SCHEMA DI CONTRATTO DI LOCAZIONE

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SCHEMA DI CONTRATTO DI LOCAZIONE
ALLEGATO C
SCHEMA DI CONTRATTO DI LOCAZIONE
CONTRATTO DI LOCAZIONE DI UNA PORZIONE DI IMMOBILE AD ATTUALE USO DI
MAGAZZINO E LOCALE DI DEPOSITO, DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN LOCALITÀ SAN
DONNINO DISTINTO AL CATASTO FABBRICATI AL FOGLIO 12 MAPPALE 328.
L’anno …………….………….. il giorno ……….…………. del mese di ……….………., In Peglio,
presso la sede comunale
TRA
Il Comune di Peglio, Codice Fiscale e Partita IVA 00360610414, con sede in Piazza Petrangolini n.
6 - Peglio, qui rappresentato ……………………….., non in proprio, ma in qualità di
………………………….., in esecuzione del ……………………………….. (per brevità
successivamente denominato parte locatrice);
e
Sig. ………………………….. nato a …………………………il ………………………….. , codice
Fiscale ……………………………………, nella qualità di …………………………… Codice Fiscale
…………………………… (per brevità successivamente denominato parte conduttrice)
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
- Articolo 1 La parte locatrice concede in locazione alla parte conduttrice, che accetta, una porzione
dell’immobile di sua proprietà ubicato in località San Donnino piano terra, di mq. 80,00 netti circa
censito al N.C.E.U. al foglio 12, mappale 328, categoria C/01, classe 1 e meglio individuata nella
planimetria in allegato al presente contratto.
- Articolo 2 La locazione della porzione immobiliare è concessa per anni 6 ai sensi dell’articolo 27 della Legge
n. 392/1978, con decorrenza …../…../………. e scadenza …../…../……….; alla prima scadenza la
parte locatrice può esercitare la facoltà di diniego del rinnovo soltanto per i motivi di cui all’articolo
29 della Legge n. 392/1978; dopo il primo rinnovo il contratto si ritiene rinnovato per la stessa
durata di anni 6 (sei) qualora non intervenga disdetta almeno dodici mesi prima della scadenza. Il
conduttore ha la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto ai sensi dell’articolo 27, comma 7
della Legge n. 392/1978 con un preavviso di mesi sei rispetto alla data in cui il recesso deve avere
esecuzione.
- Articolo 3 Il canone di locazione annuo è pattuito nella misura di € …………….. (……………………………….)
corrispondenti ad € ……………………………. mensili da pagarsi entro il giorno 5 di ogni mese
mediante bollettini di c/c postale intestati al Comune di Peglio o presso la Tesoreria Comunale
della Banca dell’Adriatico agenzia di Urbania (PU); il conduttore non potrà in alcun modo ritardare
il pagamento del canone oltre il termine sopra indicato e non potrà far valere alcuna azione od
eccezione se non dopo aver eseguito il pagamento delle rate scadute;
- Articolo 4 A decorrere dall’inizio del secondo anno il canone verrà aggiornato annualmente, nella misura del
75%, della variazione dell’indice ISTAT – famiglie e operai – verificatasi nell’anno precedente.
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- Articolo 5 I locali vengono concessi per il solo uso ……………………… con divieto di sub locazione e
cessione anche parziale e divieto di mutamento di destinazione d’uso. Ai fini di quanto previsto
negli articoli 34, 35 e 37 e seguenti della Legge n. 392/1978, il conduttore dichiara che l’immobile
non verrà utilizzato per attività che comportano contatti diretti con il pubblico.
- Articolo 6 Il conduttore dichiara di ben conoscere la porzione di immobile da cedersi in affitto e che la stessa
risulta idonea all’uso convenuto, in buono stato di manutenzione ed esente da difetti che possano
influire sulla salute di chi vi svolge la propria attività.
Tutti gli interventi relativi al frazionamento dell’unità immobiliare, alfine dell’individuazione della
porzione oggetto di locazione, saranno a diretto carico del conduttore con la consulenza di tecnico
abilitato e sotto la sorveglianza dell’U.T.C.. Tutte le relative spese, occorrenti per rendere
usufruibile la porzione di immobile, saranno a carico del conduttore senza possibilità di poterle
scomputare dal relativo canone e senza che possa essere richiesto alcun tipo di risarcimento, a
carattere economico ovvero di altra natura, al termine del periodo di locazione.
