DICHIARAZIONE UNEP Continuazione dichiarazione all`UNEP di

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DICHIARAZIONE UNEP Continuazione dichiarazione all`UNEP di
DICHIARAZIONE UNEP
Continuazione dichiarazione all’UNEP di Montebelluna in quanto il modulo non è capiente:
(vedi allegato : pagamento/dichiarazione_unep.pdf)
(la presente lettera – vedi allegato : pagamento/dichiarazione_unep_2.pdf )
Business Analisys
Autovettura Citroen C3 *
Autovettura Golf *
Impianto di condizionamento
Mi scuso per aver elencato anche beni di modico valore, ma sono quelli che risultano dalle scritture
contabili e, in relazione alla circostanza che l’avv. Bonotto ha chiesto di pignorare beni ancora più
insignificanti come appendiabiti e zerbino, ho ritenuto necessario evitare ogni possibile successiva
iniziativa giudiziaria da parte sua in ordine alla mancata dichiarazione di beni. La circostanza, ad
esempio, che egli abbia rinunciato a chiedere il pignoramento dell’impianto di condizionamento,
che era ben visibile (ed avevo ammesso essere di proprietà della essedi studio sas), non offre alcuna
garanzia in quanto sono molto numerose le occasioni in cui egli, a mio avviso, ma la
documentazione mi sembra essere assolutamente eloquente, ha affermato il falso, persino sotto
giuramento.
Come già accennato nel corso del pignoramento, il computer portatile nero marca Samsung è di
proprietà di Marco Dallavalle che in quel momento lo aveva portato nello ufficio della società per
collegarsi al server aziendale (anche esso pignorato) al fine di registrare/controllare la contabilità
della ditta. Non è in grado di esibire lo scontrino ma, se necessario, può produrre idonee
testimonianze.
*Riguardo alle due autovetture sono indispensabili alcune precisazioni; sono ad uso promiscuo in
quanto i tre soci non hanno alcuna altra autovettura loro intestata od a disposizione; tale uso è
provato anche da quanto segue:
fino a qualche anno fa’ esisteva, ed era debitamente registrato, un contratto di affitto dei soci alla
essedi studio sas per:
1)
l’uso promiscuo dei locali
2)
il consumo di corrente elettrica e per il condizionamento estivo ed invernale.
Successivamente su consiglio del commercialista veniva concordato una specie di “baratto”
reciproco fra la società ed i soci, nel senso che i punti 1 e 2 di cui sopra venivano appunto
compensati dall’uso promiscuo degli automezzi.
Le prove sono:
a)
testimonianza del commercialista
b) imputazione dei costi degli automezzi per metà ai soci utilizzatori e per metà alla società, come
da scritture contabili (anche degli esercizi precedenti).
Il sottoscritto ritiene opportuno aggiungere alcune altre precisazioni:
alcuni beni già pignorati (ivi compresi i beni inseriti nella presente dichiarazione aggiuntiva) sono
ovviamente indispensabili per la prosecuzione della attività aziendale; ne deriva che la essedi studio
sas, onde evitare danni ancora maggiori, si sta già organizzando per la acquisizione di strumenti
sostitutivi in leasing. In particolare, per quanto riguarda gli automezzi, datosi che la Golf viene
usata dal sottoscritto specificamente per le attività aziendali, mentre la Citroen viene usata
prevalentemente dalla moglie, socia accomandante, che ha una predilezione per tale veicolo, al
momento il sottoscritto ritiene urgente la sostituzione della sola autovettura Golf e si sta già
informando per acquisire un modello analogo in locazione.
Tutto questo avrà un costo mensile di canoni non trascurabile; allorché verrà riconosciuta la
illegittimità del decreto ingiuntivo e dei successivi atti ad esso correlati, tali costi saranno di
competenza della illegittima pignorante.
Purtroppo i pignoramenti già eseguiti hanno già causato dei danni rilevanti, e cioè:
il pignoramento del 06/07/2010 ha causato un grave danno di immagine presso due primari
istituti di credito nella zona, presso uno dei quali la essedi fruisce di affidamenti; di conseguenza 45
anni di attività lavorativa del sottoscritto e 22 anni di attività della essedi studio sas, sempre rimasti
immacolati sotto il profilo della più rigorosa puntualità nel rispetto degli impegni, sono
irrimediabilmente sporcati; il danno morale e materiale supera le 40.000 euro circa pretese da
questa controparte, ma sarà esattamente indicato da chi di competenza;
il pignoramento del 19/07/2010, riguardante strumenti di lavoro (ad uso promiscuo e
pertanto anche personale), ha sino ad ora causato il dispendio di 35 ore di un professionista per
togliere dai computers pignorati i dati di natura riservatissima in essi contenuti (i prodotti sviluppati
dal sottoscritto sono alquanto innovativi e sarebbe un danno commerciale gravissimo se la loro
riservatezza venisse violata) e successivamente pulire i dischi fissi in maniera totale, in maniera tale
che nemmeno dei professionisti riescano ad estrarre i dati riservati, dopo la eventuale forzata
asportazione dei computers, lasciando installato il sistema operativo (e quindi beni funzionanti) ; la
quantificazione di tali danni è molto semplice : 65 (tariffa oraria) x 35 (n. ore) = euro 2.275, come
da note dei tecnici incaricati del lavoro.
Come risulta dal resoconto, ho fatto ogni sforzo per tentare di convincere Andreon Francesco a
riprendere in mano i suoi interessi e licenziare il Bonotto: non ci è riuscito (o sono state intercettate
le mie raccomandate a lui dirette, come il solito) e quindi, pur dispiaciuto, sarà lui a dover rifondere
tutto questo! Affinché egli sappia chi ringraziare, sottolineo che la iniziativa di effettuare e di
partecipare di persona al presente pignoramento era sicuramente dettata dalla speranza, da parte
dell’avv. Bonotto, di provocare con la sua presenza e con i suoi atteggiamenti provocatori una
reazione violenta da parte del sottoscritto, ed in tal caso riuscire ad imbastire una qualche linea di
difesa rispetto alle denunce in corso all’ordine degli avvocati ed al Consiglio Superiore della
Magistratura. Al momento, preso come ero dal disappunto per la sorpresa di vedermi piombare in
casa (ero in ciabatte) l’avv. Bonotto e di non poterlo cacciare in quanto ripetutamente minacciato
che si sarebbe fatto ricorso alla forza pubblica, non ci avevo fatto caso, ma certe mosse
provocatorie dell’avvocato avevano, è mia convinzione, uno preciso scopo:
intanto che la Ufficiale Giudiziario era intenta a compilare il verbale, si era messo a toccare
libri privati e documenti di ufficio e privati, che si trovavano sul medesimo ripiano, dopo essersi
appena grattato; mi sono limitato ad un rimbrotto con tono assai contenuto;
guardava insistentemente verso il giardino con scuotimenti di approvazione della testa, quasi
a sottolineare che c’era del valore negli immobili da ulteriormente pignorare;
di continuo interagiva con una specie di cellulare che stranamente brandiva in mia direzione;
solo successivamente ho intuito che in realtà stesse probabilmente riprendendo e che il compare con
cui ho saputo, sempre successivamente, che era arrivato, a bordo di uno scooter, era rimasto fuori ad
attenderlo e con grande probabilità a registrare
tutto sommato, nulla di palesemente illegale (sono ben altre, le violazioni di legge in questa
vicenda!) : la lettura della intera vicenda illustra come fosse assolutamente prevedibile per l’avv.
Bonotto (che ovviamente ha piena consapevolezza della persecuzione giudiziaria da lui operata
ricorrendo a false testimonianze, spergiuri, ripetuti falsi ecc.) che la sua sola presenza avrebbe
provocato escandescenze incontrollate: fortunatamente, avendolo già incontrato qualche altra volta
in occasione di udienze, mi sono potuto assuefare gradualmente e non ho reagito come lui
confidava;
un ulteriore elemento su cui potrebbe poggiare la eventuale speranza dell’avv. Bonotto che
la sua introduzione forzosa potesse provocare reazioni incontrollate è che l’ufficio della essedi
studio sas è un luogo privato, affatto aperto al pubblico: l’ufficio è sotto casa, allo stesso indirizzo
(via e numero civico) della abitazione; la attività viene esercitata presso il cliente o, in misura assai
prevalente, via internet, tanto è vero che in questo “ufficio promiscuo” (nel quale ogni bene o
servizio è promiscuo (la energia elettrica, il telefono ecc.) stazionava anche la gatta di casa, come
ricorderà certamente l’ufficiale giudiziario: è questa la tanto decantata privacy che ci vuole
propinare l’avv. Bonotto!
