Legge di stabilità - Ordine Avvocati Marsala

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Legge di stabilità - Ordine Avvocati Marsala
LA LEGGE DI STABILITA’
L’obiettivo dichiarato delle riforme che incidono - direttamente o indirettamente - sul
processo è sempre quello di raggiungere obiettivi di riduzione di spesa del Ministero
della giustizia come chiaramente si esprime il comma 16 dell’art. 1 della legge di
Stabilità per il 2013 (legge 24 dicembre 2012, n. 228). Obiettivo non unico, certo, dal
momento che il maggior gettito derivante dall’aumento del contributo unificato sarà
diretto sia ad aumentare l’organico della magistratura ordinaria sia a fronteggiare gli
oneri
derivanti
dal
percorso
di
digitalizzazione
della
giustizia.
Contributo sanzione per le impugnazioni ingiustificate. Ma andiamo con ordine e
iniziamo a esaminare il primo intervento che è consistito nell’inserimento di un
comma 1-quater all’art. 13 del d.P.R. 115/2002 in base al quale: «quando
l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata
inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa
impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis».
La norma - che sarà applicabile ai procedimenti (d’impugnazione) iniziati a partire
dal 31 gennaio 2013 (comma 18) - prosegue prevedendo l’obbligo per il giudice di
dare atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti per l’applicazione della
sanzione processuale e stabilendo che l'obbligo di pagamento sorge al momento del
deposito
del
provvedimento
conclusivo.
La norma rappresenta, quindi, una sanzione economica per le impugnazioni
integralmente respinte, inammissibili o improcedibili e che mira alla «riallocazione
dei costi del servizio giustizia a carico di chi accede ingiustificatamente ai rimedi
impugnatori».
Una disposizione che deve essere letta ricordando anche altre due recenti novità in
materia di impugnazioni e che mirano anch’esse alla selezione delle impugnazioni: da
un lato, la riforma del giudizio di appello con l’introduzione del c.d. filtro (134/2012)
e, dall’altro lato, le nuove tariffe (absit iniuria verbis) che prevedono una riduzione
del compenso dell’avvocato nel caso di impugnazione dichiarata inammissibile o
improcedibile
(art.
10,
D.M.
140/2012).
Controversie sul contributo unificato. La seconda novità muove, forse, da una
previsione del legislatore: ed infatti, forse immaginando che l’aumento del valore del
contributo unificato potrebbe portare ad un sensibile aumento del contenzioso
sull’an e quantum del tributo tra gli uffici giudiziari e gli utenti del servizio, la legge
di Stabilità ha modificato una norma sulla capacità di stare in giudizio davanti alla
commissione
tributaria
che
ha
la
giurisdizione
in
materia.
Ed infatti, il comma 30 prevede che le disposizioni che consentono al Ministero
dell’Economia di stare in giudizio direttamente o mediante l’ufficio del contenzioso
(comma 2) ovvero, agli enti locali, di stare in giudizio mediante il dirigente
dell’ufficio tributi o il titolare della posizione organizzativa in cui è collocato l’ufficio
(comma 3) si applicano «anche agli uffici giudiziari per il contenzioso in materia di
contributo unificato davanti alle Commissioni tributarie provinciali».
I processi amministrativi. La terza novità riguarda i processi amministrativi: ed
infatti, la legge di Stabilità modifica quanto previsto recentemente dal d.l. 98/2011
(Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria) ed rimodula (tendenzialmente
in
aumento).
Viene, così, previsto in primo luogo, un incremento da 1.500 a 1.800 euro per i ricorsi
cui si applica il rito abbreviato (in base al libro IV, titolo V del codice processo
amministrativo e in forza di altre disposizioni che richiamino quel modello
processuale).
Il legislatore procede, poi, ad una rimodulazione del contributo unificato dovuto per i
ricorsi relativi agli appalti e ai provvedimenti emessi dalle Autorità amministrative
indipendenti (con l’esclusione, però, di quelli relativi al rapporto di servizio con i
propri
dipendenti).
