A001444 FONDAZIONE INSIEME onlus Fotografare la moglie in

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A001444
FONDAZIONE INSIEME onlus
Da ilsole24ore del 31/10/2008, pag. 39. <<LEGITTIMO FOTOGRAFARE IL RIVALE>> (sent. VI
penale n.40577-08) di Alessandro Galimberti, giornalista. (vedi anche A001445).
Per la lettura completa del pezzo si rimanda quotidiano citato.
Fotografare la moglie in compagnia dell’amante nel cortile di casa
di quest’ultimo non è reato: la tutela del domicilio è infatti
limitata a ciò che si compie in luoghi tendenzialmente non visibili a
terzi.
La Sesta Sezione penale della Cassazione (sentenza n.40577-08) offre
metaforicamente una scialuppa di salvataggio al coniuge in cerca di
riscontri ai propri sospetti, dirimendo il caso di LF, modenese,
aggredito e malmenato dal rivale immortalato poco prima mentre usciva
da casa in compagnia clandestina.
Condannato in due gradi (per furto del rullino fotografico, lesioni
personali aggravate, ingiurie ed esercizio arbitrario delle proprie
ragioni: 9 mesi di reclusione) l’amante aveva presentato ricorso di
legittimità, sostenendo che i giudici di merito avevano ignorato la
provocazione/fatto ingiusto del marito, consistente nella
<<interferenza illecita>> nella sua privacy (art.615bis C.P.).
La Corte ha dichiarato inammissibile la tesi dell’amante/aggressore
poiché l’art.615bis tutela semmai <<comportamenti sottratti alla
normale osservazione dall’esterno, essendo la tutela del domicilio
limitata a ciò che si compie in luoghi di privata dimora in condizioni
tali da renderlo tendenzialmente non visibile a terzi>>.
Quindi anche quando l’azione si svolga in un ambito privato ma sia
liberamente osservabile dagli estranei <<senza ricorrere a particolari
accorgimenti>>, il titolare del domicilio non può accampare una
pretesa alla riservatezza, principio peraltro consolidato dalla
sentenza 149-2008 della Corte Costituzionale.
Nel caso specifico le modalità di captazione delle immagini
compromettenti <<non si differenziano da quelle realizzate in pubblico
o luogo aperto al pubblico>>, e quindi poco incide la circostanza che
il marito abbia ripreso la coppia dalla strada verso l’interno del
cortile.
All’amante violento sono state <<correttamente negate>> le esimenti
della provocazione, della legittima difesa e le attenuanti generiche.
Quanto però alla rilevanza delle foto del tradimento nel giudizio di
separazione, in particolare per l’addebito della colpa o per azioni
risarcitorie, gli avvocati mettono in guardia dai vecchi automatismi
della giurisprudenza: il presidente dell’associazione matrimonialisti,
Gian Ettore Gassani, spiega che l’infedeltà coniugale oggi <<deve
essere valutata caso per caso, per stabilire se essa è la causa o la
conseguenza della crisi coniugale>>.
Il tradimento, in sostanza, deve essere <<ingiusto>>, cioè
immeritato.
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IL PRINCIPIO.
Cassazione penale, sentenza n.40577-08.
La ripresa fotografica da parte di terzi lede la riservatezza della vita privata che si svolge
nell’abitazione altrui o negli altri luoghi indicati dall’art.614 C.P. (…) sempreché vengano ripresi
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comportamenti sottratti alla normale osservazione dell’esterno, essendo la tutela del domicilio
limitata a ciò che si compie in luoghi di privata dimora in condizioni tali da renderlo
tendenzialmente non visibile a terzi.