1 GAL Valli del Canavese AZIONE 1.2
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1 GAL Valli del Canavese AZIONE 1.2
G.A.L Valli del Canavese AZIONE 1.2 “QUALITA’ E CERTIFICAZIONE” BANDO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI FINANZIAMENTO PER IL MIGLIORAMENTO DEGLI STANDARD LOCALI DI QUALITA’ DELLE IMPRESE DELLA RISTORAZIONE TIPICA E DEI PRODOTTI TIPICI AGROALIMENTARI DESTINATI ALLA RISTORAZIONE. Articolo 1 – Obiettivi e Finalità 1. Il Gruppo di Azione Locale “Valli del Canavese” soc. cons. a r.l. ai sensi del Programma d’Iniziativa Comunitaria Leader Plus 2000/2006 – decisione CE C/2001 3558 del 19/11/2001, del Piano di Sviluppo Locale “Agenzia per gli insediamenti nei territori montani delle Valli del Canavese” approvato con determinazione regionale n. 479 del 20/06/2002, del Complemento di Programmazione della Regione Piemonte predisposto in data 16/07/2002, concede contributi per la realizzazione degli interventi descritti al successivo articolo 4. 2. In attuazione della Misura 1 “Innovazione e qualificazione del sistema produttivo locale”, Azione 1.2 “Qualità e certificazione”, ed in accordo con i risultati dello “Studio per l’individuazione dei parametri locali di qualità”, in libera visione presso la sede del Gal, gli interventi nelle imprese sono finalizzati a: a) a migliorare il livello di tipicità dei locali della ristorazione tipica; b) alla produzione di prodotti tipici locali secondo standard di qualità (forma, peso, volume, consistenza) idonei al servizio in tavola nei ristoranti tipici delle valli alpine del Canavese. Articolo 2 – Area di applicazione 1. Gli investimenti ammessi a finanziamento devono essere localizzati entro l’area di competenza del GAL e, in particolare, l’intero territorio amministrativo dei Comuni di: a) in Comunità Montana “Valle Orco e Soana”: Alpette, Ceresole Reale, Frassinetto, Ingria, Locana, Noasca, Pont Canavese, Ribordone, Ronco Canavese, Sparone, Valprato Soana; b) in Comunità Montana “Alto Canavese”: Canischio, Levone, Pertusio, Prascorsano, Pratiglione, Rivara, San Colombano Belmonte; c) in Comunità Montana “Valle Sacra”: Borgiallo, Castellamonte, Castelnuovo Nigra, Chiesanuova, Cintano, Colleretto Castelnuovo; d) in Comunità Montana “Val Chiusella”: Alice Superiore, Brosso, Issiglio, Lugnacco, Meugliano, Pecco, Rueglio, Trausella, Traversella, Vico Canavese, Vidracco, Vistrorio; e) in Comunità Montana “Dora Baltea Canavesana”: Andrate, Carema, Nomaglio, Quassolo, Quincinetto, Settimo Vittone, Tavagnasco. 1 Articolo 3 – Soggetti destinatari ultimi 1. Sono destinatari del presente bando : a) le piccole e medie imprese che gestiscono esercizi di ristorazione tipica e tradizionale, comprese le imprese agrituristiche che effettuano servizi di ristorazione. Sono escluse le imprese che gestiscono self-service, fast food, pizzerie, ristoranti di cucina straniera; b) gli imprenditori agricoli ai sensi dell’articolo 2135 c.c. come modificato dall’articolo 1 del Decreto Legislativo n. 228 del 18/05/2001, in qualità di persone fisiche e giuridiche, sia in forma singola che in forma associata, inclusi i consorzi e le cooperative; c) le piccole e medie imprese operanti nel settore agroalimentare. 2. Ai fini del presente bando sono considerate piccole e medie imprese quelle definite come tali dal Regolamento CE n. 70/01. 3. Sono escluse le imprese in corso di costituzione. 4. I soggetti di cui al precedente comma 1 possono presentare solo una domanda di contributo a valere sul presente bando; qualora un soggetto operi sia nel settore della ristorazione tipica che nel settore agricolo (es: impresa agrituristica), potrà presentare una domanda di contributo a valere sugli interventi di cui all’art. 4 comma 1 e una domanda a valere sugli interventi di cui all’art. 4 comma 2. Articolo 4 – Spese ammissibili 1. Per le imprese di cui al precedente articolo 3, lettera a) sono ammissibili a finanziamento le seguenti spese materiali per la tipicizzazione dei locali di ristorazione: PARTE INTERNA DEL LOCALE DESTINATO ALLA RISTORAZIONE A) ARCHITETTURA INTERNA A.1 - decorazioni delle pareti in tinte unite tratte dalla tavolozza dei colori tipici delle architetture locali; A.2 - boiseries in doghe di legno di larghezza non inferiore a 12 cm; A.3 - pavimenti in listoni di legno; A.4 - pavimentazioni in monocottura ad imitazione del cotto; A.5 - soffitti con struttura ed orizzontamenti in legno (anche riportati); A.6 - soffitti intonacati con applicazione di finte travi in legno. 