REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL
R.G. n. 1605/96 - 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI BOLZANO, SEZIONE PRIMA CIVILE nella persona del giudice unico, dott. Elisabeth ROILO, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento civile n. 1605/96 R.G., vertente tra attore: Xxxxx XXXXX, per delega a margine dell’atto di citazione rappresentato e difeso dagli avv.ti dom. dott. Gerhart Gostner e dott. Armin Weis di Bolzano, e convenuta: FUNIVIE YYYYYYYY S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, con l’avv. dom. dott. Gianfranco Fedele di Bolzano, per delega in calce alla copia notificata dell’atto di citazione, in punto: risarcimento danni Causa trattenuta in decisione sulle seguenti CONCLUSIONI presentate in data 30.01.2003: dal procuratore di parte attrice: Opponendosi ad ogni eventuale nuova domanda avversaria, conclude come in atto di citazione: Voglia il Tribunale di Bolzano, contrariis reiectis, • in via principale, condannarsi la convenuta Funivie Yyyyyyy S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Valdaora, per i titoli dedotti, al R.G. n. 1605/96 - 2 risarcimento in favore dell’attore della somma di lire 137.092.500 e di SIT (tallero sloveno) 143.817, con facoltà ex art. 1278 c.c. di pagamento del relativo importo in moneta legale, al corso del cambio vigente il giorno del pagamento, o di quella somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa, oltre alla rivalutazione e gli interessi dalla data del sinistro al saldo; • con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa e con sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge. dal procuratore di parte convenuta: Conclude come in comparsa di risposta: Rigettare le attoree pretese perché infondate, inammissibili e, quanto alle spese di cui al punto 7 della narrativa, per carenza di legittimazione attiva. Spese, competenze ed onorari di causa. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione in data 23.9.1996 rimesso al servizio postale per la notifica a mezzo posta, il cittadino sloveno Xxxxx Xxxxx ha convenuto in giudizio la ditta Funivie Yyyyyyy S.p.A. avanti a questo Tribunale, proponendo domanda di risarcimento danni. Esponeva - che in data 27.1.1992, verso le ore 14.45, stava sciando sulla pista da sci denominata “Gassl”, gestita dalla odierna convenuta; - che finito su un lastrone di ghiaccio non visibile, perché coperto da un leggero strato di neve, aveva perso il controllo dei suoi sci ed era finito su un pendio, privo di neve, cadendo per terra; - che nella caduta aveva riportato gravi lesioni delle quali doveva rispondere il gestore dell’impianto, per non avere segnalato la presenza del lastrone di ghiaccio, in prossimità di un declivio. Quantificate le varie voci di danno in complessive lire 137.092.500 e Talleri sloveni R.G. n. 1605/96 - 3 143.817, precisava le conclusioni sopra trascritte. Dimetteva documenti ed indicava i mezzi di prova di cui intendeva avvalersi. Parte convenuta Funivie Yyyyyyy S.p.A. ha proposto resistenza alla domanda costituendosi in giudizio con rituale comparsa, chiedendo la reiezione delle domande dell’attrice. Affermava - che quel giorno, 27.1.1992, circa 9.000 persone avevano utilizzato la pista in questione, senza segnalare la presenza del lastrone di ghiaccio, sul quale sarebbe caduto l’attore; - che la pista veniva preparata ogni giorno con copertura di eventuali lastre di ghiaccio con neve artificiale; - che era incerto il luogo della caduta: per la descrizione fornita dall’attore come sita in vicinanza del pilone n. 7 della cabinovia Valdaora, si poteva pensare che l’attore avesse praticato lo sci fuori pista, vietato giusti i numerosi cartelli posti sulla pista, indicanti l’alto grado di pericolosità connesso; - che anzi l’attore aveva riferito al carabiniere del soccorso piste, intervenuto dopo l’incidente, di essersi infortunato per caduta accidentale, senza responsabilità di terzi; - che quindi le conseguenze di danno dovevano essere ascritte allo stesso attore. Contestata anche la quantificazione del danno, concludeva per la reiezione delle domande attoree. Si è svolta istruttoria probatoria con acquisizione della documentazione dimessa dalle parti, con audizione dei testi, in parte tramite rogatoria internazionale, in parte in sede; infine è stata disposta ed esperita