Regolamento di Polizia Urbana

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Regolamento di Polizia Urbana
REGOLAMENTO COMUNALE
DI
POLIZIA URBANA
1
INDICE
CAPO I
NORME GENERALI
ARTT. 1-5
CAPO II
INCOLUMITA’ PUBBLICA
Integrità individuale fisica e psichica,
tutela degli animali e dei beni
SEZIONE 1^ SITUAZIONI E COMPORTAMENTI PERICOLOSI
- ARTT. 6-13
SEZIONE 2^ ANIMALI
- ARTT. 14-23
SEZIONE 3^ QUIETE E TRANQUILLITA’
- ARTT.24-32
CAPO III
INTEGRITA’ DEL PATRIMONIO PUBBLICO
SEZIONE 1^
IMMOBILI ED IMPIANTI
- ARTT.33-38
SEZIONE 2^
OCCUPAZIONI DEL SUOLO
- ARTT.39-46
SEZIONE 3^
AREE VERDI ED AMBIENTE
- ARTT.47-51
2
CAPO IV
PULIZIA, DECORO, BUON COSTUME E NORME RESIDUALI
SEZIONE 1^
PULIZIA DELL’ABITATO
ARTT.52-63
SEZIONE 2^
DECORO, ESTETICA, BUON COSTUME, NORME RESIDUALI DI PUBBLICO
INTERESSE
ARTT. 64-74
3
CAPO I
NORME GENERALI
ART.1
SCOPI DEL REGOLAMENTO
1. Il presente regolamento ha lo scopo di garantire nel territorio comunale la convivenza
civile, nonché la vigilanza sull’adempimento dei servizi ad essa connessi, concorrendo
alla tutela dei diritti dei privati in armonia con il pubblico interesse.
2. Il Regolamento pone alla base della convivenza civile i principi etico-sociali
dell’educazione, del rispetto e della solidarietà sia in riferimento ai rapporti umani
caratterizzanti una moderna società multirazziale, sia relativamente all’affermazione di
una cultura proiettata alla salvaguardia di tutti i beni della collettività - dagli animali agli
arredi urbani, dalla tranquillità alle aree verdi - come “beni di tutti” piuttosto che “beni di
nessuno”.
3. L’armonia fra i diritti dei privati ed il pubblico interesse viene perseguita con disposizioni
che, nel rispetto delle altre normative vigenti, da un lato, promuovano e valorizzino una
corretta gestione dei beni di comune fruizione piuttosto che basare la tutela degli stessi
semplicemente sull’introduzione di limitazioni al loro uso e, dall’altro, tendano a
prevenire infortuni e contrasti fra cittadini a garanzia di valori fondamentali quali la
salute, la pace ed il benessere.
ART. 2
OGGETTO DEL REGOLAMENTO
1. Con il presente regolamento sono disciplinate le seguenti materie:
• l’incolumità pubblica ;
• l’integrità del patrimonio pubblico e dei beni ambientali ;
• la pulizia dell’abitato;
• il decoro, l’estetica il buon costume e materie residuali di pubblico interesse.
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ART. 3
AMBITO DI APPLICAZIONE
1.Le disposizioni del presente Regolamento hanno natura residuale e sono complementari
rispetto alle norme legislative e regolamentari, statali e regionali, nonché allo Statuto ed
agli altri Regolamenti comunali in vigore.
2.Il presente Regolamento, pur essendo riservato ai centri urbani, potrà essere esteso
all’intero Comune qualora lo prevedano i singoli articoli.
3. Nelle materie oggetto del presente Regolamento devono essere osservati gli ordini, anche
verbali, che saranno dati, in circostanze straordinarie, dall’Autorità comunale o dagli
Agenti di Polizia Municipale.
ART. 4
COMPETENZE DI POLIZIA URBANA
1. Le competenze di Polizia Urbana del Sindaco sono esercitate per mezzo del personale
della Polizia Municipale e degli altri agenti e funzionari di polizia giudiziaria di cui
all’art. 57 del Codice di Procedura Penale.
2. Gli Agenti Giurati delle Società private legalmente costituite devono cooperare con gli
altri agenti e funzionari per il regolare funzionamento dei servizi che attengono alla
polizia urbana.
ART. 5
SISTEMA SANZIONATORIO
1. Al presente Regolamento si applicano gli artt.106-110 del R.D. 3 marzo 1934 n.
383 e successive modifiche.
2. Per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie si fa riferimento alle
procedure previste dalla L. n. 689 del 1981 in quanto applicabili.
3. Le sanzioni pecuniarie previste nel rispetto del 1° comma dell’art.106 del R.D.
cit., vanno da un minimo di £ 50.000 ad un massimo di £ 1.000.000.
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4. Il minimo delle sanzioni da irrogare sono stabilite nell’articolo finale di ciascuna
sezione mentre il massimo è sempre costituito dalla somma prevista al comma
precedente.
5. Le sanzioni previste saranno applicabili anche alle norme di altre fonti richiamate
dal presente Regolamento qualora le fonti stesse non prevedano autonome
disposizioni sanzionatorie (es. Regolamento Locale di Igiene Veterinaria).
6. In caso di recidiva, si applicherà il doppio della sanzione applicata in via
ordinaria.
7. Per le recidive successive alla prima, la sanzione pecuniaria coincide con il
massimo previsto dalla singola norma.
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CAPO II
INCOLUMITA’ PUBBLICA
ART.6
GENERALITA’
1. Il presente Capo completa la disciplina del Codice Penale in materia di incolumità
pubblica prevenendo situazioni e comportamenti che possono mettere in pericolo
la vita e l’integrità fisica nonché la salute psichica delle persone.
2. Lo stesso, fissa le regole affinché gli animali vivano dignitosamente a contatto con
l’uomo in condizioni di rispetto reciproco e di sicurezza.
3. Vengono infine tutelati i beni dei privati da aggressioni di persone ed animali.
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SEZIONE 1^
SITUAZIONI E COMPORTAMENTI PERICOLOSI
ART.7
FUOCHI
1. Nei luoghi pubblici o aperti al pubblico è proibito accendere fuochi e bruciare
qualunque materiale.
2. Nelle aree private, sia all’interno, sia all’esterno delle abitazioni, non è consentito
accendere fuochi se il fumo non immette in apposita canna fumaria, fatto salvo
quanto precisato al comma 4.
3. Sono esclusi dal divieto di cui ai commi precedenti fornelli, barbecue, camini,
ecc. che sono utilizzati per scaldare, cuocere e grigliare cibi purché siano tenuti
accesi per il tempo strettamente necessario e sia osservata la massima diligenza.
4. Nei luoghi privati non possono essere bruciati materiali di qualunque origine ad
eccezione di rifiuti vegetali non inquinanti quali sterpaglie, foglie, ramaglie
purché ad una distanza non inferiore a 100 metri dalle case, dagli altri edifici,
impianti di qualunque genere e dalle strade. E’ vietato bruciare altresì i campi e le
stoppie prima del 15 agosto ed a distanza inferiore a quella sopra prevista.
