La regolamentazione del mercato dell`accesso alle reti mobili

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La regolamentazione del mercato dell`accesso alle reti mobili
La regolamentazione del mercato
dell’accesso alle reti mobili
M.Cristina Giorgini
AGCOM
Classificazione dei diversi attori nel mercato mobile
• Nella delibera 544/00/CONS l’Autorità aveva individuato le figure di operatori che, pur non
disponendo delle risorse radio, ma disponendo di infrastrutture proprietarie più o meno estese, possono
offrire servizi mobili grazie all’utilizzo di input forniti dai MNO.
• Le principali differenze tra questi soggetti riguardano, da un lato, il grado di dipendenza da elementi
della rete del MNO, dall’altro, il livello di autonomia nel gestire il rapporto con il cliente finale.
Tipologia Operatore
SP
IAP
ESP
MVNO
Apparati proprietari
Frequenze
spettro radio
—
—
—
—
—
Licenza con
assegnazione
frequenze
SIM card
—
—
—
Proprio
marchio su
SIM ospitate
Emette SIM
card
Emette SIM
card
Infrastrutture
di rete
[Commutazione]
Commutazione
—
[Commutazion
e]
HLR
Commutazio
ne
Commutazione
[Trasporto]
Trasporto
Rapporti con
utenti finali
MNO
ATR
Politiche
prezzo
di
Marchio
commerciale
[Trasporto]
Trasporto
[Trasporto]
HLR
Parzialmente
indipendente
Parzialmente
indipendente
Parzialmente
indipendente
Parzialmente
indipendente
Indipendente
Indipendente
Parzialmente
indipendente
Parzialmente
indipendente
Indipendente
Indipendente
Indipendente
Indipendente
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Delibera 544/00/CONS
La delibera n. 544/00/CONS non aveva tuttavia imposto alcun obbligo di fornitura di
accesso e/o originazione in capo agli operatori di rete mobile.
Per quanto riguarda le condizioni regolamentari negli scambi all’ingrosso tra MNO da
un lato e ATR, SP, IAP , ESP e MVNO dall’altro lato, l’Autorità aveva concluso
che:
1) “[…] non risulta giustificato un intervento della regolamentazione diretto a fissare
le condizioni per l'ingresso nel mercato dei sistemi radio-mobili degli operatori
virtuali di rete mobile e dei fornitori di accesso indiretto.” (art. 2, comma 1);
2) “La fornitura di capacità da parte degli operatori di rete mobile ai soggetti di cui ai
commi 3 e 4 [cioè ESP, SP e ATR] avviene sulla base di negoziazione commerciale,
nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione. Per la risoluzione di
eventuali controversie tra operatori si applica l'art. 1, comma 11, 23 della legge n.
249/97. [cioè, sussiste l’obbligo a un tentativo di conciliazione prima di ricorsi in sede
giurisdizionale]” (art. 2, comma 5).
3
Il quadro regolamentare del 2002 (1/3)
•
•
•
Nel 2002, le Istituzioni europee hanno adottato un insieme di direttive che
istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di
comunicazione elettronica.
Il nuovo quadro regolamentare, che riconosce il termine della prima fase
di liberalizzazione dei mercati e sancisce la convergenza tra disciplina
regolamentare e disciplina antitrust, si compone principalmente di cinque
direttive (direttiva quadro, direttiva accesso, autorizzazioni, Servizio
Universale, e protezione dati), di due Raccomandazioni (sui mercati rilevanti
e sulle procedure di notifica) e delle Linee guida.