Dato che il Giudice della esecuzione dovrà valutare quanto sopra esposto sulla base di una
esauriente documentazione, il sottoscritto riporta di seguito una descrizione riassuntiva di questa
vicenda giudiziaria tanto vasta quanto grave (anche e soprattutto per la sovrabbondanza di elementi
penalmente rilevanti) ed allega un cdrom contenente la descrizione alquanto dettagliata (purtroppo
anche ripetitiva per la necessità di opporre spesso le medesime osservazioni alla straordinaria
sovrabbondanza di atti legali man mano notificati dall’avv. Bonotto) e documentata mediante la
immagine degli stralci significativi dei documenti del fascicolo.
Premesso che l’intera vicenda è pubblica in quanto già denunciata alle autorità competenti, riporto
il contenuto del testo che ho inviato di recente ad un avvocato specializzato in materia penale con
cui sto prendendo contatto, mentre per la materia civile mi segue l’avv. già più volte citato nella
documentazione:
“
Egr Avvocato
. Le dico anzitutto quale sarebbe il mio obiettivo principale:ottenere una condanna al pagamento dei
danni, ad Andreon Francesco ed in solido a sua moglie, Braido Vanna, che è la vera protagonista
della vicenda. In tal caso è probabile che si sgonfierebbe anche la terribile azione di diffamazione
che da sempre porta avanti nei luoghi del mio lavoro. La diffamazione è attualmente troppo difficile
da provare: non è escluso tuttavia che in seguito si possano ottenere delle testimonianze. Per quanto
riguarda gli aspetti strettamente penali, saranno gli organi competenti ad attribuire il giusto grado di
responsabilità a ciascuno dei responsabili di reati, ai quali ha partecipato attivamente anche l’avv.
Bonotto (vedasi a tal proposito gli esposti da me presentati all’Ordine degli Avvocati).
Ciò che mi incoraggia ora a sperare che vi possano essere le condizioni per raggiungere il mio
obiettivo è la circostanza che , a partire dalla richiesta della controparte di ottenere il decreto
ingiuntivo emesso in agosto 2009 dal tribunale di Conegliano si possa dimostrare che si tratta della
ennesima iniziativa di frode giudiziaria, ultima in ordine di tempo rispetto ad una costanza che dura
da oltre 20 anni. Il decreto ingiuntivo e tutti i numerosi atti successivi, ad esso correlati, sono in
spregio alle statuizioni della Suprema Corte (a tale riguardo rinvio alla lettura dei commenti rispetto
al pignoramento del 06/07/2010 e del 19/07/2010). Non ho dubbi che gli episodi del passato siano
prescritti, ma spero possano contribuire a provare il dolo negli atti più recenti, dato che si tratta di
una unica, ininterrotta, strategia.
L’avvocato Bonotto, a mio avviso, a partire da quando un certo PM si è accreditato, nei primi anni
90, scrivendo sui giornali, unico magistrato italiano, a favore di una certa fazione politica e contro i
suoi colleghi, sembrerebbe essere il collettore di eventi che saranno le autorità competenti ad
approfondire ma di cui si intravede la probabile esistenza in ragione di:
- comportamenti alquanto irrituali ed unidirezionali da parte di vari magistrati
- avanzamenti di carriera, tanto eclatanti quanto apparentemente ingiustificati
- forse, anche l’accesso di alcuni alla magistratura.
Se ci si prende la briga di esaminare nei dettagli tutti i file che riguardano la mia vicenda, dallo
insieme delle circostanze descritte appaiono molte gravissime anomalie. Certo tutto questo
spiegherebbe la avversità di taluni magistrati nei miei confronti; ritengo altresì che parecchi altri
magistrati (credo siano la grande maggioranza, che fanno il loro dovere con grande competenza e
senso del loro alto ruolo) potrebbero trovare nei risvolti della vicenda la spiegazione delle
particolari difficoltà nei loro avanzamenti di carriera (dato che i posti sono misurati, nella ipotesi
che soggetti privi di merito siano favoriti, gli altri giocoforza rimangono indietro).
Qualora ciò che a me sembra evidente fosse accertato da chi ne ha titolo, si tratterebbe di un
sovvertimento dei criteri di selezione e cioè i peggiori avanzerebbero ed i migliori rimarrebbero al
palo: più grave di così, per la nostra società….
Ciò che è impossibile ignorare o sottovalutare è, da un lato, la costanza con cui tanti magistrati in
maniera coordinata ed unidirezionale prendono numerose decisioni a favore della mia controparte,
spesso anche “ultra petitum”, dall’altra parte la sicumera, che dura da almeno 15 anni, con cui
questa stessa controparte ed anche l’avv. Bonotto in prima persona, si rendono responsabili di atti
che, a parere del sottoscritto, sono dei gravi reati, oltre ad un numero rilevante di gravissime
violazioni del codice deontologico forense, alcune addirittura rispetto al preambolo ed altre
nemmeno immaginate dal codice stesso.
Un parlamentare leghista ha esclamato, a proposito del parlamento: “c’è puzza di merda, in questo
posto”. Qualcuno che ha letto la mia vicenda ha esclamato: “c’è odore di cricca in tutto questo”. A
mio avviso la costanza, il numero, la gravità di tutto quanto emerge dalla lunga vicenda, è indice del
grave pericolo che stiamo tutti correndo a causa della commistione fra certa politica e certa
magistratura. Il sottoscritto ne ha consapevolezza da tanti anni, essendo incocciato senza neppure
sospettare cosa lo stesse attendendo:non esattamente agli inizi della causa, ma soltanto in
coincidenza con l’avvento di certe forze politiche e dei loro sistemi, che per lunghi anni sono stato
l’unico a subire ed avvertire, mentre oggi fanno parte della conoscenza collettiva, essendo
quotidiana la cadenza della loro emersione, in misura prevalente grazie alle intercettazioni.
.
Quando parlo di politica, mi riferisco al, peraltro assai diffuso, malaffare, che è presente in vari
partiti (ma non in tutti, quanto meno in maniera estesa). E’ mia personale convinzione che in questo
caso specifico la fazione fosse “forza italia”, nella quale sono confluiti, insieme con persone in
buonafede e perbene, in maniera più che proporzionale rispetto al altri movimenti anche molti
esponenti del periodo di massimo decadimento dei partiti della prima repubblica, che nei primi
decenni era stata guidata anche da uomini che hanno fatto un gran bene al nostro paese (vedi De
Gasperi, Moro, Fanfani ed anche Berlinguer, fra quelli di maggiore spicco) : specialmente oggi, il
connubio fra certi funzionari dello stato e le forze politiche transitoriamente al potere sono troppo
noti per meritare ulteriori spiegazioni.
In ogni caso il 7 maggio 2010 ho presentato un esposto al Consiglio Superiore della Magistratura;
interpellati dopo qualche giorno mi hanno risposto che entro il 21 maggio avrebbero deciso se
prenderlo in considerazione o meno (mi hanno avvisato che per conoscere l’esito occorre una
domanda scritta). Di recente ho reso nota la mia vicenda ad importanti esponenti politici di
maggioranza e di opposizione, come pure ad alcuni appartenenti ad altre Istituzioni. Da parte di
qualcuno mi sono già arrivati dei segnali di appoggio, altri ritengo che si riservino di sollevare la
questione, se sarà di loro convenienza, in futuro.
Tutto quanto sopra è indispensabile per comprendere la situazione. In seguito, quando mi riferisco a
telefonate, si tratta di telefonate registrate (non con appositi strumenti, ma usando skipe, che è un
servizio usato da decine di milioni di utenti nel mondo libero e che scelgo di solito dallo ufficio per
lasciare libera la linea per le telefonate entranti, quando presumo che la telefonata sia lunga oppure
contenente dettagli tecnici o di altra natura che potrebbe essere utile ripassare in seguito. Non è il
caso di allegare la documentazione di tutti i particolari, in quanto si tratta di montagne di carta.
Basta tener presente che tutto quanto esporrò è documentato!
Mi limiterò pertanto a citare gli atti fondamentali per la comprensione dei punti principali della
parte recente della vicenda e cioè:
istanza in Cassazione formulata dall’avv. Bonotto (vedi allegato
cassazione/cassaz_bonotto.pdf)
-
sentenza di cassazione (vedi allegato cassazione/sentenza_0001.pdf e sentenza_0002.pdf)
ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo (vedi allegato
decreto_ingiuntivo_precetto_conegliano/atto-di_precetto.pdf )
decreto ingiuntivo ( vedi allegato
decreto_ingiuntivo_precetto_conegliano/decreto_ingiuntivo_1.pdf e
decreto_ingiuntivo_precetto_conegliano/decreto_ingiuntivo_2.pdf )
-
pignoramenti (vedi allegati pagamento/atto_di_pignoramento_bonotto.pdf e pignoramento.pdf )
-
indice dei contenuti del cdrom (vedi allegato elencoallegati.htm e presentazione.htm).