5. Chi accende fuochi, nel tempo, nei modi ed alle distanze di cui al comma
precedente, deve adottare le cautele necessarie a difesa delle proprietà altrui ed
assistere con l’eventuale aiuto di altre persone fino a quando il fuoco sia spento.
ART. 8
TRASPORTO DI STRUMENTI DA TAGLIO
1. E’ vietato attraversare luoghi pubblici o aperti al pubblico con falci, coltelli, o altri
strumenti da taglio se non opportunamente protetti ed adottando tutte le
precauzioni necessarie per evitare il pericolo di danni ai passanti.
2. E’ in ogni caso vietato esporre fuori dalle vetrine falci e strumenti da taglio.
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ART. 9
ALTRI OGGETTI PERICOLOSI
1. E’ vietato circolare, senza gli opportuni ripari, con oggetti come vetri, ferri
acuminati, scale ed altre cose comunque pericolose, che possano arrecare danno ai
passanti.
ART.10
ORNAMENTI ED OGGETTI ESTERNI AI FABBRICATI
1. I vasi di fiori, le cassette, le gabbie di uccelli, le antenne paraboliche, i
condizionatori e gli altri oggetti collocati sui davanzali delle finestre, dei balconi e
delle terrazze a scopo di ornamento o altra utilità, devono essere
convenientemente assicurati al muro.
ART. 11
GIOCHI PERICOLOSI
1. All’interno dei centri abitati è vietato :
• ogni gioco di palle, bocce ecc. in aree nelle quali possa arrecare danno alle
persone, animali e cose : per quanto riguarda le aree verdi si veda quanto previsto
all’art.50 ;
• lanciare sassi, frutta od altri oggetti, anche senza l’intenzione d’offendere ;
• innalzare palloni, aquiloni, aeromodelli telecomandati, ecc.
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ART. 12
SEGNALI PER VERNICIATURE
1. E’ obbligatorio a chiunque proceda a verniciatura di porte, finestre e cancellate,
imbiancatura facciate o muri di recinzione, di apporre opportuni segnali e ripari
per evitare danni ai passanti o al pubblico transito.
ART. 13
SANZIONI
1. Le sanzioni applicabili a questa sezione, fatte salve le fattispecie previste dal
Codice Penale agli artt.674, 695-704, ecc., sono le seguenti :
2. ART. 7 £ 100.000 con applicazione in tutto il territorio comunale;
3. ARTT. 8, 9,10,11 e 12 £ 50.000.
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SEZIONE 2^
ANIMALI
ART. 14
PRINCIPI GENERALI
1.
2.
3.
4.
Il Comune di Montechiarugolo promuove il rispetto degli animali, sia in quanto
esseri viventi e beni ambientali, sia riconoscendo la funzione positiva degli
animali da compagnia per il loro rapporto affettivo con l’uomo idoneo a realizzare
importanti finalità sociali, psicologiche e culturali.
Il Comune riconosce agli animali il diritto di vivere secondo la loro natura,
selvatica o domestica, nel rispetto della convivenza civile e compatibilmente alla
salvaguardia di altri beni giuridicamente rilavanti quali la sicurezza e l’igiene
pubblica, la tutela dell’ambiente, nonché la tranquillità, l’integrità fisica,
psicologica ed economica dei cittadini.
Le disposizioni seguenti integrano la normativa nazionale e regionale in materia
nonché quanto previsto dal Regolamento Locale di Igiene Veterinaria approvato
con atto del Consiglio Comunale n. 5 del 17.01.1991 e successive modificazioni.
Il Comune attiva le proprie competenze e servizi per garantire in tutto il territorio
comunale:
• la sicurezza dei cittadini, dei loro animali e dei loro beni ;
• la salute pubblica con particolare riferimento alla prevenzione delle
morsicature da aggressione ed alla profilassi delle malattie trasmissibili ;
• la protezione dell’ambiente ;
• la tutela della vita, della salute e del benessere degli animali condannandone e
prevenendone l’abbandono ed i maltrattamenti secondo la più ampia accezione
del termine e nello spirito di quanto previsto all’art.727 del Codice Penale.
ART. 15
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DETENZIONE DEGLI ANIMALI DA COMPAGNIA
1. Per “animali da compagnia”, ai fini del presente regolamento, si intendono tutti gli
animali domestici o feroci addomesticati detenuti per motivi affettivi e senza
scopo di lucro.
2. Gli animali da compagnia possono essere tenuti nelle aree urbane del Comune di
Montechiarugolo, purché in numero congruo ed in condizioni che rispettino la
loro natura, evitando ad essi sofferenza ed angoscia e, comunque, salvaguardando
la tranquillità e la sicurezza fisica e psicologica dei cittadini, nonché l’integrità
dell’ambiente. Lo spazio minimo per ciascun cane o gatto è di 6 mq.
3. Gli animali liberi in cortili, terrazzi, luoghi aperti, anche di accesso limitato o di
proprietà privata, non devono arrecare disturbo alla quiete pubblica o problemi di
tipo igienico.
4. Le strutture destinate a limitare o a precludere l’accesso ad aree private (cancelli,
recinzioni a sbarre, ecc.) in cui circolino liberamente cani da guardia di grande
taglia o particolarmente aggressivi devono essere opportunamente segnalate con
cartelli a scritte ben visibili e facilmente comprensibili (“ATTENTI AL CANE”,
“ATTENZIONE CANI MORDACI”, “AREA PROTETTA DA CANI DA
GUARDIA”) e, ove necessario, integrate con dispositivi (reti a maglia stretta) atti
ad impedire l’aggressione o la morsicatura attraverso le stesse.
5. Tutti gli animali di indole feroce, anche se addomesticati, o che comunque
possano costituire pericolo per la pubblica incolumità, dovranno essere custoditi in
gabbie sufficientemente solide, sempre in perfetto stato di manutenzione e
comunque tali da rendere impossibile, in ogni momento, qualsiasi contatto con le
persone e con gli altri animali.
6. I proprietari o le persone a cui sono anche temporaneamente affidati gli animali
devono adottare tutte le precauzioni affinché gli animali non sfuggano dalla loro
sorveglianza e procurino pericolo a persone, animali o cose altrui vagando per il
territorio comunale senza controllo.
7. E’ inoltre vietato a chiunque aizzare cani o altri animali fra di loro o contro le
persone o in qualunque modo incitarli o impaurirli se non allo scopo di difesa.
ART. 16
VOLATILI
1. E’ vietato depositare cibo per i volatili in libertà sui davanzali, parapetti,
cornicioni, ringhiere e simili prospicienti il suolo pubblico, i davanzali ed i
balconi.
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2. Analogamente, per gli uccelli in cattività, la pulizia delle gabbie deve farsi in
modo che i rifiuti dei mangimi e lo stillicidio non si riversino sui balconi e
davanzali altrui o sul suolo pubblico.