Il nuovo quadro regolamentare, recepito nell’ordinamento italiano dal D.Lgs
n.259, 1 agosto 2003, “Codice delle Comunicazioni elettroniche”,
prevede precise modalità di intervento da parte delle Autorità nazionali:
- l’imposizione di specifici obblighi regolamentari tramite lo strumento delle
analisi di mercato (art. 43-52 mkt all’ingrosso e art.66-69 mkt al dettaglio);
- in materia di accesso e interconnessione, attraverso la definizione di
particolari condizioni tecniche ed operative (art .42);
- l’adozione di misure per la tutela degli utenti finali e l’imposizione di
obblighi di servizio universale;
- nell’ambito della disciplina delle risorse scarse (numerazioni e frequenze),
nel rispetto della ripartizione di competenze tra l’Agcom e il Ministero 4
Il quadro regolamentare del 2002 (2/3)
•
Il percorso che il nuovo quadro regolamentare delinea per l’analisi dei
mercati richiede che:
- le Autorità procedano dapprima alla definizione del mercato rilevante
(dal punto di vista merceologico e geografico)
- quindi alla verifica della sussistenza di posizioni dominanti, individuali
o collettive, con l’individuazione degli operatori SMP (che detengono
“significativo potere di mercato”);
- al termine di tale percorso le Autorità possono introdurre, rimuovere o
modificare gli obblighi regolamentari
•
L’Autorità analizza i mercati rilevanti del settore delle comunicazioni
elettroniche suscettibili di una regolamentazione ex ante, conformemente
ai principi del diritto della concorrenza e sulla base delle caratteristiche e
della struttura del mercato nazionale delle comunicazioni elettroniche.
•
Le analisi di mercato seguono stringenti procedure definite dalla
Commissione (Raccomandazioni e Linee guida).
5
Il quadro regolamentare del 2002 (3/3)
•
Nella Raccomandazione della Commissione n. 2003/311/CE, dell’11
febbraio 2003 sui “mercati rilevanti”, è stato identificato come
potenzialmente suscettibile di regolamentazione ex ante il mercato
all’ingrosso dell’accesso e raccolta delle chiamate da rete mobile
(“mercato 15”) per il permanere di forti ostacoli all’accesso, in quanto le
imprese a cui non sono state assegnate licenze possono entrare in questo
mercato solo a seguito di una nuova attribuzione di spettro o “…ricorrendo
al mercato dello spettro derivato oppure rilevando un operatore già titolare
di licenza”.
•
La Commissione osserva, tuttavia, che non si può configurare una barriera
assoluta all’ingresso, in quanto ci sono diverse possibilità di condivisione
dello spettro “…fra cui lo sviluppo di roaming nazionale o rapporti di
accesso indiretto…”.
6
Analisi del Mercato 15 (Delibera n. 46/06/CONS)
•
L’Autorità con la delibera n. 46/06/CONS ha individuato un unico mercato
nazionale per la fornitura congiunta dei servizi di accesso e originazione da parte di
MNO ad operatori sprovvisti di risorse radio, che permettano a questi ultimi di
fornire agli utenti finali servizi sia vocali, sia SMS.
•
L’Autorità ha concluso che nel mercato dell’accesso e originazione delle chiamate
sulle reti telefoniche pubbliche mobili non si riscontrano posizioni di dominanza
singola e/o congiunta o alterazioni sostanziali della concorrenza e, pertanto, non ha
imposto alcun obbligo regolamentare in capo agli MNO, confermando la situazione
regolamentare pre-vigente.
•
La CE, nella lettera di commento allo schema di provvedimento relativo al mkt 15,
aveva supportato le conclusioni dell’Autorità osservando che “gli MNO, nonostante
le numerose negoziazioni in corso, finora non hanno garantito l’accesso agli MVNO
al fine di fornire servizi in concorrenza sul mercato al dettaglio” e invitando
l’Autorità "a monitorare attentamente il mercato al fine di verificare che esso tenda
irreversibilmente verso una struttura competitiva in cui non si configurino effetti
derivanti da comportamenti taciti coordinati";
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L’attività di monitoraggio prevista dalla delibera
46/06/CONS
L’ingresso sul mercato italiano di operatori sprovvisti di risorse radio che utilizzano
le reti mobili degli MNO è infatti ritenuto uno strumento atto a intensificare il grado
di concorrenza nei mercati dei servizi di comunicazione mobile e personale, nonché a
favorire i processi di integrazione tra servizi fissi e mobili.
A tal fine, nella delibera 46/06/CONS, l’Autorità ha previsto di effettuare un’opportuna
attività di monitoraggio del mercato.
Art. 3
Attività di monitoraggio
1. L’Autorità avvia un’attività di monitoraggio del mercato e delle negoziazioni in corso
tra MNO ed operatori sprovvisti di risorse radio, al fine di verificare che il mercato
tenda irreversibilmente verso una struttura competitiva in cui non si configurino
effetti derivanti da comportamenti taciti coordinati.
2. L’attività di monitoraggio di cui al comma precedente è svolta con cadenza
semestrale. La prima verifica si conclude entro sei mesi dalla data di pubblicazione
del presente provvedimento.