Questo ultimo è molto utile per approfondire in qualsiasi momento ogni altro aspetto, nella maniera
più semplice e comoda, in quanto dall’indice si rilevano gli argomenti ed, allo interno di questi,
spiccano i riferimenti alla documentazione, che basta ciccare per leggere. Allego un cdrom ove,
avviando il programma “autorun.exe”, si possono consultare i file di descrizione della vicenda ed,
attraverso questi, gli stralci dei documenti originali utili alla verifica.
Le ipotesi di reato che a mio avviso emergono dalla vasta documentazione (ivi compresa la
registrazione delle telefonate scambiate in maggio dal sottoscritto con i coniugi Andreon) sono
“circonvenzione di un soggetto, continuativa nel tempo, finalizzata alla frode giudiziaria” e “frode
giudiziaria”; inoltre, falso aggravato e continuato (molti falsi) ed usura; con riferimento ai fatti
remoti: falsa testimonianza, spergiuro ecc. ecc.; il soggetto la cui volontà sarebbe a mio parere
forzata è Andreon Francesco. Dalle recenti telefonate è emerso che è persona più che presente, anzi
con una memoria acutissima: nonostante i suoi 71 anni continua a lavorare. E’ emerso altresì che è
allo oscuro oppure dà per certi fatti e situazioni che, contrari al vero (è documentato), sono cruciali
al fine di ottenere la sua firma sugli atti di causa. E’ un fatto diffusissimo che persone di normale od
anche spiccata attitudine cedono, anche se malvolentieri, alla volontà della moglie: la convivenza
toglie ovviamente degli spazi di libertà. Francesco lo fa’ con qualche sofferenza in quanto in fondo
(a me sembra) la conosce : ciò emerge non solo da innumerevoli punti, ma persino dal parere
informalmente datomi da un perito grafologo, dopo aver studiato la firma del mandato sull’atto di
richiesta del decreto ingiuntivo. (N.B. mi ero rivolto a tale esperto in quanto ero convinto che la
firma fosse contraffatta, tanto appariva diversa: invece il parere che mi è stato dato, che sarebbe
ripetibile in forma scritta oppure anche mediante una vera e propria perizia giurata, è quello che poi
ha trovato piena conferma nella successiva telefonata che ho fatto a Francesco, con l’intento proprio
di far luce su questo punto. Dalla firma infatti emerge un fortissimo disagio nel momento in cui è
stata apposta!).
Andreon Francesco ha una qualche consapevolezza di quanto sopra, in quanto, avendogli nel corso
della telefonata rammentato che sua moglie nel 1989, quando collaboravo con loro, mi
raccomandava di “non badarlo”, si è sforzato di giustificare tale comportamento (implicitamente
ammettendolo) con una suddivisione di aree di competenza. Si tratta evidentemente di una
spiegazione data per motivi di “pudore personale” in quanto, da una parte è evidente l’intento
offensivo implicito in tale raccomandazione e dall’altra parte non giustifica ad esempio:
- che gli venga nascosta la corrispondenza a lui espressamente indirizzata, anzi lettere raccomandate
nel cui contenuto ci sia addirittura la lamentela che a rispondere a precedenti raccomandate sia un
soggetto diverso; (che tali lettere siano state inviate per conoscenza, sempre a mezzo raccomandata
a.r., al suo avvocato Bonotto, che quindi le ha indubbiamente lette e che il loro contenuto, cruciale
agli effetti della causa, sia stato tenuto nascosto al destinatario/cliente è un fatto di eccezionale
gravità sotto diversi profili);
- che la sua firma sia stata apposta (e quindi contraffatta) su vari bilanci ufficiali della s.r.l. da mano
palesemente non sua;
- che non conosca punti cruciali ed abbia conoscenza diversa dal vero di altri punti cruciali della
causa, che evidentemente, a me sembra, gli sono stati rappresentati in maniera falsa;
- alla luce di quanto sopra lo stesso ricorso per Cassazione formulato dall’avv. Bonotto e le
spiegazioni date alla Corte per il suo accoglimento assumono una connotazione particolare là dove
si afferma che “è ovvio che Andreon Francesco firmi nel suo interesse”. Quanto sopra esposto,
insieme ad altri punti che sono emersi dimostrano invece qualcosa di diverso e gravissimo!
1) il contratto stipulato fra le parti, nel 1989, prevedeva espressamente che la controparte della
essedi studio per contro della ditta Andreon fosse il commercialista di questa ultima, il rag. Fanizzi,
che aveva idonee competenze sia in materia aziendale che in quella informatica; la circostanza che
invece Sandro Dallavalle si sia trovato di fronte invece alla Braido Vanna (senza alcuna ragione
plausibile, come potrebbe essere ad esempio la temporanea indisponibilità del Rag. Fanizzi)
rappresenta la prima palese violazione contrattuale, di particolare gravità nell’ambito di
adempimenti quali una spiccata personalizzazione delle procedure informatiche! Non solo, è la
prima intromissione abusiva della Braido Vanna!
2) La Braido Vanna, verso fine 1989, preannuncia per lettera di aver affidato a dei terzi
l’incarico di svolgere una indagine senza contradditorio sul lavoro che essa stessa mi aveva
impedito di terminare e che quindi si trovava ad uno stadio assai delicato (paragonabile al vestito
solo imbastito, per essere più chiari). La recente telefonata con Andreon Francesco mi ha
confermato che tale indagine, che ha, anche forse inavvertitamente, sicuramente danneggiato i dati,
si è effettivamente svolta (prima che venisse chiesto l’accertamento tecnico preventivo al tribunale
ed evidentemente anche al fine di ottenere l’assenso di Francesco per iniziare la causa, come ha
egli stesso affermato!); ciò ha illegittimamente danneggiato, quindi, non solo la essedi studio ma
anche la sua vera controparte, cioè Andreon Francesco, che è stato indotto ad aprire una causa che
non avrebbe voluto! (memore delle esperienze precedenti -ma anche quelle successive sono nello
stesso segno - con gli altri fornitori di software)
3) Nei primi anni 90 lo studio Mognon ha ottenuto dal Tribunale la convocazione personale del
Sig. Andreon, anche al fine di proporre un accomodamento; si è presentata invece la moglie
adducendo di essere la vice presidente della Andreon s.r.l. (esiste il verbale) (sono in possesso della
copia dell’atto di conferimento della ditta individuale: è stata conferita la attività ed i
beni/crediti/debiti elencati e singolarmente valutati; quindi non tutte le poste di bilancio della ditta
individuale: la vertenza con essedi non è nemmeno mai citata, evidentemente ha ritenuto opportuno
tenersela;
4) probabilmente sarà stato convinto da chi lo circonda od assiste, con le modalità di cui ora
abbiamo qualche conoscenza, di vincere la causa e di incassare personalmente (e quindi, è alquanto
plausibile, esentasse in quanto privato, dato che la attività di impresa, proseguiva invece con la
società) i 20 milioni di lire che asseriva essere a suo credito verso essedi studio sas (vedi sentenza di
primo grado) ; è appena il caso di notare che tale somma (i 20 milioni di lire vantati a credito) non è
mai comparsa nei circa 20 bilanci successivi della Andreon s.r.l., come sarebbe stato necessario, se
effettivamente la vertenza con essedi studio sas fosse effettivamente stata conferita (va ricordato
che le scritture contabili fanno fede nei confronti dei terzi, tanto più nei confronti di coloro che ne
sono autori); inoltre il giudice di Appello sancisce che non sono mai state esperite le formalità
previste dalla legge per passare la causa dalla ditta individuale alla srl;
5) Nei primi anni 90 il Giudice Sartorio, nel corso della udienza per la audizione dei testimoni, ha
chiesto al sottoscritto ed alla Braido Vanna la rispettiva disponibilità a trovare un compromesso
amichevole; io ho aderito, la Braido si è rifiutata;
6) Durante la seconda perizia del 1996 il CTU Ruota si è offerto di trovare una soluzione
concordata: ho dato la mia adesione. Dopo aver sentito la Braido, ha fatto esplicito riferimento alle
sue “irripetibili” escandescenze…
7) Nel 1997 o 1998 c’è stato un tentativo presso la Curia Mercatorum: anche in quella occasione
si è presentata la Braido e quindi l’esito era scontato (ma dipendeva da una intromissione abusiva,
giustificata da false attestazioni di avere titolo per intervenire, come si è potuto apprendere
solamente parecchi anni dopo; N.B. va tenuto presente che la intrusione abusiva della Braido Vanna
ha condizionato la vicenda giudiziaria in maniera determinante ed è, insieme alle gravissime false
attestazioni presentate dal suo avvocato, la grave anomalia che ha trasformato quella che doveva
essere una banalissima causa civile, non fosse altro che per l’importo conteso, alquanto modesto, in
un vero dramma!
