Regolamento di Polizia Urbana
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Regolamento di Polizia Urbana
REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA 1 INDICE CAPO I NORME GENERALI ARTT. 1-5 CAPO II INCOLUMITA’ PUBBLICA Integrità individuale fisica e psichica, tutela degli animali e dei beni SEZIONE 1^ SITUAZIONI E COMPORTAMENTI PERICOLOSI - ARTT. 6-13 SEZIONE 2^ ANIMALI - ARTT. 14-23 SEZIONE 3^ QUIETE E TRANQUILLITA’ - ARTT.24-32 CAPO III INTEGRITA’ DEL PATRIMONIO PUBBLICO SEZIONE 1^ IMMOBILI ED IMPIANTI - ARTT.33-38 SEZIONE 2^ OCCUPAZIONI DEL SUOLO - ARTT.39-46 SEZIONE 3^ AREE VERDI ED AMBIENTE - ARTT.47-51 2 CAPO IV PULIZIA, DECORO, BUON COSTUME E NORME RESIDUALI SEZIONE 1^ PULIZIA DELL’ABITATO ARTT.52-63 SEZIONE 2^ DECORO, ESTETICA, BUON COSTUME, NORME RESIDUALI DI PUBBLICO INTERESSE ARTT. 64-74 3 CAPO I NORME GENERALI ART.1 SCOPI DEL REGOLAMENTO 1. Il presente regolamento ha lo scopo di garantire nel territorio comunale la convivenza civile, nonché la vigilanza sull’adempimento dei servizi ad essa connessi, concorrendo alla tutela dei diritti dei privati in armonia con il pubblico interesse. 2. Il Regolamento pone alla base della convivenza civile i principi etico-sociali dell’educazione, del rispetto e della solidarietà sia in riferimento ai rapporti umani caratterizzanti una moderna società multirazziale, sia relativamente all’affermazione di una cultura proiettata alla salvaguardia di tutti i beni della collettività - dagli animali agli arredi urbani, dalla tranquillità alle aree verdi - come “beni di tutti” piuttosto che “beni di nessuno”. 3. L’armonia fra i diritti dei privati ed il pubblico interesse viene perseguita con disposizioni che, nel rispetto delle altre normative vigenti, da un lato, promuovano e valorizzino una corretta gestione dei beni di comune fruizione piuttosto che basare la tutela degli stessi semplicemente sull’introduzione di limitazioni al loro uso e, dall’altro, tendano a prevenire infortuni e contrasti fra cittadini a garanzia di valori fondamentali quali la salute, la pace ed il benessere. ART. 2 OGGETTO DEL REGOLAMENTO 1. Con il presente regolamento sono disciplinate le seguenti materie: • l’incolumità pubblica ; • l’integrità del patrimonio pubblico e dei beni ambientali ; • la pulizia dell’abitato; • il decoro, l’estetica il buon costume e materie residuali di pubblico interesse. 4 ART. 3 AMBITO DI APPLICAZIONE 1.Le disposizioni del presente Regolamento hanno natura residuale e sono complementari rispetto alle norme legislative e regolamentari, statali e regionali, nonché allo Statuto ed agli altri Regolamenti comunali in vigore. 2.Il presente Regolamento, pur essendo riservato ai centri urbani, potrà essere esteso all’intero Comune qualora lo prevedano i singoli articoli. 3. Nelle materie oggetto del presente Regolamento devono essere osservati gli ordini, anche verbali, che saranno dati, in circostanze straordinarie, dall’Autorità comunale o dagli Agenti di Polizia Municipale. ART. 4 COMPETENZE DI POLIZIA URBANA 1. Le competenze di Polizia Urbana del Sindaco sono esercitate per mezzo del personale della Polizia Municipale e degli altri agenti e funzionari di polizia giudiziaria di cui all’art. 57 del Codice di Procedura Penale. 2. Gli Agenti Giurati delle Società private legalmente costituite devono cooperare con gli altri agenti e funzionari per il regolare funzionamento dei servizi che attengono alla polizia urbana. ART. 5 SISTEMA SANZIONATORIO 1. Al presente Regolamento si applicano gli artt.106-110 del R.D. 3 marzo 1934 n. 383 e successive modifiche. 2. Per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie si fa riferimento alle procedure previste dalla L. n. 689 del 1981 in quanto applicabili. 3. Le sanzioni pecuniarie previste nel rispetto del 1° comma dell’art.106 del R.D. cit., vanno da un minimo di £ 50.000 ad un massimo di £ 1.000.000. 5 4. Il minimo delle sanzioni da irrogare sono stabilite nell’articolo finale di ciascuna sezione mentre il massimo è sempre costituito dalla somma prevista al comma precedente. 5. Le sanzioni previste saranno applicabili anche alle norme di altre fonti richiamate dal presente Regolamento qualora le fonti stesse non prevedano autonome disposizioni sanzionatorie (es. Regolamento Locale di Igiene Veterinaria). 6. In caso di recidiva, si applicherà il doppio della sanzione applicata in via ordinaria. 7. Per le recidive successive alla prima, la sanzione pecuniaria coincide con il massimo previsto dalla singola norma. 6 CAPO II INCOLUMITA’ PUBBLICA ART.6 GENERALITA’ 1. Il presente Capo completa la disciplina del Codice Penale in materia di incolumità pubblica prevenendo situazioni e comportamenti che possono mettere in pericolo la vita e l’integrità fisica nonché la salute psichica delle persone. 2. Lo stesso, fissa le regole affinché gli animali vivano dignitosamente a contatto con l’uomo in condizioni di rispetto reciproco e di sicurezza. 3. Vengono infine tutelati i beni dei privati da aggressioni di persone ed animali. 7 SEZIONE 1^ SITUAZIONI E COMPORTAMENTI PERICOLOSI ART.7 FUOCHI 1. Nei luoghi pubblici o aperti al pubblico è proibito accendere fuochi e bruciare qualunque materiale. 2. Nelle aree private, sia all’interno, sia all’esterno delle abitazioni, non è consentito accendere fuochi se il fumo non immette in apposita canna fumaria, fatto salvo quanto precisato al comma 4. 3. Sono esclusi dal divieto di cui ai commi precedenti fornelli, barbecue, camini, ecc. che sono utilizzati per scaldare, cuocere e grigliare cibi purché siano tenuti accesi per il tempo strettamente necessario e sia osservata la massima diligenza. 4. Nei luoghi privati non possono essere bruciati materiali di qualunque origine ad eccezione di rifiuti vegetali non inquinanti quali sterpaglie, foglie, ramaglie purché ad una distanza non inferiore a 100 metri dalle case, dagli altri edifici, impianti di qualunque genere e dalle strade. E’ vietato bruciare altresì i campi e le stoppie prima del 15 agosto ed a distanza inferiore a quella sopra prevista. 