2 A.7 - porte e serramenti interni, realizzati prevalentemente in legno; A.8 - pareti e divisori interni collocati all’interno della sala ristorante in legno, ferro battuto (anche rimovibili), finalizzati a creare ambientazioni tipiche. B) ARREDI B.1 – tavoli, sedie ed arredi per il pubblico in legno su modelli tradizionali; C) COMPLEMENTI DI ARREDO E OGGETTISTICA PER IL SERVIZIO IN TAVOLA C.1 - illuminazione curata con lampadari a soffitto o lampade a parete in ferro battuto/lavorato a mano o in legno (i lampadari e le lampade devono avere la predisposizione per le lampadine a “basso consumo”); C.2 – oggettistica per il servizio in tavola realizzata con i materiali tipici dell’artigianato locale (rame, ceramica, legno) e riconducibili alla tradizione alpina e alla cultura locale PARTE ESTERNA DEL LOCALE DESTINATO ALLA RISTORAZIONE D) INSEGNE D.1 – insegne (anche illuminate) indicanti il nome del ristorante tipico realizzate con materiale tipico del luogo (ferro lavorato a mano, pietra, legno, rame) e su modelli di insegne tradizionali; D.2 – insegne dipinte sulla facciata E) INFISSI E DEHORS ESTERNI E.1 – serramenti in legno naturale di forma rettangolare (con proporzioni analoghe a quelle tradizionali), vetri a riquadri ed antoni esterni, solo se presenti nella tradizione locale e se la presenza dei medesimi in posizione aperta non compromette l’immagine dell’edificio; E.2 - vetrate ampie a tamponatura di timpani e di arcate, senza antoni esterni e ben giustificate dalla posizione della facciata; E.3 – dehors e gazebo realizzati con infrastruttura in legno e altri materiali tipici dell’architettura alpina. 3 F) MURATURE IN PIETRA F.1 - Muratura in pietra portante di pezzatura media, con conci d’angolo squadrati e giunti stretti; F. 2 - Rivestimenti in pietra ad imitazione di murature “a secco” con conci di spessore non inferiore a 10 cm posati ad andamento orizzontale. 2. Per le imprese di cui al precedente articolo 3, lettere b) e c) sono ammissibili a finanziamento le seguenti spese materiali per la preparazione, il confezionamento e la porzionatura dei prodotti tipici agroalimentari destinati alla ristorazione: A) SETTORE VINO E SUCCHI DI FRUTTA A.1 - macchine e attrezzature connesse per l’imbottigliamento del vino in bottiglie di vetro da ml 250 fino a ml 500; A.2 – macchine e attrezzature connesse per la preparazione e l’imbottigliamento dei succhi di frutta in bottiglie di vetro da 50 ml a 1.000 ml. B) SETTORE LATTIERO CASEARIO B.1 - macchine e attrezzature connesse per il confezionamento e la porzionatura di prodotti lattiero-caseari (come ad esempio termosigillatrici, macchine porzionatrici etc); B.2 - mini caldaie (fino a 300 litri) a doppio fondo per la produzione di prodotti lattierocaseari tipici in piccole quantità; B.3 - distributori di latte fresco self-service gestiti a cura del produttore e installati presso il ristorante tipico. C) SETTORE MIELE, CONFETTURE DI FRUTTA E PRODOTTI DOLCI SPALMABILI C.1 - macchine e attrezzature connesse per la preparazione e l’invasettamento di miele, confetture e prodotti dolci spalmabili in vasetti da gr. 30 a gr. 1000. D) SETTORE ORTOFRUTTICOLO D.1 - macchine e attrezzature per la spazzolatura e il confezionamento dei tuberi. 4 Articolo 5 – Spese non ammissibili 1. Non sono ammissibili a contributo tutte le spese non pertinenti all’Iniziativa Comunitaria Leader Plus, in generale, e al PSL Valli del Canavese in particolare, e comunque tutte le spese che non sono compatibili con gli interventi di cui al precedente art. 4. 2. Non sono ammissibili interventi per adeguamenti strutturali o tecnologici delle aziende a normative vigenti. 3. Nel dettaglio, è esclusa l’ammissibilità delle spese per l’acquisto di: a) immobili e/o terreni; b) macchinari e attrezzature omologhe, per funzioni ed uso, a quelle già in dotazione dell’azienda, che non contengano cioè elementi di miglioramento della qualità del prodotto finalizzata alla vendita agli esercizi della ristorazione tipica; c) macchinari e attrezzature che rappresentino il semplice rinnovo dell’ordinaria dotazione aziendale; d) minuterie ed utensili di uso comune; e) arredi per ufficio; f) macchinari e attrezzature usate; g) materiali pubblicitari e promozionali (depliant, brochure, acquisto spazi pubblicitari) h) attrezzature informatiche (hardware e software) non direttamente connesse al miglioramento qualitativo, utilizzate per la gestione aziendale; i) veicoli e motrici di trasporto; j) scorte di materie prime, semilavorati e beni di consumo k) imballaggi, cassoni, contenitori, barriques, ecc. 4. Non è ammessa a finanziamento l’I.V.A. che possa essere, in qualunque modo e a qualsiasi titolo, recuperata dal destinatario. 