consulenza medico legale. Sostituito il primo giudice istruttore, e raccolte, da questo giudice, conclusioni sopra trascritte, la causa per la decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE le R.G. n. 1605/96 - 4 Sulla probabile dinamica del sinistro e sulla responsabilità L’attore individua la responsabilità della convenuta, quale gestore della pista “Gassl” nell’aver omesso di eliminare una lastra di ghiaccio sulla pista o quantomeno segnalarne la presenza. Sarebbe quindi finito su detto lastrone di ghiaccio, poi - perso il controllo degli sci e ruzzolato verso valle - caduto su un pendio non innevato. Esclusa la possibilità di avvalersi, per lo sciatore, della presunzione ex art. 2050 c.c., poiché l’attività del gestore di piste da sci non è ne potrebbe essere considerata tale, alla stregua degli abituali criteri utilizzati per ravvisare l’intrinseca pericolosità di un’attività imprenditoriale, va premesso che unica fonte di responsabilità invocabile dall’attore risulta essere quella aquiliana ex art. 2043 c.c., con quindi a carico suo dell’onere di provare il fatto di danno, il comportamento antigiuridico, per dolo o colpa ascrivibile alla società convenuta, infine il nesso causale tra danno e detto comportamento antigiuridico. Come segnalato da parte convenuta, occorre in primo luogo individuare il luogo dove è avvenuta la caduta dell’attore: se sulla pista o se fuori pista. Solo nel primo caso, infatti, vi potrebbe essere responsabilità del gestore della pista, sempre che parte attrice riesca a provare gli altri elementi costitutivi della responsabilità. Secondo la narrativa di parte attrice, l’incidente si è verificato “… in prossimità del pilone n. 7 della cabinovia Valdaora 1, circa 100 metri prima di un restringimento della pista, corrispondente ad un ponte innevato, sotto il quale passa una stradina asfaltata ...” (cfr. atto di citazione). Giuste le dichiarazioni dei testi Martin Sopelza, carabiniere in servizio piste, intervenuto dopo l’incidente, come pure di Josef Kahn, Paul Arnold, Johann Gietl e Augustin Zingerle, dipendenti della convenuta in qualità di macchinista, addetti alle stazioni a valle e a monte della cabinovia, il pilone n. 7 della cabinovia si trova a ca. 80 - 100 metri al di là del limite della pista, quindi certamente fuori pista. Esibite ai testi le fotografie doc. 18 di parte attrice, essi hanno rilevato che “…. il posto R.G. n. 1605/96 - 5 senza neve…” individuato nella foto n. 2 si trova fuori il tracciato della pista, come pure i luoghi raffigurati nelle foto 9 a 12; che solo un pilastro della cabinovia, il n. 8, si trova in mezzo alla pista, debitamente protetto da materassi. I testi indicati hanno confermato la quotidiana preparazione della piste, la presenza di cartelli di divieto del fuori pista, l’assoluta assenza di lamentele in ordine a lastroni di ghiaccio sulla pista, il giorno dell’incidente. Nessuno di questi testi, tuttavia, ha assistito all’incidente, come neppure i testi Silva e Milan Xxxxx, genitori dell’attore. Quale unico teste oculare è stato escusso, in prova rogata, il sig. Zoran TOPLAK, che – quale amico di famiglia - aveva accompagnato l’attore in Italia; questi ha confermato l’incidente, avvenuto non nelle vicinanze dei pilastro nn. 7 e 8, quindi non “sulla parte estrema sinistra della pista sciistica, guardando da sopra verso sotto, ma sulla parte destra della pista sciistica, sempre guardandola da sopra a sotto ......” Il detto teste ha esplicitamente confermato la caduta, avvenuta sulla pista, in un tratto totalmente ghiacciato, con lastra di ghiaccio non visibile per essere essa coperta da un sottile strato di neve. Il teste stesso ha notato la presenza del tratto ghiacciato solo nel momento in cui vi è passato sopra nell’intento di raggiungere il danneggiato, caduto sul pendio sottostante. Il sig. Toplak ha chiarito di aver nominato il pilone n. 7 della cabinovia solo per avere un orientamento nel descrivere approssimativamente la zona del sinistro, non intendendo indicare quale luogo di caduta uno diverso da quello in cui il ragazzo è realmente venuto a cadere. In proposito, confermativamente, si osserva che anche sul rapporto d’incidente, doc. 4 nel fascicolo attoreo, quale luogo dell’incidente è indicata, senza ulteriori commenti, la pista di sci “Gassl” ; è lecito presumere, che – ove