5. Chi accende fuochi, nel tempo, nei modi ed alle distanze di cui al comma precedente, deve adottare le cautele necessarie a difesa delle proprietà altrui ed assistere con l’eventuale aiuto di altre persone fino a quando il fuoco sia spento. ART. 8 TRASPORTO DI STRUMENTI DA TAGLIO 1. E’ vietato attraversare luoghi pubblici o aperti al pubblico con falci, coltelli, o altri strumenti da taglio se non opportunamente protetti ed adottando tutte le precauzioni necessarie per evitare il pericolo di danni ai passanti. 2. E’ in ogni caso vietato esporre fuori dalle vetrine falci e strumenti da taglio. 8 ART. 9 ALTRI OGGETTI PERICOLOSI 1. E’ vietato circolare, senza gli opportuni ripari, con oggetti come vetri, ferri acuminati, scale ed altre cose comunque pericolose, che possano arrecare danno ai passanti. ART.10 ORNAMENTI ED OGGETTI ESTERNI AI FABBRICATI 1. I vasi di fiori, le cassette, le gabbie di uccelli, le antenne paraboliche, i condizionatori e gli altri oggetti collocati sui davanzali delle finestre, dei balconi e delle terrazze a scopo di ornamento o altra utilità, devono essere convenientemente assicurati al muro. ART. 11 GIOCHI PERICOLOSI 1. All’interno dei centri abitati è vietato : • ogni gioco di palle, bocce ecc. in aree nelle quali possa arrecare danno alle persone, animali e cose : per quanto riguarda le aree verdi si veda quanto previsto all’art.50 ; • lanciare sassi, frutta od altri oggetti, anche senza l’intenzione d’offendere ; • innalzare palloni, aquiloni, aeromodelli telecomandati, ecc. 9 ART. 12 SEGNALI PER VERNICIATURE 1. E’ obbligatorio a chiunque proceda a verniciatura di porte, finestre e cancellate, imbiancatura facciate o muri di recinzione, di apporre opportuni segnali e ripari per evitare danni ai passanti o al pubblico transito. ART. 13 SANZIONI 1. Le sanzioni applicabili a questa sezione, fatte salve le fattispecie previste dal Codice Penale agli artt.674, 695-704, ecc., sono le seguenti : 2. ART. 7 £ 100.000 con applicazione in tutto il territorio comunale; 3. ARTT. 8, 9,10,11 e 12 £ 50.000. 10 SEZIONE 2^ ANIMALI ART. 14 PRINCIPI GENERALI 1. 2. 3. 4. Il Comune di Montechiarugolo promuove il rispetto degli animali, sia in quanto esseri viventi e beni ambientali, sia riconoscendo la funzione positiva degli animali da compagnia per il loro rapporto affettivo con l’uomo idoneo a realizzare importanti finalità sociali, psicologiche e culturali. Il Comune riconosce agli animali il diritto di vivere secondo la loro natura, selvatica o domestica, nel rispetto della convivenza civile e compatibilmente alla salvaguardia di altri beni giuridicamente rilavanti quali la sicurezza e l’igiene pubblica, la tutela dell’ambiente, nonché la tranquillità, l’integrità fisica, psicologica ed economica dei cittadini. Le disposizioni seguenti integrano la normativa nazionale e regionale in materia nonché quanto previsto dal Regolamento Locale di Igiene Veterinaria approvato con atto del Consiglio Comunale n. 5 del 17.01.1991 e successive modificazioni. Il Comune attiva le proprie competenze e servizi per garantire in tutto il territorio comunale: • la sicurezza dei cittadini, dei loro animali e dei loro beni ; • la salute pubblica con particolare riferimento alla prevenzione delle morsicature da aggressione ed alla profilassi delle malattie trasmissibili ; • la protezione dell’ambiente ; • la tutela della vita, della salute e del benessere degli animali condannandone e prevenendone l’abbandono ed i maltrattamenti secondo la più ampia accezione del termine e nello spirito di quanto previsto all’art.727 del Codice Penale. ART. 15 11 DETENZIONE DEGLI ANIMALI DA COMPAGNIA 1. Per “animali da compagnia”, ai fini del presente regolamento, si intendono tutti gli animali domestici o feroci addomesticati detenuti per motivi affettivi e senza scopo di lucro. 2. Gli animali da compagnia possono essere tenuti nelle aree urbane del Comune di Montechiarugolo, purché in numero congruo ed in condizioni che rispettino la loro natura, evitando ad essi sofferenza ed angoscia e, comunque, salvaguardando la tranquillità e la sicurezza fisica e psicologica dei cittadini, nonché l’integrità dell’ambiente. Lo spazio minimo per ciascun cane o gatto è di 6 mq. 3. Gli animali liberi in cortili, terrazzi, luoghi aperti, anche di accesso limitato o di proprietà privata, non devono arrecare disturbo alla quiete pubblica o problemi di tipo igienico. 4. Le strutture destinate a limitare o a precludere l’accesso ad aree private (cancelli, recinzioni a sbarre, ecc.) in cui circolino liberamente cani da guardia di grande taglia o particolarmente aggressivi devono essere opportunamente segnalate con cartelli a scritte ben visibili e facilmente comprensibili (“ATTENTI AL CANE”, “ATTENZIONE CANI MORDACI”, “AREA PROTETTA DA CANI DA GUARDIA”) e, ove necessario, integrate con dispositivi (reti a maglia stretta) atti ad impedire l’aggressione o la morsicatura attraverso le stesse. 5. Tutti gli animali di indole feroce, anche se addomesticati, o che comunque possano costituire pericolo per la pubblica incolumità, dovranno essere custoditi in gabbie sufficientemente solide, sempre in perfetto stato di manutenzione e comunque tali da rendere impossibile, in ogni momento, qualsiasi contatto con le persone e con gli altri animali. 6. I proprietari o le persone a cui sono anche temporaneamente affidati gli animali devono adottare tutte le precauzioni affinché gli animali non sfuggano dalla loro sorveglianza e procurino pericolo a persone, animali o cose altrui vagando per il territorio comunale senza controllo. 7. E’ inoltre vietato a chiunque aizzare cani o altri animali fra di loro o contro le persone o in qualunque modo incitarli o impaurirli se non allo scopo di difesa. ART. 16 VOLATILI 1. E’ vietato depositare cibo per i volatili in libertà sui davanzali, parapetti, cornicioni, ringhiere e simili prospicienti il suolo pubblico, i davanzali ed i balconi. 12 2. Analogamente, per gli uccelli in cattività, la pulizia delle gabbie deve farsi in modo che i rifiuti dei mangimi e lo stillicidio non si riversino sui balconi e davanzali altrui o sul suolo pubblico. 