N. 7 14.02.2017
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N. 7 14.02.2017
1. La Certificazione Unica 2017 N. 7 14.02.2017 • Modalità di consegna • Il sistema sanzionatorio • Obbligo di indicazione del CF del coniuge anche se non a carico • Il quadro CT Informati Srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03426730796 www.fiscal-focus.it Sommario La Certificazione Unica 2017 .................... 1 1. Compilazione del quadro CT ........................... 4 2. Omissione del quadro CT ................................ 4 3. Presentazione del quadro CT .......................... 4 4. Nuovo termine di consegna per il mod. “sintetico”.......................................................... 5 5. Consegna della CU al contribuente ................. 5 25.Compilazione dei dati relativi al rapporto di lavoro e ai giorni ............................................. 12 26.Compilazione dei campi relativi al rapporto di lavoro .......................................................... 12 27.Certificazione relativa al soggetto deceduto 12 28.Sistema sanzionatorio ................................... 12 29.Comunicazione dell’8 per mille, del 5 e del 2 per mille dell’IRPEF ......................................... 13 6. Operazioni straordinarie con estinzione del precedente sostituto d’imposta ...................... 5 7. Invio multiplo .................................................... 6 8. Modalità d’invio del flusso informativo ........... 6 9. Invio della CU in caso di più intermediari........ 6 10.Errori nella ricevuta Pdf.................................... 6 11.Flussi d'invio multipli delle certificazioni dati lavoro dipendente ed assimilati di un sostituto d'imposta .......................................... 6 12.Trasmissione CU in caso di scarto ................. 7 13.Tempi di elaborazione eccessivi ..................... 7 14.Dati non coerenti con quelli inviati .................. 7 15.Integrazione o correzione di certificazioni precedentemente inviate ................................. 7 16.Invio dati non utili per la compilazione del mod. 730 precompilato.................................... 8 17.Lavoratore autonomo e invio duplice ............. 9 18.Scarto telematico CU ....................................... 9 19.Importazione dati CU 2016 .............................. 9 20.CU e mod. 770 .................................................. 9 21.Codice fiscale errato o mancante ................. 10 22.Codice fiscale dell’ex coniuge ....................... 10 23.Compilazione CU in caso di attività sportiva dilettantistica .................................................. 11 24.Compilazione CU in caso di redditi 2016 non percepiti .......................................................... 11 Informati Srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03426730796 www.fiscal-focus.it La Certificazione Unica 2017 L’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento n. 10044 del 16 gennaio 2017, ha approvato il modello della Certificazione Unica (CU 2017), relativa all’anno 2016, unitamente alle istruzioni di compilazione, nonché del frontespizio per la trasmissione telematica e del quadro CT con le relative istruzioni. Inoltre, sono state individuate le modalità per la comunicazione dei dati contenuti nelle Certificazioni Uniche e approvate le relative specifiche tecniche per la trasmissione telematica. La prima vera novità da rilevare sta nella consegna del “modello sintetico” al contribuente che, grazie al “Decreto Fiscale” (D.L. n. 193/2016, convertito nella L. n. 225/2016), slitta dal 28 febbraio 2017 al 31 marzo 2017. Quindi i sostituti d’imposta avranno circa un mese in più per consegnare la CU 2017; tuttavia, ciò che in realtà potrebbe sembrare una semplificazione, non lo è affatto, in quanto è rimasta ferma la scadenza del 7 marzo 2017 per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche da parte dei datori di lavoro e degli enti pensionistici. Altre importanti novità da rilevare riguardano le nuove sezioni per: l’inserimento dei premi di risultato e per la gestione dei rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione; la gestione del regime speciale (D.Lgs. n. 147/2015) concernente i redditi di lavoro dipendente prodotti in Italia da soggetti che trasferiscono nel territorio dello Stato italiano la propria residenza e che concorrono alla formazione del reddito complessivo entro il 70% del suo ammontare; la gestione dei rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione. Tra le conferme, invece, è possibile evidenziare che anche per quest’anno la CU 2017 servirà per attestare redditi di lavoro dipendente equiparati ed assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché contributi previdenziali e assistenziali, corrisposti nel corso del periodo d’imposta 2016. Si ricorda, inoltre, che l’art. 1, co. 953 della Legge di Stabilità 2016 (L. n. 208/2015) equipara “a tutti gli effetti” le trasmissioni telematiche dei dati contenuti nelle CU all’obbligo di dichiarazione previsto dall’art. 4, comma 1, DPR n. 322/1998 (Modello 770 Semplificato). Informati Srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03426730796 1 www.fiscal-focus.it Di conseguenza, anche per quest’anno, entrano a far parte della CU una serie di dati che prima andavano indicati nel mod. 770 semplificato (es. acconto e anticipi TFR), il quale conterrà ora esclusivamente i quadri riepilogativi (ST, SV, SX, SY). Pertanto, viene mantenuta l’impostazione dello scorso anno che prevede lo sdoppiamento della Certificazione. In