N. 7 14.02.2017

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N. 7 14.02.2017
1.
La Certificazione Unica 2017
N. 7 14.02.2017
• Modalità di consegna
• Il sistema sanzionatorio
• Obbligo di indicazione del CF del coniuge anche se non
a carico
• Il quadro CT
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Sommario
La Certificazione Unica 2017 .................... 1
1. Compilazione del quadro CT ........................... 4
2. Omissione del quadro CT ................................ 4
3. Presentazione del quadro CT .......................... 4
4. Nuovo termine di consegna per il mod.
“sintetico”.......................................................... 5
5. Consegna della CU al contribuente ................. 5
25.Compilazione dei dati relativi al rapporto di
lavoro e ai giorni ............................................. 12
26.Compilazione dei campi relativi al rapporto
di lavoro .......................................................... 12
27.Certificazione relativa al soggetto deceduto 12
28.Sistema sanzionatorio ................................... 12
29.Comunicazione dell’8 per mille, del 5 e del 2
per mille dell’IRPEF ......................................... 13
6. Operazioni straordinarie con estinzione del
precedente sostituto d’imposta ...................... 5
7. Invio multiplo .................................................... 6
8. Modalità d’invio del flusso informativo ........... 6
9. Invio della CU in caso di più intermediari........ 6
10.Errori nella ricevuta Pdf.................................... 6
11.Flussi d'invio multipli delle certificazioni dati
lavoro dipendente ed assimilati di un
sostituto d'imposta .......................................... 6
12.Trasmissione CU in caso di scarto ................. 7
13.Tempi di elaborazione eccessivi ..................... 7
14.Dati non coerenti con quelli inviati .................. 7
15.Integrazione o correzione di certificazioni
precedentemente inviate ................................. 7
16.Invio dati non utili per la compilazione del
mod. 730 precompilato.................................... 8
17.Lavoratore autonomo e invio duplice ............. 9
18.Scarto telematico CU ....................................... 9
19.Importazione dati CU 2016 .............................. 9
20.CU e mod. 770 .................................................. 9
21.Codice fiscale errato o mancante ................. 10
22.Codice fiscale dell’ex coniuge ....................... 10
23.Compilazione CU in caso di attività sportiva
dilettantistica .................................................. 11
24.Compilazione CU in caso di redditi 2016 non
percepiti .......................................................... 11
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La Certificazione Unica 2017
L’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento n. 10044 del 16 gennaio 2017, ha approvato il
modello della Certificazione Unica (CU 2017), relativa all’anno 2016, unitamente alle istruzioni di
compilazione, nonché del frontespizio per la trasmissione telematica e del quadro CT con le
relative istruzioni. Inoltre, sono state individuate le modalità per la comunicazione dei dati
contenuti nelle Certificazioni Uniche e approvate le relative specifiche tecniche per la trasmissione
telematica.
La prima vera novità da rilevare sta nella consegna del “modello sintetico” al contribuente che,
grazie al “Decreto Fiscale” (D.L. n. 193/2016, convertito nella L. n. 225/2016), slitta dal 28 febbraio
2017 al 31 marzo 2017. Quindi i sostituti d’imposta avranno circa un mese in più per consegnare
la CU 2017; tuttavia, ciò che in realtà potrebbe sembrare una semplificazione, non lo è affatto, in
quanto è rimasta ferma la scadenza del 7 marzo 2017 per la trasmissione telematica all’Agenzia
delle Entrate delle Certificazioni Uniche da parte dei datori di lavoro e degli enti pensionistici.
Altre importanti novità da rilevare riguardano le nuove sezioni per:
 l’inserimento dei premi di risultato e per la gestione dei rimborsi di beni e servizi non
soggetti a tassazione;
 la gestione del regime speciale (D.Lgs. n. 147/2015) concernente i redditi di lavoro
dipendente prodotti in Italia da soggetti che trasferiscono nel territorio dello Stato italiano
la propria residenza e che concorrono alla formazione del reddito complessivo entro il 70%
del suo ammontare;
 la gestione dei rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione.
Tra le conferme, invece, è possibile evidenziare che anche per quest’anno la CU 2017 servirà per
attestare redditi di lavoro dipendente equiparati ed assimilati, redditi di lavoro autonomo,
provvigioni e redditi diversi nonché contributi previdenziali e assistenziali, corrisposti nel corso del
periodo d’imposta 2016.
Si ricorda, inoltre, che l’art. 1, co. 953 della Legge di Stabilità 2016 (L. n. 208/2015) equipara “a
tutti gli effetti” le trasmissioni telematiche dei dati contenuti nelle CU all’obbligo di dichiarazione
previsto dall’art. 4, comma 1, DPR n. 322/1998 (Modello 770 Semplificato).
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Di conseguenza, anche per quest’anno, entrano a far parte della CU una serie di dati che prima
andavano indicati nel mod. 770 semplificato (es. acconto e anticipi TFR), il quale conterrà ora
esclusivamente i quadri riepilogativi (ST, SV, SX, SY).
Pertanto, viene mantenuta l’impostazione dello scorso anno che prevede lo sdoppiamento della
Certificazione.
In sostanza, c’è una Certificazione Unica “sintetica” da consegnare al lavoratore
entro il nuovo termine del 31 marzo 2017 e un modello “ordinario” che invece va
inviato all’Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo 2017.
In realtà, le novità più sostanziali si sono avute lo scorso anno per via del Mod. 730 precompilato,
in quanto per poter consentire all’Agenzia delle Entrate di mettere a disposizione del contribuente
entro il 15 aprile di ciascun anno il modello 730, i dati delle Certificazioni Uniche devono essere
comunicati entro il 7 marzo, in quanto propedeutici all’emissione delle dichiarazioni stesse.