3. L’Autorità si riserva di intervenire qualora l’attività di monitoraggio dia esisti
negativi, al fine di tutelare la concorrenza ed i consumatori.
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Gli esiti dell’attività di monitoraggio prevista
dalla delibera 46/06/CONS
Nel marzo del 2007, nell’ambito dell’attività di monitoraggio di cui alla
Delibera n. 46/06/CONS, l’Autorità ha accertato che gli MNO avevano
concluso i seguenti tre accordi giuridicamente vincolanti per la fornitura di
servizi di accesso wholesale alla propria rete di comunicazione mobile:
•
Vodafone e Telecom hanno sottoscritto due accordi con imprese della
grande distribuzione, in possesso di reti di punti vendita che coprono l’intero
territorio nazionale, rispettivamente, Carrefour e Coop.
•
Vodafone ha successivamente concluso un accordo con BT Italia.
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Gli esiti dell’attività di monitoraggio: osservazioni
dell’Autorità
•
Carrefour e Coop non sono attive nei mercati delle telecomunicazioni di rete
fissa e, pertanto, il loro ingresso nel mercato eserciterà una limitata pressione
competitiva sugli MNO, considerato anche che nel breve periodo risentiranno
inevitabilmente di una conoscenza parziale del settore e dei vincoli derivanti
da una base di clienti ridotta.
•
BT è un operatore di rete fissa attivo esclusivamente nell’offerta di servizi agli
utenti affari e l’accordo concluso con Vodafone appare comunque facilitato
dalla presenza internazionale dei due operatori e dall’esistenza di accordi
commerciali tra le parti in altri mercati europei.
•
Tutti gli accordi finora stipulati consentiranno agli operatori nuovi entranti di
disporre di un controllo parziale di alcuni elementi di rete e commerciali. Ciò
determina delle limitazioni per tali operatori nel proporre un’ampia
articolazione delle offerte finali. Inoltre gli stessi operatori risulterebbero nelle
condizioni di competere prevalentemente sulla variabile dei prezzi, senza
dunque la possibilità di esercitare un’accentuata pressione competitiva anche
10
sulla gamma dei servizi offerti.
Riapertura del mercato 15
(delibera n. 168/07/CONS)
•
L’Autorità ha considerato che il settore delle TLC in Italia è caratterizzato da
“un’asimmetria nelle dotazioni infrastrutturali dei diversi operatori, che
potrebbe determinare differenti condizioni di partenza tra gli operatori nel
gioco competitivo e in particolare diverse opportunità di sviluppo dei nuovi
servizi integrati fisso-mobile”.
•
L’Autorità, a seguito del monitoraggio, ha rilevato che la conclusione di
accordi con imprese di grande distribuzione, nonché la stipula di un unico
accordo con un operatore di rete fissa attivo solo nei mercati rivolti alla
clientela affari, seppure significativi, “non possono essere considerati
risolutivi delle criticità nei mercati dell’accesso alle reti mobili, in
particolare con riguardo ai servizi integrati fisso-mobile”.
•
Sulla base di tali considerazioni l’Autorità, in data 19 aprile 2007, ha
deliberato l’avvio del secondo ciclo di analisi del mercato 15.
11
L’indagine conoscitiva fisso mobile (1/3)
• A metà 2006 l’Autorità, con la delibera n. 324/06/CONS ha avviato una
indagine conoscitiva “sui processi di integrazione tra servizi di telefonia
fissa e servizi di telefonia mobile, nella transizione verso le reti di nuova
generazione” per analizzarne gli aspetti di mercato e i profili concorrenziali.
• L’indagine conoscitiva nasceva dalla rilevazione di possibili criticità sulle
condizioni concorrenziali nei mercati dei servizi di rete fissa e di rete mobile,
soprattutto a seguito del processo di fusione per incorporazione della società
TIM in Telecom Italia.
• Tra gli obiettivi, oltre all’analisi dei processi di convergenza tra i servizi di
rete fissa e quelli di rete mobile, c’era la valutazione dei possibili rischi di
effetti anticoncorrenziali, sia sui mercati sottoposti a regolamentazione servizi di rete fissa – sia su quelli non regolamentati – servizi di rete mobile,
dell’introduzione di offerte “intergrate” da parte di operatori SMP in uno dei
mercati interessati.