sostanza, c’è una Certificazione Unica “sintetica” da consegnare al lavoratore entro il nuovo termine del 31 marzo 2017 e un modello “ordinario” che invece va inviato all’Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo 2017. In realtà, le novità più sostanziali si sono avute lo scorso anno per via del Mod. 730 precompilato, in quanto per poter consentire all’Agenzia delle Entrate di mettere a disposizione del contribuente entro il 15 aprile di ciascun anno il modello 730, i dati delle Certificazioni Uniche devono essere comunicati entro il 7 marzo, in quanto propedeutici all’emissione delle dichiarazioni stesse. A partire dal periodo d’imposta 2014 (e quindi anche per il 2015) l’Amministrazione Finanziaria dovrà, infatti, fornire ai contribuenti, ove possibile, la dichiarazione dei redditi (Mod. 730) che riporterà i dati fiscali necessari per la liquidazione di eventuali imposte a debito o a credito. Alla luce di ciò, l’Amministrazione Finanziaria ha ritenuto opportuno incrementare la “vecchia certificazione” con ulteriori dati utili per la precompilazione del Mod. 730, inserendo, oltre agli ordinari dati anche: i dati relativi al coniuge e familiari a carico (con inserimento anche del codice fiscale del coniuge anche se non a carico); i redditi corrisposti in favore di lavoratori autonomi occasionali (i cui redditi possono essere indicati nel quadro D del Modello 730); i redditi di lavoro autonomo abituale; altre tipologie reddituali, quali le provvigioni. Non bisogna dimenticare che – anche per quest’anno – l’invio delle CU 2017 contenenti esclusivamente redditi non dichiarabili mediante il mod. 730 precompilato (es. redditi di lavoro autonomo non occasionale), può avvenire – così come per lo scorso anno – anche dopo il 7 marzo 2017 senza l’applicazione di sanzioni. Mentre resta confermata e perentoria la predetta data negli altri casi. L’invio telematico della Certificazione Unica non sostituisce l’obbligo di presentazione del Mod. 770, da inviare telematicamente entro il 31 luglio di ciascun anno. Informati Srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03426730796 2 www.fiscal-focus.it Riepilogando, quindi, con la Certificazione Unica 2017 è possibile attestare l’erogazione, nel corso del 2016, di valori e somme per: redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati a quelli di lavoro dipendente, assoggettati a tassazione ordinaria, a tassazione separata e a ritenuta a titolo d’imposta e ad imposta sostitutiva (articoli 49 e 50 del TUIR); redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi di cui all’art. 53 e 67 del TUIR, soggetti a ritenuta; provvigioni comunque denominate per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari, corrisposti nel 2015 nonché provvigioni derivanti da vendita a domicilio di cui all’art. 19 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, assoggettate a ritenuta a titolo d’imposta, cui si sono rese applicabili le disposizioni contenute nell’art. 25-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; compensi erogati nel 2016 a seguito di procedure di pignoramenti presso terzi di cui all’art. 21, comma 15, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449; somme erogate a seguito di procedure di esproprio di cui all’art. 11, della Legge 30 dicembre 1991, n. 413; corrispettivi erogati nel 2016 per prestazioni relative a contratti d’appalto per cui si sono rese applicabili le disposizioni contenute nell’art. 25-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di agenzia, per la cessazione da funzioni notarili e per la cessazione dell’attività sportiva quando il rapporto di lavoro è di natura autonoma (lettere d), e), f), dell’art. 17, comma 1, del TUIR); ritenute di acconto operate; detrazioni effettuate. La CU deve comprendere anche l’ammontare dei redditi corrisposti nel periodo d’imposta 2016 che non hanno comportato la formazione del reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi, dei dati previdenziali ed assistenziali relativi alla contribuzione versata o dovuta agli enti previdenziali. Informati Srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03426730796 3 www.fiscal-focus.it 1. Compilazione del quadro CT Chi deve compilare il CT? E chi invece ne è escluso? Se c’è almeno una certificazione di reddito di lavoro dipendente, il quadro CT: → deve essere sempre allegato: se il sostituto d’imposta non abbia in precedenza già validamente presentato una comunicazione CSO. La comunicazione deve essere compilata per ogni fornitura in caso di più invii contenenti almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente; → non deve essere allegato: se il sostituto d’imposta aveva già in precedenza validamente presentato una comunicazione CSO. In altri termini, deve essere compilato: dai sostituti d’imposta che non hanno presentato, a partire dal 2011, l’apposito modello per la “Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate” e che trasmettono almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente; mentre, non deve essere compilato: dai sostituti d’imposta che intendono variare i dati già comunicati a partire dal 2011. Per le variazioni (ad esempio, variazione di sede Entratel, indicazione dell’intermediario o variazione dello stesso) deve essere utilizzato il modello “Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate” disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate; in caso di trasmissione di una fornitura di annullamento o sostituzione. 