A partire dal periodo d’imposta 2014 (e quindi anche per il 2015) l’Amministrazione Finanziaria
dovrà, infatti, fornire ai contribuenti, ove possibile, la dichiarazione dei redditi (Mod. 730) che
riporterà i dati fiscali necessari per la liquidazione di eventuali imposte a debito o a credito.
Alla luce di ciò, l’Amministrazione Finanziaria ha ritenuto opportuno incrementare la “vecchia
certificazione” con ulteriori dati utili per la precompilazione del Mod. 730, inserendo, oltre agli
ordinari dati anche:
 i dati relativi al coniuge e familiari a carico (con inserimento anche del codice fiscale del
coniuge anche se non a carico);
 i redditi corrisposti in favore di lavoratori autonomi occasionali (i cui redditi possono
essere indicati nel quadro D del Modello 730);
 i redditi di lavoro autonomo abituale;
 altre tipologie reddituali, quali le provvigioni.
Non bisogna dimenticare che – anche per quest’anno – l’invio delle CU 2017 contenenti
esclusivamente redditi non dichiarabili mediante il mod. 730 precompilato (es. redditi di lavoro
autonomo non occasionale), può avvenire – così come per lo scorso anno – anche dopo il 7 marzo
2017 senza l’applicazione di sanzioni.
Mentre resta confermata e perentoria la predetta data negli altri casi.
L’invio telematico della Certificazione Unica non sostituisce l’obbligo di presentazione del Mod.
770, da inviare telematicamente entro il 31 luglio di ciascun anno.
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Riepilogando, quindi, con la Certificazione Unica 2017 è possibile attestare l’erogazione, nel corso
del 2016, di valori e somme per:
 redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati a quelli di lavoro dipendente,
assoggettati a tassazione ordinaria, a tassazione separata e a ritenuta a titolo d’imposta e
ad imposta sostitutiva (articoli 49 e 50 del TUIR);
 redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi di cui all’art. 53 e 67 del TUIR,
soggetti a ritenuta;
 provvigioni comunque denominate per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti
di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di
procacciamento d’affari, corrisposti nel 2015 nonché provvigioni derivanti da vendita a
domicilio di cui all’art. 19 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, assoggettate a ritenuta a titolo
d’imposta, cui si sono rese applicabili le disposizioni contenute nell’art. 25-bis del D.P.R.
29 settembre 1973, n. 600;
 compensi erogati nel 2016 a seguito di procedure di pignoramenti presso terzi di cui
all’art. 21, comma 15, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449;
 somme erogate a seguito di procedure di esproprio di cui all’art. 11, della Legge 30
dicembre 1991, n. 413;
 corrispettivi erogati nel 2016 per prestazioni relative a contratti d’appalto per cui si sono
rese applicabili le disposizioni contenute nell’art. 25-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n.
600;
 indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di agenzia, per la cessazione da
funzioni notarili e per la cessazione dell’attività sportiva quando il rapporto di lavoro è di
natura autonoma (lettere d), e), f), dell’art. 17, comma 1, del TUIR);
 ritenute di acconto operate;
 detrazioni effettuate.
La CU deve comprendere anche l’ammontare dei redditi corrisposti nel periodo d’imposta 2016
che non hanno comportato la formazione del reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi, dei
dati previdenziali ed assistenziali relativi alla contribuzione versata o dovuta agli enti
previdenziali.
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1.
Compilazione del quadro CT
Chi deve compilare il CT? E chi invece ne è
escluso?
Se c’è almeno una certificazione di reddito di
lavoro dipendente, il quadro CT:
→ deve essere sempre allegato: se il
sostituto d’imposta non abbia in
precedenza già validamente presentato
una
comunicazione
CSO.
La
comunicazione deve essere compilata
per ogni fornitura in caso di più invii
contenenti almeno una certificazione di
redditi di lavoro dipendente;
→ non deve essere allegato: se il sostituto
d’imposta aveva già in precedenza
validamente
presentato
una
comunicazione CSO.
In altri termini, deve essere compilato:
 dai sostituti d’imposta che non hanno
presentato, a partire dal 2011, l’apposito
modello per la “Comunicazione per la
ricezione in via telematica dei dati relativi
ai
mod.
730-4
resi
disponibili
dall’Agenzia delle Entrate” e che
trasmettono almeno una certificazione di
redditi di lavoro dipendente;
mentre, non deve essere compilato:
 dai sostituti d’imposta che intendono
variare i dati già comunicati a partire dal
2011. Per le variazioni (ad esempio,
variazione di sede Entratel, indicazione
dell’intermediario o variazione dello
stesso) deve essere utilizzato il modello
“Comunicazione per la ricezione in via
telematica dei dati relativi ai mod. 730-4
resi disponibili dall’Agenzia delle
Entrate” disponibile sul sito dell’Agenzia
delle Entrate;
 in caso di trasmissione di una fornitura di
annullamento o sostituzione.
2.
Omissione del quadro CT
Devo presentare, con un'unica fornitura, 5
certificazioni di lavoro dipendente e 5
certificazioni di lavoro autonomo, ma ho
dimenticato il quadro CT, pur essendo obbligato.
Verrà scartata l’intera fornitura?
I sostituti d'imposta che in precedenza hanno
validamente presentato una comunicazione CSO
ovvero il quadro CT con la Certificazione Unica
2017, non dovranno presentare il quadro CT.
L'eventuale presenza del predetto quadro
comporterà lo scarto dell'intera comunicazione e
pertanto di tutte le CU in essa contenute.
