Legge di stabilità - Ordine Avvocati Marsala
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Legge di stabilità - Ordine Avvocati Marsala
LA LEGGE DI STABILITA’ L’obiettivo dichiarato delle riforme che incidono - direttamente o indirettamente - sul processo è sempre quello di raggiungere obiettivi di riduzione di spesa del Ministero della giustizia come chiaramente si esprime il comma 16 dell’art. 1 della legge di Stabilità per il 2013 (legge 24 dicembre 2012, n. 228). Obiettivo non unico, certo, dal momento che il maggior gettito derivante dall’aumento del contributo unificato sarà diretto sia ad aumentare l’organico della magistratura ordinaria sia a fronteggiare gli oneri derivanti dal percorso di digitalizzazione della giustizia. Contributo sanzione per le impugnazioni ingiustificate. Ma andiamo con ordine e iniziamo a esaminare il primo intervento che è consistito nell’inserimento di un comma 1-quater all’art. 13 del d.P.R. 115/2002 in base al quale: «quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis». La norma - che sarà applicabile ai procedimenti (d’impugnazione) iniziati a partire dal 31 gennaio 2013 (comma 18) - prosegue prevedendo l’obbligo per il giudice di dare atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti per l’applicazione della sanzione processuale e stabilendo che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito del provvedimento conclusivo. La norma rappresenta, quindi, una sanzione economica per le impugnazioni integralmente respinte, inammissibili o improcedibili e che mira alla «riallocazione dei costi del servizio giustizia a carico di chi accede ingiustificatamente ai rimedi impugnatori». Una disposizione che deve essere letta ricordando anche altre due recenti novità in materia di impugnazioni e che mirano anch’esse alla selezione delle impugnazioni: da un lato, la riforma del giudizio di appello con l’introduzione del c.d. filtro (134/2012) e, dall’altro lato, le nuove tariffe (absit iniuria verbis) che prevedono una riduzione del compenso dell’avvocato nel caso di impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile (art. 10, D.M. 140/2012). Controversie sul contributo unificato. La seconda novità muove, forse, da una previsione del legislatore: ed infatti, forse immaginando che l’aumento del valore del contributo unificato potrebbe portare ad un sensibile aumento del contenzioso sull’an e quantum del tributo tra gli uffici giudiziari e gli utenti del servizio, la legge di Stabilità ha modificato una norma sulla capacità di stare in giudizio davanti alla commissione tributaria che ha la giurisdizione in materia. Ed infatti, il comma 30 prevede che le disposizioni che consentono al Ministero dell’Economia di stare in giudizio direttamente o mediante l’ufficio del contenzioso (comma 2) ovvero, agli enti locali, di stare in giudizio mediante il dirigente dell’ufficio tributi o il titolare della posizione organizzativa in cui è collocato l’ufficio (comma 3) si applicano «anche agli uffici giudiziari per il contenzioso in materia di contributo unificato davanti alle Commissioni tributarie provinciali». I processi amministrativi. La terza novità riguarda i processi amministrativi: ed infatti, la legge di Stabilità modifica quanto previsto recentemente dal d.l. 98/2011 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria) ed rimodula (tendenzialmente in aumento). Viene, così, previsto in primo luogo, un incremento da 1.500 a 1.800 euro per i ricorsi cui si applica il rito abbreviato (in base al libro IV, titolo V del codice processo amministrativo e in forza di altre disposizioni che richiamino quel modello processuale). Il legislatore procede, poi, ad una rimodulazione del contributo unificato dovuto per i ricorsi relativi agli appalti e ai provvedimenti emessi dalle Autorità amministrative indipendenti (con l’esclusione, però, di quelli relativi al rapporto di servizio con i propri dipendenti). Ed infatti, se in precedenza il contributo dovuto era sempre pari a 4.000 euro ratione materiae, ora, invece, occorre guardare al valore: Valore della controversia Contributo dovuto Fino a 200.000 Euro compreso 2.000 Euro Compreso tra 200.000 e 1.000.000 Euro 4.000 Euro Oltre 1.000.000 Euro 6.000 Euro Peraltro, per determinare il valore delle liti viene introdotto un comma 3-ter all’articolo 14 d.P.R. 115/2002 in base al quale «nei ricorsi di cui all'articolo 119, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, si intende l'importo posto a base d'asta individuato dalle stazioni appaltanti negli atti di gara, ai sensi dell'articolo 29, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Nei ricorsi di cui all'articolo 119, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, in caso di controversie relative all'irrogazione di sanzioni, comunque denominate, il valore è costituito dalla somma di queste». Sale, infine, a 650 euro il contributo unificato dovuto per tutti gli altri casi non previsti e per il ricorso straordinario al presidente della Repubblica. Sanzione per omessa indicazione della PEC e del codice fiscale. Infine, come si ricorderà la mancata indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata e del codice fiscale espone alla sanzione dell’aumento della metà del contributo unificato dovuto per quella controversia (commi 3 bis e 6 bis dell’art. 13, d.P.R. 115/2002). Orbene, quell’importo è ancora aumentato della metà per i giudizi di impugnazione, ma solo con riferimento ai ricorsi in materia amministrativa dal momento che il comma 27 della legge di Stabilità lo prevede espressamente soltanto per il contributo previsto dal comma 6 bisdell’art. 13, d.P.R. 115/2002. Accessibilità degli elenchi delle PEC. Orbene, il comma 12 del Crescita 2.0 aveva previsto l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di comunicare al Ministero della giustizia gli indirizzi di posta elettronica certificata cui inviare le comunicazioni e notificazioni. L’elenco che sarà formato sarà consultabile oggi anche dagli avvocati (comma 19) e non più soltanto «dagli uffici giudiziari e dagli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti» come originariamente previsto. E ciò anche in considerazione della possibilità riconosciuta agli avvocati di procedere direttamente alla notificazione degli atti tramite posta elettronica certificata secondo le forme sulle quali torneremo tra poco. Obbligo di deposito telematico. Innanzitutto, dobbiamo sottolineare l’art. 16-bis significativamente rubricato oggi «obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali» destinato ad andare a regime dal 30 giugno 2014 (salva la possibilità di prevedere anticipazioni - anche limitate a certi procedimenti - in taluni tribunali come previsto dal successivo quinto comma). Per effetto di quella norma «nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici». Allo stesso modo si procederà per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria. La lettura della norma sembra escludere un’operatività a 360 gradi della disposizione che si applicherà alla fase successiva alla costituzione in giudizio che - par di capire avverrà con le consuete modalità cartacee. Impressione confermata dai commi successivi che, con riferimento (a) al processo esecutivo di cui al terzo libro del codice di rito, specifica che la disposizione di cui al comma precedente si applica «successivamente al deposito dell'atto con cui inizia l'esecuzione» (comma 2) e (b) alle procedure concorsuali specifica che quella stessa disposizione si applica «esclusivamente al deposito degli atti e dei documenti da parte del curatore, del commissario giudiziale, del liquidatore, del commissario liquidatore e del commissario straordinario». Potenziato il decreto ingiuntivo telematico. Particolare attenzione viene, poi, riservata al decreto ingiuntivo telematico al fine di favorirne una diffusione ed una efficienza ancora maggiore. Secondo i dati diffusi dal Ministro della Giustizia la possibilità di chiedere un decreto ingiuntivo in via telematica ha già consentito dove è già operativa - una riduzione dei tempi di emissione del decreto ingiuntivo da una media di 50 giorni ad una media di 7 giorni. Ond’è che per il procedimento di ingiunzione la legge di Stabilità prevede che «il deposito dei provvedimenti, degli atti di parte e dei documenti ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici». Disposizione che, però, si applicherà soltanto alla fase monitoria, mentre per la successiva fase di opposizione si applicheranno le disposizioni ordinarie prima richiamate: ed infatti, «resta ferma l'applicazione della disposizione di cui al comma 1 al giudizio di opposizione al decreto d'ingiunzione». E se il sistema informatico non funziona? Cosa accadrà, però, se i servizi informatici non dovessero essere funzionanti? Ebbene, secondo la norma «il presidente del tribunale può autorizzare il deposito di cui al periodo precedente con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste una indifferibile urgenza». Se queste sono le disposizioni che si applicheranno davanti ai Tribunali, occorre dire che il comma 6 prevede che negli uffici giudiziari diversi dai tribunali le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 si applicano a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti, aventi natura non regolamentare, con i quali il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la funzionalità dei servizi di comunicazione. I decreti previsti dal presente comma sono adottati sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell'ordine degli avvocati interessati. Disposizioni ‘operative’ comuni. Il ricorso al deposito telematico in luogo di quello tradizionale cartaceo ha imposto al legislatore di prevedere espressamente alcune disposizioni anche per fronteggiare emergenze prevedibili e non. In primo luogo, ha chiarito al comma 7 che il «deposito di cui ai commi da 1 a 4 si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia»: l’attestazione del sistema sostituisce, quindi, la certificazione ad opera del cancelliere dell’avvenuto deposito. In secondo luogo, ha previsto che per fronteggiare il mancato funzionamento del sistema informatico «il giudice può autorizzare il deposito degli atti processuali e dei documenti di cui ai commi che precedono con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti». Peraltro, con riferimento ai termini processuali occorre ricordare una disposizione generale rappresentata dall’art. 1, d.lgs. 9 aprile 1948, n. 437 in base al quale «qualora gli uffici giudiziari non siano in grado di funzionare regolarmente per eventi di