12
L’indagine conoscitiva fisso mobile (2/3)
In merito ai attuali modelli di business seguiti dagli operatori nel processi di
convergenza in atto l’indagine osservava che:
• Nell’ambito dei processi di convergenza dei servizi fissi e mobili, si nota una
sostanziale assenza di nuovi attori esclusivamente ‘convergenti’, o che centrano i
propri modelli di business sui servizi convergenti, quanto piuttosto si osservano
diversi approcci da parte sia degli operatori fissi che di quelli mobili.
• Gli operatori fissi integrati tentano generalmente di inserire i servizi convergenti
all’interno della propria catena del valore, cercando il massimo livello di sinergia con
i servizi IP. Per questi l’offerta di servizi convergenti si traduce attualmente nella
disponibilità al cliente di telefonini dual-mode che integrano una duplice funzionalità
sfruttando, per le chiamate voce, le reti a larga banda in prossimità di accessi wi-fi e
le reti mobili (GSM/GPRS/UMTS) al di fuori di tale copertura.
• Gli operatori attivi soltanto nel mobile generalmente contrastano le offerte integrate
lanciando iniziative tese ad incentivare la sostituzione fisso-mobile (proponendo ad
esempio tariffe convenienti per le chiamate verso numeri di rete fissa effettuate da
casa), ovvero puntando sulla disponibilità di reti a larga banda wireless alternative a
quelle fisse (per sostituire completamente la linea fissa). Da qui il crescente interesse
degli operatori mobili per le tecnologie MBWA (Mobile Broadband Wireless
Access).
13
L’indagine conoscitiva fisso mobile (3/3)
L’indagine concludeva che:
•
Gli operatori di sola rete fissa, per poter competere nell’offerta di servizi
integrati fisso mobile, debbono pertanto ricercare collaborazioni o
stringere accordi strategici (che vanno dagli accordi di partnership ai
contratti di affitto delle reti mobili, come nel caso degli operatori mobili
virtuali) con gli operatori mobili.
•
In tale scenario, “si evidenzia come gli operatori che non detengono
infrastrutture mobili, in assenza di accordi che consentano l’accesso alla
rete mobile, come è avvenuto fino ad oggi in Italia, rischiano di rimanere
tagliati fuori dalla competizione, risultando loro preclusa, di fatto, la
possibilità di realizzare qualsiasi forma di convergenza”.
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La regolamentazione dei servizi integrati fissomobile: Delibera 415/07/CONS (1/3)
Vodafone e TI, nella seconda metà del 2006, hanno presentato all’Autorità servizi
di comunicazione vocale di natura integrata, rispettivamente "Vodafone Casa
Numero Fisso“ e "Unico“. Tali servizi sono stati autorizzati dall’Autorità con
delibera n. 415/07/CONS del 2 agosto 2007.
• L’Autorità “nel riconoscere il presumibile beneficio per l’utenza che può
derivare dalla diffusione di servizi convergenti fisso-mobile”, ha rilevato che
“gli aspetti di novità che tale nuovo modulo presenta, impongono di
accompagnarne l’introduzione sul mercato con una regolamentazione adhoc”, finalizzata in primis alla tutela dell’utenza, oltre che a definirne i
particolari aspetti connessi all’uso delle frequenze e delle numerazioni.
• L’Autorità non ha ritenuto opportuno individuare un nuovo mercato per i
servizi integrati F-M ed ha previsto con la delibera 415/07/CONS alcune
norme generali per l’introduzione di servizi integrati fisso-mobile e norme
specifiche per servizi offerti attraverso la rete mobile e per quelli offerti
attraverso la rete a larga banda.
15
La regolamentazione dei servizi integrati fissomobile: Delibera 415/07/CONS (2/3)
•
•
•
L’Autorità, ha tuttavia formulato alcune valutazioni circa l’impatto nei
meccanismi concorrenziali della diffusione dei nuovi servizi integrati fisso
mobili, pur rilevando che - al momento - queste non costituiscano motivi
ostativi all’introduzione dei servizi esaminati:
Uno dei principali temi di attenzione riguarda la possibilità per tutti gli
operatori, anche quelli non dotati di rete mobile o di frequenze sufficienti, di
replicare tali offerte. In caso contrario, infatti, si determinerebbe una riduzione
del grado di competizione nel medio periodo.
