Datore di lavoro - Ordine degli Avvocati di Milano
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12 novembre 2013 Avv. Elio Cherubini Ordine degli Avvocati di Milano Milano, 12 novembre 2013 SALUTE E SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO Il datore di lavoro e la delega di funzioni nel D.LGS. 81/08 Gli obblighi di sicurezza connessi ai contratti di appalto, d’opera o di somministrazione Avv. Elio Cherubini 1 Il datore di lavoro e la delega di funzioni nel D.Lgs. 81/08 2 Le posizioni di garanzia I principali destinatari degli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro: - il datore di lavoro - il dirigente - il preposto © Toffoletto De Luca Tamajo e Soci 2012 DATORE DI LAVORO D. Lgs n. 81/08 art. 2 comma 1 lett. b) «soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa» © Toffoletto De Luca Tamajo e Soci 2012 DIRIGENTE D. Lgs n. 81/08 art. 2 comma 1 lett. d) «persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa» © Toffoletto De Luca Tamajo e Soci 2012 PREPOSTO D. Lgs n. 81/08 art. 2 comma 1 lett. e) «persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa» © Toffoletto De Luca Tamajo e Soci 2012 Art. 299 D. Lgs n. 81/08 Esercizio di fatto di poteri direttivi «Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e), gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti» datore di lavoro preposto dirigente © Toffoletto De Luca Tamajo e Soci 2012 Esercizio di fatto di poteri di vertice In tema di lesioni colpose da infortunio sul lavoro, ai fini dell’identificazione della persona responsabile, nell’ambito di un’impresa di grandi dimensioni, in cui la ripartizione delle funzioni è imposta dall’organizzazione aziendale, occorre accertare l’effettiva situazione di responsabilità all’interno delle posizioni di vertice per individuare i soggetti cui i compiti di prevenzione sono concretamente affidati con la predisposizione e l’attribuzione dei correlativi e necessari poteri di adempierli. Cass. Pen., 26 aprile 2000, n. 7402 © Toffoletto De Luca Tamajo e Soci 2012 Esercizio di fatto di poteri di vertice Datore di lavoro: ciò che rileva, al fine di creare la qualità del datore di lavoro, e quindi la posizione di garanzia, sono il potere di decidere e quello di spendere. Chi li possiede è datore di lavoro e quindi titolare della posizione di garanzia (Cass. Pen. n. 4981/2004) Componenti CdA: nelle imprese gestite da società di capitali gli obblighi inerenti alla prevenzione degli infortuni ed igiene sul lavoro, posti dalla posti dalla legge a carico del datore di lavoro, gravano indistintamente su tutti i componenti del consiglio di amministrazione (Cass. Pen.n. 6820/ 2007). Componenti CdA: anche in presenza di delega di gestione conferita ad uno o più amministratori, specifica e comprensiva dei poteri di deliberazione e spesa, tale situazione può ridurre la portata della posizione di garanzia attribuita agli ulteriori membri del consiglio, ma non escluderla interamente, poiché non possono comunque essere trasferiti i doveri di controllo sul generale andamento della gestione e di intervento sostitutivo in caso di mancato esercizio della delega (Cass. Pen. n. 38991/2010). © Toffoletto De Luca Tamajo e Soci 2012 Condizioni di validità della delega di funzioni nella giurisprudenza della Cassazione formatasi nel vigore della “626/94” Per quanto concerne le caratteristiche della delega, va rilevato che per la sua efficacia ed operatività, è necessario che: a) l’atto di delega abbia forma espressa (non tacita) e contenuto chiaro, in modo che il delegato sia messo in grado di conoscere le responsabilità che gli sono attribuite; b) il delegato abbia espressamente accettato gli incombenti connessi alla sua funzione; c) il delegato sia dotato di autonomia gestionale e di capacità di spesa nella materia delegata, in modo che sia messo in grado di esercitare effettivamente la responsabilità assunta; d) il delegato sia dotato di idoneità tecnica, in modo che possa esercitare la responsabilità con la dovuta professionalità. Tutto ciò, peraltro, fermo restando l’obbligo per il datore di lavoro delegante di vigilare e controllare l’attività del delegato e il concreto esercizio della delega. Cass. Pen. n. 13953/2008 © Toffoletto De Luca Tamajo e Soci 2012 Condizioni di validità della delega nella giurisprudenza della Cassazione formatasi nel vigore della “626/94” La delega eventualmente conferita