8) Nel 2005, al Tribunale di Palmanova, c’era anche Francesco (è stata l’unica volta che lo ho
visto in 20 anni), ma c’era anche la Braido. Anche il quella occasione il Giudice ha tentato una
conciliazione ma l’avv. Bonotto, senza nemmeno voltarsi a consultare i suoi clienti, ha risposto
negativamente (circostanza alquanto significativa ammessa anche da Francesco durante la
telefonata registrata);
8) Nel 2005, come già riferito, il sottoscritto ha inviato al Sig. Andreon Francesco, al suo indirizzo
privato, e per conoscenza alla s.r.l. ed all’avv. Bonotto, ben 3 raccomandate a.r.; l’ultima è stata
respinta al mittente; alle prime due ha risposto la moglie; tali raccomandate avevano anzitutto lo
scopo di ristabilire un rapporto civile con la mia controparte; la gravità inaudita emerge tuttavia
dalla circostanza che nel corso della recente telefonata il Sig. Francesco, che pure ha dimostrato di
possedere una memoria formidabile (a tal proposito esistono prove incontrovertibili, che verranno
precisate nelle opportune sedi), ha dichiarato di non aver mai ricevuto quelle lettere! Siamo alla
sottrazione di corrispondenza! (reato, a me sembra, perpetrato con il concorso del Bonotto, cui
erano indirizzate per conoscenza ed evidentemente avrebbe dovuto discuterne con Francesco e non
con la moglie?)
9) dalle recenti telefonate con Francesco emerge che egli si è prodigato affinché contattassi la
moglie per ottenere il suo assenso ad un accordo: lo ho fatto ma la risposta della Braido (registrata
telefonicamente) è stata irrevocabile. Va ricordato che tutti e 3 i gradi di giudizio hanno sancito la
estraneità della s.r.l. e che la Braido Vanna, stante anche il regime di separazione dei beni, non ha
mai avuto alcun ruolo nella ditta individuale. Da tutto quanto sopra emerge che tutta la montagna di
carte, tutto il peso che la collettività ha dovuto accollarsi per questa ultraventennale causa che, dopo
aver superato i canonici tre gradi di giudizio, più un ulteriore grado indebitamente sostenuto
riproponendo le ragioni di merito alla Corte per la esecuzione di Palmanova, ha trovato nel 2009 un
nuovo inizio con le iniziative presso il Tribunale di Conegliano e quello di Treviso (tutte in spregio
alle statuizioni della sentenza di Cassazione) trovano la loro origine nella costante, indebita e quindi
fraudolenta interposizione della Braido Vanna. Intromissione tanto più grave in quanto fatta alle
spalle e spesso alla insaputa di Andreon Francesco (circostanze provate da altri punti delle
registrazioni telefoniche), che era ed è l’unico legittimo titolare. Se non è un reato, tutto questo…..
Senza entrare ora in tutti i dettagli, gli atti legali di questa controparte sono zeppi, o di plateali
contraddizioni (e quindi di impliciti riconoscimenti di propri precedenti falsi), oppure di
affermazioni sempre smentite da idonea documentazione.
Una altra premessa: l’ammontare che in relazione alle iniziative presso Conegliano mi chiedono
indebitamente è di circa 40.000 euro (che non sarebbero più recuperabili in quanto designate a
favore della scatola vuota che è la srl). Il danno materiale e morale che hanno procurato a me (ed in
parte anche alla collettività attraverso un peso sproporzionato sul sistema giudiziario) attraverso tale
ultraventennale frode giudiziaria, è sicuramente nell’ordine delle parecchie centinaia di migliaia di
euro!
Per concludere, nessuno dei requisiti essenziali per la emissione del decreto ingiuntivo emesso nel
mese di agosto 2009 dal pensionando Libero Mazza esiste:
manca la prova scritta (anzi tutti i documenti presentati dal Bonotto a corredo della sua
istanza provano il contrario)
-
non è stata sentita la controparte, nemmeno informalmente
la società attrice dichiara di avere titolo in base a presupposti falsi (contraddetti dagli stessi
atti presentati dal Bonotto presso le varie sedi giudiziarie e dalle sue stesse scritture contabili,
ripetutamente per un ventennio)
la società attrice è stata definita del tutto estranea dallo stesso Bonotto nel suo ricorso per
Cassazione e tale attributo è stato esplicitamente confermato nella sentenza, che concedeva
unicamente la riapertura dei termini per ricorrere in appello e nulla altro (concessione che era
l’unico oggetto di istanza da parte del Bonotto); proseguire la causa dopo la sentenza di Cassazione
contravvenendo alle sue prescrizioni ed accreditando tesi false ed opposte a quelle grazie alle quali
ha ottenuto la risposta favorevole rispetto ad uno specifico punto, e non incidendo affatto sulla
validità della sentenza di primo grado, appare una strategia che, a mio avviso, può essere
immaginata solamente da chi vanta degli appoggi e dei vantaggi degni di uno stato totalitario
(rinnovando quanto già successo nel processo penale a carico del 2000, a carico di Sandro
Dallavalle, il cui svolgimento di tipico stile sovietico è ampiamente rappresentato dalla relazione
stenografica del dibattimento!)
Nel suo ricorso per ottenere l’abnorme decreto ingiuntivo la Andreon s.r.l. ammette di citare
Sandro Dallavalle, previa escussione del debitore principale (la essedi sas): da qui discende che il
precetto emesso a carico della persona fisica, senza escutere il presunto debitore principale, oltre
che illegittimo in se, è anche “ultra petitum”
Gli interessi inseriti nell’atto di precetto sono “usurai” (vedasi atto di opposizione al precetto
nel cdrom)
che per il combinato disposto degli articoli 393 e 310 del c.p.c. la sentenza di primo grado,
emessa dal Giudice Sartorio è viva e vegeta e pertanto nulla può pretendere Andreon Francesco, che
ha perso la causa e tanto meno la sua società, tenuta in condizioni finanziare penose al fine di essere
opposta ai creditori ed al fisco (od anche occasionalmente ordire colpi di mano come al sottoscritto
appare la iniziativa di Conegliano, senza doversi troppo preoccupare delle conseguenze).
anzi, proprio la rinuncia a ricorrere in appello dopo che la cassazione aveva concesso la
riapertura dei termini dimostra che lo stesso Bonotto ritiene inattaccabile tale sentenza (in una sola
occasione si è limitato a definirla iniqua, mentre l’altro avvocato degli Andreon, Furlan, aveva
saggiamente attribuito l’esito della sentenza di primo grado ad inadeguatezza del precedente
difensore (e quindi dello stesso Bonotto!)
Saranno gli organi competenti a decidere, ma una serie di sovvertimenti della legge come emerge a
partire dalla emissione del decreto ingiuntivo, ha una unica possibile spiegazione!
Riassunto parte remota della vicenda:
I protagonisti della vicenda, nata nel 1989 da una banale causa civile, sono:
- la ESSEDI sas (società il cui unico factotum è Sandro Dallavalle in quanto gli altri soci sono la
moglie casalinga ed il figlio studente della scuola media) fornitrice di software personalizzato
- Andreon Francesco, titolare della ditta individuale Andreon Arredamenti, acquirente del software,
e la moglie, Braido Vanna, che si è abusivamente frapposta ed è la reale artefice della controversia;
- l’avv. Giovanni Bonotto, all’epoca praticante nello Studio Nordio, nome famosissimo a livello
nazionale ed in particolare nello entourage governativo.
All’inizio, gli atti giudiziari si sono svolti regolarmente; una prima perizia, del gennaio 1990, è stata
caratterizzata da un comportamento equidistante del CTU, ing. Ruota. In occasione di una seconda
perizia, nel 1996, che doveva svolgersi fruendo delle cassette di backup contenenti i dati che
riflettevano il contenuto della situazione al momento della interruzione del rapporto e per questo
erano state depositate, nel 1990, in custodia presso il Tribunale, a garanzia delle parti, si scopre che
i reperti erano spariti dal Tribunale, il contesto cambia radicalmente!
1) come riferito nella perizia giurata del CTU, dai registri del Tribunale di Treviso risulta che “lo
studio Bonotto” , nel 1991 ha indebitamente ritirato i 3 nastri magnetici in custodia presso il
Tribunale di Treviso; l’avv. Bonotto ha testimoniato di aver seguito la Andreon sino dagli esordi e
pertanto ben conosceva la funzione di tali reperti;
nel 1996, quando gli inquirenti lo hanno individuato , ne ha restituiti solo 2 (senza più i sigilli) che
tuttavia contenevano tutto quanto era presente nei 3 prelevati 5 anni prima; dalla analitica
descrizione dei contenuti, fatta dal CTU nel 1990, comparata con quella, fatta dal medesimo CTU,
dei 2 nastri restituiti nel 1996, emerge che era avvenuto un travaso di dati; tale fatto è tecnicamente
incontrovertibile;
2) il P.M.Giovanni Cicero, indagò, con grande sollecitudine, appena emersa la sparizione: dopo
aver identificato il responsabile (in appena qualche giorno: solo in seguito abbiamo saputo che il
nome di Bonotto quale responsabile dello indebito ritiro era indicato dagli appositi registri,
circostanza significativa su cui tutti gli organi preposti hanno mantenuto sempre uno stretto
silenzio), ha chiesto, ed ottenuto l’archiviazione con la motivazione che “era passato troppo tempo”;
N.B. francamente, da non addetto ai lavori, la cosa mi ha lasciato sconcertato in quanto a me
modestamente sembrava che, sebbene il ritiro erra avvenuto 5 anni prima, la restituzione dei reperti,
senza più i sigilli, era avvenuta solamente pochi giorni prima!
