Documenti - ASL Milano

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Attività di odontoiatria monospecialistica 1. Definizione 2. La DIA (Denuncia di Inizio Attività) 3. Interventi non soggetti a DIA 4. Compilazione della DIA 5. Presentazione della DIA 6. Documenti da allegare alla DIA 7. Comunicazioni obbligatorie da presentare alla ASL 8. Il responsabile sanitario 9. La variazione del responsabile sanitario 10. Requisiti • strutturali generali • strutturali specifici • organizzativi generali • organizzativi specifici • locali 1. Definizione E' l’attività odontoiatrica esercitata all’interno di strutture sanitarie unicamente rivolte all'odontoiatria che viene definita con requisiti propri, specificati nell’allegato 1 della D.G.R. 5724 del 27 luglio 2001 ed i cui requisiti di verifica sono definiti dal Decreto 8100 del 17 maggio 2004. Lo status di Attività Odontoiatrica Monospecialistica (AOM) è indipendente dal numero di specialisti odontoiatri presenti nella sede e dal numero di riuniti utilizzati. In altri termini, ciò che si ritiene vincolante per la definizione di attività odontoiatrica monospecialistica è il fatto che l’attività svolta sia unicamente finalizzata all’ottenimento della cura odontoiatrica nel suo complesso generale; ad esempio vi è compreso l’operato del maxillo facciale o di chi si occupa della postura e la possibile presenza di un laboratorio odontoiatrico ad uso esclusivo. La presenza di altre attività riconducibili ad altre branche specialistiche determinerebbe la necessità di una autorizzazione per struttura ambulatoriale. Non essendovi supporti normativi che vietino la coesistenza nella stessa struttura odontoiatrica dell’esercizio di attività odontotecnica, la presenza del laboratorio odontotecnico non pregiudica lo status di AOM. L'apertura di AOM è soggetta alla presentazione di D.I.A. che deve essere prodotta alla SS UOT di Igiene Pubblica Territoriale competente per territorio della ASL di Milano. Per accedere al regime di accreditamento “l’attività odontoiatrica monospecialistica”, dovrà possedere tutti i requisiti previsti per le strutture ambulatoriali e sarà definita come ambulatorio odontoiatrico. 2. La DIA (denuncia di Inizio Attività) L’art. 9 comma 1 della legge regionale 33/2009 stabilisce che l’autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria è rilasciata dalla ASL ed è richiesta per le Strutture sanitarie di ricovero e cura, i centri di procreazione medicalmente assistita e per la residenzialità psichiatrica. Tutte le altre Strutture sanitarie presentano una Dichiarazione di Inizio Attività alla ASL che provvede entro sessanta giorni alle verifiche di competenza. Sono pertanto soggette a D.I.A. le strutture ambulatoriali ed odontoiatriche definite come Attività Odontoiatriche Monospecialistiche (AOM). L’autorizzazione all’esercizio è sostituita dalla presentazione, alla ASL competente per territorio, di una Denuncia di Inizio Attività (DIA) che deve essere presentata anche nei casi di trasformazione per le Attività Odontoiatriche Monospecialistiche. Per trasformazione si intende il cambio d’uso di edifici o di parti di essi (con o senza interventi edili), destinati a ospitare nuove funzioni sanitarie (es. acquisizione di nuovi locali precedentemente non adibiti ad attività sanitaria). Non configura invece una trasformazione il caso in cui vengano apportate modifiche alla destinazione d’uso dei locali precedentemente autorizzati o oggetto di DIA. Dovrà essere fatta una comunicazione con presentazione di planimetrie aggiornate allo stato di fatto ed essere aggiornate le certificazioni di conformità elettrica. Dopo la verifica dello stato di fatto da parte della ASL, verrà rilasciata una presa d'atto del nuovo assetto dei locali. 