I sostituti d'imposta che in precedenza non hanno
validamente presentato una comunicazione CSO
ovvero il quadro CT con la certificazione 2017,
devono presentare il quadro CT nel caso in cui si
intendano inviare certificazioni di lavoro
dipendente per le quali risulta presente il quadro
DB. Nell’ ipotesi prospettata l'assenza del quadro
CT comporta lo scarto di tutte le certificazioni di
lavoro dipendente (nelle quali risulta compilato il
quadro DB) mentre risulteranno validamente
presentate le certificazioni di lavoro autonomo.
3.
Presentazione del quadro CT
Nel caso d’invio di certificazioni uniche
relative a redditi di lavoro dipendente o
assimilato, sono sempre obbligato alla
presentazione del quadro CT?
L'invio del quadro CT è un adempimento
finalizzato all'indicazione dell'indirizzo dell'utenza
telematica del sostituto d'imposta (ovvero
dell'intermediario da lui delegato) per la ricezione
in via telematica dei dati relativi ai modelli 730-4
resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate.
Pertanto, nella ipotesi in cui, il sostituto d'imposta
non abbia in precedenza validamente presentato
una comunicazione CSO ovvero non abbia
presentato il quadro CT con la CU 2017, l'assenza
del quadro CT comporta lo scarto delle singole
certificazioni di lavoro dipendente per le quali
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risulta presente il quadro DB (Dati fiscali). Non
saranno scartate invece le certificazioni di lavoro
dipendente nelle quali risultano compilati
esclusivamente i quadri DC (Enti previdenziali), DF
(TFR) o DN (Annotazioni).
4.
Nuovo termine di consegna per il mod.
“sintetico”
Quale modello di Certificazione Unica deve
essere rilasciato al contribuente? Ed entro quale
data?
Per la consegna della Certificazione Unica
2017, così come per lo scorso anno, viene
confermato l’obbligo di rilasciare il modello
“sintetico”.
Grazie al “Decreto Fiscale” (D.L. n. 193/2016,
convertito nella L. n. 225/2016) tale termine slitta
dal 28 febbraio 2017 al 31 marzo 2017. Quindi i
sostituti d’imposta avranno circa un mese in più
per consegnare la CU 2017; tuttavia, ciò che in
realtà potrebbe sembrare una semplificazione,
non lo è affatto, in quanto è rimasta ferma la
scadenza del 7 marzo 2017 per la trasmissione
telematica all’Agenzia delle Entrate delle
Certificazioni Uniche da parte dei datori di lavoro
e degli enti pensionistici.
5.
Consegna della CU al contribuente
Posso inoltrare la CU in formato elettronico
al contribuente?
Premesso che il sostituto d’imposta dovrà
consegnare la Certificazione Unica 2017 al
contribuente in duplice copia – con allegate le
istruzioni per il contribuente – è facoltà del
sostituto d’imposta trasmettere al contribuente la
CU in formato elettronico, purché sia garantita al
soggetto la possibilità di entrare nella
disponibilità della stessa e di poterla
materializzare per i successivi adempimenti.
Tale modalità di consegna, pertanto, potrà essere
utilizzata solo nei confronti di quanti siano dotati
degli strumenti necessari per ricevere e stampare
la certificazione rilasciata per via elettronica.
Ad esempio, è escluso l’invio telematico nelle
ipotesi in cui il sostituto sia tenuto a rilasciare agli
eredi la certificazione relativa al dipendente
deceduto ovvero quando il dipendente abbia
cessato il rapporto di lavoro.
Resta, dunque, in capo al sostituto d’imposta
l’onere di accertarsi che ciascun soggetto si trovi
nelle condizioni di ricevere in via elettronica la
certificazione, provvedendo, diversamente, alla
consegna in forma cartacea.
6.
Operazioni straordinarie con estinzione del
precedente sostituto d’imposta
In caso di operazioni straordinarie con
estinzione del precedente sostituto d’imposta
che ha effettuato le operazioni di conguaglio, da
chi viene emessa la certificazione unica e chi ne
effettua la trasmissione?
Nel caso non vi sia prosecuzione dell’attività
da parte di altri, le certificazioni devono essere
emesse e trasmesse in nome e per conto del
soggetto estinto da parte del liquidatore, curatore
fallimentare, commissario liquidatore o dagli
eredi, che indicheranno il proprio nominativo nella
sezione “Dati relativi al rappresentante firmatario
della comunicazione” posta nel frontespizio della
comunicazione intestata al soggetto estinto.
In caso invece di prosecuzione dell’attività, con
riferimento ai redditi di lavoro dipendente, se le
operazioni di conguaglio di fine anno o di fine
rapporto sono state effettuate dal soggetto
estinto, il soggetto che prosegue l’attività deve
trasmettere le certificazioni per ciascun
percipiente, indicando nel frontespizio e nella
sezione dati anagrafici delle singole certificazioni
i propri dati. A titolo informativo, nella
certificazione cartacea rilasciata al percipiente,
viene riportata l’annotazione cod. GI per informare
il contribuente che le operazioni di conguaglio
sono state effettuate dal sostituto estinto.
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7.
Invio multiplo
Come devo comportarmi se per errore ho
inviato più volte le stesse certificazioni?
In tal caso l'utente dovrà eliminare le
certificazioni duplicate inviando una nuova
fornitura riservata esclusivamente alle sole
certificazioni da annullare. Per tali certificazioni,
nel flusso di annullamento, dovrà essere indicato
il relativo protocollo telematico (rilasciato per
ciascuna certificazione precedentemente inviata),
riportato nella ricevuta rilasciata dai servizi
telematici.
8.
Modalità d’invio del flusso informativo
Può il sostituto d’imposta compilare e
inviare una sola certificazione per tutti i
percipienti, che siano essi dipendenti o lavoratori
autonomi? Oppure si deve procedere con una
certificazione per ogni dipendente e per ogni
lavoratore autonomo o contratto d'appalto?