l’incidente fosse veramente successo fuori pista, nel rapporto d’incidente sarebbe stata fatta menzione della importante circostanza. Da queste dichiarazioni del teste oculare, rese sotto giuramento avanti all’autorità giudiziaria estera competente, pare pertanto che l’incidente sia R.G. n. 1605/96 - 6 effettivamente avvenuto sulla pista, che l’attore, sciatore con grande esperienza nonostante la giovane età (poco meno di 14 anni al momento dell’incidente), finito sul lastrone di ghiaccio coperto da un sottile strato di neve, avesse perso il controllo degli sci e sia finito in un pendio sottostante, privo di neve. Le discordanze sul luogo dell’infortunio, tra quanto riferito dal teste Sapelza e quanto riferito invece dal teste Toplak, possono ben spiegarsi con difficoltà di comprensione per ragioni di lingua; del pari non è indice di una non attendibilità del teste la inesatta individuazione del posto del sinistro come sito nelle vicinanze del pilastro n. 7 della cabinovia, laddove l’indicazione del pilastro è stata utilizzata dal teste solo quale punto di riferimento. Né l’attendibilità del teste, escusso sotto giuramento di dire la verità, può dirsi sminuita dal fatto che questi avesse, prima della testimonianza resa, già preso visione delle risposte fornite dai testi escussi in Bolzano: ricordasi infatti, che il teste Toplak, oltre ad essere amico di famiglia dei sig.i Xxxx e in compagnia dell’attore in occasione del sinistro, era anche loro consulente legale nonché corrispondente con i legali italiani incaricati. Ciò precisato va comunque premesso, che un tanto non toglie credibilità alle sue dichiarazioni, essendosi egli limitato a precisare meglio le indicazioni a suo tempo fornite. Quindi, confermata la dinamica del sinistro, come esposta in citazione, dall’unico teste oculare, non rilevano più di tanto le dichiarazioni dei testi escussi in sede circa la mancanza di lamentele da parte di altri sciatori e la preparazione quotidiana della pista: il teste Toplak ha ricordato che la lastra di ghiaccio in questione esisteva, che era coperta solo da uno strato di neve, talmente sottile da non offrire allo sciatore la tenuta degli sci e destinato pertanto solo a trarlo in inganno sulla reale conformazione della pista. Il lastrone di ghiaccio, non presegnalato, non visibile (per il ricordato sottile strato di neve) e non evidenziato in nessun modo, ha effettivamente reso oltremodo pericoloso quel tratto di pista; per le sue caratteristiche di ostacolo R.G. n. 1605/96 - 7 occulto può essere considerato vero e proprio “insidia e trabocchetto”. Rientrava così nei doveri del gestore della pista mantenerla in modo tale da non presentare di per sé pericolo per l’incolumità dello sciatore, dovere questo evidentemente non assolto a sufficienza; quindi, delle conseguenze di danno risponderà effettivamente la convenuta società. Quantificazione del danno Come risulta dalla consulenza medico legale esperita in corso di causa, Xxxxx Xxxxx, ora studente di economia e commercio, a causa dell’incidente di sci ha riportato un trauma addominale con rottura della milza, per il quale era stato sottoposto ad intervento chirurgico urgente di splenectomia. Le dette lesioni hanno avuto conseguenza di inabilità temporanea totale di 40 giorni, di ulteriori 30 giorni di inabilità temporanea parziale. Il consulente dott. Giovanna Zanirato ha evidenziato, quali postumi permanenti, le conseguenze dell’intervento chirurgico di splenectomia con una “... cicatrice operatoria ben consolidata, incostanti algie addominali, ridotta tolleranza allo sforzo, lieve alterazione della crasi ematica senza necessità di trattamento farmacologico”. Questi postumi giustificano, quale danno esclusivamente biologico, il riconoscimento di invalidità permanente nella misura dell’11%. Considerato che l’attore, all’epoca dei fatti, aveva età di poco meno di 14 anni, quindi era ancora ai primi studi, se non già ancora nella scuola dell’obbligo, è difficile pensare ad un suo danno patrimoniale per perdita di reddito da invalidità temporanea. Nulla infatti risulta circa eventuale perdita di anno scolastico o ritardo nella carriera scolastica. Unico risarcimento spettante per l’invalidità temporanea totale e parziale sarà quindi quello per il danno biologico sofferto, per non avere il soggetto nel tempo di malattia potuto