3. Interventi non soggetti a DIA Fino all'introduzione della L.R. 8/2007 non erano soggetti ad autorizzazione e pertanto restano non soggetti a presentazione di D.I.A.: • gli adeguamenti in materia di sicurezza; • gli adeguamenti ai requisiti strutturali e tecnologici generali; • gli adeguamenti ai requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi specifici. Tali interventi dovranno, comunque, essere oggetto di comunicazione preventiva. La comunicazione dovrà essere corredata dalla documentazione attestante gli adeguamenti in atto (planimetria, relazione tecnica e relazione sanitaria) . In caso di modifiche strutturali dopo una verifica dello stato di fatto verrà eseguita una presa d’atto del nuovo assetto dei locali. Non sono oggetto di D.I.A. e neppure comunicazione preventiva, gli interventi di manutenzione ordinaria che non vadano ad incidere sui requisiti specifici. 4. Compilazione della DIA Per la presentazione della D.I.A. occorre seguire la procedura stabilita con il nuovo software regionale ASAN. (vedasi collegamento ad ASAN) Nella compilazione non potrà essere dichiarata la mancanza di nessun requisito, anche se alcuni non sono pertinenti per l’attività svolta; la non pertinenza potrà essere dichiarata nella relazione sanitaria e poi verificata in sede di sopralluogo. Una volta compilate tutte le schermate deve essere stampata una copia cartacea. 5. Presentazione della DIA La D.I.A., ottenuta con il programma informatizzato regionale, in forma cartacea, deve pervenire agli uffici protocollo delle S.S. U.O. T. di competenza tramite consegna diretta o tramite raccomandata con R/R. Unità Operative Territoriali di riferimento (Tabella 2) Zone civiche o Comuni Indirizzo Milano zone civiche 1 – 2 – 3 Ss UO Territoriale Igiene Pubblica 1 Milano zone civiche 4 – 5 – 6 Milano zone civiche 7 – 8 – 9 Comuni di: Sesto San Giovanni, Cinisello Balsamo, Bresso, Cologno Monzese, Cormano, Cusano Milanino Via Statuto 5 Tel. 02 85789581 Ss UO Territoriale Igiene Pubblica 3 Via Gola 22 Tel. 02 85787665 Ss UO Territoriale Igiene Pubblica 2 P.le Accursio 7 Tel. 02 85789418 Ss UO Territoriale Igiene Pubblica 4 Via Oslavia 1 Sesto San Giovanni Tel. 02 85784709 6. Documenti da allegare alla DIA 1.
relazione sanitaria a firma del Responsabile Sanitario: deve contenere gli obiettivi dell’intervento, l’elenco delle prestazioni che si intendono esercitare, le tipologie di apparecchiature elettromedicali presenti, le modalità di sterilizzazione, gestione dei rifiuti, gestione dei farmaci e modalità di conservazione della documentazione sanitaria. n. 2 tavole architettoniche comprensive di sezione (preferibilmente in scala 1:100) firmate dal progettista e riportanti per ogni locale la destinazione d’uso, l’altezza, le superfici, i rapporti aeranti e illuminanti; dichiarazione dell’accettazione dell’incarico e responsabilità da parte del Responsabile Sanitario designato (Modello 11); elenco e qualifica di tutto il personale sanitario operante nella struttura corredato dalla autocertificazione dei titoli professionali, accademici e di studio (Modello 12 e Modello 13); se il richiedente è una società: copia dell’atto costitutivo e/o della visura camerale, copia dello statuto se trattasi di un ente; per le società: certificazione antimafia rilasciata dalla Camera di Commercio o dalla Prefettura ovvero dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa alla documentazione antimafia per tutti i soci; per il Titolare: dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa alla documentazione antimafia o autocertificazione ai sensi della normativa vigente 2.
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7. Comunicazioni obbligatorie da presentare alla ASL Sono comunicazioni obbligatorie da presentare alla ASL per le conseguenti formali prese d'atto ed aggiornamenti: •
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il cambio del Responsabile Sanitario; la modifica dell’assetto dei locali; la variazione del rappresentante legale della società; la variazione dei dati dell'Ente (variazione di ragione o denominazione sociale del soggetto giuridico; variazione di sede legale del soggetto giuridico); • il trasferimento di titolarità da un soggetto giuridico ad un altro mantenendo inalterate le condizioni della struttura già oggetto di autorizzazione o di precedente D.I.A.; • la modifica del numero e delle qualifiche del personale medico e sanitario operante nella struttura; • gli adeguamenti in materia di sicurezza e ai requisiti tecnologici e organizzativi generali e specifici.