3. Per gli stormi di uccelli che si stanziano nei centri abitati creando problemi igienico-sanitari, il Comune si riserva di provvedere secondo le previsioni dell’art. 184 del Regolamento Locale di Igiene Veterinaria. ART. 17 PREVENZIONE DEL RANDAGISMO Dei cani 1. Il Comune di Montechiarugolo è competente per la cattura dei cani randagi o vaganti sul territorio comunale. Tale servizio comprende : • cattura dei cani circolanti nel Comune senza accompagnatore da effettuarsi con personale dell’Amministrazione comunale o con ditte specializzate esterne ; • custodia temporanea degli animali presso il canile comunale fino alla restituzione ai proprietari o alla consegna degli stessi a strutture intercomunali pubbliche o protezionistiche private convenzionate adibite a ricovero permanente ; • restituzione al proprietario dopo la contestazione allo stesso di eventuali violazioni e dopo il rimborso al Comune delle spese di cattura, mantenimento e cura per il periodo di ricovero presso il canile, • invio alla struttura permanente qualora non si riuscisse a reperire il proprietario. 2. I cani vaganti catturati, regolarmente tatuati, sono restituiti al proprietario. 3. Per quanto riguarda l’iscrizione all’Anagrafe canina ed all’obbligo del tatuaggio, si fa riferimento ai termini ed alle modalità di cui alla Legge Regionale n. 5 del 1988. 4. I cani vaganti non tatuati catturati ed ospitati presso il canile comunale devono essere tatuati e sottoposti al trattamento profilattico contro le malattie trasmissibili. Se non reclamati entro 60 giorni possono essere ceduti a privati che diano garanzie di buon trattamento o ad associazioni protezionistiche. 5. I cani ritrovati e dati in affidamento a privati o ad associazioni, non possono mai essere destinati alla sperimentazione. Gli stessi non possono, altresì essere soppressi salvo che gli stessi non risultino gravemente malati, incurabili o di 13 comprovata pericolosità e non vi provveda un medico veterinario in modo esclusivamente eutanasico. 6. E’ inoltre vietato impedire all’accalappiacani l’esercizio delle sue funzioni e favorire la fuga dei cani. Dei gatti A. Ai sensi di quanto disposto dalla L.n. 281 del 1991, è vietato a chiunque maltrattare i gatti che vivono in libertà. B. I gatti che vivono in libertà sono sterilizzati dall’autorità sanitaria competente per territorio e riammessi nel loro gruppo. C. I gatti in libertà possono essere soppressi soltanto se gravemente malati o incurabili. D. Gli enti e le associazioni protezioniste possono, d’intesa con le unità sanitarie locali, avere in gestione le colonie di gatti che vivono in libertà, assicurandone la cura della salute e le condizioni di sopravvivenza. E. Il Comune, in presenza di peculiari situazioni di emergenza sanitaria, zoofila, o ambientale, può disporre il censimento dei gatti domestici, nonché l’identificazione delle colonie di gatti randagi insediatesi nell’ambiente urbano, avvalendosi anche della collaborazione delle associazioni ed organizzazioni protezionistiche e zoofile. F. I privati che intendano contribuire al mantenimento dei gatti in libertà devono osservare le disposizioni dell’ultimo comma dell’art. 181 del Regolamento locale d’igiene veterinaria cit.. Gli alimenti dovranno essere depositati in luoghi appartati in modo da non pregiudicare il decoro dei luoghi. Quando il Comune, nel rispetto degli stanziamenti delle colonie feline, avrà determinato apposite aree denominate PUNTI DI ALIMENTAZIONE contrassegnate con appositi cartelli, sarà vietato depositare qualunque alimento al di fuori degli spazi individuati. ART.18 CIRCOLAZIONE DEGLI ANIMALI 1. Ai greggi e alle mandrie non è consentito il passaggio nelle strade dei centri urbani a meno che non si tratti dell’unica via percorribile e sia stata data comunicazione al Comune. 2. Tutti gli altri animali devono essere condotti o trasportati nei luoghi aperti al pubblico secondo quanto specificato dal Codice della Strada e dalle leggi in materia e comunque in modo tale da non intralciare la circolazione ed evitare pericolo a persone, cose e agli animali stessi. 14 ART. 19 CIRCOLAZIONE DEGLI ANIMALI DA COMPAGNIA 1. 2. La circolazione dei cani in ambiente urbano aperto al pubblico è consentita senza limitazioni di area in strade, piazze e parchi, purché gli stessi siano tenuti costantemente al guinzaglio, anche nei parchi pubblici e nelle aree verdi urbane. E’ inoltre obbligatorio per i proprietari o conduttori di cani in aree pubbliche : • il contenimento dell’animale con idonei mezzi aggiuntivi rispetto al guinzaglio (museruola) qualora, per la sua indole o nel caso di conduzione sui mezzi di trasporto pubblici o in luoghi molto affollati quali fiere e mercati, siano necessari per evitare il pericolo di aggressioni agli esseri umani e ad altri animali ; • l’immediata raccolta delle deiezioni solide depositate sul suolo pubblico dagli animali di loro proprietà o competenza comprese le aree verdi ed il deposito nei cestini o nei contenitori appositi salvo che gli stessi non siano condotti nelle apposite aree attrezzate messe a disposizione dal Comune ai sensi dell’art.183 del Regolamento cit.; • impedire l’accesso degli animali in esercizi che trattano sostanze alimentari in genere, anche se confezionate, e bevande. Per quanto non espressamente previsto dagli articoli precedenti occorre far riferimento ai capitoli XXXI e XXXII artt.171- 185 del Regolamento Locale di Igiene Veterinaria. ART. 20 ANIMALI SELVATICI 1. 2. Gli animali selvatici quali lepri, volatili, scoiattoli, pesci ed in generale tutta la fauna autoctona in libertà costituisce un prezioso bene ambientale, patrimonio dell’intera collettività. Tutti i cittadini sono chiamati a contribuire con i mezzi, anche educativi, a loro disposizione, alla salvaguardia di tali beni collaborando con l’autorità comunale alla prevenzione di possibili danni. 15 E’ pertanto vietato a chiunque molestare gli animali selvatici, allontanarli dal loro ambiente o privarli dalla libertà. 4. Per quanto riguarda i maltrattamenti, valgono le norme sanzionatorie che vengono comminate al proprietario per atti commessi nei confronti del proprio animale da compagnia. 5. E’ fatta salva l’applicazione della L. n. 157 del 11.02.1992 e della L. R. n.8 del 15.02.1994 che fissano la normativa di riferimento per la tutela della fauna selvatica. 