Ed infatti, se in precedenza il contributo dovuto era sempre pari a 4.000 euro ratione
materiae, ora, invece, occorre guardare al valore:
Valore della controversia
Contributo dovuto
Fino a 200.000 Euro compreso
2.000 Euro
Compreso tra 200.000 e 1.000.000 Euro
4.000 Euro
Oltre 1.000.000 Euro
6.000 Euro
Peraltro, per determinare il valore delle liti viene introdotto un comma 3-ter
all’articolo 14 d.P.R. 115/2002 in base al quale «nei ricorsi di cui all'articolo 119,
comma 1, lettera a) del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, si intende l'importo
posto a base d'asta individuato dalle stazioni appaltanti negli atti di gara, ai sensi
dell'articolo 29, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Nei ricorsi di cui
all'articolo 119, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, in
caso di controversie relative all'irrogazione di sanzioni, comunque denominate, il
valore
è
costituito
dalla
somma
di
queste».
Sale, infine, a 650 euro il contributo unificato dovuto per tutti gli altri casi non
previsti e per il ricorso straordinario al presidente della Repubblica.
Sanzione per omessa indicazione della PEC e del codice fiscale. Infine, come si
ricorderà la mancata indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata e del
codice fiscale espone alla sanzione dell’aumento della metà del contributo unificato
dovuto per quella controversia (commi 3 bis e 6 bis dell’art. 13, d.P.R. 115/2002).
Orbene, quell’importo è ancora aumentato della metà per i giudizi di impugnazione,
ma solo con riferimento ai ricorsi in materia amministrativa dal momento che il
comma 27 della legge di Stabilità lo prevede espressamente soltanto per il contributo
previsto dal comma 6 bisdell’art. 13, d.P.R. 115/2002.
Accessibilità degli elenchi delle PEC. Orbene, il comma 12 del Crescita 2.0 aveva
previsto l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di comunicare al Ministero della
giustizia gli indirizzi di posta elettronica certificata cui inviare le comunicazioni e
notificazioni. L’elenco che sarà formato sarà consultabile oggi anche dagli avvocati
(comma 19) e non più soltanto «dagli uffici giudiziari e dagli uffici notificazioni,
esecuzioni
e
protesti»
come
originariamente
previsto.
E ciò anche in considerazione della possibilità riconosciuta agli avvocati di procedere
direttamente alla notificazione degli atti tramite posta elettronica certificata secondo
le
forme
sulle
quali
torneremo
tra
poco.
Obbligo di deposito telematico. Innanzitutto, dobbiamo sottolineare l’art. 16-bis
significativamente rubricato oggi «obbligatorietà del deposito telematico degli atti
processuali» destinato ad andare a regime dal 30 giugno 2014 (salva la possibilità di
prevedere anticipazioni - anche limitate a certi procedimenti - in taluni tribunali
come
previsto
dal
successivo
quinto
comma).
Per effetto di quella norma «nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria
giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti
da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo
esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche
regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei
documenti
informatici».
Allo stesso modo si procederà per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei
soggetti
nominati
o
delegati
dall'autorità
giudiziaria.
La lettura della norma sembra escludere un’operatività a 360 gradi della disposizione
che si applicherà alla fase successiva alla costituzione in giudizio che - par di capire avverrà
con
le
consuete
modalità cartacee.
Impressione confermata dai commi successivi che, con riferimento (a) al processo
esecutivo di cui al terzo libro del codice di rito, specifica che la disposizione di cui al
comma precedente si applica «successivamente al deposito dell'atto con cui inizia
l'esecuzione» (comma 2) e (b) alle procedure concorsuali specifica che quella stessa
disposizione si applica «esclusivamente al deposito degli atti e dei documenti da
parte del curatore, del commissario giudiziale, del liquidatore, del commissario
liquidatore
e
del
commissario
straordinario».