8. Responsabile Sanitario Le AOM necessitano della figura del Responsabile Sanitario. Nelle AOM la figura del Responsabile Sanitario può essere rivestita da un odontoiatra o da un medico iscritto all’Albo degli odontoiatri; un odontoiatra non può figurare come Responsabile di una struttura ambulatoriale, a meno che quest’ultima non sia esclusivamente dedicata all’odontoiatria. Non occorre la presenza continuativa del Responsabile Sanitario nella struttura, ma lo stesso ne resta responsabile anche per tutto ciò che accade in sua assenza. Non ha responsabilità per le prestazioni terapeutiche erogate se le prestazioni sono eserciate da medici autorizzati . Nelle strutture nelle quali la titolarità coincide con lo stesso medico che eroga le prestazioni, lo stesso ne assume anche l'incarico di Responsabile Sanitario. Mutuando quanto contenuto nel Decreto Regionale 8100/2004, si possono così ascrivere le sue responsabilità: • responsabilità igienico‐organizzativa generale della struttura sanitaria in ordine all’utilizzo ottimale delle risorse strutturali, tecnologiche e di personale; • emanazione di direttive e regolamenti, in ottemperanza alla normativa vigente, sorvegliandone il rispetto in tema di tutela della salute e della sicurezza nel luogo di lavoro, igiene e sicurezza degli ambienti e delle apparecchiature, attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione e sterilizzazione, smaltimento dei rifiuti sanitari, nonché strategie per la prevenzione delle infezioni ospedaliere; • adottare i provvedimenti necessari per la salvaguardia della salute di operatori, pazienti e visitatori; • vigilare sulla corretta compilazione della documentazione clinica; • rispondere della corretta conservazione della documentazione sanitaria; • vigilare sul rispetto dei principi etici e deontologici da parte degli operatori sanitari • vigilare sul rispetto della riservatezza dei dati sanitari ed esprime parere obbligatorio su raccolta, elaborazione e trasmissione di dati sanitari, con particolare riguardo ai mezzi informatici e telematici; • promuovere iniziative per il miglioramento della qualità dei servizi e delle prestazioni sanitarie; • curare i rapporti con l’ASL di riferimento per l’applicazione pratica di iniziative di promozione della prevenzione, dell’educazione alla salute e della tutela sanitaria; • responsabilità ai fini della verifica dell’abilitazione all’esercizio professionale del personale operante; • responsabilità ai fini della pubblicità sanitaria dello studio (Legge 175/92); • responsabilità dell’organizzazione e buon funzionamento dell’attività, provvede alla verifica tramite liste di controllo del regolare funzionamento delle apparecchiature e macchine diagnostiche e terapeutiche; • controllare l’attuazione delle procedure di lavoro, di disinfezione ambientale e dello strumentario e di sterilizzazione. Attesta, sottoforma di relazione semestrale firmata da conservare in sede, le correttezza delle attività svolte a tale scopo; • vigilare sulla corretta conservazione e sullo smaltimento dei farmaci e dei materiali a scadenza; • eseguire periodicamenteuna verifica che tutti i farmaci scaduti siano correttamente immagazzinati in contenitori non riapribili recanti la dicitura "Farmaci Scaduti" e che tutti i farmaci in corso di utilizzo rechino la data di scadenza degli stessi; • vigilare sulla gestione dei rifiuti pericolosi potenzialmente infetti e speciali pericolosi eseguendo con cadenza semestrale un sopralluogo nella struttura finalizzato alla verifica della corretta effettuazione della conservazione e dello smaltimento dei rifiuti pericolosi potenzialmente infetti e speciali pericolosi. 