In questa prospettiva, nel corso del secondo ciclo delle analisi di mercato
dovrebbe essere valutato se l’effettivo grado di sviluppo di tali servizi
individui un nuovo e distinto mercato, contiguo a quelli di telefonia fissa e di
telefonia mobile, oppure se gli stessi possano di volta in volta essere ricondotti
ad uno dei tradizionali mercati dei servizi di telecomunicazione.
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La regolamentazione dei servizi integrati fissomobile: Delibera 415/07/CONS (3/3)
• Con la delibera 415/07/CONS l’Autorità ha definito le condizioni
regolamentari generali per l’avvio dei servizi integrati fisso mobile, in
considerazione “della effettiva situazione di mercato, ancora embrionale,
e dell’esigenza di consentire un rapido avvio di tali servizi”.
• In ogni caso, l’Autorità, si è riservata di intervenire per definire le
condizioni di dettaglio ai sensi dell’art. 42 del Codice delle comunicazioni
e, comunque, nell’ambito delle analisi di mercato già avviate. In
particolare:
– l’analisi del Mercato n.15: accesso e raccolta delle chiamate nelle reti
telefoniche mobili (avviato con delibera n. 168/07/CONS del 19 aprile
2007)"
– l’analisi del Mercato n.16: terminazione di chiamate vocali su singole
reti mobili (avviato con delibera n. 342/07/CONS del 28 giugno 2007)
•Infine l’Autorità ha rilevato “la necessità di un accorto monitoraggio – in
prospettiva – delle dinamiche di mercato e concorrenziali che
effettivamente si determineranno, teso alla sollecita introduzione dei
rimedi atti a fornire una risposta appropriata e proporzionata alle
problematiche di competitività che dovessero insorgere”.
17
La nuova Raccomandazione
sui mercati rilevanti
•
•
•
Il 17 dicembre 2007 la Commissione Europea ha adottato una nuova
Raccomandazione sui “mercati rilevanti suscettibili di regolamentazione ex
ante”. Contestualmente è stato presentato il nuovo pacchetto di Direttive
comunitarie per le comunicazioni elettroniche che ha cominciato l’iter di
approvazione ed è attualmente al vaglio del Parlamento europeo.
Sulla base della nuova Raccomandazione, che ha ridotto i mercati da 18 a 7, il
mercato 15 (accesso alle reti mobili) non è più nella lista dei mercati
rilevanti.
La Commissione ha stabilito che per i mercati non compresi nella nuova
Raccomandazione le Autorità nazionali debbano applicare la prova dei tre
criteri per verificare se, sulla base delle circostanze nazionali, un mercato
possa ancora essere oggetto di regolamentazione ex ante. In particolare i
criteri che devono essere contemporaneamente soddisfatti sono:
1) presenza di forti ostacoli non transitori all’accesso (strutturali, giuridici, normativi);
2) struttura tale da impedire condizioni di concorrenza effettiva nel periodo in oggetto;
3) insufficienza del diritto della concorrenza a rimediare ai fallimenti del mercato.
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I provvedimenti di analisi dei mercati di servizi
telefonici mobili: prossimi passi
•
•
Conformemente alle indicazioni della Commissione l’Autorità ha deciso di
sottoporre il mercato n. 15 (accesso e raccolta da rete mobile), non essendo
più nella lista dei mercati rilevanti, al test dei tre criteri. Solo nel caso in cui i
criteri siano soddisfatti tutti contemporaneamente, tale mercato sarà
suscettibile di regolamentazione ex ante. Diversamente, sarà sottoposto al solo
diritto della concorrenza ex post.
A breve l’Autorità avvierà la consultazione pubblica sul provvedimento di
revisione del mercato n. 16 (terminazione mobile). Nell’ambito degli obblighi
imposti agli operatori SMP (tutti gli operatori MNO) – ed in particolare degli
obblighi di trasparenza, non discriminazione, predisposizione della contabilità
regolatoria e controllo dei costi –, il provvedimento è volto a definire il
percorso di discesa (glide path) dei prezzi di terminazione. Dopo la
consultazione pubblica, e l’adozione di eventuali modifiche, il provvedimento
sarà sottoposto alla Commissione europea e inviato all’AGCM per il relativo
parere non vincolante prima della sua approvazione finale.
