edilizia di culto: regione abruzzo

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EDILIZIA DI CULTO: REGIONE ABRUZZO
Isabella Bolgiani
La Regione Abruzzo ha dedicato specifiche disposizioni legislative alla disciplina urbanistica dei
servizi religiosi ed alla materia del finanziamento dell’edilizia di culto; in particolare, la L.R. 16
marzo 1988, n. 291, successivamente modificata dalla L.R. 19 dicembre 2001, n. 742, oltre a
definire il concetto di attrezzature religiose e stabilire la dotazione percentuale di aree per abitante
da destinare a detti servizi, ha previsto che, annualmente, venga devoluta dai Comuni abruzzesi
una quota predeterminata dei contributi per opere di urbanizzazione secondaria (ex art. 12, della
Legge n. 10 del 1977, c.d. Legge Bucalossi) alle autorità ecclesiastiche competenti per la
realizzazione di attrezzature religiose (artt. 5-6); detta legge ha inoltre introdotto la possibilità di
finanziamenti regionali diretti, in favore dell’edilizia di culto, aventi carattere integrativo. Da
ultimo, al fine di garantire la conservazione degli edifici già esistenti, la L.R. 25 novembre 1998, n.
1393, modificata dalla L.R. 14 marzo 2000, n. 294 e dalla L.R. 29 marzo 2001, n. 115, ha stabilito
l’introduzione di contributi regionali destinati al consolidamento, alla ristrutturazione, al restauro
ed alla straordinaria manutenzione di tali immobili; detti finanziamenti (art. 1) non risultano
tuttavia erogabili in favore di edifici di culto che, nell’ultimo quinquennio, abbiano già beneficiato
di altri contributi regionali.
* * *
Destinatari:
Il testo originario dell’articolo 1, della L.R. n. 29/1988 stabiliva, quali destinatari delle disposizioni
contenute nella legge in esame, gli Enti istituzionalmente competenti in materia di culto della
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Disciplina urbanistica dei servizi religiosi (B.U.R. n. 9 dell’11 aprile 1988).
Modifiche ed integrazioni alla L.R. 16 marzo 1988, n. 29: Disciplina urbanistica dei servizi religiosi (B.U.R. n. 28 del
24 dicembre 2001).
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Interventi in materia di conservazione degli edifici stabilmente destinati al culto (B.U.R. n. 31 del 4 dicembre 1998).
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Interventi urgenti in occasione del Giubileo 2000 per la conservazione degli edifici destinati al culto (B.U.R. n. 10 del
31 marzo 2000).
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Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio annuale 2001 e pluriennale 2001-2003 della Regione Abruzzo.
(B.U.R. n. 8 del 6 aprile 2001).
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Chiesa cattolica e delle Confessioni religiose, i cui rapporti con lo Stato fossero disciplinati ai sensi
dell’art. 8, comma 3, della Costituzione. La Corte Costituzionale - con la sentenza n. 195, del 27
Aprile 1993 - ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo in questione, limitatamente alla parte in cui
esclude dall’ambito di operatività della suddetta legge regionale, le Confessioni religiose con le
quali lo Stato non abbia stipulato un’Intesa, con conseguente individuazione della Chiesa cattolica e
delle Confessioni religiose dotate di una “presenza organizzata” nell’ambito dei Comuni interessati,
quali destinatari delle disposizioni contenute nella L.R. n. 29/1988.
In seguito, l’art. 11, della citata L.R. 25 novembre 1998, n. 139 ha integrato il testo del suddetto art.
1, prevedendo che - in mancanza dell’Intesa, di cui all’art. 8, comma 3, della Costituzione - la
“natura di confessione religiosa”, ai fini dell’applicazione delle disposizioni in esame, possa
risultare anche da “precedenti riconoscimenti pubblici, dallo statuto […] o comunque dalla comune
considerazione”6. Queste stesse previsioni trovano applicazione anche per l’individuazione delle
Confessioni religiose destinatarie dei contributi regionali previsti da tale successivo testo normativo.
Disciplina delle aree per servizi religiosi:
La L.R. n. 29/1988 definisce - quali “attrezzature di interesse comune di tipo religioso” - gli
immobili destinati al culto e ad abitazione dei Ministri di culto, oltre che gli edifici adibiti,
nell’esercizio del ministero pastorale, ad attività educative, culturali, sociali e ricreative che non
abbiano fini di lucro.
