza è portato a conoscenza dell'interessato tramite invio di
raccomandata con ricevuta di ritorno. E' facoltà dell'Amministrazione comunale ordinare la rimessa
in pristino stato dei luoghi entro un termine fissato.
Qualora il concessionario non vi ottemperi si provvede d'ufficio con spese a carico
dell'inadempiente.
D. TRATTAMENTO DELLA CAUZIONE E RECUPERO COATTIVO
A seguito del venir meno della concessione, accertato che il concessionario ha adempiuto a tutti gli
obblighi contrattuali, nonché al risarcimento di eventuali danni, sono attivate le procedure per la
restituzione della cauzione versata. La cauzione viene restituita senza interessi.
In caso di decadenza la cauzione viene trattenuta dall'Amministrazione comunale a titolo di
risarcimento dei danni dovuti al mancato adempimento degli obblighi contrattuali. Per la parte
eccedente il deposito cauzionale si dà luogo al recupero coattivo delle somme dovute.
TITOLO II
CONCESSSIONI D’ORMEGGIO ALL’INTERNO DI CAMPI BOE IN AREE
NON PORTUALI
ART. 17
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ASSEGNAZIONE E GESTIONE
L’assegnazione di boe d’ormeggio all’interno dei campi boa viene compiuta dall’Ufficio Demanio
Lacuale sulla base dei criteri ed indirizzi fissati dalla delibera della Giunta Municipale n. 162 del
25/09/2003.
TITOLO III
AREE A TERRA ED A LAGO IN ZONE PORTUALI CON DESTINAZIONE
D’USO DIVERSO DA CONCESSIONE D’ORMEGGIO NEI PORTI
ART. 18
AREE A TERRA ED A LAGO IN ZONE PORTUALI CON DESTINAZIONE D’USO
DIVERSO DA CONCESSIONE D’ORMEGGIO NEI PORTI
Per la normativa in materia si fa riferimento al TITOLO II dell’allegato B del Drg n. 880 del
7 aprile 2009 denominato “LINEE GUIDA PER L’ASSEGNAZIONE E LA GESTIONE
DEGLI SPAZI ACQUEI E A TERRA NELLE ZONE PORTUALI DEI COMUNI
RIVIERASCHI DELLA SPONDA VERONESE DEL LAGO DI GARDA” approvato dal
Comune di Peschiera del Garda in data 29 gennaio 2010.
TITOLO IV
SPAZI ACQUEI PER LE BOE D’ORMEGGIO NEI PORTI
ART. 19
SPAZI ACQUEI PER LE BOE D’ORMEGGIO NEI PORTI
Per la normativa in materia si fa riferimento al TITOLO III dell’allegato B del Drg n. 880 del
7 aprile 2009 denominato “LINEE GUIDA PER L’ASSEGNAZIONE E LA GESTIONE
DEGLI SPAZI ACQUEI E A TERRA NELLE ZONE PORTUALI DEI COMUNI
RIVIERASCHI DELLA SPONDA VERONESE DEL LAGO DI GARDA” approvato dal
Comune di Peschiera del Garda in data 29 gennaio 2010.
TITOLO V
NORME TRANSITORIE E FINALI
ART. 20
NORME TRANSITORIE E FINALI
A partire dall’entrata in vigore del presente regolamento ogni disposizione precedente, non
richiamata dal presente regolamento verrà considerata abrogata. Per quanto non disposto si fa
riferimento alla vigente normativa Nazionale e Regionale in materia.
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