Connessione dell`illecito amministrativo con un reato

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Connessione dell`illecito amministrativo con un reato
Connessione dell’illecito
amministrativo con un reato
Art. 24 l. 689/1981
Art. 24 l. 689/1981 (connessione)
• QUALORA L'ESISTENZA DI UN REATO
DIPENDA DALL'ACCERTAMENTO DI UNA
VIOLAZIONE NON COSTITUENTE REATO, E
PER QUESTA NON SIA STATO EFFETTUATO
IL PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA, IL
GIUDICE PENALE COMPETENTE A
CONOSCERE DEL REATO È PURE
COMPETENTE A DECIDERE SULLA
PREDETTA VIOLAZIONE E AD APPLICARE
CON LA SENTENZA DI CONDANNA LA
SANZIONE STABILITA DALLA LEGGE PER LA
VIOLAZIONE STESSA.
Art. 24 l. 689/1981 (segue)
• SE RICORRE LA IPOTESI PREVISTA DAL
PRECEDENTE COMMA, IL RAPPORTO DI CUI ALLO
ARTICOLO 17 È TRASMESSO, ANCHE SENZA CHE
SI SIA PROCEDUTO ALLA NOTIFICAZIONE
PREVISTA DAL SECONDO COMMA DELL' ARTICOLO
14 , ALLA AUTORITÀ GIUDIZIARIA COMPETENTE
PER IL REATO, LA QUALE, QUANDO INVIA LA
COMUNICAZIONE GIUDIZIARIA, DISPONE LA
NOTIFICA DEGLI ESTREMI DELLA VIOLAZIONE
AMMINISTRATIVA AGLI OBBLIGATI PER I QUALI
ESSA NON È AVVENUTA. DALLA NOTIFICA
DECORRE IL TERMINE PER IL PAGAMENTO IN
MISURA RIDOTTA.
Art. 24 l. 689/1981 (segue)
• LA COMPETENZA DEL GIUDICE
PENALE IN ORDINE ALLA VIOLAZIONE
NON COSTITUENTE REATO CESSA SE
IL PROCEDIMENTO PENALE SI CHIUDE
PER ESTINZIONE DEL REATO O PER
DIFETTO DI UNA CONDIZIONE DI
PROCEDIBILITÀ.
Sez. 1, Sentenza n. 22362 del
19/10/2006 (Rv. 593141)
• La connessione obiettiva dell'illecito
amministrativo con un reato, ai sensi dell'articolo
24 della legge n. 689 del 1981, rileva
esclusivamente, determinando lo spostamento
della competenza all'applicazione della sanzione
dell'organo amministrativo al giudice penale, nel
caso in cui l'accertamento dell'illecito
amministrativo costituisca l'antecedente
logico necessario per l'esistenza dell'altro,
Sez. 1, Sentenza n. 14829 del 27/06/2006 (Rv.
591918)
• Quando la competenza per l'irrogazione di
una sanzione amministrativa è devoluta al
giudice penale ai sensi dell'art. 24 della
legge 24 novembre 1981, n. 689, per la
connessione tra illecito amministrativo e
illecito penale, resta precluso fin
dall'origine ogni potere sanzionatorio
della P.A. e, con esso, lo svolgimento
di qualsiasi attività preordinata a tal
fine.
• Ove, poi, essendosi chiuso il
procedimento penale, gli atti vengano
nuovamente trasmessi all'autorità
amministrativa, questa, divenuta
nuovamente competente, è legittimata ad
avvalersi, ai fini dell'assunzione delle
proprie determinazioni, di tutti gli atti, gli
accertamenti e le deduzioni difensive svolti
in quella precedente sede.
Sez. 1, Sentenza n. 2080 del 02/02/2005 (Rv.
579509)
• Nessuna deroga al riparto di competenze fra autorità
amministrativa e giudice penale è, prevista quando,
l'accertamento dell'illecito amministrativo dipenda
dall'accertamento di un reato. In tale caso, infatti,
l'accertamento dell'illecito amministrativo non è
pregiudiziale rispetto all'accertamento del reato
• (un Comune aveva ingiunto il pagamento della
somma di L. 45.000.000 a titolo di sanzione
amministrativa, per avere somministrato clenbuterolo,
(ex d.lgs. 118/1992). La Cassazione ha annullato
l’ordinanza-ingiunzione in quanto ha ritenuto che
avrebbe dovuto essere il giudice penale a giudicare
anche dell’illecito amministrativo, mentre la PA non ne
aveva il potere a causa della connessione)
Anche in caso caso di patteggiamento della pena in sede penale
opera la connessione con l’illecito amministrativo
•
Sez. 2, Sentenza n. 35364 del 17/06/2011 Cc. (dep. 29/09/2011 )
Rv. 251156
•
Sez. 3, Sentenza n. 13617 del 31/01/2008 Ud. (dep. 01/04/2008 )
Rv. 239607
•
(contra: Sez. 1, Sentenza n. 7112 del 25/05/2001 (Rv. 546981) in un caso di
somministrazione di sostanze ad azione ormonali ex art. 3 dlg. 118/1992 abr.)
in caso di omessa pronuncia sull’illecito amministrativo, il
patteggiamento è comunque valido
Ma il giudice dovrà in ogni casso pronunciarsi sul primo anche
separatamente
•
Sez. 1, Sentenza n. 14830 del 27/06/2006 (Rv. 591919)
•
Ove la competenza per l'irrogazione di una sanzione amministrativa
sia stata devoluta al giudice penale per ragioni di connessione con
un reato e successivamente l'autorità giudiziaria, essendosi
chiuso il procedimento penale per estinzione del reato, restituisca
gli atti a quella amministrativa ai sensi dell'art. 24, ultimo comma,
della legge 24 novembre 1981, n. 689, da tale momento inizia a
decorrere un nuovo termine prescrizionale - in applicazione del
principio generale dettato dall'art. 2935 cod. civ., che esclude il
decorso della prescrizione se il diritto non può essere fatto valere -,
atteso che l'autorità amministrativa soltanto da tale ricezione può
esercitare il proprio diritto di riscuotere la somma stabilita dalla
legge a titolo di sanzione