3. Per gli stormi di uccelli che si stanziano nei centri abitati creando problemi
igienico-sanitari, il Comune si riserva di provvedere secondo le previsioni dell’art.
184 del Regolamento Locale di Igiene Veterinaria.
ART. 17
PREVENZIONE DEL RANDAGISMO
Dei cani
1. Il Comune di Montechiarugolo è competente per la cattura dei cani randagi o
vaganti sul territorio comunale. Tale servizio comprende :
• cattura dei cani circolanti nel Comune senza accompagnatore da effettuarsi con
personale dell’Amministrazione comunale o con ditte specializzate esterne ;
• custodia temporanea degli animali presso il canile comunale fino alla
restituzione ai proprietari o alla consegna degli stessi a strutture intercomunali
pubbliche o protezionistiche private convenzionate adibite a ricovero
permanente ;
• restituzione al proprietario dopo la contestazione allo stesso di eventuali
violazioni e dopo il rimborso al Comune delle spese di cattura, mantenimento e
cura per il periodo di ricovero presso il canile,
• invio alla struttura permanente qualora non si riuscisse a reperire il
proprietario.
2. I cani vaganti catturati, regolarmente tatuati, sono restituiti al proprietario.
3. Per quanto riguarda l’iscrizione all’Anagrafe canina ed all’obbligo del tatuaggio,
si fa riferimento ai termini ed alle modalità di cui alla Legge Regionale n. 5 del
1988.
4. I cani vaganti non tatuati catturati ed ospitati presso il canile comunale devono
essere tatuati e sottoposti al trattamento profilattico contro le malattie trasmissibili.
Se non reclamati entro 60 giorni possono essere ceduti a privati che diano garanzie
di buon trattamento o ad associazioni protezionistiche.
5. I cani ritrovati e dati in affidamento a privati o ad associazioni, non possono mai
essere destinati alla sperimentazione. Gli stessi non possono, altresì essere
soppressi salvo che gli stessi non risultino gravemente malati, incurabili o di
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comprovata pericolosità e non vi provveda un medico veterinario in modo
esclusivamente eutanasico.
6. E’ inoltre vietato impedire all’accalappiacani l’esercizio delle sue funzioni e
favorire la fuga dei cani.
Dei gatti
A. Ai sensi di quanto disposto dalla L.n. 281 del 1991, è vietato a chiunque
maltrattare i gatti che vivono in libertà.
B. I gatti che vivono in libertà sono sterilizzati dall’autorità sanitaria competente per
territorio e riammessi nel loro gruppo.
C. I gatti in libertà possono essere soppressi soltanto se gravemente malati o
incurabili.
D. Gli enti e le associazioni protezioniste possono, d’intesa con le unità sanitarie
locali, avere in gestione le colonie di gatti che vivono in libertà, assicurandone la
cura della salute e le condizioni di sopravvivenza.
E. Il Comune, in presenza di peculiari situazioni di emergenza sanitaria, zoofila, o
ambientale, può disporre il censimento dei gatti domestici, nonché
l’identificazione delle colonie di gatti randagi insediatesi nell’ambiente urbano,
avvalendosi anche della collaborazione delle associazioni ed organizzazioni
protezionistiche e zoofile.
F. I privati che intendano contribuire al mantenimento dei gatti in libertà devono
osservare le disposizioni dell’ultimo comma dell’art. 181 del Regolamento locale
d’igiene veterinaria cit.. Gli alimenti dovranno essere depositati in luoghi appartati
in modo da non pregiudicare il decoro dei luoghi. Quando il Comune, nel rispetto
degli stanziamenti delle colonie feline, avrà determinato apposite aree denominate
PUNTI DI ALIMENTAZIONE contrassegnate con appositi cartelli, sarà vietato
depositare qualunque alimento al di fuori degli spazi individuati.
ART.18
CIRCOLAZIONE DEGLI ANIMALI
1. Ai
greggi e alle mandrie non è consentito il passaggio nelle strade dei centri
urbani a meno che non si tratti dell’unica via percorribile e sia stata data
comunicazione al Comune.
2. Tutti gli altri animali devono essere condotti o trasportati nei luoghi aperti al
pubblico secondo quanto specificato dal Codice della Strada e dalle leggi in
materia e comunque in modo tale da non intralciare la circolazione ed evitare
pericolo a persone, cose e agli animali stessi.
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ART. 19
CIRCOLAZIONE DEGLI ANIMALI DA COMPAGNIA
1.
2.
La circolazione dei cani in ambiente urbano aperto al pubblico è consentita senza
limitazioni di area in strade, piazze e parchi, purché gli stessi siano tenuti
costantemente al guinzaglio, anche nei parchi pubblici e nelle aree verdi urbane.
E’ inoltre obbligatorio per i proprietari o conduttori di cani in aree pubbliche :
• il contenimento dell’animale con idonei mezzi aggiuntivi rispetto al guinzaglio
(museruola) qualora, per la sua indole o nel caso di conduzione sui mezzi di
trasporto pubblici o in luoghi molto affollati quali fiere e mercati, siano
necessari per evitare il pericolo di aggressioni agli esseri umani e ad altri
animali ;
• l’immediata raccolta delle deiezioni solide depositate sul suolo pubblico dagli
animali di loro proprietà o competenza comprese le aree verdi ed il deposito
nei cestini o nei contenitori appositi salvo che gli stessi non siano condotti
nelle apposite aree attrezzate messe a disposizione dal Comune ai sensi
dell’art.183 del Regolamento cit.;
• impedire l’accesso degli animali in esercizi che trattano sostanze alimentari in
genere, anche se confezionate, e bevande.
Per quanto non espressamente previsto dagli articoli precedenti occorre far
riferimento ai capitoli XXXI e XXXII artt.171- 185 del Regolamento Locale di
Igiene Veterinaria.
ART. 20
ANIMALI SELVATICI
1.
2.
Gli animali selvatici quali lepri, volatili, scoiattoli, pesci ed in generale tutta la
fauna autoctona in libertà costituisce un prezioso bene ambientale, patrimonio
dell’intera collettività.
Tutti i cittadini sono chiamati a contribuire con i mezzi, anche educativi, a loro
disposizione, alla salvaguardia di tali beni collaborando con l’autorità comunale
alla prevenzione di possibili danni.
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E’ pertanto vietato a chiunque molestare gli animali selvatici, allontanarli dal loro
ambiente o privarli dalla libertà.
4. Per quanto riguarda i maltrattamenti, valgono le norme sanzionatorie che vengono
comminate al proprietario per atti commessi nei confronti del proprio animale da
compagnia.
5. E’ fatta salva l’applicazione della L. n. 157 del 11.02.1992 e della L. R. n.8 del
15.02.1994 che fissano la normativa di riferimento per la tutela della fauna
selvatica.
3.
ART. 21
ANIMALI E VEICOLI
1.
2.
3.
4.
