Abstract esteso Faioli

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Abstract esteso Faioli
Michele Faioli, Lance Compa, Henning Meyer, Stephen Barber, Rebecca Givan, Klaus
Mehrens, Paquale Sandulli, Angelo Pandolfo
Le Relazioni Economiche Transatlantiche
Europa-USA tra “geo-diritto” del lavoro,
principio di effettività ed istanze di
modernizzazione del mercato del lavoro.
Il principio di effettività impone al diritto l’osservazione e l’analisi delle attività degli
individui, in vista di una adeguata e moderna regolazione.
Tanto più il medesimo principio impone al diritto del lavoro di concentrare l’attenzione
sull’attività e l’iniziativa privata nonché sulla capacità di quest’ultima di farsi anche
transnazionale, nella correlazione con l’azione della produzione, la quale, come è noto,
utilizza le categorie della mobilità geo-economica per cercare la maggiore soddisfazione dei
propri interessi.
La domanda del giurista sulle ragioni della tendenza dell’economia a scegliere il luogo del
diritto o, inversamente, della tendenza del diritto a determinare il luogo dell’economia (o
delle economie) deve esser posta tenendo presente l’ambito di geo-diritto a cui si intende
riferire la propria ricerca.
L’analisi che qui si propone, in tale ottica di definizione dell’ambito di geo-diritto da
studiare, segue il paradigma giuridico dei profili sociali nelle relazioni economiche
transatlantiche tra Europa e Stati Uniti d’America.
In particolare il contributo che si intende offrire per il Convegno del 19-20 marzo 2010 è lo
sviluppo di una ricerca i cui spunti sono stati suggeriti dalla partecipazione ad una indagine
condotta, anche con l’ausilio di colleghi della Cornell University e della London
Metropolitan University, sui difficili temi del commercio internazionale UE-USA (in
particolare si v. il FATEI del 2007 che è da considerarsi il completamento del percorso
iniziato nei primi anni 90 per costruire il c.d. Framework for Advancing Transatlantic
Economic Integration) e sui connessi aspetti riferiti ai diritti sociali.
Si osserverà, in particolare, il fatto che la combinazione dei due più importanti blocchi
economici del mondo, per produzione di beni/servizi e per tipologia di consumatori, rende
indispensabile studiare i rapporti commerciali bilaterali tra Europa e Stati Uniti sia sotto il
profilo dei relativi effetti sulle economie interessate sia sotto l’aspetto dell’incidenza di tali
effetti sui diritti dei lavoratori coinvolti nella produzione di tali beni/servizi.
Saranno analizzate le distinzioni tra Europa e Stati Uniti nell’ambito dei rispettivi sistemi di
protezione dei diritti dei lavoratori.
Nel sistema europeo, che è composto di interstizi normativi artificiali, le norme giuridiche
che disciplinano i rapporti di lavoro paiono essere sempre più slegate dal confine giuridico
nazionale, protese alla determinazione di uno spazio nella gestione comune dell’economia e
della coesione sociale (art. 2 del Trattato UE), riferite alla interazione tra fenomeni di
globalizzazione (ed anche, di recente, di de-globalizzazione) per delineare un diritto
coordinato (si v., in termini di esempio, il Reg. (CE) n. 1408 del 1971) o armonizzato (si v. i
numerosi interventi in materia di informazione e consultazione, trasferimento di azienda,
licenziamento collettivo, etc.). In questo quadro anche le istanze di modernizzazione del
mercato del lavoro, di cui al Libro Verde del 2006, saranno analizzate per l’impatto su
ciascun ordinamento nazionale.