Potenziato il decreto ingiuntivo telematico. Particolare attenzione viene, poi,
riservata al decreto ingiuntivo telematico al fine di favorirne una diffusione ed una
efficienza ancora maggiore. Secondo i dati diffusi dal Ministro della Giustizia la
possibilità di chiedere un decreto ingiuntivo in via telematica ha già consentito dove è già operativa - una riduzione dei tempi di emissione del decreto ingiuntivo da
una
media
di
50
giorni
ad
una
media
di
7
giorni.
Ond’è che per il procedimento di ingiunzione la legge di Stabilità prevede che «il
deposito dei provvedimenti, degli atti di parte e dei documenti ha luogo
esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche
regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei
documenti
informatici».
Disposizione che, però, si applicherà soltanto alla fase monitoria, mentre per la
successiva fase di opposizione si applicheranno le disposizioni ordinarie prima
richiamate: ed infatti, «resta ferma l'applicazione della disposizione di cui al comma
1
al
giudizio
di
opposizione
al
decreto
d'ingiunzione».
E se il sistema informatico non funziona? Cosa accadrà, però, se i servizi informatici
non dovessero essere funzionanti? Ebbene, secondo la norma «il presidente del
tribunale può autorizzare il deposito di cui al periodo precedente con modalità non
telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti
e
sussiste
una
indifferibile
urgenza».
Se queste sono le disposizioni che si applicheranno davanti ai Tribunali, occorre dire
che il comma 6 prevede che negli uffici giudiziari diversi dai tribunali le disposizioni
di cui ai commi 1 e 4 si applicano a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti, aventi
natura non regolamentare, con i quali il Ministro della giustizia, previa verifica,
accerta la funzionalità dei servizi di comunicazione. I decreti previsti dal presente
comma sono adottati sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale
forense
ed
i
consigli
dell'ordine
degli
avvocati
interessati.
Disposizioni ‘operative’ comuni. Il ricorso al deposito telematico in luogo di quello
tradizionale cartaceo ha imposto al legislatore di prevedere espressamente alcune
disposizioni anche per fronteggiare emergenze prevedibili e non.
In primo luogo, ha chiarito al comma 7 che il «deposito di cui ai commi da 1 a 4 si ha
per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da
parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia»:
l’attestazione del sistema sostituisce, quindi, la certificazione ad opera del
cancelliere
dell’avvenuto
deposito.
In secondo luogo, ha previsto che per fronteggiare il mancato funzionamento del
sistema informatico «il giudice può autorizzare il deposito degli atti processuali e dei
documenti di cui ai commi che precedono con modalità non telematiche quando i
sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti».
Peraltro, con riferimento ai termini processuali occorre ricordare una disposizione
generale rappresentata dall’art. 1, d.lgs. 9 aprile 1948, n. 437 in base al quale
«qualora gli uffici giudiziari non siano in grado di funzionare regolarmente per eventi
di carattere eccezionale, i termini di decadenza per il compimento di atti presso gli
uffici giudiziari, o a mezzo del personale addetto ai predetti uffici, scadenti durante il
periodo di mancato o irregolare funzionamento, o nei cinque giorni successivi, sono
prorogati di quindici giorni, a decorrere dal giorno in cui è pubblicato il
provvedimento» con il quale il Ministro della giustizia accerta la causa di mancato
funzionamento.
Ebbene, quella disposizione dovrà trovare applicazione sia quando tutti i canali di
accesso all’ufficio giudiziario siano chiusi (ad esempio: mancanza di tutto il personale
di cancelleria e sistemi informativi non operativi) sia quando uno dei due canali
soltanto non sia funzionante: ed infatti, avendo il depositante tempo fino all’ultimo
secondo utile, il mancato funzionamento del sistema informatico rende del tutto
irrilevante
ciò
che
l’altro
canale
fosse
funzionante.
In altri e più chiari termini, e a scanso di equivoci, non potrà essere - a mio avviso essere mai rimproverato al depositante l’aver preferito (ove e fino a quando scelta vi
sia) un canale rispetto all’altro e, quindi, imporre al depositante telematico di non
aver previsto che il sistema informatico avrebbe potuto non funzionare.