5. Non sono, in ogni caso, ammissibili a contributo il noleggio di attrezzature, gli investimenti finanziari con leasing e la manutenzione di macchinari e attrezzature. Articolo 6 - Entità dei contributi 1. Per la realizzazione degli interventi descritti all’articolo 4 comma 1, è concesso un contributo in conto capitale pari al 50% della spesa ammessa a finanziamento. La spesa massima ammessa a finanziamento è pari ad euro 40.000 per ogni domanda; nel caso in cui l’investimento dell’impresa risulti superiore a 40.000 €, la parte eccedente la spesa massima non sarà ammessa a finanziamento. E’ comunque necessario che l’impresa rendiconti al GAL l’intero importo di investimento dichiarato. Il limite massimo di contributo è, in ogni caso, stabilito in 20.000 € per domanda, con applicazione del regime de minimis. La domanda deve prevedere una spesa minima pari ad euro 5.000 e deve rispettare gli obblighi indicati all’art. 12 comma 1, pena la non ammissibilità della stessa. 2. Per la realizzazione degli interventi descritti all’articolo 4 comma 2, è concesso un contributo in conto capitale pari al 50% della spesa ammessa a finanziamento. La spesa massima ammessa a finanziamento è pari ad euro 20.000 per ogni domanda; nel caso in cui l’investimento dell’impresa risulti superiore a 20.000 €, la parte eccedente la spesa massima non sarà ammessa a finanziamento. E’ comunque 5 necessario che l’impresa rendiconti al GAL l’intero importo di investimento dichiarato. Il limite massimo di contributo è, in ogni caso, stabilito in 10.000 € per domanda, con applicazione del regime de minimis ove previsto dalla normativa vigente. La domanda deve prevedere una spesa minima pari ad euro 3.000, pena la non ammissibilità della stessa. 3. Le spese tecniche di progettazione sono ammesse nella misura massima del 10% sulla spesa complessiva effettuata solo per lavori e opere di natura edile, al netto dell’IVA; le spese tecniche sono ritenute quindi ammissibili solo se sono previsti interventi di tipo strutturale che richiedono la elaborazione di atti tecnici da parte di professionisti abilitati. 4. Le risorse finanziarie di cui dispone il GAL per il sostegno delle iniziative di cui al presente bando risultano pari a 157.920,16 Euro, attivate per il 25% sul contributo assegnato dal Fondo Europeo per l’Orientamento e la Garanzia in Agricoltura (F.E.O.G.A) e per la parte restante da Contropartite Pubbliche Nazionali, e sono così suddivise: a) per la realizzazione degli interventi di cui all’articolo 4 comma 1 sono destinate risorse pubbliche per 120.000 Euro di contributo pubblico; b) per la realizzazione degli interventi di cui all’articolo 4 comma 2 sono destinate risorse pubbliche per 37.920,16 Euro di contributo pubblico. Articolo 7 – Tempi e modalità di presentazione delle domande 1. Le domande di finanziamento, corredate di tutta la documentazione prevista al successivo articolo 8, devono essere presentate al G.A.L. “Valli del Canavese”, presso la sua sede legale ed operativa di Via Torino 17 - 10080 Locana, 16 dicembre 2005, alle ore 12. 2. Le domande potranno essere consegnate a mano, all’indirizzo succitato, nei normali orari di apertura degli uffici, oppure trasmesse con lettera raccomandata A.R.. Anche le domande inviate per posta dovranno necessariamente pervenire alla sede del GAL entro il termine di cui al comma precedente; pertanto, non farà fede la data del timbro postale. Articolo 8 – Documentazione da allegare alla domanda 1. La domanda va presentata in carta libera sul modello predisposto dal GAL (Allegato A del bando), corredato della sottoindicata documentazione: a) dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui all’allegato 1 del modulo di domanda; b) consenso al trattamento dei dati personali di cui all’allegato 2 del modulo di domanda; c) preventivo/i per tutte le voci di spesa contenute nell’intervento oggetto di domanda di contributo, redatto/i a misura (ovvero specificando caratteristiche di ogni singolo elemento, costo unitario, n. di elementi da acquistare, costo totale della fornitura) su carta intestata e con timbro e firma del fornitore; 6 d) computo metrico estimativo redatto a misura e tavola progettuale, sottoscritti da un tecnico abilitato, contenenti le descrizioni dell’intervento o degli interventi (tali elaborati devono essere presentati solo se l’intervento prevede opere di tipo