Nel sistema nordamericano il diritto del lavoro tende, invece, a conservare un “dove”,
segnando una linea di rottura tra ordinamenti nazionali (i quali regolano fenomeni
strettamente territoriali) e mercato internazionale (il quale definisce il quadro dei rapporti
commerciali e il modo di intessere le complesse vicende giuridiche tra imprenditori dei
diversi Stati coinvolti). Qui si ferma il contenuto del “geo-diritto del lavoro” nel sistema
nordamericano. Il diritto del lavoro, riferito ad elementi di internazionalità, è appendice
degli Accordi Multilaterali (si pensi al sistema WTO, ITO, GATT) o degli Accordi
Regionali (si può prendere in considerazione l’assetto definito dal NAALC); esso non tende
(né potrebbe farlo) ad una armonizzazione o ad un coordinamento normativo. Il
presupposto della scissione tra fatti connessi al mercato e fatti connessi alla protezione dei
lavoratori che operano in quei mercati è rinvenibile nella medesima logica degli accordi
appena menzionati: questi ultimi riguardano (e continueranno a riguardare, salvo
stravolgimenti politici) i fenomeni commerciali i quali non possono assorbire temi e
problemi di carattere sociale. Tocca all’OIL, secondo i sostenitori di questa logica,
promuovere, nell’ambito delle proprie competenze e con gli strumenti a propria
disposizione, la tutela dei diritti dei lavoratori.
Saranno altresì analizzati i profili istituzionali e storici della cooperazione economica
transatlantica (la Dichiarazione di “Interdipendenza” del 1960 di J.F. Kennedy, la
Dichiarazione Transatlantica del 1990, il NTA del 1995).
Ciò che sarà rilevabile mediante tale analisi potrà esser riferita all’assenza di una condivisa
dimensione giuslavoritisca nell’ambito delle relazioni economiche UE-USA. Si tratterà
dunque di dare una risposta alle ragioni che impediscono all’Europa e agli Stati Uniti di
definire comuni regole di protezione giuslavoristica nei propri rapporti commerciali (in
altre parole, per quale motivo altre regioni del mondo dovrebbero rispettare i c.d. labor
standards quando purtroppo non vi è una definizione di una comune visione di protezione
giuslavoristica da parte degli attori del più importante spettro commerciale internazionale
del mondo?)
Il che verrà affrontato anche da un punto di vista operativo, facendo riferimento a casi
effettivamente verificatisi (tra questi, Amazon UK, Virgin Atlantic, Honeywell, GE
Caledonian, Eaton Corporation, Calor Gas, Silberline Ltd, Cable & Wireless).
La ricerca individuerà (i) principi da applicare alle relazioni commerciali transatlantiche (tra
questi, primeggia il criterio della correttezza nelle relazioni industriali, riconducibile al
principio civilistico generale della buona fede nelle varie fasi della relazione contrattuale),
(ii) modelli istituzionali da inserire in tale sistema commerciale per permettere la
giustiziabilità dei diritti dei lavoratori (schemi di arbitrato, commissioni ad hoc, segretariati
con funzione ispettiva, etc.), (iii) labor standards utili sia per l’apparato giuslavoristico
nordamericano che per quello europeo (tra questi spicca il concetto di decency at work e di
sicurezza sociale definiti tra il 1998 e il 2001 dall’OIL).
La ricerca sarà arricchita dall’analisi delle criticità derivanti dai recenti casi Laval, Ruffert,
Viking e Lussemburgo. Si imposterà il discorso a partire dal tema della temporaneità della
prestazione di lavoro di cui al Reg. (CE) n. 593 del 2008 e delle intersecazioni con la
disciplina del distacco internazionale.
Il principio di effettività sarà riportato al tema del trade off tra libertà economiche e
giustizia sociale.
Le istanze di modernizzazione del mercato del lavoro potranno così esser rilette alla luce
della difficile combinazione tra flessibilità e sicurezza ed in vista del necessario confronto
con strumenti i nuovi modelli di Corporate Codes of Conducts
(interni/endoaziendali/single-firm ed esterni/esoaziendali/multi-stakeholder).
In questo modo lo scenario da analizzare, riferito alle relazioni transatlantiche Europa–
USA, può permettere una visione più completa del dialogo tra diritto comunitario del
lavoro, diritto della concorrenza e principio di libera prestazione di servizi in quanto esso
potrebbe divenire modello di regolazione economica che, includendo il rispetto dei diritti
sociali fondamentali nel commercio internazionale, è utile per la definizione di nuove
modalità di incontro tra razionalità economica e giustizia sociale.