9. Variazione del Responsabile Sanitario Nelle strutture nelle quali la titolarità coincide con lo stesso medico che eroga le prestazioni, la variazione di Responsabilità Sanitaria coinciderà con la presentazione da parte del nuovo titolare di una comunicazione di variazione di titolarità da un soggetto giuridico ad un altro purchè restino inalterate le condizioni della struttura già oggetto di autorizzazione o di precedente D.I.A.. In tal caso il nuovo titolare presenterà presso la SS U.O.T di Igiene Pubblica competente il Modello 09 con la documentazione allegata allo stesso. Per tutti i casi diversi da quello sopra menzionato, sarà il titolare della struttura sanitaria a produrre alla SS U.O. Territoriale la comunicazione (Modello 10) corredata della seguente documentazione: • dimissioni del precedente Responsabile o documentazione che ne comprovi la cessazione dell’incarico (es. licenziamento); • accettazione di incarico del nuovo Responsabile Sanitario (Modello 11); • autocertificazione dei titoli di studio del nuovo Responsabile Sanitario (Modello 12). La responsabilità della struttura partirà a far data dal documento di accettazione. Nelle strutture sanitarie non è consentito l’esercizio dell’attività senza la nomina di un Responsabile Sanitario. A seguito della comunicazione di variazione di responsabilità sanitaria, la ASL, esaminata la documentazione allegata, rilascerà una presa d'atto. 10 Requisiti Le AOM devono essere in possesso di: requisiti strutturali generali requisiti strutturali specifici requisiti organizzativi generali requisiti organizzativi specifici. Tutti i requisiti devono essere verificabili di fatto o tramite documentazione che ne dimostri l’esistenza e l’applicazione. Requisiti strutturali generali SGTEC01 Si è in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti leggi in materia di protezione antisismica? Nota: Milano ed i comuni di Sesto San Giovanni, Bresso, Cinisello, Cologno Monzese, Cormano, Cusano Milanino non rientrano tra i comuni mappati con D.M. 5 marzo 1984, pertanto, per le strutture sanitarie site in immobili costruiti successivamente al 1984, la documentazione riguardante la dichiarazione di conformità alla L. n. 64/74 e il certificato di collaudo ai sensi della L.R. n. 46/85, non deve essere richiesta. Per i nuovi edifici, siti nelle zone a "bassa sismicità", la dichiarazione di conformità progettuale antisismica, rilasciata dal progettista, ai sensi dell’Ordinanza n. 3274 e della L.R. n. 46/85 sarà parte integrante del certificato di agibilità/abitabilità. SGTEC02 Si è in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti leggi in materia di protezione antincendio? Nota: ai sensi dell’art. 9.4 dell'allegato IX al D.M. 10/03/98 tali attività rientrano nella categoria "Attività a rischio di incendio basso". per le attività che occupano fino a 10 addetti deve essere redatta la autocertificazione di valutazione del rischio d'incendio; oltre i 10 addetti deve essere redatto il documento riguardante la valutazione dei rischi per la prevenzione incendi. Inoltre, nel caso che l’attività occupi più di 10 addetti dovrà essere redatto il piano di emergenza come previsto dall’art.5 comma 2 del D.M. 10/03/98 Il datore di lavoro, a seguito della valutazione dei rischi, designa se stesso, o uno o più lavoratori incaricati all’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze. Il designato è obbligato a frequentare il corso per addetti antincendio e la formazione avrà una durata di 4 ore. Tale obbligo è assolto nel caso in cui il designato sia il datore di lavoro ed abbia frequentato il corso di 16 ore previsto dal D.M. 16/01/97 per gli RSPP, relativo al D.Lgs. 626/94. Nel caso inoltre che il datore di lavoro si sia nominato responsabile RSPP entro il 31/12/1996 è attualmente esonerato dall’obbligo di frequenza al corso stesso. SGTEC03 SGTEC04 SGTEC05 SGTEC06 SGTEC07 SGTEC08 SGTEC09 SGTEC10 SGTEC11 SGTEC12 Si è in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti leggi in materia di protezione acustica? Nota: Il Collaudo dei requisiti acustici passivi degli edifici ai sensi della Legge 447/95, del D.P.C.M. 5/12/97, della L.R. n. 13 del 10/08/01, firmato da tecnico abilitato in acustica, deve essere richiesto esclusivamente nel caso di nuove costruzioni e ristrutturazioni di edifici esistenti realizzati dall’entrata in vigore del D.P.C.M. 5/12/97 (a partire dal 20/02/98) siti in Comuni che hanno redatto la Classificazione acustica del proprio territorio ai sensi dell’art. 6 della L. 447/95. Non vengono contemplati gli interventi idraulici riguardanti esclusivamente la sistemazione di singoli appartamenti o l’inserimento o abbattimento di tavolati interni.