strutturale); e) copia dello statuto, nel caso di presentazione della domanda di contributo da parte di società cooperative e/o associazioni e consorzi di imprese; f) fotocopia del documento di identità (in corso di validità) del soggetto sottoscrittore; g) per le PMI di cui all’articolo 3 comma 1, lettere a) e c), dichiarazione in materia di de minimis di cui all’allegato 3 del modulo di domanda; h) dichiarazione di disponibilità dell’immobile nell’ambito del quale viene realizzato l’intervento (solo nel caso in cui il richiedente non sia unico proprietario dell’immobile), di cui all’allegato 4 del modulo di domanda; i) dichiarazione di fattibilità dell’intervento in rapporto alla strumentazione urbanistica vigente o adottata (solo se l’intervento prevede opere strutturali che richiedano autorizzazioni comunali), di cui all’allegato 5 del modulo di domanda; j) ogni altra documentazione ritenuta utile alla comprensione dell’intervento proposto (facoltativa). 2. Il GAL si riserva di chiedere ogni ulteriore documentazione qualora si rendesse necessaria per l’istruttoria della pratica. Articolo 9 – Tempi di realizzazione 1. Le spese sostenute per la realizzazione degli interventi saranno ritenute ammissibili solo se effettuate successivamente alla data di presentazione della domanda di contributo. 2. Tutti gli investimenti dovranno essere effettuati e completati in modo definitivo entro e non oltre il 17/03/2006 (quindi i pagamenti, che devono essere effettuati solo tramite bonifico bancario, dovranno essere regolati con data non posteriore al 17/03/2006), con consegna della relativa rendicontazione finale di spesa al GAL entro il 22/03/2006, pena la revoca del contributo. Articolo 10 – Modalità istruttoria e valutazione delle domande 1. Le domande di contributo, ricevute e protocollate dal GAL entro i tempi previsti, saranno esaminate da una Commissione di Valutazione appositamente nominata dal Consiglio di Amministrazione del GAL. 2. La Commissione di Valutazione sarà formata dal Direttore del GAL e da tecnici incaricati secondo i profili professionali più idonei in relazione al contenuto delle domande pervenute. 3. La Commissione procederà alla valutazione delle domande pervenute nel rispetto dell’ordine cronologico di arrivo e in base a: 7 • un’istruttoria di ammissibilità formale (completezza della domanda e della documentazione obbligatoria allegata, rispondenza ai requisiti del bando per l’accesso al finanziamento); • una valutazione di merito per l’attribuzione di punteggi (secondo quanto previsto al successivo art. 11 “Criteri di priorità per l’assegnazione del punteggio”). 4. La valutazione di merito sarà effettuata per le sole domande risultate formalmente ammissibili a seguito dell’istruttoria formale. 5. La Commissione di Valutazione si riserva di richiedere documentazione integrativa relativa all’intervento proposto dall’impresa. 6. La Commissione di valutazione redigerà, al termine del suo lavoro di valutazione, un verbale in cui, per ciascun settore economico, saranno definiti: a. gli interventi non ammissibili; b. due graduatorie delle domande ammissibili, distinte come da art. 4 comma 1 e comma 2 del presente bando, con indicazione per ciascuna domanda del punteggio attribuito sulla base dei criteri di cui all’art. 11, della spesa ammissibile e del relativo contributo assegnabile. Le risorse saranno assegnate fino al raggiungimento della disponibilità. A parità di punteggio vale l’ordine temporale di arrivo delle domande alla sede del G.A.L. 7. Qualora le risorse stanziate non fossero sufficienti a finanziare totalmente l’ultima domanda in graduatoria utile, tale domanda potrà essere finanziata parzialmente. Eventuali risorse resesi disponibili potranno essere utilizzate a completamento del contributo massimo assegnabile. 8. Nel caso in cui le domande di finanziamento pervenute nell’ambito di ciascuna graduatoria determinassero l’assegnazione di contributi pubblici per importi inferiori a quelli stanziati, le risorse resesi disponibili saranno destinate a sostegno degli interventi in graduatoria giudicati ammissibili, ma non finanziati per esaurimento delle risorse disponibili, nell’altra graduatoria, senza che sia necessario provvedere ad ulteriori selezioni. 9. Le domande giudicate ammissibili, ma non finanziate per esaurimento dei fondi disponibili, potranno essere ammesse a contributo qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse derivanti da eventuali economie per rinunce, revoche o minori spese manifestatesi entro il 31/03/2006. 