Connessione dell`illecito amministrativo con un reato
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Connessione dell`illecito amministrativo con un reato
Connessione dell’illecito amministrativo con un reato Art. 24 l. 689/1981 Art. 24 l. 689/1981 (connessione) • QUALORA L'ESISTENZA DI UN REATO DIPENDA DALL'ACCERTAMENTO DI UNA VIOLAZIONE NON COSTITUENTE REATO, E PER QUESTA NON SIA STATO EFFETTUATO IL PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA, IL GIUDICE PENALE COMPETENTE A CONOSCERE DEL REATO È PURE COMPETENTE A DECIDERE SULLA PREDETTA VIOLAZIONE E AD APPLICARE CON LA SENTENZA DI CONDANNA LA SANZIONE STABILITA DALLA LEGGE PER LA VIOLAZIONE STESSA. Art. 24 l. 689/1981 (segue) • SE RICORRE LA IPOTESI PREVISTA DAL PRECEDENTE COMMA, IL RAPPORTO DI CUI ALLO ARTICOLO 17 È TRASMESSO, ANCHE SENZA CHE SI SIA PROCEDUTO ALLA NOTIFICAZIONE PREVISTA DAL SECONDO COMMA DELL' ARTICOLO 14 , ALLA AUTORITÀ GIUDIZIARIA COMPETENTE PER IL REATO, LA QUALE, QUANDO INVIA LA COMUNICAZIONE GIUDIZIARIA, DISPONE LA NOTIFICA DEGLI ESTREMI DELLA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA AGLI OBBLIGATI PER I QUALI ESSA NON È AVVENUTA. DALLA NOTIFICA DECORRE IL TERMINE PER IL PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA. Art. 24 l. 689/1981 (segue) • LA COMPETENZA DEL GIUDICE PENALE IN ORDINE ALLA VIOLAZIONE NON COSTITUENTE REATO CESSA SE IL PROCEDIMENTO PENALE SI CHIUDE PER ESTINZIONE DEL REATO O PER DIFETTO DI UNA CONDIZIONE DI PROCEDIBILITÀ. Sez. 1, Sentenza n. 22362 del 19/10/2006 (Rv. 593141) • La connessione obiettiva dell'illecito amministrativo con un reato, ai sensi dell'articolo 24 della legge n. 689 del 1981, rileva esclusivamente, determinando lo spostamento della competenza all'applicazione della sanzione dell'organo amministrativo al giudice penale, nel caso in cui l'accertamento dell'illecito amministrativo costituisca l'antecedente logico necessario per l'esistenza dell'altro, Sez. 1, Sentenza n. 14829 del 27/06/2006 (Rv. 591918) • Quando la competenza per l'irrogazione di una sanzione amministrativa è devoluta al giudice penale ai sensi dell'art. 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per la connessione tra illecito amministrativo e illecito penale, resta precluso fin dall'origine ogni potere sanzionatorio della P.A. e, con esso, lo svolgimento di qualsiasi attività preordinata a tal fine. • Ove, poi, essendosi chiuso il procedimento penale, gli atti vengano nuovamente trasmessi all'autorità amministrativa, questa, divenuta nuovamente competente, è legittimata ad avvalersi, ai fini dell'assunzione delle proprie determinazioni, di tutti gli atti, gli accertamenti e le deduzioni difensive svolti in quella precedente sede. Sez. 1, Sentenza n. 2080 del 02/02/2005 (Rv. 579509) • Nessuna deroga al riparto di competenze fra autorità amministrativa e giudice penale è, prevista quando, l'accertamento dell'illecito amministrativo dipenda dall'accertamento di un reato. In tale caso, infatti, l'accertamento dell'illecito amministrativo non è pregiudiziale rispetto all'accertamento del reato • (un Comune aveva ingiunto il pagamento della somma di L. 45.000.000 a titolo di sanzione amministrativa, per avere somministrato clenbuterolo, (ex d.lgs. 118/1992). La Cassazione ha annullato l’ordinanza-ingiunzione in quanto ha ritenuto che avrebbe dovuto essere il giudice penale a giudicare anche dell’illecito amministrativo, mentre la PA non ne aveva il potere a causa della connessione) Anche in caso caso di patteggiamento della pena in sede penale opera la connessione con l’illecito amministrativo • Sez. 2, Sentenza n. 35364 del 17/06/2011 Cc. (dep. 29/09/2011 ) Rv. 251156 • Sez. 3, Sentenza n. 13617 del 31/01/2008 Ud. (dep. 01/04/2008 ) Rv. 239607 • (contra: Sez. 1, Sentenza n. 7112 del 25/05/2001 (Rv. 546981) in un caso di somministrazione di sostanze ad azione ormonali ex art. 3 dlg. 118/1992 abr.) in caso di omessa pronuncia sull’illecito amministrativo, il patteggiamento è comunque valido Ma il giudice dovrà in ogni casso pronunciarsi sul primo anche separatamente • Sez. 1, Sentenza n. 14830 del 27/06/2006 (Rv. 591919) • Ove la competenza per l'irrogazione di una sanzione amministrativa sia stata devoluta al giudice penale per ragioni di connessione con un reato e successivamente l'autorità giudiziaria, essendosi chiuso il procedimento penale per estinzione del reato, restituisca gli atti a quella amministrativa ai sensi dell'art. 24, ultimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, da tale momento inizia a decorrere un nuovo termine prescrizionale - in applicazione del principio generale dettato dall'art. 2935 cod. civ., che esclude il decorso della prescrizione se il diritto non può essere fatto valere -, atteso che l'autorità amministrativa soltanto da tale ricezione può esercitare il proprio diritto di riscuotere la somma stabilita dalla legge a titolo di sanzione