Il trasporto degli animali sui veicoli deve avvenire in modo da garantire la
sicurezza della circolazione e degli animali stessi.
A tal fine devono essere rispettate le prescrizioni del Codice della Strada e quelle
dell’art. 181 Regolamento Locale di Igiene Veterinaria nonché le leggi speciali in
materia (es. D.L.vo n.532 del 1992 per il trasporto a scopo di lucro).
Gli animali trasportati su veicoli dovranno essere caricati in modo che la testa non
rimanga penzoloni e non sporga fuori dei veicoli.
Tutti gli animali ad eccezione dei cani devono essere trasportati in gabbie,
“trasportini”, contenitori o rimorchi (trailer, bighe, ecc.) idonei in considerazione
della loro natura, dimensioni, pericolosità ed ogni altra esigenza.
ART. 22
MALTRATTAMENTO ED ABBANDONO
1.
2.
3.
4.
E’ vietato a chiunque maltrattare gli animali di qualunque specie ed in qualunque
circostanza ad eccezione dei casi di legittima difesa.
Al proprietario o altro affidatario è vietato sia il maltrattamento, sia l’abbandono
del proprio animale.
Al proprietario o affidatario è altresì vietato sopprimere il proprio animale se non
sussistono le condizioni di cui al 5° comma dell’art. 17.
Per maltrattamento deve intendersi qualunque azione o omissione che provochi
sofferenza fisica o psichica. La sofferenza fisica si presume quando l’animale non
viene nutrito a sufficienza o non gli vengono praticate le cure necessarie in caso
di malattia o infestazione da parassiti. La sofferenza psichica è presunta quando
l’animale viene costretto a vivere in condizioni incompatibili rispetto alla propria
natura.
16
5.
6.
7.
Chiunque venga a conoscenza di maltrattamenti a danno di animali è tenuto a
farne denuncia alle Autorità competenti (Servizio Veterinario, Polizia Municipale,
Carabinieri, ecc.). E’ altresì opportuna la segnalazione del rinvenimento di
animali feriti o randagi alle forze dell’ordine.
Chiunque provochi il ferimento accidentale di un animale anche mediante
investimento durante la guida di un veicolo, è obbligato a segnalare il fatto alle
forze dell’ordine o, se possibile, al proprietario.
E’ altresì necessario che gli animali deceduti a causa di investimento vengano
spostati al margine della carreggiata.
ART.23
SANZIONI
1.
2.
3.
4.
Salvo quanto previsto dal Codice Penale (artt. 672, 727, ecc.) e da altre leggi e
Regolamenti in materia, alle disposizioni di questa sezione si applicano le sanzioni
seguenti :
ART. 15 comma 2°- 4° e 6°-7° comma, ART. 16 comma 1°- 2°, ART. 17 lett. F,
ART. 18, ART.19, ART. 21 2° e 3° comma £ 50.000.
ART.17 6°comma, ART. 20 comma 3°, ART.21 comma 1° e 4°, ART. 22 comma
6° £ 100.000.
ART.15 comma 5°, ART. 17 lett. A, ART. 20 comma 4°, ART. 22 1° e 2°comma
£ 150.000 a cui si può aggiungere, nei casi più gravi, la sanzione di cui al comma
3.
5.
6.
ART. 17 5° comma, lett. C, ART. 22 3° comma e quando, dagli atti di cui al
comma precedente, consegua la morte dell’animale si applica il doppio della
sanzione prevista per i casi più gravi del precedente comma.
Le violazioni relative alla prevenzione del randagismo, alla sicurezza, ai
maltrattamenti ed agli abbandoni, si applicano, in quanto compatibili, a tutto il
territorio comunale.
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SEZIONE 3^
QUIETE E TRANQUILLITA’
ART. 24
DIVIETO DI PRODURRE RUMORI, SUONI ED ODORI
FASTIDIOSI
1. La presente sezione tutela la salute psichica dei cittadini e previene i conflitti che
possono essere determinati da attività e comportamenti fonte di disturbo.
2. Per realizzare le finalità di cui sopra, sia nelle abitazioni e nei circoli privati, sia
nei pubblici esercizi, negozi e fabbriche è vietato, in generale produrre rumori,
suoni, grida nonché odori, fumi e vapori che possano arrecare fastidio ai vicini.
ART.25
CONCIMAZIONI ALL’INTERNO DELL’ABITATO
1. All’interno dell’abitato è consentita la concimazione degli orti e dei giardini con
preparati chimici o sostanze organiche inodore.
2. E’ altresì ammessa la concimazione con letame purché sia evitato qualunque
stoccaggio e lo stesso sia prontamente interrato.
ART. 26
ATTIVITA’ RUMOROSE O FASTIDIOSE
1. Sono considerate attività rumorose o fastidiose tutte quelle che comportano
l’impiego di macchine, motori o altri strumenti che, per loro natura, durante il loro
uso possono essere fonte di disturbo. Sono da considerarsi in ogni caso fastidiose
le attività che producono odori, gas e vapori nauseanti od irritanti.
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2. Le attività del primo comma possono essere esercitate nella fascia oraria dalle 6.00
alle 22.00 adottando tutti gli accorgimenti necessari a limitare al massimo il
propagarsi del rumore o delle emissioni di cui sopra.
3. Il Sindaco, con ordinanza, potrà limitare ulteriormente l’orario suddetto o stabilire
prescrizioni particolari per l’esercizio delle attività in esame.
ART.27
LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO
4. Nei locali di pubblico spettacolo, sale da ballo, cinema, ritrovi, ecc., i suoni non
devono essere percepibili dall’esterno.
5. Per i ritrovi e spettacoli all’aperto dovranno essere limitati, per quanto possibile,
disturbi al vicinato ed osservato scrupolosamente l’orario di attività.
ART.28
MESTIERI GIROVAGHI E SUONATORI AMBULANTI
1. I suonatori ambulanti e coloro che esercitano mestieri girovaghi, anche se
regolarmente autorizzati, non possono rimanere nei pressi degli uffici pubblici,
scuole, caserme, chiese, ospedali ed altri luoghi dove possono arrecare disturbi a
chi lavora, studia o è ammalato.
ART. 29
SUONO DELLE CAMPANE
1. Il suono delle campane è vietato dalle ore 22.00 alle ore 6.00.
2. E’ fatta eccezione per l’annuncio delle funzioni religiose e per le ricorrenze
consuetudinarie.
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ART.30
ALLARMI ANTI FURTO A PROTEZIONE DI EDIFICI
COMMERCIALI, ABITAZIONI E COLTIVAZIONI
1. All’interno dell’abitato gli allarmi delle abitazioni, dei negozi e delle altre attività
commerciali devono essere programmati affinché la sirena non produca un suono
tale, per intensità o continuità, da creare un persistente disturbo alla quiete
pubblica.
2. I cannoncini scacciapasseri dovranno essere installati ad una distanza non
inferiore a m. 200 dalle abitazioni e con il rispetto delle fasce orarie di cui all’art.