10. Entro il termine massimo di dieci giorni dal provvedimento di approvazione della graduatoria, il GAL, con lettera raccomandata A.R., comunicherà ai soggetti che hanno presentato istanza di contributo l’esito dell’istruttoria, dando adeguata motivazione dell’eventuale giudizio di inammissibilità. 11. Il Gal notificherà l’importo del contributo assegnato ai soggetti beneficiari, i quali dovranno comunicarne, con lettera raccomandata A.R., l’accettazione entro cinque giorni dal ricevimento, in forma scritta e firmata dal beneficiario con fotocopia allegata 8 della carta d’identità; trascorso il termine senza che al GAL sia pervenuta accettazione formale da parte dell’impresa, il contributo sarà revocato. Articolo 11 – Criteri di priorità per l’assegnazione del punteggio 1. La valutazione di merito delle domande è effettuata sulla base delle informazioni fornite dal proponente nel modulo di domanda e dell’eventuale documentazione integrativa prodotta. 2. CRITERI DI PRIORITÀ I punteggi sono attribuiti in funzione della tipologia degli interventi proposti, delle attività e caratteristiche delle imprese e dei loro prodotti, all’interno di due graduatorie distinte per tipologia di intervento proposto, secondo i seguenti parametri A, B, C, D ed E, con un punteggio totale massimo di 80 punti in entrambe le graduatorie. PUNTEGGI RELATIVI ALLA GRADUATORIA 1 - interventi per la tipicizzazione dei locali della ristorazione come indicato all’articolo 4, comma 1, del presente bando – PARAMETRO 1.A Miglioramento del livello di tipicità all’interno del locale destinato alla ristorazione Tipologia di intervento (art. 4 – comma 1 – voci A,B,C) Punteggio attribuito all’intervento A) ARCHITETTURA INTERNA A.1 - decorazioni delle pareti in tinte unite tratte dalla tavolozza dei colori tipici delle architetture locali 3 A.2 - boiseries in doghe di legno di larghezza non inferiore a 12 cm 5 A.3 - pavimenti in listoni di legno 5 A.4 - pavimentazioni in monocottura ad imitazione del cotto 3 A.5 - soffitti con struttura ed orizzontamenti in legno (anche riportati) 5 A.6 - soffitti intonacati con applicazione di finte travi in legno 3 A.7 - porte e serramenti interni, realizzati prevalentemente in legno 5 A.8 - pareti e divisori interni collocati all’interno della sala ristorante in legno, ferro battuto (anche rimovibili), finalizzati a creare ambientazioni tipiche 5 B) ARREDI B.1 – tavoli, sedie ed arredi per il pubblico in legno su modelli tradizionali C) COMPLEMENTI DI ARREDO E OGGETTISTICA PER IL SERVIZIO IN TAVOLA C.1 - illuminazione curata con lampadari a soffitto o lampade a parete in ferro battuto/lavorato a mano o in legno (i lampadari e le lampade devono avere la predisposizione per le lampadine a “basso consumo”) C.2 – oggettistica per il servizio in tavola realizzata con i materiali tipici dell’artigianato locale (rame, ceramica, legno) e riconducibili alla tradizione alpina e alla cultura locale 6 2 2 9 Gli interventi A.3 e A.4, così come A.5 e A.6, non sono tra loro cumulabili e il punteggio verrà assegnato sull’intervento con valore più basso. Questo significa, a titolo esemplificativo, che se l’impresa dispone di due sale ristorante e decide di ripavimentarne una con i listoni di legno (A.3) e l’altra in monocottura (A.4), il punteggio verrà assegnato una sola volta prendendo a riferimento il punteggio più basso (quindi, in questo esempio, il punteggio assegnato sarà pari ad A.4 = 3 punti). Il punteggio massimo ottenibile per il parametro 1.A è di 38 punti. PARAMETRO 1.B Miglioramento del livello di tipicità esterno del locale destinato alla ristorazione Tipologia di intervento (art. 4 – comma 1 – voci D,E,F) Punteggio attribuito all’intervento D) INSEGNE D.1 – insegne (anche illuminate) indicanti il nome del ristorante tipico realizzate con materiale tipico del luogo (ferro lavorato a mano, pietra, legno, rame) e su modelli di insegne tradizionali 3 D.2 – insegne dipinte sulla facciata 2 E) INFISSI E DEHORS ESTERNI E.1 – serramenti in legno naturale di forma rettangolare (con proporzioni analoghe a quelle tradizionali), vetri a riquadri ed antoni esterni, solo se presenti nella tradizione locale e se la presenza dei medesimi in posizione aperta non compromette l’immagine dell’edificio 6 E.2 - vetrate ampie a tamponatura di timpani e di arcate, senza antoni esterni e ben giustificate dalla posizione della facciata 4 E.3 – dehors e gazebo realizzati con infrastruttura in legno e altri materiali tipici dell’architettura alpina 5 F) MURATURE IN PIETRA