3. ART. 21 ANIMALI E VEICOLI 1. 2. 3. 4. Il trasporto degli animali sui veicoli deve avvenire in modo da garantire la sicurezza della circolazione e degli animali stessi. A tal fine devono essere rispettate le prescrizioni del Codice della Strada e quelle dell’art. 181 Regolamento Locale di Igiene Veterinaria nonché le leggi speciali in materia (es. D.L.vo n.532 del 1992 per il trasporto a scopo di lucro). Gli animali trasportati su veicoli dovranno essere caricati in modo che la testa non rimanga penzoloni e non sporga fuori dei veicoli. Tutti gli animali ad eccezione dei cani devono essere trasportati in gabbie, “trasportini”, contenitori o rimorchi (trailer, bighe, ecc.) idonei in considerazione della loro natura, dimensioni, pericolosità ed ogni altra esigenza. ART. 22 MALTRATTAMENTO ED ABBANDONO 1. 2. 3. 4. E’ vietato a chiunque maltrattare gli animali di qualunque specie ed in qualunque circostanza ad eccezione dei casi di legittima difesa. Al proprietario o altro affidatario è vietato sia il maltrattamento, sia l’abbandono del proprio animale. Al proprietario o affidatario è altresì vietato sopprimere il proprio animale se non sussistono le condizioni di cui al 5° comma dell’art. 17. Per maltrattamento deve intendersi qualunque azione o omissione che provochi sofferenza fisica o psichica. La sofferenza fisica si presume quando l’animale non viene nutrito a sufficienza o non gli vengono praticate le cure necessarie in caso di malattia o infestazione da parassiti. La sofferenza psichica è presunta quando l’animale viene costretto a vivere in condizioni incompatibili rispetto alla propria natura. 16 5. 6. 7. Chiunque venga a conoscenza di maltrattamenti a danno di animali è tenuto a farne denuncia alle Autorità competenti (Servizio Veterinario, Polizia Municipale, Carabinieri, ecc.). E’ altresì opportuna la segnalazione del rinvenimento di animali feriti o randagi alle forze dell’ordine. Chiunque provochi il ferimento accidentale di un animale anche mediante investimento durante la guida di un veicolo, è obbligato a segnalare il fatto alle forze dell’ordine o, se possibile, al proprietario. E’ altresì necessario che gli animali deceduti a causa di investimento vengano spostati al margine della carreggiata. ART.23 SANZIONI 1. 2. 3. 4. Salvo quanto previsto dal Codice Penale (artt. 672, 727, ecc.) e da altre leggi e Regolamenti in materia, alle disposizioni di questa sezione si applicano le sanzioni seguenti : ART. 15 comma 2°- 4° e 6°-7° comma, ART. 16 comma 1°- 2°, ART. 17 lett. F, ART. 18, ART.19, ART. 21 2° e 3° comma £ 50.000. ART.17 6°comma, ART. 20 comma 3°, ART.21 comma 1° e 4°, ART. 22 comma 6° £ 100.000. ART.15 comma 5°, ART. 17 lett. A, ART. 20 comma 4°, ART. 22 1° e 2°comma £ 150.000 a cui si può aggiungere, nei casi più gravi, la sanzione di cui al comma 3. 5. 6. ART. 17 5° comma, lett. C, ART. 22 3° comma e quando, dagli atti di cui al comma precedente, consegua la morte dell’animale si applica il doppio della sanzione prevista per i casi più gravi del precedente comma. Le violazioni relative alla prevenzione del randagismo, alla sicurezza, ai maltrattamenti ed agli abbandoni, si applicano, in quanto compatibili, a tutto il territorio comunale. 17 SEZIONE 3^ QUIETE E TRANQUILLITA’ ART. 24 DIVIETO DI PRODURRE RUMORI, SUONI ED ODORI FASTIDIOSI 1. La presente sezione tutela la salute psichica dei cittadini e previene i conflitti che possono essere determinati da attività e comportamenti fonte di disturbo. 2. Per realizzare le finalità di cui sopra, sia nelle abitazioni e nei circoli privati, sia nei pubblici esercizi, negozi e fabbriche è vietato, in generale produrre rumori, suoni, grida nonché odori, fumi e vapori che possano arrecare fastidio ai vicini. ART.25 CONCIMAZIONI ALL’INTERNO DELL’ABITATO 1. All’interno dell’abitato è consentita la concimazione degli orti e dei giardini con preparati chimici o sostanze organiche inodore. 2. E’ altresì ammessa la concimazione con letame purché sia evitato qualunque stoccaggio e lo stesso sia prontamente interrato. ART. 26 ATTIVITA’ RUMOROSE O FASTIDIOSE 1. Sono considerate attività rumorose o fastidiose tutte quelle che comportano l’impiego di macchine, motori o altri strumenti che, per loro natura, durante il loro uso possono essere fonte di disturbo. Sono da considerarsi in ogni caso fastidiose le attività che producono odori, gas e vapori nauseanti od irritanti. 18 2. Le attività del primo comma possono essere esercitate nella fascia oraria dalle 6.00 alle 22.00 adottando tutti gli accorgimenti necessari a limitare al massimo il propagarsi del rumore o delle emissioni di cui sopra. 3. Il Sindaco, con ordinanza, potrà limitare ulteriormente l’orario suddetto o stabilire prescrizioni particolari per l’esercizio delle attività in esame. ART.27 LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO 4. Nei locali di pubblico spettacolo, sale da ballo, cinema, ritrovi, ecc., i suoni non devono essere percepibili dall’esterno. 5. Per i ritrovi e spettacoli all’aperto dovranno essere limitati, per quanto possibile, disturbi al vicinato ed osservato scrupolosamente l’orario di attività. ART.28 MESTIERI GIROVAGHI E SUONATORI AMBULANTI 1. I suonatori ambulanti e coloro che esercitano mestieri girovaghi, anche se regolarmente autorizzati, non possono rimanere nei pressi degli uffici pubblici, scuole, caserme, chiese, ospedali ed altri luoghi dove possono arrecare disturbi a chi lavora, studia o è ammalato. ART. 29 SUONO DELLE CAMPANE 1. Il suono delle campane è vietato dalle ore 22.00 alle ore 6.00. 2. E’ fatta eccezione per l’annuncio delle funzioni religiose e per le ricorrenze consuetudinarie. 19 ART.30 ALLARMI ANTI FURTO A PROTEZIONE DI EDIFICI COMMERCIALI, ABITAZIONI E COLTIVAZIONI 1. All’interno dell’abitato gli allarmi delle abitazioni, dei negozi e delle altre attività commerciali devono essere programmati affinché la sirena non produca un suono tale, per intensità o continuità, da creare un persistente disturbo alla quiete pubblica. 