L’art. 3, della legge in esame prevede, in particolare, che i Comuni abruzzesi, in sede di formazione
o revisione degli strumenti urbanistici generali, assicurino una dotazione di aree per abitante,
destinata ai servizi religiosi, pari ad un massimo del 20% delle aree riservate alle attrezzature di
interesse comune; stabilisce, inoltre, che - nelle zone territoriali omogenee di tipo C, di cui al D.M.
n. 1444 del 19687 - sia riservata per ogni nuovo insediamento, ferme restando le entità di rapporti
previste per gli altri servizi comuni, una superficie minima pari 2.000 mq destinata alle attrezzature
religiose8.
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Così dispone – in seguito alla integrazione di cui all’art. 11, della L.R. 139/1998 - il comma 2, dell’art. 1, della L.R. 29
del 1988.
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Le zone territoriali omogenee di tipo C - di cui al decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 sono costituite dalle parti di territorio “destinate a nuovi complessi insediativi”.
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L’art. 3 prevede, inoltre, che nelle zone territoriali omogenee di tipo A e B, di cui al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, cioè
- rispettivamente - nelle parti di territorio “interessate da agglomerati urbani di carattere storico, artistico e di particolare
pregio ambientale” e nelle parti di territorio “totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A”, le aree
destinate alle attrezzature religiose siano computabili - ai fini della determinazione delle quantità minime prescritte
dallo stesso decreto - in misura doppia di quella effettiva.
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Le suddette aree vengono ripartite - ai sensi del comma 5, dell’art. 3 - tra Confessioni, in possesso
dei requisiti indicati dall’art. 1, della legge in esame, “proporzionalmente alla loro consistenza” sui
territori comunali, mediante concessione a titolo gratuito del diritto di superficie9; qualora gli
strumenti urbanistici vigenti non risultino conformi alle previsioni in esame, l’art. 4, della L.R. n. 29
del 1988, prevede infine che i Comuni abruzzesi, di propria iniziativa oppure entro sei mesi dalle
eventuali richieste delle competenti autorità religiose, provvedano ad adeguare in tale senso la
relativa pianificazione urbanistica.
Finanziamenti comunali:
Ai sensi dell'art. 5, comma 1 della L.R. n. 29 del 1988 i Comuni abruzzesi - entro il 31 marzo di
ogni anno - sono tenuti a devolvere, per la realizzazione di attrezzature religiose, alle autorità
ecclesiastiche competenti, una aliquota pari al 10% dei contributi per opere di urbanizzazione
secondaria loro dovuti (ex art. 12, della Legge n. 10 del 1977, c.d. Legge Bucalossi). Tali contributi
vengono determinati avendo riguardo a tutte le concessioni edilizie onerose rilasciate nell’anno
precedente, anche relativamente all’edilizia convenzionata, senza tenere conto degli scomputi che i
titolari delle concessioni abbiano eventualmente ottenuto per l’esecuzione diretta delle opere di
urbanizzazione e per la cessione delle relative aree.
I suddetti contributi comunali sono corrisposti - ai sensi dell’art. 5, comma 3 - alle Confessioni
religiose, che ne facciano richiesta entro il 31 dicembre di ogni anno e che siano in possesso dei
requisiti prescritti dall’art. 1, della legge in esame, “proporzionalmente alla loro diffusione sul
territorio ed alla loro incidenza sociale”10. In particolare - secondo quanto previsto dall’art. 5,
comma 6 - i finanziamenti in questione debbono venire erogati dai Comuni in favore dell’”autorità
esponenziale della confessione religiosa”, la quale provvede successivamente alla ripartizione degli
stessi tra i singoli ministri di culto che ne abbiano fatto richiesta; il comma 4, dell’art. 5 stabilisce,
infatti, che le domande di finanziamento possano venire presentate direttamente dai ministri di
culto, operanti sul territorio comunale, o da uno di essi, in nome e per conto degli altri11.
L’art. 5 bis, introdotto dall’art. 2 della L.R. 19 dicembre 2001, n. 74 prevede, inoltre, che – ai fini
della devoluzione dei contributi suddetti – l’Ufficio di Ragioneria di ogni Comune storni, su
ciascuna riversale di incasso relativa agli oneri di urbanizzazione secondaria, una percentuale pari al
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La concessione del suddetto diritto di superficie è stata prevista dalle modificazioni introdotte al comma 3, dell’art. 5
in esame dall’art. 4, della L.R.19 dicembre 2001, n. 74.
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Il comma 3, dell’art. 5, della L.R. n. 29 del 1988 è stato così modificato dall’art. 1, della L.R. 19 dicembre 2001, n.
74.
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I commi 4, 5 e 6, dell’art. 5, della L.R. n. 29/1988 sono stati introdotto dall’art. 1, della L.R. n. 74/2001.