32.
ART.31
SPOSTAMENTI DI MATERIALI
1. Il carico, lo scarico ed il trasporto di qualsiasi materiale dovrà farsi in modo da
attutire il frastuono.
ART.32
RISPETTO DEL RIPOSO
1. Nella fascia oraria dalle 22.00 alle 6.00 sono vietati schiamazzi, canti, urla,
chiacchiericcio insistente e continuo ad alta voce, suoni di radio e televisione ad
alto volume, strumenti musicali, ed altri rumori molesti di qualunque natura in
prossimità di abitazioni ed altri luoghi di soggiorno.
2. Nelle fasce orarie dalle 13.00 alle 15.00 in inverno e dalle 13.00 alle 16.00 in
estate, devono essere limitati i rumori domestici, le potature e gli sfalci con mezzi
meccanici, giochi rumorosi e quanto previsto dal 1° comma di questo articolo, al
fine di consentire il riposo.
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ART.33
SANZIONI
1. Le sanzioni previste per la violazione degli artt. 24 2°comma, 25, 26 2° e 3°
comma, 27, 28, 29 1° comma, 30, 31 e 32 1° comma è di £ 50.000.
2. Tuttavia la sanzione sarà di £ 100.000 nelle ipotesi di cui al comma precedente nel
caso si verifichino disturbi di particolare gravità.
3. La valutazione circa la gravità del disturbo causato da attività e rumori molesti
terrà conto al fine dell’applicazione della sanzione più grave, del contesto
ambientale, della situazione concreta in cui gli atti sono compiuti, della
volontarietà del disturbo nonché delle condizioni individuali dell’autore e dei
soggetti passivi.
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CAPO III
INTEGRITA’ DEL PATRIMONIO PUBBLICO
ART.34
PATRIMONIO PUBBLICO
DEFINIZIONE E PRINCIPI GENERALI
1. Il patrimonio pubblico comprende tutti i beni di proprietà di enti pubblici o di
privati che, per la loro destinazione, natura, o funzione sono di libero uso,
godimento od utilità per la collettività. Lo stesso risulta perciò composto di edifici,
impianti, fabbricati, arredi ed altri beni mobili, suolo, aree verdi, beni naturali.
2. Ai soli fini sanzionatori del presente capo sono tuttavia equiparati ai beni del
patrimonio pubblico di cui sopra, i beni privati quali i muri delle case, recinzioni,
auto in sosta, alberi che accedono, confinano o sono posti su aree pubbliche o
aperte al pubblico.
3. I beni individuati al 1° comma sono affidati al controllo ed alla gestione
responsabile di tutti i cittadini che sono tenuti a fruirne con la diligenza ed il
riguardo che riserverebbero ai beni di loro proprietà e con modalità idonee a non
limitare analoghi diritti sui beni medesimi esercitabili da altri soggetti.
4. Il Comune promuove forme di collaborazione ed iniziative, anche educative, di
cittadini, scuole ed associazioni di volontariato affinché il patrimonio pubblico
possa avere la massima tutela e cura prevenendo il degrado ed i danneggiamenti.
5. Chiunque assista ad atti in contrasto od a minacce all’integrità del patrimonio
pubblico è tenuto a segnalarlo alle forze dell’ordine ed a fornire tutte le
informazioni idonee all’identificazione dei responsabili.
22
SEZIONE 1^
IMMOBILI ED IMPIANTI
ART.35
GUASTI AD IMPIANTI
1. E’ vietato danneggiare le condutture e le cassette contenenti unità di controllo o di
comando dell’acqua potabile, del gas, dell’energia elettrica, del telefono e degli
altri servizi di pubblica utilità oppure ostacolarne il funzionamento.
2. E’ altresì vietato produrre guasti o semplicemente cercare di manomettere in
qualunque modo le suddette installazioni.
ART.36
DANNI AD EDIFICI
1. Salvo quanto previsto dagli artt.733 e 734 C.P, è vietato danneggiare gli edifici
pubblici e privati e le loro pertinenze.
2. E’ vietato insudiciare e deturpare in qualunque modo gli edifici di cui sopra ed i
manufatti di ogni specie.
3. In particolare non è possibile apporre o disegnare sui muri esterni e sulle porte,
scritti, segni o figure così come è vietato sporcare, macchiare, tingere con colori,
vernici spray, gessi, matite o altro.
4. E’ vietato altresì praticare incisioni e sfregiare l’intonaco.
ART.37
ARREDI ED ALTRI BENI MOBILI
1. I divieti di cui agli articoli precedenti si applicano altresì agli arredi ed agli altri
eventuali beni mobili - lampioni, panchine, cartelli e targhe, contenitori per rifiuti,
ecc.- posti al servizio della collettività.
2. E’ altresì vietato arrampicarsi sui pali delle pubbliche condutture, della pubblica
illuminazione, sui monumenti ed altre pubbliche costruzioni ed impianti.
23
3. E’ proibito gettare nelle fontane, vasche e peschiere pubbliche, pietre, detriti e
qualsiasi altra materia solida o liquida.
ART. 38
SANZIONI
1. Le
sanzioni previste per la presente sezione oltre alla sanzione pecuniaria
prevedono in tutti i casi l’applicazione della pena accessoria della rimessa in
pristino sotto la vigilanza e con le modalità stabilite dall’Autorità comunale, salvo
il risarcimento degli eventuali danni a privati o ad altri enti pubblici.
2. ARTT. 35, 36 e 37 1° e 3° comma £ 100.000;
3. ART.37 2° comma e per danni previsti dagli altri articoli ma di particolare tenuità
£ 50.000.
4. Se un danno è compiuto in spregio all’Amministrazione, all’Autorità ed ai valori
da essi rappresentati oppure se risulta inequivocabilmente la volontà di nuocere in
modo grave od irreparabile, la sanzione è di £ 150.000;
5. Se infine dal danneggiamento, deturpamento o insudiciamento risulta in modo
inequivoco la volontà di disprezzare o denigrare i valori di cui all’art. 69, la
sanzione prevista per quest’ultimo si aggiunge a quella del 1° comma di questo
articolo.
24
SEZIONE 2^
SUOLO PUBBLICO
ART. 39
OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO
1. Nessuna occupazione del suolo pubblico o di area privata soggetta a servitù di uso
pubblico potrà essere fatta, anche in modo temporaneo, senza una speciale autorizzazione
del Comune, come risulta dal vigente “Regolamento Comunale per l’occupazione di spazi
ed aree pubbliche e per l’applicazione della relativa tassa”.
ART. 40
AUTORIZZAZIONI
1. Per ottenere l’autorizzazione ad occupare anche temporaneamente il suolo pubblico o
privato gravato da servitù di uso pubblico o ad eseguire lavori sul suolo stesso, deve
essere presentata al Sindaco apposita domanda.
2. L’autorizzazione sarà data con atto scritto, fatti salvi e riservati i diritti dei terzi, e dovrà
indicare l’area occupabile, il termine e le condizioni di occupazione.