2. Omissione del quadro CT Devo presentare, con un'unica fornitura, 5 certificazioni di lavoro dipendente e 5 certificazioni di lavoro autonomo, ma ho dimenticato il quadro CT, pur essendo obbligato. Verrà scartata l’intera fornitura? I sostituti d'imposta che in precedenza hanno validamente presentato una comunicazione CSO ovvero il quadro CT con la Certificazione Unica 2017, non dovranno presentare il quadro CT. L'eventuale presenza del predetto quadro comporterà lo scarto dell'intera comunicazione e pertanto di tutte le CU in essa contenute. I sostituti d'imposta che in precedenza non hanno validamente presentato una comunicazione CSO ovvero il quadro CT con la certificazione 2017, devono presentare il quadro CT nel caso in cui si intendano inviare certificazioni di lavoro dipendente per le quali risulta presente il quadro DB. Nell’ ipotesi prospettata l'assenza del quadro CT comporta lo scarto di tutte le certificazioni di lavoro dipendente (nelle quali risulta compilato il quadro DB) mentre risulteranno validamente presentate le certificazioni di lavoro autonomo. 3. Presentazione del quadro CT Nel caso d’invio di certificazioni uniche relative a redditi di lavoro dipendente o assimilato, sono sempre obbligato alla presentazione del quadro CT? L'invio del quadro CT è un adempimento finalizzato all'indicazione dell'indirizzo dell'utenza telematica del sostituto d'imposta (ovvero dell'intermediario da lui delegato) per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modelli 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate. Pertanto, nella ipotesi in cui, il sostituto d'imposta non abbia in precedenza validamente presentato una comunicazione CSO ovvero non abbia presentato il quadro CT con la CU 2017, l'assenza del quadro CT comporta lo scarto delle singole certificazioni di lavoro dipendente per le quali Informati Srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03426730796 4 www.fiscal-focus.it risulta presente il quadro DB (Dati fiscali). Non saranno scartate invece le certificazioni di lavoro dipendente nelle quali risultano compilati esclusivamente i quadri DC (Enti previdenziali), DF (TFR) o DN (Annotazioni). 4. Nuovo termine di consegna per il mod. “sintetico” Quale modello di Certificazione Unica deve essere rilasciato al contribuente? Ed entro quale data? Per la consegna della Certificazione Unica 2017, così come per lo scorso anno, viene confermato l’obbligo di rilasciare il modello “sintetico”. Grazie al “Decreto Fiscale” (D.L. n. 193/2016, convertito nella L. n. 225/2016) tale termine slitta dal 28 febbraio 2017 al 31 marzo 2017. Quindi i sostituti d’imposta avranno circa un mese in più per consegnare la CU 2017; tuttavia, ciò che in realtà potrebbe sembrare una semplificazione, non lo è affatto, in quanto è rimasta ferma la scadenza del 7 marzo 2017 per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche da parte dei datori di lavoro e degli enti pensionistici. 5. Consegna della CU al contribuente Posso inoltrare la CU in formato elettronico al contribuente? Premesso che il sostituto d’imposta dovrà consegnare la Certificazione Unica 2017 al contribuente in duplice copia – con allegate le istruzioni per il contribuente – è facoltà del sostituto d’imposta trasmettere al contribuente la CU in formato elettronico, purché sia garantita al soggetto la possibilità di entrare nella disponibilità della stessa e di poterla materializzare per i successivi adempimenti. Tale modalità di consegna, pertanto, potrà essere utilizzata solo nei confronti di quanti siano dotati degli strumenti necessari per ricevere e stampare la certificazione rilasciata per via elettronica. Ad esempio, è escluso l’invio telematico nelle ipotesi in cui il sostituto sia tenuto a rilasciare agli eredi la certificazione relativa al dipendente deceduto ovvero quando il dipendente abbia cessato il rapporto di lavoro. Resta, dunque, in capo al sostituto d’imposta l’onere di accertarsi che ciascun soggetto si trovi nelle condizioni di ricevere in via elettronica la certificazione, provvedendo, diversamente, alla consegna in forma cartacea. 6. Operazioni straordinarie con estinzione del precedente sostituto d’imposta In caso di operazioni straordinarie con estinzione del precedente sostituto d’imposta che ha effettuato le operazioni di conguaglio, da chi viene emessa la certificazione unica e chi ne effettua la trasmissione? Nel caso non vi sia prosecuzione dell’attività da parte di altri, le certificazioni devono essere emesse e trasmesse in nome e per conto del soggetto estinto da parte del liquidatore, curatore fallimentare, commissario liquidatore o dagli eredi, che indicheranno il proprio nominativo nella sezione “Dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione” posta nel frontespizio della comunicazione intestata al soggetto estinto. In caso invece di prosecuzione dell’attività, con riferimento ai redditi di lavoro dipendente, se le operazioni di conguaglio di fine anno o di fine rapporto sono state effettuate dal soggetto estinto, il soggetto che prosegue l’attività deve trasmettere le certificazioni per ciascun percipiente, indicando nel frontespizio e nella sezione dati anagrafici delle singole certificazioni i propri dati. A titolo informativo, nella certificazione cartacea rilasciata al percipiente, viene riportata l’annotazione cod. GI per informare il contribuente che le operazioni di conguaglio sono state effettuate dal sostituto estinto. Informati Srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03426730796 5 www.fiscal-focus.it 7. Invio multiplo Come devo comportarmi se per errore ho inviato più volte le stesse certificazioni? In tal caso l'utente dovrà eliminare le certificazioni duplicate inviando una nuova fornitura riservata esclusivamente alle sole certificazioni da annullare. Per tali certificazioni, nel flusso di annullamento, dovrà essere indicato il relativo protocollo telematico (rilasciato per ciascuna certificazione precedentemente inviata), riportato nella ricevuta rilasciata dai servizi telematici. 