2. I cannoncini scacciapasseri dovranno essere installati ad una distanza non inferiore a m. 200 dalle abitazioni e con il rispetto delle fasce orarie di cui all’art. 32. ART.31 SPOSTAMENTI DI MATERIALI 1. Il carico, lo scarico ed il trasporto di qualsiasi materiale dovrà farsi in modo da attutire il frastuono. ART.32 RISPETTO DEL RIPOSO 1. Nella fascia oraria dalle 22.00 alle 6.00 sono vietati schiamazzi, canti, urla, chiacchiericcio insistente e continuo ad alta voce, suoni di radio e televisione ad alto volume, strumenti musicali, ed altri rumori molesti di qualunque natura in prossimità di abitazioni ed altri luoghi di soggiorno. 2. Nelle fasce orarie dalle 13.00 alle 15.00 in inverno e dalle 13.00 alle 16.00 in estate, devono essere limitati i rumori domestici, le potature e gli sfalci con mezzi meccanici, giochi rumorosi e quanto previsto dal 1° comma di questo articolo, al fine di consentire il riposo. 20 ART.33 SANZIONI 1. Le sanzioni previste per la violazione degli artt. 24 2°comma, 25, 26 2° e 3° comma, 27, 28, 29 1° comma, 30, 31 e 32 1° comma è di £ 50.000. 2. Tuttavia la sanzione sarà di £ 100.000 nelle ipotesi di cui al comma precedente nel caso si verifichino disturbi di particolare gravità. 3. La valutazione circa la gravità del disturbo causato da attività e rumori molesti terrà conto al fine dell’applicazione della sanzione più grave, del contesto ambientale, della situazione concreta in cui gli atti sono compiuti, della volontarietà del disturbo nonché delle condizioni individuali dell’autore e dei soggetti passivi. 21 CAPO III INTEGRITA’ DEL PATRIMONIO PUBBLICO ART.34 PATRIMONIO PUBBLICO DEFINIZIONE E PRINCIPI GENERALI 1. Il patrimonio pubblico comprende tutti i beni di proprietà di enti pubblici o di privati che, per la loro destinazione, natura, o funzione sono di libero uso, godimento od utilità per la collettività. Lo stesso risulta perciò composto di edifici, impianti, fabbricati, arredi ed altri beni mobili, suolo, aree verdi, beni naturali. 2. Ai soli fini sanzionatori del presente capo sono tuttavia equiparati ai beni del patrimonio pubblico di cui sopra, i beni privati quali i muri delle case, recinzioni, auto in sosta, alberi che accedono, confinano o sono posti su aree pubbliche o aperte al pubblico. 3. I beni individuati al 1° comma sono affidati al controllo ed alla gestione responsabile di tutti i cittadini che sono tenuti a fruirne con la diligenza ed il riguardo che riserverebbero ai beni di loro proprietà e con modalità idonee a non limitare analoghi diritti sui beni medesimi esercitabili da altri soggetti. 4. Il Comune promuove forme di collaborazione ed iniziative, anche educative, di cittadini, scuole ed associazioni di volontariato affinché il patrimonio pubblico possa avere la massima tutela e cura prevenendo il degrado ed i danneggiamenti. 5. Chiunque assista ad atti in contrasto od a minacce all’integrità del patrimonio pubblico è tenuto a segnalarlo alle forze dell’ordine ed a fornire tutte le informazioni idonee all’identificazione dei responsabili. 22 SEZIONE 1^ IMMOBILI ED IMPIANTI ART.35 GUASTI AD IMPIANTI 1. E’ vietato danneggiare le condutture e le cassette contenenti unità di controllo o di comando dell’acqua potabile, del gas, dell’energia elettrica, del telefono e degli altri servizi di pubblica utilità oppure ostacolarne il funzionamento. 2. E’ altresì vietato produrre guasti o semplicemente cercare di manomettere in qualunque modo le suddette installazioni. ART.36 DANNI AD EDIFICI 1. Salvo quanto previsto dagli artt.733 e 734 C.P, è vietato danneggiare gli edifici pubblici e privati e le loro pertinenze. 2. E’ vietato insudiciare e deturpare in qualunque modo gli edifici di cui sopra ed i manufatti di ogni specie. 3. In particolare non è possibile apporre o disegnare sui muri esterni e sulle porte, scritti, segni o figure così come è vietato sporcare, macchiare, tingere con colori, vernici spray, gessi, matite o altro. 4. E’ vietato altresì praticare incisioni e sfregiare l’intonaco. ART.37 ARREDI ED ALTRI BENI MOBILI 1. I divieti di cui agli articoli precedenti si applicano altresì agli arredi ed agli altri eventuali beni mobili - lampioni, panchine, cartelli e targhe, contenitori per rifiuti, ecc.- posti al servizio della collettività. 2. E’ altresì vietato arrampicarsi sui pali delle pubbliche condutture, della pubblica illuminazione, sui monumenti ed altre pubbliche costruzioni ed impianti. 23 3. E’ proibito gettare nelle fontane, vasche e peschiere pubbliche, pietre, detriti e qualsiasi altra materia solida o liquida. ART. 38 SANZIONI 1. Le sanzioni previste per la presente sezione oltre alla sanzione pecuniaria prevedono in tutti i casi l’applicazione della pena accessoria della rimessa in pristino sotto la vigilanza e con le modalità stabilite dall’Autorità comunale, salvo il risarcimento degli eventuali danni a privati o ad altri enti pubblici. 2. ARTT. 35, 36 e 37 1° e 3° comma £ 100.000; 3. ART.37 2° comma e per danni previsti dagli altri articoli ma di particolare tenuità £ 50.000. 4. Se un danno è compiuto in spregio all’Amministrazione, all’Autorità ed ai valori da essi rappresentati oppure se risulta inequivocabilmente la volontà di nuocere in modo grave od irreparabile, la sanzione è di £ 150.000; 5. Se infine dal danneggiamento, deturpamento o insudiciamento risulta in modo inequivoco la volontà di disprezzare o denigrare i valori di cui all’art. 69, la sanzione prevista per quest’ultimo si aggiunge a quella del 1° comma di questo articolo. 24 SEZIONE 2^ SUOLO PUBBLICO ART. 39 OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO 1. Nessuna occupazione del suolo pubblico o di area privata soggetta a servitù di uso pubblico potrà essere fatta, anche in modo temporaneo, senza una speciale autorizzazione del Comune, come risulta dal vigente “Regolamento Comunale per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l’applicazione della relativa tassa”. ART. 40 AUTORIZZAZIONI 1. Per ottenere l’autorizzazione ad occupare anche temporaneamente il suolo pubblico o privato gravato da servitù di uso pubblico o ad eseguire lavori sul suolo stesso, deve essere presentata al Sindaco apposita domanda. 