Delibera ARG/elt 48/09 Modifiche e integrazioni alle

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Delibera ARG/elt 48/09 Modifiche e integrazioni alle
Delibera ARG/elt 48/09
Modifiche e integrazioni alle disposizioni della deliberazione
dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 29 dicembre 2007,
n. 348/07 in materia di corrispettivi per il prelievo di energia
reattiva nei punti di interconnessione tra reti ed avvio di
procedimento per la formazione di provvedimenti in materia
di regolamentazione tecnica ed economica dei transiti di
energia reattiva
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 22 aprile 2009
Visti:
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la legge 14 novembre 1995, n. 481;
il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
il Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 22 dicembre 2000,
Approvazione della convenzione tipo di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo
16 marzo 1999, n. 79;
la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07, che approva il Testo integrato
delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di
trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 20082011 e disposizioni in materia di condizioni economiche per l'erogazione del servizio di
connessione (di seguito: deliberazione n. 348/07);
l'allegato A alla deliberazione n. 348/07, come modificato e integrato (di seguito: TIT);
la Relazione di Analisi di Impatto della Regolazione inerente il TIT (di seguito: relazione
AIR);
la comunicazione di ACEA S.p.A. del 2 dicembre 2008.
Considerato che:
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l'Autorità, anche a seguito dell'avvenuto processo di consultazione, con gli articoli 8 e 15 del
TIT ha introdotto l'obbligatorietà dell'applicazione dei corrispettivi per i prelievi con
insufficiente fattore di potenza, rispettivamente in corrispondenza di punti di prelievo nella
disponibilità di clienti finali e di punti di interconnessione fra reti di distribuzione e fra
quest'ultime e Terna, fissati nella Tabella 4 dell'allegato n. 1 al TIT (di seguito: Tabella 4);
il comma 8.2 del TIT, dispone che, per l'energia reattiva prelevata nella fascia oraria F3 in
corrispondenza di punti di prelievo dotati di misuratore atto rilevare l'energia elettrica per
fasce orarie, le componenti tariffarie di cui alla Tabella 4 sono poste pari a zero;
il comma 15.1 del TIT, dispone che Terna e le imprese distributrici applicano, nei punti di
interconnessione tra reti di distribuzione e rete di trasmissione nazionale, i corrispettivi della
Tabella 4 ai prelievi con insufficiente fattore di potenza;
il comma 15.2 del TIT dispone che nei punti di interconnessione tra reti di distribuzione
ciascuna impresa distributrice applica i corrispettivi della Tabella 4 in caso di prelievo con
insufficiente fattore di potenza;
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l'Articolo 49 del TIT dispone che le imprese distributrici versano alla Cassa conguaglio per
il settore elettrico (di seguito: la Cassa) gli importi derivanti dall'applicazione dei
corrispettivi per i prelievi di energia reattiva in corrispondenza di punti prelievo nella
disponibilità di clienti finali con potenza disponibile superiore a 16,5 kW ed in
corrispondenza di punti di interconenssione tra reti di distribuzione;
la relazione AIR ha precisato, al punto 25.16, che nel caso di più punti di interconnessione
tra la rete di trasmissione nazionale e quella di una singola impresa distributrice, la
normativa non prevede la possibilità di compensare tra loro i prelievi e le immissioni di
energia reattiva effettuati nei punti medesimi;
la medesima relazione, al punto 25.18, chiarisce altresì, che ai fini dell'applicazione dei
corrispettivi per prelievi con insufficiente fattore di potenza il TIT tiene conto solamente
degli assorbimenti di energia reattiva induttiva e non anche degli assorbimenti di energia
capacitiva.
Considerato inoltre che:
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sono stati segnalati all'Autorità dubbi di natura interpretativa inerenti l'applicazione dei
corrispettivi per i prelievi di energia reattiva con riferimento ai seguenti aspetti:
o applicazione delle componenti tariffarie di cui alla Tabella 4 ai prelievi di energia
reattiva eccedenti i limiti previsti durante le ore appartenenti alla fascia oraria F3 ai
prelievi effettuati dalle imprese distributrici e da Terna;
o versamento alla Cassa degli importi derivanti dall'applicazione dei corrispettivi per i
prelievi di energia reattiva in corrispondenza dei punti di interconenssione tra reti di
distribuzione e rete di trasmissione nazionale;
esistono configurazioni delle reti di distribuzione in alta tensione, direttamente connesse alla
rete di trasmissione nazionale, tali da rendere interdipendenti le misure di energia reattiva
nei punti di interconnessione tra la rete di trasmissione nazionale e tali reti di distribuzione;
risulta evidente come, in tali configurazioni, l'interdipendenza degli scambi di energia
reattiva tra la rete di trasmissione nazionale e le reti di distribuzione non rende univoca la
responsabilità, in ordine ai prelievi di energia reattiva, da parte del titolare della rete elettrica
in alta tensione prelevante la medesima energia, ciò, in quanto il prelievo di energia reattiva
può essere potenzialmente determinato dalla configurazione della rete elettrica da cui la
stessa energia reattiva è prelevata;
dalle osservazioni pervenute agli uffici dell'Autorità è emersa la necessità di definire criteri
applicativi meglio precisati in ordine alla gestione dell'energia reattiva, quali:
o in primo luogo la corretta individuazione delle problematiche conseguenti ai transiti
di energia reattiva sulle reti elettriche;
o in secondo luogo la corretta attribuzione delle responsabilità dei prelievi di energia
reattiva;
o in terzo luogo la corretta applicazione dei corrispettivi.