8. Modalità d’invio del flusso informativo Può il sostituto d’imposta compilare e inviare una sola certificazione per tutti i percipienti, che siano essi dipendenti o lavoratori autonomi? Oppure si deve procedere con una certificazione per ogni dipendente e per ogni lavoratore autonomo o contratto d'appalto? Ad esempio, nel caso di un condominio, si deve predisporre una certificazione per ogni fornitore con ritenuta? All’interno di un unico flusso telematico vi sarà la possibilità di inviare più certificazioni per singoli dipendenti e singoli lavoratori autonomi. In ogni caso, per ogni percettore si deve generare una certificazione unica che sia autonoma e specifica. 9. Invio della CU in caso di più intermediari Il sostituto d’imposta che si avvale dell'opera di più intermediari dovrà predisporre un’unica Certificazione unica, come accade per il Modello 770? Possono i diversi intermediari adempiere in modo autonomo? Rifacendosi alle istruzioni del modello è possibile affermare che è facoltà del sostituto d’imposta suddividere il flusso telematico inviando, oltre al frontespizio ed eventualmente il quadro CT, le certificazioni dati lavoro dipendente ed assimilati separatamente dalle certificazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi. 10. Errori nella ricevuta Pdf La ricevuta in formato PDF contiene dati relativi ad altri invii, effettuati in precedenza. Cosa fare? In alcuni casi il file PDF con le ricevute relative ad un determinato invio sembra contenere anche ricevute relative ad altri invii, effettuati dal medesimo utente. In alcune situazioni, dipendenti dalle impostazioni effettuate dall’utente, i file temporanei utilizzati dall’applicazione Entratel non vengono correttamente cancellati prima di ogni visualizzazione di ricevuta in formato PDF. Il problema si risolve cancellando manualmente i file temporanei oppure, automaticamente, chiudendo e riaprendo l’applicazione Entratel. 11. Flussi d'invio multipli delle certificazioni dati lavoro dipendente ed assimilati di un sostituto d'imposta Le istruzioni alla CU a pagina 1 precisano “È data facoltà ai sostituti d’imposta di suddividere il flusso telematico inviando, oltre il frontespizio ed eventualmente il quadro CT, le certificazioni dati lavoro dipendente ed assimilati separatamente dalle certificazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi". Oltre all’invio separato delle certificazioni di lavoro dipendente e lavoro autonomo, è possibile suddividere le certificazioni dati lavoro dipendente ed assimilati di un sostituto d'imposta in più flussi? Si conferma la possibilità di inviare flussi separati anche per la stessa categoria di reddito, ad esempio il caso in cui il sostituto gestisce le medesime tipologie reddituali con applicativi diversi ed a volte per il tramite di distinti Informati Srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03426730796 6 www.fiscal-focus.it professionisti. Le modalità stabilite per la comunicazione delle certificazioni uniche non precludono infatti la possibilità di effettuare più invii separati, avendo incentrato la trasmissione dei dati e gli eventuali scarti sulle singole certificazioni e non sull’intero flusso. Ciò che deve essere evitato, per consentire la corretta elaborazione dei dati, è invece la frammentazione in più certificazioni del reddito di lavoro dipendente o assimilato afferente al medesimo percipiente. 12. Trasmissione CU in caso di scarto Ho inviato 40 certificazioni ma nella ricevuta di presentazione ne risultano scartate 2. Devo inviare nuovamente tutte le 40 certificazioni? Devono essere inviate con un nuovo flusso le sole certificazioni scartate per le quali il sistema non ha rilasciato alcun protocollo telematico di presentazione. 13. Tempi di elaborazione eccessivi I tempi di elaborazione e di predisposizione delle ricevute appaiono eccessivi. Cosa fare? I tempi di elaborazione delle CU e di predisposizione delle relative ricevute dipendono dalla numerosità e consistenza dei flussi che l’Agenzia sta ricevendo; in questi ultimi giorni, in prossimità della scadenza, può capitare che un file rimanga nello stato “In Elaborazione" anche per qualche ora. Ciò non deve destare preoccupazione: → tutti i file finora ricevuti sono stati acquisiti ed elaborati. 14. Dati non coerenti con quelli inviati La ricevuta contiene dati non coerenti con quelli inviati. Cosa fare? In fase di elaborazione di alcune ricevute, si è verificato un errore di valorizzazione di due campi (in particolare quelli relativi a “Casi di esclusione dalla precompilata” ed “Eventi eccezionali”). L’errore riguardava la sola ricevuta e non ha compromesso in alcun modo la ricezione corretta del file inviato. Gli utenti interessati dall’anomalia riceveranno, nei prossimi giorni, un messaggio nella propria area autenticata che indicherà loro le modalità per prelevare le ricevute corrette. 