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10% dell’importo introitato, destinandolo ad un conto corrente, istituito presso la Tesoreria,
utilizzato unicamente per la corresponsione di detti finanziamenti. Entro il 15 aprile di ogni anno, i
Comuni abruzzesi sono pertanto tenuti ad inviare all’Assessorato Regionale ai Lavori Pubblici un
dettagliato resoconto sulla devoluzione alle competenti autorità religiose dei contributi comunali per
la realizzazione dei servizi suddetti, dal quale si evinca il rispetto dell’aliquota e dei termini stabiliti
dall’art. 5, comma 1, della L.R. n. 29 del 1988.
Nel caso in cui i Comuni risultino inadempienti agli obblighi suddetti, la Giunta Regionale – ex art.
5 bis, comma 3 – è tenuta a nominare, entro il 15 maggio dell’anno in corso, un Dirigente dell’area
competente, per ogni Provincia in cui almeno un Comune non abbia rispettato le previsioni
suddette, affinché solleciti le amministrazioni inadempienti mediante formale atto di intimazione,
pena l’esclusione delle stesse da qualsiasi contributo regionale nell’esercizio in corso12; detto
provvedimento si intende, tuttavia, automaticamente revocato, qualora il Comune inadempiente
proceda alla devoluzione di quanto dovuto.
I contributi comunali in questione debbono essere impiegati, ai sensi dell’art. 6, comma 1 della L.R.
n. 29/1988, entro tre anni dal loro versamento per la “realizzazione” ed - in seguito alle modifiche
introdotte dall’art. 5, della L.R. n. 74 del 2001 - anche per la “ristrutturazione”(13) delle attrezzature
religiose; le somme non utilizzate vengono infatti recuperate dai Comuni, maggiorate degli interessi
computati al tasso riconosciuto dal Tesoriere per le giacenze ordinarie. Le Autorità religiose,
destinatarie dei finanziamenti comunali, sono pertanto tenute a trasmettere ai Comuni, entro il 31
Dicembre di ogni anno, una analitica relazione sulla utilizzazione delle somme percepite.
Infine, è in facoltà delle competenti autorità religiose regolare i rapporti con il Comune attraverso
apposite convenzioni, nel caso in cui quest’ultimo o i soggetti attuatori di piani urbanistici esecutivi
provvedano alla realizzazione diretta dei lavori in questione.
Finanziamenti regionali:
L’art. 7, della L.R. n. 29 del 1988 prevede l’erogazione, anche in favore di opere che eventualmente
già fruiscano di finanziamenti statali, di contributi regionali aventi carattere integrativo.
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Il provvedimento che comporta la suddetta esclusione deve essere emesso – ai sensi dell’art. 5 bis, comma 5 – previo
parere obbligatorio della competenti Commissioni consiliari.
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Comma così modificato dall’art. 5, della L.R. n. 74/2001; nella originaria formulazione, infatti, i contributi comunali
in esame erano destinati unicamente ad interventi di costruzione delle attrezzature religiose.
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In particolare, detti finanziamenti sono espressamente destinati - ai sensi dell’art. 7, comma 1 - ad
interventi di ristrutturazione, consolidamento, ampliamento e straordinaria manutenzione degli
edifici destinati al culto e delle relative pertinenze, nonchè ad opere di ammodernamento, restauro e
conservazione di arredi, di impianti e beni artistici; possono, inoltre, essere concessi per lavori di
consolidamento e riparazione dei danni derivanti da eventi sismici e tellurici14.
Ai fini della concessione dei contributi suddetti, le autorità confessionali interessate sono tenute ad
inviare - ex art. 7, comma 6 - apposita domanda all’Assessorato Regionale ai Lavori Pubblici entro
il 31 marzo di ogni anno; tale domanda deve essere corredata da una relazione di massima dei lavori
da realizzare e da un preventivo della spesa occorrente15.
Oltre ai finanziamenti in questione, la Regione Abruzzo concede, inoltre, in favore degli edifici
“stabilmente destinati al culto”, ulteriori contributi diretti ad interventi conservativi, i quali possono
tuttavia essere unicamente rivolti – ex art. 1, comma 416, della L.R. 139/1998 - a quegli immobili
che nell’ultimo quinquennio non abbiano beneficiato di altri contributi regionali.