svolgere le sue quotidiane attività. Non è per nulla giustificata la duplicazione del risarcimento per invalidità permanente: il consulente ha individuato i postumi quali solo danno biologico, senza R.G. n. 1605/96 - 8 incidenza alcuna su qualsiasi attività di lavoro che l’attore in futuro dovesse compiere. Quanto alla carriera agonistica di tennista e/o sciatore, pretesamente avviata, va detto che le prove raccolte non sono sufficienti per poter individuare un vero e proprio danno patrimoniale connesso. Se è vero che Xxxxx Xxxxx prima dell’infortunio giocava a tennis, nella squadra nazionale giovanile slovena, non è con ciò solo detto che da questa attività traesse guadagno; neppure il consulente ha escluso per l’attore la possibilità di riprendere la detta attività sportiva. Del fatto che comunque il ragazzo non avesse preso più parte agli allenamenti della squadra, quantomeno per un anno (teste Zoran Toplak), potrà tenersi conto in ambito di liquidazione del danno biologico, quale perdita di chance, con aumento dell’importo tabellare spettante in via equitativa. Ingiustificata è la richiesta di risarcimento del cd. danno esistenziale, che invece presuppone una netta modifica delle condizioni di vita, in seguito e a causa del fatto lesivo; non è sufficiente la predetta perdita di chances da liquidarsi invece all’interno del danno biologico. Quindi, applicandosi al calcolo del danno biologico le cd. Tabelle del Triveneto, si avranno i seguenti risultati, all’epoca del sinistro (partendo da Euro 33.40 per giorno, ovvero Euro 1.970,33 per punto d’invalidità, valuta 31.12.2001, previa devalutazione) : • danno per invalidità temporanea totale: Euro 796,80 (Euro 19,92 al giorno x 40 giorni); rivalutazione e interessi dal 17.2.1992 • danno per invalidità temporanea parziale: Euro 298,80 (Euro 9,96 al giorno x 30 giorni); rivalutazione e interessi dal 24.3.1992 • danno per invalidità permanente: Euro 12.930,17 (Euro 1.175,47 al punto x 11 punti), aumentato a Euro 15.000,00 in via equitativa per le ragioni sopra addotte; rivalutazione e interessi dal 9.4.1992 • danno morale (40% danno biologico temporaneo e permanente): Euro 5.610,30; rivalutazione e interessi dal 27.1.1992 R.G. n. 1605/96 - 9 Spese vive: • Vista la lunga durata dell’invalidità, nonché le dichiarazioni dei testi assunti (sull’attività dell’attore di tennista e sciatore, in seguito all’infortunio), vanno riconosciute le spese esposte per perdita abbonamento annuo circolo tennis e sci, di rispettivamente SIT 21.000 e SIT 18.000 (sul mancato utilizzo delle tessere per l’anno 1992 si vedano le dichiarazioni dei testi genitori Xxxxx e del sig. Toplak); non conoscendosi indici di svalutazione valevoli nel paese d’origine dell’attore (che – quale elemento di fatto doveva essere oggetto di prova, con relativo onere a carico dell’attore stesso), si liquidano, per questi e gli ulteriori importi indicati in SIT, i soli interessi di mora, nella misura legale italiana. • Vanno riconosciute le spese per consulenza medica stragiudiziale, SIT 35.000, con interessi legali dal 26.3.1993 al saldo. • Per equipaggiamento sci/abbigliamento, danneggiati nell’incidente (testi i genitori dell’attore, nonché il teste oculare Toplak che ha parlato, tra l’altro, della tuta di sci con ampio strappo), si riconoscono SIT 69.817, interessi legali dal giorno del sinistro. • Per perdita soggiorno a Valdaora, si riconoscono lire 280.000 – Euro 144,61 = la metà di quanto esposto sul Voucher, doc. 5 dell’attore, il quale pare riguardare anche il sig. Toplak, che – dopo l’infortunio – probabilmente ha continuato a soggiornare a Valdaora. Interessi e rivalutazione dal giorno dell’incidente al saldo. • Per perdita skipass, nulla viene riconosciuto, non conoscendosi il relativo prezzo. • Per soggiorno alberghiero in occasione della visita da parte di consulente medico legale italiano, in Milano (3-5 maggio 1993), si riconoscono Lire 515.000 – Euro 266,00, rivalutazione ed interessi dal giorno della spesa al saldo, comprensivo del soggiorno del sig. Zoran Toplak, che aveva accompagnato l’attore nell’occasione (osservasi, che – data l’età del ragazzo all’epoca di soli 15 anni, era giustificato il R.G. n. 1605/96 - 10 predetto accompagnamento, con spese a carico dell’attore stesso). Idem per il pernottamento, al ritorno, nell’albergo “Palace” a