15. Integrazione o correzione di certificazioni precedentemente inviate Come posso integrare o eliminare una certificazione inviata in precedenza? Non è possibile integrare o eliminare direttamente i dati di una certificazione già validamente presentata. Qualora si intenda effettuare una modifica è quindi necessario procedere alla sostituzione o all’annullamento di una certificazione già trasmessa ed accolta, con la predisposizione di una nuova fornitura riservata esclusivamente alle sole certificazioni da annullare o sostituire. In caso di semplice annullamento l’utente dovrà: barrare la casella Annullamento posta nel frontespizio; compilare una nuova certificazione riportando solo la parte relativa ai dati anagrafici del contribuente; impostare con il valore “A” il campo 9 della parte fissa del record D della C.U. che si intende annullare; riportare nei campi 6 e 7 della parte fissa del record D il protocollo telematico attribuito dai Servizi telematici alla singola CU che si intende annullare; i record G e H non devono essere riportati. Informati Srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03426730796 7 www.fiscal-focus.it A seguito dell’annullamento l’utente potrà inviare nuovamente entro i termini la certificazione corretta o integrata nel suo contenuto. In caso di sostituzione di una certificazione precedentemente inviata l’utente dovrà: barrare la casella Sostituzione posta nel frontespizio; compilare una nuova certificazione comprensiva delle modifiche dei dati fiscali; impostare con il valore “S” il campo 9 della parte fissa del record D della C.U. che si intende sostituire; riportare nei campi 6 e 7 della parte fissa del record D il protocollo telematico attribuito dai Servizi telematici alla singola CU che si intende sostituire. La nuova certificazione sostituisce integralmente la precedente. Qualora nella certificazione originaria che si sostituisce era presente sia la certificazione di redditi di lavoro dipendente che la certificazione di redditi di lavoro autonomo, la nuova certificazione dovrà contenere sia la parte di lavoro dipendente che quella di lavoro autonomo, ancorché le modifiche abbiano interessato solo una parte della certificazione unica. 16. Invio dati non utili per la compilazione del mod. 730 precompilato Sto per compilare le Certificazioni Uniche dei miei clienti e mi sorge il dubbio se anche per quest’anno è possibile inviare i dati che non sono utili per la compilazione del mod. 730 precompilato entro la scadenza del mod. 770/semplificato. Per poter consentire all’Agenzia delle Entrate di mettere a disposizione del contribuente entro il 15 aprile di ciascun anno il nuovo modello 730 precompilato, i dati delle Certificazioni Uniche devono essere comunicati entro il 7 marzo, in quanto propedeutici all’emissione delle dichiarazioni stesse. A tal proposito, l’Amministrazione Finanziaria ha ritenuto opportuno incrementare – già dallo scorso anno – la “vecchia certificazione” con ulteriori dati utili per la precompilazione del Mod. 730, inserendo, oltre agli ordinari dati anche: i dati relativi al coniuge e familiari a carico (con inserimento anche del codice fiscale del coniuge anche se non a carico); i redditi corrisposti in favore di lavoratori autonomi occasionali (i cui redditi possono essere indicati nel quadro D del Modello 730); i redditi di lavoro autonomo abituale; altre tipologie reddituali, quali le provvigioni. Sul punto, l’Agenzia delle Entrate ha avuto modo di chiarire che l’invio delle CU 2017 contenenti esclusivamente redditi non dichiarabili mediante il mod. 730 precompilato (es. redditi di lavoro autonomo non occasionale), può avvenire - così come per lo scorso anno - anche dopo il 7 marzo 2017 senza l’applicazione di sanzioni. Mentre resta confermata e perentoria la predetta data negli altri casi. L’invio telematico della Certificazione Unica non sostituisce l’obbligo di presentazione del Mod. 770, da inviare telematicamente entro il 31 luglio di ciascun anno. Infatti, al fine di evitare una duplicazione d’informazioni, e per rispondere all’esigenza di semplificazione da parte degli organi rappresentativi dei soggetti tenuti alla trasmissione, il modello 770/2017 è composto dei soli quadri riepilogativi (ST, SV, SX, SY) e non contiene più i dati di dettaglio delle singole Certificazioni Uniche le quali sono trasmesse all’Agenzia delle Entrate autonomamente. Ciò in considerazione del fatto che la Legge di Stabilità 2016 (art. 1, co. 953 della L. n. 208/2015) ha equiparato “a tutti gli effetti” le trasmissioni telematiche dei dati contenuti nelle CU alla Informati Srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03426730796 8 www.fiscal-focus.it esposizione dei medesimi nella dichiarazione dei sostituti d’imposta. Dunque, i due adempimenti non possono più essere considerati alternativi atteso che le informazioni contenute nella Certificazione Unica non sono più ricomprese nel modello 770. CERTIFICAZIONE UNICA TERMINE SCADENZA INVIO DATI UTILI PER LA COMPILAZIONE DEL 730 PRECOMPILATO 7 MARZO 2017 ALTRI DATI ENTRO IL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DEL MODELLO 770 17. Lavoratore autonomo e invio duplice Se un lavoratore autonomo ha svolto prestazioni professionali per 5.000 euro nel 2016 e 15.000 euro con partita IVA dal medesimo committente, dovrà inviare due distinte certificazioni con le relative causali? Sì, le stesse Istruzioni Ministeriali precisano che, in presenza di più compensi erogati allo stesso percipiente, il sostituto d’imposta deve compilare, trattandosi di compensi di natura diversa, tante certificazioni quanti sono i compensi erogati nell’anno, avendo cura di numerare progressivamente le singole certificazioni riguardanti il medesimo percipiente. 