F.1 - muratura in pietra portante di pezzatura media, con conci d’angolo squadrati e giunti stretti 4 F. 2 - rivestimenti in pietra ad imitazione di murature “a secco” con conci di spessore non inferiore a 10 cm posati ad andamento orizzontale 2 Gli interventi D.1 e D.2, così come F.1 e F.2, non sono tra loro cumulabili e il punteggio verrà assegnato sull’intervento con valore più basso. Questo significa, a titolo esemplificativo, che se l’impresa decide di realizzare due nuove insegne, di cui una in legno (D.1) e l’altra dipinta sulla facciata (D.2), il punteggio verrà assegnato una sola volta prendendo a riferimento il punteggio più basso (quindi, in questo esempio, il punteggio assegnato sarà pari a D.2 = 2 punti). Il punteggio massimo ottenibile per il parametro 1.B è di 22 punti. PARAMETRO 1.C Investimenti presentati dall’impresa per migliorare il livello di tipicità del proprio locale di ristorazione 10 L’impresa ha già presentato domanda ed ottenuto contributi pubblici dal G.A.L. nell’ambito del precedente “Bando pubblico per la presentazione di domande di finanziamento per il miglioramento degli standard locali di qualità delle imprese” (Azione 1.2 “Qualità e certificazione”) per tipicizzare i propri locali destinati alla ristorazione: 5 punti. PARAMETRO 1.D Attività dell’impresa nella promozione dei piatti tipici locali L’impresa partecipa a rassegne enogastronomiche finalizzate alla promozione di prodotti tipici locali (ad esempio la rassegna enogastronomica “I Pranzi Reali”, organizzata dalla ATL Canavese e Valli di Lanzo, alle iniziative collegate al “Paniere di prodotti tipici della Provincia di Torino”, “Buta Stupa”, o altre di medesimo valore): fino a 5 punti. Verrà assegnato 1 punto per ogni rassegna enogastronomia di rilievo. PARAMETRO 1.E Requisiti dell’impresa L’intervento è proposto da imprese individuali o familiari il cui titolare sia donna o giovane di età inferiore ai 40 anni, oppure è proposto da società con sede sociale nel territorio del GAL nella quale oltre il 50% dei soci (del capitale sociale detenuto, nel caso di società di capitali) sia costituito da donne o giovani di età inferiore ai 40 anni: 10 punti. 11 PUNTEGGI RELATIVI ALLA GRADUATORIA 2 - interventi per la preparazione, confezionamento e porzionatura dei prodotti tipici agroalimentari destinati alla ristorazione come indicato all’articolo 4, comma 2, del presente bando PARAMETRO 1.A Contributo dell’intervento al miglioramento e alla differenzazione del prodotto tipico destinato alla ristorazione Tipologia di intervento (art. 4 – comma 2 – voci A,B,C,D) Punteggio attribuito all’intervento A) SETTORE VINO E SUCCHI DI FRUTTA A.1 - macchine e attrezzature connesse per l’imbottigliamento del vino in bottiglie di vetro da ml 250 fino a ml 500 A.2 - macchine e attrezzature connesse per la preparazione e l’imbottigliamento dei succhi di frutta in bottiglie di vetro da 50 ml a 1.000 ml. 12 5 B) SETTORE LATTIERO CASEARIO B.1 - macchine e attrezzature connesse per il confezionamento e la porzionatura di prodotti lattiero-caseari (come ad esempio termosigillatrici, macchine porzionatrici etc); 10 B.2 - mini caldaie (fino a 300 litri) a doppio fondo per la produzione di prodotti lattiero-caseari tipici in piccole quantità; 10 B.3 - distributori di latte fresco self-service gestiti a cura del produttore e installati presso il ristorante tipico. 15 C) C.1 SETTORE MIELE, CONFETTURE DI FRUTTA E PRODOTTI DOLCI SPALMABILI - macchine e attrezzature connesse per la preparazione e l’invasettamento di miele, confetture e prodotti dolci spalmabili in vasetti da gr. 30 a gr. 1000. 5 D) SETTORE ORTOFRUTTICOLO D.1 - macchine e attrezzature per la spazzolatura e il confezionamento dei tuberi. 3 Il punteggio massimo ottenibile per il parametro 1.A è di 60 punti. 12 PARAMETRO 2.B Investimenti presentati dall’impresa per migliorare la qualità del proprio prodotto L’impresa ha già presentato domanda ed ottenuto contributi pubblici dal G.A.L. nell’ambito del precedente “Bando pubblico per la presentazione di domande di finanziamento per il miglioramento degli standard locali di qualità delle imprese” (Azione 1.2 “Qualità e certificazione”): 5 punti. PARAMETRO 2.C Produzioni certificate L’impresa possiede una delle seguenti certificazioni di qualità per la produzione del prodotto oggetto di intervento: DOC (ai sensi della Legge n.164/1992); DOP, IGP, STG (Reg. CEE n.2081/92, n.2082/92); rispetto delle norme sull’etichettatura volontaria delle carni bovine e dei prodotti derivati (Reg. CE