dal datore di lavoro, in tema di attuazione e controllo del rispetto da parte dei dipendenti della normativa antinfortunistica, richiede una inequivoca e certa manifestazione di volontà anche dal punto di vista del contenuto con riferimento al delegato, persona esperta e competente, di poteri di organizzazione, gestione e controllo adeguati agli incombenti attribuiti, nonchè autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate. Cass. Pen. n. 7691/2010 © Toffoletto De Luca Tamajo e Soci 2012 Sentenza Corte d’Assise di Torino 14 novembre 2011 (“sentenza Thyssen” - incidente del 6 dicembre 2007) nel vigore del D.LGS. 626/94 La delega da E. (datore di lavoro) a M. (Dirigente con funzioni di Direttore dell’area tecnica e servizi) soddisfa i requisiti indicati nella prima sentenza citata alle lettere a) (forma), b) (accettazione) e d) (idoneità tecnica); per quanto riguarda invece la “capacità di spesa” ovvero “autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate”, la delega da E. a M. risulta priva della disponibilità economica autonoma, in capo a M. indispensabile perchè sia sufficiente a “liberare” (ma giammai dall’obbligo di vigilare e controllare l’attività del delegato) E. dalla sua responsabilità quale datore di lavoro. Testualmente: “Utilizzerà (ndr:il delegato), in piena autonomia, il budget a Lei assegnato e qualora questo fosse insufficiente vorrà immediatamente informarmi per gli opportuni provvedimenti” © Toffoletto De Luca Tamajo e Soci 2012 Sentenza Thyssen Conseguenze: - il dirigente è direttamente destinatario degli obblighi di cui al D. Lgs. 626/94 - la delega conferita al dirigente dal datore di lavoro sulla materia della sicurezza sul lavoro non è efficace, cioè non “libera” il datore di lavoro: quest’ultimo continua ad essere personalmente obbligato e non solo per il residuo obbligo di vigilare e controllare l’esercizio della delega. © Toffoletto De Luca Tamajo e Soci 2012 Sentenza Thyssen Delega dal datore di lavoro al Responsabile Produzione a Freddo Torino (S.) - identica formula in punto “autonomia di spesa”: “Utilizzerà (ndr:il delegato), in piena autonomia, il budget a Lei assegnato e qualora questo fosse insufficiente vorrà immediatamente informarmi per gli opportuni provvedimenti” - “budget” affidato al dirigente delegato: a firma singola da 10.000 euro a 50.000 euro «La cifra, quindi, ... è del tutto insufficiente a rendere efficace -e quindi, “liberatoria” per il datore di lavoro, la delega conferita a S. in questa materia» © Toffoletto De Luca Tamajo e Soci 2012 Gli spunti della giurisprudenza sono stati in buona parte recepiti ... Art. 16 D. Lgs n. 81/08 Delega di funzioni «1. La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni: a) che essa risulti da atto scritto recante data certa; b) che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; d) che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate; e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto. 2. Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.» © Toffoletto De Luca Tamajo e Soci 2012 Requisiti della delega di funzioni autonomia di spesa verifica a posteriori? necessità di «preavviso e resa del conto a spesa effettuata ai fini del bilancio di esercizio»: delega valida, in quanto la necessità del preavviso non comporta una vera limitazione, soprattutto quando risulta che la società non ha mai di fatto negato alcuna spesa per la sicurezza (Cass. n. 27433/2008) limitazioni al potere di spesa: fino a Lit. 5 milioni- delega non valida, in quanto a grandi responsabilità sono associati poteri di spesa molto limitati (Cass. n. 7709/2008) limitazioni al potere di spesa: fino a Lit. 100 milioni delega valida, in quanto «un impianto di illuminazione di emergenza non dovrebbe superare l’indicato limite di spesa» (Cass. n. 38759/2001) © Toffoletto De Luca Tamajo e Soci 2012 Requisiti della delega di funzioni N.B: Individuazione dei compiti di natura specificamente prevenzionistica oggetto del trasferimento. La delega delle funzioni prevenzionistiche richiede l’individuazione dei compiti di natura specificamente prevenzionistica che vengono trasferiti in forza della stessa. Per quanto tale requisito non sia specificamente preso in considerazione neppure dall’art. 16 dlgs. n. 81/2008 la dottrina non dubita della necessità di siffatta specificazione. Ed invero si tratta di un requisito ontologico della