- il Gip ha in un primo tempo respinto la richiesta di archiviazione ma ha accolto la seconda, dato
che era stata ripresentata senza cambiare una virgola; il Gip Giuliani sembra avesse delle riserve in
quanto si è rivolto per chiarimenti direttamente all’ispettore Panighel, che aveva collaborato alle
indagini con il P.M.; infine ha annotato, di pugno, alcune anomalie, che aveva ravvisato, in calce al
decreto di archiviazione!
3) Sandro Dallavalle, recatosi al Tribunale di Treviso per conoscere l’esito del suo esposto
presentato ai carabinieri, ha saputo dal funzionario, visibilmente imbarazzato, che dopo accurate
ricerche aveva rilevato che l’esposto non risultava registrato in quanto da tempo trattenuto dalla
segretaria del Dr. Cicero, S.ra Stella; Dallavalle ha presentato un nuovo esposto per chiedere
chiarimenti su tale episodio!
4) il Procuratore Gianfranco Candiani, glissando sui chiarimenti richiesti, ha perentoriamente
intimato, a mezzo lettera raccomandata, a Sandro Dallavalle, cioè al danneggiato dalla indebita
sparizione di cui sopra, di non fare allusioni!
- Dallavalle ha risposto accogliendo l’invito ma anche insistendo che si facesse piena luce sui gravi
fatti (la sparizione dei reperti sotto custodia) che danneggiavano il decoro del tribunale; in
concomitanza, ( Sandro Dallavalle aveva svolto il ruolo di perito di parte della ESSEDI sas ed
aveva inviato al CTU una lettera raccomandata ,che ha provocato la querela da parte del
destinatario, accusandolo di aver fornito una risposta omertosa al Giudice della causa civile ed
invitandolo a chiarire fedelmente i fatti, salvo essere chiamato a rifondere i danni; in caso contrario,
Sandro Dallavalle si riservava di ricorrere ai giudici, ai giornali ed associazioni in difesa dei
cittadini, precisando che avrebbe agito “nell’ambito della trasparenza e della legalità”) ;
5) è nata una imputazione a carico del danneggiato per “estorsione”; da notare che il P.M. Antonio
De Lorenzo, per ben 2 volte ha proposto la archiviazione della querela presentata dal CTU,
ravvisando nel comportamento di Dallavalle soltanto una accesa dialettica fra periti ed escludendo
qualsiasi reato; la seconda richiesta di archiviazione è stata respinta dal Gip Valeria Salzari; il P.M.,
contraddicendo le sue precedenti valutazioni, ha formulato il capo di imputazione riprendendo la
frase considerata minacciosa, dalla quale ha significativamente tagliato proprio le parole che
escludevano la maliziosa interpretazione: “nell’ambito della trasparenza e della legalità”
6) il danneggiato subì un processo penale di stile “sovietico” (ad opera anche del giudicante dr.
Francesco Pedoja, come emerge dalla relazione stenografica del dibattimento) ;
l’avv. Bonotto che si è presentato come testimone ed ha fornito un resoconto del suo indebito
prelievo dei reperti sotto custodia non solo grottesco, ma anche smentito dalla testimonianza sui
medesimi fatti fornita, in quella stessa udienza, dal CTU, che ha testimoniato il vero, rettificando su
punti fondamentali le sue precedenti reticenze; L’avv..Bonotto ha anche ribadito sotto giuramento
che Dallavalle, nel suo esposto all’ordine degli Avvocati , avrebbe accusato il CTU di collusione:
testimonianza totalmente contraria al vero (come documentato dallo stesso esposto)! In quel
dibattimento il Giudice Monocratico ha più volte zittito l’imputato per impedirgli di esporre gli
elementi che lo discolpavano, lo ha gravemente offeso, a freddo, senza alcuna motivazione, ha
totalmente ignorato (insieme con il P.M., i punti della deposizione testimoniale di Bonotto, che
erano contraddetti dalla deposizione del CTU e dalla documentazione!). Tale processo si è concluso
con la condanna per “esercizio arbitrario delle proprie ragioni”, revocata in appello con la formula
che “i fatti non sono reato”)
7) poco dopo tali avvenimenti avvennero dei singolari avanzamenti nella carriera da parte di alcuni
magistrati
8) l’avv Bonotto, nella sua conclusionale nella causa civile, ritenendo erroneamente che ad assistere
la controparte fosse il precedente avvocato (Alessandro Pantaloni, citato nell’atto), propone
nientemeno al legale avverso di non discutere il merito della causa per punire il suo cliente
Dallavalle, in quanto reo di “miserabile sospetto”. Sandro Dallavalle ha presentato esposto
all’ordine degli Avvocati di Treviso, esponendo questo ed altri comportamenti di tale avvocato: a
distanza di tanti anni, nessuna risposta! E’ significativo ricordare che la funzionaria interpellata per
telefono, dopo qualche mese, ha assicurato che in caso di archiviazione viene data comunicazione a
chi ha presentato l’esposto!
9) il Giudice civile di primo grado riconobbe tutte le ragioni della attrice ESSEDI STUDIO SAS
ma non fu possibile riscuotere il dovuto in quanto il dr. Nicola Greco (corte di Appello) concesse la
sospensione della esecuzione ritenendo prevalenti sulla sentenza emessa dopo 10 anni di causa le
seguenti argomentazioni della Andreon:
- la millantata consuetudine nella precisione nei pagamenti (platealmente smentita dai certificati
che attestavano i vari pignoramenti subiti da vari creditori);
- la questione della mancanza di legittimazione attiva di essedi sas, sollevata dagli Andreon,guarda
caso, solo dopo aver perso la causa (smentita da idoneo documento emesso dall’uff. Imposte);
e sorvolando sulla circostanza che il primo atto legale fra le parti è stato di iniziativa della Andreon
(la richiesta di accertamento tecnico preventivo presentata a fine 1989) e, guarda caso, la convenuta
fu esattamente quella essedi studio sas che successivamente, in relazione al buon esito di tale
accertamento, ha citato a sua volta la Andreon per la rifusione delle sue spettanze (la falsità della
mancanza di legittimazione attiva è, quindi, documentata che più di così non sarebbe concepibile:
indicativo pertanto della sicumera di impunità della Braido/Bonotto è che ancora nella istanza al
Tribunale di Conegliano ripetano la medesima tiritera)
10) il GUP dr. Di Tullio trasformò “ultra petitum” ed anche, indubbiamente, abusando del suo
potere, che non gli consentiva certamente di modificare la statuizione della Corte Veneziana, la
sospensione decisa dalla Corte di Appello in annullamento; Sandro Dallavalle poco dopo si recò
all’ufficio del Tribunale per ottenere un certificato attestante la esecuzione in essere, anche se
sospesa; apprese invece che, addirittura, anche i precedenti pignoramenti subiti dagli Andreon, che
erano nelle evidenze solo qualche mese prima, erano improvvisamente scomparsi, per iniziativa del
GUP Di Tullio; questo ultimo respinse il ricorso di ESSEDI sas contro tale provvedimento
adducendo un presunto ritardo del ricorso stesso rispetto ad una notificazione del suo
provvedimento (solo che, tale notificazione non è mai esistita;
- la Braido vanna si era sempre espressa come “rappresentante della Andreon Arredamenti srl” ,
come documentato da alcunii atti giudiziari e dalla corrispondenza, ma la vera parte in causa era
invece Andreon Francesco (come dichiarato nella maggior parte degli atti giudiziari) che firmò il
mandato a nome della società invece che a nome suo proprio; i nuovi avvocati non notarono la
incongruenza nell’atto di ricorso in appello; il Giudice di Appello invece rilevò il punto e respinse
la istanza; il processo di secondo grado, quindi, non ebbe luogo!
- il nuovo avvocato dei coniugi Andreon (avv. Furlan) patteggiò con l’avv. di parte ESSEDI il
pagamento di quanto dovuto con una rateazione di 2 anni (accordata dopo 15 anni di causa, fatto
che comprova la generosità della essedi sas)!)