3. La tassa per l’occupazione, le classi della medesima e le modalità di pagamento sono
determinate dalla tabella allegata al Regolamento comunale di cui all’articolo precedente.
ART. 41
LIMITI DELLE AUTORIZZAZIONI
1. L’autorizzazione è subordinata, oltre agli speciali obblighi che per particolari esigenze
dovranno essere imposti al richiedente, anche all’osservanza delle seguenti norme a
carattere generale:
• limitazione al minimo dell’area da occupare e della durata dell’occupazione;
• installazione dei segnali di pericolo, diurni e notturni, a spese del titolare
dell’autorizzazione con l’osservanza di tutte le prescrizioni vigenti del Codice della
Strada e relativo Regolamento;
25
• mantenimento dell’area di cui è autorizzata l’occupazione in costanti condizioni di ordine
e pulizia.
ART. 42
SOSTA DEI NOMADI E ROULOTTES
1. Nelle strade, nelle piazze, nei parchi nonché nei tratti di aree private gravate da servitù di
pubblico passaggio è vietata l’occupazione di suolo da parte di roulotte in sosta.
2. Chiunque intenda occupare il suolo e lo spazio pubblico con roulotte deve farne domanda
al Sindaco, ottenere l’autorizzazione e pagare anticipatamente la tassa per l’occupazione
temporanea nella misura prevista dal regolamento comunale di cui all’art. 5 e prestare il
deposito cauzionale a garanzia della rimessa in pristino dei luoghi al termine
dell’occupazione.
3. La sosta dei nomadi o zingari nel territorio comunale potrà essere consentita negli appositi
spazi attrezzati.
4. In assenza di questi, il Sindaco potrà autorizzare la sosta con le modalità di cui al comma 2
indicando la durata massima della sosta ed il luogo in cui la sosta è consentita.
5. E’ in ogni caso vietato il soggiorno di roulotte sul suolo pubblico o aperto al pubblico.
ART. 43
DEPOSITO CAUZIONALE
1. Il deposito cauzionale è fissato in una somma pari a 10 volte la tariffa giornaliera
per l’occupazione del suolo pubblico determinata come sopra.
2. In caso di particolari circostanze tale somma potrà essere aumentata o diminuita
con provvedimento motivato.
ART. 44
26
RIMESSA IN PRISTINO
1. Terminata l’occupazione, il suolo pubblico deve essere rimesso in pristino a cura e spese
del titolare dell’autorizzazione al fine di ottenere lo svincolo del deposito cauzionale
prestato secondo le disposizioni dell’articolo precedente.
2. In caso di ritardo o mancato adempimento, il Comune farà eseguire d’ufficio i lavori
trattenendo il deposito cauzionale con diritto di rivalsa sull’interessato per i danni
eccedenti l’importo della cauzione medesima.
ART. 45
OCCUPAZIONI ABUSIVE
1. Per occupazioni abusive si intendono tutte le occupazioni di suolo pubblico non
autorizzate o realizzate in difformità all’autorizzazione rilasciata.
2. Le rimozioni delle occupazioni abusive del suolo pubblico sono disposte con ordinanza
del Sindaco.
3. Con lo stesso provvedimento sarà richiesto il risarcimento di eventuali danni ed il
pagamento della sanzione amministrativa.
ART. 46
SANZIONI
1. Le sanzioni previste dalla presente sezione si applicano, in quanto compatibili, in
tutto il territorio comunale e sono definite come segue :
2. ART. 41, 42 £ 50.000.
3. ART. 45 £ 150.000.
SEZIONE 3^
27
AREE VERDI ED AMBIENTE
ART. 47
GENERALITA’
1. La presente sezione tutela le ricchezze naturali dei centri abitati ed, in quanto ad
esse assimilabili, di tutto il territorio comunale.
2. Il Comune promuove le iniziative dei privati e delle associazioni ambientaliste e di
volontariato, dirette alla collaborazione - anche mediante forme di “adozione” di
alberi, aiuole e piccole aree verdi - nella manutenzione ordinaria del verde
pubblico.
3. Per quanto riguarda l’abbattimento delle piante in aree private dovranno essere
rispettate dai proprietari, in tutto il territorio comunale, le disposizioni contenute
in strumenti urbanistici e loro allegati.
ART.48
ATTI VIETATI IN AREE VERDI
1.
Nei viali, giardini, aiuole e parchi pubblici è vietato :
A. pescare e cacciare con qualunque mezzo ;
B. cercare e cogliere nidi ;
C. cogliere fiori, strappare frasche e virgulti, salire e recare in qualsiasi modo
danno agli alberi, alle piante, alle siepi, alle staccionate, alle panchine, alle
statue, ai lampioni, ai cestini gettacarte, ai vasi, alle fontane ed a qualunque
altro arredo che sia posto a pubblico uso od ornamento ;
D. affiggere o appendere agli alberi qualunque oggetto ed appoggiarvi ciclomotori
o motocicli.
E. salire sui monumenti, appendervi od affiggervi qualsiasi cosa, scagliare loro
delle pietre, bastoni e simili, e appoggiarvi velocipedi, ciclomotori, motocicli o
simili.
F. provvedere, senza l’autorizzazione del Comune e fatti salvi i casi di urgenza, a
potature ed altri interventi di manutenzione sugli alberi ed il verde pubblico.
ART. 49
28
CIRCOLAZIONE NELLE AREE VERDI
1.
•
•
E’ altresì vietato nelle aree di cui all’articolo precedente :
entrare e passeggiare nelle aiuole ed introdurvi veicoli, cani ed altri animali ;
transitare con cavalli od altri animali, o veicoli di qualsiasi specie - ad
eccezione di quelli destinati all’uso dei bambini e dei portatori di handicap - nei
viali interni ai parchi pubblici e nelle aree pedonali .
ART. 50
GIOCHI ED ALTRE ATTIVITA’
1. La condotta da tenere nei parchi e nelle altre aree verdi deve uniformarsi alle
comuni regole della buona educazione in modo da garantire sia la tutela
dell’ambiente, sia la libera condivisione di tali spazi da parte di tutti i cittadini.
2. I giochi nei parchi sono consentiti purché non arrechino pericolo ed avvengano nel
rispetto degli altri utenti con particolare riguardo alle esigenze di bambini, anziani
e portatori di handicap.
3. Il gioco del calcio è consentito esclusivamente nelle aree contrassegnate con
appositi cartelli.
4. Il consumo di pasti e merende potrà avvenire purché non vengano lasciati rifiuti e
non siano usate per il riscaldamento dei cibi fiamme di qualunque tipo.
5. E’ infine vietato collocare sedie, panche, ceste se non per farne momentaneamente
uso nonché baracche ed altre cose fisse o mobili.