delega, giacché in sua assenza non sarebbe possibile neppure operare quel giudizio di idoneità e di adeguatezza delle risorse decisionali e finanziarie messe a disposizione del delegato che è stato individuato esso pure quale requisito essenziale di una valida delega sin da quando la giurisprudenza ha preso a predicarne la rilevanza ai fini del giudizio di responsabilità penale. Cass. Pen. 11 marzo 2013, n. 11442 © Toffoletto De Luca Tamajo e Soci 2012 Obblighi del datore di lavoro non delegabili Art. 17 D. Lgs n. 81/08 «Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività: a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’art. 28 b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi». © Toffoletto De Luca Tamajo e Soci 2012 Possibilità di (sub)delega art. 16 comma 3bis D. Lgs. n. 80/81 Comma aggiunto dall'art. 12, comma 2, D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106, in vigore dal 20 agosto 2009 il delegato può (sub)delegare: - specifiche funzioni (quindi non tutte quelle che ha) - alle medesime condizioni di cui ai commi 1 (requisiti) e 2 (pubblicità) - previa intesa con il datore di lavoro - permane l’obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite. - il sub-delegato non può, a sua volta, sub-delegare © Toffoletto De Luca Tamajo e Soci 2012 L’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro art. 16 comma 3 D. Lgs. n. 81/08 «La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. L’obbligo di cui al primo periodo si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all’articolo 30, comma 4.» © Toffoletto De Luca Tamajo e Soci 2012 Art. 30 D. Lgs n. 81/08 Modelli di organizzazione e di gestione 1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi: a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici; b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti; c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; d) alle attività di sorveglianza sanitaria; e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori; f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori; g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge; h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate. © Toffoletto De Luca Tamajo e Soci 2012 Art. 30 D. Lgs n. 81/08 Modelli di organizzazione e di gestione 2. Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1. 3. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello. 4. Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico. © Toffoletto De Luca Tamajo e Soci 2012 L'obbligo di vigilanza nella giurisprudenza La vigilanza del datore di lavoro delegante sull'operato del delegato, pur non implicando il controllo momento per momento delle modalità di svolgimento delle singole lavorazioni, comporta, in particolare, l'acquisizione e l'elaborazione dei dati di monitoraggio degli infortuni, in specie di quelli determinanti lesioni gravi, costituente una premessa ineludibile per l'adempimento degli obblighi prevenzionistici, e, in ispecie, dell'obbligo di aggiornamento della valutazione dei rischi. Cass. pen. Sez. IV, 05-02-2013, n. 9505 © Toffoletto De Luca Tamajo e Soci 2012 Conseguenze di un sistema di deleghe non efficace o della violazione dell’obbligo di vigilanza da parte del datore di lavoro.... In tema di individuazione delle responsabilità penali all'interno delle strutture complesse, ai fini della operatività della delega di funzioni occorre distinguere tra difetti strutturali e deficienze inerenti all'ordinario buon funzionamento della struttura aziendale, atteso che in relazione alle prime permane la responsabilità dei vertici aziendali, mentre per le seconde occorre distinguere fra quelle di carattere occasionale, soltanto per le quali non sussiste in ogni caso una riferibilità al soggetto apicale, e quelle permanenti, per le quali, ai fini della ascrivibilità al datore di lavoro, si richiede la prova della conoscenza delle stesse da parte degli organi di vertice. Cass.Pen., 7 ottobre 2004 n. 39268 © Toffoletto De Luca Tamajo e Soci 2012 ...la delega non può essere illimitata quanto all'oggetto delle attività trasferibili. In vero, pur a fronte di una delega corretta ed efficace, non potrebbe andare esente da responsabilità il datore di lavoro allorchè le carenze nella disciplina antinfortunistica e, più in generale, nella materia della sicurezza, attengano a scelte di carattere generale della politica aziendale ovvero a