- dopo il primo acconto vi furono quasi 4 mesi di silenzio e di conseguenza ESSEDI chiese ed
ottenne il pignoramento di un bene immobile di proprietà del debitore Francesco;
11) l’avv. Bonotto subentrò nuovamente nella causa, al posto dell’avv. Furlan ed ottenne dal
Giudice Onorario Federica Zambon (Tribunale di Palmanova, competente per territorio nella
esecuzione del pignoramento del bene di Andreon Francesco) la sospensione del pignoramento;
tale sospensione riguardava una sentenza definitiva in quanto i termini per la presentazione
dell’appello erano scaduti (salvo il ricorso per cassazione, che tuttavia è successivo a tale
provvedimento);
inoltre l’avv. Bonotto sollevò presso quella sede impropria nuovamente tutte le questioni di merito
della causa producendo in tal modo un ulteriore filone giudiziario (una specie di “doppio impiego”,
quindi)
12) nel ricorso in Cassazione l’avv. Bonotto attestò che la parte in causa era Andreon Francesco
(circostanza incidentalmente vera, opposta alla tesi – talvolta, dato che sono usuali le
contraddizioni- sostenuta dal medesimo in altra sede giudiziaria) ; la inusuale veridicità è
spiegabile dalla convenienza di accreditare la svista in cui è incorso il Sig. Andreon come errore di
stampa; quindi il ricorso venne accolto; (N.B. il comportamento degli Andreon appare
perfettamente coerente con quello che è il loro vero interesse e che emerge sia dalla loro
corrispondenza che dai pubblici bilanci della s.r.l., cioè imputare le poste passive alla società a
responsabilità limitata, quelle attive ai soci!)
13)la sentenza della cassazione, escludendo esplicitamente ogni ruolo della s.r.l. nel processo,
autorizzò la riassunzione richiesta, in pratica riaprendo i termini per presentare una nuova istanza ;
la parte che aveva interesse, dato che era suo il ricorso accolto, cioè Andreon/Bonotto, lasciò
trascorrere i nuovi termini; attese ancora dei mesi per ottenere dal Giudice Libero Mazza, nella
pausa estiva e senza sentire la controparte, un decreto ingiuntivo per la restituzione della somma
legittimamente incassata da ESSEDI sulla base dell’accordo fra avvocati e coerentemente con la
sentenza di primo grado, passata in giudicato; non certo casuale è la circostanza che, a chiedere ed
ottenere da tale Giudice un provvedimento arbitrario ( il decreto ingiuntivo) è quella Andreon
s.r.l.,. abitualmente opposta ai creditori ed al fisco facendo leva sulla pessima situazione
economico/finanziaria, frutto di una costante “politica di bilancio”, sino dalla fondazione (nel
1991); dato che, sia il fantasioso cavillo da cui trae spunto il decreto ingiuntivo, sia la esclusione
esplicita di ogni pertinenza della s.r.l., sono contenuti nella sentenza della Cassazione, cioè nello
stesso,succinto, documento, è palese la volontà di ottenere “il malloppo” a favore della s.r.l.
,gravato delle ulteriori di spese di giudizio (non solo, gravato da interessi di mora calcolati ad un
tasso usuraio), nella consapevolezza che nessun provvedimento giudiziario successivo potrà mai
ottenere la restituzione, a causa della sopra descritta situazione economico/finanziaria della s.r.l.;
il decreto ingiuntivo accordato in agosto 2009, nel dare arbitraria applicazione alla sentenza di
cassazione, che invece sancisce unicamente la riassunzione in appello, non solamente si discosta
dalla legge, ma contravviene al più elementare buon senso, in quanto la sentenza di primo grado
non è mai stata sottoposta ad alcuna disamina e tanto meno critica o rettifica da livelli giudiziari
superiori; lo stesso avv. Bonotto, ben consapevole di ciò, nel suo ricorso per cassazione, si limita a
chiedere esclusivamente di poter riassumere l’appello! Se non ha fruito dell’unica cosa che aveva
chiesto ed ottenuto, cioè la riapertura dei termini per ricorrere in Appello, il motivo è ovvio!
14) il precetto notificato a Sandro Dallavalle il 07/01/10 offre una conferma ancora più chiara della
capacità della Andreon/Bonotto di usare come una clava provvedimenti giudiziari ottenuti nella
solita maniera, in quanto viene motivato come segue:
premesso che il decreto ingiuntivo è stato notificato sia alla ESSEDI SAS che, in copia, al suo
legale rappresentante; questo ultimo ha presentato opposizione, nei termini di legge, firmando il
mandato come Sandro Dallavalle in qualità di legale rappresentante della ESSEDI SAS.
Secondo tale interpretazione della legge, le opposizioni ad un unico provvedimento dovevano
essere due! Appare tanto più vessatoria tale strategia processuale, in quanto è lo stesso articolo 393,
invocato dalla Andreon a sancire che le indicazioni della Cassazione vanno seguite anche negli atti
successivi alla sentenza, nella quale sono contenute delle indicazioni inequivocabili:
a) la sostanza deve prevalere sulla forma
b) è ovvio che chi firma lo fa per se stesso!
Anche il Tribunale di Conegliano, cui appartiene il giudice Libero Mazza, è stato investito delle
questioni di merito, già trattate nella causa e ripetute al Giudice per le Esecuzioni di Palmanova (di
cui si è ancora in attesa di pronunciamento). Si tratta quindi della ennesima richiesta a corti diverse,
che ignora l’unica decisione di merito nella intera vicenda (la sentenza civile di primo grado),
rimasta del tutto ignorata dai gradi di giudizio successivi e quindi andata in giudicato!
Va ulteriormente sottolineato che si è arrivati al precetto, nonostante fosse già fissata la udienza per
la discussione della causa originata dal decreto ingiuntivo! E che entrambi i provvedimenti sono a
favore della s.r.l. che è esplicitamente estranea alla vicenda giudiziaria per la stessa ammissione
dell’avv. Bonotto, puntualmente confermata e ribadita dalla Cassazione (e siamo quindi alla terza
indicazione della sentenza, contravvenuta da questi signori!).
Una vicenda come quella sopra esposta, date le numerose, gravi e concordanti anomalie da cui è
caratterizzata, anomalie che coinvolgono pubblici funzionari, non può certo essere catalogata come
vicenda solamente privata!
Come minimo, fatti come questi significano che nel nostro paese un qualsiasi estraneo (nel caso
specifico, decretato tale addirittura da una sentenza della cassazione) riesce facilmente ad ottenere
nei confronti di un normale cittadino dei provvedimenti atti a rovinarlo. E’ noto come i
provvedimenti inflitti abbiano di fatto minato una credibilità finanziaria sempre rimasta immacolata
in 45 anni di lavoro, il che di per se è un danno enorme!
L’allarme sociale e la disarticolazione dei rapporti economici che deriveranno da quanto sopra, una
volta che la vicenda sarà di pubblico dominio, saranno tanto più gravi in quanto è evidente che la
metodica poggia su una ragnatela di collegamenti dietro le quinte e che evidentemente non esiste
solamente per accondiscendere ai capricci di un soggetto borioso: quindi è atta a colpire chiunque,
anzi è probabile che abbia già fatto chissà quante vittime! E’ notorio che i soggetti colpiti nel
patrimonio e con il discredito (tipico è il caso delle vittime della usura) ben difficilmente riescono
ad alzare la testa al punto tale da far conoscere la loro situazione!
E’ stato abusivamente introdotto un altro fattore ancora più pernicioso, tanto più anomalo in un
momento in cui tutti gli schieramenti politici invocano, sia pure con opposti intendimenti, la
abbreviazione dei tempi della giustizia: da un processo chiuso per sentenza passata in giudicato
(dopo quasi 20 anni!) la Andreon/Bonotto ha ottenuto la nascita di nuovi processi:
-
quello di Palmanova, al quale sono stare riproposte le solite ragioni di merito
-
quello di Conegliano, al quale sono state riproposte le solite ragioni di merito
quello di Treviso, sorto per esaminare la opposizione rispetto al Precetto emesso
illegittimamente ed “ultra petitum”, cioè oltre la richiesta “ufficiale e formale” della Andreon ma
evidentemente soddisfando i più torbidi, in quanto inconfessati, desideri della stessa.
E’ questa la enormità che emerge e non trova confronti nel pur ben noto stato della giustizia
nel nostro paese. E’ facile prevedere quali saranno le conseguenza:
1) per la parte ESSEDI che, avendo vinto nell’unica sentenza di merito, si troverà a dover subire
allo infinito
2)
per la collettività, dato il dispendio di energie a carico del sistema giudiziario.
