Risoluzione 11 del 28 gennaio 2005

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Risoluzione 11 del 28 gennaio 2005
Agenzia delle Entrate
DIREZIONE CENTRALE NORMATIVA E CONTENZIOSO
Risoluzione del 28/01/2005 n. 11
Oggetto:
Istanza di
Interpello raccolta delle scommesse.
XY
S.a.s
-
Trattamento
IVA
dell'attivita'
di
Servizio di documentazione tributaria
Testo:
Si segnala, per l'interesse generale e la correttezza della tesi
interpretativa sostenuta, il parere reso dalla Direzione regionale della ...
in sede di risposta all'interpello di seguito riportato in forma integrale.
"QUESITO
La societa' XY S.a.s., premesso di esercitare l'attivita' di raccolta
delle scommesse ippiche per conto della ZH S.p.a, nel punto vendita sito in
..., chiede di conoscere se tale attivita' sia da considerare esente da IVA
ai sensi dell'art. 10, n. 6) e n. 9) del D.P.R. n. 633 del 1972.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL'ISTANTE
La societa' istante ritiene che l'attivita' sopra indicata
essere assoggettata ad IVA con l'aliquota ordinaria del 20 per cento.
debba
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Con riferimento alla richiesta di parere in oggetto si osserva, in
via preliminare che la stessa non rientra nell'istituto del diritto di
interpello previsto dall'art. 11 della legge 212/2000 mancando dei requisiti
richiesti dall'articolo 1 del decreto ministeriale 26 aprile 2001, n. 209.
Il citato articolo prevede infatti che l'istanza di interpello possa essere
presentata, qualora ricorrano obiettive condizioni di incertezza di una
disposizione normativa di carattere tributario, solo prima di porre in
essere il
comportamento rilevante ai fini tributari, non consentendosi
pertanto un interpello a posteriori al fine di verificare la correttezza di
un'attivita' gia' posta in essere.
Il mancato rispetto di tale requisito impedisce che la richiesta
presentata possa essere trattata come interpello del contribuente sul piano
degli effetti.
Tuttavia, nell'ambito della piu' generale attivita' di consulenza e
assistenza prevista dalla circolare 18 maggio 2000 n. 99, si osserva quanto
segue.
L'art. 22 del D.P.R. n. 169 del 1998, contenente il regolamento per
il riordino della disciplina dei giochi e delle scommesse relativi alle
corse dei cavalli, dispone che le operazioni relative all'esercizio delle
scommesse, nonche' quelle relative alla raccolta delle giocate, sono esenti
da IVA ai sensi dell'art. 10, n.6) del D.P.R. n. 633 del 1972.
Tale disposizione, come da ultimo modificata dall'articolo 30, comma
1, lettere a) e c) della legge n. 388 del 2000, prevede infatti l'esenzione
da IVA "per le operazioni relative all'esercizio dei giochi di abilita' e
dei concorsi pronostici riservati allo Stato, al CONI ed all'UNIRE, nonche'
quelle relative all'esercizio dei totalizzatori e delle scommesse di cui
alla legge n. 315 del 1942 e successive modificazioni, ivi comprese le
operazioni relative alla raccolta delle giocate".
Ugualmente esenti, ai sensi del n. 9) dello stesso articolo 10 del
D.P.R. n.
633/1972,
sono
le
prestazioni
di mandato, mediazione ed
intermediazione relative alle operazioni sopra indicate.
Con riferimento al caso in esame si osserva che la societa' istante
(di seguito chiamata Preposto) ha ricevuto dalla ZH S.p.a (di seguito
chiamata ZH),
aggiudicataria
della
concessione
per l'esercizio della
raccolta di scommesse ippiche al totalizzatore nazionale a quota fissa
prevista nel
contratto,
la gestione del punto vendita ed esattamente
l'attivita' di raccolta del gioco e delle scommesse oggetto della gestione.
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Servizio di documentazione tributaria
Risoluzione del 28/01/2005 n. 11
In particolare nel contratto viene precisato che l'attivita' sopra
indicata, che rientra oggettivamente nell'ambito di applicazione del citato
articolo 10, n. 6) del D.P.R. n. 633 del 1972, viene svolta dal Preposto per
conto della ZH, nel rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998 n. 169
(articolo 2.4).
Il Preposto deve provvedere "in nome e per conto" della ZH al
pagamento delle vincite realizzate nel punto vendita (articolo 2.3) mentre
spettano alla ZH la definizione delle strategie commerciali che determinano
le scommesse
da
inserire
in
palinsesto e gli eventuali massimi di
accettazione (articolo 2.5).
La ZH
mette
a
disposizione
del Preposto il proprio know-how
tecnologico-commerciale per l'allestimento e la gestione del punto vendita
nonche' per la gestione e l'accettazione delle scommesse, rimanendo comunque
unica proprietaria di tutti i diritti di proprieta' intellettuali nonche'
dei sistemi, progetti e tecniche di cui al contratto in questione (articolo
3).
Inoltre la
ZH si impegna ad adempiere a tutte le obbligazioni
conseguenti alla concessione di cui e' risultata aggiudicataria (articolo
4.2) come pure ad assorbire direttamente l'eventuale risultato negativo
della gestione delle scommesse a quota fissa (articolo 4.3).
A titolo di compenso per la gestione del punto vendita ed esattamente
(come precisato nell'articolo 2.1 del contratto) per l'attivita' di raccolta
di gioco e di scommesse oggetto della gestione svolta "per conto" di ZH il
Preposto riceve
un
aggio
fisso
piu' una percentuale variabile come
dettagliatamente indicato nell'articolo 6 del contratto.
Da quanto
sopra
esposto
consegue che la fattispecie negoziale
prevista nel
contratto
allegato all'istanza e' da connettere con "le
prestazioni di mandato, mediazione ed intermediazione" di cui al n. 9)
dell'articolo 10 del D.P.R. n. 633 del 1972.
Infatti il Preposto, in una posizione intermedia tra la ZH e i
fruitori dei servizi che la stessa offre, collabora nell'attivita' della
societa', senza
peraltro
assumere
in
proprio
il
rischio
connesso
all'effettiva vendita del servizio.
Inoltre, in base al contratto il Preposto agisce "in nome e per
conto" della
ZH. ed assolve ad una funzione gestoria secondo precisi
indirizzi, determinati ed imposti dalla societa' stessa.
Alla luce delle suesposte precisazioni e sulla base degli elementi
forniti si ritiene pertanto che le prestazioni relative all'esercizio delle
scommesse e
di
raccolta
delle giocate oggetto dell'istanza siano da
considerare esenti da IVA ai sensi dell'art. 10, n. 6) e 9) del D.P.R. n.
633 del 1972.
Copia della presente viene trasmessa, per opportuna conoscenza, al
competente Ufficio di ....
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