2. L’autorizzazione sarà data con atto scritto, fatti salvi e riservati i diritti dei terzi, e dovrà indicare l’area occupabile, il termine e le condizioni di occupazione. 3. La tassa per l’occupazione, le classi della medesima e le modalità di pagamento sono determinate dalla tabella allegata al Regolamento comunale di cui all’articolo precedente. ART. 41 LIMITI DELLE AUTORIZZAZIONI 1. L’autorizzazione è subordinata, oltre agli speciali obblighi che per particolari esigenze dovranno essere imposti al richiedente, anche all’osservanza delle seguenti norme a carattere generale: • limitazione al minimo dell’area da occupare e della durata dell’occupazione; • installazione dei segnali di pericolo, diurni e notturni, a spese del titolare dell’autorizzazione con l’osservanza di tutte le prescrizioni vigenti del Codice della Strada e relativo Regolamento; 25 • mantenimento dell’area di cui è autorizzata l’occupazione in costanti condizioni di ordine e pulizia. ART. 42 SOSTA DEI NOMADI E ROULOTTES 1. Nelle strade, nelle piazze, nei parchi nonché nei tratti di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio è vietata l’occupazione di suolo da parte di roulotte in sosta. 2. Chiunque intenda occupare il suolo e lo spazio pubblico con roulotte deve farne domanda al Sindaco, ottenere l’autorizzazione e pagare anticipatamente la tassa per l’occupazione temporanea nella misura prevista dal regolamento comunale di cui all’art. 5 e prestare il deposito cauzionale a garanzia della rimessa in pristino dei luoghi al termine dell’occupazione. 3. La sosta dei nomadi o zingari nel territorio comunale potrà essere consentita negli appositi spazi attrezzati. 4. In assenza di questi, il Sindaco potrà autorizzare la sosta con le modalità di cui al comma 2 indicando la durata massima della sosta ed il luogo in cui la sosta è consentita. 5. E’ in ogni caso vietato il soggiorno di roulotte sul suolo pubblico o aperto al pubblico. ART. 43 DEPOSITO CAUZIONALE 1. Il deposito cauzionale è fissato in una somma pari a 10 volte la tariffa giornaliera per l’occupazione del suolo pubblico determinata come sopra. 2. In caso di particolari circostanze tale somma potrà essere aumentata o diminuita con provvedimento motivato. ART. 44 26 RIMESSA IN PRISTINO 1. Terminata l’occupazione, il suolo pubblico deve essere rimesso in pristino a cura e spese del titolare dell’autorizzazione al fine di ottenere lo svincolo del deposito cauzionale prestato secondo le disposizioni dell’articolo precedente. 2. In caso di ritardo o mancato adempimento, il Comune farà eseguire d’ufficio i lavori trattenendo il deposito cauzionale con diritto di rivalsa sull’interessato per i danni eccedenti l’importo della cauzione medesima. ART. 45 OCCUPAZIONI ABUSIVE 1. Per occupazioni abusive si intendono tutte le occupazioni di suolo pubblico non autorizzate o realizzate in difformità all’autorizzazione rilasciata. 2. Le rimozioni delle occupazioni abusive del suolo pubblico sono disposte con ordinanza del Sindaco. 3. Con lo stesso provvedimento sarà richiesto il risarcimento di eventuali danni ed il pagamento della sanzione amministrativa. ART. 46 SANZIONI 1. Le sanzioni previste dalla presente sezione si applicano, in quanto compatibili, in tutto il territorio comunale e sono definite come segue : 2. ART. 41, 42 £ 50.000. 3. ART. 45 £ 150.000. SEZIONE 3^ 27 AREE VERDI ED AMBIENTE ART. 47 GENERALITA’ 1. La presente sezione tutela le ricchezze naturali dei centri abitati ed, in quanto ad esse assimilabili, di tutto il territorio comunale. 2. Il Comune promuove le iniziative dei privati e delle associazioni ambientaliste e di volontariato, dirette alla collaborazione - anche mediante forme di “adozione” di alberi, aiuole e piccole aree verdi - nella manutenzione ordinaria del verde pubblico. 3. Per quanto riguarda l’abbattimento delle piante in aree private dovranno essere rispettate dai proprietari, in tutto il territorio comunale, le disposizioni contenute in strumenti urbanistici e loro allegati. ART.48 ATTI VIETATI IN AREE VERDI 1. Nei viali, giardini, aiuole e parchi pubblici è vietato : A. pescare e cacciare con qualunque mezzo ; B. cercare e cogliere nidi ; C. cogliere fiori, strappare frasche e virgulti, salire e recare in qualsiasi modo danno agli alberi, alle piante, alle siepi, alle staccionate, alle panchine, alle statue, ai lampioni, ai cestini gettacarte, ai vasi, alle fontane ed a qualunque altro arredo che sia posto a pubblico uso od ornamento ; D. affiggere o appendere agli alberi qualunque oggetto ed appoggiarvi ciclomotori o motocicli. E. salire sui monumenti, appendervi od affiggervi qualsiasi cosa, scagliare loro delle pietre, bastoni e simili, e appoggiarvi velocipedi, ciclomotori, motocicli o simili. F. provvedere, senza l’autorizzazione del Comune e fatti salvi i casi di urgenza, a potature ed altri interventi di manutenzione sugli alberi ed il verde pubblico. ART. 49 28 CIRCOLAZIONE NELLE AREE VERDI 1. • • E’ altresì vietato nelle aree di cui all’articolo precedente : entrare e passeggiare nelle aiuole ed introdurvi veicoli, cani ed altri animali ; transitare con cavalli od altri animali, o veicoli di qualsiasi specie - ad eccezione di quelli destinati all’uso dei bambini e dei portatori di handicap - nei viali interni ai parchi pubblici e nelle aree pedonali . ART. 50 GIOCHI ED ALTRE ATTIVITA’ 1. La condotta da tenere nei parchi e nelle altre aree verdi deve uniformarsi alle comuni regole della buona educazione in modo da garantire sia la tutela dell’ambiente, sia la libera condivisione di tali spazi da parte di tutti i cittadini. 2. I giochi nei parchi sono consentiti purché non arrechino pericolo ed avvengano nel rispetto degli altri utenti con particolare riguardo alle esigenze di bambini, anziani e portatori di handicap. 3. Il gioco del calcio è consentito esclusivamente nelle aree contrassegnate con appositi cartelli. 4. Il consumo di pasti e merende potrà avvenire purché non vengano lasciati rifiuti e non siano usate per il riscaldamento dei cibi fiamme di qualunque tipo. 5. E’ infine vietato collocare sedie, panche, ceste se non per farne momentaneamente uso nonché baracche ed altre cose fisse o mobili. ART.51 SANZIONI 1. Le sanzioni per gli articoli della presente sezione è di £ 50.000. 