Portoroz, (SIT 6.303), sempre in relazione con il soggiorno del 4.5.93- 5.5.1993 a Milano. • Per spese di viaggio Maribor – Milano, nel maggio 1993, si liquidano, equitativamente, lire 500.000 (pasti compresi) – Euro 258,00 • Non sono documentate le sedute fisioterapeutiche di cui è fatto cenno nell’atto di citazione, quindi nulla può essere liquidato. Segue calcolo di quanto ad oggi dovuto per capitale rivalutato ad oggi (31.05.2003) e per interessi ad oggi maturati. Sugli importi dovuti a titolo di risarcimento danni, decorrono rivalutazione ed interessi da calcolarsi alla stregua delle indicazioni date dalla sentenza della Corte di Cassazione, Sezioni Unite n. 1712 del 22.4.1994 - 17.2.1995, e numerose successive: gli interessi di mora, spettanti al danneggiato per mancata disponibilità del bene denaro, versato quale equivalente, vanno calcolati - in misura pari al provato pregiudizio sofferto per la mancata disponibilità del denaro od anche, in difetto di prova, in misura pari al danno presunto per mancata possibilità di investimento del denaro - sul valore iniziale del danno, aumentato di tempo in tempo (calcolo a cadenza mensile) secondo gli indici di svalutazione del denaro, anziché‚ sul valore rivalutato dell'importo liquidato. Quindi, presupposto un danno da mancata disponibilità del denaro pari al 4% annuo (in difetto di prova su danno maggiore), per tutto il periodo dalla scadenza ad oggi, si avranno (rivalutazione secondo gli indici ISTAT del costo della vita rilevati a livello nazionale, i seguenti risultati: Danno 100% Scadenza morale perdita albergo temp. totale temp. parz. permanente E. 5.610,00 E. 145,00 E. 797,00 E. 299,00 E. 15.000,00 27.01.92 27.01.92 17.02.92 24.03.92 09.04.92 Rivalutato al 31.5.03. E. 7.873,00 E. 203,00 E. 1.116,00 E. 417,00 E. 20.818,00 Interessi al 31.05.2003 E. 3.109,00 E. 80.00 E. 439,00 E. 163,00 E. 8.102,00 R.G. n. 1605/96 - 11 viaggio MI E. 524,00 Totale E. 22.375,00 05.05.93 E. 695,00 E. 249,00 E. 31.122,00 E. 12.142,00 Al sig. Xxxxx Xxxxx vanno così risarciti Euro 43.264,00 (interessi al 4% annuo compresi, oltre interessi legali sul solo importo di capitale rivalutato da oggi al saldo. Spetta, inoltre, il risarcimento delle seguenti somme, indicate in Talleri sloveni: - SIT 18.000, per iscrizione circolo sci 1992 - interessi legali dal 27.01.1992 - SIT 21.000, per iscrizione circolo tennis 1992 - interessi legali dal 27.01.1992 - SIT 69.817, per equipaggiamento da sciatore - interessi legali dal 27.01.1992 - SIT 35.000, per consulenza stragiudiziale - interessi legali dal 26.03.1992 - SIT - interessi legali dal 06.05.1993 6.303, per pernottamento albergo Spese di causa Le spese del giudizio vanno in parte, per un quarto, compensate, vista la non indifferente riduzione degli importi pretesi; per il resto dovranno essere rifuse da parte convenuta all’attore. P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza ed eccezione reietta, condanna la convenuta FUNIVIE YYYYYYYY S.p.A. a pagare a Xxxxx Xxxxx, quale risarcimento dei danni da lui subiti in occasione dell’incidente di sci di data 27.01.1992, i seguenti importi: • Euro 43.264,00, di cui Euro 31.122,00 per capitale ad oggi rivalutato ed Euro 12.142,00 per interessi ad oggi maturati, oltre interessi legali sul solo importo capitale di Euro 31.122,00 da oggi al saldo; • Talleri sloveni - SIT 150.120,00, con interessi legali da calcolare nella misura R.G. n. 1605/96 - 12 riconosciuta in Italia con le seguenti scadenze - su SIT 108.817, dal 27.01.1992 - su SIT 35.000, dal 26.03.1992 - su SIT 6.303, dal 06.05.1993 sempre fino al saldo, e con facoltà di pagare gli importi espressi in Talleri Sloveni in moneta avente corso in Italia, con calcolo dell’equivalente secondo il corso ufficiale dei cambi in vigore il giorno dell’effettivo pagamento. condanna la convenuta FUNIVIE YYYYYYYY S.p.A. a rifondere a Xxxxx Xxxxxx tre quarti delle spese del giudizio, che compensa per il resto e che per l’intero liquida in Euro 2.500,00 per diritti, Euro 6.000,00 per onorari, Euro 850,00 per il 10% di spese generali ex art. 15, legge professionale, Euro 1.792,02 per spese vive (ivi compresi Euro 413,16 per consulenza medica d’ufficio), così complessivi Euro 11.142,02, oltre IVA e CAP alle poste soggette per legge. Così deciso in Bolzano il 31.05.2003 Il Giudice (dott. Elisabeth Roilo)