Altra eventualità potrà, invece, essere quella (non predeterminabile a priori, ma che
sicuramente comprenderà tutte le ipotesi in cui l’originale cartaceo sia
indispensabile: pensiamo alla verificazione delle scritture private oppure al
disconoscimento di una copia rispetto all’originale, ad esempio) che rende
necessaria
la
produzione.
Ebbene, in questi casi il comma9 elimina alla radice ogni dubbio prevedendo che «il
giudice può ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per
ragioni specifiche»: l’aver sottolineato «ragioni specifiche» esprime il chiaro volere
del legislatore che quell’evenienza sia eccezionale e non la norma!
Notificazione e comunicazioni. In maniera del tutto opportuna l’art. 16-quater
modifica la legge n. 53/1994 che consente agli avvocati - preventivamente
autorizzati dal Consiglio dell’Ordine - di notificare direttamente a mezzo posta (e,
quindi,
senza
passare
dall’Ufficiale
giudiziario).
Modifica opportuna perché testualmente, ora, è prevista la notificazione con
modalità telematica che dovrà essere effettuata da una PEC verso una PEC: vediamo
come funzionerà attraverso i vari passaggi che dovranno essere compiuti
dall’avvocato.
Prima di tutto dovrà essere inserito il destinatario della mail certificata: ma quali
sono i luoghi (e, cioè, i registri) dove poter reperire gli indirizzi telematici di posta
elettronica
certificata
ai
quali
indirizzare
e
inviare
le
mail?
Ebbene, l’indicazione viene fornita dall’art. 16-ter in base al quale dal 15 dicembre
2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale,
amministrativa e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli
articoli 4 e 16, comma 12, del presente decreto; dall'art. 16 del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n.
2, dall'art. 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché il registro
generale degli indirizzi elettronici, gestito dal ministero della giustizia.
Successivamente dovrò indicare nell’oggetto del messaggio PEC la seguente dicitura:
“«notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994»” così da rendere
immediatamente chiaro al destinatario il contenuto del messaggio.
Una volta inviata la mail occorrerà attendere la ricevuta di accettazione generata dal
sistema (e che rappresenta il momento nel quale si perfeziona la notifica per il
notificante) e, poi, in ogni caso, la ricevuta di avvenuta consegna (e che rappresenta
il momento nel quale si perfezione la notifica per il notificato).
Infine, l’avvocato dovrà predisporre su documento informatico separato ed allegato
al messaggio di posta elettronica la relazione di notificazione secondo questo
schema
- il nome, cognome ed il codice fiscale dell'avvocato notificante
- gli estremi del provvedimento autorizzativo del consiglio dell'ordine nel cui albo è
iscritto
- il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale ed il codice fiscale della
parte
che
ha
conferito
la
procura
alle
liti
- il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale del destinatario
- l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui l'atto viene notificato
- l'indicazione dell'elenco da cui il predetto indirizzo è stato estratto
l'attestazione
di
conformità
di
cui
al
comma
2
- l'ufficio giudiziario, la sezione, il numero e l'anno di ruolo (per le notificazioni
effettuate
in
corso
di
procedimento)
Laddove, poi, l’atto da notificare non è un atto digitale ma è cartaceo la notificazione
telematica potrà comunque essere effettuata secondo le indicazioni del comma 2
dell’art. 3-bis, l. 53/1994 e, cioè, tramite estrazione di copia informatica con
attestazione di conformità. Ed infatti, quella norma prevede che «quando l'atto da
notificarsi non consiste in un documento informatico, l'avvocato provvede ad
estrarre copia informatica dell'atto formato su supporto analogico, attestandone la
conformità all'originale a norma dell'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82. La notifica si esegue mediante allegazione dell'atto da notificarsi
al
messaggio
di
posta
elettronica
certificata».
Stampare il tutto per il deposito tradizionale. Una volta notificato telematicamente
l’atto e laddove non si possa procedere al deposito con modalità telematiche
«l'avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica
certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e
ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi
dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82».