Circolare 30.09.13 - Studio Dottori Commercialisti

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Circolare 30.09.13 - Studio Dottori Commercialisti
Studio Dottori Commercialisti
Viale Gozzadini 9/11 - 40124 - Bologna
Dott. Sergio Massa
Dott. Elena Melandri
Dott. Paola Belelli
Dott. Pierpaolo Arzarello
Bologna, 30 settembre 2013
A TUTTI I CLIENTI
LORO INDIRIZZI
AUMENTO IVA DAL 21% AL 22% DALL’1.10.2013
IMPORTANTE: Domani 1° ottobre 2013 scatta l’aumento dell’IVA al 22%
L’inattesa crisi di Governo ha bloccato l’approvazione del decreto legge che avrebbe dovuto rinviare l’aumento dell’Iva
al 1° gennaio 2014.
A meno di “ravvedimenti” dell’ultima ora dei nostri governanti, da domattina si dovranno aggiornare le procedure
operative per applicare la nuova aliquota ordinaria del 22%. Restano invece ferme le aliquote ridotte del 4% e del
10%). E’ un grande disagio imparare le cose all’ultimo minuto e ci dovremo in qualche modo arrangiare.
Vogliamo con l’occasione ricordarVi alcune regole per una corretta applicazione della modifica, che deve tener conto
del momento di effettuazione delle operazioni ai sensi dell’art. 6 DPR 633/72.
CESSIONI DI BENI IMMOBILI
Per le cessioni di beni immobili l’aliquota del 22%, ove dovuta, si applica a partire dai rogiti notarili stipulati
dall’1.10.2013, fermo restando che su eventuali acconti incassati fino al 30 settembre, ovvero in presenza di
emissione della fattura fino alla predetta data, l’imposta è dovuta ancora nella misura del 21%.
CESSIONI DI BENI
Analogamente per le cessioni di beni mobili, per le quali l’aliquota del 22% si applica alle consegne o spedizioni
effettuate a partire dall’1.10.2013, mentre per acconti incassati o fatture di anticipo emesse fino al 30 settembre resta
dovuta l’IVA al 21%.
Rimane comunque l’aliquota del 21% sulle fatture differite, ai sensi dell’art. 21 c. 4 lett. a) DPR 633/72, relativamente
alle consegne o spedizioni di beni mobili effettuate nel mese di settembre 2013, per le quali la predetta fattura, pur
potendo essere emessa al massimo entro il 15 ottobre, deve confluire nella liquidazione di settembre, quale periodo di
effettuazione delle singole consegne, con conseguente applicazione dell’aliquota del 21%.
PRESTAZIONI DI SERVIZI
Per quanto riguarda le prestazioni di servizi, di regola il momento di effettuazione è ancorato al pagamento del
corrispettivo, ovvero se precedente alla emissione della fattura, con la conseguenza che eventuali prestazioni
eseguite fino al 30 settembre, ma incassate (e fatturate) dall’1.10.2013 sono gia’ soggette all’aliquota del 22%.
Lo stesso dicasi per eventuali parcelle “proforma” emesse dai professionisti fino al 30 settembre, ma incassate
successivamente, per le quali è opportuno correggere l’importo dell’IVA, aggiornandole con la nuova aliquota del 22%.
Bisogna invece fare attenzione ai servizi intra-extracomunitari. Per i servizi generici, di cui all’art. 7-ter del DPR
633/72, prestati da soggetti passivi d’imposta in altro Stato (che si considerano effettuati al momento di ultimazione
della prestazione), rilevanti ai fini IVA in Italia in capo al committente soggetto passivo, questi deve operare il reverse
charge (integrazione se UE o autofattura se extraUE) ai sensi dell’art. 17 c. 2 DPR 633/72, applicando l’aliquota IVA
vigente al momento di ultimazione della prestazione. La circolare 16/E/2013 dell’Ag. Entrate ha individuato il
momento di ultimazione della prestazione all’atto del ricevimento della fattura, o altro documento attestante
l’operazione, emesso dal prestatore non residente.
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NOTE DI VARIAZIONE (Note di accredito o addebito ex art. 26/633)
Ricordiamo che le note di variazione rettificano una fattura gia’ emessa, quindi devono far riferimento all’aliquota della
precedente fattura, per cui una nota d’accredito o d’addebito emessa dopo il 30.9.2013 che faccia riferimento ad una
fattura emessa fino a quella data, sconta l’Iva dell’originaria fattura, cioe’ il 21%.