Si è in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti leggi in materia di sicurezza elettrica e continuità elettrica? Si è in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti leggi in materia di sicurezza anti‐infortunistica? Si è in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti leggi in materia di igiene dei luoghi di lavoro? Si è in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti leggi in materia di protezione dalle radiazioni ionizzanti?
Si è in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti leggi in materia di eliminazione delle barriere architettoniche? Si è in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti leggi in materia di smaltimento dei rifiuti? Si è in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti leggi in materia di condizioni microclimatiche?
Si è in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti leggi in materia di impianti di distribuzione dei gas?
Si è in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti leggi in materia di materiali esplodenti? Requisiti strutturali specifici SSASA01/d SSASA02/d SSASA03/d SSASA04/d SSASA05/d SSASA06/d SSASA07/d La sala per l'esecuzione delle prestazioni è di dimensioni non inferiori a 7,5 mq per riunito e garantisce il rispetto della privacy del paziente? Esistono degli spazi per l'attesa, per l'accettazione, per le attività amministrative? Esistono servizi igienici fruibili per utenti e personale?
Esiste uno spazio, o dei locali per il deposito del materiale pulito?
Esiste uno spazio, o dei locali per il deposito del materiale sporco?
Esiste uno spazio, o degli armadi per il deposito del materiale d'uso, delle attrezzature, delle strumentazioni? In tutti i locali, sono assicurate, di regola, l'illuminazione e la ventilazione naturali? SSASA10/d E' presente un Kit per la gestione dell'emergenza?
Requisiti organizzativi generali OGPAZ01/d OGPAZ02/d OGPAZ03/d E' adottato un documento in cui siano esplicitati la missione, gli obiettivi e l'organizzazione interna della struttura? Sono predisposti documenti riguardanti le modalità di pulizia, lavaggio, disinfezione e sterilizzazione di tutti gli strumenti ed accessori? Sono predisposti documenti riguardanti la pulizia e sanificazione degli ambienti? Requisiti organizzativi specifici OSASA01/d OSASA03/d OSASA05/d Durante lo svolgimento dell'attività clinica, le prestazioni vengono erogate direttamente dal medico odontoiatra? Tutti i materiali, i farmaci, le confezioni soggetti a scadenza, portano in evidenza la data della scadenza stessa? Le registrazioni e le copie dei referti vengono conservate secondo le modalità ed i tempi sanciti dalla normativa vigente? Locali I locali dovranno rispondere al dettato del Regolamento Locale di Igiene, Edilizio ed al DPR 14.1.1997: •
sala attesa: superficie minima 9 mq; pavimento e pareti rivestiti fino ad altezza di m.1,80 di materiale lavabile e disinfettabile; rapporto aeroilluminante naturale di 1/10 eventualmente integrabile o sostituibile con impianto di condizionamento secondo i parametri dettati dall’art. 3.4.7 del Regolamento di Igiene 1 e illuminazione artificiale. •
sala visita: superficie minima 9 mq; pavimento e pareti fino ad altezza di m.1,80 rivestiti di materiale lavabile e disinfettabile; rapporto aeroilluminante naturale di 1/10 eventualmente integrabile o sostituibile con impianto di condizionamento secondo i parametri dettati dall’art. 3.4.7 del Regolamento di Igiene 1; deve essere garantito il rispetto della privacy dell’utente, deve essere presente un lavabo con acqua corrente calda e fredda corredato di rubinetteria a comando non manuale (fotocellula, a pedale, a gomito) distributore per sapone liquido ed asciugamani monouso. Lo sguscio, ovvero il raccordo del battiscopa al pavimento, seppur consigliato, non è obbligatoriamente richiesto. Il battiscopa deve essere conformato in modo da garantire una facile e idonea pulizia. Nei casi particolari di suddivisione di spazi mediante pareti di altezza non superiore ai 2/3 dell’altezza del locale occorre che sia verificata la presenza delle seguenti superfici: ‐ riuniti in batteria per odontoiatria pediatrica: 7.5 mq ‐ terapie fisiche a paziente seduto: 2.00 mq ‐ terapie fisiche a paziente allettato: 5.00 mq •