2. ART. 47 3° comma, ART. 50 3° comma di £ 150.000. 3. Nelle ipotesi più gravi degli artt. 48 e 50 2° e 4° comma la sanzione è di £100.000 salvo l’obbligo accessorio di rimessa in pristino o risarcimento del danno. 29 CAPO IV PULIZIA , DECORO, BUON COSTUME E NORME RESIDUALI DI PUBBLICO INTERESSE SEZIONE 1^ PULIZIA DELL’ABITATO ART. 52 PRINCIPI GENERALI 1. 2. La presente sezione si occupa dell’igiene dell’abitato prevenendo l’inquinamento ed il degrado ambientale. Quanto stabilito dalle disposizioni della presente sezione integra la normativa vigente sui rifiuti e quanto previsto da leggi e regolamenti in materia. ART. 53 ATTI VIETATI 1. E’ vietato : • gettare acque di scarico o altri liquidi in strada o nei canali ; • spolverare indumenti, tovaglie, tappeti ecc. dalle finestre e balconi che si affacciano sulla strada pubblica ; • gettare rifiuti ed altri oggetti nei tombini e caditoie ; • provocare qualsiasi incaglio o deviazione dei rigagnoli di scolo ; • depositare qualsiasi tipo di rifiuto al di fuori dei contenitori o delle aree a ciò destinate, indicate con appositi cartelli e segnali; • fare qualsiasi scritta o segno sulle strade; • fare comunque atti contrari all’igiene pubblica . 30 ART . 54 LUOGHI PUBBLICI E PRIVATI APERTI AL PUBBLICO 1. 2. Sul suolo pubblico è vietato abbandonare qualunque oggetto proprio o altrui e materiali di qualunque origine e natura. Tutti i luoghi privati, aperti al pubblico o anche semplicemente in vista al pubblico -quali cortili, portici, scale ed ogni altro simile accessorio o pertinenza degli edifici - dovranno essere tenuti, salvo le occupazioni temporanee e straordinarie per traslochi, restauri e simili, costantemente sgomberi da ogni materiale e puliti a cura e spese dei proprietari, locatari, concessionari o detentori a qualunque titolo, in modo che non venga impedito l’uso normale di detti luoghi, pregiudicato il decoro dell’edificio o, causato disturbo fastidio od impedimento. ART. 55 RIFIUTI 1. La presente norma ha carattere residuale in quanto la materia dei rifiuti è regolata da leggi nazionali e regionali nonché dall’apposito Regolamento Comunale d’Igiene Ambientale. 2. Salvo quanto previsto dal comma precedente, è vietato utilizzare le aree ed i contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti, in difformità dalle indicazioni circa l’utilizzo degli stessi, apposti sui contenitori medesimi o sui cartelli collocati dall’Autorità comunale in prossimità degli stessi. 3. In particolare è sanzionata la collocazione dei materiali all’esterno dei contenitori, la violazione delle norme sulla raccolta differenziata ed il deposito di rifiuti sfusi all’interno dei cassonetti. 4. Quanto previsto dal presente articolo e dal 1° comma di quello precedente si applica a tutto il territorio comunale. 31 ART.56 SGOMBERO NEVE 1. Lo spazzamento ed il trasporto delle nevi saranno a carico dei proprietari ed inquilini delle case, negozi, cortili orti, giardini ed altri luoghi lungo tutto il confine con la strada pubblica per la larghezza di un metro al fine di consentire il passaggio pedonale. 2. In presenza di comprovati impedimenti fisici il frontista impossibilitato allo sgombero, che non riesce a provvedere in altro modo, ha l’obbligo di avvertire l’Autorità comunale. 3. Coloro che occupano temporaneamente il suolo pubblico avranno un obbligo analogo a quello sopra esposto per un metro intorno al luogo da essi occupato. 4. Nelle piazze, nei ponti e nei luoghi non confinanti con proprietà private e nell’ipotesi di cui al secondo comma di questo articolo, lo spazzamento ed il trasporto delle nevi saranno eseguiti a cura e spese del Comune. ART. 57 TRASPORTO NEVI E SGOMBERO AREE PRIVATE 1. Le nevi dovranno essere trasportate nel greto dei torrenti Parma o Enza. Durante il trasporto le nevi dovranno essere contenute in modo da evitarne la caduta. 2. Lo spazzamento ed il trasporto saranno eseguiti subito dopo la caduta delle nevi, durante la nevicata nei casi di precipitazioni straordinarie e sull’invito della Polizia Municipale. 3. La neve raccolta nei cortili ed altre aree private non potrà assolutamente essere spostata sul suolo pubblico e l’eventuale trasporto dovrà avvenire in conformità al primo comma. 4. L’Autorità comunale, per ragioni di sicurezza, potrà ordinare il getto delle nevi dai tetti con le opportune cautele. Quelle gettate sulla pubblica via saranno spazzate e trasportate a spese del proprietario. 32 ART. 58 ROTTURA GHIACCI 1. I proprietari e gli inquilini degli edifici ed aree di cui all’art. 56 sono obbligati ad eliminare e prevenire - mediante la costante pulizia del suolo, lo spargimento di sale o quant’altro idoneo allo scopo - la formazione di ghiaccio per lo spazio di un metro dal confine. 2. E’ altresì obbligatorio rimuovere le stalattiti di ghiaccio che si formano ai tetti, cornici, balconi e simili. ART.59 POZZANGHERE E VEICOLI 1. In presenza di pozzanghere, fanghiglia o neve fradicia sulle strade, i conducenti di veicoli dovranno nella guida tenere un comportamento tale da evitare in qualunque modo di bagnare e infangare sia persone in fase di attraversamento stradale sia in transito o in sosta sui marciapiedi. ART. 60 TAGLIO ERBA E GERMOGLI 1. Salvo quanto previsto dal Codice della Strada per le turbative della circolazione, i frontisti sono obbligati allo sfalcio dell’erba, al taglio delle siepi e dei ricacci degli alberi posti sulla pubblica via ed alla raccolta ed allo smaltimento dei relativi rifiuti vegetali. 2. Nei casi di grave pregiudizio al decoro o nel caso di motivi igienici o di situazioni di pericolo per beni ed interessi pubblici, l’autorità comunale potrà, con provvedimento motivato, ordinare che quanto previsto dal comma 1 venga applicato fuori dai centri abitati in tutto il territorio comunale o in parte di esso. 33 ART. 61 PULIZIA DEI LUOGHI DI CARICO E SCARICO MERCI 1. Se nel caricare, scaricare o trasportare merci od altre materie di qualsiasi specie, il suolo pubblico rimane ingombro o sporco, le persone responsabili del carico, dello scarico o del trasporto, devono provvedere immediatamente allo sgombero ed alla pulizia. ART. 62 CONSERVAZIONE DEGLI EDIFICI 1. Ogni edificio deve essere tenuto in buono stato di conservazione ed in modo da evitare l’irregolare caduta delle acque piovane o deterioramenti di materiali che possono lordare il suolo pubblico. 