Fiscal Adempimento

Transcript

Fiscal Adempimento
Fiscal Adempimento
La circolare di aggiornamento professionale
N. 21
16.06.2014
Studi di settore: news nella
compilazione
Categoria: Studi di settore
Sottocategoria: Adeguamento
L'Agenzia delle Entrate ha rilasciato, il software Gerico 2014, i modelli e le istruzioni ufficiali agli studi di
settore (sia la parte comune per tutti i 205 studi, che quella specifica suddivisa nelle categorie servizi,
commercio, manifatture e professionisti).
I settori interessati sono il manifatturiero, dei servizi, professionale e del commercio. Nel dettaglio i
modelli sono così costituiti:
9 51 studi del comparto manifatturiero;
9 60 studi del settore dei servizi;
9 24 studi riguardanti le attività professionali;
9 70 studi del settore del commercio.
Anche quest’anno ci sono alcune novità da considerare per redigere i modelli in questione.
Quadro A
Il primo quadro degli studi di settore che presenta delle novità è il quadro A.
In tale quadro sono fornite le informazioni relative al personale (lavoratori
dipendenti, apprendisti, ecc.) che presta servizio nell’attività.
In particolare, a rigo A03 va indicato il numero complessivo delle giornate
retribuite degli apprendisti, anche a tempo parziale, desumibili dai modd. UNIEMENS relativi al 2013.
numero complessivo delle giornate retribuite degli
apprendisti
Informatsrl
Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ)
Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected]
P. Iva 03046150797
1
www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info
Quest’anno le istruzioni alla compilazione di tale rigo sono state aggiornate al
fine di specificare per gli apprendisti che il numero complessivo delle giornate
retribuite con contratto a tempo parziale va determinato applicando gli stessi
criteri previsti per i lavoratori dipendenti a tempo parziale, ossia, moltiplicando
per 6 e dividendo per 100 il numero complessivo delle settimane utili
comunicate per la determinazione della misura delle prestazioni pensionistiche.
Inoltre da quest’anno le istruzioni alla compilazione precisano che:
¾ per determinare il “numero giornate retribuite” del personale addetto
all’attività,
Ö si fa riferimento (come usuale) ai modelli di denuncia UNIEMENS
inviati all’Ente Previdenziale, nonché, ove tale modello non fosse
disponibile, ai registri e ad altra documentazione in materia.
Con tale previsione, si risolvono le problematiche inerenti l’indicazione del
dato richiesto in assenza della denuncia UNIEMENS.
Si pensi ad esempio, alle imprese site in comunità montane che assumono
part-time coltivatori diretti, senza oneri previdenziali: il numero delle
giornate retribuite, in tale caso, non è reperibile nella citata denuncia.
Quadro F
Circa le novità del quadro F si fa presente che:
¾ nel rigo F18 è stato aggiunto un campo, al fine di recepire le novità
apportate dall’art. 4-bis, D.L. 2 marzo 2012, n. 16 in materia di
deducibilità dei canoni di leasing ai fini delle imposte dirette (contratti
stipulati dal 29 aprile 2012). In particolare, il citato disposto normativo,
intervenendo direttamente sul comma 2 dell’art. 54 e sul comma 7
dell’art. 102, TUIR ha disposto che i canoni di leasing non dedotti alla
scadenza del contratto possono essere dedotti fiscalmente anche oltre
tale termine, fino al riassorbimento dei valori fiscali sospesi.
Al fine di evitare anomalie con riguardo all’indicatore di normalità
economica “Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza
di contratti di locazione finanziaria rispetto al valore degli stessi” è
stato inserito il nuovo campo 5 nel quale riportare i canoni di locazione
finanziaria per beni mobili strumentali non riscattati al termine del
contratto di leasing, fiscalmente deducibili oltre il periodo di durata del
contratto. Detto valore non deve essere quindi compreso nel
precedente campo 4.
Informatsrl
Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ)
Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected]
P. Iva 03046150797
2
www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info
È stato aggiunto un rigo al fine di recepire le novità
apportate dall’art. 4-bis, D.L. 2 marzo 2012, n. 16 in
materia di deducibilità dei canoni di leasing ai fini delle
imposte dirette (contratti stipulati dal 29 aprile 2012).