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La delibera 126/08/CIR sulla MNP:
una misura accolta con favore (1/2)
•
•
•
•
La delibera 126/07/CIR, adottata il 5 dicembre 2007, ha disposto l’avvio di un
procedimento “volto a rivedere le norme relative alla portabilità del numero
mobile ….con riferimento agli aspetti sia economici sia tecnici, e ai modelli di
interazione tra tutti gli operatori, per tenere conto dell’ingresso sul mercato
degli operatori mobili virtuali (MVNO e ESP)”.
Con la stessa delibera è stata portata a 12.000 unità (da 9.000) la capacità
giornaliera di evasione degli ordini da parte degli operatori Vodafone e
Telecom Italia in qualità di donating, da intendersi come la “potenzialità
minima” da assicurare in modo paritario tra gli operatori recipient. (Per Wind e
H3G è prevista la possibilità di incrementare la propria capacità fino a tale
soglia qualora le richieste superino le 8.000 unità giornaliere).
La delibera prevede che le operazioni di portabilità del numero tra l’operatore
mobile e gli operatori virtuali, con i quali ha stipulato accordi per l’utilizzo
della propria rete, non contribuiscano al conteggio della capacità giornaliera.
Infine viene ribadito ed esplicitato il principio di non discriminazione tra gli
operatori mobili e gli operatori virtuali non assegnatari di numerazione
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mobile.
La delibera 126/08/CIR sulla MNP:
una misura accolta con favore (2/2)
• In particolare, all’art.3 viene stabilito che:
1. ai sensi dell’art. 80 del codice, gli utenti degli operatori virtuali hanno diritto
alla portabilità del numero;
2. gli operatori mobili assicurano un trattamento non discriminatorio tra i clienti
degli operatori virtuali e quelli degli operatori mobili, e tra i clienti degli stessi
operatori virtuali;
3. l’operatore mobile recipient garantisce proporzionalità nelle richieste da inviare
a ciascun operatore donating -tra quelle avanzate da propri utenti e da gli
utenti dell’operatore virtuale attestato sulla propria rete- senza prevedere limiti
nel numero di richieste che possono essere avanzate dagli operatori mobili
virtuali.
• Gli operatori mobili virtuali hanno manifestato apprezzamento per tale misura
volta a riconoscere l’importanza, soprattutto per questi nuovi entranti, delle
modalità operative del processo di acquisizione dei clienti .
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Gli interventi di Tutela del consumatore: le
decisioni controverse
Nei mesi scorsi l’Autorità ha adottato alcune misure, volte alla tutela dei
consumatori, che sono state contestate dagli operatori mobili “virtuali”:
- la delibera 514/07/CONS, che ha fissato specifiche condizioni economiche
agevolate per particolari categorie di clientela disabile (nello specifico 50
SMS/g gratuiti per gli utenti sordi), ad avviso degli operatori virtuali “non
ha un impatto neutro sul mercato in quanto si traduce in un costo vivo per
gli MVNO, diversamente da quanto avviene per gli operatori mobili” ;
- la delibera 416/07/CONS, con la quale l’Autorità ha diffidato tutti gli
operatori mobili, compresi gli operatori virtuali, a riconoscere la
restituzione e la trasferibilità del credito residuo sulle schede telefoniche
prepagate in caso di cambio operatore (in attuazione del decreto Bersani
convertito dalla legge n.40 del 2 aprile 2007), ad avviso degli operatori
virtuali “pone impropriamente sullo stesso piano questi operatori che
sono impossibilitati ad adempiere in mancanza di implementazione delle
misure da parte degli MNO soprastanti.”
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Punti aperti
•
L’Autorità ha preso atto dei rilievi che negli ultimi mesi sono stati avanzati
dagli operatori mobili virtuali, che richiedono l’adozione di misure atte a
consentire loro da un lato, di aumentare la capacità di penetrazione e
mantenimento della posizione nel mercato, e dall’altro lato di incentivare il
passaggio a modelli di business più articolati.
• In particolare gli ambiti di intervento su cui viene posta l’attenzione
riguardano:
- Mobile Number Portability
- Terminazione
- Numerazione
• Nell’ambito del recente provvedimento sul piano di numerazione l’Autorità
ha rilevato l’effettiva rigidità dell’attuale sistema e l’opportunità di avviare
una riflessione per valutare l’effettiva possibilità per gli operatori virtuali di
acquisire in proprio i diritti d’uso delle numerazioni.
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