Le istanze di concessione dei finanziamenti in esame debbono essere presentate, entro il 31 marzo
di ogni anno, a firma del “legale rappresentante della istituzione e titolare dell’immobile”, alla
amministrazione regionale, corredate – ai sensi dell’art. 3, comma 3 – dal progetto preliminare dei
lavori e da un preventivo di spesa, oltre che dal visto dell’autorità ecclesiastica competente per
territorio17. L’art. 4, comma 1 prevede, inoltre, che i finanziamenti in questione siano utilizzati entro
tre anni dalla data di concessione18; infatti, decorso detto termine, il Dirigente di Servizio,
competente per materia, verificato lo stato di attuazione del programma ammesso a finanziamento,
provvede, nel caso di inadempimento, a disporre – attraverso il Servizio ragioneria della Giunta
regionale – il recupero delle somme non utilizzate, dichiarando contestualmente la decadenza dal
beneficio assegnato.
Ai fini del riparto dei contributi regionali in questione, l’art. 6, comma 1, della L.R. 139 del 1998
stabilisce che la Giunta provveda all’assegnazione in proporzione all'ammontare delle richieste per
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Così dispone il comma 4, dell’art. 7, della L.R. n. 29/1988.
Comma così modificato dall’art. 6, della L.R. n. 74/2001; nella originaria formulazione, infatti, alla domanda di
concessione in questione doveva essere allegato il “progetto di massima dei lavori”.
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Comma così modificato dall’art. 46, comma 1, lett. a), della L.R. 29 marzo 2001, n. 11, Disposizioni finanziarie per
la redazione del Bilancio annuale 2001 e pluriennale 2001-2003 della Regione Abruzzo; il testo originario prevedeva,
infatti, l’esclusione dai finanziamenti in esame per gli edifici che avessero già beneficiato nell’ultimo quinquennio di
“contributi pubblici”.
17
L’art. 3, comma 4 prevede, inoltre, che le richiesta, ammissibili di finanziamento, non inserite nel riparto dei fondi
per carenze finanziarie, siano riconsiderate ai fini della formazione delle successive graduatorie annuali.
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La L.R. 26 aprile 2004, n. 15, Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004
- 2006 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria 2004), (B.U.R. Straordinario n. 10 del 31 maggio 2004), ha disposto in
particolare, all’articolo 144, che “al fine di conseguire […..] il rapido completamento dei programmi di cui alla L.R.
25.11.1998, n. 139, il termine previsto in tre anni, per l’utilizzazione dei contributi concessi, venga prorogato fino alla
data di chiusura dell’esercizio finanziario relativo all’anno solare di scadenza”.
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singola tipologia di intervento19, per ambito territoriale provinciale20, individuando l’entità del
finanziamento per ogni opera, con precedenza alle richiesta di minore importo e con preferenza per
gli interventi ubicati nei Comuni con un minore numero di abitanti; le categorie di interventi
individuate, al riguardo, consistono in particolare nel “consolidamento statico e conservativo” degli
immobili e nelle opere di “manutenzione straordinaria e di adeguamento degli edifici alle norme
vigenti in materia di agibilità, sicurezza, igiene ed eliminazione delle barriere architettoniche”21.
Lo stesso edificio – ai sensi dell’art. 6, ultimo comma della L.R. n. 139 del 1998, inserito dall'art. 3,
comma 2, L.R. 14 marzo 2000, n. 29 e successivamente modificato dall'art. 46, comma 1, lettera i),
della L.R. 29 marzo 2001, n. 11 - non può tuttavia essere finanziato per più di una tipologia di
interventi; pertanto, nell'ipotesi in cui l'istanza inoltrata riguardi entrambe le tipologie di lavoro, la
richiesta predetta viene valutata solamente con riferimento alle opere di consolidamento statico e
conservativo degli edifici. Non è finanziabile più di un intervento per centro abitato o frazione, con
popolazione inferiore a mille abitanti, nell'arco di un triennio22.
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Comma così modificato dall’art. 3, comma 2, della L.R. 29/2000 dall’art. 46, comma 1, lett. h), della citata L.R. 29
marzo 2001, n. 11.
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In particolare l’art. 5 stabilisce, infatti, che i contributi regionali siano ripartiti per ambito provinciale in base ai
seguenti parametri: 40% in proporzione diretta all’ammontare delle richiesta pervenute per ciascuna Provincia; 30% in
proporzione diretta alla popolazione totale residente nei Comuni di ciascuna Provincia nei quali sono ubicati gli
immobili relativi agli interventi richiesti; 30% in proporzione diretta alla superficie totale dei Comuni si ciascuna
Provincia nei quali sono ubicati gli immobili suddetti.
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Testo così modificato dall’art. 46, comma 1, della L.R. n. 11/2001.
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Comma così modificato dall'art. 3, comma 2, L.R. 14 marzo 2000, n. 29.
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