In sostanza al rigo F18 sono presenti cinque campi nei quali deve essere
indicato rispettivamente:
¾ nel campo 1, i costi per il godimento di beni di terzi tra i quali:
9
canoni
di
locazione
finanziaria
e
non,
derivanti
dall’utilizzo di beni immobili, beni mobili e concessioni
(con riferimento ai canoni di locazione finanziaria relativi
veicoli
utilizzati
per
l’attività
di
impresa
vanno
considerate le disposizioni di cui all’art. 164, TUIR);
9
canoni di noleggio;
9
canoni d’affitto d’azienda;
9
costi sostenuti per il pagamento di royalties, sempreché
gli stessi non siano riconducibili ad emolumenti
corrisposti al titolare di un brevetto o di una proprietà
intellettuale e strettamente correlati alla produzione dei
ricavi che originano dall’attività di impresa esercitata (da
indicare nel rigo F15);
¾ nel campo 2, la quota parte di campo 1 relativa ai canoni di
locazione finanziaria e non finanziaria, per beni immobili;
¾ nel campo 3, la quota parte di campo 1 relativa ai canoni di
locazione non finanziaria e di noleggio per beni mobili
strumentali;
¾ nel campo 4, la quota parte di campo 1 relativa ai canoni di
locazione finanziaria per beni mobili strumentali, ad esclusione
delle quote di canoni fiscalmente deducibili oltre il periodo di
durata del contratto. Si tratta dei canoni di leasing da parte
dell’impresa che abbia optato per il riscatto del bene al termine
del contratto. Non rileva l’assenza del parallelo valore dei beni
Informatsrl
Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ)
Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected]
P. Iva 03046150797
3
www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info
strumentali in leasing;
¾ nel nuovo campo 5, i canoni di locazione finanziaria relativi a
beni mobili strumentali, fiscalmente deducibili oltre il periodo
di durata del contratto (tale valore, conseguentemente, deve
essere escluso dalla voce di costo indicata nel precedente
campo 4).
Inoltre in caso di affitto d’azienda l’affittuario compila i seguenti righi:
¾ F18, campo 1
Vanno indicati i relativi canoni. Non vanno compilati gli altri campi di
dettaglio di tale rigo in considerazione della difficoltà di distinguere la
quota del canone riferita all’immobile e la quota riferita ai beni mobili
strumentali.
¾ F29, campo 1
Va indicato il valore dei beni mobili strumentali compresi nel contratto
di affitto d’azienda. Coerentemente alla compilazione di rigo F18 non
vanno compilati gli altri campi di dettaglio in quanto ciò potrebbe
comportare possibili anomalie nel funzionamento dell’indicatore di
normalità economica che confronta le quote di ammortamento
eventualmente dedotte dall’affittuario con il valore dei beni in
proprietà.
Pertanto:
9 a campo 2 di rigo F18 non va indicato il canone di locazione riferito
all’immobile compreso nel contratto di affitto;
9 a campo 3 di rigo F18 non va indicato il canone di locazione riferito ai
beni mobili strumentali compresi nel contratto di affitto;
9 a campo 2 di rigo F29, non deve essere indicato il valore dei beni mobili
strumentali compresi nel contratto di affitto.
Informatsrl
Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ)
Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected]
P. Iva 03046150797
4
www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info
AFFITTO D’AZIENDA
non va indicato il canone di locazione
riferito all’immobile compreso nel
contratto di affitto
non va indicato il canone di locazione
riferito ai beni mobili strumentali
compresi nel contratto di affitto
non deve essere indicato il valore dei
beni mobili strumentali compresi nel
contratto di affitto
Elementi
contabili
necessari alla
determinazione
dell’IVA
Nella sezione “Elementi contabili necessari alla determinazione dell’IVA”, il rigo
F33 è stato implementato di due campi, per permettere il corretto calcolo
dell’aliquota media IVA applicabile ai maggiori ricavi/compensi stimati dagli
studi di settore, per i contribuenti che applicano il regime di IVA per cassa (cd.
“cash accounting”) introdotto dall’art. 32bis, D.L. 22 giugno 2012, n. 83 il quale
prevede che:
Ö “... per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate da
soggetti passivi con volume d’affari non superiore a 2 milioni di euro,
nei confronti di cessionari o di committenti che agiscono nell’esercizio
di impresa, arte o professione, l’imposta sul valore aggiunto diviene
esigibile al momento del pagamento dei relativi corrispettivi. Per i
medesimi soggetti l’esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta
relativa agli acquisti dei beni o dei servizi sorge al momento del
pagamento dei relativi corrispettivi”.
Informatsrl
Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ)
Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected]
P. Iva 03046150797
5
www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info
Detto regime, entrato in vigore dal 1° dicembre 2012 (D.M. 11 ottobre 2012)
ha sostituito il regime di IVA per cassa di cui all’art. 7, D.L. n. 185/2008, che era
applicabile nei confronti dei soggetti con volume d’affari non superiore ad €
200.000.