Ritenuto opportuno:
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confermare il criterio regolatorio inerente la non applicazione delle componenti tariffarie di
cui alla Tabella 4 all'energia reattiva prelevata nella fascia oraria F3, estendendolo ai punti
di interconnessione tra reti di distribuzione ed ai punti di interconnessione tra reti di
distribuzione e rete di trasmissione nazionale;
chiarire e confermare il criterio regolatorio, valido dall'entrata in vigore del TIT, secondo cui
le imprese distributrici sono tenute a versare alla Cassa gli importi derivanti
dall'applicazione dei corrispettivi per i prelievi di energia reattiva, anche eventualmente
percepiti da Terna relativamente ai punti di interconnessione tra le imprese distributrici e la
stessa Terna.
Ritenuto inoltre opportuno:
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prevedere la possibilità, nei casi di configurazioni della rete di distribuzione in alta tensione,
direttamente connessa alla rete di trasmissione nazionale, tali da rendere interdipendenti le
misure di energia reattiva nei punti di interconnessione tra la rete di trasmissione nazionale e
la medesima rete di distribuzione, purché caratterizzati dalla puntuale collocazione di un
misuratore dell'energia reattiva scambiata , di considerare tali punti come un unico punto
aggregato, soggetto alle medesime disposizioni a cui sono soggetti i singoli punti non
interdipendenti;
definire le caratteristiche necessarie e sufficienti per l'individuazione delle predette
configurazioni di rete;
avviare un procedimento per la formazione di provvedimenti volti alla revisione della
regolamentazione tecnico-economica dei transiti di energia reattiva sulle reti elettriche di
trasmissione e distribuzione;
che i predetti provvedimenti incidano sui soggetti regolati al fine di stimolare
comportamenti finalizzati a ridurre i costi di gestione ed esercizio delle reti elettriche
DELIBERA
Articolo 1
Modificazioni e integrazioni del TIT
1.1 All'Articolo 15 dell'Allegato n. 1 al TIT, sono aggiunti i seguenti commi:
"15.4 Con riferimento ai punti di interconnessione tra reti di distribuzione ed ai punti di
interconnessione tra reti di distribuzione e rete di trasmissione nazionale, dotati di misuratore atto a
rilevare l'energia elettrica per fasce orarie, per l'energia reattiva prelevata nella fascia F3 le
componenti tariffarie di cui ai commi 15.1 e 15.2 sono poste pari a zero."
"15.5 Nel caso di punti di interconnessione tra reti di distribuzione in alta tensione e rete di
trasmissione nazionale, purché dotati di misuratore atto a misurare i prelievi di energia reattiva e
purché tra di essi esista un collegamento circuitale in alta tensione facente parte della rete di
distribuzione, i corrispettivi per prelievi con insufficiente fattore di potenza previsti alla Tabella 4 di
cui all'Allegato n. 1 si applicano all'aggregato dei medesimi punti."
1.2 All'Articolo 49 dell'Allegato n. 1 al TIT, le parole "ai commi 8.1 e 15.2" sono sostituite dalle
parole "ai commi 8.1, 15.1 e 15.2".
1.3 Le imprese distributrici con punti di interconnessione in alta tensione con la rete di trasmissione
nazionale, purché dotati di misuratore atto a misurare i prelievi di energia reattiva e purché tra di
essi esista un collegamento circuitale in alta tensione facente parte della rete di distribuzione, hanno
titolo a chiedere a Terna l'applicazione del comma 15.5 dell'Allegato n. 1 al TIT dal 1 gennaio
2008".
Articolo 2
Avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di regolamentazione tecnica ed economica dei transiti di energia reattiva
2.1 E' avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di regolamentazione
tecnico-economica dei transiti di energia reattiva sulle reti elettriche di trasmissione e distribuzione.
2.2 Ai fini dell'acquisizione di elementi conoscitivi utili per la formazione e l'adozione dei
provvedimenti di cui al comma 2.1, qualora sia ritenuto opportuno:
a. possono essere convocati incontri con i soggetti interessati e con le formazioni associative
che ne rappresentano gli interessi;
b. possono essere resi disponibili documenti per la consultazione contenenti proposte in
relazione ai provvedimenti in materia.
2.3 E' dato mandato al Direttore della Direzione Tariffe dell'Autorità affinché proceda all'attuazione
di quanto previsto ai precedenti commi 2.1 e 2.2.
Articolo 3
Disposizioni finali
3.1 Il presente provvedimento è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul
sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) ed entra in vigore dalla data della sua prima
pubblicazione;
3.2 Il testo del TIT è pubblicato sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) con le
modifiche ed integrazioni apportate con il presente provvedimento.
22 aprile 2009
Il Presidente: Alessandro Ortis