2. I proprietari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici. ART. 63 SANZIONI 1. Le sanzioni previste per la presente sezione sono le seguenti: 2. ARTT. 53, 56 2° comma, 58, 59, 60, 61, 62 £ 50.000. 3. ARTT. 54, 55 2° e 3° comma, 56 1° e 3° comma, 57 1°,2°, 4° comma, £ 100.000; 4. ART. 57 3° comma, si applica il doppio della sanzione di cui al comma precedente. 5. E’ fatto salvo l’eventuale risarcimento del danno o rimessa in pristino. 34 SEZIONE 2^ DECORO ED ESTETICA BUON COSTUME E NORME RESIDUALI ART . 64 ATTI VIETATI 1. Nei luoghi pubblici, aperti al pubblico o in vista al pubblico, sono vietati gli atti indecorosi ed in generale tutte le situazioni ed i comportamenti offensivi delle comuni regole di buona educazione. ART. 65 CONSERVAZIONE DEGLI EDIFICI 1. Anche dal punto di vista estetico i proprietari dei fabbricati sono tenuti a rimuovere ogni causa di deturpamento dell’ambiente. 2. E’ facoltà dell’Autorità comunale di ordinare ai proprietari, ai sensi, nei casi, con le modalità e con gli effetti dell’art. 23 del Regolamento Edilizio Comunale vigente, di ripulire i muri dei fabbricati ed il ripristino di costruzioni (muretti, cancellate, ecc.) che fronteggiano le vie e le piazze pubbliche, quando le loro condizioni siano tali da offendere il pubblico decoro. ART. 66 ORNAMENTI ED OGGETTI ESTERNI AI FABBRICATI DEI CENTRI URBANI 1. Sulle finestre delle case e loro pertinenze non possono essere esposti oggetti all’infuori di quelli che costituiscono ornamento. 35 2. Nelle proprietà private esposte alla pubblica vista è vietato altresì collocare e depositare qualsiasi cosa che, a giudizio dell’Autorità comunale, nuoccia all’estetica o al decoro della città. ART.67 CARTELLI ED ISCRIZIONI 1. L’affissione di manifesti, stampati, ecc. deve essere eseguita in conformità alle prescrizioni del Regolamento sulle Pubbliche Affissioni. 2. Le affissioni di cui al comma precedente, se poste al di fuori dei cartelloni e degli spazi a ciò appositamente destinati, dovranno essere rimosse entro i tre giorni successivi dalla cessazione della loro utilità ( svolgimento dell’iniziativa pubblicizzata, verificarsi dell’evento o raggiungimento del fine perseguito, ecc) 3. Il collocamento di cartelli ed iscrizioni di qualunque specie ed in genere di ogni opera esteriore a carattere permanente, salvi i divieti e le prescrizioni stabilite dalle leggi e regolamenti in materia, potrà essere vietato a tutela della bellezza panoramica e per rispetto all’arte o alla storicità dei luoghi secondo il giudizio espresso dall’Autorità comunale. 4. Sulle facciate degli edifici dichiarati di importanza monumentale, tipologica o storica, anche se di semplice interesse locale, non sarà di regola consentita l’apposizione di iscrizioni e di cartelli. Tuttavia potrà concedersi, caso per caso, che l’apposizione sia fatta entro l’ambito delle luci e delle porte e comunque in modo tale che armonizzi con il carattere artistico dell’edificio. 5. Nei luoghi e negli edifici di cui al comma 3 è vietata altresì l’affissione dei manifesti, degli avvisi o, in genere di qualunque mezzo di pubblicità. ART.68 COLLOCAMENTO DI TARGHE O LAPIDI COMMEMORATIVE 1. Prima di collocare monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo le vie o sulle piazze pubbliche è necessario chiedere l’autorizzazione al Sindaco, salva l’osservanza delle disposizioni di legge al riguardo. 2. A questo scopo dovranno sempre essere presentati in tempo utile i disegni, i modelli, e le fotografie delle opere, i testi delle epigrafi e quanto risultasse altresì necessario nel caso concreto. 36 3. Il Sindaco, nel concedere l’autorizzazione, potrà anche riservarsi di sottoporre al collaudo le opere una volta eseguite. ART. 69 LINGUAGGIO OFFENSIVO 1. Salvo quanto previsto dal Codice Penale in tema di turpiloquio e bestemmie (artt. 724 e 726) è vietato usare un linguaggio offensivo della dignità personale di singoli o categorie di individui in riferimento a particolari condizioni di disagio fisico o psichico. 2. In funzione della prevenzione dei conflitti sociali e per promuovere l’integrazione, la coesione ed il rispetto delle diversità, sono vietate tutte le possibili manifestazioni di intolleranza. ART. 70 ACCATTONAGGIO 1. E’ proibita qualsiasi forma di accattonaggio. ART.71 MACELLAZIONE PER USO FAMILIARE 1. La macellazione per uso famigliare degli animali prevista dalle vigenti disposizioni, deve compiersi in luogo che non sia visibile al pubblico evitando, comunque, ogni inutile sofferenza. 37 ART. 72 INNAFFIAMENTO NEI CENTRI ABITATI 1. Nell’innaffiare i vasi da fiori posti su finestre o balconi si deve evitare la caduta dell’acqua sul suolo pubblico o sui muri, balconi, o finestre altrui. 2. L’innaffiamento di giardini e orti non deve interessare la pubblica via, e comunque dovrà essere usata ogni cautela per evitare di bagnare persone o cose, fatte salve altre eventuali limitazioni imposte con apposite ordinanze sindacali. ART. 73 BIANCHERIA, INDUMENTI, TAPPETI SULLE FINESTRE E SUI BALCONI NEI CENTRI ABITATI 1. 2. 3. E’ vietato scuotere o spolverare sulle pubbliche vie in luoghi aperti al pubblico e dalle finestre o balconi delle case che vi prospettano, tappeti, biancheria e simili. E’ vietato tenere distesi od appesi fuori dalle finestre, terrazzi e balconi prospicienti piazze, strade pubbliche o luoghi privati aperti al pubblico o semplicemente in vista al pubblico, biancheria ed indumenti per asciugarli od arearli. Nello stendere ad asciugare gli oggetti di cui al comma precedente, fuori da finestre e balconi interni, che si affacciano cioè sui cortili o giardini privati, si deve evitare che l’acqua vada a cadere sui balconi o giardini altrui. ART.74 SANZIONI 1. Le sanzioni previste dalla presente sezione sono di £ 50.000 e sono applicabili, salvo non sia precisato diversamente, in tutto il territorio comunale. 38