Ad esempio, nel caso di un condominio, si deve
predisporre una certificazione per ogni fornitore
con ritenuta?
All’interno di un unico flusso telematico vi
sarà la possibilità di inviare più certificazioni per
singoli dipendenti e singoli lavoratori autonomi. In
ogni caso, per ogni percettore si deve generare
una certificazione unica che sia autonoma e
specifica.
9.
Invio della CU in caso di più intermediari
Il sostituto d’imposta che si avvale dell'opera
di più intermediari dovrà predisporre un’unica
Certificazione unica, come accade per il Modello
770? Possono i diversi intermediari adempiere in
modo autonomo?
Rifacendosi alle istruzioni del modello è
possibile affermare che è facoltà del sostituto
d’imposta suddividere il flusso telematico
inviando, oltre al frontespizio ed eventualmente il
quadro CT, le certificazioni dati lavoro dipendente
ed assimilati separatamente dalle certificazioni
dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.
10. Errori nella ricevuta Pdf
La ricevuta in formato PDF contiene dati
relativi ad altri invii, effettuati in precedenza.
Cosa fare?
In alcuni casi il file PDF con le ricevute
relative ad un determinato invio sembra contenere
anche ricevute relative ad altri invii, effettuati dal
medesimo utente. In alcune situazioni, dipendenti
dalle impostazioni effettuate dall’utente, i file
temporanei utilizzati dall’applicazione Entratel
non vengono correttamente cancellati prima di
ogni visualizzazione di ricevuta in formato PDF. Il
problema si risolve cancellando manualmente i
file temporanei oppure, automaticamente,
chiudendo e riaprendo l’applicazione Entratel.
11. Flussi d'invio multipli delle certificazioni dati
lavoro dipendente ed assimilati di un
sostituto d'imposta
Le istruzioni alla CU a pagina 1 precisano “È
data facoltà ai sostituti d’imposta di suddividere
il flusso telematico inviando, oltre il frontespizio
ed eventualmente il quadro CT, le certificazioni
dati
lavoro
dipendente
ed
assimilati
separatamente dalle certificazioni dati lavoro
autonomo, provvigioni e redditi diversi". Oltre
all’invio separato delle certificazioni di lavoro
dipendente e lavoro autonomo, è possibile
suddividere le certificazioni dati lavoro
dipendente ed assimilati di un sostituto
d'imposta in più flussi?
Si conferma la possibilità di inviare flussi
separati anche per la stessa categoria di reddito,
ad esempio il caso in cui il sostituto gestisce le
medesime tipologie reddituali con applicativi
diversi ed a volte per il tramite di distinti
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professionisti. Le modalità stabilite per la
comunicazione delle certificazioni uniche non
precludono infatti la possibilità di effettuare più
invii separati, avendo incentrato la trasmissione
dei dati e gli eventuali scarti sulle singole
certificazioni e non sull’intero flusso.
Ciò che deve essere evitato, per consentire la
corretta elaborazione dei dati, è invece la
frammentazione in più certificazioni del reddito di
lavoro dipendente o assimilato afferente al
medesimo percipiente.
12. Trasmissione CU in caso di scarto
Ho inviato 40 certificazioni ma nella ricevuta
di presentazione ne risultano scartate 2. Devo
inviare nuovamente tutte le 40 certificazioni?
Devono essere inviate con un nuovo flusso le
sole certificazioni scartate per le quali il sistema
non ha rilasciato alcun protocollo telematico di
presentazione.
13. Tempi di elaborazione eccessivi
I tempi di elaborazione e di predisposizione
delle ricevute appaiono eccessivi. Cosa fare?
I tempi di elaborazione delle CU e di
predisposizione delle relative ricevute dipendono
dalla numerosità e consistenza dei flussi che
l’Agenzia sta ricevendo; in questi ultimi giorni, in
prossimità della scadenza, può capitare che un
file rimanga nello stato “In Elaborazione" anche
per qualche ora.
Ciò non deve destare preoccupazione:
→ tutti i file finora ricevuti sono stati
acquisiti ed elaborati.
14. Dati non coerenti con quelli inviati
La ricevuta contiene dati non coerenti con
quelli inviati. Cosa fare?
In fase di elaborazione di alcune ricevute, si è
verificato un errore di valorizzazione di due campi
(in particolare quelli relativi a “Casi di esclusione
dalla precompilata” ed “Eventi eccezionali”).
L’errore riguardava la sola ricevuta e non ha
compromesso in alcun modo la ricezione corretta
del file inviato. Gli utenti interessati dall’anomalia
riceveranno, nei prossimi giorni, un messaggio
nella propria area autenticata che indicherà loro le
modalità per prelevare le ricevute corrette.
15.
Integrazione o correzione di certificazioni
precedentemente inviate
Come posso integrare o eliminare una
certificazione inviata in precedenza?
Non è possibile integrare o eliminare
direttamente i dati di una certificazione già
validamente presentata. Qualora si intenda
effettuare una modifica è quindi necessario
procedere alla sostituzione o all’annullamento di
una certificazione già trasmessa ed accolta, con
la predisposizione di una nuova fornitura riservata
esclusivamente alle sole certificazioni da
annullare o sostituire.
In caso di semplice annullamento l’utente dovrà:
 barrare la casella Annullamento posta nel
frontespizio;
 compilare una nuova certificazione
riportando solo la parte relativa ai dati
anagrafici del contribuente;
 impostare con il valore “A” il campo 9
della parte fissa del record D della C.U.
che si intende annullare;
 riportare nei campi 6 e 7 della parte fissa
del record D il protocollo telematico
attribuito dai Servizi telematici alla
singola CU che si intende annullare;
 i record G e H non devono essere riportati.