carenze strutturali, rispetto alle quali nessuna capacità di intervento possa realisticamente attribuirsi al delegato alla sicurezza. Cass.Pen.,28 gennaio 2009, n. 4123 © Toffoletto De Luca Tamajo e Soci 2012 Conseguenze di un sistema di deleghe efficace: assoluzione del datore di lavoro delegante per non aver commesso il fatto Cass. Pen., 19 marzo 2012, n. 10702 La fattispecie: - imputazione: reato di omicidio colposo (infortunio sul lavoro) - imputata: la rappresentante legale della società datrice di lavoro - l’imputata si occupava all’interno della società della “parte amministrativa” - esisteva una valida delega conferita ad un dirigente per la “parte tecnico-operativa” - l’imputata non risultava avesse in alcuna guisa esercitato funzioni afferenti alla sicurezza o comunque operative © Toffoletto De Luca Tamajo e Soci 2012 Conseguenze di un sistema di deleghe efficace: assoluzione del datore di lavoro delegante per non aver commesso il fatto Reale natura dell’obbligo di vigilanza «... la vigilanza, quale che ne sia l’esatta estensione, di certo non può identificarsi con un’azione di vigilanza sulla concreta, minuta conformazione delle singole lavorazioni che la legge affida, appunto, al garante. Se così non fosse, l’istituto della delega si svuoterebbe di qualsiasi significato. La delega ha senso se il delegante (perchè non sa, perchè non può, perchè non vuole agire personalmente) trasferisce incombenze proprie ad altri, cui demanda i pertinenti poteri: al delegato vengono trasferite le competenze afferenti alla gestione del rischio lavorativo. Ne consegue che l’obbligo di vigilanza del delegante è distinto da quello del delegato. Esso riguarda, come si è accennato, precipuamente la correttezza della complessiva gestione del rischio da parte del delegato medesimo e non impone il controllo, momento per momento, delle modalità di svolgimento delle lavorazioni». Cass. Pen., 19 marzo 2012, n. 10702 © Toffoletto De Luca Tamajo e Soci 2012 Gli obblighi di sicurezza connessi ai contratti di appalto, d’opera o di somministrazione 28 Art. 26 D. Lgs n. 81/08 Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione Obblighi del datore di lavoro (nel caso in cui abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo): a) verifica l’idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi b) fornisce dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro © Toffoletto De Luca Tamajo e Soci 2012 Obbligo di cooperazione e coordinamento I datori di lavoro e le imprese appaltatrici: a) cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto; b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva. Cosa si intende per ... a) “cooperare”: «contribuire attivamente, dall’una e dall’altra parte, a predisporre ed applicare le misure di protezione e prevenzione necessarie alla tutela delle condizioni di lavoro» b) “coordinare”: «collegare razionalmente le varie fasi dell’attività in corso, in modo da evitare disaccordi, sovrapposizioni, intralci che possono accrescere notevolmente i pericoli per tutti coloro che operano nel medesimo ambiente» (Cass. pen. Sez. IV 3 luglio 2002, n. 31459) © Toffoletto De Luca Tamajo e Soci 2012 Elaborazione del DUVRI Documento unico per la valutazione dei rischi da interferenze art. 26 comma 3: «Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze (nb: tra le due attività)....» «In caso di redazione del documento esso è allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture» © Toffoletto De Luca Tamajo e Soci 2012 Le novità introdotte dal “Decreto del Fare” in vigore dal 21 agosto 2013 introduzione della figura dell’incaricato in sostituzione del DUVRI: limitatamente ai settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali (da specificarsi con D.M. del Ministro del Lavoro) , il datore di lavoro può individuare, con riferimento sia all’attività del datore di lavoro committente sia all’attività dell’impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi, un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all’incarico conferito, nonchè di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell’ambiente di lavoro, per sovrintendere all’attività di cooperazione e coordinamento. Si tratta di una nomina formale, della quale deve darsi evidenza nel contratto di appalto © Toffoletto De Luca Tamajo e Soci 2012 Le novità introdotte dal “Decreto del Fare” in vigore dal 21 agosto 2013 