Testo mozione - Consiglio Regionale del Friuli Venezia Giulia
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Testo mozione - Consiglio Regionale del Friuli Venezia Giulia
XI LEGISLATURA ATTI AULA Mozione n. 188 “Conferimento della cittadinanza, la conoscenza della lingua e cultura italiana diventino un presupposto fondamentale” Zilli, Ciriani Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, PREMESSO che le modalità di conferimento della cittadinanza italiana sono disciplinate dalla legge 5 febbraio 1992, n. 91 e dai relativi regolamenti di esecuzione - in particolare il DPR 12 ottobre 1993, n. 572 e il DPR 18 aprile 1994, n. 362; ATTESO che ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera f) della legge 91/92 “La cittadinanza italiana può essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'interno […] allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica”; RICORDATO che con nota inviata via Pec il 14 gennaio 2016 il sindaco di Brugnera comunicava alla prefettura di Pordenone che un cittadino nigerino residente nel territorio comunale non era stato ammesso a prestare giuramento per la cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 10 delle legge 91/92 in quanto, pur essendo in Italia da oltre vent’anni, l’interessato non conosce la lingua italiana e pertanto non era in grado di comprendere e di pronunciare la formula di rito e che non aveva la possibilità di mantenere sé stesso e la sua famiglia in quanto disoccupato e assistito da servizi sociali e Caritas; VISTO l’articolo 428 del Codice Civile per cui “Gli atti compiuti da persona che, sebbene non interdetta, si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace d'intendere o di volere al momento in cui gli atti sono stati compiuti, possono essere annullati […]”; VISTO altresì che con lettera del 2 febbraio scorso il prefetto di Pordenone invitava il sindaco a procedere celermente agli adempimenti di legge con l'acquisizione del giuramento, precisando che “nel sistema delineato dal legislatore non è dato rinvenire norme che attribuiscano funzioni di accertamento al di fuori della fase istruttoria di competenza del Ministero (...)” e che a norma di legge il decreto di concessione della cittadinanza “viene emesso a conclusione di un procedimento in relazione al quale è attribuito al Ministero dell'interno il potere/dovere di valutare l'idoneità del richiedente ad entrare a far parte del novero dei cittadini italiani e la sussistenza di un interesse pubblico ad ammettervelo”; VISTA l’interrogazione a risposta immediata in assemblea n. 3-02003, presentata dall’on. Massimiliano Fedriga in data 9 febbraio 2016, alla quale ha risposto il Ministro dell’Interno Angelino Alfano in data 10 febbraio 2016 di fatto confermando quanto già anticipato dal prefetto ma affermando anche che “la prestazione del giuramento da parte dello straniero che acquisisce la cittadinanza italiana non è una pura formalità, bensì esprime la conferma in modo solenne della volontà dello straniero di entrare a far parte della comunità nazionale, dunque il giuramento sugella il 1 procedimento, rappresentando una condizione di efficacia dell'atto concessorio, che è adottato sempre all'esito di una complessa attività istruttoria”; VISTA anche la seconda comunicazione pervenuta al sindaco di Brugnera da parte della prefettura di Pordenone in cui viene specificato ulteriormente che “L’unico requisito richiesto per la presentazione e l’ammissibilità dell’istanza di “naturalizzazione” è dunque la permanenza legale ultradecennale nel territorio italiano” e che “il reddito non è previsto dall’attuale normativa come requisito di ammissibilità alla richiesta di concessione della cittadinanza” nonché “per quanto concerne le difficoltà ad esprimersi in lingua italiana e, dunque anche a leggere la formula del giuramento, si rammenta che ai sensi dell’art. 13 del D.P.R. n. 396/2000, l’Ufficiale di Stato Civile può avvalersi dell’ausilio di un interprete” e che infine viene nuovamente chiesto di procedere con il giuramento; EVIDENZIATO che in data 2 marzo 2016 il sindaco di Brugnera ha accolto formalmente il giuramento del cittadino nigerino; RICORDATO che in altri ordinamenti europei ed extra-europei la conoscenza della lingua locale e la possibilità di mantenere sé stessi e la propria famiglia sono requisito fondamentale per la concessione della cittadinanza (Stati Uniti - secondo l’Immigration and Nationality Act, oltre alla permanenza su suolo statunitense è anche richiesta la conoscenza scritta e parlata dell’inglese, nonché la storia e la cultura americana; Francia – disciplinata dal Codice civile, agli articoli da 17 a 332, e dalla Convenzione del Consiglio d’Europa, del 6 maggio 1963; Germania – art. da 8 a 16, da 36 a 38, 40b e 10c della legge sulla cittadinanza; Olanda - legge sulla cittadinanza olandese del 19 dicembre 1984, successivamente modificata con la legge di modifica del 21 dicembre 2000, in vigore dal 1° aprile 2003, che ha introdotto per la prima volta il test di naturalizzazione nonché la legge di integrazione civica del 30 novembre 2006, in vigore dal 1° aprile 2007; Regno Unito - British Nationality Act del 1981 e successive modificazioni ed integrazioni; Spagna – Costituzione spagnola del 27 dicembre 1978, art. 11 e Codice civile, artt. 17-28 con successive modificazioni ed integrazioni); CONSIDERATO in ultimo che la posizione assunta dal Sindaco di Brugnera è finalizzata all’adeguamento della legislazione vigente in materia, come ammesso dalla stessa prefettura nella comunicazione del 2 febbraio, nonché a favorire una migliore integrazione degli stranieri che, a causa dell’insufficiente conoscenza della lingua italiana incontrano difficoltà nella gestione dei rapporti all’interno delle comunità ospitanti; Tutto ciò premesso; impegna la Giunta regionale 1) a sollecitare il Governo nazionale affinché si provveda alla modifica dell’attuale legislazione, prevedendo come requisiti necessari ai fini della concessione della cittadinanza italiana i seguenti: conoscenza base della lingua, storia e cultura italiane, nonché la sussistenza di condizioni economico patrimoniali tali da consentire il sostentamento proprio e dei componenti il nucleo familiare, prevedendo che i sindaci abbiano il potere di verificarne la sussistenza all’atto del giuramento. Presentata alla Presidenza il 09/03/2016 2