18. Scarto telematico CU Cosa succede in caso di scarto telematico del file contenente le CU? → in tal caso il soggetto dovrà effettuare un ulteriore invio ordinario di tutte le Certificazioni; singole Certificazioni; → in tal caso il soggetto dovrà effettuare un ulteriore invio ordinario, contenente le sole Certificazioni rettificate. Si deve tener presente che non si devono ritrasmettere le certificazioni già accolte. Si precisa che non si applicano sanzioni se si effettua un nuovo invio entro i cinque giorni lavorativi successivi al 7 marzo 2016. 19. Importazione dati CU 2016 È possibile importare i dati contenuti nella Certificazione Unica 2016 per la predisposizione della nuova Certificazione Unica 2017? Da quest'anno, per agevolare i piccoli e medi sostituti d'imposta, il prodotto di compilazione della Certificazione Unica 2017 consente l'importazione dei dati anagrafici dei singoli percipienti contenuti nella Certificazione unica 2017. 20. CU e mod. 770 Anche quest’anno invierò le Certificazioni Uniche. In considerazione del fatto che i dati del modello 770 sono già stati inviati con quest’ultime, posso evitare di presentare il modello 770? No, i due adempimenti non possono essere ritenuti alternativi, soprattutto in vista delle semplificazioni introdotte da quest’anno nel modello 770. In tal caso, bisogna verificare che lo scarto riguardi: l’intero file telematico; Informati Srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03426730796 9 www.fiscal-focus.it 21. Codice fiscale errato o mancante Nell'invio delle certificazioni devo indicare il codice fiscale anche se il percipiente è residente all'estero? Inoltre, se il codice fiscale risulta formalmente corretto ma non esistente in Anagrafe Tributaria, la relativa certificazione viene scartata? Con la Legge di Stabilità 2016 è stato modificato il comma 6-quinquies dell'articolo 4 del DPR 322 del 1998. In particolare nell'ultimo periodo è stato previsto che “Le trasmissioni in via telematica effettuate ai sensi del presente comma sono equiparate a tutti gli effetti all’ esposizione dei medesimi dati nella dichiarazione di cui al comma 1”. Pertanto, rivestendo la certificazione unica carattere dichiarativo, è prevista l'obbligatorietà dell'indicazione del codice fiscale anche per i soggetti residenti all'estero. Si conferma per la corretta effettuazione dell'adempimento che il codice fiscale deve essere non soltanto formalmente corretto ma valido ed esistente in Anagrafe tributaria. 22. Codice fiscale dell’ex coniuge Nelle CU 2017 redditi 2016 in caso di un contribuente separato occorre indicare il codice fiscale del coniuge? Già dallo scorso anno, in occasione della CU 2016, il datore di lavoro è tenuto ad indicare i dati relativi al coniuge e ai familiari a carico nella predetta Certificazione. Le istruzioni alla compilazione della CU 2017, pubblicati con Provvedimento n. 10044/2017 dall’Agenzia delle Entrate, prevedono a tal proposito che bisogna indicare tutti i dati relativi ai familiari che nel 2016 sono stati fiscalmente a carico del sostituito ai fini della corretta verifica dell’attribuzione delle detrazioni. In particolare: nei righi da 1 a 10 dovrà essere indicato il grado di parentela: barrando “C” per coniuge; “F1” per primo figlio; “F” per figli successivi al primo; “A” per altro familiare; “D” per figlio con disabilità; il codice fiscale; il numero dei mesi a carico; figlio di età inferiore ai 3 anni (indicare il numero dei mesi per i quali il figlio ha avuto un’età inferiore ai tre anni); percentuale di detrazione spettante; percentuale di detrazione spettante per famiglie numerose. Anche quest’anno, quindi, è richiesta l’indicazione del Codice Fiscale del coniuge, anche se non fiscalmente a carico. Alla luce del fatto che l’adempimento in questione sta mettendo in serie difficoltà i sostituti d’imposta e intermediari – si pensi ad esempio al caso in cui il contribuente per dimenticanza o volontariamente non fornisca il dato – a parere di chi scrive, qualora vi sia separazione legale il Codice Fiscale del coniuge va comunque indicato, fintantoché non interviene (eventualmente) il divorzio. Con la separazione legale, infatti, i coniugi non pongono fine al rapporto matrimoniale, ma ne sospendono gli effetti nell'attesa o di una riconciliazione o di un provvedimento di divorzio. Di converso, cosa ben diversa è il divorzio che pone fine agli effetti civili del matrimonio, sia sul piano personale (uso del cognome del marito, presunzione di concepimento, etc.), sia sul piano patrimoniale. In quest’ultimo caso, quindi, sempre a parere di chi scrive, non bisogna indicare il dato. È chiaro che quanto appena detto non è confermato dall’Agenzia delle Entrate, la quale nulla ha chiarito in merito nelle istruzioni se non l’obbligo di indicare il CF del coniuge anche se non a carico. In ogni caso, si attende un intervento di prassi per fare luce sulla questione. Informati Srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03426730796 10 www.fiscal-focus.it 23. Compilazione CU in caso di attività sportiva dilettantistica Devono inviare la Certificazione Unica anche coloro che hanno corrisposto somme per attività sportiva dilettantistica al di sotto del limite di 7.500 euro? Sono obbligati all’invio della nuova Certificazione Unica anche coloro che hanno corrisposto somme e valori che non hanno scontato la ritenuta fiscale, perché al di sotto del limite di “franchigia” previsto dalla legge come, ad esempio, le somme corrisposte per attività sportiva dilettantistica al di sotto del limite di 7.500 