esclusione dell’obbligo sia di redigere il DUVRI, che di individuare l’incaricato, in relazione a “servizi di natura intellettuale o mere forniture di materiali o attrezzature” (previsione già in vigore in precdenza) e lavori e servizi «la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno», sempre che non vi siano rischi di incendio di livello elevato, agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto, atmosfere esplosive «... per uomini-giorno si intende l’entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all’effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all’arco temporale di un anno dall’inizio dei lavori» (art. 26 comma 3bis) © Toffoletto De Luca Tamajo e Soci 2012 Altri obblighi (art. 26) nei contratti di appalto, subappalto e somministrazione devono essere specificamente indicati a pena di nullità i costi delle misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni (art. 26 comma 5) il personale occupato dall’impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro (art. 26 comma 8) © Toffoletto De Luca Tamajo e Soci 2012 La responsabilità solidale del committente per gli infortuni subiti dai dipendenti dell’appaltatore art. 26 comma 4 «... l’imprenditore committente risponde in solido con l’appaltatore, nonchè con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall’appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell’INAIL e del’IPSEMA» Esclusione della responsabilità del committente: in relazione ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici © Toffoletto De Luca Tamajo e Soci 2012 L’incerto confine dell’obbligo di cooperazione In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, quantunque l'obbligo di cooperazione tra committente e appaltatore (o tra appaltatore e subappaltatore) ai fini della prevenzione antinfortunistica non esiga che il committente intervenga costantemente in supplenza dell'appaltatore quando costui, per qualunque ragione, ometta di adottare le misure di prevenzione prescritte, deve tuttavia ritenersi che, quando tale omissione sia, come nella fattispecie, immediatamente percepibile (consistendo essa nella palese violazione delle norme antinfortunistiche), il committente, che è in grado di accorgersi senza particolari indagini dell'inadeguatezza delle misure di sicurezza, risponde anch'egli delle conseguenze dell'infortunio eventualmente determinatosi. Cass. Pen. 14 luglio 2006, n. 30857; nello stesso senso Cass. Pen. 15 marzo 2007, n. 19372 Cass. Pen. 12 maggio 2009, n. 25946 © Toffoletto De Luca Tamajo e Soci 2012 In materia di infortuni sul lavoro, non sussistono profili di responsabilità del committente nel contratto di appalto, per l'inosservanza delle misure di prevenzione che non attengono ai rischi comuni dei lavoratori dipendenti del committente stesso e dell'appaltatore, ma riguardano i soli dipendenti dell'appaltatore. Quindi l'obbligo di cooperazione posto a carico dei datori di lavoro, per predisporre e applicare le misure di prevenzione e protezione necessarie, non può intendersi come obbligo del committente di intervenire in supplenza dell'appaltatore tutte le volte in cui costui ometta, per qualsiasi ragione, di adottare le misure di prevenzione prescritte a tutela soltanto dei suoi lavoratori, poiché la cooperazione, se così la si intendesse, si risolverebbe in un'inammissibile "ingerenza" del committente nell'attività propria dell'appaltatore al punto di stravolgere completamente la figura dell'appalto. Cass. Pen., 21 maggio 2009, n. 28197 © Toffoletto De Luca Tamajo e Soci 2012 L'esenzione del datore di lavoro committente, ai sensi dell'art. 7, comma 3, seconda parte, del D.Lgs. n. 626 del 1994, dall'obbligo di cooperazione e di coordinamento con l'appaltatore per l'attuazione delle misure di prevenzione dei rischi di infortunio sul lavoro, quando trattasi dei "rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi", opera esclusivamente con riguardo alle precauzioni dettate da regole richiedenti una specifica competenza tecnica settoriale. Deve, tuttavia, evidenziarsi come, in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, la responsabilità dell'appaltatore non esclude quella del committente, che è corresponsabile allorché l'evento si ricolleghi causalmente ad una sua omissione colposa. Cass. Pen. 24 giugno 2010, n. 37600 © Toffoletto De Luca Tamajo e Soci 2012 Grazie © Toffoletto De Luca Tamajo e Soci 2012