carattere eccezionale, i termini di decadenza per il compimento di atti presso gli uffici giudiziari, o a mezzo del personale addetto ai predetti uffici, scadenti durante il periodo di mancato o irregolare funzionamento, o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni, a decorrere dal giorno in cui è pubblicato il provvedimento» con il quale il Ministro della giustizia accerta la causa di mancato funzionamento. Ebbene, quella disposizione dovrà trovare applicazione sia quando tutti i canali di accesso all’ufficio giudiziario siano chiusi (ad esempio: mancanza di tutto il personale di cancelleria e sistemi informativi non operativi) sia quando uno dei due canali soltanto non sia funzionante: ed infatti, avendo il depositante tempo fino all’ultimo secondo utile, il mancato funzionamento del sistema informatico rende del tutto irrilevante ciò che l’altro canale fosse funzionante. In altri e più chiari termini, e a scanso di equivoci, non potrà essere - a mio avviso essere mai rimproverato al depositante l’aver preferito (ove e fino a quando scelta vi sia) un canale rispetto all’altro e, quindi, imporre al depositante telematico di non aver previsto che il sistema informatico avrebbe potuto non funzionare. Altra eventualità potrà, invece, essere quella (non predeterminabile a priori, ma che sicuramente comprenderà tutte le ipotesi in cui l’originale cartaceo sia indispensabile: pensiamo alla verificazione delle scritture private oppure al disconoscimento di una copia rispetto all’originale, ad esempio) che rende necessaria la produzione. Ebbene, in questi casi il comma9 elimina alla radice ogni dubbio prevedendo che «il giudice può ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche»: l’aver sottolineato «ragioni specifiche» esprime il chiaro volere del legislatore che quell’evenienza sia eccezionale e non la norma! Notificazione e comunicazioni. In maniera del tutto opportuna l’art. 16-quater modifica la legge n. 53/1994 che consente agli avvocati - preventivamente autorizzati dal Consiglio dell’Ordine - di notificare direttamente a mezzo posta (e, quindi, senza passare dall’Ufficiale giudiziario). Modifica opportuna perché testualmente, ora, è prevista la notificazione con modalità telematica che dovrà essere effettuata da una PEC verso una PEC: vediamo come funzionerà attraverso i vari passaggi che dovranno essere compiuti dall’avvocato. Prima di tutto dovrà essere inserito il destinatario della mail certificata: ma quali sono i luoghi (e, cioè, i registri) dove poter reperire gli indirizzi telematici di posta elettronica certificata ai quali indirizzare e inviare le mail? Ebbene, l’indicazione viene fornita dall’art. 16-ter in base al quale dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 4 e 16, comma 12, del presente decreto; dall'art. 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dall'art. 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal ministero della giustizia. Successivamente dovrò indicare nell’oggetto del messaggio PEC la seguente dicitura: “«notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994»” così da rendere immediatamente chiaro al destinatario il contenuto del messaggio. Una volta inviata la mail occorrerà attendere la ricevuta di accettazione generata dal sistema (e che rappresenta il momento nel quale si perfeziona la notifica per il notificante) e, poi, in ogni caso, la ricevuta di avvenuta consegna (e che rappresenta il momento nel quale si perfezione la notifica per il notificato). Infine, l’avvocato dovrà predisporre su documento informatico separato ed allegato al messaggio di posta elettronica la relazione di notificazione secondo questo schema - il nome, cognome ed il codice fiscale dell'avvocato notificante - gli estremi del provvedimento autorizzativo del consiglio dell'ordine nel cui albo è iscritto - il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale ed il codice fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti - il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale del destinatario - l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui l'atto viene notificato - l'indicazione dell'elenco da cui il predetto indirizzo è stato estratto l'attestazione di conformità di cui al comma 2 - l'ufficio giudiziario, la sezione, il numero e l'anno di ruolo (per le notificazioni effettuate in corso di procedimento) Laddove, poi, l’atto da notificare non è un atto digitale ma è cartaceo la notificazione telematica potrà comunque essere effettuata secondo le indicazioni del comma 2 dell’art. 3-bis, l. 53/1994 e, cioè, tramite estrazione di copia informatica con attestazione di conformità. Ed infatti, quella norma prevede che «quando l'atto da notificarsi non consiste in un documento informatico, l'avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell'atto formato su supporto analogico, attestandone la conformità all'originale a norma dell'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La notifica si esegue mediante allegazione dell'atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata». Stampare il tutto per il deposito tradizionale. Una volta notificato telematicamente l’atto e laddove non si possa procedere al deposito con modalità telematiche «l'avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82».