IVA relativa alle operazioni effettuate in
anni precedenti ed esigibile nel 2013 (già
ricompresa a campo 1).
IVA relativa alle operazioni effettuate nel
2013 ed esigibile in anni successivi.
I nuovi campi 2 e 3 vanno compilati indicando:
9 campo 2: l’imposta relativa alle operazioni effettuate in anni precedenti
ed esigibile nell’anno (detto valore è compreso nell’importo indicato
nel campo 1);
9 campo 3: l’imposta relativa alle operazioni effettuate nell’anno ed
esigibile negli anni successivi.
L’introduzione di detti campi permette di mantenere il controllo telematico tra i
campi del Modello IVA 2014 (rigo VE26) ed i campi del modello studi di settore
(rigo F33) e parametri (rigo P28) evitando il calcolo di un’aliquota media IVA non
corrispondente a quella effettiva, che si verificherebbe in caso di comparazione
tra due valori non omogenei (volume d’affari “di competenza” ed IVA esigibile
“per cassa”).
In pratica, il volume d’affari realizzato dal contribuente che ha adottato il citato
regime di cui al D.L. n. 83/2012, viene rapportato all’IVA esigibile per cassa al
fine di determinare l’aliquota media applicabile ai maggiori ricavi/compensi
stimati dagli studi di settore.
Informatsrl
Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ)
Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected]
P. Iva 03046150797
6
www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info
Quadro G
Al pari di quanto previsto nel quadro F, anche nella sezione IVA del quadro G
sono stati aggiunti due campi (rigo G18) per permettere il corretto calcolo
dell’aliquota media IVA applicabile ai maggiori ricavi/compensi stimati dagli
studi di settore, per i contribuenti che applicano il regime di IVA per cassa (cd.
“cash accounting”) introdotto dall’art. 32-bis, D.L. 22 giugno 2012, n. 83.
IVA relativa alle operazioni effettuate in
anni precedenti ed esigibile nel 2013
(già ricompresa a campo 1)
IVA
relativa
alle
operazioni
effettuate nel 2013 ed esigibile in
anni successivi.
Inoltre circa le altre novità del quadro si evidenzia che nel rigo G17 va indicato
l’ammontare delle altre operazioni effettuate nell’anno 2013, che hanno dato
luogo a componenti positivi dichiarati ai fini delle imposte sui redditi, quali:
9 operazioni “fuori campo di applicazione” dell’IVA (ad esempio, art. 2,
ultimo comma, art. 3, comma 4, e art. 74, comma 1, D.P.R. n. 633/72);
9 operazioni non soggette a dichiarazione di cui agli artt. 36-bis, D.P.R. n.
633/72.
La novità è data dal fatto che non vanno indicate in questo rigo (bensì nel rigo
G16, in quanto concorrono alla formazione del volume d’affari) le operazioni
non soggette ad imposta per carenza del requisito di territorialità di cui agli
articoli da 7 a 7-septies, D.P.R. n. 633/72 e per le quali è stata emessa la relativa
fattura ai sensi dell’articolo 21, comma 6-bis.
Comunicazione
anomalie
Per quanto riguarda le modifiche sul modello Unico si fa presente che nel
Frontespizio del mod. UNICO 2014 nel riquadro “FIRMA DELLA DICHIARAZIONE”
è presente la casella “Invio comunicazione telematica anomalie dati studi di
settore all’intermediario”.
Informatsrl
Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ)
Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected]
P. Iva 03046150797
7
www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info
Casella
Invio comunicazione telematica anomalie dati studi di
settore all’intermediario
Con la barratura della stessa il contribuente richiede che la (eventuale)
comunicazione delle anomalie riscontrate automaticamente nei modelli studi di
settore sia inviata all’intermediario incaricato della trasmissione della
dichiarazione.
L’intermediario, qualora accetti la scelta del contribuente di ricevere le predette
comunicazioni di anomalia, deve barrare la casella “Ricezione comunicazione
telematica anomalie dati studi di settore” inserita nel riquadro “IMPEGNO ALLA
PRESENTAZIONE TELEMATICA”.
Casella
Ricezione comunicazione telematica anomalie dati
studi di settore
La mancata barratura delle 2 predette caselle comporta che la “presenza” di
una segnalazione di anomalia potrà essere conosciuta soltanto attraverso la
consultazione del Cassetto fiscale.
- Riproduzione riservata -
Informatsrl
Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ)
Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected]
P. Iva 03046150797
8
www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info