n.1760/2000); attuazione di un sistema di tracciabilità conforme alle disposizioni comunitarie (art.10 par. 3 del Reg. CEE n.1538/91, Reg. CEE n.1906/90): 5 punti PARAMETRO 2.D Requisiti dell’impresa L’intervento è proposto da imprese individuali o familiari il cui titolare sia donna o giovane di età inferiore ai 40 anni, oppure è proposto da società con sede sociale nel territorio del GAL nella quale oltre il 50% dei soci (del capitale sociale detenuto, nel caso di società di capitali) sia costituito da donne o giovani di età inferiore ai 40 anni: 10 punti. Articolo 12 – Obblighi dei beneficiari del contributo 1. I soggetti che presentano domanda di contributo a valere sul presente bando e che presentano interventi di cui all’art. 4 comma 1 (interventi di tipicizzazione dei locali della ristorazione) sono tenuti al rispetto dei seguenti vincoli: a) la somma degli interventi C.1 + C.2 non può superare la spesa complessiva di 1.000 euro; pertanto, dal momento che la domanda di contributo deve prevedere una spesa minima pari ad euro 5.000 (pena la non ammissibilità della stessa, come indicato all’art. 6 comma 1), l’impresa dovrà prevedere anche degli interventi sulla architettura interna e/o sugli arredi. b) l’impresa che richiede il contributo per interventi di tipo E.3 (“dehors e gazebo”) deve già disporre delle insegne esterne di tipo D.1 o D.2; nel caso le insegne di questo tipo non fossero già presenti, l’impresa è obbligata a inserire tale intervento in accoppiata con quello di tipo E.3 (“dehors e gazebo”); 13 c) l’impresa che richiede il contributo per interventi di tipo F.1 o F.2 (“murature esterne in pietra”) deve già disporre delle insegne esterne di tipo D.1 o D.2; nel caso le insegne di questo tipo non fossero già presenti, l’impresa è obbligata a inserire tale intervento in accoppiata con quello della muratura esterna (F.1 o F.2); d) l’impresa che richiede il contributo per interventi di tipo F.1 o F.2 (“murature esterne in pietra”) può realizzare tali interventi solo sulle pareti esterne del locale ristorante e per una altezza pari al piano destinato al locale ristorante; nel caso il locale si sviluppi su due piani, il rivestimento esterno potrà quindi raggiungere al massimo i due piani. Il mancato rispetto dei vincoli di cui alle precedenti voci a), b) e c) potrà determinare la non ammissibilità della domanda di contributo o la revoca del contributo qualora il mancato rispetto di tali vincoli fosse accertato in fase di collaudo. 2. I soggetti destinatari dovranno consentire al personale del GAL o ad esperti tecnici incaricati dal GAL i sopralluoghi e le verifiche in azienda per effettuare i collaudi e gli eventuali controlli. 3. I soggetti destinatari ultimi del contributo dovranno impegnarsi al rispetto dei vincoli d’uso e di destinazione dei macchinari / attrezzature finanziati per un periodo di anni 5 dalla data del collaudo dell’intervento finanziato. 4. Eventuali altri obblighi e/o prescrizioni potranno essere indicati con il provvedimento di concessione del contributo. 5. Il mancato rispetto degli obblighi assunti o prescritti determinerà la revoca immediata del contributo ed il recupero delle somme eventualmente liquidate, maggiorate degli interessi legali. Articolo 13 – Liquidazione del contributo 1. Il contributo concesso sarà liquidato dal GAL: a) a seguito della presentazione da parte del destinatario, entro i tempi previsti dal bando (art. 9), della documentazione comprovante la spesa sostenuta (fattura quietanzata e copia del bonifico bancario da cui risulti traccia dell’avvenuto pagamento). Non sono ammissibili pagamenti in contanti; tutti i pagamenti effettuati dalle imprese beneficiarie nei confronti dei propri fornitori per la realizzazione degli interventi indicati nella domanda di contributo, devono quindi essere effettuati solo e tassativamente mediante bonifico bancario. I pagamenti effettuati in contanti non saranno quindi riconosciuti come spese ammissibili da parte del G.A.L. Le fatture dovranno inoltre riportare il numero di matricola dei macchinari acquistati. b) a seguito del collaudo effettuato da un tecnico incaricato dal GAL relativamente alla corrispondenza tra gli investimenti per acquisti e lavori effettivamente realizzati dall’impresa e quanto dichiarato nella domanda di contributo. In sede di collaudo i macchinari dovranno risultare installati e funzionanti. 2. Il versamento del contributo avverrà mediante bonifico bancario dopo la data del collaudo effettuato con esito positivo. 