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A seguito dell’annullamento l’utente potrà inviare
nuovamente entro i termini la certificazione
corretta o integrata nel suo contenuto.
In caso di sostituzione di una certificazione
precedentemente inviata l’utente dovrà:
 barrare la casella Sostituzione posta nel
frontespizio;
 compilare una nuova certificazione
comprensiva delle modifiche dei dati
fiscali;
 impostare con il valore “S” il campo 9
della parte fissa del record D della C.U.
che si intende sostituire;
 riportare nei campi 6 e 7 della parte fissa
del record D il protocollo telematico
attribuito dai Servizi telematici alla
singola CU che si intende sostituire.
La
nuova
certificazione
sostituisce
integralmente la precedente. Qualora nella
certificazione originaria che si sostituisce era
presente sia la certificazione di redditi di
lavoro dipendente che la certificazione di
redditi di lavoro autonomo, la nuova
certificazione dovrà contenere sia la parte di
lavoro dipendente che quella di lavoro
autonomo, ancorché le modifiche abbiano
interessato solo una parte della certificazione
unica.
16. Invio dati non utili per la compilazione del
mod. 730 precompilato
Sto per compilare le Certificazioni Uniche
dei miei clienti e mi sorge il dubbio se anche per
quest’anno è possibile inviare i dati che non sono
utili per la compilazione del mod. 730
precompilato entro la scadenza del mod.
770/semplificato.
Per poter consentire all’Agenzia delle Entrate
di mettere a disposizione del contribuente entro il
15 aprile di ciascun anno il nuovo modello 730
precompilato, i dati delle Certificazioni Uniche
devono essere comunicati entro il 7 marzo, in
quanto
propedeutici
all’emissione
delle
dichiarazioni stesse.
A tal proposito, l’Amministrazione Finanziaria ha
ritenuto opportuno incrementare – già dallo
scorso anno – la “vecchia certificazione” con
ulteriori dati utili per la precompilazione del Mod.
730, inserendo, oltre agli ordinari dati anche:
 i dati relativi al coniuge e familiari a carico
(con inserimento anche del codice fiscale
del coniuge anche se non a carico);
 i redditi corrisposti in favore di lavoratori
autonomi occasionali (i cui redditi
possono essere indicati nel quadro D del
Modello 730);
 i redditi di lavoro autonomo abituale;
 altre tipologie reddituali, quali le
provvigioni.
Sul punto, l’Agenzia delle Entrate ha
avuto modo di chiarire che l’invio
delle
CU
2017
contenenti
esclusivamente
redditi
non
dichiarabili mediante il mod. 730 precompilato
(es. redditi di lavoro autonomo non
occasionale), può avvenire - così come per lo
scorso anno - anche dopo il 7 marzo 2017
senza l’applicazione di sanzioni. Mentre resta
confermata e perentoria la predetta data negli
altri casi.
L’invio telematico della Certificazione Unica non
sostituisce l’obbligo di presentazione del Mod.
770, da inviare telematicamente entro il 31 luglio
di ciascun anno. Infatti, al fine di evitare una
duplicazione d’informazioni, e per rispondere
all’esigenza di semplificazione da parte degli
organi rappresentativi dei soggetti tenuti alla
trasmissione, il modello 770/2017 è composto dei
soli quadri riepilogativi (ST, SV, SX, SY) e non
contiene più i dati di dettaglio delle singole
Certificazioni Uniche le quali sono trasmesse
all’Agenzia delle Entrate autonomamente.
Ciò in considerazione del fatto che la Legge di
Stabilità 2016 (art. 1, co. 953 della L. n. 208/2015)
ha equiparato “a tutti gli effetti” le trasmissioni
telematiche dei dati contenuti nelle CU alla
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esposizione dei medesimi nella dichiarazione dei
sostituti d’imposta.
Dunque, i due adempimenti non possono più
essere considerati alternativi atteso che le
informazioni contenute nella Certificazione Unica
non sono più ricomprese nel modello 770.
CERTIFICAZIONE UNICA
TERMINE SCADENZA INVIO
DATI UTILI PER LA
COMPILAZIONE
DEL 730
PRECOMPILATO
7 MARZO 2017
ALTRI DATI
ENTRO IL TERMINE
PER LA
PRESENTAZIONE DEL
MODELLO 770
17. Lavoratore autonomo e invio duplice
Se un lavoratore autonomo ha svolto
prestazioni professionali per 5.000 euro nel 2016
e 15.000 euro con partita IVA dal medesimo
committente, dovrà inviare due distinte
certificazioni con le relative causali?
Sì, le stesse Istruzioni Ministeriali precisano
che, in presenza di più compensi erogati allo
stesso percipiente, il sostituto d’imposta deve
compilare, trattandosi di compensi di natura
diversa, tante certificazioni quanti sono i
compensi erogati nell’anno, avendo cura di
numerare
progressivamente
le
singole
certificazioni riguardanti il medesimo percipiente.
18. Scarto telematico CU
Cosa succede in caso di scarto telematico
del file contenente le CU?
→
in tal caso il soggetto dovrà effettuare
un ulteriore invio ordinario di tutte le
Certificazioni;
singole Certificazioni;
→ in tal caso il soggetto dovrà effettuare
un ulteriore invio ordinario, contenente
le sole Certificazioni rettificate. Si deve
tener presente che non si devono
ritrasmettere le certificazioni già
accolte.
Si precisa che non si applicano sanzioni se si
effettua un nuovo invio entro i cinque giorni
lavorativi successivi al 7 marzo 2016.

19. Importazione dati CU 2016
È possibile importare i dati contenuti nella
Certificazione Unica 2016 per la predisposizione
della nuova Certificazione Unica 2017?