Gli eventuali ulteriori lavori di manutenzione straordinaria dei locali potranno essere eseguiti solo
dopo espressa autorizzazione formale da parte dell’Amministrazione Comunale e sempre sotto la
diretta vigilanza dell’U.T.C. e con oneri a totale carico del conduttore senza possibilità di poter
essere scomputati dal relativo canone. Anche tutte le eventuali spese da sostenersi per la messa a
norma degli impianti tecnologici (elettrico, termico, idrico, sanitario) necessari ai fini dell’attività che
verrà insediata saranno a totale carico della parte conduttrice e resteranno a beneficio
dell’immobile senza che nulla sia dovuto neanche a titolo di rimborso spese.
La locazione riguarderà unicamente i locali interni senza possibilità di poter usufruire, anche
parzialmente, dell’area esterna di pertinenza del fabbricato che rimarrà nella esclusiva disponibilità
dell’Amministrazione Comunale.
Tutte le autorizzazioni necessarie all’avvio dei lavori e delle attività saranno ad esclusivo carico del
conduttore.
Il conduttore si obbliga a riconsegnare i locali affittati alla scadenza del contratto nello stato di fatto
in cui si trovano, con le modifiche, aggiunte e miglioramenti apportati come autorizzati.
- Articolo 7 La parte conduttrice è costituita custode della cosa locata e ne risponderà in caso di danni attribuiti
a sua colpa, negligenza o abuso. Esonera inoltre espressamente la parte locatrice da ogni
responsabilità per danni diretti o indiretti che possano derivare a sé o a terzi frequentatori
dell’immobile da fatti o omissioni di terzi. La parte conduttrice si obbliga ad osservare e a far
osservare le regole di buon vicinato, a non tenere depositi di materiali pericolosi, a non destinare i
locali ad uso contrario all’igiene, alla sicurezza e al decoro dell’edificio, a non esporre cartelli e/o
insegne non regolamentari, impegnandosi a riconsegnare l’immobile alla scadenza libero da
persone e cose anche interposte, pulito in ogni sua parte.
- Articolo 8 Il conduttore si impegna a stipulare apposita polizza per la responsabilità civile a copertura danni
da incendio e scoppio per il valore del fabbricato non inferiore ad € ……………….
- Articolo 9 Sono altresì a carico del conduttore, oltre al canone, le spese di energia, la tariffa per la rimozione
dei rifiuti, acqua, ecc.. Risulteranno altresì a carico del conduttore la predisposizione dei nuovi
allacci ai pubblici servizi necessari per l’attività che verrà ad essere svolta nei locali.
- Articolo 10 Il locatore potrà in qualunque momento ispezionare o far ispezionare i locali affittati
- Articolo 11 L’inadempienza da parte del conduttore di uno solo dei patti contenuti nel presente contratto
produrrà, ipso jure, la sua risoluzione. Qualsiasi modifica al presente contratto andrà approvata per
iscritto.
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- Articolo 12 A garanzia degli obblighi derivanti dal presente contratto il conduttore verserà alla stipula dell’atto
un deposito cauzionale pari a 3 (tre) mensilità del canone e pertanto stabilito in € ………………..
- Articolo 13 Sono divide a metà tra le parti le spese relative all’imposta di registro, nella misura di legge per
anni 6 (sei) mentre le marche da bollo sono a carico del conduttore. In caso di recesso anticipato
del conduttore, l’imposta di registro per la risoluzione del contatto sarà a suo carico
Le clausole di cui alla presente scrittura privata sono valide ed efficaci tra le parti de non derogate
o modificate dalle leggi speciali in materia di locazioni, in quanto applicabili.
- Articolo 13 Il conduttore consente sin da ora che la registrazione del contratto venga eseguita a cura del
locatore, che provvederà poi a chiedere il rimborso nella quota spettante.
Si da atto che la presente scrittura, in relazione al disposto del D.P.R. n. 131/1986, è sottoposta a
registrazione.
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Locatore
………………………………………
Il Conduttore
………………………………………
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