14 3. L’impresa, non appena terminati i propri interventi, potrà presentare la documentazione di rendicontazione finale (quindi anche prima del termine ultimo indicato dall’art. 9 comma 2), in modo che il GAL possa attivare il collaudo ed erogare il contributo anche prima dei termini ultimi previsti dal bando. Articolo 14 – Collaudi e controlli 1. Il GAL, prima dell’erogazione del contributo, avvalendosi di un tecnico incaricato, effettuerà il collaudo finale per verificare la corrispondenza tra gli interventi realizzati e quanto ammesso a finanziamento. Il collaudo avverrà mediante un sopralluogo che terminerà con la redazione di un verbale di collaudo e regolare esecuzione. Nel caso di verbale di collaudo negativo il contributo non verrà corrisposto. 2. Successivamente all’erogazione del saldo, il GAL si riserva di effettuare in qualsiasi momento controlli, mirati o a campione, per verificare il rispetto degli impegni assunti dai beneficiari. 3. I controlli potranno essere effettuati da personale del GAL o da esperti tecnici incaricati dal GAL. I controlli potranno riguardare: a) la conformità tra quanto dichiarato dall’impresa nella domanda e la realtà aziendale; b) il rispetto dei vincoli di destinazione d’uso dei beni mobili ed immobili oggetto di contributo (art. 12 commi 2 e 3) 4. Nel caso in cui i controlli effettuati dal GAL riscontrino il mancato rispetto di quanto indicato al comma precedente oppure l’azienda non consenta il regolare svolgimento dei controlli, il contributo verrà revocato e si provvederà alle azioni necessarie per il recupero delle somme eventualmente già erogate gravate dagli interessi legali maturati. Articolo 15 – Varianti 1. L’intervento deve essere realizzato conformemente alle caratteristiche evidenziate nella documentazione prodotta all’atto della presentazione della domanda. 2. Eventuali varianti dovranno essere non sostanziali, rispettare la finalità dell’intervento e non modificarne le caratteristiche rispetto ai criteri di valutazione previsti all’art. 11 del bando. 3. Le eventuali varianti dovranno essere obbligatoriamente sottoposte al GAL, e da questo esplicitamente approvate, almeno 20 giorni prima della presentazione della rendicontazione finale; in ogni caso, rimangono fermi i tempi di realizzazione di cui all’art.9. 4. La variante eventualmente autorizzata dal GAL non può, comunque, comportare un aumento del contributo concesso. 5. Gli adeguamenti tecnico-economici, cioè le modifiche riguardanti soluzioni tecniche migliorative della funzionalità degli investimenti approvati e realizzati, sono sempre 15 ammissibili nell’ordine del 10% della spesa ammessa, al netto delle spese generali e tecniche. L’adeguamento tecnico economico non richiede preventiva autorizzazione da parte del GAL, né può determinare cambiamenti della spesa ammessa, nel contributo concesso e nel punteggio di merito. Il beneficiario resta in ogni caso responsabile del buon fine dell’adeguamento, senza nessun impegno da parte del GAL. Articolo 16 – PRIVACY INFORMATIVA IN RIFERIMENTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ai sensi del Testo Unico PRIVACY 2004 – “Codice in materia di protezione dei dati personali” - Legge delega n. 127/2001). Con l’invio della domanda di finanziamento e della relativa documentazione, il GAL entrerà in possesso di alcuni dati personali. Tali dati sono previsti dalle disposizioni vigenti ai fini del corretto svolgimento del procedimento amministrativo per il quale sono richiesti, e verranno utilizzati solo ed esclusivamente per tale scopo. Articolo 17 – Responsabile del procedimento 1. Il Direttore del GAL è responsabile di ogni adempimento procedurale connesso con il presente bando. 2. Per eventuali contatti con il Responsabile del procedimento, per il ritiro della modulistica e/o per la richiesta di informazioni inerenti il bando, è possibile rivolgersi agli Sportelli Informativi del G.A.L. di seguito elencati: - via Torino, 17 – LOCANA Strada del Ghiaro Inferiore (sportello operativo del GAL presso A.S.A. – Azienda Servizi Ambiente) - CASTELLAMONTE S.S. 26,61 – SETTIMO VITTONE (To) Tel. 0124/83.90.19 Fax 0124/83.93.33 e-mail: [email protected] Il bando ed il modulo di domanda sono inoltre disponibili sul sito internet del GAL: www.galcanavese.it Articolo 18 – Disposizioni finali 1. Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si rimanda alla normativa vigente, nonché al PSL del GAL “Valli del Canavese” il cui testo, comprensivo della documentazione allegata, è in libera visione presso la sede del GAL. 16