Da quest'anno, per agevolare i piccoli e medi
sostituti d'imposta, il prodotto di compilazione
della Certificazione Unica 2017 consente
l'importazione dei dati anagrafici dei singoli
percipienti contenuti nella Certificazione unica
2017.
20. CU e mod. 770
Anche quest’anno invierò le Certificazioni
Uniche.
In considerazione del fatto che i dati del modello
770 sono già stati inviati con quest’ultime, posso
evitare di presentare il modello 770?
No, i due adempimenti non possono essere
ritenuti alternativi, soprattutto in vista delle
semplificazioni introdotte da quest’anno nel
modello 770.
In tal caso, bisogna verificare che lo scarto
riguardi:
 l’intero file telematico;
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21. Codice fiscale errato o mancante
Nell'invio delle certificazioni devo indicare il
codice fiscale anche se il percipiente è residente
all'estero? Inoltre, se il codice fiscale risulta
formalmente corretto ma non esistente in
Anagrafe Tributaria, la relativa certificazione
viene scartata?
Con la Legge di Stabilità 2016 è stato
modificato il comma 6-quinquies dell'articolo 4
del DPR 322 del 1998. In particolare nell'ultimo
periodo è stato previsto che “Le trasmissioni in via
telematica effettuate ai sensi del presente
comma sono equiparate a tutti gli effetti all’
esposizione dei medesimi dati nella dichiarazione
di cui al comma 1”. Pertanto, rivestendo la
certificazione unica carattere dichiarativo, è
prevista l'obbligatorietà dell'indicazione del
codice fiscale anche per i soggetti residenti
all'estero.
Si conferma per la corretta effettuazione
dell'adempimento che il codice fiscale deve
essere non soltanto formalmente corretto ma
valido ed esistente in Anagrafe tributaria.
22. Codice fiscale dell’ex coniuge
Nelle CU 2017 redditi 2016 in caso di un
contribuente separato occorre indicare il codice
fiscale del coniuge?
Già dallo scorso anno, in occasione della CU
2016, il datore di lavoro è tenuto ad indicare i dati
relativi al coniuge e ai familiari a carico nella
predetta Certificazione.
Le istruzioni alla compilazione della CU 2017,
pubblicati con Provvedimento n. 10044/2017
dall’Agenzia delle Entrate, prevedono a tal
proposito che bisogna indicare tutti i dati relativi
ai familiari che nel 2016 sono stati fiscalmente a
carico del sostituito ai fini della corretta verifica
dell’attribuzione delle detrazioni.
In particolare:
 nei righi da 1 a 10 dovrà essere indicato il
grado di parentela:





 barrando “C” per coniuge;
 “F1” per primo figlio;
 “F” per figli successivi al primo;
 “A” per altro familiare;
 “D” per figlio con disabilità;
il codice fiscale;
il numero dei mesi a carico;
figlio di età inferiore ai 3 anni (indicare il
numero dei mesi per i quali il figlio ha
avuto un’età inferiore ai tre anni);
percentuale di detrazione spettante;
percentuale di detrazione spettante per
famiglie numerose.
Anche quest’anno, quindi, è richiesta l’indicazione
del Codice Fiscale del coniuge, anche se non
fiscalmente a carico. Alla luce del fatto che
l’adempimento in questione sta mettendo in serie
difficoltà i sostituti d’imposta e intermediari – si
pensi ad esempio al caso in cui il contribuente per
dimenticanza o volontariamente non fornisca il
dato – a parere di chi scrive, qualora vi sia
separazione legale il Codice Fiscale del coniuge
va comunque indicato, fintantoché non interviene
(eventualmente) il divorzio. Con la separazione
legale, infatti, i coniugi non pongono fine al
rapporto matrimoniale, ma ne sospendono gli
effetti nell'attesa o di una riconciliazione o di un
provvedimento di divorzio.
Di converso, cosa ben diversa è il divorzio che
pone fine agli effetti civili del matrimonio, sia sul
piano personale (uso del cognome del marito,
presunzione di concepimento, etc.), sia sul piano
patrimoniale. In quest’ultimo caso, quindi, sempre
a parere di chi scrive, non bisogna indicare il dato.
È chiaro che quanto appena detto non è
confermato dall’Agenzia delle Entrate, la quale
nulla ha chiarito in merito nelle istruzioni se non
l’obbligo di indicare il CF del coniuge anche se non
a carico. In ogni caso, si attende un intervento di
prassi per fare luce sulla questione.
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23. Compilazione CU in caso di attività sportiva
dilettantistica
Devono inviare la Certificazione Unica anche
coloro che hanno corrisposto somme per attività
sportiva dilettantistica al di sotto del limite di
7.500 euro?
Sono obbligati all’invio della nuova
Certificazione Unica anche coloro che hanno
corrisposto somme e valori che non hanno
scontato la ritenuta fiscale, perché al di sotto del
limite di “franchigia” previsto dalla legge come, ad
esempio, le somme corrisposte per attività
sportiva dilettantistica al di sotto del limite di
7.500 euro.
24. Compilazione CU in caso di redditi 2016 non
percepiti
Sto predisponendo una CU relativa a un
lavoratore dipendente al quale non sono state
pagate le retribuzioni 2016 dal datore di lavoro.
Come devo comportarmi? Invio solo i dati
previdenziali e TFR o devo indicare anche i
presunti redditi che avrebbe dovuto percepire?
Sul punto si ricorda innanzitutto che il reddito
di lavoro dipendente è tassato per cassa, non per
competenza.