Ancora più grave è che il magistrato Luca Deli ha concesso la provvisoria esecuzione (anzi le
provvisorie esecuzioni sono due, una verso Sandro Dallavalle, concessa mesi prima di quella verso
la essedi studio sas che era il presunto debitore principale e nonostante che lo stesso Bonotto avesse
nella sua istanza riconosciuto il beneficio della preventiva escussione), giustificandola con
argomenti o privi di consistenza o platealmente contrari al vero (ove ad esempio afferma che la
sentenza di primo grado è stata “caducata” e che gli Andreon erano ricorsi in appello, quando
invece lo hanno fatto solo la prima volta ma non quando la Cassazione ha riaperto loro i termini,
accogliendo la loro istanza totalmente).
N.B. tutta la strategia di Bonotto e Braido consiste in un banalissimo trucco: dato che hanno fatto
alla Cassazione dichiarazioni vere, e queste sono state accolte, hanno vinto. Tale vittoria ad un
osservatore che non conosca la intera vicenda appare legittimare le pretese introdotte nel processo
aperto a Conegliano dalla Andreon s.r.l. , ma tali pretese si basano su tesi opposte rispetto a quelle
esposte alla Cassazione e pertanto false (il cui requisito di falsità è pertanto preventivamente sancito
dalla Cassazione, oltre che da una infinità di altre prove documentali ). Datosi che tuttavia i
documenti presentati a corredo della istanza di Decreto Ingiuntivo, confermano costantemente la
falsità delle tesi esposte nella istanza stessa, l’unica ipotesi che potrebbe far immaginare che il
pensionando Libero Mazza abbia commesso dei semplici errori è che non abbia letto nulla; ma
anche una tale eventualità è smentita da lui stesso ove, nelle poche righe da lui prodotte, cita l’art.
633 e quindi si riferisce ad una prova scritta che deve pertanto aver letto (a parte che le uniche
prove scritte attestano esattamente il contrario), e questo comprova che la documentazione prodotta
dal Bonotto è stata letta dal giudicante!
Esiste un ulteriore aspetto che a mio avviso è, più che significativo!
L’avv. Bonotto in ben due occasioni aveva la possibilità di far valere le sue supposte ragioni in
maniera legittima e cioè:
avendo ottenuto la riapertura dei termini dalla Cassazione, poteva ricorrere in Appello, come
aveva chiesto (anzi tale richiesta era l’unico oggetto del suo ricorso)
poiché tutte le richieste rivolte al Tribunale di Conegliano erano già state fatte al Tribunale
di Palmanova, dato che questo ultimo le ha rigettate (sentenza depositata il 12 marzo 2010), poteva
benissimo ricorrere in Appello; invece, nel suo fax del 7 maggio 2010 inviato all’avv.
Santarcangelo spiega di non ravvisare i presupposti per ricorrere contro tale sentenza
non potendosi ipotizzare che l’avv. Bonotto soffra di idiosincrasia verso la Corte di Appello
(tanto più non potendo prevedere in quale composizione la Corte si sarebbe formata) è molto, molto
singolare che egli abbia scelto di rivolgersi invece alla Corte di Conegliano (illecitamente, in quanto
erano ancora pendenti le richieste verso la Corte di Palmanova, ed anche qui appare francamente
curioso che egli avesse molti mesi prima già potuto prevedere che le sue richieste sarebbero state
rigettate da questa ultima Corte);
premesso tutto quanto sopra, bisogna ammettere che ha indovinato, in quanto i 3 giudici che
hanno esaminato le sue istanze le hanno totalmente accolte (anzi più volte sono andati addirittura
oltre “ultra petitum”), sorvolando sulla totale assenza di elementi di merito, sulla falsità di alcune
rappresentazioni, sulla circostanza che la Cassazione aveva escluso la pertinenza della s.r.l., attrice
del ricorso di Conegliano, alla intera vicenda processuale.
“
In relazione a tutto quanto sopra esposto, vorrei porre alcune domande a chiunque avrà occasione di
leggerlo, e quindi “in primis” al giudice per la esecuzione:
dato che il dr. Libero Mazza non è più un magistrato, qualora la circostanza che tutti i
requisiti
che la legge richiede per emettere il decreto ingiuntivo sono palesemente assenti venisse
riconosciuta e che, date anche tutte le altre circostanze di contorno (comprese quelle remote che
riguardano altri magistrati “unidirezionali”), immaginare che si tratti di semplici errori sarebbe
arduo al di la del sopportabile, sarebbe concepibile ipotizzare delle responsabilità oggettive e gravi?
Dato che il dr. Luca Deli e la dottoressa Sabrina Cicero sono dei magistrati, il loro ruolo
dovrebbe eventualmente essere considerato di maggiore o di minore gravità?
L’avv. Bonotto ha commesso la imprudenza (ennesima) di vantarsi, di fronte alla giudice Sabrina
Cicero, nella udienza a cui avevo personalmente assistito, di avere ottenuto che il suo ricorso per
Cassazione fosse discusso e deliberato in Camera di Consiglio, per iniziativa, mi sembra abbia
detto, del Procuratore Generale. In effetti, dal numero dei magistrati di Cassazione coinvolti (come
risulta dai nomi citati nella sentenza) appare in tutta la sua evidenza la non comune potenza che è in
grado di dispiegare il Bonotto, nonostante le sue ampiamente dimostrate scarse attitudini,
proclamate dal suo stesso successore e predecessore avv.to Furlan, e la sproporzione fra il costo per
la collettività di quel processo tenuto in camera di consiglio e la assoluta banalità della causa (di
originari 12.500 euro circa) e dello specifico oggetto sottoposto al vaglio della Corte, cioè se
fossero da riaprire o meno i termini per ricorrere in appello. Che poi, essendo stata accolta la sua
richiesta, non ne abbia nemmeno fruito, rappresenta il culmine dello enorme spreco rappresentato
dalla intera vicenda ed accollato alla collettività soltanto per soddisfare certe brame…….
“ (fine lettera all’avvocato)
1Ormai da tanto tempo ho imparato, ogni volta che mi trovo di fronte a qualche iniziativa di
Bonotto, a chiedermi quali “stranezze” ci siano intorno. Le risposte, non mancano mai e nemmeno
in occasione del pignoramento mobiliare, e cioè:
1) La Ufficiale Giudiziario mi ha chiesto più volte se ero disposto a ricevere il modello di
dichiarazione all’UNEP ed ad accettare di fornire l’elenco degli altri beni (in quanto mi ero in un
primo momento mostrato alquanto restio ad acconsentire, nella perfetta consapevolezza che il
decreto ingiuntivo e tutti gli atti successivi sono illegittimi e quindi persecutori); poi mi sono
convinto che la mia resistenza avrebbe fatto il gioco di Bonotto; ebbene, ogni volta mi è stato
intimato di restituire il modulo sottoscritto entro 10 giorni,
non ci possono essere dubbi a tale proposito in quanto tale termine è stato ripetuto più volte; non
solo, quando, poco prima di accomiatarci, ho chiesto alla Ufficiale Giudiziario quali ulteriori
iniziative avrebbe potuto prendere l’avv. Bonotto nei miei confronti, mi ha risposto, bontà sua, che
per 10 giorni non potevano fare nulla;
soltanto leggendo le parole piccole stampate sul modulo ho potuto apprendere che il termine era
invece di 15 gg, circostanza questa non priva di rilievo perché i 15 gg. scadono il 3 agosto, in pieno
periodo di ferie, e quindi le ulteriori sorprese che sono certo fossero programmate, avrebbero
comportato qualche sacrificio personale, cioè tornare sia pure per poco tempo dalle ferie, per ogni
uno di coloro che vi avrebbero partecipato;
2) quando mi sono recato all’ufficio del Tribunale per eleggere il domicilio rispetto a questo ultimo
pignoramento, ho chiesto se fosse stato designato il giudice; il mio interlocutore mi ha fornito gli
estremi della pratica: 2930/2010 ed il nome del giudice: Dr.ssa CAFIERO; fino a questo punto,
tutto bene;
gli chiesi inoltre se fosse stato designato anche il giudice riguardo all’altro pignoramento, quello
presso terzi;
ha cercato nel computer e mi ha dato l’ulteriore riferimento: n. 2642 e la data della udienza:
20/09/2010; infine mi ha comunicato che la giudice era la medesima; allo evidente sconcerto da
parte mia, che ha notato, si è premurato di dirmi che il caso ha voluto che la giudice assegnataria
fosse la stessa: mi sono accomiatato senza aggiungere altro;
più tardi, riflettendo sulla situazione, mi ricordai che avevo letto che il Giudice della Esecuzione
viene designato dal Presidente del Tribunale, il quale conosce benissimo tutta la mia vicenda sino
dai primi mesi del 2009 per avergliela sottoposta attraverso la Cancelliera del suo ufficio, Gorghetto
Diana e successivamente anche per raccomandata, e che quindi, tale decisione non poteva essere
casuale (a tale proposito, la circostanza che egli conosce tutto ciò che era stato ordito contro di me
sino dai primi mesi del 2009 e che nello agosto dello stesso anno abbia avuto inizio questa farsa
giudiziaria in sfregio persino alle decisioni della corte di Cassazione significherà pure qualcosa…..;
non so se la sua scelta sia soltanto inopportuna o vada contro a delle precise regole, so soltanto di
essermi sentito alla stregua di quello imputato che, dovendo affrontare vari processi, venga a sapere
che tutti saranno condotti dal medesimo giudice;
date le tante occasioni che mi hanno visto oggetto di decisioni unidirezionali, è evidente che il mio
interesse è di trovarmi di fronte al maggior numero possibile di giudicanti, per un semplice calcolo
delle probabilità (più sono i giudici che dovrò incontrare maggiori sono le probabilità che ne
incontri uno che obbedisca alla Corte di Cassazione);
E’ questa infatti l’unica strategia che posso opporre ai soprusi che sono costretto a subire da tanti
anni: riuscire a sfruttare la forza dell’avversario a mio favore; fortunatamente l’avv. Bonotto e la
Braido Vanna mi hanno aiutato al di la di ogni più ottimistica previsione.