Locazioni e compravendite di immobili: ulteriori complicazioni
Locazioni – attenzione: va allegato l’APE – Attestato di Prestazione Energetica
Per complicarci ulteriormente la vita e’ stato introdotto un altro obbligo, quello di allegare l’APE a tutti i nuovi contratti
di compravendita nonche’ di locazione di immobili, sottoscritti dal 4 agosto 2013; era addirittura stata prevista la
sanzione della nullità dei contratti stessi, in caso di mancata allegazione dell’APE, poi sostituita da una sanzione.
La norma si applica in particolare ai nuovi contratti di locazione, anche finanziaria, nonché ai contratti di affitto di
azienda; per fortuna sono esclusi i rinnovi e le proroghe di precedenti contratti.
E’ bene citare nel contratto di aver consegnato al conduttore, in originale o copia, anche i libretti di impianto delle
caldaie. Ricordiamo anche che a partire dal 21 giugno 2012 la cosiddetta “comunicazione di cessione fabbricati”,
da effettuare all’autorità di Pubblica Sicurezza nelle 48 ore dalla materiale concessione del bene, è stata limitata alle
locazioni di durata inferiore a 30 giorni, ai contratti di comodato non redatti per iscritto, nonché quando l’utilizzatore
dell’immobile sia un immigrato oppure uno straniero (art. 2 DL 20.6.2012 n. 79). In pratica la registrazione del contratto
di locazione “assorbe” la comunicazione alla Questura o al Sindaco.
Bonus 50%-65% Ristrutturazioni e Risparmio energetico
Solo per precisare che, in sede di conversione del decreto, e’ stata prevista la proroga dell’agevolazione 65% fino al
30.6.2014 ma solo per gli interventi di risparmio energetico condominiali, non anche per le manutenzioni condominiali,
le quali hanno l’agevolazione del 50% fino al 31.12.2013, successivamente tornano al 36%.
Bonus 50% mobili: precisazioni dell’Ag. Entrate
Con la recente circolare n. 29/E del 19.9.2013 l’amministrazione Finanziaria ha fornito indicazioni in relazione alla
nuova detrazione IRPEF del 50% per l'acquisto di mobili e di determinati elettrodomestici (c.d. "bonus arredamento"), di
cui all’art. 16 c. 2 del DL 4.6.2013 n. 63. Per usufruire del nuovo bonus, aggiuntivo a quello del 50% sulle ristrutturazioni
edilizie e ad esso collegato, evidenziamo che:
- i mobili e gli elettrodomestici devono essere destinati all'arredo di unità immobiliari residenziali oggetto di interventi
di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia;
- la data di inizio lavori deve essere anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per l'acquisto di mobili ed
elettrodomestici, ma non è necessario che le spese di recupero edilizio siano sostenute prima di quelle per l'arredo);
- la nuova detrazione del 50% si applica agli acquisti di mobili, grandi elettrodomestici di classe energetica non
inferiore alla A+, ovvero A per i forni, in relazione alle apparecchiature per le quali è obbligatoria l'etichetta energetica e
grandi elettrodomestici per i quali non sia ancora previsto l'obbligo di etichetta energetica;
- per fruire della detrazione, i suddetti beni devono essere nuovi ed acquistati nel periodo dal 6.6.2013 al 31.12.2013 e
possono comprendere anche le spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati);
- il limite di spesa agevolabile fissato a 10.000 euro è riferito alla singola unità immobiliare, pertanto chi ristruttura 2
unita’ ha diritto a doppia detrazione;
- non e’ necessario che i mobili arredino la parte ristrutturata: ad es. e’ possibile ristrutturare un intero bagno ed
usufruire della detrazione per l’acquisto di un frigorifero, l’importante e’ che il mobile faccia parte dell’unita’ immobiliare
sulla quale e’ stato effettuato l’intervento di ristrutturazione;
- per usufruire della nuova detrazione i pagamenti possono essere effettuati mediante bonifico bancario o postale,
oppure mediante carte di credito o carte di debito.
Rimaniamo a Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento, ricordandoVi che tutte le nostre Circolari e
ulteriori approfondimenti li potete trovare anche sul sito www.studio-dott-comm.it, con l'occasione Vi
porgiamo cordiali saluti.
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