A001444 FONDAZIONE INSIEME onlus Fotografare la moglie in
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A001444: 1 A001444 FONDAZIONE INSIEME onlus Da ilsole24ore del 31/10/2008, pag. 39. <<LEGITTIMO FOTOGRAFARE IL RIVALE>> (sent. VI penale n.40577-08) di Alessandro Galimberti, giornalista. (vedi anche A001445). Per la lettura completa del pezzo si rimanda quotidiano citato. Fotografare la moglie in compagnia dell’amante nel cortile di casa di quest’ultimo non è reato: la tutela del domicilio è infatti limitata a ciò che si compie in luoghi tendenzialmente non visibili a terzi. La Sesta Sezione penale della Cassazione (sentenza n.40577-08) offre metaforicamente una scialuppa di salvataggio al coniuge in cerca di riscontri ai propri sospetti, dirimendo il caso di LF, modenese, aggredito e malmenato dal rivale immortalato poco prima mentre usciva da casa in compagnia clandestina. Condannato in due gradi (per furto del rullino fotografico, lesioni personali aggravate, ingiurie ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni: 9 mesi di reclusione) l’amante aveva presentato ricorso di legittimità, sostenendo che i giudici di merito avevano ignorato la provocazione/fatto ingiusto del marito, consistente nella <<interferenza illecita>> nella sua privacy (art.615bis C.P.). La Corte ha dichiarato inammissibile la tesi dell’amante/aggressore poiché l’art.615bis tutela semmai <<comportamenti sottratti alla normale osservazione dall’esterno, essendo la tutela del domicilio limitata a ciò che si compie in luoghi di privata dimora in condizioni tali da renderlo tendenzialmente non visibile a terzi>>. Quindi anche quando l’azione si svolga in un ambito privato ma sia liberamente osservabile dagli estranei <<senza ricorrere a particolari accorgimenti>>, il titolare del domicilio non può accampare una pretesa alla riservatezza, principio peraltro consolidato dalla sentenza 149-2008 della Corte Costituzionale. Nel caso specifico le modalità di captazione delle immagini compromettenti <<non si differenziano da quelle realizzate in pubblico o luogo aperto al pubblico>>, e quindi poco incide la circostanza che il marito abbia ripreso la coppia dalla strada verso l’interno del cortile. All’amante violento sono state <<correttamente negate>> le esimenti della provocazione, della legittima difesa e le attenuanti generiche. Quanto però alla rilevanza delle foto del tradimento nel giudizio di separazione, in particolare per l’addebito della colpa o per azioni risarcitorie, gli avvocati mettono in guardia dai vecchi automatismi della giurisprudenza: il presidente dell’associazione matrimonialisti, Gian Ettore Gassani, spiega che l’infedeltà coniugale oggi <<deve essere valutata caso per caso, per stabilire se essa è la causa o la conseguenza della crisi coniugale>>. Il tradimento, in sostanza, deve essere <<ingiusto>>, cioè immeritato. °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° IL PRINCIPIO. Cassazione penale, sentenza n.40577-08. La ripresa fotografica da parte di terzi lede la riservatezza della vita privata che si svolge nell’abitazione altrui o negli altri luoghi indicati dall’art.614 C.P. (…) sempreché vengano ripresi A001444: 2 comportamenti sottratti alla normale osservazione dell’esterno, essendo la tutela del domicilio limitata a ciò che si compie in luoghi di privata dimora in condizioni tali da renderlo tendenzialmente non visibile a terzi.