Difatti, l’art. 51, co. 1 del TUIR
stabilisce che:
“Il reddito di lavoro dipendente è
costituito da tutte le somme e i valori
in genere, a qualunque titolo percepiti nel
periodo d'imposta, anche sotto forma di
erogazioni liberali, in relazione al rapporto di
lavoro. Si considerano percepiti nel periodo
d'imposta anche le somme e i valori in genere,
corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12
del mese di gennaio del periodo d'imposta
successivo a quello cui si riferiscono”.
effettivamente percepiti. Tant’è che il lavoratore
in questione, in sede di dichiarazione dei redditi,
non potrà essere tassato per i redditi non
percepiti, proprio in considerazione del fatto che il
reddito da lavoro dipendente va inserito nel 730
con il cosiddetto “criterio di cassa".
Dunque, nel prospetto relativo alla certificazione
lavoro dipendente, assimilati ed assistenza
fiscale, il campo 1 o 2 (a secondo se il lavoratore
ha un contratto a tempo indeterminato o
determinato) non dovrà essere compilato. È
chiaro che nel caso di specie bisogna
effettivamente
dimostrare,
in
caso
di
accertamento dell’Agenzia delle Entrate, che non
è stata emessa alcuna busta paga in favore del
lavoratore.
Per quanto concerne invece i dati relativi alle
contribuzioni dovute all’INPS per i lavoratori
dipendenti, si pone in evidenza che, in materia di
previdenza obbligatoria, il dato normativo somme
e valori “percepiti”, espresso al menzionato
comma 1 dell’articolo 51 del TUIR, non esaurisce
la nozione di retribuzione imponibile ai fini
contributivi,
specificata
quest’ultima,
più
propriamente ed incisivamente, attraverso il
concetto di redditi “maturati” nel periodo di
riferimento.
In altri termini, tale nozione non comprende solo
quanto percepito dal lavoratore, ma include,
anche se non corrisposti, somme e valori “dovuti”
per legge, regolamento, contratto collettivo o
individuale.
Tale conseguenza discende dal principio, già
largamente affermato in giurisprudenza in
correlazione all’automatismo della costituzione
del rapporto previdenziale, che si determina al
sorgere del rapporto di lavoro, e successivamente
codificato in diritto positivo dall’articolo 1, comma
1, del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito dalla
L. 7 dicembre 1989, n. 389 e successive
modificazioni.
In definitiva, bisogna comunque compilare il
campo relativo ai “Dati Previdenziali” e “TFR”.
Dunque, il datore di lavoro (o l’intermediario
delegato) è tenuto ad iscrivere solo gli importi
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25. Compilazione dei dati relativi al rapporto di
lavoro e ai giorni
È possibile che la somma di quanto indicato
nel campo 6 “numero di giorni per i quali spettano
le detrazioni - lavoro dipendente" e nel campo 7
“numero di giorni per i quali spettano le
detrazioni - pensione" sia difforme dai giorni che
si desumano dal periodo del rapporto di lavoro
“data di inizio e data di cessazione del rapporto
di lavoro"?
Premesso che il campo “data di cessazione"
è alternativo al campo “in forza al 31/12", la
somma dei giorni riportata nei campi 6 e 7 deve
essere sempre uguale ai giorni che derivano da
quanto indicato nei punti 8 “data di inizio", 9 “data
di cessazione" o 10 “in forza al 31/12". L'eventuale
difformità è ammessa nelle sole ipotesi di
compilazione del campo 11 “Periodi particolari" e
della sezione “Dati relativi ai conguagli".
26. Compilazione dei campi relativi al rapporto
di lavoro
Se sono stati erogati da uno stesso
sostituto, sia redditi di lavoro dipendente sia
redditi di pensione ad uno stesso soggetto, come
devono essere compilati i campi relativi al
rapporto di lavoro?
Da quest'anno i dati relativi al rapporto di
lavoro devono essere compilati anche nel caso di
certificazioni che attestano redditi di pensione.
Nel caso prospettato il sostituto:
 dovrà riportare nella casella “data di
inizio" la data di inizio del rapporto di
lavoro;
 non dovrà compilare la casella "data di
cessazione" in quanto il percipiente ha
iniziato a percepire la pensione. Quindi se
il rapporto di pensione è in essere al
31/12 il sostituto dovrà barrare la casella
"in forza al 31/12".
27. Certificazione relativa al soggetto deceduto
Come bisogna compilare la “Certificazione
lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi”
qualora bisogna attestare la corresponsione di
redditi agli eredi del percettore delle somme?
In caso di decesso del percettore, il sostituto
d’imposta deve rilasciare agli eredi la
certificazione relativa al soggetto deceduto
attestante i redditi e le altre somme a lui
corrisposte, indicando nella parte “dati anagrafici”
i dati relativi al defunto.
In tal caso, la “Certificazione lavoro autonomo,
provvigioni e redditi diversi” va compilata come
segue:
 nella sezione “Dati anagrafici” devono
essere indicati i dati anagrafici dell’erede;
 l’importo dei redditi erogati all’erede deve
essere indicato al punto 4 della parte “Dati
fiscali” della certificazione relativa ai
redditi di lavoro autonomo, provvigioni e
redditi diversi e quello delle ritenute
operate al successivo punto 9;
 nel punto 8 “categorie particolari”
riportare il codice Z rilevabile dalla tabella
D posta in appendice alle presenti
istruzioni.
28. Sistema sanzionatorio
Qual è il regime sanzionatorio oggi vigente
in caso di omesso, tardivo o errato invio della
Certificazione Unica?
Lo scorso anno è entrato in vigore il “nuovo”
regime sanzionatorio in caso di omesso, tardivo o
errato invio della certificazione (art. 21 del D.Lgs.
n. 158/2015). In realtà, i nuovi limiti sanzionatori
sarebbero dovuti andare in vigore solamente
quest’anno (dal 1° gennaio 2017), ma per effetto
della Legge di Stabilità 2016 (art. 1, co. 952 della
L. n. 208/2015) i tempi si sono accorciati
esattamente di un anno.