ART.51
SANZIONI
1. Le sanzioni per gli articoli della presente sezione è di £ 50.000.
2. ART. 47 3° comma, ART. 50 3° comma di £ 150.000.
3. Nelle ipotesi più gravi degli artt. 48 e 50 2° e 4° comma la sanzione è di
£100.000 salvo l’obbligo accessorio di rimessa in pristino o risarcimento del
danno.
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CAPO IV
PULIZIA , DECORO, BUON COSTUME E NORME
RESIDUALI DI PUBBLICO INTERESSE
SEZIONE 1^
PULIZIA DELL’ABITATO
ART. 52
PRINCIPI GENERALI
1.
2.
La presente sezione si occupa dell’igiene dell’abitato prevenendo l’inquinamento
ed il degrado ambientale.
Quanto stabilito dalle disposizioni della presente sezione integra la normativa
vigente sui rifiuti e quanto previsto da leggi e regolamenti in materia.
ART. 53
ATTI VIETATI
1.
E’ vietato :
• gettare acque di scarico o altri liquidi in strada o nei canali ;
• spolverare indumenti, tovaglie, tappeti ecc. dalle finestre e balconi che si
affacciano sulla strada pubblica ;
• gettare rifiuti ed altri oggetti nei tombini e caditoie ;
• provocare qualsiasi incaglio o deviazione dei rigagnoli di scolo ;
• depositare qualsiasi tipo di rifiuto al di fuori dei contenitori o delle aree a ciò
destinate, indicate con appositi cartelli e segnali;
• fare qualsiasi scritta o segno sulle strade;
• fare comunque atti contrari all’igiene pubblica .
30
ART . 54
LUOGHI PUBBLICI E PRIVATI APERTI AL PUBBLICO
1.
2.
Sul suolo pubblico è vietato abbandonare qualunque oggetto proprio o altrui e
materiali di qualunque origine e natura.
Tutti i luoghi privati, aperti al pubblico o anche semplicemente in vista al pubblico
-quali cortili, portici, scale ed ogni altro simile accessorio o pertinenza degli
edifici - dovranno essere tenuti, salvo le occupazioni temporanee e straordinarie
per traslochi, restauri e simili, costantemente sgomberi da ogni materiale e puliti a
cura e spese dei proprietari, locatari, concessionari o detentori a qualunque titolo,
in modo che non venga impedito l’uso normale di detti luoghi, pregiudicato il
decoro dell’edificio o, causato disturbo fastidio od impedimento.
ART. 55
RIFIUTI
1. La presente norma ha carattere residuale in quanto la materia dei rifiuti è regolata
da leggi nazionali e regionali nonché dall’apposito Regolamento Comunale
d’Igiene Ambientale.
2. Salvo quanto previsto dal comma precedente, è vietato utilizzare le aree ed i
contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti, in difformità dalle indicazioni circa
l’utilizzo degli stessi, apposti sui contenitori medesimi o sui cartelli collocati
dall’Autorità comunale in prossimità degli stessi.
3. In particolare è sanzionata la collocazione dei materiali all’esterno dei contenitori,
la violazione delle norme sulla raccolta differenziata ed il deposito di rifiuti sfusi
all’interno dei cassonetti.
4. Quanto previsto dal presente articolo e dal 1° comma di quello precedente si
applica a tutto il territorio comunale.
31
ART.56
SGOMBERO NEVE
1. Lo spazzamento ed il trasporto delle nevi saranno a carico dei proprietari ed
inquilini delle case, negozi, cortili orti, giardini ed altri luoghi lungo tutto il
confine con la strada pubblica per la larghezza di un metro al fine di consentire il
passaggio pedonale.
2. In presenza di comprovati impedimenti fisici il frontista impossibilitato allo
sgombero, che non riesce a provvedere in altro modo, ha l’obbligo di avvertire
l’Autorità comunale.
3. Coloro che occupano temporaneamente il suolo pubblico avranno un obbligo
analogo a quello sopra esposto per un metro intorno al luogo da essi occupato.
4. Nelle piazze, nei ponti e nei luoghi non confinanti con proprietà private e
nell’ipotesi di cui al secondo comma di questo articolo, lo spazzamento ed il
trasporto delle nevi saranno eseguiti a cura e spese del Comune.
ART. 57
TRASPORTO NEVI E SGOMBERO AREE PRIVATE
1. Le nevi dovranno essere trasportate nel greto dei torrenti Parma o Enza. Durante il
trasporto le nevi dovranno essere contenute in modo da evitarne la caduta.
2. Lo spazzamento ed il trasporto saranno eseguiti subito dopo la caduta delle nevi,
durante la nevicata nei casi di precipitazioni straordinarie e sull’invito della
Polizia Municipale.
3. La neve raccolta nei cortili ed altre aree private non potrà assolutamente essere
spostata sul suolo pubblico e l’eventuale trasporto dovrà avvenire in conformità al
primo comma.
4. L’Autorità comunale, per ragioni di sicurezza, potrà ordinare il getto delle nevi dai
tetti con le opportune cautele. Quelle gettate sulla pubblica via saranno spazzate e
trasportate a spese del proprietario.
32
ART. 58
ROTTURA GHIACCI
1. I proprietari e gli inquilini degli edifici ed aree di cui all’art. 56 sono obbligati ad
eliminare e prevenire - mediante la costante pulizia del suolo, lo spargimento di
sale o quant’altro idoneo allo scopo - la formazione di ghiaccio per lo spazio di un
metro dal confine.
2. E’ altresì obbligatorio rimuovere le stalattiti di ghiaccio che si formano ai tetti,
cornici, balconi e simili.
ART.59
POZZANGHERE E VEICOLI
1.
In presenza di pozzanghere, fanghiglia o neve fradicia sulle strade, i conducenti di
veicoli dovranno nella guida tenere un comportamento tale da evitare in
qualunque modo di bagnare e infangare sia persone in fase di attraversamento
stradale sia in transito o in sosta sui marciapiedi.
ART. 60
TAGLIO ERBA E GERMOGLI
1. Salvo quanto previsto dal Codice della Strada per le turbative della circolazione, i
frontisti sono obbligati allo sfalcio dell’erba, al taglio delle siepi e dei ricacci degli
alberi posti sulla pubblica via ed alla raccolta ed allo smaltimento dei relativi
rifiuti vegetali.
2. Nei casi di grave pregiudizio al decoro o nel caso di motivi igienici o di situazioni
di pericolo per beni ed interessi pubblici, l’autorità comunale potrà, con
provvedimento motivato, ordinare che quanto previsto dal comma 1 venga
applicato fuori dai centri abitati in tutto il territorio comunale o in parte di esso.
33
ART. 61
PULIZIA DEI LUOGHI DI CARICO E SCARICO MERCI
1. Se nel caricare, scaricare o trasportare merci od altre materie di qualsiasi specie, il
suolo pubblico rimane ingombro o sporco, le persone responsabili del carico, dello
scarico o del trasporto, devono provvedere immediatamente allo sgombero ed alla
pulizia.
