A. FALZEA – Da “Efficacia giuridica”
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A. FALZEA – Da “Efficacia giuridica”
A. FALZEA – Da “Efficacia giuridica” in Enc. Dir., XIV Le trasformazioni legali e i tipi di efficacia giuridica: l’efficacia costitutiva e i sottotipi della costituzione modificazione ed estinzione. Si distinguono tradizionalmente per i diritti soggettivi – e la distinzione si può estendere a tutte le situazioni giuridiche principali – tre figure di trasformazione: costituzione, modificazione, estinzione. Queste tre figure vengono comunemente raccolte sotto la rubrica della “efficacia costitutiva”, dove l’aggettivo assume un significato generico e serve a designare un qualunque fenomeno innovativo: non solo la nascita ma anche la estinzione o la semplice modificazione di una situazione giuridica. La efficacia costitutiva è intesa dunque come sinonimo di efficacia innovativa. […] In astratto ogni fenomeno di mutamento giuridico può essere considerato come costituzione, se si guarda alla situazione nuova che col mutamento si determina; come estinzione se si guarda invece alla situazione antica cui la nuova è subentrata; e come modificazione se si guarda ad entrambe le situazioni cumulativamente e comparativamente prese. Un medesimo fenomeno sarebbe insieme costitutivo, modificativo ed estintivo: cosicché la differenza tra le singole ipotesi di efficacia non riuscirebbe giuridicamente a concretarsi. In effetti la distinzione si fa, e così solo acquista precisione giuridica, prendendo come punto di riferimento quella situazione generica, e, diciamo così, neutra, che è caratterizzata dallo stato di libertà dei soggetti. Costituzione, modificazione, estinzione si hanno quando nasce, si modifica, si estingue non ogni situazione in genere, ma una situazione dotata di specifica rilevanza per il diritto: una situazione che non si confonda con lo stato generico di libertà, ma che comporti delle posizioni di dovere o di potere, di vincolo o di preminenza nella comunità giuridica. Al verificarsi dell’adempimento si estingue l’obbligazione, cioè lo stato di preminenza e di vincolo, e si costituisce lo stato di libertà. In astratto potrebbe parlarsi tanto di estinzione, guardando all’obbligazione che è venuta meno, quanto di costituzione, guardando alla liberazione che il debitore ha ottenuto. Ma, secondo il criterio indicato, può parlarsi soltanto e rigorosamente di estinzione, perché occorre guardare alla situazione di rilevanza specifica, e cioè all’obbligazione, e non alla situazione di rilevanza generica, che è lo stato di libertà. Analogamente per la costituzione: nell’ipotesi di un contratto che fa nascere un’obbligazione si passa, inversamente all’ipotesi precedente, dallo stato di libertà che si estingue allo stato di vincolo che si costituisce; ma legittimamente non può parlarsi che di costituzione perché va considerata la costituzione del vincolo, che è la situazione di specifica rilevanza. Modificazione si ha infine allorché una situazione specificamente rilevante dia luogo ad un’altra situazione, essa pure specificamente rilevante. 1. Il brano delinea la relazione sussistente tra fatto giuridico, effetto giuridico, situazione giuridica, precisamente: a) Il fatto giuridico (es. stipulazione del contratto di compravendita) determina l’effetto della costituzione, modificazione o estinzione della situazione giuridica ( es. nascita del diritto dell’acquirente alla consegna del bene comprato e del diritto del venditore al prezzo). b) La situazione giuridica incide sull’effetto giuridico e da luogo alla produzione del fatto. c) L’effetto giuridico è prodotto dalla situazione giuridica. d) La situazione giuridica ha per effetto la costituzione, modificazione o estinzione del fatto giuridico. e) Il fatto giuridico e la situazione giuridica sono prodotti dall’effetto giuridico. 2. Per l’Autore, l’efficacia costitutiva è propria dei fatti giuridici che determinano: a) b) c) d) e) La sola nascita delle situazioni giuridiche. La nascita, l’estinzione o anche la sola modificazione della situazione giuridica. La dichiarazione o conservazione della situazione giuridica. La specificazione o determinazione del contenuto della situazione giuridica. La sola modificazione della situazione giuridica. 3. Per qualificare un fenomeno di mutamento giuridico, specificamente, come costituzione, modificazione o estinzione: a) Si deve prendere come punto di riferimento la situazione generica che è caratterizzata dallo stato di libertà dei soggetti. b) Si deve prendere sempre come punto di riferimento la situazione nuova che con il mutamento si determina. c) Si deve prendere sempre come punto di riferimento la situazione antica cui la nuova è subentrata. d) Si deve prendere come punto di riferimento la situazione dotata di specifica rilevanza per il diritto. e) Si devono comparare le due situazioni giuridiche. 4. Tizio, pagando a Caio il prezzo della compravendita del libro da questi acquistato: a) b) c) d) Costituisce la sua situazione generica di libertà. Modifica l’obbligazione, di cui è debitore, avente ad oggetto il pagamento del prezzo. Estingue l’obbligazione, di cui è debitore, avente ad oggetto il pagamento del prezzo. Determina la nascita di una nuova obbligazione, avente ad oggetto la prestazione della consegna del libro da parte di Caio. e) Estingue il diritto di Caio alla consegna del bene. 5. Il mutamento giuridico può essere qualificato come modificazione: a) Se il fatto giuridico ha per effetto il venir meno dello stato di preminenza e di vincolo e la costituzione dello stato di libertà. b) Se il fatto giuridico ha per effetto la costituzione dello stato di preminenza e di vincolo e la perdita dello stato di libertà. c) Se il fatto giuridico ha per effetto la trasformazione di una situazione giuridica specificamente rilevante, in un'altra situazione giuridica pure specificamente rilevante. d) Se il fatto giuridico non produce efficacia costitutiva. e) Se il fatto giuridico produce efficacia meramente dichiarativa.