l’ambulatorio, ove necessario, deve avere uno spazio per consentire al paziente di spogliarsi; è sufficiente un arredo anche di tipo mobile (es. paravento) ad assicurare la privacy •
la sterilizzazione può essere svolta in uno spazio attrezzato ricavato nell’ambulatorio oppure in apposito vano anche cieco di opportuna superficie atta a contenere la strumentazione ed alla fruibilità dell’operatore purché sia dotato di lavabo e aspirazione forzata dell’aria 1 (*) i parametri di Regolamento di Igiene riportati fanno riferimento al Regolamento di Igiene ed Edilizio del Comune di
Milano; per i comuni afferiti alla ASL di Milano, vedasi i Regolamenti Comunali vigenti.
regolamentare; l’ubicazione del locale sterilizzazione non deve essere individuata nel bagno e nell’antibagno e non a diretto contatto con gli spazi ad uso del pubblico •
servizio igienico per il personale: deve essere accessibile senza passaggio dalla sala visita, avere una superficie minima mq. 2 con superficie così distribuita: 1 mq. bagno + 1 mq. antibagno nel caso il lavabo sia collocato nel disimpegno; il lavabo dovrà essere dotato di rubinetteria a comando non manuale, pavimento e pareti rivestiti con materiale lavabile e disinfettabile fino a m.2; superficie finestrata apribile all’esterno pari ad almeno mq. 0,50 o, in alternativa, impianto di ventilazione che deve assicurare un coefficiente di ricambio minimo di 6 volumi/ora se in espulsione continua, ovvero di 12 volumi/ora se in aspirazione forzata intermittente a comando automatico; in tal caso esso deve essere adeguatamente temporizzato per assicurare almeno 3 ricambi per ogni utilizzazione dell'ambiente. •
servizio igienico per l’utenza: deve essere accessibile senza passaggio dalla sala visita, usufruibile da portatori di handicap su sedia a ruote, dotato di lavabo e tazza a norma per bagno disabili, rubinetteria a comando non manuale; pavimento e pareti rivestiti con materiale lavabile e disinfettabile; superficie finestrata apribile all’esterno pari ad almeno mq. 0,50 o, in alternativa, impianto di ventilazione che deve assicurare un coefficiente di ricambio minimo di 6 volumi/ora se in espulsione continua, ovvero di 12 volumi/ora se in aspirazione forzata intermittente a comando automatico; in tal caso esso deve essere adeguatamente temporizzato per assicurare almeno 3 ricambi per ogni utilizzazione dell'ambiente. Il D.M. 236/89, per il bagno disabili, non indica alcuna dimensione minima ma agli art. 8.0.2 e 8.1.6 fornisce indicazioni sullo spazio di manovra e sul posizionamento dei sanitari per garantirne l’uso; in particolare l’art. 8.0.2 prevede la rotazione a 360° in uno spazio libero di mt. 1,50x1,50 riducibile a mt. 1,40x1,40 in caso di adeguamento; l’art. 8.1.6 indica quali sono le distanze dei sanitari dalle pareti e dal pavimento per permetterne l’accostamento e l’uso. •
Ad eccezione del bagno per disabili, per garantire maggior igienicità e privacy, i servizi igienici devono essere preferibilmente disimpegnati rispetto ad altri locali con permanenza di persone; •
per il personale dipendente dovrà essere previsto anche un idoneo locale spogliatoio (in genere per le attività chirurgiche o che possono comportare insudiciamento). A tale scopo potrà essere adibito il locale antibagno del servizio igienico del personale, purché di adeguate dimensioni (superficie minima di 3 mq; almeno 1 mq per ogni potenziale utilizzatore contemporaneo oltre i tre addetti), dotato di armadietti a doppio scomparto per gli abiti da lavoro e civili e ventilato in modo naturale o con aspirazione forzata; •