euro. 24. Compilazione CU in caso di redditi 2016 non percepiti Sto predisponendo una CU relativa a un lavoratore dipendente al quale non sono state pagate le retribuzioni 2016 dal datore di lavoro. Come devo comportarmi? Invio solo i dati previdenziali e TFR o devo indicare anche i presunti redditi che avrebbe dovuto percepire? Sul punto si ricorda innanzitutto che il reddito di lavoro dipendente è tassato per cassa, non per competenza. Difatti, l’art. 51, co. 1 del TUIR stabilisce che: “Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Si considerano percepiti nel periodo d'imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono”. effettivamente percepiti. Tant’è che il lavoratore in questione, in sede di dichiarazione dei redditi, non potrà essere tassato per i redditi non percepiti, proprio in considerazione del fatto che il reddito da lavoro dipendente va inserito nel 730 con il cosiddetto “criterio di cassa". Dunque, nel prospetto relativo alla certificazione lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale, il campo 1 o 2 (a secondo se il lavoratore ha un contratto a tempo indeterminato o determinato) non dovrà essere compilato. È chiaro che nel caso di specie bisogna effettivamente dimostrare, in caso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate, che non è stata emessa alcuna busta paga in favore del lavoratore. Per quanto concerne invece i dati relativi alle contribuzioni dovute all’INPS per i lavoratori dipendenti, si pone in evidenza che, in materia di previdenza obbligatoria, il dato normativo somme e valori “percepiti”, espresso al menzionato comma 1 dell’articolo 51 del TUIR, non esaurisce la nozione di retribuzione imponibile ai fini contributivi, specificata quest’ultima, più propriamente ed incisivamente, attraverso il concetto di redditi “maturati” nel periodo di riferimento. In altri termini, tale nozione non comprende solo quanto percepito dal lavoratore, ma include, anche se non corrisposti, somme e valori “dovuti” per legge, regolamento, contratto collettivo o individuale. Tale conseguenza discende dal principio, già largamente affermato in giurisprudenza in correlazione all’automatismo della costituzione del rapporto previdenziale, che si determina al sorgere del rapporto di lavoro, e successivamente codificato in diritto positivo dall’articolo 1, comma 1, del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito dalla L. 7 dicembre 1989, n. 389 e successive modificazioni. In definitiva, bisogna comunque compilare il campo relativo ai “Dati Previdenziali” e “TFR”. Dunque, il datore di lavoro (o l’intermediario delegato) è tenuto ad iscrivere solo gli importi Informati Srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03426730796 11 www.fiscal-focus.it 25. Compilazione dei dati relativi al rapporto di lavoro e ai giorni È possibile che la somma di quanto indicato nel campo 6 “numero di giorni per i quali spettano le detrazioni - lavoro dipendente" e nel campo 7 “numero di giorni per i quali spettano le detrazioni - pensione" sia difforme dai giorni che si desumano dal periodo del rapporto di lavoro “data di inizio e data di cessazione del rapporto di lavoro"? Premesso che il campo “data di cessazione" è alternativo al campo “in forza al 31/12", la somma dei giorni riportata nei campi 6 e 7 deve essere sempre uguale ai giorni che derivano da quanto indicato nei punti 8 “data di inizio", 9 “data di cessazione" o 10 “in forza al 31/12". L'eventuale difformità è ammessa nelle sole ipotesi di compilazione del campo 11 “Periodi particolari" e della sezione “Dati relativi ai conguagli". 26. Compilazione dei campi relativi al rapporto di lavoro Se sono stati erogati da uno stesso sostituto, sia redditi di lavoro dipendente sia redditi di pensione ad uno stesso soggetto, come devono essere compilati i campi relativi al rapporto di lavoro? Da quest'anno i dati relativi al rapporto di lavoro devono essere compilati anche nel caso di certificazioni che attestano redditi di pensione. Nel caso prospettato il sostituto: dovrà riportare nella casella “data di inizio" la data di inizio del rapporto di lavoro; non dovrà compilare la casella "data di cessazione" in quanto il percipiente ha iniziato a percepire la pensione. Quindi se il rapporto di pensione è in essere al 31/12 il sostituto dovrà barrare la casella "in forza al 31/12". 27. Certificazione relativa al soggetto deceduto Come bisogna compilare la “Certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi” qualora bisogna attestare la corresponsione di redditi agli eredi del percettore delle somme? In caso di decesso del percettore, il sostituto d’imposta deve rilasciare agli eredi la certificazione relativa al soggetto deceduto attestante i redditi e le altre somme a lui corrisposte, indicando nella parte “dati anagrafici” i dati relativi al defunto. In tal caso, la “Certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi” va compilata come segue: nella sezione “Dati anagrafici” devono essere indicati i dati anagrafici dell’erede; l’importo dei redditi erogati all’erede deve essere indicato al punto 4 della parte “Dati fiscali” della certificazione relativa ai redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi e quello delle ritenute operate al successivo punto 9; nel punto 8 “categorie particolari” riportare il codice Z rilevabile dalla tabella D posta in appendice alle presenti istruzioni. 