ART. 62
CONSERVAZIONE DEGLI EDIFICI
1. Ogni edificio deve essere tenuto in buono stato di conservazione ed in modo da
evitare l’irregolare caduta delle acque piovane o deterioramenti di materiali che
possono lordare il suolo pubblico.
2. I proprietari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe
dei numeri civici.
ART. 63
SANZIONI
1. Le sanzioni previste per la presente sezione sono le seguenti:
2. ARTT. 53, 56 2° comma, 58, 59, 60, 61, 62 £ 50.000.
3. ARTT. 54, 55 2° e 3° comma, 56 1° e 3° comma, 57 1°,2°, 4° comma, £ 100.000;
4. ART. 57 3° comma, si applica il doppio della sanzione di cui al comma
precedente.
5. E’ fatto salvo l’eventuale risarcimento del danno o rimessa in pristino.
34
SEZIONE 2^
DECORO ED ESTETICA
BUON COSTUME E
NORME RESIDUALI
ART . 64
ATTI VIETATI
1.
Nei luoghi pubblici, aperti al pubblico o in vista al pubblico, sono vietati gli atti
indecorosi ed in generale tutte le situazioni ed i comportamenti offensivi delle
comuni regole di buona educazione.
ART. 65
CONSERVAZIONE DEGLI EDIFICI
1. Anche dal punto di vista estetico i proprietari dei fabbricati sono tenuti a
rimuovere ogni causa di deturpamento dell’ambiente.
2. E’ facoltà dell’Autorità comunale di ordinare ai proprietari, ai sensi, nei casi, con
le modalità e con gli effetti dell’art. 23 del Regolamento Edilizio Comunale
vigente, di ripulire i muri dei fabbricati ed il ripristino di costruzioni (muretti,
cancellate, ecc.) che fronteggiano le vie e le piazze pubbliche, quando le loro
condizioni siano tali da offendere il pubblico decoro.
ART. 66
ORNAMENTI ED OGGETTI ESTERNI AI FABBRICATI DEI
CENTRI URBANI
1. Sulle finestre delle case e loro pertinenze non possono essere esposti oggetti
all’infuori di quelli che costituiscono ornamento.
35
2. Nelle proprietà private esposte alla pubblica vista è vietato altresì collocare e
depositare qualsiasi cosa che, a giudizio dell’Autorità comunale, nuoccia
all’estetica o al decoro della città.
ART.67
CARTELLI ED ISCRIZIONI
1. L’affissione di manifesti, stampati, ecc. deve essere eseguita in conformità alle
prescrizioni del Regolamento sulle Pubbliche Affissioni.
2. Le affissioni di cui al comma precedente, se poste al di fuori dei cartelloni e degli
spazi a ciò appositamente destinati, dovranno essere rimosse entro i tre giorni
successivi dalla cessazione della loro utilità ( svolgimento dell’iniziativa
pubblicizzata, verificarsi dell’evento o raggiungimento del fine perseguito, ecc)
3. Il collocamento di cartelli ed iscrizioni di qualunque specie ed in genere di ogni
opera esteriore a carattere permanente, salvi i divieti e le prescrizioni stabilite
dalle leggi e regolamenti in materia, potrà essere vietato a tutela della bellezza
panoramica e per rispetto all’arte o alla storicità dei luoghi secondo il giudizio
espresso dall’Autorità comunale.
4. Sulle facciate degli edifici dichiarati di importanza monumentale, tipologica o
storica, anche se di semplice interesse locale, non sarà di regola consentita
l’apposizione di iscrizioni e di cartelli. Tuttavia potrà concedersi, caso per caso,
che l’apposizione sia fatta entro l’ambito delle luci e delle porte e comunque in
modo tale che armonizzi con il carattere artistico dell’edificio.
5. Nei luoghi e negli edifici di cui al comma 3 è vietata altresì l’affissione dei
manifesti, degli avvisi o, in genere di qualunque mezzo di pubblicità.
ART.68
COLLOCAMENTO DI TARGHE O LAPIDI
COMMEMORATIVE
1. Prima di collocare monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo le vie o sulle
piazze pubbliche è necessario chiedere l’autorizzazione al Sindaco, salva
l’osservanza delle disposizioni di legge al riguardo.
2. A questo scopo dovranno sempre essere presentati in tempo utile i disegni, i
modelli, e le fotografie delle opere, i testi delle epigrafi e quanto risultasse altresì
necessario nel caso concreto.
36
3. Il Sindaco, nel concedere l’autorizzazione, potrà anche riservarsi di sottoporre al
collaudo le opere una volta eseguite.
ART. 69
LINGUAGGIO OFFENSIVO
1. Salvo quanto previsto dal Codice Penale in tema di turpiloquio e bestemmie (artt.
724 e 726) è vietato usare un linguaggio offensivo della dignità personale di
singoli o categorie di individui in riferimento a particolari condizioni di disagio
fisico o psichico.
2. In funzione della prevenzione dei conflitti sociali e per promuovere l’integrazione,
la coesione ed il rispetto delle diversità, sono vietate tutte le possibili
manifestazioni di intolleranza.
ART. 70
ACCATTONAGGIO
1.
E’ proibita qualsiasi forma di accattonaggio.
ART.71
MACELLAZIONE PER USO FAMILIARE
1. La
macellazione per uso famigliare degli animali prevista dalle vigenti
disposizioni, deve compiersi in luogo che non sia visibile al pubblico evitando,
comunque, ogni inutile sofferenza.
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ART. 72
INNAFFIAMENTO NEI CENTRI ABITATI
1. Nell’innaffiare i vasi da fiori posti su finestre o balconi si deve evitare la caduta
dell’acqua sul suolo pubblico o sui muri, balconi, o finestre altrui.
2. L’innaffiamento di giardini e orti non deve interessare la pubblica via, e comunque
dovrà essere usata ogni cautela per evitare di bagnare persone o cose, fatte salve
altre eventuali limitazioni imposte con apposite ordinanze sindacali.
ART. 73
BIANCHERIA, INDUMENTI, TAPPETI SULLE FINESTRE E
SUI BALCONI NEI CENTRI ABITATI
1.
2.
3.
E’ vietato scuotere o spolverare sulle pubbliche vie in luoghi aperti al pubblico e
dalle finestre o balconi delle case che vi prospettano, tappeti, biancheria e simili.
E’ vietato tenere distesi od appesi fuori dalle finestre, terrazzi e balconi
prospicienti piazze, strade pubbliche o luoghi privati aperti al pubblico o
semplicemente in vista al pubblico, biancheria ed indumenti per asciugarli od
arearli.
Nello stendere ad asciugare gli oggetti di cui al comma precedente, fuori da
finestre e balconi interni, che si affacciano cioè sui cortili o giardini privati, si
deve evitare che l’acqua vada a cadere sui balconi o giardini altrui.
ART.74
SANZIONI
1. Le sanzioni previste dalla presente sezione sono di £ 50.000 e sono applicabili,
salvo non sia precisato diversamente, in tutto il territorio comunale.
38