Cercherò di spiegare meglio la mia strategia difensiva: dato che è ormai lapalissiano che questa
vicenda non terminerà nemmeno dopo la mia morte fisica e sarà posta a carico dei miei eredi (fine
pena mai…., ben oltre l’ergastolo, quindi, che non è previsto per gli eredi, mentre la persecuzione
giudiziaria evidentemente si: è questa la scuola di pensiero di questi che rappresentano la punta di
diamante del tanto strombazzato garantismo!);
in questi anni di soprusi sofferti si sono accumulate tali e tante di quelle “stranezze” che il mio
colossale sforzo di riepilogarle e riunirle in un unico, per quanto articolato e necessariamente
prolisso resoconto, mira proprio a tenerle vive, in modo che, quando finalmente incontrerò un
magistrato che non ignorerà le indicazione della Cassazione, le mie disavventure potranno cessare
(intendo ovviamente quelle attuali, essendo ben prevedibile cosa altro saranno capaci di escogitare
tutti costoro messi insieme!)
N.B. ho sempre immaginato che La Corte di Appello che ha respinto la istanza di Andreon
Francesco per motivi formali avesse in realtà ben capito cosa ci fosse nello sfondo della vicenda ed
avesse quindi trovato il cavillo che dava la giusta soluzione: è apprezzabile l’intento ed il merito,
ma non ha fatto i conti con l’accanimento ed il potere che possono dispiegare costoro! E’
probabilmente per questo motivo che l’avv. Bonotto si è potuto permettere di formulare una grave
offesa a carico del giudice veneziano.
A quanto sembra non si vuole far mancare nulla, l’avv. Bonotto!
Per fortuna posso contare su un leva provvidenziale: la incredibile attitudine dell’avv. Bonotto nello
incocciare in colossali errori. Mi soffermerò sull’ultimo, clamorosamente commesso proprio
durante il pignoramento mobiliare:
dato che la Ufficiale Giudiziario non trovava logica la dichiarazione che avevo chiesto di
verbalizzare (ed effettivamente così appare, se non viene ben articolata e completata) ho accusato il
Bonotto di essere un pasticcione (per i vari rifacimenti dei suoi precetti, ben tre, cui si riferisce il
pignoramento) e di essere responsabile di usura (con riferimento al tasso usuraio applicato e ribadito
anche dopo che gli era stato ufficialmente contestato: esclusa quindi ogni possibilità di errore). Egli
non ha risposto nulla e quindi, sino a qui, è stato prudente. Quando invece gli ho ribadito che la
Andreon s.r.l. era stata definita estranea alla vicenda dalla stessa Cassazione, si è lasciato scappare
la affermazione che si trattava di un altro processo, con ciò svelando anche la sua strategia futura.
Sarà mia premura spiegare accuratamente e con i riferimenti agli articoli di legge, quanto sia
insostenibile una tale linea di condotta. Di conseguenza, sono veramente curioso di vedere se e
come potrà eventualmente essere ignorato tutto questo dal giudice della esecuzione (tanto più che,
dovendo seguire due diversi procedimenti, si troverà di fronte ripetutamente agli stessi argomenti,
inequivocabili come è spiegato nel seguito): naturalmente la mia è una domanda retorica, confido
che non ignorerà affatto la evidenza ed agirà opportunamente.
Non essendo il caso di ripetere tutti gli altri elementi, già ampiamente spiegati, che dimostrano la
illegittimità del decreto ingiuntivo e degli atti/decisioni giudiziarie successive, mi concentrerò sulla
plateale disubbidienza alle statuizioni della corte di Cassazione, che a quanto intuisco è
connotazione particolarmente grave per gli avvocati e per i magistrati che la praticano e, rispetto ad
essa, non possono certamente accampare di “non sapere” e di aver involontariamente commesso dei
semplici errori! Tanto più ciò è vero, riguardo all’avv. Bonotto, che nel suo ricorso in Cassazione
ha lui stesso attestato che l’unico ad avere titolo nella vicenda è il Sig. Andreon Francesco e non
certo una società!
L’avv. Bonotto ha vinto in cassazione sostenendo tesi vere; è ovvio che non possa pretendere di
vincere in un altro processo (quello di Conegliano) sostenendo tesi opposte! Ciò che è stato chiesto
ed ottenuto dalla Cassazione è infatti la possibilità per Andreon Francesco e per nessun altro
soggetto di adire nuovamente alla Corte di Appello, in quanto era la sua precedente istanza ad
essere rigettata e non certo la sentenza di primo grado ad essere riformata dalla Corte Veneziana.
Il suo comportamento è analogo a quello di un avventore del bar che, avendo vinto al “gratta e
vinci” la possibilità di fare una altra giocata gratuitamente, pretenda invece dal barista di avere il
primo premio, per il solo fatto di avere vinto! Ovvio che qualsiasi barista, di fronte ad una richiesta
del genere, con il buon senso del buon padre di famiglia respingerebbe la richiesta e, in caso di
insistenza, si rivolgerebbe ai carabinieri!
Chiarito il punto sostanziale usando parole semplici, dalle quali emerge la inquietante constatazione
che nel nostro caso i carabinieri non li posso chiamare, essendoci di mezzo dei giudici, veniamo ora
alla questione giuridica, egualmente semplice e chiara!
L’art. 393, invocato dal Bonotto, al primo comma sancisce che nel caso nessuna delle parti riassuma
l’appello, l’intero processo viene estinto.
L’art. 310, che definisce le conseguenze della estinzione del processo, è molto chiaro nel sancire
che sono gli atti a venire annullati ma le sentenze ( ovviamente quelle esistenti perché non
riformate,ed è esattamente il caso della sentenza di merito di primo grado, emanata dal Giudice
Sartorio) rimangono valide, e da qui emerge chiarissima la assenza di ogni possibile pretesa nel
merito da parte degli Andreon,Francesco compreso.
Di fronte alla possibile, sfrontata obiezione che la legge si riferisce alle sentenze e basta, e quindi
non solamente a quelle ancora vive perché non riformate, la conseguenza non cambierebbe: le
sentenze rimangono valide!
Ma non è tanto questo il punto che prova la plateale disubbidienza dell’avv. Bonotto e dei tre
giudici di Conegliano rispetto alle decisioni della Cassazione.
Il medesimo art. 393, al secondo comma, stabilisce che le indicazioni della Sentenza di Cassazione
vanno seguite in tutti gli atti successivi.
E’ qui che entra in gioco il banale (ma potrebbe essere definiti con termini molto più appropriati)
trucco dell’avv. Bonotto, ove afferma che tale secondo comma art 393 non vale nella nostra
fattispecie perché quello aperto a Conegliano è un altro processo!
E’ ovvio che, essendo estinto il processo, qualsiasi atto successivo fa’ parte di un altro processo! E
di conseguenza, al di la delle considerazioni di merito, è a tale nuovo processo (l’unico possibile,
visto che il vecchio è estinto) che si riferisce il secondo comma dell’art. 393, il quale sancisce
esattamente che le indicazioni della sentenza di Cassazione devono essere osservate negli atti
successivi!
Di conseguenza il nuovo processo è quello aperto a Conegliano dalla società esplicitamente
dichiarata estranea dalla corte di Cassazione: più sfregio di cosi!
Colgo la occasione per lanciare un appello a coloro che, eventualmente, stessero dietro ai due
protagonisti della vicenda:se coloro che interferivano al livello della Corte Costituzionale sono 4
sfigati, cosa sono questi due? Ma lasciateli perdere, nuocciono persino più a Voi che al sottoscritto!
Al Giudice per la esecuzione chiedo espressamente di fare tutto quanto in suo potere per il ripristino
della legalità rappresentata, in questo caso, dal volere della Corte di Cassazione, espresso in Camera
di Consiglio!
In fede
Sandro Dallavalle