28. Sistema sanzionatorio Qual è il regime sanzionatorio oggi vigente in caso di omesso, tardivo o errato invio della Certificazione Unica? Lo scorso anno è entrato in vigore il “nuovo” regime sanzionatorio in caso di omesso, tardivo o errato invio della certificazione (art. 21 del D.Lgs. n. 158/2015). In realtà, i nuovi limiti sanzionatori sarebbero dovuti andare in vigore solamente quest’anno (dal 1° gennaio 2017), ma per effetto della Legge di Stabilità 2016 (art. 1, co. 952 della L. n. 208/2015) i tempi si sono accorciati esattamente di un anno. Informati Srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03426730796 12 www.fiscal-focus.it L'art. 21 del D.Lgs. n. 158/2015 ha introdotto nell’ambito dell'art. 4 comma 6-quinquies del DPR 322/1998, nuovi limiti alle soglie sanzionatorie in materia di Certificazione Unica. In particolare, le novità sono due: 1. è stato previsto un limite massimo di sanzione fissato a 50.000 euro per sostituto d'imposta per ogni certificazione omessa, tardiva o errata, oltre alla previsione sanzionatoria minima di 100 euro in deroga a quanto previsto dall'art.12 D.LGS.472/1997; 2. è stato disposto che se la certificazione viene inviata entro 60 giorni dal 7 marzo di ogni anno, la sanzione è ridotta ad un terzo con un massimo di 20.000 euro. Dunque, oltre all’inasprimento delle sanzioni vi sono anche tempi e modi diversi per effettuare eventuali variazioni (oltre i 60 giorni si applica la sanzione piena di 100 euro). È prevista una sanzione pari ad € 100,00 per ogni certificazione omessa, tardiva o errata. In ogni caso, non vengono applicate sanzioni se, in presenza di un’errata trasmissione, si provvede all’invio della corretta certificazione entro i cinque giorni successivi alla scadenza del 7 marzo, ossia entro il 12 marzo. Il nuovo sistema sanzionatorio CU omessa, tardiva o errata CU errata trasmessa entro il 7 marzo 2017, poi corretta e nuovamente 100 euro per singola certificazione con limite massimo di 50.000 euro per anno e sostituto d’imposta. Nessuna sanzione. trasmessa entro 5 giorni CU errata trasmessa entro il 7 marzo 2017, poi corretta e nuovamente trasmessa entro 60 giorni 33,33 euro per singola certificazione con limite massimo di 20.000 euro per anno e sostituto d’imposta. 29. Comunicazione dell’8 per mille, del 5 e del 2 per mille dell’IRPEF È possibile effettuare più di una scelta nella scheda destinata all’8 per mille, del 5 e del 2 per mille? Come va comunicata la scheda? Quali sono le modalità di comunicazione? Come per lo scorso anno, ciascun contribuente può utilizzare una scheda unica per la scelta della destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’Irpef (contenuto nel modello sintetico). In particolare, il contribuente può destinare: l’otto per mille del gettito IRPEF allo Stato oppure ad un’Istituzione religiosa; il cinque per mille della propria IRPEF a determinate finalità; il due per mille della propria IRPEF in favore di un partito politico. Da quest’anno, la scheda per la scelta della destinazione del 2 per mille si arricchisce di un nuovo campo, ossia l’“associazione culturale”. Sul punto non bisogna dimenticare che le scelte della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF non sono in alcun modo alternative fra loro e possono pertanto essere tutte espresse. Tali scelte non determinano maggiori imposte dovute. La scheda va presentata, in busta chiusa, entro lo stesso termine di scadenza previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi Mod. UNICO 2017 Persone Fisiche (30 settembre 2017). Informati Srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03426730796 13 www.fiscal-focus.it La scelta può essere comunicata: allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmetterla all’Amministrazione Finanziaria. Il servizio di ricezione della scheda da parte degli uffici postali è gratuito; ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica (professionista, CAF, ecc.). Quest’ultimo deve rilasciare, anche se non richiesta, una ricevuta attestante l’impegno a trasmettere le scelte. Gli intermediari hanno facoltà di accettare la scheda e possono chiedere un corrispettivo per l’effettuazione del servizio prestato. Non bisogna dimenticare che la busta da utilizzare per la presentazione della scheda deve recare l’indicazione: ⇒ “SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL’OTTO, DEL CINQUE E DEL DUE PER MILLE DELL’IRPEF”; ⇒ il codice fiscale, il cognome e nome del contribuente. La scheda deve essere integralmente presentata anche nel caso in cui il contribuente abbia espresso soltanto una delle scelte consentite (otto o cinque o due per mille dell’IRPEF). Inoltre, la scheda per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF può essere presentata direttamente dal contribuente avvalendosi del servizio telematico. Informati Srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03426730796 14 www.fiscal-focus.it LE DATE DA RICORDARE… Argomento Già pubblicati Il secondo acconto ricalcoli e operazioni straordinarie 15.11.2016 Imu e Tasi 22.11.2016 Gli omaggi e le spese di rappresentanza 29.11.2016 Acconti Iva 06.12.2016 Crediti imposta investimenti mezzogiorno 13.12.2016 Le operazioni di fine anno sul bilancio 20.12.2016 D.L 193 10.01.2017 Comunicazione TS 10.01.2017 Legge di Bilancio 2017 17.01.2017 Dichiarazione IVA 1 - Aspetti generali 24.01.2017 Dichiarazione IVA 2 - la compilazione dei quadri e casi particolari 31.01.2017 Ecobonus e cessione del credito fiscale 07.02.2017 Certificazione Unica 14.02.2017 Argomento Da pubblicare Telefisco e Videoforum 21.02.2017 Informati Srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03426730796 15 www.fiscal-focus.it