Le attività odontoiatriche monospecialistiche (A.O.M.) esistenti non hanno l’obbligo dell’adeguamento ai fini del superamento delle barriere architettoniche e della dotazione di bagni distinti personale/pazienti solo nel caso di interventi di manutenzione ordinaria che non modificano sostanzialmente l’assetto distributivo e funzionale della struttura; •
se la struttura medica è articolata su più piani non è necessario realizzare il bagno per disabili ad ogni piano; si ribadisce che tutta la struttura deve essere accessibile ad utenza con diversa capacità motoria; •
gli ambulatori, le sale di attesa, gli uffici, gli studi devono avere altezza media non inferiore a m. 2,70; i bagni, antibagni (vani con lavabo), spogliatoi, vani sterilizzazione h. media non inferiore a m. 2,40; disimpegni h. minima e media non inferiore a m.2,10; •
gli ambulatori, gli uffici, le reception e gli studi posti fuori terra devono avere illuminazione naturale diretta; l’aerazione potrà essere di tipo naturale o artificiale come previsto dai regolamenti di igiene; per i bagni e gli antibagni (con lavabo) è sufficiente l’aspirazione forzata dell’aria regolamentare come pure per gli spogliatoi ed i vani per la sterilizzazione; le sale di attesa possono essere illuminate artificialmente; •
gli ambulatori, le sale di attesa, gli uffici, gli studi posti ai piani interrati e seminterrati possono essere realizzati ciechi con impianto di condizionamento regolamentare, tale soluzione è ammissibile anche per ambulatori fuori terra se destinati a specialità mediche che richiedono particolari condizioni ambientali; •
al fine del calcolo del rapporto aerante le finestre con apertura a vasistas con angolo pari a 45° vanno conteggiate al 100% della loro superficie; se apribili a 30° possono essere conteggiati solo per il 50% della reale dimensione; angolazioni intermedie tra 45° e 30° devono essere valutate in proporzionalmente ai valori sopra riportati; •
l’accessibilità alla struttura medica (ingresso dalla pubblica via e fruibilità interna) deve avvenire come previsto con i crismi definiti dal DM 236/89 per le porte, i pavimenti, i percorsi orizzontali, le scale, le rampe, gli ascensori, i servo scala e le piattaforme elevatrici; è concesso l’uso di trattorini cingolati monta‐carrozzelle per il superamento di dislivelli non superiori a 4 mt (con indicazione planimetrica o impegnativa); si possono accogliere deroghe per consentire l’uso di sedie a rotelle la cui dimensione è tale da permettere l’accesso e l’uso di ascensori con dimensioni inferiori a quelle previste dal DM 236/89; nei casi sopra evidenziati di utilizzo di soluzioni alternative a quanto previsto dal DM 236/89 occorre dichiarazione del professionista in merito ad impossibilità strutturale all’adeguamento allo standard normativo; •
gli ambulatori devono essere accessibili ai portatori di handicap (eliminazione delle barriere architettoniche per tutti gli spazi di relazione e per un servizio igienico); •
devono essere soddisfatte tutte le norme vigenti in materia di prevenzione antincendio o antinfortunistica, di igiene del lavoro e di tutela contro i rischi di radiazioni ionizzanti, nonché le norme UNI‐CEI 64‐8/7/V2 per quanto riguarda gli impianti elettrici; • Ogni ambulatorio deve essere dotato di attrezzature e farmaci per la gestione dell’emergenza. Devono essere previsti spazi per le attività amministrative, per il deposito del materiale pulito e per lo sporco, uno spazio per il deposito delle attrezzature e delle strumentazioni.