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L'art. 21 del D.Lgs. n. 158/2015 ha
introdotto nell’ambito dell'art. 4
comma 6-quinquies del DPR
322/1998, nuovi limiti alle soglie
sanzionatorie in materia di Certificazione
Unica.
In particolare, le novità sono due:
1. è stato previsto un limite massimo di
sanzione fissato a 50.000 euro per
sostituto
d'imposta
per
ogni
certificazione omessa, tardiva o errata,
oltre alla previsione sanzionatoria
minima di 100 euro in deroga a quanto
previsto dall'art.12 D.LGS.472/1997;
2. è stato disposto che se la
certificazione viene inviata entro 60
giorni dal 7 marzo di ogni anno, la
sanzione è ridotta ad un terzo con un
massimo di 20.000 euro.
Dunque, oltre all’inasprimento delle sanzioni vi
sono anche tempi e modi diversi per effettuare
eventuali variazioni (oltre i 60 giorni si applica la
sanzione piena di 100 euro).
È prevista una sanzione pari ad €
100,00 per ogni certificazione
omessa, tardiva o errata. In ogni
caso, non vengono applicate
sanzioni se, in presenza di un’errata
trasmissione, si provvede all’invio della corretta
certificazione entro i cinque giorni successivi
alla scadenza del 7 marzo, ossia entro il 12
marzo.
Il nuovo sistema sanzionatorio
CU omessa, tardiva o
errata
CU errata trasmessa
entro il 7 marzo 2017,
poi corretta e
nuovamente
100 euro per singola
certificazione con
limite massimo di
50.000 euro per anno
e sostituto d’imposta.
Nessuna sanzione.
trasmessa entro 5
giorni
CU errata trasmessa
entro il 7 marzo 2017,
poi corretta e
nuovamente
trasmessa entro 60
giorni
33,33 euro per singola
certificazione
con
limite massimo di
20.000 euro per anno
e sostituto d’imposta.
29. Comunicazione dell’8 per mille, del 5 e del 2
per mille dell’IRPEF
È possibile effettuare più di una scelta nella
scheda destinata all’8 per mille, del 5 e del 2 per
mille? Come va comunicata la scheda? Quali
sono le modalità di comunicazione?
Come per lo scorso anno, ciascun
contribuente può utilizzare una scheda unica per
la scelta della destinazione dell’8, del 5 e del 2 per
mille dell’Irpef (contenuto nel modello sintetico).
In particolare, il contribuente può destinare:
 l’otto per mille del gettito IRPEF allo Stato
oppure ad un’Istituzione religiosa;
 il cinque per mille della propria IRPEF a
determinate finalità;
 il due per mille della propria IRPEF in
favore di un partito politico.
Da quest’anno, la scheda per la scelta della
destinazione del 2 per mille si arricchisce di un
nuovo campo, ossia l’“associazione culturale”.
Sul punto non bisogna dimenticare che le scelte
della destinazione dell’otto, del cinque e del due
per mille dell’IRPEF non sono in alcun modo
alternative fra loro e possono pertanto essere
tutte espresse. Tali scelte non determinano
maggiori imposte dovute.
La scheda va presentata, in busta chiusa, entro lo
stesso termine di scadenza previsto per la
presentazione della dichiarazione dei redditi Mod.
UNICO 2017 Persone Fisiche (30 settembre
2017).
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La scelta può essere comunicata:
 allo sportello di un ufficio postale che
provvederà
a
trasmetterla
all’Amministrazione
Finanziaria.
Il
servizio di ricezione della scheda da parte
degli uffici postali è gratuito;
 ad un intermediario abilitato alla
trasmissione telematica (professionista,
CAF, ecc.). Quest’ultimo deve rilasciare,
anche se non richiesta, una ricevuta
attestante l’impegno a trasmettere le
scelte. Gli intermediari hanno facoltà di
accettare la scheda e possono chiedere
un corrispettivo per l’effettuazione del
servizio prestato.
Non bisogna dimenticare che la busta da
utilizzare per la presentazione della scheda deve
recare l’indicazione:
⇒ “SCELTA PER LA DESTINAZIONE
DELL’OTTO, DEL CINQUE E DEL DUE PER
MILLE DELL’IRPEF”;
⇒ il codice fiscale, il cognome e nome del
contribuente.
La scheda deve essere integralmente presentata
anche nel caso in cui il contribuente abbia
espresso soltanto una delle scelte consentite
(otto o cinque o due per mille dell’IRPEF). Inoltre,
la scheda per la destinazione dell’otto, del cinque
e del due per mille dell’IRPEF può essere
presentata
direttamente
dal
contribuente
avvalendosi del servizio telematico.
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LE DATE DA RICORDARE…
Argomento
Già pubblicati
Il secondo acconto
ricalcoli e operazioni straordinarie
15.11.2016
Imu e Tasi
22.11.2016
Gli omaggi e le spese di rappresentanza
29.11.2016
Acconti Iva
06.12.2016
Crediti imposta investimenti mezzogiorno
13.12.2016
Le operazioni di fine anno sul bilancio
20.12.2016
D.L 193
10.01.2017
Comunicazione TS
10.01.2017
Legge di Bilancio 2017
17.01.2017
Dichiarazione IVA 1 - Aspetti generali
24.01.2017
Dichiarazione IVA 2 - la compilazione dei
quadri e casi particolari
31.01.2017
Ecobonus e cessione del credito fiscale
07.02.2017
Certificazione Unica
14.02.2017
Argomento
Da pubblicare
Telefisco e Videoforum
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